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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 817/2022
promossa da:
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, CP_1
sig. elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. Luca CP_2
Brachi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro e per il tramite della procuratrice Controparte_3 Controparte_4 [...]
a propria volta in persona del procuratore dott. ed Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliata in Pistoia presso lo studio dell'Avv. Federica Baroncelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso ordinanza del 5.4.2022, pubblicata il 6.4.22, resa dal Tribunale di Prato nel giudizio ex art.702 bis c.p.c. rubricato al n° RG 2829/2019 CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, in riforma dell'appellata sentenza in rito Piaccia all'Ecc.ma
Corte adita, per la causali di cui in premessa, dichiarare inammissibile il procedimento ex art.702 bis e segg. c.p.c. non potendosi aver luogo ad istruzione sommaria, in ipotesi, disporre il mutamento del rito. nel merito. Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, respingere le domande tutte di parte attrice, dichiarare la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di leasing a favore della o quale subentro o quale novazione CP_1 del rapporto, dichiarando la nullità parziale degli accordi intervenuti nell'anno 2012 descritti nei paragrafi da 04 a 12 della presente premessa, con rideterminazione del canone equo ovvero riconoscendone il diritto al riscatto del contratto di leasing (con conseguente ordine di rimborso delle somme tutte versate in ragione di essi ed al risarcimento del danno conseguente a favore delle parti attrici, ciascuno per quanto di spettanza, nella misura accertanda o ritenuta di giustizia (occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente) od, in ipotesi, condannare parte ricorrente a pagare a favore della parte convenuta la somma nella misura che riequilibri il rapporto e/o rimuova lo squilibrio economico provocato, (anche in questo caso occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente); in ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ulteriore ipotesi, condannare la a rilevare integralmente indenne la parte convenuta dalle domande Controparte_7 tutte di parte ricorrente e, comunque, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti nella misura accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari - CPA ed IVA come per legge- di entrambi i gradi del giudizio. Ai fini del CU si segnala che s'applica l'importo dimezzato del valore della causa. Si chiede ammettersi CTU volta a ricostruire il volume di danno subito secondo i parametri indicati in narrativa. Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze da intendersi precedute da DCV:
1. a seguito della sentenza dell'anno 2010, veniva effettuato (mercé l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pistoia) il rilascio da parte della dell'immobile di Parte_1
NT (PT), Via Garibaldi, 5, di proprietà di , immobile del quale però veniva CP_8 lasciata la detenzione alla (affittuaria di ramo d'azienda della Controparte_7 Parte_1
)
[...]
2 2. con la lettera 18 marzo 2018 della che contestava l'iniziativa, Parte_1
ribadendo le eccezioni in ordine alla conformità urbanistica del bene ed in ordine alla sua adeguatezza alle attività ivi svolte (quanto al primo profilo, il dato della non completa conformità urbanistica e della necessità di sanatoria, come vedremo, verrà confermato di recente -2018- da una risposta formale del legale della parte convenuta, quanto al secondo profilo, l'inadeguatezza seguiva all'assenza d'una rampa per disabili d'accesso alla terrazza superiore da adibire all'attività di somministrazioni di alimenti e ristorazione ivi svolta -e dell'oggettiva impossibilità urbanistica di essere autorizzata e concessionata- impedendo di ivi svolgere l'attività e rendendo precaria la possibilità di mantenere la licenza per tale attività da parte degli affittuari dei rami di azienda);
3. Nel periodo successivo all'emissione della sentenza che ordinava il rilascio alla
[...]
vi sono stati contatti diretti a trovare una soluzione atta a procurare il Parte_1
subentro contrattuale degli altri soggetti affittuari dei rami di azienda nel rapporto di leasing ovvero consentirne comunque la prosecuzione provvedendo al rientro dell'arretrato e dei canoni successivi inerenti il canone di affitto di rami d'azienda concessi a talune società, anch'esse interessate a restare nell'immobile (in particolare la
; Controparte_7
4. Fra l'altro all'epoca era state regolarmente escusse ed incassate anche le citate garanzie reali e obbligatorie con incassi di rilievo (come avremo modo di esplicitare nel prosieguo);
5. la concedente propose e pretese un accordo economicamente identico al leasing quanto all'importo delle rate e, cioè, l'occupazione a titolo precario con predeterminazione d'una indennità pari al canone ed al rientro degli arretrati immettendo nel possesso l'affittuaria ma con effetti giuridici diversi dal leasing cioè senza Controparte_7
obbligarsi a trasferire la proprietà al termine limitandosi ad una generica disponibilità all'esito condotta offrendo di mantenere la disponibilità del bene a titolo precario a fronte del pagamento dell'arretrato dei canoni leasing e del pagamento d'un'indennità di occupazione di € 7.500,00= oltre IVA mensili e, pari al canone leasing pagati direttamente a favore di , CP_8
6. l'intesa fu raggiunta” sul pagamento d'un'indennità di occupazione di € 7.500,00= oltre iva oltre l'arretrato per i due o tre mesi intercorsi fra la detenzione concordata nel verbale di rilascio dell'Ufficiale Giudiziario ed il raggiungimento dell'accordo, spalmati nei mesi a venire (salvo il vero € 9.500,00= mensili);
7. il locatore NZ ha dato ratifica al nuovo rapporto procedendo alla registrazione, rimettendo prima alla e poi alla società il Controparte_7 CP_1
pagamento della metà dell'imposta di registro tutti gli anni;
3 8. nell'anno 2012 la soc. acquistava dalla Controparte_9 Parte_1 un'azienda pizzeria, bar pasticceria, tabacchi etc., subentrando in due pregressi contratti di affitto di distinti rami d'azienda: di questi, quello costituito da bar e pasticceria alla società [che aveva poi subaffittato a Controparte_7 Controparte_10
veniva risolto e, per effetto di tale atto di risoluzione (cui partecipa anche
[...]
, il contratto di affitto proseguiva (per effetto delle cessione dei relativi CP_10 diritti) con l'originaria subaffittuaria (appunto (siamo appunto al CP_10
13/11/12).
9. Per converso, con riferimento al rapporto con la , la subentrava CP_8 CP_1
nella posizione della e cioè versando un affitto / indennità di Controparte_7 occupazione (€ 7.500,00= oltre IVA mensili ed arretrati) dovuti da (ed Controparte_7 ora dalla alla che anch'essi furono canalizzati a favore CP_1 Parte_1 di , ribadendosi che l'intesa imposta e proseguita nel tempo era quella di CP_8 corrispondere un'indennità di occupazione di € 7.500,00 oltre iva oltre l'arretrato, spalmati pro quota sui mesi a venire (sostanzialmente € 9.500,00= al mese in totale, con importo mensile pari a quello del canone finanziario originario con Parte_1
quale conduttore finanziario);
10. Con il subentro l' chiese alla di rivedere l'accordo in quanto CP_1 CP_8 vessatorio, prevedendo che fosse ripristinato il diritto di riscatto o, comunque, un'intesa diretta a fare ottenere l'acquisto del bene. CP_1
11. Tale trattativa fu svolta dall'allora amministratore dr. al quale fu imposto l'accordo così com'era già in essere ma dichiarandosi disponibili a trovare una soluzione bonaria sul trasferimento di proprietà.
12. Avviata questa fase, il Dr. (all'epoca amministratore Tes_1 Controparte_9
ebbe contatti con la (e, poi con chi è subentrato quale controparte
[...] CP_8 contrattuale: Banca Popolare e banco BPM) per trattare l'acquisto dell'immobile della dove venivano svolte le attività, trattativa che veniva nuovamente Parte_1
impostata nel senso di una prosecuzione di fatto del contratto di leasing verificando quel fosse l'importo a saldo da versare per anticipare l'acquisto della proprietà del bene immobile oggetto di leasing.
13. Avviata questa fase, il Dr. (all'epoca amministratore Tes_1 Controparte_9
ebbe contatti con la (e, poi con chi è subentrato quale controparte
[...] CP_8 contrattuale: Banca Popolare e banco BPM) per trattare l'acquisto dell'immobile della dove venivano svolte le attività, trattativa che veniva nuovamente Parte_1
impostata nel senso di una prosecuzione di fatto del contratto di leasing verificando quel
4 fosse l'importo a saldo da versare per anticipare l'acquisto della proprietà del bene immobile oggetto di leasing;
14. da una verifica contabile e documentale, risulta che in ragione del contratto di leasing, con le “appendici” contrattuali testé descritte, il locatore finanziario ha - complessivamente- percepito le seguenti somme: pagamento ad Parte_1
pagamenti precontratto 417,586,73 347.988,00 [anni 2003-04]; pagamento CP_8
canoni leasing 1.195.878,80 996.565,00 [anni 2004, 2005, 2006, 2007] escussione pegno
Antonveneta 510.802,19 [anno 2008] escussione fideiussione Antonveneta 436.069,12
[anno 2008] Pagamenti YT Caffe s.r.l. ad Indennità occupazione 50.675,00 CP_8
CP_ 41.880,00 [anno 2012] Pagamenti Oregon unipers. ad Controparte_12
occupazione 91.875,00 75.929,00 138.600,00 1134.606,00 [anni 2012, 2013, 2014, 2015]
CP_ Pagamenti Oregon unipers. a Banco Popolare Indennità occupazione 83.364,00
67.500,00 [anno 2015] Indennità occupazione 109.800,00 90.000,00 [anno 2016]
CP_ Pagamenti Oregon unipers. a BPM Indennità occupazione 74.552,00 60.000,00
[anno 2017] Totale 2.162.332,03 2.740.339,31 Riepilogo: -Pagamenti pre leasing
417.586,73 347.988,00 -Pagamenti leasing 1.195.878,80 996.565,00 -Escussione pegno
Antonveneta 510.802,19 -Escussione fideiussione Antonveneta 436.069,12 -Pagamenti indennità di occupazione 548.203.34 2.740.339,00= Totale 3.109203,34 2.740.339,31
Si indicano a teste su tutti i capitoli: UG NC di NT (PT), AN AN di
Viareggio, Dr. di Prato, RU CH di Montemurlo, Marta CH di Tes_1
Scandicci.
Si chiede ammettersi CTU volta a ricostruire il volume degli incassi alla data odierni,
l'ammontare del canone e la sua perfetta corrispondenza al canone leasing, la quota di canone dovuta a titolo di detenzione ed il valore del riscatto residuo tenuto conto dei versamenti operati”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis, previa conferma integrale della Ordinanza n. 2829/2019 (pubblicata il 6 aprile 2022): I) preliminarmente, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 comma primo nn. 1 e 2 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; II) nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'appello avversario, tutte le domande avversarie (ivi inclusa la richiesta ex art. 283 c.p.c.) e tutte le avverse doglianze connesse, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza impugnata;
IV) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
5 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso l'ordinanza resa CP_1 CP_1
dal Tribunale di Prato in data 5.4.2022 (pubblicata il 6.4.22) nella causa introdotta ex art.702 bis c.p.c. e rubricata al n° RG 2829/2019 di tale Tribunale, con la quale era stata accolta la domanda (originariamente avanzata da e poi proseguita da Controparte_13
di accertamento dell'occupazione sine titulo da parte di Controparte_5
di un immobile sito a NT (PT), con condanna al rilascio dello stesso ed al CP_1
risarcimento dei danni.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto CP_13
allegando che:
• (divenuta poi aveva concluso con Controparte_14 Controparte_13 [...]
un contratto di locazione finanziaria, registrato il 23.05.2003, con Parte_2
cui aveva acquistato la disponibilità dell'immobile adibito Parte_2
a centro sportivo sito nel Comune di NT (PT), Via Garibaldi n. 5/A, costituito da fabbricato su tre piani;
• in considerazione del mancato pagamento, da parte dell'allora utilizzatrice
[...]
di alcuni canoni di locazione finanziaria, aveva Parte_2 CP_14
agito per ottenere la restituzione del bene e, con sentenza n. 7040/2010
(confermata in appello con sentenza n. 1185/2015, poi passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge) il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing in questione, per inadempimento di , condannando quest'ultima alla restituzione Parte_1 dell'immobile in favore della proprietaria Controparte_14
• in occasione poi dell'accesso fissato per il rilascio, era emerso che l'immobile era detenuto dalla in forza di contratto di locazione ad uso Controparte_7
commerciale stipulato in data 02.01.2009 (dunque in data successiva alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria sopra citato) tra la stessa e
[...]
Parte_2
• erano seguiti contatti con e, in data 20.03.2012, l'Ufficiale Controparte_7
Giudiziario c/o il Tribunale di Pistoia aveva disposto il rilascio dell'immobile di proprietà della Banca da parte della lasciandone tuttavia la Parte_2
detenzione alla società (divenuta poi Controparte_7 Controparte_15
), che si era impegnata a corrispondere in favore della proprietaria
[...] un'indennità di occupazione mensile di € 7.500,00;
6 • la stessa peraltro, occupava già alcuni locali dell'edificio in Controparte_7
questione (quelli del centro sportivo “Tennis NT” per l'esercizio dell'attività di ristorazione, pizzeria, bar e ristorante) in forza di contratto di affitto di ramo di azienda concluso con in data 21.12.2006; Parte_1
• divenuti irregolari i pagamenti da parte di quest'ultima e Controparte_7 [...]
avevano risolto – il 13.11.2012 – il sopra menzionato contratto di Parte_2
affitto di ramo d'azienda;
• in pari data, inoltre, aveva ceduto tale ramo di azienda ad Parte_2
, che si era impegnata a corrispondere a l'importo CP_1 Controparte_14
mensile di € 10.000,00 a titolo di indennità di occupazione dei locali siti in
NT, e, per differenza, a copertura dei canoni scaduti ed insoluti maturati da
Controparte_7
• tuttavia, in seguito al mancato pagamento di alcuni di tali importi, con raccomandata a.r. del 7.10.2014 aveva inviato ad una Controparte_14 CP_1
formale messa in mora e contestuale diffida ad adempiere;
• non solo non aveva adempiuto a tale intimazione, ma neppure aveva CP_1 liberato l'immobile, continuando ad occuparlo nonostante le numerose diffide, procedendo anzi alla stipula di contratto con soggetti terzi di contratti di locazione ad uso commerciale e/o contratti di affitto di ramo di azienda per la gestione delle diverse all'interno del centro sportivo “Tennis NT”.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “piaccia all'Ill.mo
Tribunale àdito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte di in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, in danno della proprietaria in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro tempore, dell'immobile sito in NT (PT), Via Garibaldi n. 5/A, costituito da fabbricato su tre piani di cui: (a) il seminterrato adibito a deposito, spogliatoio e sale giochi, (b) il piano terreno rialzato adibito a bar ristorante e (c) il primo piano parzialmente coperto ed in parte lasciato a lastrico solare, oltre n. 5 campi esterni, impianti tecnologici e area di parcheggio;
il tutto identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di NT al foglio 32, particella 212, cat. D/6, r.c. Euro 16.216
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e/o ogni altro soggetto che eventualmente risulterà nella detenzione e, comunque, nella materiale disponibilità, a rilasciare immediatamente libero da persone e/o cose il predetto immobile e così, a restituirlo a in persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore, completo di ogni accessorio e pertinenza ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione;
condannare, altresì, e/o ogni altro CP_1
7 soggetto che eventualmente risulterà nella detenzione e, comunque, nella materiale disponibilità dell'immobile per cui è causa, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo dovuto per indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sopra meglio descritto, pari ad € 281.189,50 (di cui € 16.025,00 per copertura delle indennità scadute e insolute maturati a carico di ora ), Controparte_7 Controparte_15 oltre alle indennità successive maturande sino all'effettiva riconsegna dell'immobile de quo, ovvero a quella diversa, maggiore od anche minore somma, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice, oltre ad iva, nonché agli interessi ed accessori di mora maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. ed al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%”.
1.2) Si era costituita , contestando le allegazioni e le domande di parte CP_1
ricorrente ed in particolare esponendo, contestualmente ad una ricostruzione dei complessivi rapporti intercorsi tra le parti, che:
o la complessità della controversia rendeva non praticabile il ricorso al rito sommario di cognizione;
o la proprietaria non aveva ancora completato le pratiche urbanistiche cui era tenuta per far ottenere l'agibilità all'immobile;
o non era ravvisabile un'occupazione sine titulo, dal momento che:
− era “...stato stipulato il contratto di Locazione finanziaria n° 317780
[...]
e la Banca Centrale per il leasing delle Banche Popolari Parte_1
Italease s.p.a., avente ad oggetto l'immobile di NT (PT), Via
Garibaldi, 5”;
− “Dopo vari anni, a seguito della sentenza dell'anno 2010, veniva effettuato
(mercé l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pistoia) il rilascio da parte della dell'immobile di NT (PT), Via Garibaldi, 5, Parte_1
di proprietà di , immobile del quale però veniva lasciata la CP_8 detenzione alla (affittuaria di ramo d'azienda della Controparte_7 [...]
) oggi ”; Parte_1 Controparte_15
o dopo varie vicissitudini, le parti si erano accordate per consentire a di CP_1 subentrare nella posizione di “...cioè versando un affitto / Controparte_7 indennità di occupazione (€ 7.500,00= oltre IVA mensili ed arretrati) dovuti da
(ed ora dalla alla che anch'essi Controparte_7 CP_1 Parte_1 furono canalizzati a favore di , ribadendosi che l'intesa imposta e CP_8 proseguita nel tempo era quella di corrispondere un'indennità di occupazione di €
7.500,00 oltre iva oltre l'arretrato, spalmati pro quota sui mesi a venire
8 (sostanzialmente € 9.500,00= al mese in totale, con importo mensile pari a quello del canone finanziario originario con quale conduttore Parte_1 finanziario)”;
o aveva chiesto a “...di rivedere l'accordo in quanto vessatorio, CP_1 CP_8 prevedendo che fosse ripristinato il diritto di riscatto o, comunque, un'intesa diretta a fare ottenere l'acquisto del bene”;
o avendo provveduto a versare somme ingenti, doveva ritenersi “...che siamo di fronte ad un nuovo rapporto (quindi la costituzione d'un nuovo titolo e non un'occupazione sine titulo), il cui contenuto (imposto ex adverso) consegue a condotte integranti l'abuso di posizione predominante e/o (soprattutto) l'abuso di dipendenza economica;
Trattasi d'ipotesi la cui operatività va ben oltre l'ambito originariamente previsto (la subfornitura) e che può concernere anche rapporti contrattuali del tipo franchising e del leasing finanziario (figure negoziali c.d. del terzo tipo);”, con successiva articolata esposizione di valutazioni in ordine alla figura dell'abuso di posizione dominante.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “In via preliminare autorizzare la chiamata in causa della meglio descritta in atti e nei documenti Controparte_7 allegati, differendo l'udienza per consentirne la chiamata in termini, come da separata istanza. in rito Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per la causali di cui in premessa, dichiarare inammissibili il procedimento ex art.702 bis e segg. c.p.c. non potendosi aver luogo ad istruzione sommaria, in ipotesi, disporre il mutamento del rito. nel merito
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, respingere le domande tutte di parte attrice, dichiarare la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di leasing a favore della CP_1
o quale subentro o quale novazione del rapporto, dichiarando la nullità parziale
[...] degli accordi intervenuti nell'anno 2012 descritti nei paragrafi da 04 a 12 della presente premessa, con rideterminazione del canone equo ovvero riconoscendone il diritto al riscatto del contratto di leasing (con conseguente ordine di rimborso delle somme tutte versate in ragione di essi ed al risarcimento del danno conseguente a favore delle parti attrici, ciascuno per quanto di spettanza, nella misura accertanda o ritenuta di giustizia
(occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente) od, in ipotesi, condannare parte ricorrente a pagare a favore della parte convenuta la somma nella misura che riequilibri il rapporto e/o rimuova lo squilibrio economico provocato, (anche in questo caso occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente); in ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ulteriore ipotesi, condannare la a rilevare integralmente indenne la parte Controparte_7
9 convenuta dalle domande tutte di parte ricorrente e, comunque, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti nella misura accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari -CPA ed IVA come per legge- del giudizio”.
1.3) Era stata quindi autorizzata la chiamata in causa di ma, con Controparte_7 provvedimento reso a verbale d'udienza del 6.9.2021, era stata dichiarata decaduta CP_1
dalla chiamata in causa del predetto terzo.
In corso di causa era altresì avvenuto l'intervento di Controparte_5
quale società cessionaria rispetto a Controparte_13
1.4) Il Tribunale aveva infine ritenuto che “...dai documenti in atti emerge che il aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria immobiliare n. CP_13
317780 registrato il 23.05.2003 ( cfr. docc. in atti); la Controparte_16 acquisiva la disponibilità dell'immobile adibito a centro sportivo situato a NT in via
Garibaldi 5/A meglio descritto in atti;
l'unità era stata comprata da con atto CP_8
pubblico ai rogiti del dott. il 14.11.2002 ( cfr. doc. in atti); la banca Per_1 CP_8
comunicava alla utilizzatrice, che non aveva pagato alcuni canoni di locazione finanziaria, la decisione di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta con la richiesta di immediato rilascio dell'immobile; con sentenza n. 7040/10, poi confermata in Appello dalla sentenza n. 1185/2015, il Tribunale di Milano accertava e dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di leasing inter partes per grave inadempimento della e la condannava alla restituzione Parte_1 dell'immobile in favore della poi;
nel corso dell'accesso CP_14 CP_13
per il rilascio la società di leasing aveva appreso che l'immobile era detenuto dalla in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale tra la stessa e Controparte_7 la;
era disposto il rilascio dell'immobile che restava nella Controparte_16
detenzione della ( poi che si impegnava a Controparte_7 CP_15 corrispondere in favore della proprietà una indennità di occupazione di €. 7.500,00 incassati dalla parte ricorrente ( cfr. doc. in atti); non vi era regolarità nei pagamenti e successivamente la e la YT Caffe srl risolvevano il Controparte_16
contratto di affitto di ramo di azienda esistente e in pari data ( 13.11.2012) la
[...]
cedeva il ramo di azienda alla società che si impegnava a Parte_2 CP_1 corrispondere la somma di €. 10.000,00 mensile a titolo di canone di indennità di occupazione dei locali dell'immobile de quo;
successivamente la non CP_1
pagava la somma dovuta e nonostante la diffida e la messa in mora vi è ancora in essere l'occupazione illegittima dell'immobile che non è mai stato liberato;
dagli atti non vi sono dubbi che vi sia stata una abusiva e illegittima occupazione dell'immobile di proprietà
10 della ricorrente anche tenuto conto che il danno e il pregiudizio per il proprietario sono in re ipsa;
discende infatti dalla perdita di della utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene ( cfr. fra le tante Cass.
Civ. sez. I del 15.10.2015 n. 20823)...”.
1.4.1) Su tali basi era stata emessa la seguente statuizione: “accoglie il ricorso di
, in persona del l.r.p.t., quale cessionaria del Controparte_5
, in persona del l.r.p.t., e per gli effetti, dichiara l'occupazione sine CP_13 titulo da parte della in persona del l.r.p.t., dell'immobile situato a CP_1
NT in via Garibaldi n. 5/A identificato al Catasto Fabbricati del comune di NT al foglio 32, particella 212, cat. D/6, r,c. €. 16.216 e, per gli ulteriori effetti, condanna la resistente in persona del l.r.p.t., e chiunque sia nella materiale detenzione CP_1 dell'immobile al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_5
, in persona del l.r.p.t., quale cessionaria del , in
[...] CP_13 persona del l.r.p.t., della somma di €. 281.189,50 ( di cui €. 16.024,00 a copertura delle indennità scadute e insolute maturati a carico di ora Controparte_7 Controparte_17
e) oltre alle successive indennità maturande sino alla data della effettiva riconsegna
[...] oltre interessi e accessori di mora maturati e maturandi sino all'effettivo saldo;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. la parte resistente in persona del l.r.p.t., alla CP_1
refusione, in favore della parte ricorrente , in Controparte_5
persona del l.r.p.t., quale cessionaria del , in persona del l.r.p.t., delle CP_13 spese di lite sostenute nel giudizio che liquida in €. 7.795,00 per compensi oltre a €.
634,00 per spese vive, al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello . CP_1
2.1) Il gravame è stato articolato:
I. in un prima parte (pp.gg. 1-12), contenente la narrativa ricostruttiva del giudizio di prime cure;
II. in una seconda parte (pp.gg. 12- ), dal titolo “motivi”, in cui non sono tuttavia in effetti indicati i motivi di gravame, risultando invece reiterate le medesime argomentazioni già svolte in prime cure, e, in particolare:
i. al punto “A”, la narrazione di eventi antecedenti alla presente causa, svoltisi in particolare avanti all'organismo di conciliazione di Milano;
ii. al punto “B”, la narrazione di eventi correlati ad due domande di mediazione avanzate nel 2018 e 2019 rispettivamente avanti all'organismo di conciliazione di Prato ed quello di Milano;
iii. al punto “C”, il riferimento alle problematiche urbanistiche caratterizzanti l'immobile oggetto di causa;
11 iv. al punto “D”, le contestazioni mosse all'assunto di controparte concernente la ravvisabilità di un'occupazione sine titulo;
v. al punto “E”, l'indicazione della necessità che sia presa posizione sui punti
C e D, oltre che la necessità di dare corso alle prove chieste in prime cure;
vi. al punto “F”, la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Sulla scorta di tali allegazioni l'appellante ha chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, l'appellata (costituitasi nei termini e con la rappresentanza indicate nell'intestazione) ha in particolare:
− evidenziato, in via preliminare, sia l'intervenuta stipula di contratti di sublocazione stipulati da , non precedentemente conosciuti (come quello con tale soc. CP_1
ON ), sia i particolari rapporti tra le società coinvolte, rilevando CP_18 che “...il sig. (oggi legale rappresentante della è stato CP_2 CP_1
prima legale rappresentante e liquidatore della poi Parte_1
amministratore unico della Lo stesso può dirsi di RU CH CP_19
(socio della della ed al 95% della e CP_1 CP_7 CP_19
AN AN (prima amministratore unico della poi della ed CP_1 CP_20
infine della dal 16 marzo 2018 al 19 maggio 2020), entrambi citati CP_19 come testi dalla Tali “rapporti” portano a ritenere che trattasi di fittizi CP_1
escamotage con cui controparte tenta da anni di sottrarsi alla necessaria restituzione dell'Immobile detenuto senza titolo, continuando a disporre dello stesso (o di sue porzioni) “alle spalle” della proprietà”;
− eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi:
o dell'art. 342 c.p.c., adducendo che:
▪ “L'avverso atto di appello (peraltro difficilmente intelligibile) non è altro che la pedissequa riproduzione della comparsa di costituzione
14 gennaio 2020; tant'è che molteplici refusi dimostrano tale palese operazione di “copia e incolla”.”;
▪ “L'avverso gravame è contraddistinto da assoluta genericità e non appare idoneo a superare tale giudizio prognostico, anche in considerazione dell'omessa (necessaria e specifica) contestazione delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Come detto, l'appellante altro non fa che proporre nuovamente le medesime eccezioni sollevate in primo grado, senza sottoporre a critica le parti dell'Ordinanza impugnata, tant'è vero
12 che non vi sono motivi di appello, in quanto il gravame si sostanzia nella pedissequa riproduzione delle stesse argomentazioni spese con la comparsa di costituzione”;
▪ “A fronte di tale sterile (e confusionaria) elencazione delle medesime contestazioni fatte valere in primo grado, manca del tutto l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, nonché delle violazioni di legge in cui sarebbe incorsa l'Ordinanza”;
o dell'art. 348bis c.p.c., non avendo il gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
− contestato comunque le allegazioni dell'appellante in ordine all'impraticabilità del rito sommario (in quanto pienamente applicabile), alle procedure di mediazione
(trattandosi di argomento del tutto estraneo alla fattispecie) ed alle questioni urbanistiche (in quanto concernenti il contratto di leasing, ormai dichiarato risolto dal Tribunale di Milano con sentenza confermata in appello e, infine, passata in giudicato).
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) Va infatti anzitutto dato atto della fondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, sollevata ex art. 342 c.p.c. da parte appellata.
3.1.1) In proposito occorre ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice
13 sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019).
Infine, è stato precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015).
Deve peraltro rilevarsi come la Suprema Corte abbia altresì indicato che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366,
n. 4, c.p.c..” (così Cass. 9059 del 6.4.2025 – nel solco già tracciato da Cass. 1341del
12.1.2024 – che, nel riferirsi al ricorso per Cassazione, ha tuttavia delineato un approccio interpretativo di carattere generale).
3.1.2) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il contenuto dell'appello in oggetto risulti in effetti in larga parte gravato dal deficit contenutistico valorizzato dalla
Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c.
Nel contesto dell'appello in questione non risultano infatti indicate:
− le parti della sentenza impugnate o, quantomeno, le considerazioni del giudice di prime cure oggetto di censura;
− le specifiche considerazioni poste a sostegno di tali censure.
Come eccepito da parte appellata e come indicato al pregresso paragrafo 2.1), il gravame proposto da risulta strutturato – per quanto qui interessa – sulla mera CP_1
riproposizione letterale delle medesime considerazioni già esposte nel contesto della memoria di costituzione in prime cure.
14 Non risulta invece mossa alcuna contestazione diretta e specifica nei confronti della motivazione adottata dal giudice di prime a sostegno della decisione infine raggiunta
(nei termini formali ricordati al pregresso paragrafo 1.4).
Tali rilievi si attagliano, in particolare, a quanto esposto alle lettere B), C), D) ed
E) del gravame ove, appunto, è dato constatare la mera riepilogazione delle allegazioni già esposte in prime cure, senza riferimenti diretti e specifici alla motivazione predetta.
3.2) Premessa poi l'irrilevanza (ai fini in esame) delle argomentazioni di cui alla lettera F, in quanto concernenti la richiesta di sospensiva, deve poi rilevarsi, quanto ai rilievi di cui alla lettera “A”, come gli stessi risultino attenere alla proposizione di una domanda di mediazione da parte di avanti all'ordine di Milano, nel cui ambito CP_1
erano state sollevate una serie di questioni che, successivamente, sono poi state nuovamente oggetto di allegazione – in via riconvenzionale – nella memoria di costituzione in prime cure.
Sulla scorta di tale prospettazione l'appellante ha quindi dedotto: “Orbene, di questi profili non troviamo menzione (nemmeno per escluderne la rilevanza o la non opponibilità o l'inconferenza) nell'ordinanza oggi appellata, la quale ovviamente ritiene di poter procedere in via sommaria senza prendere posizione su queste allegazioni, anche in via riconvenzionale: ex multis, senza pretesa di esaustività, dire che la domanda è infondata, che l'accordo non sussiste, che è intervenuto con soggetti diversi, che non è opponibile, che è valido, che non sussistenza l'abuso di dipendenza economica, che le rimesse pregresse del leasing da parte di soggetti diversi non sono “beneficiabili” dalla
E' altresì evidente che, con questo incedere, non troviamo alcuna CP_21
motivazioni o presa di posizione sia sul profilo afferente la possibilità di poter proseguire con procedimento sommario (che resterebbe comunque a cognizione piena, ma ad istruttoria semplificata, con provvedimento finale idoneo ad acquistare efficacia di giudicato), sia sull'aspetto per il quale le prove che il giudice deve assumere non sono già quelle "indispensabili" ai fini dell'oggetto della causa bensì quelle "rilevanti" ai fini del decidere in pratica per cui la sommarietà non va intesa come riduzione al minimo delle prove, bensì con la semplificazione e snellimento delle procedure;
pertanto, il procedimento ex art. 702 bis è applicabile sempreché le esigenze istruttorie ne consentano l'adozione. Quindi, le allegazioni della parte convenuta meritavano di essere prese in esame in ordine al profilo dell'oggettiva difficoltà a procedere nelle forme ex adverso utilizzate”.
Si è inteso riprodurre pedissequamente il tenore delle censure dell'appellante onde dare conto della difficoltà di individuazione del contenuto della contestazione in
15 questione, alla quale peraltro non possono essere riferiti i rilievi già in precedenza svolti, atteso che in questo caso risulta mossa una censura diretta all'ordinanza impugnata.
Tuttavia, l'ambiguità espositiva che caratterizza l'argomentazione ora considerata non consente di elidere l'obbligo di individuare con esattezza il contenuto del rilievo critico mosso al provvedimento oggetto di gravame al fine di valutarne l'ammissibilità (a monte) e la fondatezza o meno in merito (a valle).
Il tenore complessivo dell'esposizione in questione, letto in correlazione con la prima delle istanze oggetto delle conclusioni dell'appellante (“dichiarare inammissibile il procedimento ex art.702 bis e segg. c.p.c. non potendosi aver luogo ad istruzione sommaria, in ipotesi, disporre il mutamento del rito”), induce a ritenere che, in definitiva, ciò di cui risulta dolersi è il fatto che il giudice di prime cure abbia trattato il CP_1
procedimento in questione secondo il rito ex art. 702 bis e seguenti c.p.c.
Nell'impostazione argomentativa dell'appellante, tale rito non sarebbe compatibile con la tipologia di questioni insorgenti nella controversia in esame, sì da rendere il ricorso inammissibile o comunque determinare il mutamento del rito.
3.2.1) Tuttavia, quanto al primo profilo, la censura è inammissibile in considerazione del fatto che l'appellante non risulta indicare in base a quale normativa il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure dovrebbe (rectius: avrebbe dovuto) ritenersi inammissibile.
L'unica norma suscettibile di condurre a tale esito (art. 702bis, primo comma, prima parte, c.p.c., laddove consentiva l'adozione del rito in oggetto “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica”) non risulta infatti applicabile alla presente fattispecie, trattandosi di causa devoluta al giudizio del Tribunale in composizione monocratica, e non è, comunque invocata dall'appellante.
L'impianto normativo che regolava il procedimento ex artt. 702bis e ss. c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis) non contemplava in effetti alcuna forma di inammissibilità del ricorso introduttivo in correlazione con la tipologia di incombenti istruttori correlati alla domanda così introdotta.
Ciò, peraltro, al netto del fatto che parte appellante non si duole della complessità ab origine della natura degli accertamenti istruttori da effettuare in relazione alla domanda avanzata con il ricorso introduttivo, ma dell'insorgenza di tale complessità all'esito della propria costituzione e del tenore delle domande riconvenzionali ivi contenute.
In tal caso, tuttavia, l'art. 702ter, quarto comma, c.p.c. non comminava alcuna inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso, ma solo – previo accertamento della necessità di dare corso ad un istruttoria non sommaria in relazione al tenore della domanda riconvenzionale del resistente – la separazione del giudizio correlato a tale domanda.
16 3.2.2) Quanto invece al profilo concernente il mutamento del rito, si osserva come il rito ex art. 702bis e ss c.p.c. vada comunque ad integrare un processo in cui la sommarietà dell'istruzione non esclude la pienezza della cognizione, con ampia possibilità di dare corso anche all'ammissione di prove costituende o di espletare una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione, poi, di procedere effettivamente o meno al mutamento del rito risulta rappresentare una scelta discrezionale del giudice, di per sé non sindacabile, con l'unico possibile esito per cui, in caso di mancata ammissione delle prove orali chieste da una parte, il giudice dell'appello è tenuto a valutare la fondatezza della relativa richiesta (cfr
Cass. 14734 del 10.5.2022).
L'appellante non risulta aver peraltro prospettato quale esito dovrebbe derivare, allo stato e nel presente grado di giudizio, dalle censure predette, avendo allegato che “le allegazioni della parte convenuta meritavano di essere prese in esame in ordine al profilo dell'oggettiva difficoltà a procedere nelle forme ex adverso utilizzate”.
Anche in questo caso, dunque, tale allegazione deve essere valutata in correlazione con la prima delle istanze dello stesso appellante, sì che il portato complessivo delle argomentazioni di sul punto vanno ricondotte alla richiesta di mutamento di rito CP_1
anche nel presente grado di giudizio.
In concreto, ciò si riverbera nella necessità per questa Corte di prendere in considerazione le istanze istruttorie per prova orale (e la correlata richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio) reiterate da parte appellante nella presente sede (e ricordate in epigrafe nell'ambito delle conclusioni di ). CP_1
3.2.2.1) Ciò stabilito, va rilevato come le istanze istruttorie predette non siano suscettibili di accoglimento.
A) La reiezione delle richieste istruttorie in questione deriva, anzitutto, dal fatto che esse attengono in larga parte al rapporto di locazione finanziaria originariamente intercorso tra (divenuta poi e Controparte_14 Controparte_13 Parte_2
[...]
Tale contratto, come detto, è stato tuttavia dichiarato risolto con sentenza del
Tribunale di Milano n. 7040/2010 (poi confermata dalla sentenza d'appello n. 1185/2015, ormai passata in giudicato) sì che tale rapporto non risulta più assumere alcun rilievo nella presente vicenda.
Per tale motivo, già in astratto, non risultano suscettibili di essere prese in considerazione le domande dell'appellante volte ad ottenere la declaratoria de “la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di
17 leasing a favore della o quale subentro o quale novazione del rapporto”, che CP_1 costituisce il perno strutturale di tutte le domande dell'odierna appellante.
Ne consegue che anche le istanze istruttorie correlate a tali domande sono inammissibili in quanto irrilevanti.
B) Va peraltro rilevato come, anche in questo caso, sia dato ravvisare un non esiguo margine di oscurità nel contesto della domanda concretamente avanzato da parte appellante, dal momento che il portato semantico delle espressioni utilizzate non consente adeguatamente di comprendere se la domanda volta alla declaratoria de “la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di leasing a favore della rappresenti una domanda autonoma rispetto all'ulteriore inciso CP_1 rappresentato dall'espressione “o quale subentro o quale novazione del rapporto” e, dunque, non risultando chiaro se : CP_1
a. abbia chiesto la declaratoria dell'esistenza di un “contratto legittimante la detenzione del bene” in quanto determinato dal subentro o dalla novazione dell'originario contratto di locazione finanziaria;
b. oppure abbia chiesto, in tesi, la declaratoria dell'esistenza di un “contratto legittimante la detenzione del bene” (quale esso sia) e, in ipotesi, la declaratoria dell'intervenuto subentro o della novazione del predetto contratto di locazione finanziaria.
In proposito va rilevato come la struttura dell'espressione in questione (in particolare l'utilizzo dell'avversativo rappresentato dal doppio ricorso alla particella disgiuntiva “o”) induca a ritenere preferibile la prima soluzione, anche in considerazione del fatto che la stessa appellante non risulta aver indicato quale altro tipo di contratto
“legittimante la detenzione” sarebbe stato stipulato tra ed CP_13 CP_1
Del resto, qualora si optasse per la seconda soluzione, si dovrebbe anzitutto superare il predetto deficit di allegazione della parte e se si ritenesse, in estrema ipotesi, che abbia inteso far riferimento alla possibilità che sia stato stipulato un qualche CP_1
tipo di contratto, comunque sia (anche innominato), atto a consentire la detenzione del bene da parte della stessa , la conclusione sarebbe comunque che non è ravvisabile CP_1
(già in base alla stessa prospettazione dell'odierna appellante) alcun tipo di contratto in tal senso.
C) L'impostazione ricostruttiva di , e gli stessi capitoli di prova formulati, CP_1
attestano infatti che nessun nuovo contratto ebbe ad essere stipulato tra le parti, instaurandosi una situazione di mero fatto per cui, a fronte dell'occupazione del bene da parte di , corrispondeva il versamento di un'indennità di occupazione da parte di CP_1 quest'ultima.
18 Ciò che intenderebbe dimostrare è che, nelle more delle trattative per il CP_1
raggiungimento di un accordo (oggetto del cap. 3, si ricorda: “Nel periodo successivo all'emissione della sentenza che ordinava il rilascio alla vi sono stati Parte_1
contatti diretti a trovare una soluzione atta a procurare il subentro contrattuale degli altri soggetti affittuari dei rami di azienda nel rapporto di leasing ovvero consentirne comunque la prosecuzione provvedendo al rientro dell'arretrato e dei canoni successivi inerenti il canone di affitto di rami d'azienda concessi a talune società, anch'esse interessate a restare nell'immobile”) era infine subentrata nella situazione di fatto CP_1
già assunta da (come indicato nel cap. 9, ove è menzionato il fatto che Controparte_7
“... subentrava nella posizione della e cioè versando un CP_1 Controparte_7
affitto / indennità di occupazione (€ 7.500,00= oltre IVA mensili ed arretrati) dovuti da
(ed ora dalla alla che anch'essi furono Controparte_7 CP_1 Parte_1 canalizzati a favore di , ribadendosi che l'intesa imposta e proseguita nel tempo CP_8 era quella di corrispondere un'indennità di occupazione di € 7.500,00 oltre iva oltre l'arretrato, spalmati pro quota sui mesi a venire”), salvo poi dedurre la vessatorietà delle condizioni praticate.
Ora, a prescindere dall'incongruenza del riferimento a condizioni vessatorie in assenza di qualsivoglia contratto di riferimento, deve appunto ribadirsi come siano proprio le allegazioni di a dare conto (ed a cercare di dimostrare) che tra le parti non era CP_1
intercorso un nuovo contratto e che la situazione caratterizzante la posizione della stessa era quella di una detenzione di mero fatto, attuata nella prospettiva del possibile CP_1
futuro raggiungimento di un accordo regolatore della stessa (tuttavia, mai raggiunto).
D) Dunque, stante l'irrilevanza di tali allegazioni (e dei correlati mezzi di prova) a contrastare l'assunto cardine della difesa di (imperniato sulla Controparte_13
prospettazione di una mera occupazione sine titulo) i mezzi di prova in questione non risultano suscettibili di accoglimento.
Il gravame, sul punto in questione, deve quindi essere respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 260.000,01 ed € 520.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella
12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 19 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del 5.4.2022, pubblicata il 6.4.22, resa dal Tribunale di CP_1
Prato nel giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n° RG 2829/2019, così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello con riferimento ai motivi indicati alle lettere B), C), D) ed E) e respinge l'appello con riferimento ai motivi indicati alla lettera A);
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata e CP_1 Controparte_3
entrambe costituite per il tramite della procuratrice Controparte_4 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 20.119,00 per Controparte_5 compenso, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
5.880,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il
[...]
gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
20 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 817/2022
promossa da:
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, CP_1
sig. elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. Luca CP_2
Brachi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro e per il tramite della procuratrice Controparte_3 Controparte_4 [...]
a propria volta in persona del procuratore dott. ed Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliata in Pistoia presso lo studio dell'Avv. Federica Baroncelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso ordinanza del 5.4.2022, pubblicata il 6.4.22, resa dal Tribunale di Prato nel giudizio ex art.702 bis c.p.c. rubricato al n° RG 2829/2019 CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, in riforma dell'appellata sentenza in rito Piaccia all'Ecc.ma
Corte adita, per la causali di cui in premessa, dichiarare inammissibile il procedimento ex art.702 bis e segg. c.p.c. non potendosi aver luogo ad istruzione sommaria, in ipotesi, disporre il mutamento del rito. nel merito. Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, respingere le domande tutte di parte attrice, dichiarare la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di leasing a favore della o quale subentro o quale novazione CP_1 del rapporto, dichiarando la nullità parziale degli accordi intervenuti nell'anno 2012 descritti nei paragrafi da 04 a 12 della presente premessa, con rideterminazione del canone equo ovvero riconoscendone il diritto al riscatto del contratto di leasing (con conseguente ordine di rimborso delle somme tutte versate in ragione di essi ed al risarcimento del danno conseguente a favore delle parti attrici, ciascuno per quanto di spettanza, nella misura accertanda o ritenuta di giustizia (occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente) od, in ipotesi, condannare parte ricorrente a pagare a favore della parte convenuta la somma nella misura che riequilibri il rapporto e/o rimuova lo squilibrio economico provocato, (anche in questo caso occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente); in ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ulteriore ipotesi, condannare la a rilevare integralmente indenne la parte convenuta dalle domande Controparte_7 tutte di parte ricorrente e, comunque, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti nella misura accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari - CPA ed IVA come per legge- di entrambi i gradi del giudizio. Ai fini del CU si segnala che s'applica l'importo dimezzato del valore della causa. Si chiede ammettersi CTU volta a ricostruire il volume di danno subito secondo i parametri indicati in narrativa. Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze da intendersi precedute da DCV:
1. a seguito della sentenza dell'anno 2010, veniva effettuato (mercé l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pistoia) il rilascio da parte della dell'immobile di Parte_1
NT (PT), Via Garibaldi, 5, di proprietà di , immobile del quale però veniva CP_8 lasciata la detenzione alla (affittuaria di ramo d'azienda della Controparte_7 Parte_1
)
[...]
2 2. con la lettera 18 marzo 2018 della che contestava l'iniziativa, Parte_1
ribadendo le eccezioni in ordine alla conformità urbanistica del bene ed in ordine alla sua adeguatezza alle attività ivi svolte (quanto al primo profilo, il dato della non completa conformità urbanistica e della necessità di sanatoria, come vedremo, verrà confermato di recente -2018- da una risposta formale del legale della parte convenuta, quanto al secondo profilo, l'inadeguatezza seguiva all'assenza d'una rampa per disabili d'accesso alla terrazza superiore da adibire all'attività di somministrazioni di alimenti e ristorazione ivi svolta -e dell'oggettiva impossibilità urbanistica di essere autorizzata e concessionata- impedendo di ivi svolgere l'attività e rendendo precaria la possibilità di mantenere la licenza per tale attività da parte degli affittuari dei rami di azienda);
3. Nel periodo successivo all'emissione della sentenza che ordinava il rilascio alla
[...]
vi sono stati contatti diretti a trovare una soluzione atta a procurare il Parte_1
subentro contrattuale degli altri soggetti affittuari dei rami di azienda nel rapporto di leasing ovvero consentirne comunque la prosecuzione provvedendo al rientro dell'arretrato e dei canoni successivi inerenti il canone di affitto di rami d'azienda concessi a talune società, anch'esse interessate a restare nell'immobile (in particolare la
; Controparte_7
4. Fra l'altro all'epoca era state regolarmente escusse ed incassate anche le citate garanzie reali e obbligatorie con incassi di rilievo (come avremo modo di esplicitare nel prosieguo);
5. la concedente propose e pretese un accordo economicamente identico al leasing quanto all'importo delle rate e, cioè, l'occupazione a titolo precario con predeterminazione d'una indennità pari al canone ed al rientro degli arretrati immettendo nel possesso l'affittuaria ma con effetti giuridici diversi dal leasing cioè senza Controparte_7
obbligarsi a trasferire la proprietà al termine limitandosi ad una generica disponibilità all'esito condotta offrendo di mantenere la disponibilità del bene a titolo precario a fronte del pagamento dell'arretrato dei canoni leasing e del pagamento d'un'indennità di occupazione di € 7.500,00= oltre IVA mensili e, pari al canone leasing pagati direttamente a favore di , CP_8
6. l'intesa fu raggiunta” sul pagamento d'un'indennità di occupazione di € 7.500,00= oltre iva oltre l'arretrato per i due o tre mesi intercorsi fra la detenzione concordata nel verbale di rilascio dell'Ufficiale Giudiziario ed il raggiungimento dell'accordo, spalmati nei mesi a venire (salvo il vero € 9.500,00= mensili);
7. il locatore NZ ha dato ratifica al nuovo rapporto procedendo alla registrazione, rimettendo prima alla e poi alla società il Controparte_7 CP_1
pagamento della metà dell'imposta di registro tutti gli anni;
3 8. nell'anno 2012 la soc. acquistava dalla Controparte_9 Parte_1 un'azienda pizzeria, bar pasticceria, tabacchi etc., subentrando in due pregressi contratti di affitto di distinti rami d'azienda: di questi, quello costituito da bar e pasticceria alla società [che aveva poi subaffittato a Controparte_7 Controparte_10
veniva risolto e, per effetto di tale atto di risoluzione (cui partecipa anche
[...]
, il contratto di affitto proseguiva (per effetto delle cessione dei relativi CP_10 diritti) con l'originaria subaffittuaria (appunto (siamo appunto al CP_10
13/11/12).
9. Per converso, con riferimento al rapporto con la , la subentrava CP_8 CP_1
nella posizione della e cioè versando un affitto / indennità di Controparte_7 occupazione (€ 7.500,00= oltre IVA mensili ed arretrati) dovuti da (ed Controparte_7 ora dalla alla che anch'essi furono canalizzati a favore CP_1 Parte_1 di , ribadendosi che l'intesa imposta e proseguita nel tempo era quella di CP_8 corrispondere un'indennità di occupazione di € 7.500,00 oltre iva oltre l'arretrato, spalmati pro quota sui mesi a venire (sostanzialmente € 9.500,00= al mese in totale, con importo mensile pari a quello del canone finanziario originario con Parte_1
quale conduttore finanziario);
10. Con il subentro l' chiese alla di rivedere l'accordo in quanto CP_1 CP_8 vessatorio, prevedendo che fosse ripristinato il diritto di riscatto o, comunque, un'intesa diretta a fare ottenere l'acquisto del bene. CP_1
11. Tale trattativa fu svolta dall'allora amministratore dr. al quale fu imposto l'accordo così com'era già in essere ma dichiarandosi disponibili a trovare una soluzione bonaria sul trasferimento di proprietà.
12. Avviata questa fase, il Dr. (all'epoca amministratore Tes_1 Controparte_9
ebbe contatti con la (e, poi con chi è subentrato quale controparte
[...] CP_8 contrattuale: Banca Popolare e banco BPM) per trattare l'acquisto dell'immobile della dove venivano svolte le attività, trattativa che veniva nuovamente Parte_1
impostata nel senso di una prosecuzione di fatto del contratto di leasing verificando quel fosse l'importo a saldo da versare per anticipare l'acquisto della proprietà del bene immobile oggetto di leasing.
13. Avviata questa fase, il Dr. (all'epoca amministratore Tes_1 Controparte_9
ebbe contatti con la (e, poi con chi è subentrato quale controparte
[...] CP_8 contrattuale: Banca Popolare e banco BPM) per trattare l'acquisto dell'immobile della dove venivano svolte le attività, trattativa che veniva nuovamente Parte_1
impostata nel senso di una prosecuzione di fatto del contratto di leasing verificando quel
4 fosse l'importo a saldo da versare per anticipare l'acquisto della proprietà del bene immobile oggetto di leasing;
14. da una verifica contabile e documentale, risulta che in ragione del contratto di leasing, con le “appendici” contrattuali testé descritte, il locatore finanziario ha - complessivamente- percepito le seguenti somme: pagamento ad Parte_1
pagamenti precontratto 417,586,73 347.988,00 [anni 2003-04]; pagamento CP_8
canoni leasing 1.195.878,80 996.565,00 [anni 2004, 2005, 2006, 2007] escussione pegno
Antonveneta 510.802,19 [anno 2008] escussione fideiussione Antonveneta 436.069,12
[anno 2008] Pagamenti YT Caffe s.r.l. ad Indennità occupazione 50.675,00 CP_8
CP_ 41.880,00 [anno 2012] Pagamenti Oregon unipers. ad Controparte_12
occupazione 91.875,00 75.929,00 138.600,00 1134.606,00 [anni 2012, 2013, 2014, 2015]
CP_ Pagamenti Oregon unipers. a Banco Popolare Indennità occupazione 83.364,00
67.500,00 [anno 2015] Indennità occupazione 109.800,00 90.000,00 [anno 2016]
CP_ Pagamenti Oregon unipers. a BPM Indennità occupazione 74.552,00 60.000,00
[anno 2017] Totale 2.162.332,03 2.740.339,31 Riepilogo: -Pagamenti pre leasing
417.586,73 347.988,00 -Pagamenti leasing 1.195.878,80 996.565,00 -Escussione pegno
Antonveneta 510.802,19 -Escussione fideiussione Antonveneta 436.069,12 -Pagamenti indennità di occupazione 548.203.34 2.740.339,00= Totale 3.109203,34 2.740.339,31
Si indicano a teste su tutti i capitoli: UG NC di NT (PT), AN AN di
Viareggio, Dr. di Prato, RU CH di Montemurlo, Marta CH di Tes_1
Scandicci.
Si chiede ammettersi CTU volta a ricostruire il volume degli incassi alla data odierni,
l'ammontare del canone e la sua perfetta corrispondenza al canone leasing, la quota di canone dovuta a titolo di detenzione ed il valore del riscatto residuo tenuto conto dei versamenti operati”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis, previa conferma integrale della Ordinanza n. 2829/2019 (pubblicata il 6 aprile 2022): I) preliminarmente, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 comma primo nn. 1 e 2 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; II) nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'appello avversario, tutte le domande avversarie (ivi inclusa la richiesta ex art. 283 c.p.c.) e tutte le avverse doglianze connesse, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza impugnata;
IV) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
5 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso l'ordinanza resa CP_1 CP_1
dal Tribunale di Prato in data 5.4.2022 (pubblicata il 6.4.22) nella causa introdotta ex art.702 bis c.p.c. e rubricata al n° RG 2829/2019 di tale Tribunale, con la quale era stata accolta la domanda (originariamente avanzata da e poi proseguita da Controparte_13
di accertamento dell'occupazione sine titulo da parte di Controparte_5
di un immobile sito a NT (PT), con condanna al rilascio dello stesso ed al CP_1
risarcimento dei danni.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto CP_13
allegando che:
• (divenuta poi aveva concluso con Controparte_14 Controparte_13 [...]
un contratto di locazione finanziaria, registrato il 23.05.2003, con Parte_2
cui aveva acquistato la disponibilità dell'immobile adibito Parte_2
a centro sportivo sito nel Comune di NT (PT), Via Garibaldi n. 5/A, costituito da fabbricato su tre piani;
• in considerazione del mancato pagamento, da parte dell'allora utilizzatrice
[...]
di alcuni canoni di locazione finanziaria, aveva Parte_2 CP_14
agito per ottenere la restituzione del bene e, con sentenza n. 7040/2010
(confermata in appello con sentenza n. 1185/2015, poi passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge) il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing in questione, per inadempimento di , condannando quest'ultima alla restituzione Parte_1 dell'immobile in favore della proprietaria Controparte_14
• in occasione poi dell'accesso fissato per il rilascio, era emerso che l'immobile era detenuto dalla in forza di contratto di locazione ad uso Controparte_7
commerciale stipulato in data 02.01.2009 (dunque in data successiva alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria sopra citato) tra la stessa e
[...]
Parte_2
• erano seguiti contatti con e, in data 20.03.2012, l'Ufficiale Controparte_7
Giudiziario c/o il Tribunale di Pistoia aveva disposto il rilascio dell'immobile di proprietà della Banca da parte della lasciandone tuttavia la Parte_2
detenzione alla società (divenuta poi Controparte_7 Controparte_15
), che si era impegnata a corrispondere in favore della proprietaria
[...] un'indennità di occupazione mensile di € 7.500,00;
6 • la stessa peraltro, occupava già alcuni locali dell'edificio in Controparte_7
questione (quelli del centro sportivo “Tennis NT” per l'esercizio dell'attività di ristorazione, pizzeria, bar e ristorante) in forza di contratto di affitto di ramo di azienda concluso con in data 21.12.2006; Parte_1
• divenuti irregolari i pagamenti da parte di quest'ultima e Controparte_7 [...]
avevano risolto – il 13.11.2012 – il sopra menzionato contratto di Parte_2
affitto di ramo d'azienda;
• in pari data, inoltre, aveva ceduto tale ramo di azienda ad Parte_2
, che si era impegnata a corrispondere a l'importo CP_1 Controparte_14
mensile di € 10.000,00 a titolo di indennità di occupazione dei locali siti in
NT, e, per differenza, a copertura dei canoni scaduti ed insoluti maturati da
Controparte_7
• tuttavia, in seguito al mancato pagamento di alcuni di tali importi, con raccomandata a.r. del 7.10.2014 aveva inviato ad una Controparte_14 CP_1
formale messa in mora e contestuale diffida ad adempiere;
• non solo non aveva adempiuto a tale intimazione, ma neppure aveva CP_1 liberato l'immobile, continuando ad occuparlo nonostante le numerose diffide, procedendo anzi alla stipula di contratto con soggetti terzi di contratti di locazione ad uso commerciale e/o contratti di affitto di ramo di azienda per la gestione delle diverse all'interno del centro sportivo “Tennis NT”.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “piaccia all'Ill.mo
Tribunale àdito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte di in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, in danno della proprietaria in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro tempore, dell'immobile sito in NT (PT), Via Garibaldi n. 5/A, costituito da fabbricato su tre piani di cui: (a) il seminterrato adibito a deposito, spogliatoio e sale giochi, (b) il piano terreno rialzato adibito a bar ristorante e (c) il primo piano parzialmente coperto ed in parte lasciato a lastrico solare, oltre n. 5 campi esterni, impianti tecnologici e area di parcheggio;
il tutto identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di NT al foglio 32, particella 212, cat. D/6, r.c. Euro 16.216
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e/o ogni altro soggetto che eventualmente risulterà nella detenzione e, comunque, nella materiale disponibilità, a rilasciare immediatamente libero da persone e/o cose il predetto immobile e così, a restituirlo a in persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore, completo di ogni accessorio e pertinenza ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione;
condannare, altresì, e/o ogni altro CP_1
7 soggetto che eventualmente risulterà nella detenzione e, comunque, nella materiale disponibilità dell'immobile per cui è causa, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo dovuto per indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sopra meglio descritto, pari ad € 281.189,50 (di cui € 16.025,00 per copertura delle indennità scadute e insolute maturati a carico di ora ), Controparte_7 Controparte_15 oltre alle indennità successive maturande sino all'effettiva riconsegna dell'immobile de quo, ovvero a quella diversa, maggiore od anche minore somma, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice, oltre ad iva, nonché agli interessi ed accessori di mora maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. ed al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%”.
1.2) Si era costituita , contestando le allegazioni e le domande di parte CP_1
ricorrente ed in particolare esponendo, contestualmente ad una ricostruzione dei complessivi rapporti intercorsi tra le parti, che:
o la complessità della controversia rendeva non praticabile il ricorso al rito sommario di cognizione;
o la proprietaria non aveva ancora completato le pratiche urbanistiche cui era tenuta per far ottenere l'agibilità all'immobile;
o non era ravvisabile un'occupazione sine titulo, dal momento che:
− era “...stato stipulato il contratto di Locazione finanziaria n° 317780
[...]
e la Banca Centrale per il leasing delle Banche Popolari Parte_1
Italease s.p.a., avente ad oggetto l'immobile di NT (PT), Via
Garibaldi, 5”;
− “Dopo vari anni, a seguito della sentenza dell'anno 2010, veniva effettuato
(mercé l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pistoia) il rilascio da parte della dell'immobile di NT (PT), Via Garibaldi, 5, Parte_1
di proprietà di , immobile del quale però veniva lasciata la CP_8 detenzione alla (affittuaria di ramo d'azienda della Controparte_7 [...]
) oggi ”; Parte_1 Controparte_15
o dopo varie vicissitudini, le parti si erano accordate per consentire a di CP_1 subentrare nella posizione di “...cioè versando un affitto / Controparte_7 indennità di occupazione (€ 7.500,00= oltre IVA mensili ed arretrati) dovuti da
(ed ora dalla alla che anch'essi Controparte_7 CP_1 Parte_1 furono canalizzati a favore di , ribadendosi che l'intesa imposta e CP_8 proseguita nel tempo era quella di corrispondere un'indennità di occupazione di €
7.500,00 oltre iva oltre l'arretrato, spalmati pro quota sui mesi a venire
8 (sostanzialmente € 9.500,00= al mese in totale, con importo mensile pari a quello del canone finanziario originario con quale conduttore Parte_1 finanziario)”;
o aveva chiesto a “...di rivedere l'accordo in quanto vessatorio, CP_1 CP_8 prevedendo che fosse ripristinato il diritto di riscatto o, comunque, un'intesa diretta a fare ottenere l'acquisto del bene”;
o avendo provveduto a versare somme ingenti, doveva ritenersi “...che siamo di fronte ad un nuovo rapporto (quindi la costituzione d'un nuovo titolo e non un'occupazione sine titulo), il cui contenuto (imposto ex adverso) consegue a condotte integranti l'abuso di posizione predominante e/o (soprattutto) l'abuso di dipendenza economica;
Trattasi d'ipotesi la cui operatività va ben oltre l'ambito originariamente previsto (la subfornitura) e che può concernere anche rapporti contrattuali del tipo franchising e del leasing finanziario (figure negoziali c.d. del terzo tipo);”, con successiva articolata esposizione di valutazioni in ordine alla figura dell'abuso di posizione dominante.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “In via preliminare autorizzare la chiamata in causa della meglio descritta in atti e nei documenti Controparte_7 allegati, differendo l'udienza per consentirne la chiamata in termini, come da separata istanza. in rito Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per la causali di cui in premessa, dichiarare inammissibili il procedimento ex art.702 bis e segg. c.p.c. non potendosi aver luogo ad istruzione sommaria, in ipotesi, disporre il mutamento del rito. nel merito
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, respingere le domande tutte di parte attrice, dichiarare la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di leasing a favore della CP_1
o quale subentro o quale novazione del rapporto, dichiarando la nullità parziale
[...] degli accordi intervenuti nell'anno 2012 descritti nei paragrafi da 04 a 12 della presente premessa, con rideterminazione del canone equo ovvero riconoscendone il diritto al riscatto del contratto di leasing (con conseguente ordine di rimborso delle somme tutte versate in ragione di essi ed al risarcimento del danno conseguente a favore delle parti attrici, ciascuno per quanto di spettanza, nella misura accertanda o ritenuta di giustizia
(occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente) od, in ipotesi, condannare parte ricorrente a pagare a favore della parte convenuta la somma nella misura che riequilibri il rapporto e/o rimuova lo squilibrio economico provocato, (anche in questo caso occorrendo anche con valutazione equitativa cui si consente); in ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ulteriore ipotesi, condannare la a rilevare integralmente indenne la parte Controparte_7
9 convenuta dalle domande tutte di parte ricorrente e, comunque, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti nella misura accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari -CPA ed IVA come per legge- del giudizio”.
1.3) Era stata quindi autorizzata la chiamata in causa di ma, con Controparte_7 provvedimento reso a verbale d'udienza del 6.9.2021, era stata dichiarata decaduta CP_1
dalla chiamata in causa del predetto terzo.
In corso di causa era altresì avvenuto l'intervento di Controparte_5
quale società cessionaria rispetto a Controparte_13
1.4) Il Tribunale aveva infine ritenuto che “...dai documenti in atti emerge che il aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria immobiliare n. CP_13
317780 registrato il 23.05.2003 ( cfr. docc. in atti); la Controparte_16 acquisiva la disponibilità dell'immobile adibito a centro sportivo situato a NT in via
Garibaldi 5/A meglio descritto in atti;
l'unità era stata comprata da con atto CP_8
pubblico ai rogiti del dott. il 14.11.2002 ( cfr. doc. in atti); la banca Per_1 CP_8
comunicava alla utilizzatrice, che non aveva pagato alcuni canoni di locazione finanziaria, la decisione di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta con la richiesta di immediato rilascio dell'immobile; con sentenza n. 7040/10, poi confermata in Appello dalla sentenza n. 1185/2015, il Tribunale di Milano accertava e dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di leasing inter partes per grave inadempimento della e la condannava alla restituzione Parte_1 dell'immobile in favore della poi;
nel corso dell'accesso CP_14 CP_13
per il rilascio la società di leasing aveva appreso che l'immobile era detenuto dalla in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale tra la stessa e Controparte_7 la;
era disposto il rilascio dell'immobile che restava nella Controparte_16
detenzione della ( poi che si impegnava a Controparte_7 CP_15 corrispondere in favore della proprietà una indennità di occupazione di €. 7.500,00 incassati dalla parte ricorrente ( cfr. doc. in atti); non vi era regolarità nei pagamenti e successivamente la e la YT Caffe srl risolvevano il Controparte_16
contratto di affitto di ramo di azienda esistente e in pari data ( 13.11.2012) la
[...]
cedeva il ramo di azienda alla società che si impegnava a Parte_2 CP_1 corrispondere la somma di €. 10.000,00 mensile a titolo di canone di indennità di occupazione dei locali dell'immobile de quo;
successivamente la non CP_1
pagava la somma dovuta e nonostante la diffida e la messa in mora vi è ancora in essere l'occupazione illegittima dell'immobile che non è mai stato liberato;
dagli atti non vi sono dubbi che vi sia stata una abusiva e illegittima occupazione dell'immobile di proprietà
10 della ricorrente anche tenuto conto che il danno e il pregiudizio per il proprietario sono in re ipsa;
discende infatti dalla perdita di della utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene ( cfr. fra le tante Cass.
Civ. sez. I del 15.10.2015 n. 20823)...”.
1.4.1) Su tali basi era stata emessa la seguente statuizione: “accoglie il ricorso di
, in persona del l.r.p.t., quale cessionaria del Controparte_5
, in persona del l.r.p.t., e per gli effetti, dichiara l'occupazione sine CP_13 titulo da parte della in persona del l.r.p.t., dell'immobile situato a CP_1
NT in via Garibaldi n. 5/A identificato al Catasto Fabbricati del comune di NT al foglio 32, particella 212, cat. D/6, r,c. €. 16.216 e, per gli ulteriori effetti, condanna la resistente in persona del l.r.p.t., e chiunque sia nella materiale detenzione CP_1 dell'immobile al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_5
, in persona del l.r.p.t., quale cessionaria del , in
[...] CP_13 persona del l.r.p.t., della somma di €. 281.189,50 ( di cui €. 16.024,00 a copertura delle indennità scadute e insolute maturati a carico di ora Controparte_7 Controparte_17
e) oltre alle successive indennità maturande sino alla data della effettiva riconsegna
[...] oltre interessi e accessori di mora maturati e maturandi sino all'effettivo saldo;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. la parte resistente in persona del l.r.p.t., alla CP_1
refusione, in favore della parte ricorrente , in Controparte_5
persona del l.r.p.t., quale cessionaria del , in persona del l.r.p.t., delle CP_13 spese di lite sostenute nel giudizio che liquida in €. 7.795,00 per compensi oltre a €.
634,00 per spese vive, al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello . CP_1
2.1) Il gravame è stato articolato:
I. in un prima parte (pp.gg. 1-12), contenente la narrativa ricostruttiva del giudizio di prime cure;
II. in una seconda parte (pp.gg. 12- ), dal titolo “motivi”, in cui non sono tuttavia in effetti indicati i motivi di gravame, risultando invece reiterate le medesime argomentazioni già svolte in prime cure, e, in particolare:
i. al punto “A”, la narrazione di eventi antecedenti alla presente causa, svoltisi in particolare avanti all'organismo di conciliazione di Milano;
ii. al punto “B”, la narrazione di eventi correlati ad due domande di mediazione avanzate nel 2018 e 2019 rispettivamente avanti all'organismo di conciliazione di Prato ed quello di Milano;
iii. al punto “C”, il riferimento alle problematiche urbanistiche caratterizzanti l'immobile oggetto di causa;
11 iv. al punto “D”, le contestazioni mosse all'assunto di controparte concernente la ravvisabilità di un'occupazione sine titulo;
v. al punto “E”, l'indicazione della necessità che sia presa posizione sui punti
C e D, oltre che la necessità di dare corso alle prove chieste in prime cure;
vi. al punto “F”, la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Sulla scorta di tali allegazioni l'appellante ha chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, l'appellata (costituitasi nei termini e con la rappresentanza indicate nell'intestazione) ha in particolare:
− evidenziato, in via preliminare, sia l'intervenuta stipula di contratti di sublocazione stipulati da , non precedentemente conosciuti (come quello con tale soc. CP_1
ON ), sia i particolari rapporti tra le società coinvolte, rilevando CP_18 che “...il sig. (oggi legale rappresentante della è stato CP_2 CP_1
prima legale rappresentante e liquidatore della poi Parte_1
amministratore unico della Lo stesso può dirsi di RU CH CP_19
(socio della della ed al 95% della e CP_1 CP_7 CP_19
AN AN (prima amministratore unico della poi della ed CP_1 CP_20
infine della dal 16 marzo 2018 al 19 maggio 2020), entrambi citati CP_19 come testi dalla Tali “rapporti” portano a ritenere che trattasi di fittizi CP_1
escamotage con cui controparte tenta da anni di sottrarsi alla necessaria restituzione dell'Immobile detenuto senza titolo, continuando a disporre dello stesso (o di sue porzioni) “alle spalle” della proprietà”;
− eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi:
o dell'art. 342 c.p.c., adducendo che:
▪ “L'avverso atto di appello (peraltro difficilmente intelligibile) non è altro che la pedissequa riproduzione della comparsa di costituzione
14 gennaio 2020; tant'è che molteplici refusi dimostrano tale palese operazione di “copia e incolla”.”;
▪ “L'avverso gravame è contraddistinto da assoluta genericità e non appare idoneo a superare tale giudizio prognostico, anche in considerazione dell'omessa (necessaria e specifica) contestazione delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Come detto, l'appellante altro non fa che proporre nuovamente le medesime eccezioni sollevate in primo grado, senza sottoporre a critica le parti dell'Ordinanza impugnata, tant'è vero
12 che non vi sono motivi di appello, in quanto il gravame si sostanzia nella pedissequa riproduzione delle stesse argomentazioni spese con la comparsa di costituzione”;
▪ “A fronte di tale sterile (e confusionaria) elencazione delle medesime contestazioni fatte valere in primo grado, manca del tutto l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, nonché delle violazioni di legge in cui sarebbe incorsa l'Ordinanza”;
o dell'art. 348bis c.p.c., non avendo il gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
− contestato comunque le allegazioni dell'appellante in ordine all'impraticabilità del rito sommario (in quanto pienamente applicabile), alle procedure di mediazione
(trattandosi di argomento del tutto estraneo alla fattispecie) ed alle questioni urbanistiche (in quanto concernenti il contratto di leasing, ormai dichiarato risolto dal Tribunale di Milano con sentenza confermata in appello e, infine, passata in giudicato).
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) Va infatti anzitutto dato atto della fondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, sollevata ex art. 342 c.p.c. da parte appellata.
3.1.1) In proposito occorre ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice
13 sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019).
Infine, è stato precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015).
Deve peraltro rilevarsi come la Suprema Corte abbia altresì indicato che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366,
n. 4, c.p.c..” (così Cass. 9059 del 6.4.2025 – nel solco già tracciato da Cass. 1341del
12.1.2024 – che, nel riferirsi al ricorso per Cassazione, ha tuttavia delineato un approccio interpretativo di carattere generale).
3.1.2) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il contenuto dell'appello in oggetto risulti in effetti in larga parte gravato dal deficit contenutistico valorizzato dalla
Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c.
Nel contesto dell'appello in questione non risultano infatti indicate:
− le parti della sentenza impugnate o, quantomeno, le considerazioni del giudice di prime cure oggetto di censura;
− le specifiche considerazioni poste a sostegno di tali censure.
Come eccepito da parte appellata e come indicato al pregresso paragrafo 2.1), il gravame proposto da risulta strutturato – per quanto qui interessa – sulla mera CP_1
riproposizione letterale delle medesime considerazioni già esposte nel contesto della memoria di costituzione in prime cure.
14 Non risulta invece mossa alcuna contestazione diretta e specifica nei confronti della motivazione adottata dal giudice di prime a sostegno della decisione infine raggiunta
(nei termini formali ricordati al pregresso paragrafo 1.4).
Tali rilievi si attagliano, in particolare, a quanto esposto alle lettere B), C), D) ed
E) del gravame ove, appunto, è dato constatare la mera riepilogazione delle allegazioni già esposte in prime cure, senza riferimenti diretti e specifici alla motivazione predetta.
3.2) Premessa poi l'irrilevanza (ai fini in esame) delle argomentazioni di cui alla lettera F, in quanto concernenti la richiesta di sospensiva, deve poi rilevarsi, quanto ai rilievi di cui alla lettera “A”, come gli stessi risultino attenere alla proposizione di una domanda di mediazione da parte di avanti all'ordine di Milano, nel cui ambito CP_1
erano state sollevate una serie di questioni che, successivamente, sono poi state nuovamente oggetto di allegazione – in via riconvenzionale – nella memoria di costituzione in prime cure.
Sulla scorta di tale prospettazione l'appellante ha quindi dedotto: “Orbene, di questi profili non troviamo menzione (nemmeno per escluderne la rilevanza o la non opponibilità o l'inconferenza) nell'ordinanza oggi appellata, la quale ovviamente ritiene di poter procedere in via sommaria senza prendere posizione su queste allegazioni, anche in via riconvenzionale: ex multis, senza pretesa di esaustività, dire che la domanda è infondata, che l'accordo non sussiste, che è intervenuto con soggetti diversi, che non è opponibile, che è valido, che non sussistenza l'abuso di dipendenza economica, che le rimesse pregresse del leasing da parte di soggetti diversi non sono “beneficiabili” dalla
E' altresì evidente che, con questo incedere, non troviamo alcuna CP_21
motivazioni o presa di posizione sia sul profilo afferente la possibilità di poter proseguire con procedimento sommario (che resterebbe comunque a cognizione piena, ma ad istruttoria semplificata, con provvedimento finale idoneo ad acquistare efficacia di giudicato), sia sull'aspetto per il quale le prove che il giudice deve assumere non sono già quelle "indispensabili" ai fini dell'oggetto della causa bensì quelle "rilevanti" ai fini del decidere in pratica per cui la sommarietà non va intesa come riduzione al minimo delle prove, bensì con la semplificazione e snellimento delle procedure;
pertanto, il procedimento ex art. 702 bis è applicabile sempreché le esigenze istruttorie ne consentano l'adozione. Quindi, le allegazioni della parte convenuta meritavano di essere prese in esame in ordine al profilo dell'oggettiva difficoltà a procedere nelle forme ex adverso utilizzate”.
Si è inteso riprodurre pedissequamente il tenore delle censure dell'appellante onde dare conto della difficoltà di individuazione del contenuto della contestazione in
15 questione, alla quale peraltro non possono essere riferiti i rilievi già in precedenza svolti, atteso che in questo caso risulta mossa una censura diretta all'ordinanza impugnata.
Tuttavia, l'ambiguità espositiva che caratterizza l'argomentazione ora considerata non consente di elidere l'obbligo di individuare con esattezza il contenuto del rilievo critico mosso al provvedimento oggetto di gravame al fine di valutarne l'ammissibilità (a monte) e la fondatezza o meno in merito (a valle).
Il tenore complessivo dell'esposizione in questione, letto in correlazione con la prima delle istanze oggetto delle conclusioni dell'appellante (“dichiarare inammissibile il procedimento ex art.702 bis e segg. c.p.c. non potendosi aver luogo ad istruzione sommaria, in ipotesi, disporre il mutamento del rito”), induce a ritenere che, in definitiva, ciò di cui risulta dolersi è il fatto che il giudice di prime cure abbia trattato il CP_1
procedimento in questione secondo il rito ex art. 702 bis e seguenti c.p.c.
Nell'impostazione argomentativa dell'appellante, tale rito non sarebbe compatibile con la tipologia di questioni insorgenti nella controversia in esame, sì da rendere il ricorso inammissibile o comunque determinare il mutamento del rito.
3.2.1) Tuttavia, quanto al primo profilo, la censura è inammissibile in considerazione del fatto che l'appellante non risulta indicare in base a quale normativa il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure dovrebbe (rectius: avrebbe dovuto) ritenersi inammissibile.
L'unica norma suscettibile di condurre a tale esito (art. 702bis, primo comma, prima parte, c.p.c., laddove consentiva l'adozione del rito in oggetto “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica”) non risulta infatti applicabile alla presente fattispecie, trattandosi di causa devoluta al giudizio del Tribunale in composizione monocratica, e non è, comunque invocata dall'appellante.
L'impianto normativo che regolava il procedimento ex artt. 702bis e ss. c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis) non contemplava in effetti alcuna forma di inammissibilità del ricorso introduttivo in correlazione con la tipologia di incombenti istruttori correlati alla domanda così introdotta.
Ciò, peraltro, al netto del fatto che parte appellante non si duole della complessità ab origine della natura degli accertamenti istruttori da effettuare in relazione alla domanda avanzata con il ricorso introduttivo, ma dell'insorgenza di tale complessità all'esito della propria costituzione e del tenore delle domande riconvenzionali ivi contenute.
In tal caso, tuttavia, l'art. 702ter, quarto comma, c.p.c. non comminava alcuna inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso, ma solo – previo accertamento della necessità di dare corso ad un istruttoria non sommaria in relazione al tenore della domanda riconvenzionale del resistente – la separazione del giudizio correlato a tale domanda.
16 3.2.2) Quanto invece al profilo concernente il mutamento del rito, si osserva come il rito ex art. 702bis e ss c.p.c. vada comunque ad integrare un processo in cui la sommarietà dell'istruzione non esclude la pienezza della cognizione, con ampia possibilità di dare corso anche all'ammissione di prove costituende o di espletare una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione, poi, di procedere effettivamente o meno al mutamento del rito risulta rappresentare una scelta discrezionale del giudice, di per sé non sindacabile, con l'unico possibile esito per cui, in caso di mancata ammissione delle prove orali chieste da una parte, il giudice dell'appello è tenuto a valutare la fondatezza della relativa richiesta (cfr
Cass. 14734 del 10.5.2022).
L'appellante non risulta aver peraltro prospettato quale esito dovrebbe derivare, allo stato e nel presente grado di giudizio, dalle censure predette, avendo allegato che “le allegazioni della parte convenuta meritavano di essere prese in esame in ordine al profilo dell'oggettiva difficoltà a procedere nelle forme ex adverso utilizzate”.
Anche in questo caso, dunque, tale allegazione deve essere valutata in correlazione con la prima delle istanze dello stesso appellante, sì che il portato complessivo delle argomentazioni di sul punto vanno ricondotte alla richiesta di mutamento di rito CP_1
anche nel presente grado di giudizio.
In concreto, ciò si riverbera nella necessità per questa Corte di prendere in considerazione le istanze istruttorie per prova orale (e la correlata richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio) reiterate da parte appellante nella presente sede (e ricordate in epigrafe nell'ambito delle conclusioni di ). CP_1
3.2.2.1) Ciò stabilito, va rilevato come le istanze istruttorie predette non siano suscettibili di accoglimento.
A) La reiezione delle richieste istruttorie in questione deriva, anzitutto, dal fatto che esse attengono in larga parte al rapporto di locazione finanziaria originariamente intercorso tra (divenuta poi e Controparte_14 Controparte_13 Parte_2
[...]
Tale contratto, come detto, è stato tuttavia dichiarato risolto con sentenza del
Tribunale di Milano n. 7040/2010 (poi confermata dalla sentenza d'appello n. 1185/2015, ormai passata in giudicato) sì che tale rapporto non risulta più assumere alcun rilievo nella presente vicenda.
Per tale motivo, già in astratto, non risultano suscettibili di essere prese in considerazione le domande dell'appellante volte ad ottenere la declaratoria de “la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di
17 leasing a favore della o quale subentro o quale novazione del rapporto”, che CP_1 costituisce il perno strutturale di tutte le domande dell'odierna appellante.
Ne consegue che anche le istanze istruttorie correlate a tali domande sono inammissibili in quanto irrilevanti.
B) Va peraltro rilevato come, anche in questo caso, sia dato ravvisare un non esiguo margine di oscurità nel contesto della domanda concretamente avanzato da parte appellante, dal momento che il portato semantico delle espressioni utilizzate non consente adeguatamente di comprendere se la domanda volta alla declaratoria de “la presenza, vigenza e conclusione di contratto legittimante la detenzione del bene oggetto di leasing a favore della rappresenti una domanda autonoma rispetto all'ulteriore inciso CP_1 rappresentato dall'espressione “o quale subentro o quale novazione del rapporto” e, dunque, non risultando chiaro se : CP_1
a. abbia chiesto la declaratoria dell'esistenza di un “contratto legittimante la detenzione del bene” in quanto determinato dal subentro o dalla novazione dell'originario contratto di locazione finanziaria;
b. oppure abbia chiesto, in tesi, la declaratoria dell'esistenza di un “contratto legittimante la detenzione del bene” (quale esso sia) e, in ipotesi, la declaratoria dell'intervenuto subentro o della novazione del predetto contratto di locazione finanziaria.
In proposito va rilevato come la struttura dell'espressione in questione (in particolare l'utilizzo dell'avversativo rappresentato dal doppio ricorso alla particella disgiuntiva “o”) induca a ritenere preferibile la prima soluzione, anche in considerazione del fatto che la stessa appellante non risulta aver indicato quale altro tipo di contratto
“legittimante la detenzione” sarebbe stato stipulato tra ed CP_13 CP_1
Del resto, qualora si optasse per la seconda soluzione, si dovrebbe anzitutto superare il predetto deficit di allegazione della parte e se si ritenesse, in estrema ipotesi, che abbia inteso far riferimento alla possibilità che sia stato stipulato un qualche CP_1
tipo di contratto, comunque sia (anche innominato), atto a consentire la detenzione del bene da parte della stessa , la conclusione sarebbe comunque che non è ravvisabile CP_1
(già in base alla stessa prospettazione dell'odierna appellante) alcun tipo di contratto in tal senso.
C) L'impostazione ricostruttiva di , e gli stessi capitoli di prova formulati, CP_1
attestano infatti che nessun nuovo contratto ebbe ad essere stipulato tra le parti, instaurandosi una situazione di mero fatto per cui, a fronte dell'occupazione del bene da parte di , corrispondeva il versamento di un'indennità di occupazione da parte di CP_1 quest'ultima.
18 Ciò che intenderebbe dimostrare è che, nelle more delle trattative per il CP_1
raggiungimento di un accordo (oggetto del cap. 3, si ricorda: “Nel periodo successivo all'emissione della sentenza che ordinava il rilascio alla vi sono stati Parte_1
contatti diretti a trovare una soluzione atta a procurare il subentro contrattuale degli altri soggetti affittuari dei rami di azienda nel rapporto di leasing ovvero consentirne comunque la prosecuzione provvedendo al rientro dell'arretrato e dei canoni successivi inerenti il canone di affitto di rami d'azienda concessi a talune società, anch'esse interessate a restare nell'immobile”) era infine subentrata nella situazione di fatto CP_1
già assunta da (come indicato nel cap. 9, ove è menzionato il fatto che Controparte_7
“... subentrava nella posizione della e cioè versando un CP_1 Controparte_7
affitto / indennità di occupazione (€ 7.500,00= oltre IVA mensili ed arretrati) dovuti da
(ed ora dalla alla che anch'essi furono Controparte_7 CP_1 Parte_1 canalizzati a favore di , ribadendosi che l'intesa imposta e proseguita nel tempo CP_8 era quella di corrispondere un'indennità di occupazione di € 7.500,00 oltre iva oltre l'arretrato, spalmati pro quota sui mesi a venire”), salvo poi dedurre la vessatorietà delle condizioni praticate.
Ora, a prescindere dall'incongruenza del riferimento a condizioni vessatorie in assenza di qualsivoglia contratto di riferimento, deve appunto ribadirsi come siano proprio le allegazioni di a dare conto (ed a cercare di dimostrare) che tra le parti non era CP_1
intercorso un nuovo contratto e che la situazione caratterizzante la posizione della stessa era quella di una detenzione di mero fatto, attuata nella prospettiva del possibile CP_1
futuro raggiungimento di un accordo regolatore della stessa (tuttavia, mai raggiunto).
D) Dunque, stante l'irrilevanza di tali allegazioni (e dei correlati mezzi di prova) a contrastare l'assunto cardine della difesa di (imperniato sulla Controparte_13
prospettazione di una mera occupazione sine titulo) i mezzi di prova in questione non risultano suscettibili di accoglimento.
Il gravame, sul punto in questione, deve quindi essere respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 260.000,01 ed € 520.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella
12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 19 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del 5.4.2022, pubblicata il 6.4.22, resa dal Tribunale di CP_1
Prato nel giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n° RG 2829/2019, così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello con riferimento ai motivi indicati alle lettere B), C), D) ed E) e respinge l'appello con riferimento ai motivi indicati alla lettera A);
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata e CP_1 Controparte_3
entrambe costituite per il tramite della procuratrice Controparte_4 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 20.119,00 per Controparte_5 compenso, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
5.880,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il
[...]
gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
20 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
21