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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1817/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA GR NN RI, Presidente
DE SIMONE RI VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122081 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 879/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 16.12.2024 alla società Municipia S.p.A., concessionaria alla riscossione per il Comune di Napoli, costituente società di progetto Obiettivo Valore Srl, la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. Prot. n° 132812/2081 notificato in data 4.11.2024 con il quale il Comune di Napoli, per il tramite della società Municipia Spa e
Obiettivo Valore Srl, ha richiesto il pagamento della tassa TARI relativa agli anni 2018-2023. La ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito tributario per l'anno 2018 essendone decorsi i termini di legge e l'omessa riduzione della tassa per l'anno 2020; la ricorrente ha inoltre eccepito l'illegittimità dell'attività di accertamento e riscossione affidata a Società_1, società a responsabilità limitata originata dall'aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli, Municipia S.p.a., per mancanza dei requisiti di legge per poter procedere alla riscossione dei titoli detenuti dalla società principale.
Si è costituita la società Municipia, contestando le eccezioni sollevate da parte ricorrente e affermando la legittimazione della società Società_1. Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 17.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avviso di accertamento oggetto del ricorso ha ad oggetto il pagamento per la tassa rifiuti (TARI) relativamente agli anni 2018-2023 per un importo totale di euro 53.063,00 la ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione della società Società_1 e nel merito l'intervenuta prescrizione della TARI relativa all'anno 2018 per decorso dei termini di prescrizione.
E' nota la questione posta da parte ricorrente attinente la titolarità del potere impositivo alla società Società_1, l'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e l'intervento legislativo che ha conferito legittimazione a quest'ultima per tutti gli atti emessi in precedenza.
E' nota altresì la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa CGT in ordine alla citata normativa introdotta dalla L. 15/2025, tuttavia tali questioni non rilevano nel caso in esame atteso che l'atto impugnato è stato emesso anche dalla società Municipia S.p.A. e a quest'ultima è stato notificato il ricorso da parte ricorrente.
Allo stato, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, atteso che i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 (GU Serie Generale n.45 del
24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, sono venute meno le ragioni del ricorso che va rigettato.
La citata norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Essa, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente ha riconosciuto espressamente la mancanza di tale obbligo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
Con riferimento all'eccezione relativa alla omessa riduzione nell'anno 2020 l'eccezione è infondata, la richiesta di riduzione CO non può essere accolta in quanto ai sensi della Delibera consiliare n. 495 del
30/12/2020 sulla Determinazione delle agevolazioni TARI da CO-19 per l'anno 2020, le riduzioni sono state previste per le utenze non domestiche iscritte nella Banca dati Tari all'epoca della delibera.
Considerando che la posizione tributaria risulta iscritta d'ufficio nel 2024, alcuna riduzione è prevista.
Analogamente va respinta l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente con riferimento alla TARI 2018 riferita all'anno 2018 per euro 5.669,12 per due immobili siti in Napoli alla Indirizzo_1 ed identificati con la Sez. SEC – Foglio 7 – N. 50 – sub 28 e sub 29, condotti in locazione alla società Ricorrente_1 Srl atteso che nel caso in esame la questione attiene ad una ipotesi di omessa dichiarazione alla quale il contribuente è tenuto entro il 30 giugno dell'anno successivo per cui, il termine per accertare decorre dell'anno successivo a quello di imposta. Ed invero, relativamente all'esercizio del potere impositivo dell'ufficio e agli adempimenti d'obbligo dichiarativi del contribuente sotto il piano temporale, rilevano due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine decadenziale quinquennale previsto per i tributi locali:
– nel caso la dichiarazione sia stata presentata, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
– nel caso il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione relativa alla TARI 2018 è infondata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di MUNICIPIA SPA che si liquidano in €. 7.000,00 oltre accessori se dovuti .
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA GR NN RI, Presidente
DE SIMONE RI VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122081 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 879/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 16.12.2024 alla società Municipia S.p.A., concessionaria alla riscossione per il Comune di Napoli, costituente società di progetto Obiettivo Valore Srl, la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. Prot. n° 132812/2081 notificato in data 4.11.2024 con il quale il Comune di Napoli, per il tramite della società Municipia Spa e
Obiettivo Valore Srl, ha richiesto il pagamento della tassa TARI relativa agli anni 2018-2023. La ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito tributario per l'anno 2018 essendone decorsi i termini di legge e l'omessa riduzione della tassa per l'anno 2020; la ricorrente ha inoltre eccepito l'illegittimità dell'attività di accertamento e riscossione affidata a Società_1, società a responsabilità limitata originata dall'aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli, Municipia S.p.a., per mancanza dei requisiti di legge per poter procedere alla riscossione dei titoli detenuti dalla società principale.
Si è costituita la società Municipia, contestando le eccezioni sollevate da parte ricorrente e affermando la legittimazione della società Società_1. Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 17.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avviso di accertamento oggetto del ricorso ha ad oggetto il pagamento per la tassa rifiuti (TARI) relativamente agli anni 2018-2023 per un importo totale di euro 53.063,00 la ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione della società Società_1 e nel merito l'intervenuta prescrizione della TARI relativa all'anno 2018 per decorso dei termini di prescrizione.
E' nota la questione posta da parte ricorrente attinente la titolarità del potere impositivo alla società Società_1, l'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e l'intervento legislativo che ha conferito legittimazione a quest'ultima per tutti gli atti emessi in precedenza.
E' nota altresì la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa CGT in ordine alla citata normativa introdotta dalla L. 15/2025, tuttavia tali questioni non rilevano nel caso in esame atteso che l'atto impugnato è stato emesso anche dalla società Municipia S.p.A. e a quest'ultima è stato notificato il ricorso da parte ricorrente.
Allo stato, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, atteso che i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 (GU Serie Generale n.45 del
24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, sono venute meno le ragioni del ricorso che va rigettato.
La citata norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Essa, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente ha riconosciuto espressamente la mancanza di tale obbligo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
Con riferimento all'eccezione relativa alla omessa riduzione nell'anno 2020 l'eccezione è infondata, la richiesta di riduzione CO non può essere accolta in quanto ai sensi della Delibera consiliare n. 495 del
30/12/2020 sulla Determinazione delle agevolazioni TARI da CO-19 per l'anno 2020, le riduzioni sono state previste per le utenze non domestiche iscritte nella Banca dati Tari all'epoca della delibera.
Considerando che la posizione tributaria risulta iscritta d'ufficio nel 2024, alcuna riduzione è prevista.
Analogamente va respinta l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente con riferimento alla TARI 2018 riferita all'anno 2018 per euro 5.669,12 per due immobili siti in Napoli alla Indirizzo_1 ed identificati con la Sez. SEC – Foglio 7 – N. 50 – sub 28 e sub 29, condotti in locazione alla società Ricorrente_1 Srl atteso che nel caso in esame la questione attiene ad una ipotesi di omessa dichiarazione alla quale il contribuente è tenuto entro il 30 giugno dell'anno successivo per cui, il termine per accertare decorre dell'anno successivo a quello di imposta. Ed invero, relativamente all'esercizio del potere impositivo dell'ufficio e agli adempimenti d'obbligo dichiarativi del contribuente sotto il piano temporale, rilevano due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine decadenziale quinquennale previsto per i tributi locali:
– nel caso la dichiarazione sia stata presentata, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
– nel caso il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione relativa alla TARI 2018 è infondata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di MUNICIPIA SPA che si liquidano in €. 7.000,00 oltre accessori se dovuti .