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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 863/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Parte_1 C.F._1
Sorrentino (C.F.: ) e dall'Avv. Cinzia Nunziata (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: P. IVA: , con sede sociale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torino alla Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_2
Nolè (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo C.F._4
difensore depositata in data 17.1.2024 - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli definitiva del giudizio n.
11417/2018 R.G.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., adiva il Tribunale di Napoli esponendo di aver Parte_1
stipulato in data 26.1.2007 con il contratto di finanziamento n. 0025343 – Controparte_2
890004602420, mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di € 48.360,00
da rimborsare in 120 rate da € 403,00, estinto anticipatamente nel mese di luglio 2016, in corrispondenza del pagamento della settantaduesima rata, mediante il versamento della somma di €
19.717,20 ad , cui il contratto era stato ceduto nelle more. CP_3
L'istante lamentava che il contratto era affetto da usura originaria, siccome indicava un T.A.E.G.
del 16,71%, superiore al tasso soglia stabilito dalla tabella T.E.G.M. della Banca d'Italia, che per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2007 era pari al 16,39%.
Pertanto, stante l'esito negativo della procedura di mediazione, chiedeva che, previo accertamento dell'usurarietà del contratto, che aveva incorporato per fusione Controparte_1 CP_3
fosse condannata a restituire gli interessi corrisposti ammontanti ad € 8.424,66, oltre
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi legali dai singoli pagamenti. Vinte le spese processuali e quelle di mediazione, da distrarsi.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva Controparte_1
eccependo, in rito, l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione, siccome la causa non aveva natura documentale, e la nullità della domanda, in quanto l'istante aveva omesso di indicare quali commissioni, remunerazioni e spese non sarebbero state computate ai fini del calcolo del T.A.E.G., così determinando l'usurarietà del finanziamento;
nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa restitutoria, in quanto l'irrisoria differenza tra il T.A.E.G. contrattuale e quello rilevato dalla Banca d'Italia non determinava la gratuità del finanziamento e, inoltre, controparte aveva confuso la funzione del T.A.E.G. e del T.E.G., mentre il superamento del tasso soglia usura nei contratti di finanziamento doveva essere verificato avendo riguardo a quest'ultimo.
Ebbene, poiché il T.E.G., da determinarsi secondo le Istruzioni della Banca d'Italia applicabili
ratione temporis, era pari all'11,43 %, mentre la soglia pro-tempore vigente era del 16,39%, non avendo controparte specificato le spese, le commissioni e gli oneri, anche assicurativi, tra i costi che determinavano il tasso usurario, la domanda attorea andava integralmente rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa con c.t.u., con ordinanza depositata in data 24.1.2020 il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito premettendo che i decreti ministeriali che stabilivano la soglia antiusura avevano natura di atti amministrativi, con conseguente inapplicabilità del principio
iura novit curia, e rilevando che, nel caso di specie, i suddetti decreti non erano stati depositati. Tale
omissione, proseguiva il decidente, non poteva essere superata con la produzione dei comunicati stampa della Banca d'Italia, in quanto non sono ammessi atti equipollenti ai fini della prova dell'usura, come stabilito da Cass. 2543/2019, al cui insegnamento intendeva conformarsi.
Quanto alle spese, il mutamento di indirizzo integrava i giusti motivi per la loro compensazione.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 22.3.2020 ed iscritta a ruolo il 2.3.2020 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta ordinanza per il motivo che sarà di seguito esaminato, e concludeva chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento della domanda restitutoria, con vittoria delle spese del doppio grado e di quelle di mediazione, da distrarsi.
costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ai sensi Controparte_1
degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., e, nel merito, infondato, con condanna di controparte alle spese processuali e a norma dell'art. 96 c.p.c. All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'1.6.2023, cui la causa perveniva a seguito di due rinvii d'ufficio,
il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto del decesso dell'Avv. Paolo Apuzzo, difensore dell'appellata.
Riassunto il giudizio, si costituiva per l'Avv. Domenico Nolè, che si Controparte_1
riportava ai precedenti scritti difensivi.
Dopo alcuni rinvii, con provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024 il fascicolo era trasmesso alla terza sezione civile, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 19.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questione preliminare.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis,
ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
L'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost., non avendo il primo giudice valutato le prove raccolte.
Ha motivato che, pur essendo condivisibile la natura amministrativa dei decreti ministeriali, con conseguente inapplicabilità del principio iura novit curia, nel caso di specie, egli aveva depositato,
in uno al ricorso, oltre al comunicato della Banca d'Italia, anche la copia della Gazzetta Ufficiale
del 28.12.2006, anno 147 n. 300, ove era riportato il Decreto Ministeriale relativo ai tassi effettivi globali medi per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2007, per cui aveva assolto l'onere probatorio.
Del resto, con l'ordinanza dell'1.2.2009 il primo giudice aveva ammesso la c.t.u., chiedendo all'ausiliario di accertare “sulla base della documentazione in atti … se il TEG del contratto di cui è
causa superi i tassi soglia di cui ai DD. MM. Attuativi della L. 108/96…” ed il dott. Per_1
nell'espletamento del suo mandato, aveva esaminato ed elencato la documentazione
[...]
“prodotta dalle parti”, tra cui la “Gazzetta Ufficiale”, concludendo per l'usurarietà del contratto.
Tra l'altro, detta produzione non era stata contestata né con il primo atto difensivo, né durante le operazioni peritali dalla Banca che, anzi, aveva confermato che il tasso soglia per il periodo di riferimento era pari al 16,39%.
Tale essendo il contenuto della doglienza, osserva la Corte quanto segue.
A prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia [v. Cass.
civ., sez. I, 29.11.2022, n. 35102, secondo cui si tratta di atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, per cui vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit
curia, espresso nell'art. 113 c.p.c.], il ricorrente ha allegato al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sia il comunicato della Banca d'Italia relativo ai “dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° gennaio - 31
marzo 2007, contenuti nel decreto ministeriale del 19 dicembre 2006 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale”, sia la Gazzetta Ufficiale Anno 147 - numero 300, pubblicata il 28.12.2006,
contenente il suddetto decreto, per cui è di palmare evidenza l'errore commesso dal primo giudice nel dare atto esclusivamente della produzione del comunicato e nell'affermare che esso non poteva considerarsi equipollente alla produzione del decreto, e tanto malgrado lo stesso c.t.u. avesse indicato la presenza della Gazzetta Ufficiale negli atti di causa.
Nondimeno l'errore commesso dal primo giudice non vale a sovvertire l'esito del giudizio, atteso che il ricorrente, oggi appellante, ha allegato l'usurarietà del contratto assumendo che il T.A.E.G. contrattuale, essendo pari al 16,71%, era superiore al tasso soglia del 16,39%, mentre per il riscontro dell'usura avrebbe dovuto utilizzare il T.E.G., indicando, altresì, le voci che determinavano il superamento della soglia.
Come è noto, le funzioni del T.A.E.G. (acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale) e del T.E.G.
(acronimo di Tasso Effettivo Globale) sono diverse.
Il primo, detto anche I.S.C. (acronimo di Indicatore Sintetico di Costo), mira a riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, il costo totale effettivo del finanziamento in percentuale annua rispetto al capitale erogato, al fine di mettere il cliente in grado di conoscere l'effettiva onerosità dell'operazione che intende compiere e di capire, tra le varie possibilità offerte dal mercato creditizio, quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze.
Per converso, il T.E.G. indica il costo complessivo del credito determinato in base alla legge sull'usura e va confrontato con il T.E.G.M., rappresentato dalla media trimestrale dei tassi effettivi globali applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie, al fine dell'accertamento dell'usura.
La diversa funzione del T.A.E.G. e del T.E.G. fa sì che il loro calcolo risponda a criteri diversi,
tant'è che il secondo non comprende, a norma dell'art. 644 comma 4 c.p., le spese per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito.
Ebbene, poiché l'allegazione dell'usurarietà pattizia doveva essere compiuta con riferimento al
T.E.G., indicando le ragioni per cui quest'ultimo, seppure indicato nella misura dell'11,43%, in realtà superava la soglia usuraria per effetto dell'inclusione di specifiche voci (ad es., oneri assicurativi), che non erano state computate all'atto della stipula, la pretesa azionata non poteva essere accolta a prescindere dall'ammissione e dall'esito della c.t.u., non potendosi attribuire all'ausiliario il compito di accertare ciò che la parte interessata non ha allegato a fondamento della pretesa azionata.
§ 5. La responsabilità processuale aggravata. Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Invero, la responsabilità ai sensi della norma succitata presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata,
contrastando una diversa interpretazione con i principi dell'art. 24 Cost. (v. Cass. civ., sez. un.,
12.7.2023, n. 19448).
Ciò posto, non si ravvisano nei confronti dell'odierna appellante soccombente né la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, integrante il presupposto della mala fede, né la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità
della pretesa, costituente la colpa grave, per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., non configurando la proposizione dell'appello un abuso dello strumento processuale.
§ 6. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo,
applicando, in ragione della modesta complessità delle questioni trattate, i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione, per la quale si ritengono congrui i minimi, essendosi risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 3.897,00,
oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 22 maggio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 863/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Parte_1 C.F._1
Sorrentino (C.F.: ) e dall'Avv. Cinzia Nunziata (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: P. IVA: , con sede sociale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torino alla Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore speciale dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_2
Nolè (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo C.F._4
difensore depositata in data 17.1.2024 - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli definitiva del giudizio n.
11417/2018 R.G.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., adiva il Tribunale di Napoli esponendo di aver Parte_1
stipulato in data 26.1.2007 con il contratto di finanziamento n. 0025343 – Controparte_2
890004602420, mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di € 48.360,00
da rimborsare in 120 rate da € 403,00, estinto anticipatamente nel mese di luglio 2016, in corrispondenza del pagamento della settantaduesima rata, mediante il versamento della somma di €
19.717,20 ad , cui il contratto era stato ceduto nelle more. CP_3
L'istante lamentava che il contratto era affetto da usura originaria, siccome indicava un T.A.E.G.
del 16,71%, superiore al tasso soglia stabilito dalla tabella T.E.G.M. della Banca d'Italia, che per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2007 era pari al 16,39%.
Pertanto, stante l'esito negativo della procedura di mediazione, chiedeva che, previo accertamento dell'usurarietà del contratto, che aveva incorporato per fusione Controparte_1 CP_3
fosse condannata a restituire gli interessi corrisposti ammontanti ad € 8.424,66, oltre
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi legali dai singoli pagamenti. Vinte le spese processuali e quelle di mediazione, da distrarsi.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva Controparte_1
eccependo, in rito, l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione, siccome la causa non aveva natura documentale, e la nullità della domanda, in quanto l'istante aveva omesso di indicare quali commissioni, remunerazioni e spese non sarebbero state computate ai fini del calcolo del T.A.E.G., così determinando l'usurarietà del finanziamento;
nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa restitutoria, in quanto l'irrisoria differenza tra il T.A.E.G. contrattuale e quello rilevato dalla Banca d'Italia non determinava la gratuità del finanziamento e, inoltre, controparte aveva confuso la funzione del T.A.E.G. e del T.E.G., mentre il superamento del tasso soglia usura nei contratti di finanziamento doveva essere verificato avendo riguardo a quest'ultimo.
Ebbene, poiché il T.E.G., da determinarsi secondo le Istruzioni della Banca d'Italia applicabili
ratione temporis, era pari all'11,43 %, mentre la soglia pro-tempore vigente era del 16,39%, non avendo controparte specificato le spese, le commissioni e gli oneri, anche assicurativi, tra i costi che determinavano il tasso usurario, la domanda attorea andava integralmente rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa con c.t.u., con ordinanza depositata in data 24.1.2020 il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito premettendo che i decreti ministeriali che stabilivano la soglia antiusura avevano natura di atti amministrativi, con conseguente inapplicabilità del principio
iura novit curia, e rilevando che, nel caso di specie, i suddetti decreti non erano stati depositati. Tale
omissione, proseguiva il decidente, non poteva essere superata con la produzione dei comunicati stampa della Banca d'Italia, in quanto non sono ammessi atti equipollenti ai fini della prova dell'usura, come stabilito da Cass. 2543/2019, al cui insegnamento intendeva conformarsi.
Quanto alle spese, il mutamento di indirizzo integrava i giusti motivi per la loro compensazione.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 22.3.2020 ed iscritta a ruolo il 2.3.2020 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta ordinanza per il motivo che sarà di seguito esaminato, e concludeva chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento della domanda restitutoria, con vittoria delle spese del doppio grado e di quelle di mediazione, da distrarsi.
costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ai sensi Controparte_1
degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., e, nel merito, infondato, con condanna di controparte alle spese processuali e a norma dell'art. 96 c.p.c. All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'1.6.2023, cui la causa perveniva a seguito di due rinvii d'ufficio,
il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto del decesso dell'Avv. Paolo Apuzzo, difensore dell'appellata.
Riassunto il giudizio, si costituiva per l'Avv. Domenico Nolè, che si Controparte_1
riportava ai precedenti scritti difensivi.
Dopo alcuni rinvii, con provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024 il fascicolo era trasmesso alla terza sezione civile, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 19.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questione preliminare.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis,
ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
L'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost., non avendo il primo giudice valutato le prove raccolte.
Ha motivato che, pur essendo condivisibile la natura amministrativa dei decreti ministeriali, con conseguente inapplicabilità del principio iura novit curia, nel caso di specie, egli aveva depositato,
in uno al ricorso, oltre al comunicato della Banca d'Italia, anche la copia della Gazzetta Ufficiale
del 28.12.2006, anno 147 n. 300, ove era riportato il Decreto Ministeriale relativo ai tassi effettivi globali medi per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2007, per cui aveva assolto l'onere probatorio.
Del resto, con l'ordinanza dell'1.2.2009 il primo giudice aveva ammesso la c.t.u., chiedendo all'ausiliario di accertare “sulla base della documentazione in atti … se il TEG del contratto di cui è
causa superi i tassi soglia di cui ai DD. MM. Attuativi della L. 108/96…” ed il dott. Per_1
nell'espletamento del suo mandato, aveva esaminato ed elencato la documentazione
[...]
“prodotta dalle parti”, tra cui la “Gazzetta Ufficiale”, concludendo per l'usurarietà del contratto.
Tra l'altro, detta produzione non era stata contestata né con il primo atto difensivo, né durante le operazioni peritali dalla Banca che, anzi, aveva confermato che il tasso soglia per il periodo di riferimento era pari al 16,39%.
Tale essendo il contenuto della doglienza, osserva la Corte quanto segue.
A prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia [v. Cass.
civ., sez. I, 29.11.2022, n. 35102, secondo cui si tratta di atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, per cui vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit
curia, espresso nell'art. 113 c.p.c.], il ricorrente ha allegato al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sia il comunicato della Banca d'Italia relativo ai “dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° gennaio - 31
marzo 2007, contenuti nel decreto ministeriale del 19 dicembre 2006 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale”, sia la Gazzetta Ufficiale Anno 147 - numero 300, pubblicata il 28.12.2006,
contenente il suddetto decreto, per cui è di palmare evidenza l'errore commesso dal primo giudice nel dare atto esclusivamente della produzione del comunicato e nell'affermare che esso non poteva considerarsi equipollente alla produzione del decreto, e tanto malgrado lo stesso c.t.u. avesse indicato la presenza della Gazzetta Ufficiale negli atti di causa.
Nondimeno l'errore commesso dal primo giudice non vale a sovvertire l'esito del giudizio, atteso che il ricorrente, oggi appellante, ha allegato l'usurarietà del contratto assumendo che il T.A.E.G. contrattuale, essendo pari al 16,71%, era superiore al tasso soglia del 16,39%, mentre per il riscontro dell'usura avrebbe dovuto utilizzare il T.E.G., indicando, altresì, le voci che determinavano il superamento della soglia.
Come è noto, le funzioni del T.A.E.G. (acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale) e del T.E.G.
(acronimo di Tasso Effettivo Globale) sono diverse.
Il primo, detto anche I.S.C. (acronimo di Indicatore Sintetico di Costo), mira a riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, il costo totale effettivo del finanziamento in percentuale annua rispetto al capitale erogato, al fine di mettere il cliente in grado di conoscere l'effettiva onerosità dell'operazione che intende compiere e di capire, tra le varie possibilità offerte dal mercato creditizio, quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze.
Per converso, il T.E.G. indica il costo complessivo del credito determinato in base alla legge sull'usura e va confrontato con il T.E.G.M., rappresentato dalla media trimestrale dei tassi effettivi globali applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie, al fine dell'accertamento dell'usura.
La diversa funzione del T.A.E.G. e del T.E.G. fa sì che il loro calcolo risponda a criteri diversi,
tant'è che il secondo non comprende, a norma dell'art. 644 comma 4 c.p., le spese per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito.
Ebbene, poiché l'allegazione dell'usurarietà pattizia doveva essere compiuta con riferimento al
T.E.G., indicando le ragioni per cui quest'ultimo, seppure indicato nella misura dell'11,43%, in realtà superava la soglia usuraria per effetto dell'inclusione di specifiche voci (ad es., oneri assicurativi), che non erano state computate all'atto della stipula, la pretesa azionata non poteva essere accolta a prescindere dall'ammissione e dall'esito della c.t.u., non potendosi attribuire all'ausiliario il compito di accertare ciò che la parte interessata non ha allegato a fondamento della pretesa azionata.
§ 5. La responsabilità processuale aggravata. Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Invero, la responsabilità ai sensi della norma succitata presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata,
contrastando una diversa interpretazione con i principi dell'art. 24 Cost. (v. Cass. civ., sez. un.,
12.7.2023, n. 19448).
Ciò posto, non si ravvisano nei confronti dell'odierna appellante soccombente né la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, integrante il presupposto della mala fede, né la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità
della pretesa, costituente la colpa grave, per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., non configurando la proposizione dell'appello un abuso dello strumento processuale.
§ 6. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo,
applicando, in ragione della modesta complessità delle questioni trattate, i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione, per la quale si ritengono congrui i minimi, essendosi risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 3.897,00,
oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 22 maggio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi