Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2030 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27/05/2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1982), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fio
Lucia e dall'avv. Morello Giovanna, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fio in Reggio Calabria, alla Via
San Sperato N. 48/A;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_2 C.F._2
(RC) il 23/05/1984), rappresentata e difesa dall'avv. Malara Carmelo, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Mons. Giunta 1/A, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
-visto il ricorso depositato in data 19/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 16/06/2010;
-considerato che con decreto del 23/09/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 9/09/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 4/09/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30/10/2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
25/02/2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
- considerato che con ordinanza del 28/03/2025 il Giudice Delegato, rilevato che le parti non avevano provveduto al deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della né delle dichiarazioni sottoscritte di non volersi riconciliare Parte_2
e di rinuncia alla comparizione, fissava termine ex art. 127ter c.p.c. fino al
30/04/2025, ore 10,00 per il deposito delle note sostitutive d'udienza nonché della documentazione richiesta;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16/06/2010; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(14/02/2017) e (11/11/2011); c) con sentenza di separazione consensuale n. Per_2
960/2023, pubblicata il 11/07/2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Giudice Delegato all'udienza ex art. 127ter c.p.c. dell'11/05/2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice Delegato risalente all'11/05/2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
24/09/2024, il quale ha espresso il parere in data 25/09/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
19/07/2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 16/06/2010 tra e , il Parte_1 Parte_2
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 203, parte II, serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1. Il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Reggio Pt_1
Calabria alla via Georgia is. 57 n. 27E, mentre la Sig.ra rinuncia al Parte_2
diritto di abitazione nella stessa.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente al reciproco mantenimento.
3. I figli e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
e continueranno a convivere ed a coabitare con la madre.
4. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile Pt_1 Parte_2
pari ad € 300 (euro trecento/00) oltre la quota parte di assegno unico spettante al padre, quale contributo per il mantenimento dei figli minorenni, entro il giorno 5 di ogni mese. Detto contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). L'assegno di mantenimento di cui sopra verrà corrisposto nel seguente modo: - € 300,00 mensili (Euro trecento/00) a mezzo bonifico bancario da versare nel seguente codice IBAN della madre [...];
- la quota parte di assegno unico spettante al padre erogata direttamente dall'INPS per la quale il sig. dichiara di rinunciare in favore della sig.ra Pt_1
Parte_2
Le spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione
(documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.
5. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli per tre pomeriggi infrasettimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) dalle ore 19:00 sino alle ore 21:00 (ore
22:00 periodo estivo) e un weekend a settimane alternate dalle ore 13:00 circa del sabato (dopo l'uscita dal lavoro) con rientro presso l'abitazione della madre la domenica sera entro le ore 19:00 (ore 21:00 periodo estivo), con l'espressa possibilità che i pomeriggi potranno essere soggetti a modifiche anche migliorative previo accordo tra le parti. Resta inteso che laddove il pomeriggio scelto dovesse essere il venerdì, in coincidenza col weekend del padre, i bambini potranno pernottare con lui.
6. Per quanto attiene alle festività natalizie, i minori trascorreranno alternativamente la Vigilia di Natale e Capodanno con un genitore, il giorno di
Natale e Capodanno con l'altro, ad anni alternati. Per quanto attiene alle festività pasquali si alterneranno i giorni di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni.
7. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli, per 15 giorni consecutivi in coincidenza con le proprie ferie, da comunicare preventivamente alla moglie entro il 30 giugno.
8. I minori trascorreranno altresì le ricorrenze ordinarie, riferite direttamente o indirettamente al proprio genitore (compleanno, festa della mamma/papà, compleanni o ricorrenze dei parenti prossimi) con il genitore a cui si riferiscono.
9. Per quanto attiene, infine, ai compleanni dei minori, gli stessi saranno trascorsi ad anni alternati a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore.
10. Resta espressamente convenuto che, comunque, il coniuge presso il quale vengono collocati i figli, sarà personalmente responsabile per la custodia, cura e la tutela dei bisogni degli stessi.
11. Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna