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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2024 R.G.A.G., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Marina di Caronia, via Pirosseno n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fragale, che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Milazzo, via E. Cosenz n. 51, presso lo studio dell'avv. Rosa Amaddeo, che lo rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come da verbale del 23 gennaio 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024, ha Parte_1 premesso: di avere convissuto more uxorio con e che dalla CP_1 loro unione erano nati i minori e;
dopo la cessazione della Per_1 Per_2 convivenza, giusto decreto del 25 luglio 2022, il Tribunale di Patti aveva omologato le richieste congiunte formulate dalle parti nell'accordo del 31 maggio 2022 e modificato il 1° giugno 2022, avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli, che aveva previsto il collocamento paritario e l'eguale distribuzione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli;
che – allo stato attuale – il resistente era titolare di un contratto full time ed a tempo indeterminato, sicché non poteva essere presente ogni giorno della settimana presso la sua abitazione per accudire i figli, che, invero, erano soliti rimanere con i nonni paterni;
che la prole aveva già manifestato il disinteresse a restare con i loro nonni.
Ciò premesso, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite nell'accordo omologato, prevedendo il collocamento dei figli presso di sé, con il diritto di visita del padre come disciplinato in ricorso, nonché il diritto ad un assegno di mantenimento per i figli nella misura ritenuta equa in proporzione al reddito paterno e la conferma della distribuzione paritaria delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 settembre 2024, si
è costituito in giudizio che, contestando quanto dedotto ed CP_1 eccepito dalla ricorrente, ha eccepito l'inammissibilità delle domande della ricorrente per difetto di prova di sopravvenienze legittimanti la modifica dell'accordo; in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare la ricorrente non idonea allo svolgimento del ruolo genitoriale e di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale della medesima;
nel merito, ha chiesto la modifica delle condizioni dell'accordo, prevedendo la collocazione prevalente dei minori presso il padre ed il diritto di visita della madre alle condizioni ritenute di giustizia;
con vittoria di spese e compensi. All'udienza del 23 gennaio 2025, il Giudice Delegato ha sentito le parti appurando, sulla base delle dichiarazioni delle stesse che non vi erano motivazioni per indagare sulla capacità genitoriale in quanto il padre stesso, contrariamente a quanto allegato nella comparsa, ha dichiarato: “posso dire che la ricorrente può tenere con sé i bambini e che si prende adeguatamente cura degli stessi.
ADR: non fa mancare loro nulla e si occupa di loro. Sia io che la madre giochiamo con i bambini e gli stessi sono sereni”. Alla luce di ciò, il giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa prevedendo la conferma del collocamento paritario come regolato dal provvedimento del 25 luglio 2022; la rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento per i figli richiesto nel presente giudizio;
a modifica del precedente provvedimento, la ripartizione delle spese straordinarie compatibilmente con i protocolli nazionali nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
la rinuncia alle domande reciproche svolte nel presente giudizio dalle parti, con compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa e il Giudice Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio giudicante.
Le parti hanno accettato la proposta di conciliazione formulata dal Giudice
Delegato e rinunciato alle domande reciproche.
Occorre precisare che esistono diverse forme di rinuncia. In particolare, si distingue tra la rinuncia alla domanda (o ai suoi singoli capi) che rientra fra i poteri del difensore, la rinunzia agli atti del giudizio che può essere fatta valere solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, ed infine la rinuncia al diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, essendo diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n. 28146/2013; Cass. n. 23749/11; Cass. n. 1439/02; Cass. n.
140/02; Cass. n. 2572/98). La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 13636/2024).
Nella specie, le reciproche rinunce alle domande formulate dalle parti, manifestate con l'accettazione della proposta conciliativa, costituiscono ipotesi di rinuncia ad una parte dell'originaria domanda. La rinuncia ad una parte dell'originaria domanda non importa l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto (nel caso di specie, la conciliazione) suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione va dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, può al limite residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, circostanza estranea al caso di specie in considerazione dell'accordo sulle spese. La cessazione della materia del contendere, pertanto, presuppone: a) che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) che non vi sia contrasto tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.
Invero, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, qualora le parti raggiungano dinanzi al giudice adito un accordo verbalizzato in udienza, con accettazione da parte delle stesse delle reciproche rinunzie e concessioni (Corte d'Appello di Trieste, n. 95/2013; cfr. sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel caso di sentenza emessa a seguito di accettazione della proposta conciliativa, Tribunale di Cagliari, n.
1453/2024).
Alla luce dei princìpi esposti, attese le reciproche rinunce alle domande formulate dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale chiesta dal resistente e sulla domanda di mantenimento chiesta dalla ricorrente. L'accordo raggiunto dalle parti, mediante accettazione della proposta conciliativa, non risulta contrastante con norme imperative o norme di ordine pubblico e non appare pregiudizievole all'interesse dei minori. Esso va, dunque, posto a fondamento della presente decisione. Le spese del giudizio, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 671/2024 R.G.A.C., così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti e i figli minori e Persona_3 siano regolati secondo le condizioni indicate nella Controparte_2 proposta conciliativa del 23 gennaio 2025 che si trascrivono: “- i bambini continuano ad essere collocati come da ultimo provvedimento del 25 luglio 2022 prodotto in atti;
- la ricorrente rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento per i bambini formulata nel presente giudizio;
- ripartizione delle spese straordinarie compatibilmente con i protocolli nazionali nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre”; conferma per il resto il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti in data 25 luglio 2022;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di mantenimento e alla domanda riconvenzionale formulata dal resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2024 R.G.A.G., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Marina di Caronia, via Pirosseno n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fragale, che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Milazzo, via E. Cosenz n. 51, presso lo studio dell'avv. Rosa Amaddeo, che lo rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come da verbale del 23 gennaio 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024, ha Parte_1 premesso: di avere convissuto more uxorio con e che dalla CP_1 loro unione erano nati i minori e;
dopo la cessazione della Per_1 Per_2 convivenza, giusto decreto del 25 luglio 2022, il Tribunale di Patti aveva omologato le richieste congiunte formulate dalle parti nell'accordo del 31 maggio 2022 e modificato il 1° giugno 2022, avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli, che aveva previsto il collocamento paritario e l'eguale distribuzione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli;
che – allo stato attuale – il resistente era titolare di un contratto full time ed a tempo indeterminato, sicché non poteva essere presente ogni giorno della settimana presso la sua abitazione per accudire i figli, che, invero, erano soliti rimanere con i nonni paterni;
che la prole aveva già manifestato il disinteresse a restare con i loro nonni.
Ciò premesso, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite nell'accordo omologato, prevedendo il collocamento dei figli presso di sé, con il diritto di visita del padre come disciplinato in ricorso, nonché il diritto ad un assegno di mantenimento per i figli nella misura ritenuta equa in proporzione al reddito paterno e la conferma della distribuzione paritaria delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 settembre 2024, si
è costituito in giudizio che, contestando quanto dedotto ed CP_1 eccepito dalla ricorrente, ha eccepito l'inammissibilità delle domande della ricorrente per difetto di prova di sopravvenienze legittimanti la modifica dell'accordo; in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare la ricorrente non idonea allo svolgimento del ruolo genitoriale e di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale della medesima;
nel merito, ha chiesto la modifica delle condizioni dell'accordo, prevedendo la collocazione prevalente dei minori presso il padre ed il diritto di visita della madre alle condizioni ritenute di giustizia;
con vittoria di spese e compensi. All'udienza del 23 gennaio 2025, il Giudice Delegato ha sentito le parti appurando, sulla base delle dichiarazioni delle stesse che non vi erano motivazioni per indagare sulla capacità genitoriale in quanto il padre stesso, contrariamente a quanto allegato nella comparsa, ha dichiarato: “posso dire che la ricorrente può tenere con sé i bambini e che si prende adeguatamente cura degli stessi.
ADR: non fa mancare loro nulla e si occupa di loro. Sia io che la madre giochiamo con i bambini e gli stessi sono sereni”. Alla luce di ciò, il giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa prevedendo la conferma del collocamento paritario come regolato dal provvedimento del 25 luglio 2022; la rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento per i figli richiesto nel presente giudizio;
a modifica del precedente provvedimento, la ripartizione delle spese straordinarie compatibilmente con i protocolli nazionali nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
la rinuncia alle domande reciproche svolte nel presente giudizio dalle parti, con compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa e il Giudice Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio giudicante.
Le parti hanno accettato la proposta di conciliazione formulata dal Giudice
Delegato e rinunciato alle domande reciproche.
Occorre precisare che esistono diverse forme di rinuncia. In particolare, si distingue tra la rinuncia alla domanda (o ai suoi singoli capi) che rientra fra i poteri del difensore, la rinunzia agli atti del giudizio che può essere fatta valere solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, ed infine la rinuncia al diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, essendo diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n. 28146/2013; Cass. n. 23749/11; Cass. n. 1439/02; Cass. n.
140/02; Cass. n. 2572/98). La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 13636/2024).
Nella specie, le reciproche rinunce alle domande formulate dalle parti, manifestate con l'accettazione della proposta conciliativa, costituiscono ipotesi di rinuncia ad una parte dell'originaria domanda. La rinuncia ad una parte dell'originaria domanda non importa l'estinzione del processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto (nel caso di specie, la conciliazione) suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione va dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, può al limite residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, circostanza estranea al caso di specie in considerazione dell'accordo sulle spese. La cessazione della materia del contendere, pertanto, presuppone: a) che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) che non vi sia contrasto tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.
Invero, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, qualora le parti raggiungano dinanzi al giudice adito un accordo verbalizzato in udienza, con accettazione da parte delle stesse delle reciproche rinunzie e concessioni (Corte d'Appello di Trieste, n. 95/2013; cfr. sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel caso di sentenza emessa a seguito di accettazione della proposta conciliativa, Tribunale di Cagliari, n.
1453/2024).
Alla luce dei princìpi esposti, attese le reciproche rinunce alle domande formulate dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale chiesta dal resistente e sulla domanda di mantenimento chiesta dalla ricorrente. L'accordo raggiunto dalle parti, mediante accettazione della proposta conciliativa, non risulta contrastante con norme imperative o norme di ordine pubblico e non appare pregiudizievole all'interesse dei minori. Esso va, dunque, posto a fondamento della presente decisione. Le spese del giudizio, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 671/2024 R.G.A.C., così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti e i figli minori e Persona_3 siano regolati secondo le condizioni indicate nella Controparte_2 proposta conciliativa del 23 gennaio 2025 che si trascrivono: “- i bambini continuano ad essere collocati come da ultimo provvedimento del 25 luglio 2022 prodotto in atti;
- la ricorrente rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento per i bambini formulata nel presente giudizio;
- ripartizione delle spese straordinarie compatibilmente con i protocolli nazionali nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre”; conferma per il resto il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti in data 25 luglio 2022;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di mantenimento e alla domanda riconvenzionale formulata dal resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi