CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2025
N. R.G. 1258/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.4576/2024 del Tribunale di
Milano-sezione lavoro- est. dr.ssa MOGLIA, pubblicata il 17.10.2024, promossa da:
con l'avv. DESIREE PAGANI, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio della medesima sito in 21040 Uboldo (VA), Via IV Novembre n. 43 contro
, con Controparte_1
l'avv. GIULIANO OLTOLINA, l'avv. MARCO CASTEGNARO e l'avv. MARCO
BELTRAMETTI, elettivamente domiciliata nel loro studio In MILANO, VIA LENTASIO 9
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE
In via preliminare:
Pagina 1 - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza n.
4576/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Dott.ssa Sara Manuela
Moglia in data 17.10.2024 e pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 283 - 431 c.p.c.
Nel merito:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 4576/2024 emessa dal
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Dott.ssa Sara Manuela Moglia in data 17.10.2024 e pubblicata in pari data e, conseguentemente, rigettare le domande formulate dalla società resistente nei confronti della signora in quanto infondate in fatto e/o in Parte_1
diritto, ivi compresa la domanda di responsabilità aggravata formulata nei confronti della ricorrente ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge di entrambi i gradi di giudizio:
Per la PARTE APPELLATA
In via preliminare
1) respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4576/2024 del
Tribunale del Lavoro di Milano o, in subordine, disporre la sospensione, totale o parziale, previa imposizione all'Appellante di adeguata cauzione
Nel merito
2) respingere integralmente l'appello proposto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata e per il non creduto caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello avversario
3) determinare il diverso credito spettante ad , condannando l'Appellante al CP_1
relativo pagamento.
In ogni caso
4) ritenuta anche per il presente grado di giudizio la responsabilità processuale aggravata della signora condannarla a pagare a una ulteriore somma Parte_1 CP_1 equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) condannare l'Appellante al pagamento dei compensi professionali per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4576/2024, rigettava integralmente le domande relative alle differenze retributive proposte dalla ricorrente sig.ra nei confronti di Pt_1
ed accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta condannando CP_1 Pt_1
a restituire alla società la somma di € 492.453,19, oltre agli interessi legali maturati da ogni indebita sottrazione al saldo. Condannava altresì la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, quantificate nella somma di € 29.000,00 e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., poneva infine a carico della stessa la liquidazione del compenso per la CTU.
Il Giudice di prime cure all'esito dell'istruttoria riteneva accertato che Parte_1
dipendente della società resistente con mansioni di impiegata contabile e amministrativa dal
2008 al 2020, avesse sottratto somme ingenti dal conto della società, approfittando della fiducia riposta in lei e della mancanza di controlli.
Perveniva a tale conclusione sulla base dei seguenti elementi:
-degli esiti della CTU grafologica disposta nel corso del giudizio sugli assegni asseritamente utilizzati per le indebite appropriazioni. Dall'accertamento tecnico emergeva che le firme su molti assegni e ordini di pagamento erano riconducibili alla mano della ricorrente. In particolare: tutte quelle apposte sugli assegni del 2012 , 4 di quelle degli assegni 2013, tutte quelle degli assegni del 2014 -15-16-17
-delle risultanze della esperita istruttoria testimoniale: i dirigenti aziendali (sig.ri e Per_1
Per_
avevano dichiarato di aver riposto fiducia completa nella ricorrente e di non aver verificato i dettagli delle operazioni, scoprendo le anomalie solo in seguito;
i consulenti fiscali
(sig.ri e avevano escluso di aver fornito suggerimenti su come giustificare Per_3 Tes_1
operazioni contabili irregolari.
- delle prove documentali: gli assegni emessi e i bonifici verso conti personali erano stati registrati con causali non riconducibili ad attività aziendali. In particolare:
“interessi passivi”, che sono direttamente addebitati sui conti correnti della società, senza necessità di porre all'incasso un assegno e provvedere posi al pagamento
“differenze di cambio” , operazioni che non generano alcuno spostamento di denaro
-della sentenza di condanna non definitiva (impugnata e dunque non avente ancora effetto di giudicato) nei confronti della dipendente, pronunciata dal Tribunale di Milano (Sezione VIII
Pagina 3 Penale), in data 18/09/2023, che aveva condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di Pt_1
reclusione per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza per avere il primo giudice erroneamente qualificato le condotte dell'appellante come illecito contrattuale e conseguentemente applicato la prescrizione decennale per la domanda risarcitoria. Sostiene, infatti, l'appellante che tali condotte vanno invece qualificate come illecito civile extracontrattuale (appropriazione indebita, art. 646 c.p.), per il quale il termine di prescrizione è quello stabilito per il reato, ovvero sei anni.
Più precisamente, l'appellante sottolinea che il Giudice di primo grado ha fissato il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale al febbraio 2020, periodo in cui la società
avrebbe avuto piena contezza delle condotte illecite tramite verifiche contabili CP_1
aziendali. Secondo l'appellante, ciò contrasta con il principio per cui la prescrizione decorre dalla consumazione del fatto-reato, indipendentemente dal momento in cui la parte offesa ne abbia acquisito conoscenza. Dunque, evidenzia che per le condotte anteriori al 24 Pt_1 marzo 2016 (importo contestato di 245.937,35 €: “ANNO 2010 € 3.568,00; ANNO 2011 €
39.079,82; ANNO 2012 € 40.900,22; ANNO 2013 € 56.823,71; ANNO 2014 € 38.697,44;
ANNO 2015 € 53.315,86; ANNO 2016 SINO AL 24.03.2016 € 13.552,30”) il diritto al risarcimento risulta prescritto. Richiama sul punto la motivazione della sentenza penale relativa alla vicenda, dove si legge testualmente: “Deve pronunciarsi sentenza di condanna per tutte le condotte appropriative commesse a partire dal 24.03.2016. Quanto a quelle precedenti
– commesse ai danni della società – dal 1 luglio 2015 al 17 Controparte_1 marzo 2016 deve prendersi atto dell'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione dei reati”
Alla luce di tale interpretazione, chiede che sia accertata e dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per l'importo relativo al periodo 2010-2016.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza rilevando che il Giudice di primo grado ha aderito in modo acritico alle conclusioni della CTU, ignorando le osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte;
deduce, quindi, che la motivazione è “carente, illogica e contraddittoria”.
Pagina 4 Più precisamente, espone che la CTU ha attribuito alla mano dell'appellante alcune firme apposte su assegni, ma in altri diversi casi ha riconosciuto l'impossibilità di attribuire con certezza tali firme alla (non attribuibili con certezza alla le firme sugli assegni: Pt_1 Pt_1
del 18.07.2013 girata, del 30.08.2013 traenza e girata, del 30.09.2013 girata, e del 10.10.2013 traenza e girata;
del 27.10.2017 di € 1.523,80, del 27.11.2017 di € 1.089,61 e del 05.12.2017 di € 1.600,47; del 10.04.2018 per € 1.500,00, 28.06.2018 per € 1.083,33), e che nonostante tale incertezza il Giudice di prime cure ha comunque posto a carico dell'appellante gli importi relativi a questi titoli (per complessivi € 3.926,06 per il 2013 + € 4.213.88 per il 2017 + €
2.583,33 per il 2018).
In particolare, per alcuni assegni, rileva che le firme non sono riferibili all'appellante bensì a terzi (es. e ), come dimostrato dal confronto dei saggi grafici: Persona_4 Persona_5
“dalla comparazione delle sigle effettuate durante il saggio grafico sia della signora che Pt_1 della signora si è rilevato che tutte le sigle apposte dalla signora Per_4 Per_4 contengono un contrassegno rappresentato da un “gancetto” presente sia qualitativamente che quantitativamente nelle sigle oggetto di verifica”.
Inoltre, sottolinea che gli importi derivanti da assegni contestati (circa 10.723,27 €) includerebbero errori evidenti di attribuzione, e domanda che siano espunti dal calcolo del risarcimento del danno.
Chiede pertanto alla corte la rivalutazione delle risultanze della CTU grafologica, alla luce delle osservazioni critiche del CTP;
inoltre, chiede l'esclusione dal risarcimento degli importi relativi a firme non attribuibili con certezza all'appellante.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha ritenuto attendibili soltanto alcune testimonianze (es. consulente fiscale della società resistente) e non ha considerato altri elementi probatori, che avrebbero potuto dimostrare l'assenza di responsabilità dell'appellante relativamente alle indebite sottrazioni di denaro contestate, in particolare che “si è limitato a ritenere attendibili ed affidabili unicamente le tre testimonianze assunte”. A tal proposito, eccepisce che è stata negata l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Ing. (legale rappresentante di ), che avrebbe Controparte_2 CP_1 potuto chiarire il ruolo dell'appellante e il contesto operativo dell'azienda, in particolare in merito all'uso di strumenti di pagamento e la gestione dei prelievi. L'appellante evidenzia che dalle testimonianze emergevano dubbi sulle modalità operative aziendali e sull'effettiva responsabilità della nelle condotte contestate (ad esempio relativamente all'utilizzo di Pt_1
Pagina 5 firme di comodo da parte di altri dipendenti, e alla supervisione dei flussi finanziari da parte di altre figure aziendali, come ). Nella tesi del gravame il Giudice di primo grado Persona_5
non ha considerato nel complesso le prove testimoniali, documentali e tecniche, che evidenziavano dubbi significativi sulla riconducibilità delle condotte contestate alla Pt_1
inoltre, rileva che, oltre agli errori derivanti dalla CTU, vi sarebbe stata una generale mancanza di chiarezza nella quantificazione degli importi addebitati a parte appellante e insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Ing. nonché per il CP_2 rinnovo dell'istruttoria, per escutere ulteriori testimoni su punti decisivi della controversia.
Con il quarto motivo di appello censura la sentenza in punto di condanna per Pt_1
responsabilità aggravata. L'appellante rileva che l'agire ed il resistere in giudizio sono diritti tutelati dall'art. 24 Cost., e che l'esercizio di tale diritto non può arrecare danni ingiusti.
Parte appellante contesta anche nel quantum la determinazione del danno liquidato ex art. 96
c.p.c. ritenendo sproporzionata la somma di € 10.000,00 tenuto conto della condotta processuale adottata e della consistenza economica delle parti contendenti.
In particolare, sostiene che il Giudice di primo grado ha omesso di valorizzare che, già Pt_1
alla prima udienza di comparizione personale delle parti, si era resa disponibile ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Con il quinto motivo, l'appellante contesta la sentenza relativamente alla liquidazione delle spese di lite, sostenendo che sono state determinate in misura superiore ai massimi tariffari previsti per le “Cause di Lavoro” in relazione allo scaglione da € 260.000,01 fino a €
520.000,00.
Con memoria depositata il 27 gennaio 2025 si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello in quanto infondato.
Sul primo motivo di impugnazione, con cui controparte censura la sentenza sia per avere ritenuto la decorrenza della prescrizione dal momento in cui ha avuto CP_1
consapevolezza delle condotte illecite di sia per avere ritenuto applicabile la Pt_1
prescrizione decennale anziché quella di 6 anni prevista per i fatti considerati dalla legge come reato, l'appellante deduce che l'eccezione è inammissibile perché tardiva in quanto introdotta solo nel ricorso in appello o, al più, in primo grado solo con le “Note di replica nell'interesse della ricorrente ”, datate 3 maggio 2024 e depositate dal nuovo Parte_1 difensore costituito ad istruttoria conclusa ed in vista dell'udienza di discussione finale della
Pagina 6 causa. In relazione al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, difende la sentenza rilevando che correttamente il primo Giudice di primo grado aveva osservato “… la società ha avuto i primi sospetti di possibili condotte illecite della dipendente solo nel febbraio 2020, in seguito alle verifiche condotte dallo Studio Malerba e Locatelli” e che “Prima di tale momento l'abilità della signora e la piena fiducia riposta nella sua fedeltà e correttezza Pt_1 hanno impedito a ed ai suoi organi di avvedersi di quanto stava accadendo”, CP_1 rilevando dunque che “Ciò ha impedito ogni reazione ed iniziativa” e ritenendo che “… solo dopo le verifiche del febbraio 2020 la società potesse avanzare delle richieste risarcitorie…”.
Richiama poi l'orientamento assolutamente costante e consolidato della giurisprudenza che ha affermato che l'art. 2947 comma 3, cod. civ., alla stregua della sua formulazione letterale nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Ne deriva che, ove la prescrizione del reato sia, viceversa, uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resti inoperante ed il diritto medesimo sia soggetto alla ordinaria prescrizione, nel nostro caso quella da responsabilità contrattuale decennale (cfr. ex multis: Cass. nn.
5125/2023, 11775/2013 e 17142/ 2012; e fra le Corti di merito: Corte d'Appello di Napoli n.
1054 del 26 febbraio 2019 e Corte d'Appello di Potenza n. 558 del 10 settembre 2018).
L'appellata indica quale primo atto interruttivo della prescrizione la PEC inviata in data 27 febbraio 2020 dai legali delle società convenute al legale dell'epoca della signora con Pt_1 la quale si faceva espressa riserva di azione nei confronti dell'Appellante in relazione alle
“gravissime condotte di appropriazione indebita per centinaia di migliaia di euro poste in essere” dalla medesima signora Pt_1
Richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “Questa Corte ha avuto modo di affermare come … deve ritenersi idoneo a produrre l'effetto di cui all'articolo 2943 c.c. anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito” (Cass. n. 20099/2019, ma vedi anche Cass. n. 5208/2015).
Pagina 7 Con riferimento al secondo motivo (erronea valutazione della CTU grafologica), l'appellata difende la sentenza rilevando che anche le somme portate da assegni la cui firma non è stata attribuita dal CTU a sono state comunque illegittimamente incassate dalla predetta Pt_1
come risulta dalle causali utiilizzate dalla stessa nelle registrazioni nella prima nota e Pt_1
libri contabili. La aveva poi ammesso in corso di causa di aver pacificamente incassato Pt_1
in contanti le relative somme.
Quanto al terzo motivo di appello (erronea valutazione delle prove testimoniali) CP_1
rileva di avere richiesto in I grado l'acquisizione delle prove assunte nel processo penale e che la difesa dei si era categoricamente opposta, che la richiesta di assunzione Pt_1 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante e di assunzione di nuovi testi CP_2
aveva fini dilatori.
Si oppone poi al quarto motivo di impugnazione (responsabilità aggravata ex art 96 cpc) e richiama la motivazione di cui alla sentenza
Quanto, infine all'ultimo motivo, relativo all'ammontare delle spese liquidate, la società sostiene che il valore della domanda di era prossimo a quello tenuto conto dal CP_1
tribunale per determinare lo scaglione di riferimento e che la complessità della causa e l'ampiezza dell'istruttoria giustificavano la misura del compenso liquidato.
Ha infine insistito anche per il presente grado di giudizio per l'accertamento della responsabilità processuale aggravata della signora con conseguente Parte_1
condanna dell'appellante a pagare a una ulteriore somma equitativamente CP_1 determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo avere esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la Corte, sentiti i difensori, all'udienza del 12 marzo 2025 ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura.
*******
L'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente alla domanda di riforma della sentenza in punto liquidazione delle spese di lite, dovendosi respingere tutti gli altri motivi per le ragioni che di seguono si espongono.
Il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il periodo dal 2010 al 24.03.2016, e quindi per almeno 245.937,35,
Pagina 8 sul presupposto che il termine prescrizionale da applicarsi nella fattispecie sarebbe quello di sei anni previsto per il reato di appropriazione indebita, non coglie nel segno.
Come evidenziato dal primo giudice, nella fattispecie ha introdotto in via CP_1
riconvenzionale una domanda di accertamento di responsabilità contrattuale.
Si legge infatti nella memoria di costituzione di primo grado: “Domanda riconvenzionale
Cont Per le ragioni esposte, , e hanno il diritto di chiedere in CP_1 Controparte_4
questa sede alla signora in via riconvenzionale, ed ai suoi famigliari coinvolti negli Pt_1 illeciti, in via diretta e solidale, il risarcimento dei danni subiti, derivati dall'indebita appropriazione delle somme di denaro sopra indicate.
Preliminarmente va chiarito che, mentre la responsabilità dei famigliari della ricorrente ha natura extracontrattuale, quella attribuibile alla signora ha certamente (anche) natura Pt_1 contrattuale poiché, come affermato dalla giurisprudenza, “Nel caso in cui il prestatore di lavoro subordinato si appropri, nell'esercizio delle sue mansioni, di somme di danaro affidategli dal datore di lavoro, tale appropriazione integra innanzi tutto un illecito contrattuale, in quanto costituisce la violazione del dovere di eseguire la prestazione lavorativa nell'osservanza delle regole di correttezza (ex artt. 1175 cod. civ.) e di diligenza
(ex art. 2104 cod. civ.)”
Ciò posto, non vi è dubbio che debba ritenersi applicabile il termine decennale di prescrizione, che, in applicazione dell'art 2935 cc, decorre dal momento in cui il danneggiato
“ha conoscenza che il danno si è verificato ed è riconducibile all'attività del convenuto (cass sez un. 2146/2023).
Nella fattispecie, ha avuto conoscenza delle possibili condotte illecite di solo CP_1 Pt_1
dopo le verifiche compiute nel 2020 dallo studio e con la conseguenza che Per_3 Tes_1
la domanda riconvenzionale introdotta con memoria depositata il 31 gennaio 2022 deve ritenersi del tutto tempestiva.
In ogni caso, per completezza di motivazione, va osservato che, anche a volersi considerare la decorrenza dalle prime condotte di appropriazione risalenti al 2010, la prescrizione decennale non risulta intervenuta in quanto il primo atto interruttivo deve essere individuato nella diffida a mezzo pec inviata dai legali delle società convenute in primo grado in data 27 febbraio 2020
(doc 11 ). CP_1
Pagina 9 Sulla validità ed efficacia di tale atto interruttivo, seppure inviato dai difensori, la giurisprudenza ha affermato:
“In tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. (Cass. sent. n.5208/2015).
Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi relativi alla lamentata erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria, in particolare della relazione del CTU e delle prove testimoniali assunte.
Con riferimento alla lamentata acritica adesione del primo giudice alle conclusioni del consulente d'ufficio, la difesa dell'appellante evidenzia che sebbene la perizia calligrafica svolta in primo grado, e acquisita agli atti, abbia rilevato che non tutte le firma di traenza e/o girata apposte sugli assegni prodotti in causa, erano attribuibili a e le corrispondenze di Pt_1
Per_ alcune firme anche con la grafia della stessa e di il tribunale aveva condannato Per_4
l'odierna appellante al pagamento anche delle somme portate dagli assegni la cui firma non era stata a lei attribuita con certezza.
La censura è infondata. Come puntualmente ricostruito nella memoria di in appello, CP_1 la somma complessiva di € 492.453,19 posta a carico di nella sentenza impugnata è Pt_1
stata calcolata come da prospetto prodotto sub doc 15 di parte appellata e comprende esclusivamente gli assegni la cui firma è stata dal CTU ritenuta riconducibile alla predetta dipendente.
Va peraltro osservato che dalla esperita istruttoria testimoniale è emerso che fosse la sola ad occuparsi della gestione dei conti, dei prelievi e versamenti e, in generale, dei Pt_1
pagamenti.
Come osservato dalla Corte d'appello penale, inoltre, “ciò che è dirimente è la destinazione delle somme verso i conti riferibili all'imputata (cfr armotazione Guardia di Finanza del
26.11.2020) che conferma in modo inequivoco come i corrispondenti prelievi (in qualunque forma) siano a lei riferibili. Né vi è traccia, se non nelle affermazioni dell'imputata, di una
Per_ autorizzazione del o del a tali prelievi per una asserita compensazione con Per_1
Pagina 10 crediti di lavoro, circostanza smentita dalle causali stesse dei prelievi, assolutamente diverse dal pagamento di emolumenti derivanti dalla attività lavorativa”
Quanto alla erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, che a parere della appellante devono ritenersi inattendibili, e all'omesso interrogatorio del sig. la Corte CP_2
condivide i rilievi del giudice penale che nella sentenza n ha evidenziato: “La contestazione della credibilità dei testimoni è generica essendo fondata su una meramente ipotetica responsabilità degli stessi per appropriazioni indebite analoghe a quelle poste in essere dall'odierna imputata per le quali non vi è alcuna evidenza. La difesa si è limitata ad affermare che la perizia calligrafica svolta in sede civile, e acquisita agli atti, ha rilevato Per_ corrispondenze di alcune firme anche con la grafia della stessa e di i quali, Per_4
peraltro, hanno confermato di avere firmato assegni su richiesta del Ma il punto CP_2
non è l'eventuale riferibilità delle firme all'uno o all'altro ma la compilazione, l'indicazione delle causali inesistenti e la non corrispondenza delle stesse con pagamenti reali effettuati dalla società e il conseguente incasso delle somme. L'analisi effettuata dalla parte civile e rappresentata nella querela e nella integrazione è che i bonifici e gli assegni elencati nei capi di imputazione, a prescindere per gli assegni dalla firma di traenza, non avevano ragione
d'essere. Le causali indicate erano inventate e le operazioni, ossia i bonifici, o i prelievi allo sportello erano stati effettuati dalla I primi come rilevato attraverso l'analisi dell'IBAN Pt_1
del conto di destinazione, i secondi come evidente dalla delega allo sportello che solo lei aveva………………………
Analogamente la richiesta di audizione di non può essere accolta. L'acquisizione CP_2
della denuncia e della sua integrazione sono state effettuate sulla base della scelta del rito effettuata dagli imputati dopo la modifica dei capi di imputazione, scelta che ha determinato
l'acquisizione e utilizzabilità delle querele sporte dal Nessuna compromissione, CP_2
dunque, del diritto di difesa per la mancata audizione del querelante determinata proprio dalla scelta degli imputati di adire il rito alternativo.”
Fondati sono invece a parere di questa Corte il quarto e il quinto motivo di appello, relativi alla condanna di ex art 96 cpc e alla quantificazione delle spese di lite. Pt_1
Il primo giudice ha condannato la ricorrente ai sensi dell'art 96 cpc al pagamento della somma di € 10.000,00 ritenendo che “la ricorrente abbia agito in totale mala fede, ovvero conscia di quanto commesso, ma nello stesso incurante di ciò, abbia avanzato pretese che, pur fondate,
Pagina 11 risultavano estinte per compensazione con gli effetti della condotta dalla stessa tenute e che la stessa non poteva non conoscere e giustificare in alcun modo”.
Il giudice di prime cure è pervenuto alla riportata conclusione dopo avere evidenziato che il
“giudizio è stato promosso dalla signora che lamentava il mancato pagamento di Pt_1
alcune retribuzioni, del TFR, delle competenze di fine rapporto, dei ticket restaurant e del lavoro straordinario.
In disparte la ferma contestazione in merito al lavoro straordinario che la società ha negato essere mai stato svolto, le ulteriore pretese per retribuzioni, competenze di fine rapporto e
TFR sono state riconosciute come dovute.
La società hanno giustificato il mancato pagamento quale decisione prudenziale e cautelativa in vista di una possibile compensazione con le somme sottratte dalla lavoratrice.
Pur dovendo considerare come esistenti i crediti retributivi della ricorrente non può non stigmatizzarsi il comportamento della stessa permeato da totale mala fede.
Le prove raccolte hanno comprovato la sua totale responsabilità per numerosi atti appropriativi.
Le numerose firme apocrife apposte dalla signora sugli assegni sono un gesto eseguito Pt_1
con consapevolezza e volontà.
Non può certo escludersi che, nel momento in cui la stessa ha proposto il presente ricorso chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 49.026,05 non fosse consapevole che il suo credito era di gran lunga inferiore alle somme dalla stessa sottratte alle casse della società.
Anche a voler mettere in disparte le appropriazioni mediante assegni, le somme distratte in favore dei familiari e che sono state ammesse superavano gli importi richiesti con il ricorso.”
Premesso che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito
(mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), ritiene il
Collegio che nella fattispecie debba escludersi la configurabilità di un abuso del diritto imputabile a Pt_1
Pagina 12 Deve infatti rilevarsi da un lato che il Tribunale accolto la domanda riconvenzionale per un importo (€ 492.453,00) inferiore a quello indicato dalla parte convenuta (€ 606.695,22) e, sotto altro profilo, che la domanda di per differenze retributive è risultata fondata per Pt_1
espressa ammissione di , ma è stata conciliata nel corso del giudizio di primo grado. CP_1
Con l'ultimo motivo viene contestata la quantificazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale in complessivi € 29.000,00 oltre accessori di legge. secondo l'appellantre tale determinazione è eccessiva e non rispettosa delle regole stabilite dal DM 55/2014 recante
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", nella sua versione aggiornata dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
La censura è ad avviso del Collegio condivisibile.
Premesso che ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, “il compenso è liquidato per fasi” e che il valore della causa, individuato nella somma liquidata dal primo giudice pari ad € 492.453, 19, consente di applicare i compensi dello scaglione 260.000
/520.000 euro, l'importo massimo previsto dalle tabelle ammonta ad € 28.376,00 ed è quindi inferiore all'importo liquidato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le spese di primo grado, tenuto conto dei valori medi di cui al DM 147del 13.08.2022, debbano determinarsi in complessivi € 22.000,00 così calcolati fase di studio € 7.000 (medio 6668 max 1002)
fase introduttiva € 3.000 (medio 2336 max 3504)
fase istruttoria € 5.000 (medio 3623 max 5435)
fase decisionale € 7.000 (medio 6290 max 9435)
Totale 22.000,00
La sentenza impugnata va conseguentemente riformata limitatamente al rigetto della domanda ex art 96 cpc e alla rideterminazione delle spese di primo grado nella misura sopra indicata.
Meritano conferma le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del grado d'appello, considerato l'esito complessivo del giudizio che ha confermato la sostanziale soccombenza della appellante, deve essere Parte_1
condannata a rifondere a la complessiva somma indicata in dispositivo, CP_1
Pagina 13 determinata sulla base del valore e della natura della controversia, considerate le tariffe di cui al DM n. 55/2014 come modificate dal DM 147/2022.
Va invece respinta la richiesta di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata in grado di appello non potendosi ritenere sussistenti i presupposti di legge in presenza di una parziale riforma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 4576/2024 del Tribunale di Milano- sezione lavoro- respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art
96 cpc svolta da in concordato preventivo nella memoria di Controparte_1
primo grado nei confronti di e ridetermina le spese di lite del primo grado Parte_1 nell'importo di complessivi € 22.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%.; conferma nel resto.
Condanna a rimborsare a in concordato Parte_1 Controparte_1 preventivo le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 14.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%.
Milano, 12/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 14
N. R.G. 1258/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.4576/2024 del Tribunale di
Milano-sezione lavoro- est. dr.ssa MOGLIA, pubblicata il 17.10.2024, promossa da:
con l'avv. DESIREE PAGANI, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio della medesima sito in 21040 Uboldo (VA), Via IV Novembre n. 43 contro
, con Controparte_1
l'avv. GIULIANO OLTOLINA, l'avv. MARCO CASTEGNARO e l'avv. MARCO
BELTRAMETTI, elettivamente domiciliata nel loro studio In MILANO, VIA LENTASIO 9
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE
In via preliminare:
Pagina 1 - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza n.
4576/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Dott.ssa Sara Manuela
Moglia in data 17.10.2024 e pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 283 - 431 c.p.c.
Nel merito:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 4576/2024 emessa dal
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Dott.ssa Sara Manuela Moglia in data 17.10.2024 e pubblicata in pari data e, conseguentemente, rigettare le domande formulate dalla società resistente nei confronti della signora in quanto infondate in fatto e/o in Parte_1
diritto, ivi compresa la domanda di responsabilità aggravata formulata nei confronti della ricorrente ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge di entrambi i gradi di giudizio:
Per la PARTE APPELLATA
In via preliminare
1) respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4576/2024 del
Tribunale del Lavoro di Milano o, in subordine, disporre la sospensione, totale o parziale, previa imposizione all'Appellante di adeguata cauzione
Nel merito
2) respingere integralmente l'appello proposto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata e per il non creduto caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello avversario
3) determinare il diverso credito spettante ad , condannando l'Appellante al CP_1
relativo pagamento.
In ogni caso
4) ritenuta anche per il presente grado di giudizio la responsabilità processuale aggravata della signora condannarla a pagare a una ulteriore somma Parte_1 CP_1 equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) condannare l'Appellante al pagamento dei compensi professionali per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4576/2024, rigettava integralmente le domande relative alle differenze retributive proposte dalla ricorrente sig.ra nei confronti di Pt_1
ed accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta condannando CP_1 Pt_1
a restituire alla società la somma di € 492.453,19, oltre agli interessi legali maturati da ogni indebita sottrazione al saldo. Condannava altresì la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, quantificate nella somma di € 29.000,00 e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., poneva infine a carico della stessa la liquidazione del compenso per la CTU.
Il Giudice di prime cure all'esito dell'istruttoria riteneva accertato che Parte_1
dipendente della società resistente con mansioni di impiegata contabile e amministrativa dal
2008 al 2020, avesse sottratto somme ingenti dal conto della società, approfittando della fiducia riposta in lei e della mancanza di controlli.
Perveniva a tale conclusione sulla base dei seguenti elementi:
-degli esiti della CTU grafologica disposta nel corso del giudizio sugli assegni asseritamente utilizzati per le indebite appropriazioni. Dall'accertamento tecnico emergeva che le firme su molti assegni e ordini di pagamento erano riconducibili alla mano della ricorrente. In particolare: tutte quelle apposte sugli assegni del 2012 , 4 di quelle degli assegni 2013, tutte quelle degli assegni del 2014 -15-16-17
-delle risultanze della esperita istruttoria testimoniale: i dirigenti aziendali (sig.ri e Per_1
Per_
avevano dichiarato di aver riposto fiducia completa nella ricorrente e di non aver verificato i dettagli delle operazioni, scoprendo le anomalie solo in seguito;
i consulenti fiscali
(sig.ri e avevano escluso di aver fornito suggerimenti su come giustificare Per_3 Tes_1
operazioni contabili irregolari.
- delle prove documentali: gli assegni emessi e i bonifici verso conti personali erano stati registrati con causali non riconducibili ad attività aziendali. In particolare:
“interessi passivi”, che sono direttamente addebitati sui conti correnti della società, senza necessità di porre all'incasso un assegno e provvedere posi al pagamento
“differenze di cambio” , operazioni che non generano alcuno spostamento di denaro
-della sentenza di condanna non definitiva (impugnata e dunque non avente ancora effetto di giudicato) nei confronti della dipendente, pronunciata dal Tribunale di Milano (Sezione VIII
Pagina 3 Penale), in data 18/09/2023, che aveva condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di Pt_1
reclusione per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza per avere il primo giudice erroneamente qualificato le condotte dell'appellante come illecito contrattuale e conseguentemente applicato la prescrizione decennale per la domanda risarcitoria. Sostiene, infatti, l'appellante che tali condotte vanno invece qualificate come illecito civile extracontrattuale (appropriazione indebita, art. 646 c.p.), per il quale il termine di prescrizione è quello stabilito per il reato, ovvero sei anni.
Più precisamente, l'appellante sottolinea che il Giudice di primo grado ha fissato il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale al febbraio 2020, periodo in cui la società
avrebbe avuto piena contezza delle condotte illecite tramite verifiche contabili CP_1
aziendali. Secondo l'appellante, ciò contrasta con il principio per cui la prescrizione decorre dalla consumazione del fatto-reato, indipendentemente dal momento in cui la parte offesa ne abbia acquisito conoscenza. Dunque, evidenzia che per le condotte anteriori al 24 Pt_1 marzo 2016 (importo contestato di 245.937,35 €: “ANNO 2010 € 3.568,00; ANNO 2011 €
39.079,82; ANNO 2012 € 40.900,22; ANNO 2013 € 56.823,71; ANNO 2014 € 38.697,44;
ANNO 2015 € 53.315,86; ANNO 2016 SINO AL 24.03.2016 € 13.552,30”) il diritto al risarcimento risulta prescritto. Richiama sul punto la motivazione della sentenza penale relativa alla vicenda, dove si legge testualmente: “Deve pronunciarsi sentenza di condanna per tutte le condotte appropriative commesse a partire dal 24.03.2016. Quanto a quelle precedenti
– commesse ai danni della società – dal 1 luglio 2015 al 17 Controparte_1 marzo 2016 deve prendersi atto dell'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione dei reati”
Alla luce di tale interpretazione, chiede che sia accertata e dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per l'importo relativo al periodo 2010-2016.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza rilevando che il Giudice di primo grado ha aderito in modo acritico alle conclusioni della CTU, ignorando le osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte;
deduce, quindi, che la motivazione è “carente, illogica e contraddittoria”.
Pagina 4 Più precisamente, espone che la CTU ha attribuito alla mano dell'appellante alcune firme apposte su assegni, ma in altri diversi casi ha riconosciuto l'impossibilità di attribuire con certezza tali firme alla (non attribuibili con certezza alla le firme sugli assegni: Pt_1 Pt_1
del 18.07.2013 girata, del 30.08.2013 traenza e girata, del 30.09.2013 girata, e del 10.10.2013 traenza e girata;
del 27.10.2017 di € 1.523,80, del 27.11.2017 di € 1.089,61 e del 05.12.2017 di € 1.600,47; del 10.04.2018 per € 1.500,00, 28.06.2018 per € 1.083,33), e che nonostante tale incertezza il Giudice di prime cure ha comunque posto a carico dell'appellante gli importi relativi a questi titoli (per complessivi € 3.926,06 per il 2013 + € 4.213.88 per il 2017 + €
2.583,33 per il 2018).
In particolare, per alcuni assegni, rileva che le firme non sono riferibili all'appellante bensì a terzi (es. e ), come dimostrato dal confronto dei saggi grafici: Persona_4 Persona_5
“dalla comparazione delle sigle effettuate durante il saggio grafico sia della signora che Pt_1 della signora si è rilevato che tutte le sigle apposte dalla signora Per_4 Per_4 contengono un contrassegno rappresentato da un “gancetto” presente sia qualitativamente che quantitativamente nelle sigle oggetto di verifica”.
Inoltre, sottolinea che gli importi derivanti da assegni contestati (circa 10.723,27 €) includerebbero errori evidenti di attribuzione, e domanda che siano espunti dal calcolo del risarcimento del danno.
Chiede pertanto alla corte la rivalutazione delle risultanze della CTU grafologica, alla luce delle osservazioni critiche del CTP;
inoltre, chiede l'esclusione dal risarcimento degli importi relativi a firme non attribuibili con certezza all'appellante.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha ritenuto attendibili soltanto alcune testimonianze (es. consulente fiscale della società resistente) e non ha considerato altri elementi probatori, che avrebbero potuto dimostrare l'assenza di responsabilità dell'appellante relativamente alle indebite sottrazioni di denaro contestate, in particolare che “si è limitato a ritenere attendibili ed affidabili unicamente le tre testimonianze assunte”. A tal proposito, eccepisce che è stata negata l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Ing. (legale rappresentante di ), che avrebbe Controparte_2 CP_1 potuto chiarire il ruolo dell'appellante e il contesto operativo dell'azienda, in particolare in merito all'uso di strumenti di pagamento e la gestione dei prelievi. L'appellante evidenzia che dalle testimonianze emergevano dubbi sulle modalità operative aziendali e sull'effettiva responsabilità della nelle condotte contestate (ad esempio relativamente all'utilizzo di Pt_1
Pagina 5 firme di comodo da parte di altri dipendenti, e alla supervisione dei flussi finanziari da parte di altre figure aziendali, come ). Nella tesi del gravame il Giudice di primo grado Persona_5
non ha considerato nel complesso le prove testimoniali, documentali e tecniche, che evidenziavano dubbi significativi sulla riconducibilità delle condotte contestate alla Pt_1
inoltre, rileva che, oltre agli errori derivanti dalla CTU, vi sarebbe stata una generale mancanza di chiarezza nella quantificazione degli importi addebitati a parte appellante e insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'Ing. nonché per il CP_2 rinnovo dell'istruttoria, per escutere ulteriori testimoni su punti decisivi della controversia.
Con il quarto motivo di appello censura la sentenza in punto di condanna per Pt_1
responsabilità aggravata. L'appellante rileva che l'agire ed il resistere in giudizio sono diritti tutelati dall'art. 24 Cost., e che l'esercizio di tale diritto non può arrecare danni ingiusti.
Parte appellante contesta anche nel quantum la determinazione del danno liquidato ex art. 96
c.p.c. ritenendo sproporzionata la somma di € 10.000,00 tenuto conto della condotta processuale adottata e della consistenza economica delle parti contendenti.
In particolare, sostiene che il Giudice di primo grado ha omesso di valorizzare che, già Pt_1
alla prima udienza di comparizione personale delle parti, si era resa disponibile ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Con il quinto motivo, l'appellante contesta la sentenza relativamente alla liquidazione delle spese di lite, sostenendo che sono state determinate in misura superiore ai massimi tariffari previsti per le “Cause di Lavoro” in relazione allo scaglione da € 260.000,01 fino a €
520.000,00.
Con memoria depositata il 27 gennaio 2025 si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello in quanto infondato.
Sul primo motivo di impugnazione, con cui controparte censura la sentenza sia per avere ritenuto la decorrenza della prescrizione dal momento in cui ha avuto CP_1
consapevolezza delle condotte illecite di sia per avere ritenuto applicabile la Pt_1
prescrizione decennale anziché quella di 6 anni prevista per i fatti considerati dalla legge come reato, l'appellante deduce che l'eccezione è inammissibile perché tardiva in quanto introdotta solo nel ricorso in appello o, al più, in primo grado solo con le “Note di replica nell'interesse della ricorrente ”, datate 3 maggio 2024 e depositate dal nuovo Parte_1 difensore costituito ad istruttoria conclusa ed in vista dell'udienza di discussione finale della
Pagina 6 causa. In relazione al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, difende la sentenza rilevando che correttamente il primo Giudice di primo grado aveva osservato “… la società ha avuto i primi sospetti di possibili condotte illecite della dipendente solo nel febbraio 2020, in seguito alle verifiche condotte dallo Studio Malerba e Locatelli” e che “Prima di tale momento l'abilità della signora e la piena fiducia riposta nella sua fedeltà e correttezza Pt_1 hanno impedito a ed ai suoi organi di avvedersi di quanto stava accadendo”, CP_1 rilevando dunque che “Ciò ha impedito ogni reazione ed iniziativa” e ritenendo che “… solo dopo le verifiche del febbraio 2020 la società potesse avanzare delle richieste risarcitorie…”.
Richiama poi l'orientamento assolutamente costante e consolidato della giurisprudenza che ha affermato che l'art. 2947 comma 3, cod. civ., alla stregua della sua formulazione letterale nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Ne deriva che, ove la prescrizione del reato sia, viceversa, uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resti inoperante ed il diritto medesimo sia soggetto alla ordinaria prescrizione, nel nostro caso quella da responsabilità contrattuale decennale (cfr. ex multis: Cass. nn.
5125/2023, 11775/2013 e 17142/ 2012; e fra le Corti di merito: Corte d'Appello di Napoli n.
1054 del 26 febbraio 2019 e Corte d'Appello di Potenza n. 558 del 10 settembre 2018).
L'appellata indica quale primo atto interruttivo della prescrizione la PEC inviata in data 27 febbraio 2020 dai legali delle società convenute al legale dell'epoca della signora con Pt_1 la quale si faceva espressa riserva di azione nei confronti dell'Appellante in relazione alle
“gravissime condotte di appropriazione indebita per centinaia di migliaia di euro poste in essere” dalla medesima signora Pt_1
Richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “Questa Corte ha avuto modo di affermare come … deve ritenersi idoneo a produrre l'effetto di cui all'articolo 2943 c.c. anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito” (Cass. n. 20099/2019, ma vedi anche Cass. n. 5208/2015).
Pagina 7 Con riferimento al secondo motivo (erronea valutazione della CTU grafologica), l'appellata difende la sentenza rilevando che anche le somme portate da assegni la cui firma non è stata attribuita dal CTU a sono state comunque illegittimamente incassate dalla predetta Pt_1
come risulta dalle causali utiilizzate dalla stessa nelle registrazioni nella prima nota e Pt_1
libri contabili. La aveva poi ammesso in corso di causa di aver pacificamente incassato Pt_1
in contanti le relative somme.
Quanto al terzo motivo di appello (erronea valutazione delle prove testimoniali) CP_1
rileva di avere richiesto in I grado l'acquisizione delle prove assunte nel processo penale e che la difesa dei si era categoricamente opposta, che la richiesta di assunzione Pt_1 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante e di assunzione di nuovi testi CP_2
aveva fini dilatori.
Si oppone poi al quarto motivo di impugnazione (responsabilità aggravata ex art 96 cpc) e richiama la motivazione di cui alla sentenza
Quanto, infine all'ultimo motivo, relativo all'ammontare delle spese liquidate, la società sostiene che il valore della domanda di era prossimo a quello tenuto conto dal CP_1
tribunale per determinare lo scaglione di riferimento e che la complessità della causa e l'ampiezza dell'istruttoria giustificavano la misura del compenso liquidato.
Ha infine insistito anche per il presente grado di giudizio per l'accertamento della responsabilità processuale aggravata della signora con conseguente Parte_1
condanna dell'appellante a pagare a una ulteriore somma equitativamente CP_1 determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo avere esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la Corte, sentiti i difensori, all'udienza del 12 marzo 2025 ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura.
*******
L'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente alla domanda di riforma della sentenza in punto liquidazione delle spese di lite, dovendosi respingere tutti gli altri motivi per le ragioni che di seguono si espongono.
Il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il periodo dal 2010 al 24.03.2016, e quindi per almeno 245.937,35,
Pagina 8 sul presupposto che il termine prescrizionale da applicarsi nella fattispecie sarebbe quello di sei anni previsto per il reato di appropriazione indebita, non coglie nel segno.
Come evidenziato dal primo giudice, nella fattispecie ha introdotto in via CP_1
riconvenzionale una domanda di accertamento di responsabilità contrattuale.
Si legge infatti nella memoria di costituzione di primo grado: “Domanda riconvenzionale
Cont Per le ragioni esposte, , e hanno il diritto di chiedere in CP_1 Controparte_4
questa sede alla signora in via riconvenzionale, ed ai suoi famigliari coinvolti negli Pt_1 illeciti, in via diretta e solidale, il risarcimento dei danni subiti, derivati dall'indebita appropriazione delle somme di denaro sopra indicate.
Preliminarmente va chiarito che, mentre la responsabilità dei famigliari della ricorrente ha natura extracontrattuale, quella attribuibile alla signora ha certamente (anche) natura Pt_1 contrattuale poiché, come affermato dalla giurisprudenza, “Nel caso in cui il prestatore di lavoro subordinato si appropri, nell'esercizio delle sue mansioni, di somme di danaro affidategli dal datore di lavoro, tale appropriazione integra innanzi tutto un illecito contrattuale, in quanto costituisce la violazione del dovere di eseguire la prestazione lavorativa nell'osservanza delle regole di correttezza (ex artt. 1175 cod. civ.) e di diligenza
(ex art. 2104 cod. civ.)”
Ciò posto, non vi è dubbio che debba ritenersi applicabile il termine decennale di prescrizione, che, in applicazione dell'art 2935 cc, decorre dal momento in cui il danneggiato
“ha conoscenza che il danno si è verificato ed è riconducibile all'attività del convenuto (cass sez un. 2146/2023).
Nella fattispecie, ha avuto conoscenza delle possibili condotte illecite di solo CP_1 Pt_1
dopo le verifiche compiute nel 2020 dallo studio e con la conseguenza che Per_3 Tes_1
la domanda riconvenzionale introdotta con memoria depositata il 31 gennaio 2022 deve ritenersi del tutto tempestiva.
In ogni caso, per completezza di motivazione, va osservato che, anche a volersi considerare la decorrenza dalle prime condotte di appropriazione risalenti al 2010, la prescrizione decennale non risulta intervenuta in quanto il primo atto interruttivo deve essere individuato nella diffida a mezzo pec inviata dai legali delle società convenute in primo grado in data 27 febbraio 2020
(doc 11 ). CP_1
Pagina 9 Sulla validità ed efficacia di tale atto interruttivo, seppure inviato dai difensori, la giurisprudenza ha affermato:
“In tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. (Cass. sent. n.5208/2015).
Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi relativi alla lamentata erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria, in particolare della relazione del CTU e delle prove testimoniali assunte.
Con riferimento alla lamentata acritica adesione del primo giudice alle conclusioni del consulente d'ufficio, la difesa dell'appellante evidenzia che sebbene la perizia calligrafica svolta in primo grado, e acquisita agli atti, abbia rilevato che non tutte le firma di traenza e/o girata apposte sugli assegni prodotti in causa, erano attribuibili a e le corrispondenze di Pt_1
Per_ alcune firme anche con la grafia della stessa e di il tribunale aveva condannato Per_4
l'odierna appellante al pagamento anche delle somme portate dagli assegni la cui firma non era stata a lei attribuita con certezza.
La censura è infondata. Come puntualmente ricostruito nella memoria di in appello, CP_1 la somma complessiva di € 492.453,19 posta a carico di nella sentenza impugnata è Pt_1
stata calcolata come da prospetto prodotto sub doc 15 di parte appellata e comprende esclusivamente gli assegni la cui firma è stata dal CTU ritenuta riconducibile alla predetta dipendente.
Va peraltro osservato che dalla esperita istruttoria testimoniale è emerso che fosse la sola ad occuparsi della gestione dei conti, dei prelievi e versamenti e, in generale, dei Pt_1
pagamenti.
Come osservato dalla Corte d'appello penale, inoltre, “ciò che è dirimente è la destinazione delle somme verso i conti riferibili all'imputata (cfr armotazione Guardia di Finanza del
26.11.2020) che conferma in modo inequivoco come i corrispondenti prelievi (in qualunque forma) siano a lei riferibili. Né vi è traccia, se non nelle affermazioni dell'imputata, di una
Per_ autorizzazione del o del a tali prelievi per una asserita compensazione con Per_1
Pagina 10 crediti di lavoro, circostanza smentita dalle causali stesse dei prelievi, assolutamente diverse dal pagamento di emolumenti derivanti dalla attività lavorativa”
Quanto alla erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, che a parere della appellante devono ritenersi inattendibili, e all'omesso interrogatorio del sig. la Corte CP_2
condivide i rilievi del giudice penale che nella sentenza n ha evidenziato: “La contestazione della credibilità dei testimoni è generica essendo fondata su una meramente ipotetica responsabilità degli stessi per appropriazioni indebite analoghe a quelle poste in essere dall'odierna imputata per le quali non vi è alcuna evidenza. La difesa si è limitata ad affermare che la perizia calligrafica svolta in sede civile, e acquisita agli atti, ha rilevato Per_ corrispondenze di alcune firme anche con la grafia della stessa e di i quali, Per_4
peraltro, hanno confermato di avere firmato assegni su richiesta del Ma il punto CP_2
non è l'eventuale riferibilità delle firme all'uno o all'altro ma la compilazione, l'indicazione delle causali inesistenti e la non corrispondenza delle stesse con pagamenti reali effettuati dalla società e il conseguente incasso delle somme. L'analisi effettuata dalla parte civile e rappresentata nella querela e nella integrazione è che i bonifici e gli assegni elencati nei capi di imputazione, a prescindere per gli assegni dalla firma di traenza, non avevano ragione
d'essere. Le causali indicate erano inventate e le operazioni, ossia i bonifici, o i prelievi allo sportello erano stati effettuati dalla I primi come rilevato attraverso l'analisi dell'IBAN Pt_1
del conto di destinazione, i secondi come evidente dalla delega allo sportello che solo lei aveva………………………
Analogamente la richiesta di audizione di non può essere accolta. L'acquisizione CP_2
della denuncia e della sua integrazione sono state effettuate sulla base della scelta del rito effettuata dagli imputati dopo la modifica dei capi di imputazione, scelta che ha determinato
l'acquisizione e utilizzabilità delle querele sporte dal Nessuna compromissione, CP_2
dunque, del diritto di difesa per la mancata audizione del querelante determinata proprio dalla scelta degli imputati di adire il rito alternativo.”
Fondati sono invece a parere di questa Corte il quarto e il quinto motivo di appello, relativi alla condanna di ex art 96 cpc e alla quantificazione delle spese di lite. Pt_1
Il primo giudice ha condannato la ricorrente ai sensi dell'art 96 cpc al pagamento della somma di € 10.000,00 ritenendo che “la ricorrente abbia agito in totale mala fede, ovvero conscia di quanto commesso, ma nello stesso incurante di ciò, abbia avanzato pretese che, pur fondate,
Pagina 11 risultavano estinte per compensazione con gli effetti della condotta dalla stessa tenute e che la stessa non poteva non conoscere e giustificare in alcun modo”.
Il giudice di prime cure è pervenuto alla riportata conclusione dopo avere evidenziato che il
“giudizio è stato promosso dalla signora che lamentava il mancato pagamento di Pt_1
alcune retribuzioni, del TFR, delle competenze di fine rapporto, dei ticket restaurant e del lavoro straordinario.
In disparte la ferma contestazione in merito al lavoro straordinario che la società ha negato essere mai stato svolto, le ulteriore pretese per retribuzioni, competenze di fine rapporto e
TFR sono state riconosciute come dovute.
La società hanno giustificato il mancato pagamento quale decisione prudenziale e cautelativa in vista di una possibile compensazione con le somme sottratte dalla lavoratrice.
Pur dovendo considerare come esistenti i crediti retributivi della ricorrente non può non stigmatizzarsi il comportamento della stessa permeato da totale mala fede.
Le prove raccolte hanno comprovato la sua totale responsabilità per numerosi atti appropriativi.
Le numerose firme apocrife apposte dalla signora sugli assegni sono un gesto eseguito Pt_1
con consapevolezza e volontà.
Non può certo escludersi che, nel momento in cui la stessa ha proposto il presente ricorso chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 49.026,05 non fosse consapevole che il suo credito era di gran lunga inferiore alle somme dalla stessa sottratte alle casse della società.
Anche a voler mettere in disparte le appropriazioni mediante assegni, le somme distratte in favore dei familiari e che sono state ammesse superavano gli importi richiesti con il ricorso.”
Premesso che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito
(mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), ritiene il
Collegio che nella fattispecie debba escludersi la configurabilità di un abuso del diritto imputabile a Pt_1
Pagina 12 Deve infatti rilevarsi da un lato che il Tribunale accolto la domanda riconvenzionale per un importo (€ 492.453,00) inferiore a quello indicato dalla parte convenuta (€ 606.695,22) e, sotto altro profilo, che la domanda di per differenze retributive è risultata fondata per Pt_1
espressa ammissione di , ma è stata conciliata nel corso del giudizio di primo grado. CP_1
Con l'ultimo motivo viene contestata la quantificazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale in complessivi € 29.000,00 oltre accessori di legge. secondo l'appellantre tale determinazione è eccessiva e non rispettosa delle regole stabilite dal DM 55/2014 recante
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", nella sua versione aggiornata dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
La censura è ad avviso del Collegio condivisibile.
Premesso che ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, “il compenso è liquidato per fasi” e che il valore della causa, individuato nella somma liquidata dal primo giudice pari ad € 492.453, 19, consente di applicare i compensi dello scaglione 260.000
/520.000 euro, l'importo massimo previsto dalle tabelle ammonta ad € 28.376,00 ed è quindi inferiore all'importo liquidato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le spese di primo grado, tenuto conto dei valori medi di cui al DM 147del 13.08.2022, debbano determinarsi in complessivi € 22.000,00 così calcolati fase di studio € 7.000 (medio 6668 max 1002)
fase introduttiva € 3.000 (medio 2336 max 3504)
fase istruttoria € 5.000 (medio 3623 max 5435)
fase decisionale € 7.000 (medio 6290 max 9435)
Totale 22.000,00
La sentenza impugnata va conseguentemente riformata limitatamente al rigetto della domanda ex art 96 cpc e alla rideterminazione delle spese di primo grado nella misura sopra indicata.
Meritano conferma le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del grado d'appello, considerato l'esito complessivo del giudizio che ha confermato la sostanziale soccombenza della appellante, deve essere Parte_1
condannata a rifondere a la complessiva somma indicata in dispositivo, CP_1
Pagina 13 determinata sulla base del valore e della natura della controversia, considerate le tariffe di cui al DM n. 55/2014 come modificate dal DM 147/2022.
Va invece respinta la richiesta di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata in grado di appello non potendosi ritenere sussistenti i presupposti di legge in presenza di una parziale riforma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 4576/2024 del Tribunale di Milano- sezione lavoro- respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art
96 cpc svolta da in concordato preventivo nella memoria di Controparte_1
primo grado nei confronti di e ridetermina le spese di lite del primo grado Parte_1 nell'importo di complessivi € 22.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%.; conferma nel resto.
Condanna a rimborsare a in concordato Parte_1 Controparte_1 preventivo le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 14.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%.
Milano, 12/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 14