Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 182 dell'anno 2024 del Ruolo Generale V.G., promosso in questo grado di giudizio
[...]
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) in data 18/01/1955, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC
, e rappresentato e difeso Email_1 dall'avv. Gerlando Alonge (PEC Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AG) in data 09/10/1960, con il patrocinio dell'avv. Andrea Sciacca (PEC
Email_3
appellato
E CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI RECLAMO PROPOSTO AVVERSO
Il decreto n. 10799/2020, pronunciato dal LE di GE in data 16-22 luglio 2020.
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 10
Conclusioni per l'appellante:
«Disporre la revoca dell'assegno divorzile, a modificazione del decreto impugnato, con decorrenza dalla domanda. Salve le spese.»
Conclusioni per l'appellato:
«– ritenere e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, il reclamo per i motivi esposti in parte narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte appellante e confermare il decreto n. 10799/2020 del 22 luglio 2020 del LE di GE;
– ordinare al Sig. , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Parte_2
l'esibizione in giudizio del proprio passaporto, per quanto esposto in parte narrativa;
– disporre accertamenti e indagini di polizia tributaria sul reddito, sul patrimonio e sul tenore di vita del Sig. , per quanto Parte_1 esposto in parte narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 14 maggio 2020, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al LE di GE , chiedendo, in Controparte_1 revisione delle condizioni del divorzio dalla stessa pronunciato dal medesimo LE con sentenza n. 20067 del 6-21/11/2008, la revoca dell'assegno di divorzio originariamente riconosciuto in favore della stessa nella misura di euro 750,00 mensili.
2. La resistente si costituiva nel conseguente giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
3. Con decreto n. 10799/2020 del 16-22 luglio 2020, il LE di GE accoglieva parzialmente la domanda, disponendo la riduzione dell'importo dell'assegno alla misura di euro 500,00 mensili e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con ricorso del 24/7/2020, proponeva reclamo Parte_1 avverso il predetto decreto, chiedendo, in parziale riforma dello stesso, l'accoglimento integrale della domanda originariamente formulata e la conseguente revoca dell'assegno divorzile al cui pagamento era tenuto.
5. La si costituiva nel giudizio di reclamo, opponendosi CP_1
Corte di Appello di pag. 2 di
Palermo 10 all'accoglimento dell'impugnazione e contestando l'ammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dal appellante.
6. Questa Corte, con decreto dell'1-6/7/2022 rigettava il reclamo, disponendo la compensazione delle spese processuali.
7. A seguito di ricorso del , la Corte Suprema di Cassazione, con Pt_1 ordinanza n. 6449/2024 dei 13/12/2023-12/3/2024, cassava il predetto decreto, disponendo il rinvio della causa a questa Corte in diversa composizione.
8. Con ricorso del 30/4/2024, ha riassunto la Parte_1 controversia dinanzi a questa Corte, insistendo nel reclamo originariamente proposto.
9. La appellata si è costituita con comparsa Controparte_1 dell'11/9/2024, opponendosi all'accoglimento del reclamo.
10. Il Procuratore Generale, cui è stata ritualmente comunicata la pendenza del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
11. Questa Corte ha disposto l'esecuzione di accertamenti di polizia tributaria sulle effettive disponibilità economiche delle parti e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/3/2024, e con ordinanza del 21/3/2024 questa Corte ha posto la causa in decisione.
12. Va rilevato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 10/10/2022 n. 149, le disposizioni del medesimo decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 e che dal successivo comma 4 del citato articolo si ricava la conferma della ratio legis di applicare la nuova disciplina a tutte le impugnazioni proposte successivamente a tale data. Giacché il presente giudizio di impugnazione risulta essere stato introdotto con ricorso depositato in epoca successiva alla predetta data, lo stesso deve ritenersi, pertanto, integrare un giudizio di appello soggetto alla disciplina di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. del codice di rito e viene, conseguentemente, definito con sentenza.
13. L'odierno appellante ha chiesto, in riforma del decreto n. 10799/2020, pronunciato dal LE di GE il 16-22 luglio 2020, di revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della , CP_1 rilevando che sussisterebbero circostanze sopravvenute che avrebbero fatto venir meno la sperequazione patrimoniale tra le parti, originariamente sussistente.
Corte di Appello di pag. 3 di
Palermo 10 14. Rileva, in particolar modo, di aver subito una grave contrazione dei propri redditi, di aver contratto nel 2014 un nuovo matrimonio e di aver generato nel 2017 un terzo figlio, e che tutte le predette circostanze avrebbero comportato una riduzione delle sue disponibilità talmente grave da comportarne l'abbassamento al di sotto della soglia di sopravvivenza.
15. A fronte di ciò, la appellata ha dedotto, a sua volta, di essere disoccupata e di essere costretta a ricorrere al reddito di inclusione, per un importo pari a € 497,00 mensili, di essere proprietaria di un piccolo immobile di due vani sito in Bagheria (PA), via Piave n. 52, in cui vive, e di possedere il diritto di usufrutto di un ulteriore immobile sito in Casteltermini (AG), la cui nuda proprietaria appartiene alla figlia _2
, e che permarrebbe, pertanto, una sperequazione patrimoniale
[...] rispetto alle disponibilità dell'appellante.
16. Il provvedimento originariamente pronunciato dal LE di GE ha parzialmente accolto la domanda dell'appellante, riducendo la misura dell'assegno di divorzio, sulla base del rilievo che questi non avrebbe documentato la situazione economica sussistente all'epoca del divorzio, non consentendo così una valutazione comparativa, ma avrebbe provato unicamente il nuovo carico familiare conseguente alla nascita del terzo figlio.
17. Questa Corte, con il decreto annullato dalla Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che:
- sebbene la documentazione fiscale prodotta dimostrasse una riduzione del reddito, tuttavia la stessa andrebbe ricondotta alle fisiologiche oscillazioni dei redditi derivanti dall'esercizio della libera professione di avvocato e non sarebbe indice di uno stabile peggioramento della situazione economica;
- l'appellante è proprietario di tre immobili;
- l'appellante risulterebbe socio di fatto della avente ad Pt_3 oggetto attività di impresa nel settore edile, “prima formalmente intestata alla moglie e, poi, trasferita alle figlie“(così a pag. 2 del ricorso originario), la cui dedotta sopravvenuta improduttività non sarebbe stata dimostrata;
- l'appellante non avrebbe fornito alcuna indicazione circa le condizioni economiche della nuova moglie, di tal che non potrebbe ritenersi che dal nuovo matrimonio sia derivato un depauperamento.
18. A fronte di ciò, il giudice di legittimità, nell'annullare il predetto
Corte di Appello di pag. 4 di
Palermo 10 provvedimento, ha censurato il fatto che, pur risultando documentato un calo di reddito del , questa Corte abbia rigettato la richiesta di Pt_1 revoca dell'assegno senza effettuare alcun accertamento sui suoi redditi effettivi e sulla produttività della società e aveva assunto in modo dogmatico che fosse ancora socio di fatto della società trasferita alle figlie, senza valutare gli oneri di mantenimento del figlio nato nel nuovo matrimonio e senza procedere a una valutazione comparativa con i redditi della ex moglie.
19. Questa Corte, in esecuzione di quanto disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6449/2024 dei 13/12/2023-12/3/2024, ha proceduto a un riesame complessivo dei motivi di reclamo proposti dal
[...]
e a effettuare, altresì, indagini di polizia tributaria al fine di Pt_1 accertare le rispettive disponibilità economiche delle parti.
20. Dal rapporto della Guardia di Finanza pervenuto a questa Corte, con riferimento alle disponibilità economiche dell'appellante Parte_1
si ricavano i seguenti dati:
[...]
- il esercita la libera professione di avvocato e risulta aver Pt_1 dichiarato nell'anno 2020 un reddito di euro 27.651, nell'anno 2021 un reddito di euro 3.744, nell'anno 2022 un reddito di euro 3.510 e nell'anno 2023 un reddito di euro 3.900;
- lo stesso risulta liquidatore della ditta individuale denominata
“MOBILI E SALOTTI DI AGOSTINO CONIGLIO” (P. IVA:
Commercio al dettaglio di mobili, Codice Ateco: P.IVA_1
52441) con sede in Cammarata (AG), via Cesare Battisti n.32 e risulta, inoltre, Commissario Liquidatore della “SOFTWARE HARDWARE COOPERATIVA A.R.L.” (P. IVA: , P.IVA_2
Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo, Codice Ateco: 51641);
- il appellante è proprietario dei seguenti immobili:
o proprietario esclusivo di un appartamento sito in
Casteltermini (AG), via Jan Palach n. 24 - piano 5, Cat. A/2, della consistenza di 115 mq;
o proprietario esclusivo di un magazzino sito in Casteltermini
(AG), via Papa Giovanni XXIII n. 17 - piano Terra - Cat. C/2, della consistenza di 161 mq;
o comproprietario in ragione di un nono dell'appartamento sito in Casteltermini (AG), via Papa Giovanni XXIII n. 17 - piano T - Cat. A/3, della consistenza di 164 mq;
o comproprietario in ragione di un nono dell'appartamento sito in Casteltermini (AG), via Papa Giovanni XXIII n. 17 -
Corte di Appello di pag. 5 di
Palermo 10 piano 1 - Cat. A/3, della consistenza di 169 mq;
o comproprietario in ragione di un nono dell'appartamento sito in Casteltermini (AG), via Papa Giovanni XXIII n. 17 - piano 2 - Cat. A/2, della consistenza di 172 mq;
o comproprietario in ragione di un nono dei seguenti terreni:
▪ terreno seminativo sito in GE, della superficie di 5.170 mq;
▪ terreno seminativo e uliveto sito in Casteltermini
(AG), della superficie di 23.790 mq;
▪ terreno seminativo e uliveto sito in Casteltermini (AG), della superficie di 10.870 mq;
o proprietario esclusivo di un fabbricato diruto sito in GE, della superficie di 130 mq e di un terreno a mandorleto sito in Casteltermini (AG) della superficie di 2.105 mq;
- il è proprietario di una Alfa Romeo Giulietta tg. Pt_1
AG210467 dal 01/07/1987, di una BMW Serie 5 tg. CM789JH dal 06/11/2008, di una Lancia Ypsilon tg. CX865KW dal 10/11/2005 e di un motociclo Suzuki Burgman 400 tg. CK60374 dal 30/05/2005;
- in capo allo stesso risultano i seguenti rapporti bancari con l'operatore Intesa Sanpaolo S.p.A.
o è titolare di un conto corrente avviato nel 2004 e ancora in essere, i cui dati contabili non sono stati comunicati;
- in capo allo stesso risultano i seguenti rapporti bancari con l'operatore Controparte_3
o è titolare di un conto corrente avviato in data 8/3/2002 con e ancora in essere, i cui dati contabili non sono stati comunicati;
o è titolare di un conto di deposito a risparmio dal 1/1/1999 e ancora in essere, i cui dati contabili non sono stati comunicati
21. Dal medesimo rapporto, in relazione alla appellata si Controparte_1 ricavano i seguenti dati:
- la appellata risulta aver percepito nell'anno 2022 un reddito di € 4.349,16 nell'anno 2023 un reddito di € 5.972,17, esclusivamente a CP_ titolo di reddito di cittadinanza erogato dall'
- la stessa non è titolare di cariche societarie
- risulta aver ceduto nell'anno 2020 la proprietà di un immobile sito in Casteltermini, a fronte di un corrispettivo di euro 38.700 e aver acquistato nell'anno 2021 un immobile sito in Bagheria per un
Corte di Appello di pag. 6 di
Palermo 10 corrispettivo di euro 12.900 ed è titolare dell'usufrutto sull'immobile sito in Casteltermini, via Alcide de Gasperi n. 13, nonché della proprietà di un immobile sito in Bagheria, via Piave, ove risiede;
- è proprietaria di un'autovettura fiat Punto acquistata nel 2008
- in capo alla stessa risultano i seguenti rapporti bancari con l'operatore CP_3
o è titolare di un conto corrente avviato nel 2014 e ancora in essere, con:
▪ un saldo oscillante dal 2021 al 2023 da euro 534 a euro 45
▪ movimenti bancari pressoché assenti negli anni 2022 e 2023 e accrediti per euro 3.213 e addebiti per euro 3569 nell'anno 2021;
o risulta delegata a operare su un conto deposito altrui avviato il 28/2/2020, caratterizzato da un saldo iniziale nel 2020 di euro 29.000 e un saldo finale nel 2023 di euro 309, con movimenti solo in uscita, che si concentrano principalmente nell'anno 2021 e proseguono negli anni successivi, erodendo quasi del tutto la provvista;
o è titolare di una carta postepay avviata il 12/9/2022 e ancora in essere con:
▪ un saldo oscillante tra euro 0 ed euro 84;
▪ accrediti per euro 782 nell'anno 2022 e per euro 2.640 nell'anno 2023 e addebiti per euro 698 nell'anno 2022 e per euro 2.664 nell'anno 2023;
o è stata titolare di una carta postepay avviata il 17/6/2017
e chiusa il 12/9/2022 con:
▪ un saldo oscillante tra euro 40 ed euro 0 negli ani 2021 e 2022;
▪ accrediti per euro 4.810 nell'anno 2021 e per euro
1.829 nell'anno 2022 e addebiti per euro 4.229 nell'anno 2021 e per euro 2.450 nell'anno 2022;
22. Gli esiti delle indagini patrimoniali risultano confermare le allegazioni difensive formulate dal appellante, circa la sussistenza di una considerevole riduzione del suo reddito. In particolar modo, dalla documentazione bancaria prodotta si evince che il conto corrente con la banca Intesa San Paolo S.p.A. risulta caratterizzato da saldi negativi protratti nel tempo (cf. estratti conto all.ti alla nota di deposito del 26/9/2024) e i rapporti bancari con la società sono Controparte_3 caratterizzati da una giacenza media di pochi euro (cf. estratti conto e
Corte di Appello di pag. 7 di
Palermo 10 attestazioni all.ti alla nota di deposito del 26/9/2024).
23. Circa le motivazioni della riduzione reddituale, l'odierno appellante ha allegato, negli atti introduttivi delle rispettive fasi del presente giudizio, che la sua attività lavorativa avrebbe avuto un rilevante calo, a causa della conclusione di contenziosi seriali precedentemente avviati contro l'Ente Minerario Siciliano e la Resais S.p.A., non seguita dal reperimento di nuovi incarichi professionali, e a causa della crisi dell'attività imprenditoriale esercitata nel settore edilizio unitamente ad altri soci con la società
[...]
attività inizialmente formalmente intestata alla Controparte_5 CP_1
e successivamente trasferita alle figlie, che, nel tempo, avrebbe subito una profonda crisi e non produrrebbe alcun reddito a favore delle figlie.
24. La riduzione delle disponibilità economiche del risulta Pt_1 attestata anche dalla documentazione prodotta in atti, attestante la sussistenza di rilevanti e protratte esposizioni debitorie, che confermano la insufficienza delle risorse economiche a consentire il ripianamento dei debiti contratti (cf. cartella esattoriale, atto di precetto e rigetto dell'istanza pensionistica per irregolarità contributiva della CP_6 all.ti alla nota di deposito del 25/9/2024).
25. A ciò deve aggiungersi che l'appellante ha provato l'assunzione di ulteriori carichi familiari, cui consegue una ulteriore diminuzione delle sue disponibilità economiche, avendo documentato di aver contratto nel 2014 un nuovo matrimonio e di aver generato nel 2017 un terzo figlio.
26. La circostanza del nuovo matrimonio non può ritenersi, di per sé sola, aver comportato alcun depauperamento, giacché il non risulta Pt_1 aver in alcun modo né allegato, né, tantomeno, provato che la nuova moglie sia disoccupata e priva di mezzi utili a garantirne il sostentamento. Viceversa deve ritenersi che la nascita di un nuovo figlio deve ritenersi aver comportato l'assunzione di un dovere giuridico di mantenimento che certamente ha causato una ulteriore riduzione delle disponibilità economiche del . Pt_1
27. Le risultanze delle indagini di polizia tributaria e la documentazione prodotta dal appellante confermano la sussistenza di una sopravvenuta rilevante riduzione delle disponibilità economiche del , che ha, Pt_1 di fatto annullato l'originaria disparità economica con l'odierna appellata.
28. Non può, in particolar modo, ritenersi che la riduzione reddituale sia frutto di normali oscillazioni dell'attività economica libero-professionale, alla luce della durata protratta nel tempo di tale riduzione e del complessivo dissesto che la stessa ha comportato nella situazione economica dell'appellante.
Corte di Appello di pag. 8 di
Palermo 10 29. Analogamente, non può ritenersi che le risultanze della documentazione fiscale prodotta e acquisita dalla Guardia di Finanza non siano attendibili, in mancanza di elementi concreti idonei a confutare tali risultanze, valutate dalla come inattendibili unicamente per via CP_1 del fatto del mancato ricorso a forme di assistenza pubblica (come il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione).
30. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che siano sopravvenuti dei mutamenti nelle condizioni economiche dell'appellante, che hanno fatto venir meno la originaria situazione di sperequazione patrimoniale con la e che determinano, CP_1 conseguentemente, il venir meno del presupposto fondante l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della stessa.
31. Tenuto conto dell'accoglimento integrale della domanda di revisione proposta dal appellante, ma tenuto conto del fatto che tale domanda viene accolta in larga parte in virtù di elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento e non originariamente prodotti dal Pt_1 sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7/3-19/4/2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, definitivamente pronunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6449/2024 dei 13/12/2023-12/3/2024:
• In accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso Il decreto n. 10799/2020, Controparte_1 pronunciato dal LE di GE in data 16-22 luglio 2020, accoglie il ricorso proposto dal appellante in data 14/5/2020 em in revisione delle condizioni del divorzio pronunciato dal medesimo LE di GE con sentenza n. 20067 del 6-21/11/2008, revoca a decorrere dalla proposizione del predetto ricorso l'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio in favore dell'appellata;
• dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite di tutte le fasi del presente giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e
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Palermo 10 sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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