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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2024, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8655 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizia Giranu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/03/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte, onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che derivano dal matrimonio.
2) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La minore si alternerà con ciascun genitore secondo tempi paritari e alternati, da determinarsi di volta in volta in base agli orari di lavoro del padre e alle esigenze scolastiche e ludiche di . Per_1
Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento della figlia durante il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione.
Pag. 2 di 3 Le spese extra e straordinarie, quali spese mediche non coperte dal S.S.N. e sportive, saranno invece ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
4) Il sig. autorizza la moglie a percepire Parte_2 Parte_1 direttamente e per intero l'assegno unico, pari a €. 230,00, da destinarsi alle esigenze della minore . Per_1
5) L'immobile in locazione adibito a casa coniugale, sito in Domusnovas nella via
Cavour n. 13, rimarrà in uso esclusivo al , il quale corrisponderà Pt_2 mensilmente il canone di locazione.
6) Nessuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dell'altro mediante versamento di assegno periodico.
7) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8655 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizia Giranu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/03/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte, onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che derivano dal matrimonio.
2) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La minore si alternerà con ciascun genitore secondo tempi paritari e alternati, da determinarsi di volta in volta in base agli orari di lavoro del padre e alle esigenze scolastiche e ludiche di . Per_1
Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento della figlia durante il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione.
Pag. 2 di 3 Le spese extra e straordinarie, quali spese mediche non coperte dal S.S.N. e sportive, saranno invece ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
4) Il sig. autorizza la moglie a percepire Parte_2 Parte_1 direttamente e per intero l'assegno unico, pari a €. 230,00, da destinarsi alle esigenze della minore . Per_1
5) L'immobile in locazione adibito a casa coniugale, sito in Domusnovas nella via
Cavour n. 13, rimarrà in uso esclusivo al , il quale corrisponderà Pt_2 mensilmente il canone di locazione.
6) Nessuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dell'altro mediante versamento di assegno periodico.
7) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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