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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 /2025 RG promossa da
) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. GIORICO GLORIA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. LORUSSO SALVATORE NICOLA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 16.7.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante: Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: 1) In via preliminare si dichiari la nullità della sentenza n° 112/2025 del Tribunale di Sassari, resa nel giudizio iscritto al n° RG 3380/2022, pubblicata il 06/02/2025, per omessa motivazione;
2) nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la pronuncia sullo status, disconoscersi, a far data dal mese di aprile 2023, alla signora il diritto ad ottenere dal Sig. l'assegno divorzile in quanto assenti CP_1 Pt_1
i presupposti di legge;
3) per l'effetto condannarsi la sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1 del sig. della somma da lui pagata in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado per complessivi € 13.045,60 di cui € 5.750,00 a titolo di differenze aprile 2023-febbraio 2025 ed € 7.285,60 a titolo di compensi professionali, oltre a quelle che mensilmente provvederà a versare sino alla pronuncia della sentenza di appello ed oltre interessi legali sino al saldo;
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse riconoscere il diritto in capo alla sig.ra a percepire l'assegno divorzile e CP_1 dovesse determinarlo in misura inferiore, condannare la sig.ra alla CP_1 restituzione in favore del sig. delle differenze tra la maggi ma Pt_1 versata e quella dovuta a fare data dal 27/03/2023;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Parte appellata: Voglia la Corte eccellentissima - Dichiarare l'infondatezza dell'appello così come proposto e confermare in toto la sentenza n° 112/2025 emessa dal Tribunale di Sassari, resa tra le parti nel procedimento iscritto al n° RG 3380/2022, depositata il 06/02/2025. - Con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 112/2025, emessa in Parte_1 data 6.2.2025, con cui il Tribunale di Sassari:
- dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e il 13.1.1990, riconoscendo in favore della un Pt_1 Controparte_1 CP_1 assegno di divorzio di euro 500,00 mensili. In particolare, il ha contestato la decisione nella parte in cui riteneva Pt_1 dimostrati i presupposti per la fissazione di un assegno divorzile, lamentando: i) preliminarmente la nullità della sentenza per omessa motivazione;
ii) e, nel merito, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., posto che pur avendo fondato la decisione su di un ragionamento presuntivo, come sostenuto nella stessa sentenza, non vi erano “fatti noti” da cui inferire l'esistenza di quelli ignorati e le argomentazioni del giudice di prime cure erano basate unicamente su mere affermazioni di controparte;
iii) la violazione dell'art. 5 legge n. 898/70 data l'erronea applicazione dei criteri previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
iv) l'errata quantificazione della misura contributiva dell'assegno nell'importo di euro 500,00 mensili, in difetto di qualsiasi plausibile ragione e nel doppio rispetto a quello fissato in sede di separazione.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata, Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe e chiedendo, altresì, la restituzione delle somme versate nelle more del giudizio. Si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo come in epigrafe riportato. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte, istruita la causa documentalmente, si è riservata la decisione. Motivi della decisione Va innanzi tutto disatteso il primo motivo di censura con cui l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione, non avendo il tribunale, ad avviso del , compiuto una chiara analisi degli elementi Pt_1 costitutivi del riconoscimento dell'assegno divorzile nonché della sua quantificazione, fondata sulle mere affermazioni di controparte. Il ha, Pt_1 quindi, invocato una pronuncia di nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc. Ad avviso della Corte, non è, al contrario, ravvisabile alcuna violazione delle norme citate, posto che la sentenza impugnata espone i fatti di causa e le ragioni giuridiche su cui è fondata la decisione mentre le censure avanzate dall'appellante nel presente motivo di appello, di fatto, coincidono con quelle ulteriori con cui, nel merito, è stata contestata la correttezza e fondatezza del ragionamento giuridico del giudice di merito in relazione ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in tema di onere probatorio e di riconoscimento dell'assegno divorzile. Tanto premesso, gli ulteriori motivi di censura possono essere esaminati in modo congiunto perché intimamente connessi, essendo tutti relativi all'errato percorso motivazionale posto a sostegno della decisione e, come sopra rilevato, all'errata applicazione dei principi di diritto in materia di onere della prova e riconoscimento dell'assegno divorzile. Orbene, come è noto e come è evidenziato anche nella sentenza impugnata, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017 o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21) e “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Ciò posto, come sostenuto dall'appellante, il tribunale gravato non faceva corretta applicazione di tali principi di diritto, laddove, pur escludendo l'esigenza cd assistenziale, dato che la ha mezzi sufficienti a garantirle CP_1 una esistenza dignitosa, riconosceva l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa in difetto di una prova rigorosa sul fatto che “che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari”. Orbene, conveniva in giudizio chiedendo che Parte_1 Controparte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto il 13.1.90 e dal quale erano nate due figlie, l'11.9.95 e il Per_1 Per_2
14.1.97, ormai economicamente indipendenti. Il ricorrente precisava che le parti si erano separate con sentenza n. 268/2022 pubblicata il 24.1.22, con cui era stato riconosciuto alla un contributo al suo mantenimento di euro CP_1
250,00 mensili. Inoltre, il si opponeva al riconoscimento di un assegno Pt_1 divorzile, deducendo che l'ex coniuge “di anni 58, geometra abilitata, intermediario assicurativo, iscritta in tale veste nella sezione E del pubblico Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS, svolge(va) da svariati anni attività lavorativa dalla quale ricava(va) redditi che la rendono economicamente indipendente”, tanto che nel giudizio di separazione aveva dichiarato un reddito netto di circa 1.500,00 mensili, e negando la sussistenza di alcun “contributo alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge (quello comune non sussiste)”, dato che “sia la casa coniugale con relativa pertinenza che l'ulteriore appartamento di cui il ricorrente è proprietario sono a lui pervenuti parte per eredità paterna e parte per donazione materna” e “le somme di danaro da lui investite in polizze assicurative rappresentano l'ammontare di quanto percepito per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e per TFR”.
si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 divorzio ma chiedendo un assegno di divorzio, sulla base delle seguenti allegazioni:
- aveva svolto e svolgeva ancora “attività di procacciatrice d'affari assicurativi”, ma tale attività era “del tutto aleatoria dal punto di vista reddituale e certamente non dà alcuna sicurezza e né certezza di redditi che siano costantemente congrui ed adeguati”;
- “per gli anni per i quali si producono le dichiarazioni, i redditi al netto di imposte sono stati: per il 2019 di € 21.000 circa;
per il 2020 di € 20.000 circa e per il 2021 di € 21.000 circa, in linea con i redditi percepiti durante il matrimonio e che ha totalmente Controparte_1 messo a disposizione per le necessità correnti della famiglia, senza riservare alcuna parte per sé nemmeno ai fini di risparmio”, posto che
“per intesa familiare..a ciò infatti doveva provvedere il coniuge,
..accantonando ogni risorsa economica derivante dalla propria attività lavorativa, da destinare alle spese più rilevanti e future della famiglia” (grassetto del testo);
- inoltre, “utilizzando interamente il proprio reddito di lavoro, pur con enormi difficoltà, ha partecipato alla spesa per il mantenimento della famiglia”, comprese le spese per la frequenza dell'università fuori sede delle figlie, tra cui la Luiss per la figlia tanto da essere stata Per_1 costretta “a vendere oggetti d'oro di sua pr à” e a ricorrere “all'aiuto di parenti della propria famiglia”; - il , invece, non aveva “mai data la propria disponibilità Pt_1 economica per paura di veder intaccate le sue pur ragguardevoli disponibilità economiche ed abbassare il suo tenore di vita” (grassetto del testo) e si era limitato a corrispondere “solo 1/3 della retta, mentre un altro terzo era assicurato (ma come detto solo fino al 2018) da un contributo di uno zio materno;
al restante terzo ha dovuto provveduto personalmente la resistente odierna”;
- per l'altra figlia, , “(studente in infermieristica pediatrica) il padre Per_2 ha(aveva) contribuito al pagamento della retta;
dall'anno 2018 però, per il pagamento dell'ultima rata della retta ha(aveva) richiesto il rimborso del 50%”;
- il era “proprietario oltre che della casa di abitazione anche di un Pt_1 altro appartamento e di un ampio garage in Sassari, pervenuti a lui per successione” e godeva di “reddito aggiuntivo dalla locazione di detto ultimo appartamento”, non aveva costi di locazione e “dopo aver lavorato presso la società EON, (ex Endesa) con stipendio medio di circa € 3.000,00, ha scelto di andare “in mobilità” ed ha ricevuti sia la liquidazione del TFR (€ 110.000,00) e sia l'incentivo per le dimissioni anticipate (€ 200.000,00), per totali Euro 310.000,00”, tutti investiti, unitamente ai “risparmi accumulati nel corso di 27 anni di matrimonio e dal ricavato di vendite immobiliari” (grassetto del testo). Tali allegazioni erano specificatamente contestate dalla controparte nella memoria integrativa depositata il 30.5.2023, nella quale il - preso atto Pt_1 che per stessa ammissione della , quest'ultima non versava in situazione CP_1 di “impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa”, lavorando “da anni stabilmente nel campo delle assicurazioni” e godendo “quindi di redditi da consolidata, specialistica, pluriennale attività lavorativa” - negava che la sperequazione fosse stata
“causata dalle scelte di vita concordate dai coniugi per effetto delle quali la
avrebbe sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per CP_1 dedicarsi interamente alla famiglia”, dato che “per sua stessa ammissione, ha sempre svolto attività lavorativa durante il matrimonio ed i lavori domestici, di cura e di accudimento delle figlie e della casa familiare sono stati equamente ripartiti tra i coniugi”, anzi in prevalenza dal dopo il collocamento in Pt_1 mobilità del novembre 2014. Esclusa la sussistenza di un patrimonio comune, il deduceva, inoltre, sempre nella memoria integrativa, che la non Pt_1 CP_1 aveva contribuito alla formazione del suo patrimonio, riconducibile solo “alla famiglia di origine” quanto ai due immobili, per donazione e successione, mentre il capitale investito in prodotti assicurativi derivava dal TFR e dall'indennità di buonuscita. Istruita la causa con produzioni documentali e accertamenti di polizia tributaria sulla capacità economico reddituale del , il tribunale riconosceva in Per_3 favore della un assegno di divorzio di euro 500,00 mensili, come da lei CP_1 richiesto, assumendo che, da un lato, “sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti, risulta accertato (per presunzioni) che la signora - durante CP_1
i quasi 30 anni di matrimonio - si sia occupata del ménag re e della cura ed educazione delle figlie, sacrificando le proprie ambizioni professionali, sospendendo o riducendo l'attività svolta quale collaboratrice professionale di agenzia assicurativa per accudire in modo responsabile le due figlie nei loro primi anni di vita (dal 1995 al 2006), che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia, lasciando al signor Pt_1
l'opportunità di dedicarsi alla propria attività lavorativa e, oltretutto, data la sua preparazione specifica nel campo assicurativo, fornendogli consigli su operazioni di investimento in maniera tale da consentirgli l'accrescimento del suo patrimonio mobiliare, patrimonio accantonato che avrebbe dovuto essere dedicato ai bisogni della famiglia” e che dall'altro, risultava “provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, desumibile dalla comparazione delle loro produzioni documentali con i dati risultanti dalla Relazione del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza del 16.10.2024 contenente accertamenti reddituali, patrimoniali e finanziari svolti sul ricorrente da cui emerge un'indubbia superiorità economica di quest'ultimo (che può contare su un patrimonio immobiliare costituito da due appartamenti ed un garage, su redditi annuali da pensione pari ad € 44.000,00 circa, sui proventi della locazione pari ad € 2.760,00 annuali, su un patrimonio mobiliare costituito oltreché da beni mobili registrati (n.1 autovettura e n.2 motocicli) per un valore complessivo di € 47.000,00 circa, da saldi di conto corrente ed investimenti in ragione di € 300.513,77 - e ciò a prescindere dalla circostanza sulla quale egli ha insistito, cit. “le somme di danaro da lui investite in polizze assicurative rappresentano l'ammontare di quanto percepito per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e per TFR”, in quanto trattasi di liquidità non di natura “personale” (come ad esempio le somme frutto di donazioni) ma di liquidità percepite in via anticipata, di cui il coniuge avente diritto all'assegno divorzile avrebbe diritto pro quota) rispetto alla signora (la quale CP_1 documenta redditi per l'anno 2019 di € 21.000,00 circa, per l'anno 2020 di € 20.000,00, per l'anno 2021 di € 21.000,00 circa)”, tenuto anche conto dei
“seguenti fattori: (a) l'età della signora (60 anni), (b) la durata del matrimonio (27 anni), (c) la precarietà reddituale della resistente”. Orbene, come correttamente eccepito dall'appellante, incontestata ed anzi ammessa dalla e comunque documentata la provenienza dei cespiti CP_1 immobiliari in parte da successione paterna ed in parte da donazione materna (vedi atto di donazione 9.5.1994), anche ritenendo sussistente una sperequazione reddituale tra le parti, è innanzi tutto ravvisabile una violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. laddove il tribunale riteneva provata per presunzioni la sussistenza di un nesso causale tra tale squilibrio e le scelte operate dai coniugi in corso di matrimonio con particolare riguardo al sacrificio economico del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, senza però specificare quali sarebbero i fatti noti da cui è stato possibile inferire la sussistenza di quelli ignoti. Nulla risulta, in effetti, “rigorosamente” dimostrato, nonostante le specifiche contestazioni di controparte sopra riportate, di quanto dedotto ed allegato dalla sul fatto che ella “aveva totalmente messo a disposizione per le CP_1 necessità correnti della famiglia” le sue entrate retributive “senza riservare alcuna parte per sé nemmeno ai fini di risparmio”, posto che “per intesa familiare..a ciò infatti doveva provvedere il coniuge, ….accantonando ogni risorsa economica derivante dalla propria attività lavorativa, da destinare alle spese più rilevanti e future della famiglia” mentre il non aveva “mai data Pt_1 la propria disponibilità economica per paura di veder intaccate le sue pur ragguardevoli disponibilità economiche ed abbassare il suo tenore di vita”. Sul punto, non solo non è in atti alcuna documentazione a conforto di quanto allegato, ad esempio sull'aiuto economico proveniente da parenti a causa del rifiuto del di partecipare alle spese, ma non era offerto neanche alcun Pt_1 diverso mezzo istruttorio – ad esempio deduzione di prova orale - mentre non è precisato in sentenza da quali fatti noti il tribunale fa discendere l'inferibilità presuntiva della esistenza di tali circostanze. Gli unici dati certi e provati riguardano, infatti, la autonomia reddituale della e la capacità di procurarsi da sola redditi adeguati, avendo sempre CP_1 comunque esercitato attività lavorativa per un reddito annuo “per l'anno 2019 di € 21.000,00 circa, per l'anno 2020 di € 20.000,00, per l'anno 2021 di € 21.000,00 circa”, come riportato in sentenza, peraltro con indicazione degli importi netti a differenza di quelli relativi al , indicati in circa euro Pt_1
44.000,00 annui, comprensivi di quanto percepito per canoni di locazione, che rappresentano però gli importi lordi, senza le imposte pari ad euro 8.600,00, come correttamente rilevato nelle censure dell'appellante. In mancanza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine alle ragioni ed alle cause dello squilibrio economico-patrimoniale tra le parti secondo quanto allegato dalla stessa , e tenuto conto che la capacità patrimoniale CP_1 immobiliare del ata unicamente dalla famiglia di origine e non da Pt_1 risparmi accumulati durante il rapporto coniugale, nulla può essere riconosciuto alla ex coniuge a titolo compensativo-perequativo. Del resto, anche quanto ai cespiti mobiliari, di cui il risulta essere titolare Pt_1 per investimenti finanziari, è appena il caso di rilevare che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non solo non può essere computato nella determinazione del patrimonio familiare e, quindi, nello squilibrio asseritamente cagionato dalle scelte dei due coniugi, quanto percepito per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro (cfr Sez. Un. n. 6229/24: “La quota dell'indennità di fine rapporto - spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze - non concerne tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore;
tra esse non è, pertanto, ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo, con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”), ma altresì il diritto dell'ex coniuge ad una parte del TFR, affermato in sentenza, non è configurabile nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro del era Pt_1 cessato nel 2014 e, quindi, prima del giudizio di separazione, iniziato nel 2018 (cfr Cass. n. 7239/18: “L'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 - nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell'assegno divorzile, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo "status" e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda”). Infine, è appena il caso di rilevare come tali emolumenti, TFR e indennità di buonuscita, rappresentano elargizioni derivanti unicamente dalla cessazione di un trentennale rapporto di lavoro del e non da scelte compiute Pt_1 congiuntamente dai coniugi, posto che, tra l'altro, non risulta che la per CP_1 dare la possibilità al marito di lavorare abbia dovuto rinunciare al proprio lavoro. Per tali motivi, in accoglimento dell'appello va rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dalla , con assorbimento del motivo di censura CP_1 relativo alla sua concreta liquidazione. Quanto alla domanda di restituzione di quanto corrisposto nelle more del giudizio, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede” (vedi Cass. n. 28646/21). Pertanto, in accoglimento della domanda, la va dichiarata tenuta a CP_1 restituire quanto percepito in forza della sentenza riformata e pari ad euro 13.045,60 di cui euro 5.750,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 7.285,60 a titolo di compensi professionali (vedi contabile bonifico in atti), oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e di una articolata fase istruttoria, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale riforma della sentenza n. 112/2025 emessa dal Tribunale di Sassari il 6.2.2025, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
e, per l'effetto, la condanna alla restituzione in favore di
[...] Parte_1 della somma di euro 13.045,60, per il titolo di cui è causa, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_2 lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 8.805,00, di cui euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sassari il 16/7/2025 Il Presidente estensore Dott. Cinzia Caleffi
) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. GIORICO GLORIA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. LORUSSO SALVATORE NICOLA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 16.7.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante: Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: 1) In via preliminare si dichiari la nullità della sentenza n° 112/2025 del Tribunale di Sassari, resa nel giudizio iscritto al n° RG 3380/2022, pubblicata il 06/02/2025, per omessa motivazione;
2) nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la pronuncia sullo status, disconoscersi, a far data dal mese di aprile 2023, alla signora il diritto ad ottenere dal Sig. l'assegno divorzile in quanto assenti CP_1 Pt_1
i presupposti di legge;
3) per l'effetto condannarsi la sig.ra alla restituzione in favore Controparte_1 del sig. della somma da lui pagata in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado per complessivi € 13.045,60 di cui € 5.750,00 a titolo di differenze aprile 2023-febbraio 2025 ed € 7.285,60 a titolo di compensi professionali, oltre a quelle che mensilmente provvederà a versare sino alla pronuncia della sentenza di appello ed oltre interessi legali sino al saldo;
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse riconoscere il diritto in capo alla sig.ra a percepire l'assegno divorzile e CP_1 dovesse determinarlo in misura inferiore, condannare la sig.ra alla CP_1 restituzione in favore del sig. delle differenze tra la maggi ma Pt_1 versata e quella dovuta a fare data dal 27/03/2023;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Parte appellata: Voglia la Corte eccellentissima - Dichiarare l'infondatezza dell'appello così come proposto e confermare in toto la sentenza n° 112/2025 emessa dal Tribunale di Sassari, resa tra le parti nel procedimento iscritto al n° RG 3380/2022, depositata il 06/02/2025. - Con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 112/2025, emessa in Parte_1 data 6.2.2025, con cui il Tribunale di Sassari:
- dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e il 13.1.1990, riconoscendo in favore della un Pt_1 Controparte_1 CP_1 assegno di divorzio di euro 500,00 mensili. In particolare, il ha contestato la decisione nella parte in cui riteneva Pt_1 dimostrati i presupposti per la fissazione di un assegno divorzile, lamentando: i) preliminarmente la nullità della sentenza per omessa motivazione;
ii) e, nel merito, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., posto che pur avendo fondato la decisione su di un ragionamento presuntivo, come sostenuto nella stessa sentenza, non vi erano “fatti noti” da cui inferire l'esistenza di quelli ignorati e le argomentazioni del giudice di prime cure erano basate unicamente su mere affermazioni di controparte;
iii) la violazione dell'art. 5 legge n. 898/70 data l'erronea applicazione dei criteri previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
iv) l'errata quantificazione della misura contributiva dell'assegno nell'importo di euro 500,00 mensili, in difetto di qualsiasi plausibile ragione e nel doppio rispetto a quello fissato in sede di separazione.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata, Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe e chiedendo, altresì, la restituzione delle somme versate nelle more del giudizio. Si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo come in epigrafe riportato. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte, istruita la causa documentalmente, si è riservata la decisione. Motivi della decisione Va innanzi tutto disatteso il primo motivo di censura con cui l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione, non avendo il tribunale, ad avviso del , compiuto una chiara analisi degli elementi Pt_1 costitutivi del riconoscimento dell'assegno divorzile nonché della sua quantificazione, fondata sulle mere affermazioni di controparte. Il ha, Pt_1 quindi, invocato una pronuncia di nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc. Ad avviso della Corte, non è, al contrario, ravvisabile alcuna violazione delle norme citate, posto che la sentenza impugnata espone i fatti di causa e le ragioni giuridiche su cui è fondata la decisione mentre le censure avanzate dall'appellante nel presente motivo di appello, di fatto, coincidono con quelle ulteriori con cui, nel merito, è stata contestata la correttezza e fondatezza del ragionamento giuridico del giudice di merito in relazione ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in tema di onere probatorio e di riconoscimento dell'assegno divorzile. Tanto premesso, gli ulteriori motivi di censura possono essere esaminati in modo congiunto perché intimamente connessi, essendo tutti relativi all'errato percorso motivazionale posto a sostegno della decisione e, come sopra rilevato, all'errata applicazione dei principi di diritto in materia di onere della prova e riconoscimento dell'assegno divorzile. Orbene, come è noto e come è evidenziato anche nella sentenza impugnata, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017 o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21) e “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Ciò posto, come sostenuto dall'appellante, il tribunale gravato non faceva corretta applicazione di tali principi di diritto, laddove, pur escludendo l'esigenza cd assistenziale, dato che la ha mezzi sufficienti a garantirle CP_1 una esistenza dignitosa, riconosceva l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa in difetto di una prova rigorosa sul fatto che “che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari”. Orbene, conveniva in giudizio chiedendo che Parte_1 Controparte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto il 13.1.90 e dal quale erano nate due figlie, l'11.9.95 e il Per_1 Per_2
14.1.97, ormai economicamente indipendenti. Il ricorrente precisava che le parti si erano separate con sentenza n. 268/2022 pubblicata il 24.1.22, con cui era stato riconosciuto alla un contributo al suo mantenimento di euro CP_1
250,00 mensili. Inoltre, il si opponeva al riconoscimento di un assegno Pt_1 divorzile, deducendo che l'ex coniuge “di anni 58, geometra abilitata, intermediario assicurativo, iscritta in tale veste nella sezione E del pubblico Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS, svolge(va) da svariati anni attività lavorativa dalla quale ricava(va) redditi che la rendono economicamente indipendente”, tanto che nel giudizio di separazione aveva dichiarato un reddito netto di circa 1.500,00 mensili, e negando la sussistenza di alcun “contributo alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge (quello comune non sussiste)”, dato che “sia la casa coniugale con relativa pertinenza che l'ulteriore appartamento di cui il ricorrente è proprietario sono a lui pervenuti parte per eredità paterna e parte per donazione materna” e “le somme di danaro da lui investite in polizze assicurative rappresentano l'ammontare di quanto percepito per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e per TFR”.
si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 divorzio ma chiedendo un assegno di divorzio, sulla base delle seguenti allegazioni:
- aveva svolto e svolgeva ancora “attività di procacciatrice d'affari assicurativi”, ma tale attività era “del tutto aleatoria dal punto di vista reddituale e certamente non dà alcuna sicurezza e né certezza di redditi che siano costantemente congrui ed adeguati”;
- “per gli anni per i quali si producono le dichiarazioni, i redditi al netto di imposte sono stati: per il 2019 di € 21.000 circa;
per il 2020 di € 20.000 circa e per il 2021 di € 21.000 circa, in linea con i redditi percepiti durante il matrimonio e che ha totalmente Controparte_1 messo a disposizione per le necessità correnti della famiglia, senza riservare alcuna parte per sé nemmeno ai fini di risparmio”, posto che
“per intesa familiare..a ciò infatti doveva provvedere il coniuge,
..accantonando ogni risorsa economica derivante dalla propria attività lavorativa, da destinare alle spese più rilevanti e future della famiglia” (grassetto del testo);
- inoltre, “utilizzando interamente il proprio reddito di lavoro, pur con enormi difficoltà, ha partecipato alla spesa per il mantenimento della famiglia”, comprese le spese per la frequenza dell'università fuori sede delle figlie, tra cui la Luiss per la figlia tanto da essere stata Per_1 costretta “a vendere oggetti d'oro di sua pr à” e a ricorrere “all'aiuto di parenti della propria famiglia”; - il , invece, non aveva “mai data la propria disponibilità Pt_1 economica per paura di veder intaccate le sue pur ragguardevoli disponibilità economiche ed abbassare il suo tenore di vita” (grassetto del testo) e si era limitato a corrispondere “solo 1/3 della retta, mentre un altro terzo era assicurato (ma come detto solo fino al 2018) da un contributo di uno zio materno;
al restante terzo ha dovuto provveduto personalmente la resistente odierna”;
- per l'altra figlia, , “(studente in infermieristica pediatrica) il padre Per_2 ha(aveva) contribuito al pagamento della retta;
dall'anno 2018 però, per il pagamento dell'ultima rata della retta ha(aveva) richiesto il rimborso del 50%”;
- il era “proprietario oltre che della casa di abitazione anche di un Pt_1 altro appartamento e di un ampio garage in Sassari, pervenuti a lui per successione” e godeva di “reddito aggiuntivo dalla locazione di detto ultimo appartamento”, non aveva costi di locazione e “dopo aver lavorato presso la società EON, (ex Endesa) con stipendio medio di circa € 3.000,00, ha scelto di andare “in mobilità” ed ha ricevuti sia la liquidazione del TFR (€ 110.000,00) e sia l'incentivo per le dimissioni anticipate (€ 200.000,00), per totali Euro 310.000,00”, tutti investiti, unitamente ai “risparmi accumulati nel corso di 27 anni di matrimonio e dal ricavato di vendite immobiliari” (grassetto del testo). Tali allegazioni erano specificatamente contestate dalla controparte nella memoria integrativa depositata il 30.5.2023, nella quale il - preso atto Pt_1 che per stessa ammissione della , quest'ultima non versava in situazione CP_1 di “impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa”, lavorando “da anni stabilmente nel campo delle assicurazioni” e godendo “quindi di redditi da consolidata, specialistica, pluriennale attività lavorativa” - negava che la sperequazione fosse stata
“causata dalle scelte di vita concordate dai coniugi per effetto delle quali la
avrebbe sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per CP_1 dedicarsi interamente alla famiglia”, dato che “per sua stessa ammissione, ha sempre svolto attività lavorativa durante il matrimonio ed i lavori domestici, di cura e di accudimento delle figlie e della casa familiare sono stati equamente ripartiti tra i coniugi”, anzi in prevalenza dal dopo il collocamento in Pt_1 mobilità del novembre 2014. Esclusa la sussistenza di un patrimonio comune, il deduceva, inoltre, sempre nella memoria integrativa, che la non Pt_1 CP_1 aveva contribuito alla formazione del suo patrimonio, riconducibile solo “alla famiglia di origine” quanto ai due immobili, per donazione e successione, mentre il capitale investito in prodotti assicurativi derivava dal TFR e dall'indennità di buonuscita. Istruita la causa con produzioni documentali e accertamenti di polizia tributaria sulla capacità economico reddituale del , il tribunale riconosceva in Per_3 favore della un assegno di divorzio di euro 500,00 mensili, come da lei CP_1 richiesto, assumendo che, da un lato, “sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti, risulta accertato (per presunzioni) che la signora - durante CP_1
i quasi 30 anni di matrimonio - si sia occupata del ménag re e della cura ed educazione delle figlie, sacrificando le proprie ambizioni professionali, sospendendo o riducendo l'attività svolta quale collaboratrice professionale di agenzia assicurativa per accudire in modo responsabile le due figlie nei loro primi anni di vita (dal 1995 al 2006), che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia, lasciando al signor Pt_1
l'opportunità di dedicarsi alla propria attività lavorativa e, oltretutto, data la sua preparazione specifica nel campo assicurativo, fornendogli consigli su operazioni di investimento in maniera tale da consentirgli l'accrescimento del suo patrimonio mobiliare, patrimonio accantonato che avrebbe dovuto essere dedicato ai bisogni della famiglia” e che dall'altro, risultava “provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, desumibile dalla comparazione delle loro produzioni documentali con i dati risultanti dalla Relazione del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza del 16.10.2024 contenente accertamenti reddituali, patrimoniali e finanziari svolti sul ricorrente da cui emerge un'indubbia superiorità economica di quest'ultimo (che può contare su un patrimonio immobiliare costituito da due appartamenti ed un garage, su redditi annuali da pensione pari ad € 44.000,00 circa, sui proventi della locazione pari ad € 2.760,00 annuali, su un patrimonio mobiliare costituito oltreché da beni mobili registrati (n.1 autovettura e n.2 motocicli) per un valore complessivo di € 47.000,00 circa, da saldi di conto corrente ed investimenti in ragione di € 300.513,77 - e ciò a prescindere dalla circostanza sulla quale egli ha insistito, cit. “le somme di danaro da lui investite in polizze assicurative rappresentano l'ammontare di quanto percepito per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e per TFR”, in quanto trattasi di liquidità non di natura “personale” (come ad esempio le somme frutto di donazioni) ma di liquidità percepite in via anticipata, di cui il coniuge avente diritto all'assegno divorzile avrebbe diritto pro quota) rispetto alla signora (la quale CP_1 documenta redditi per l'anno 2019 di € 21.000,00 circa, per l'anno 2020 di € 20.000,00, per l'anno 2021 di € 21.000,00 circa)”, tenuto anche conto dei
“seguenti fattori: (a) l'età della signora (60 anni), (b) la durata del matrimonio (27 anni), (c) la precarietà reddituale della resistente”. Orbene, come correttamente eccepito dall'appellante, incontestata ed anzi ammessa dalla e comunque documentata la provenienza dei cespiti CP_1 immobiliari in parte da successione paterna ed in parte da donazione materna (vedi atto di donazione 9.5.1994), anche ritenendo sussistente una sperequazione reddituale tra le parti, è innanzi tutto ravvisabile una violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. laddove il tribunale riteneva provata per presunzioni la sussistenza di un nesso causale tra tale squilibrio e le scelte operate dai coniugi in corso di matrimonio con particolare riguardo al sacrificio economico del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, senza però specificare quali sarebbero i fatti noti da cui è stato possibile inferire la sussistenza di quelli ignoti. Nulla risulta, in effetti, “rigorosamente” dimostrato, nonostante le specifiche contestazioni di controparte sopra riportate, di quanto dedotto ed allegato dalla sul fatto che ella “aveva totalmente messo a disposizione per le CP_1 necessità correnti della famiglia” le sue entrate retributive “senza riservare alcuna parte per sé nemmeno ai fini di risparmio”, posto che “per intesa familiare..a ciò infatti doveva provvedere il coniuge, ….accantonando ogni risorsa economica derivante dalla propria attività lavorativa, da destinare alle spese più rilevanti e future della famiglia” mentre il non aveva “mai data Pt_1 la propria disponibilità economica per paura di veder intaccate le sue pur ragguardevoli disponibilità economiche ed abbassare il suo tenore di vita”. Sul punto, non solo non è in atti alcuna documentazione a conforto di quanto allegato, ad esempio sull'aiuto economico proveniente da parenti a causa del rifiuto del di partecipare alle spese, ma non era offerto neanche alcun Pt_1 diverso mezzo istruttorio – ad esempio deduzione di prova orale - mentre non è precisato in sentenza da quali fatti noti il tribunale fa discendere l'inferibilità presuntiva della esistenza di tali circostanze. Gli unici dati certi e provati riguardano, infatti, la autonomia reddituale della e la capacità di procurarsi da sola redditi adeguati, avendo sempre CP_1 comunque esercitato attività lavorativa per un reddito annuo “per l'anno 2019 di € 21.000,00 circa, per l'anno 2020 di € 20.000,00, per l'anno 2021 di € 21.000,00 circa”, come riportato in sentenza, peraltro con indicazione degli importi netti a differenza di quelli relativi al , indicati in circa euro Pt_1
44.000,00 annui, comprensivi di quanto percepito per canoni di locazione, che rappresentano però gli importi lordi, senza le imposte pari ad euro 8.600,00, come correttamente rilevato nelle censure dell'appellante. In mancanza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine alle ragioni ed alle cause dello squilibrio economico-patrimoniale tra le parti secondo quanto allegato dalla stessa , e tenuto conto che la capacità patrimoniale CP_1 immobiliare del ata unicamente dalla famiglia di origine e non da Pt_1 risparmi accumulati durante il rapporto coniugale, nulla può essere riconosciuto alla ex coniuge a titolo compensativo-perequativo. Del resto, anche quanto ai cespiti mobiliari, di cui il risulta essere titolare Pt_1 per investimenti finanziari, è appena il caso di rilevare che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non solo non può essere computato nella determinazione del patrimonio familiare e, quindi, nello squilibrio asseritamente cagionato dalle scelte dei due coniugi, quanto percepito per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro (cfr Sez. Un. n. 6229/24: “La quota dell'indennità di fine rapporto - spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze - non concerne tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore;
tra esse non è, pertanto, ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo, con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”), ma altresì il diritto dell'ex coniuge ad una parte del TFR, affermato in sentenza, non è configurabile nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro del era Pt_1 cessato nel 2014 e, quindi, prima del giudizio di separazione, iniziato nel 2018 (cfr Cass. n. 7239/18: “L'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 - nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell'assegno divorzile, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo "status" e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda”). Infine, è appena il caso di rilevare come tali emolumenti, TFR e indennità di buonuscita, rappresentano elargizioni derivanti unicamente dalla cessazione di un trentennale rapporto di lavoro del e non da scelte compiute Pt_1 congiuntamente dai coniugi, posto che, tra l'altro, non risulta che la per CP_1 dare la possibilità al marito di lavorare abbia dovuto rinunciare al proprio lavoro. Per tali motivi, in accoglimento dell'appello va rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dalla , con assorbimento del motivo di censura CP_1 relativo alla sua concreta liquidazione. Quanto alla domanda di restituzione di quanto corrisposto nelle more del giudizio, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede” (vedi Cass. n. 28646/21). Pertanto, in accoglimento della domanda, la va dichiarata tenuta a CP_1 restituire quanto percepito in forza della sentenza riformata e pari ad euro 13.045,60 di cui euro 5.750,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 7.285,60 a titolo di compensi professionali (vedi contabile bonifico in atti), oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e di una articolata fase istruttoria, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile difficoltà bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale riforma della sentenza n. 112/2025 emessa dal Tribunale di Sassari il 6.2.2025, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
e, per l'effetto, la condanna alla restituzione in favore di
[...] Parte_1 della somma di euro 13.045,60, per il titolo di cui è causa, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_2 lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 8.805,00, di cui euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sassari il 16/7/2025 Il Presidente estensore Dott. Cinzia Caleffi