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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. VG 9368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 9368/2025 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCARIO GIOANNAS Parte_1
BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CEDDIA Controparte_1
VALERIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 14/06/2012.
Le parti hanno sottoscritto accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in data 9/5/2016 il PM ha apposto il visto e l'accordo è stato trascritto il successivo
12.5.2016 presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Caselette. Le condizioni di divorzio sono state modificate con decreto del 11/06/2019 del Tribunale di Torino.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30/04/2025 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al mantenimento delle figlie e , dando altresì atto che la figlia maggiorenne verrà adottata dal Per_1 Per_2 Per_2
marito della sig.ra , sig. . CP_1 Controparte_2
***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il Sig. continui a farsi integrale ed esclusivo carico del mantenimento in Parte_1
forma diretta, compreso del 100% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative, della figlia maggiorenne finché non raggiungerà l'indipendenza economica;
Persona_3
DISPONE che la Sig.ra anche in considerazione dell'adozione della figlia Controparte_1
da parte del marito , si farà integrale ed esclusivo carico del Per_2 Controparte_2
mantenimento in forma diretta, compreso del 100% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative, della figlia maggiorenne finché non raggiungerà Persona_4
l'indipendenza economica;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le presenti condizioni, per espressa volontà dei Sigg.ri
[...]
e , verranno applicate e rispettate a decorrere dal deposito del presente ricorso;
CP_1 Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver risolto prima d'ora ogni questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 9368/2025 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCARIO GIOANNAS Parte_1
BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CEDDIA Controparte_1
VALERIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 14/06/2012.
Le parti hanno sottoscritto accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in data 9/5/2016 il PM ha apposto il visto e l'accordo è stato trascritto il successivo
12.5.2016 presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Caselette. Le condizioni di divorzio sono state modificate con decreto del 11/06/2019 del Tribunale di Torino.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30/04/2025 e Parte_1 Controparte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al mantenimento delle figlie e , dando altresì atto che la figlia maggiorenne verrà adottata dal Per_1 Per_2 Per_2
marito della sig.ra , sig. . CP_1 Controparte_2
***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il Sig. continui a farsi integrale ed esclusivo carico del mantenimento in Parte_1
forma diretta, compreso del 100% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative, della figlia maggiorenne finché non raggiungerà l'indipendenza economica;
Persona_3
DISPONE che la Sig.ra anche in considerazione dell'adozione della figlia Controparte_1
da parte del marito , si farà integrale ed esclusivo carico del Per_2 Controparte_2
mantenimento in forma diretta, compreso del 100% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative, della figlia maggiorenne finché non raggiungerà Persona_4
l'indipendenza economica;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le presenti condizioni, per espressa volontà dei Sigg.ri
[...]
e , verranno applicate e rispettate a decorrere dal deposito del presente ricorso;
CP_1 Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver risolto prima d'ora ogni questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento