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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini, in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.17212/2024 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n.174, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rosanna Niglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21
CONTUMACE
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione di udienza di discussione nella causa così promossa avverso l , avente ad og- Controparte_1
getto:
a) l'accertamento e la declaratoria di tardività della comunicazione di “cessazione CP_1 anticipata dell'assegno di incentivo all'esodo” del 09/03/2022;
b) l'accertamento e la declaratoria che la ricorrente, sulla base del diritto cristallizzato alla data di erogazione dell'assegno di incentivo all'esodo (10/2018), aveva diritto al pensione di anzianita'/vecchiaia anticipata con decorrenza 01/01/2022 e per l'effetto diritto a perce- pire all'assegno di incentivo all'esodo fino al 31/12/2021;
c) l'annullamento dell'indebito relativo alla percezione dell'assegno di incentivo all'esodo per i mesi da Ottobre , Novembre e rateo 13^ mensilità 2021 per un importo di Euro
6.054,55;
d) per l'effetto, la condanna dell' a corrisponderle: CP_1
1) l'importo di Euro 6.054,55 relativo alla mensilità di Ottobre, Novembre e rateo 13^ men- silità 2021 di assegno di incentivo all'esodo già trattenuto nel cedolino di pensione di No- vembre 2022;
2) gli interessi legali su ciascun rateo scaduto con decorrenza successiva a 120 giorni dal- la data della domanda amministrativa;
3) la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore, di- chiaratosi antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa azionata :
- di essere stata dipendente della società Telecom Italia SPA e di avere dall'01/10/2018 beneficiato dell'esodo, divenendo titolare di Pensione Cat. ES (Assegno di Esodo ex art.
4. L.92/2012) n. 09205881, cd Isopensione, prestazione erogata per accompagnare il dipendente alla pensione;
- che il pagamento della isopensione cessa automaticamente alla scadenza e non è pre- vista una trasformazione automatica in pensione per cui il beneficiario deve presentare una specifica domanda all' nei termini previsti dalla normativa pensionistica di riferi- CP_1
mento;
2 che in base alla sua anzianità la prima data utile per il pensionamento (tra anzianità e vec- chiaia), era prevista con decorrenza 1.1.2022 e di avere, pertanto, presentato domanda in data 19.1.2021 con decorrenza 1.1.2022;
- che, con lettera datata 9/3/2022, l le comunicava la riliquidazione relativa CP_1 all'assegno OS (isopensione) del seguente tenore: “variazione cessazione assegno”-
La corresponsione dell'assegno cesserà dall'01/10/2021. Per la liquidazione della pensio- ne dovrà presentare richiesta in tempo utile” benché in realtà fosse già in pensione dal
1.12.2021 in seguito a presentazione della domanda in data 19.11.2021;
- che sulla base di detta comunicazione l le ha richiesto la restituzione dell'assegno CP_1
erogato per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021 e 3/12 di 13° mensilità;
- che tuttavia avendo l erogato la pensione dal 1.12.2021, l'unica mensilità indebita CP_1
risulta quella di dicembre 2021;
- che la comunicazione della cessazione anticipata dell'assegno di incentivo all'esodo avrebbe dovuto essere effettuata preventivamente e non successivamente addirittura al conseguimento della pensione, impedendo alla lavoratrice di presentare anticipatamente la domanda, ciò che esclude la sussistenza dell'indebito se non limitatamente alla mensili- tà di dicembre 2021.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l' restava contumace. CP_1
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da senten- za.
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La controversa questione della ripartizione dell'onere probatorio in materia di indebito pre- videnziale è stata risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con l'enunciazione del prin- cipio che “in materia d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Cass.
Sez. Unite 18046 del 4.8.2010).
La Suprema Corte, anche se non senza oscillazioni, ha quindi, statuito che in tema di in- debito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della
3 sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costi- tutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, (Cass.1228/2011).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha provato con la produzione del dettaglio pensionisti- co estratto dal sito nell'ottobre 2021 (doc.3) che l'istituto indicava quale data di va- CP_1
riazione della prestazione, ossia passaggio dalla isopensione alla pensione, il 1 gennaio
2022.
In ragione della funzione svolta dall'assegno di incentivo all'esodo, se ne desumeva per- tanto la cessazione alla data del 31.dicembre 2021.
L'istituto ben poteva anticiparne la cessazione, ma doveva darne tempestiva comunica- zione alla parte che avrebbe provveduto ad anticipare la domanda di pensione, ciò che non aveva motivo di fare, prima della comunicazione di riliquidazione del 9.3.2022 viste le indicazioni del dettaglio pensionistico.
Ritiene pertanto questo giudicante che l'indebito sussista esclusivamente con riferimento alla mensilità di dicembre in cui assegno di incentivo all'esodo e pensione sono stati en- trambi erogati.
Contrariamente agli assunti attorei, non può comunque dichiararsi che la stessa aveva di- ritto a percepire l'assegno sino al 31.12.2021, dal momento che dal 1.12.2021 è divenuta titolare di trattamento pensionistico.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la tardività della comunicazione di cessazione anticipata CP_1 dell'assegno di incentivo all'esodo in data 9.3.2022;
- annulla l'indebito relativo alla percezione dell'assegno di incentivo all'esodo per i mesi di ottobre e novembre 2021, nonché per il rateo di 13° mensilità 2021 per un importo di euro
6.054,55;
4 - per l'effetto condanna l alla restituzione dell'importo di euro 6.054,55 già trattenuto CP_1
nel cedolino di pensione di novembre 2022, oltre accessori come per legge.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_1
euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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