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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1058 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 21/08/2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 325/2021 pubblicata in data 6/04/2021 vertente
TRA
(cod. fisc.: ) rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Gianfranco Giglio, presso lo studio del quale, in Crotone al
Viale Cristoforo Colombo n. 89, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Pitingolo, nello studio della quale, in
Crotone, Corso Mazzini n. 76, ha eletto domicilio;
- APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, in riforma dell'impugnata sentenza non definitiva n. 1045/2019 pronunciata dal
Tribunale di Crotone, giudice dott.ssa Daniela Lagani, pubblicata il 09/09/2019, nonché dell'impugnata sentenza definitiva n. 325/2021 emessa dal Tribunale di
Crotone, giudice dott.ssa Daniela Lagani, in data 06/04/2021, pubblicata in pari data, entrambe rese nel procedimento instaurato davanti al Tribunale di Crotone recante n.
R.G. 3/2012, avente ad oggetto lo scioglimento di comunione tra l'odierna appellante
e il sig. , notificata all'odierna appellante presso lo scrivente Controparte_1
avvocato a mezzo UNEP in data 04/05/2021, così come impugnate nelle parti sopra espressamente indicate, richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione qui riproposte, così statuire:
1) nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 16/12/2010 tra i coniugi e da TE CP_2 una parte e dall'altra avente ad oggetto una quota pari al 50% Controparte_1 dell'intero dell'unità immobiliare sita in Crotone, alla Via Vittorio Veneto n. 130, identificata al catasto al Foglio n. 45, P.lla n. 336, Sub. 42 e dell'unità immobiliare sita in Isola di Capo Rizzuto, “Villaggio Praialonga”, identificata al catasto al Foglio
32°, P.lla n. 1308, Sub 2, ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1343, 1345, 1346 e 1470 c.c. per illiceità della causa ovvero per illiceità dei motivi e per mancanza di un elemento essenziale in quanto il prezzo indicato nel contratto è meramente fittizio e non pagato, nonchè simbolico e sproporzionato rispetto all'effettivo valore dei beni trasferiti;
2) in subordine, la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data
16/12/2010 tra i coniugi e da una parte e TE CP_2 Controparte_1 dall'altra avente ad oggetto una quota pari al 50% dell'intero dell'unità immobiliare sita in Crotone, alla Via Vittorio Veneto n. 130, identificata al catasto al Foglio n. 45,
P.lla n. 336, Sub. 42 ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985
n. 52, come inserito dal Decreto legge n. 78 del 2010, articolo 19, comma 14, come convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, per la difformità della planimetria allegata al rogito notarile rispetto allo stato di fatto dell'immobile accertata dal CTU;
3) per l'effetto, rigettare la domanda proposta da di addivenire allo Controparte_1
scioglimento della comunione ordinaria dei suddetti immobili mediante divisione;
2 4) condannare al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi Controparte_1
oltre accessori come per legge, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dello stesso appellato.”
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Dichiarare inammissibile e/o nullo e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
Sig.ra avverso la sentenza non definitiva n. 1045/2019 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Crotone il 09/09/2019, nonché avverso la sentenza definitiva n. 325/2021
emessa dal Tribunale di Crotone in data 06/04/2021; confermare in tutto le statuizione
delle sentenze impugnate, con rigetto delle avverse richieste. Condannare parte
appellante alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso
forfettario 15%, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Crotone Di Rubba Rosa al fine di ottenere, previo accertamento della titolarità della quota indivisa di ½ della proprietà, lo scioglimento della comunione sulle unità immobiliari site in Crotone, alla via Vittorio Veneto n.130, identificata in catasto al foglio n. 45, p.lla n.336, sub. 42 e di quella sita in Isola di Capo Rizzuto, “Villaggio
Praialonga”, identificata in catasto al foglio 32°, p.lla n.1308, sub 2, in comproprietà con la convenuta.
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“1. […] A fondamento della domanda parte attorea ha dedotto di aver acquistato la proprietà dei suddetti beni immobili, per una quota indivisa pari alla metà, con atto pubblico, rogito Notaio in data 16.12.2010, dai coniugi e Per_1 TE
. Ha dedotto che i predetti immobili erano pervenuti all'alienante CP_2 [...]
in regime di comunione legale dei beni con il coniuge, in virtù di decreto di Pt_2
trasferimento emesso, in danno della debitrice esecutata , dal Giudice Parte_1
delle Esecuzioni del Tribunale di Crotone, in data 22.02.2008, trascritto in data
13.04.2008. Ha dedotto che gli immobili sono di fatto posseduti dalla convenuta
[...]
e che ogni tentativo di pervenire ad uno scioglimento consensuale della Parte_1
3 comunione era risultato vano. Parte attorea ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di procedere alla divisione giudiziale dei beni immobili indicati.
2. Si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, ha premesso in Parte_1
fatto che il Tribunale di Crotone, su istanza dei creditori della ditta fallita di AR
, coniuge separato di essa convenuta, aveva posto all'asta i beni immobili
[...]
oggetto della presente causa per una quota pari alla metà, ricadendo gli stessi nella comunione legale tra i coniugi. Ha premesso quindi che la quota di comproprietà dei predetti beni immobili era stata acquistata da quale prestanome, ossi per TE
conto di essa stessa convenuta, la quale aveva altresì corrisposto il prezzo e sostenuto le spese e oneri connessi all'aggiudicazione. Ha dedotto che aveva TE
assunto l'impegno di trasferire le quote aggiudicate in favore dei figli di essa convenuta ma che, in violazione dell'accordo, aveva trasferito la proprietà delle TE
quote all'odierno attore, per un importo complessivo di euro 50.000,00 che in realtà non sarebbe stato incassato dall'alienante. Ha dedotto che i coniugi e TE
e il loro avente causa , al momento della stipula, erano CP_2 Controparte_1
consapevoli delle conseguenze devastanti che l'atto avrebbe comportato ad essa convenuta, separata dal coniuge, priva di lavoro e con a carico due figli disabili. Ha dedotto che l'appartamento sito in Crotone alla via Vittorio Veneto è adibito a propria abitazione, mentre l'appartamento sito in Isola di Capo Rizzuto, nel villaggio
Praiolonga rappresenterebbe unica fonte di sostentamento economico. Parte convenuta ha quindi eccepito la nullità per illiceità della causa del contratto di compravendita stipulato tra e l'odierno attore, ovvero per illiceità dei motivi e la nullità TE
del contratto per mancanza di un elemento essenziale in quanto il prezzo indicato nel contratto sarebbe meramente fittizio e comunque simbolico, in quanto sproporzionato rispetto all'effettivo valore dei beni trasferiti. Parte convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, ha chiesto la concessione di una congrua dilazione alla divisione, in considerazione del grave pregiudizio che ne subirebbe.”.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e disposta c.t.u. per accertare la divisibilità dei beni e per predisporre un progetto di divisione, con sentenza non definitiva n. 1045/2019, depositata in data 9.9.2019, il Tribunale dichiarava CP_1
e comproprietari per una quota pari al 50% dell'intero
[...] Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Crotone, alla Via Vittorio Veneto n. 130, identificata al
4 catasto al Foglio n. 45, P.lla n. 336, Sub. 42 e dell'unità immobiliare sita in Isola di
Capo Rizzuto, “Villaggio Praialonga”, identificata al catasto al Foglio 32°, P.lla n.
1308, Sub 2; accertava e dichiarava il diritto di a pervenire allo Controparte_1
scioglimento della comunione, mediante divisione e rimetteva la causa in istruttoria per l'integrazione della c.t.u. e per procedere ad una nuova, aggiornata, stima del compendio.
A simile statuizione il Tribunale perveniva sulla scorta delle seguenti osservazioni:
- non era ravvisabile alcuna nullità del contratto di compravendita tra i coniugi
[...]
e l'attore in quanto la violazione del pactum fiduciae esistente tra il Pt_4 CP_1
e la era idoneo ad esplicare effetti solo tra le parti e non era opponibile ai Pt_2 Pt_1 terzi, quand'anche in mala fede;
peraltro, non poteva ravvisarsi alcuna nullità neppure in ragione dell'essere, il contratto, concluso in frode al terzo, in mancanza di una norma che autorizzi simile conclusione;
- neppure era configurabile una nullità del contratto suddetto in ragione dell'entità del corrispettivo pattuito, inferiore ai prezzi di mercato, giacché un'invalidità poteva predicarsi solo in caso di prezzo simbolico, non ravvisabile nella fattispecie, in cui venne pattuito e corrisposto il prezzo di euro 50.000,00, somma che, in quanto inferiore al reale valore delle quote acquistate, ma non del tutto privo di consistenza, “pone solo un problema concernente adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce quindi all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto”;
- non era configurabile alcuna invalidità del contratto di compravendita in argomento in conseguenza della difformità tra la planimetria catastale allegata al rogito e la reale situazione di fatto degli immobili, atteso che l'art. 29 comma 1 bis della Legge n.
52/1985 correla la nullità, tra l'altro, alla mancanza della dichiarazione di conformità e non alla sua non rispondenza al vero, trattandosi di una nullità di carattere formale, “a nulla rilevando, ai fini della validità dell'atto, la difformità sostanziale della allegata planimetria rispetto allo stato di fatto dell'immobile”.
Formulata, dalla difesa della tempestiva e rituale riserva di appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza non definitiva, l'istruttoria proseguiva con gli approfondimenti peritali richiesti dal Tribunale, il quale, all'esito del supplemento istruttorio disposto, emetteva sentenza definitiva n. n. 325/2021, pubblicata in data 6.4.2021, con cui
5 disponeva lo scioglimento della comunione mediante estrazione a sorte e conguaglio in denaro, in linea con il progetto divisionale redatto dal c.t.u. e regolava le spese di lite.
Avverso entrambe le citate sentenze – non definitiva e definitiva –proponeva impugnazione la quale articolava i seguenti motivi di appello: Parte_1
1. nullità dell'atto di vendita intercorso tra i coniugi e Parte_5
per illiceità della causa o motivo illecito comune alle parti, avendo le Controparte_1
stesse agito al solo scopo di recare danno a parte appellante, con ingiustificato arricchimento del dante causa, dovendo la contrarietà a norme imperative ravvisarsi nella violazione dell'art. 42 Cost. o nella dichiarazione falsa del – fatto che Pt_2
integrerebbe gli estremi del falso ideologico del privato in atto pubblico – in ordine alla rispondenza allo stato di fatto della planimetria allegata al contratto o, ancora, nella mala fede dell'acquirente, oltre che del venditore, con conseguente conclusione del contratto con l'intento di frodare essa istante;
2. nullità del contratto suddetto per mancanza di un elemento essenziale, ovvero per indeterminatezza o illiceità dell'oggetto, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla ritenuta corresponsione, da parte del ai venditori, della CP_1
somma di euro 50.000,00, senza, tuttavia, considerare, invece, che il denaro era stato restituito dal ai compratori, per come attestato dalla Guardia di Finanza e per CP_1
come si sarebbe dimostrato ove fossero state ammesse le prove orali articolate;
3. nullità della vendita dell'immobile sito in Crotone per difformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale allegata al contratto, alla luce della previsione di cui all'art. 29 co. 1 bis L. 52/1985, difformità della quale il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto;
4. errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, in punto di ritenuta inammissibilità delle prove articolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., che, invece, erano tese a dimostrare che il prezzo di vendita era meramente fittizio, in quanto venne restituito dal venditore all'acquirente e che tra e TE Controparte_1
“vi fosse la consapevolezza che la quota indivisa pari al 50% dei beni immobili dedotti in giudizio erano stati aggiudicati al quale “prestanome” della sig.ra TE [...]
con l'impegno di trasferire la titolarità dei beni ai figli della stessa”. Parte_1
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dello spiegato appello per genericità dei motivi. Nel merito,
6 argomentava in ordine all'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuti insussistenti i presupposti per ammettere le richieste istruttorie e reputata la causa matura per la decisione, con ordinanza depositata in data 2.10.2024, emessa all'esito dell'udienza del 17.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di doglianza.
L'eccezione è infondata.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
7 Ebbene, nel caso di specie, l'appello effettivamente risulta essere ai limiti dell'ammissibilità, stante la genericità della maggior parte delle censure mosse alla decisione impugnata e, soprattutto, atteso che il mezzo è, per rilevante parte, privo di rilievi critici rispetto alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado a sostegno della stessa.
Tuttavia, poiché almeno in parte l'appello risponde ai dettami dell'art. 342 c.p.c. – sotto il profilo non solo dell'indicazione dei capi della sentenza oggetto di censura e delle parti di interesse impugnate, ma anche delle ragioni della critica – esso non può ritenersi integralmente inammissibile, essendo la Corte legittimamente investita della sua valutazione benché al netto dei motivi inammissibili o di quella parte inammissibile di essi.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante reitera le argomentazioni già illustrate in primo grado in punto di dedotta nullità del contratto di compravendita intercorso tra i coniugi
[...]
e il nuovamente deducendo l'illiceità della causa o del motivo comune Pt_4 CP_1
ad entrambe le parti.
Sul punto la sentenza di prime cure ha ampiamente e condivisibilmente argomentato la non sussistenza di ragioni di invalidità nella fattispecie, vuoi perché la violazione, da parte del fiduciario, del pactum fiduciae configura una fonte di responsabilità risarcitoria ma non determina l'invalidità dell'atto di disposizione che il fiduciante abbia posto in essere violando il patto, che ha natura obbligatoria e non incide sull'effettiva titolarità del diritto in capo al fiduciario, quand'anche l'acquirente sia in mala fede;
vuoi perché il contratto in frode a terzi non è un contratto invalido, in mancanza di una norma che autorizzi simile conclusione.
Siffatte argomentazioni non sono per nulla affrontate nell'appello, che con esse non si confronta, contenendo un'acritica reiterazione delle argomentazioni già spese in primo grado ed efficacemente superate nella sentenza non definitiva impugnata.
L'unico profilo su cui l'appello entra in dialettica con la sentenza citata è
l'individuazione di alcune norme che, a dire dell'appellante, rappresenterebbero le norme imperative la cui violazione costituirebbe la causa di nullità, vale a dire l'art. 42
Cost. e l'art. 483 c.p., violato nella misura in cui il rese, nel contratto, una Pt_2 dichiarazione mendace, così commettendo, secondo l'ordito difensivo, il reato dalla
8 norma punito.
Deve premettersi che la ricostruzione della fattispecie in termini di violazione del patto fiduciario non è fatta oggetto di contestazione e va ribadito – in quanto non efficacemente censurato – che la frode ai terzi non integra un'ipotesi di nullità contrattuale, poiché il risultato che le parti perseguono, allorquando agiscano al solo scopo di nuocere al terzo, non è l'elusione di una norma imperativa: come condivisibilmente ritenuto nella sentenza gravata, “l'intento della parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia ravvisabile una finalità vietata dall'ordinamento, ossia contraria a norme imperative o a principi dell'ordine pubblico o del buon costume, non può essere considerato illecito, posto che non si rinviene nell'ordinamento giuridico alcuna norma che sancisca in via generale, l'invalidità del contratto “in frode ai terzi”
(Cass. n. 10603/1993)”. Il principio è stato più volte ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 20576 del 04/10/2010: “Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico
o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale”; in termini anche Cass. n. 23158 del 11/10/2013; Cass. n. 23158 del 31/10/2014; Cass. n. 15844 del
17/05/2022).
Peraltro, l'operazione economica è stata sorretta anche da una ragione pratica non fraudolenta. Infatti, per come sostenuto dalla stessa appellante, il aveva più volte Pt_2
nel tempo operato pressioni affinché la si decidesse a farsi intestare i beni, Pt_1
atteso che stavano maturando debiti, legati agli immobili, in capo al loro intestatario, ossia in capo al che, stante la perdurante inerzia della l'aveva già Pt_2 Pt_1
preavvisata dalla sua intenzione di liberarsi degli immobili, vendendoli a terzi.
La norma imperativa violata non può essere rintracciata neppure nell'art. 42 della
9 Costituzione, che non ha contenuto immediatamente precettivo ma esprime un principio generale (“la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”). Essa, in sostanza, non detta né una regola di condotta né una regola di validità e non pone direttamente un limite all'atto privato;
piuttosto demanda alla legge l'individuazione di detti limiti con l'effetto che, non essendo individuabile (né individuata dall'appellante) la legge che, in ragione dell'interesse e del diritto del fiduciante a vedersi ritrasferito il bene o a non vedersi leso dall'altrui condotta fraudolenta, contenga un limite alla libertà di negoziazione della proprietà acquisita tramite l'interposizione reale, allora quella negoziazione deve ritenersi libera.
Altrettanto infondate sono le censure relative alla presunta nullità dell'atto di vendita per violazione dell'art. 483 c.p., inteso come norma imperativa, violata dal nel Pt_2 momento in cui ha dichiarato che lo stato di fatto dell'immobile sito in Crotone era corrispondente alla planimetria allegata al contratto (circostanza, questa, di cui il c.t.u. nominato in primo grado ha accertato la non veridicità, essendo stata allegata all'atto una planimetria corrispondente ad altro e diverso immobile).
In disparte la questione, invero ancora dibattuta, dell'esatta portata della nozione di norma imperativa, e, dunque, dei criteri alla luce dei quali una norma – in questo caso penale – possa qualificarsi come tale, si osserva che, in ogni caso, anche la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020) che riconosce la nullità virtuale, in caso di reati in contratto (ossia di reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto), quando il bene giuridico protetto dalla disposizione violata abbia una connotazione pubblicistica, perché volto a tutelare interessi generali della collettività, limita simile costruzione ai casi in cui il contratto sia stato stipulato “per effetto diretto del reato” ovvero “per mezzo di una condotta delittuosa” (come accade nel caso di contratto concluso per effetto di una condotta estorsiva o di una circonvenzione di incapace) e non quando, come nella fattispecie, la conclusione del contratto – ossia lo scambio dei consensi – prescinda completamente dalla condotta delittuosa, che si pone a valle di esso e non condiziona eziologicamente la volontà negoziale.
Peraltro, per un principio di non contraddizione dell'ordinamento, se la dichiarazione infedele circa la conformità catastale non è prevista dal l'art. 29 co. 1 bis l. 52/1985
10 quale causa di nullità del contratto, limitata, come si vedrà, solo alla mancanza dell'attestazione, non può pervenirsi alla declaratoria di nullità – si ribadisce, non voluta dal legislatore, per sua precisa scelta – attraverso la via della violazione del precetto penale. Piuttosto, la falsità della dichiarazione può dare origine, dal punto di vista penale, alla commissione del reato di cui all'art. 483 c.p. (che, peraltro, deve essere sorretta dal dolo, che, invece, nella fattispecie è dubbio) e, dal punto di vista civilistico, ad una responsabilità contrattuale (declinabile in termini di obbligo, per il venditore, di procedere alla regolarizzazione catastale ovvero, ove non sia possibile, di risarcire il danno) nei confronti della controparte ma non alla nullità dell'intero contratto.
In altri termini, ricondurre il presunto vizio dell'atto di vendita tra i coniugi
[...]
e l'odierno appellato alla nullità virtuale per violazione della norma penale Pt_4
imperativa che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico significherebbe aggirare l'applicazione della norma civilistica (id est, l'art. 29 co. 1 bis l. 52/1985) deputata a regolare la fattispecie, che detta, per gli atti inter vivos riconducibili nel suo ambito applicativo, una regola incompatibile con il risultato invocato dall'appellante.
Quanto alla lamentata nullità del contratto per violazione dell'art. 29 co. 1 bis L.
52/1985, il motivo è inammissibile, in quanto non contiene alcuna critica alla valutazione espressa dal Tribunale, che ha rilevato che la norma in parola, come appena sopra anticipato, sanzioni con la nullità (di tipo formale) solo la mancanza della dichiarazione di conformità ma non la sua eventuale non veridicità. La motivazione in parola – che rispecchia fedelmente il dato normativo (“ Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. ...”), di cui offre puntuale applicazione – non è attinta da critica alcuna, atteso che l'appello si limita ad ignorarla, riproponendo una lettura (ossia che la norma sanzioni con la nullità anche i casi in cui la dichiarazione sia presente nel contratto ma sia non veritiera) senza offrine addentellato normativo o argomentativo.
Maggiore approfondimento merita la tesi, pure avanzata dall'odierna appellante, della
11 nullità strutturale dovuta alla mancanza dell'elemento essenziale del prezzo.
La sentenza di prime cure, sotto tale profilo, è censurata nella parte in cui si è ritenuto che il prezzo – sia pure inferiore rispetto ai valori di mercato delle quote di proprietà compravendute – sia stato pagato attraverso due assegni, trascurando, invece, che, all'esito delle indagini, Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Crotone aveva ritenuto altamente probabile che non avesse “[…] ricevuto alcuna TE
utilità dalla vendita delle quote dei due appartamenti, in quanto gli assegni una volta cambiati in contanti venivano restituiti al ”; circostanza, questa, che, Controparte_1
secondo il titolare delle indagini, sarebbe stata sottintesa dal in sede di sua TE
audizione.
Ebbene, pur aderendo alla tesi secondo cui, una volta incassati gli assegni, le somme sarebbero state restituite dal venditore al compratore, da tanto non può conseguire la nullità del contratto per assenza del prezzo. Infatti, un conto è il prezzo simbolico
(vendita cd. nummo uno, nulla per mancanza di un elemento strutturale del contratto), altro è il prezzo mai pagato o pagato e poi restituito. L'obbligazione di pagare il prezzo
è infatti uno degli effetti che discendono dal contratto di compravendita;
di conseguenza, la sua esecuzione attiene al contratto inteso come rapporto, non come atto.
In altri termini, la circostanza che la prestazione venga adempiuta o meno - ovvero che il prezzo venga corrisposto e poi stornato al pagatore - non è in alcun modo in grado di incidere sul profilo genetico del negozio giuridico, che rimane pienamente valido ed efficace. Piuttosto, ove effettivamente la somma fosse stata restituita, tanto dimostrerebbe ulteriormente l'intento delle parti di sottrarre il bene alla – e, Pt_1
quindi, lo scopo fraudolento – con le conseguenze già sopra viste in punto di responsabilità esclusivamente risarcitoria ma non di invalidità dell'atto; ovvero, tutt'al più, la circostanza avrebbe potuto giustificare la costruzione di una simulazione relativa della vendita, della quale, tuttavia, non vi è traccia negli atti e che non può essere operata d'ufficio.
Le ragioni sin qui illustrate rendono, quindi, evidente l'irrilevanza delle prove articolate dalla difesa dell'appellante in primo grado e reiterate nell'appello, atteso che, ove anche le circostanze dedotte fossero state provate, esse non avrebbero condotto all'accoglimento dell'appello.
Consegue, quindi, il rigetto dell'appello sia avverso la sentenza non definitiva sia
12 avverso quella definitiva, impugnata non per vizi suoi propri ma in quanto conseguenza delle statuizioni contenute nella prima sentenza.
La complessità delle ragioni di diritto e il contegno tenuto dalle parti nella vicenda di fatto portata all'attenzione della Corte giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva del Parte_1
Tribunale di Crotone n. 1045/2019, depositata in data 9.9.2019, nonché contro la sentenza definitiva n. 325/2021, depositata in data 6.4.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
2. compensa integralmente spese e competenze del presente grado di giudizio;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della
Corte d'Appello di Catanzaro del 5.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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