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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4530 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Parte_1 C.F._1
Raiola n. 19 presso l'avv. Maria Cava (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_3
RA RO n. 4 presso l'avv. Alfonso Scola (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._4 di procura in atti allegata
Email_2
Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni concordate in virtù dell'accordo intervenuto nelle more del giudizio, chiedendo che la causa venga decisa conformità, come da note scritte in atti depositate.
Il P.G. non ha depositato note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 1749 emessa Parte_1 dal Tribunale di Torre Annunziata il 14.6.2024, non notificata, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , unione dalla quale erano nate le figlie il 13.7.1997, Controparte_1 Per_1 Per_ e il 24.10.2001, aveva posto a carico della l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla domanda, Pt_1 Per_ l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, da rivalutare
1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie nella misura della metà per ciascun genitore, aveva dichiarato inammissibili le altre domande avanzate dal e compensato le spese di lite. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'errata pronuncia e l'ultrapetizione con riferimento alla previsione del Per_ contributo di mantenimento materno in favore della figlia trattandosi di domanda mai proposta.
Con il secondo motivo, si doleva dell'errata ricostruzione e valutazione degli atti processuali relativamente alla Per_ stabile e prevalente convivenza della figlia presso l'abitazione paterna.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in riforma di quest'ultima, il Per_ mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora autosufficiente, venisse posto a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat ovvero in subordine che detto importo venisse rimesso direttamente alla figlia, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
nel costituirsi chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettare l'appello, ivi Controparte_1 compresa l'istanza di sospensiva, con vittoria di spese con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, le parti nel corso del presente giudizio hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, nei termini che seguono:
- le parti dichiarano che la figlia , maggiorenne e non ancora autosufficiente, vive stabilmente Persona_3 con la madre in Gragnano alla Via S.S. per Agerola n. 30 e, pertanto, chiedono a parziale riforma della sentenza n.
1749\2024 emessa il 15.5.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata – I Sezione - Giudice Anna Coletti, che il Per_ Per_ mantenimento della figlia venga versato in maniera diretta dal alla figlia per euro 200,00 CP_1 mensili;
- il sig. con il presente atto rinuncia a tutto quanto eventualmente dovuto rispetto a quanto statuito CP_1 Per_ con la sentenza oggi impugnata relativamente al mantenimento della figlia dalla data della domanda
(16\11\2021) all'attualità;
- le parti dichiarano di compensare le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ritiene la Corte che la regolamentazione concordata dalle parti quanto al punto che qui interessa, relativo al Per_ contributo di mantenimento dovuto in favore della figlia attualmente convivente con la madre in Gragnano, come riferito dalle parti, che il padre dovrà versare direttamente a quest'ultima nella misura di euro 200,00 mensili possa essere recepita nel presente provvedimento.
Ed invero, benché in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la legittimazione del genitore convivente con il detto figlio concorra con la diversa legittimazione del figlio, che dovrà tuttavia autonomamente agire nei confronti del genitore con cui non vive per ottenere il versamento diretto del mantenimento (cfr fra le tante Cass. n. 17380\2020), ciò non di meno un diverso accordo raggiunto dai genitori sul punto, come nel caso che occupa, non pare essere contrario all'ordine pubblico. L'importo qui diversamente determinato, inoltre, appare congruo atteso che, come emerge dalla pronuncia impugnata, la giovane ha oggi quasi ventiquattro anni e si sta inserendo nel mondo del lavoro.
2 Relativamente, invece, alla rinuncia del a quanto allo stesso eventualmente dovuto relativamente al Parte_2 Per_ mantenimento della figlia trattandosi di questione riguardante i rapporti economici fra gli ex coniugi, se ne prende atto.
L'esito complessivo del giudizio, segnatamente l'accordo raggiunto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1749, emessa dal Tribunale di Tore Parte_1 Controparte_1
Annunziata il 14.6.2024, in conformità degli accordi intercorsi fra le parti, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 Per_ mensilmente e direttamente alla figlia a titolo di contributo di mantenimento l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4530 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Parte_1 C.F._1
Raiola n. 19 presso l'avv. Maria Cava (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_3
RA RO n. 4 presso l'avv. Alfonso Scola (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._4 di procura in atti allegata
Email_2
Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni concordate in virtù dell'accordo intervenuto nelle more del giudizio, chiedendo che la causa venga decisa conformità, come da note scritte in atti depositate.
Il P.G. non ha depositato note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 1749 emessa Parte_1 dal Tribunale di Torre Annunziata il 14.6.2024, non notificata, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , unione dalla quale erano nate le figlie il 13.7.1997, Controparte_1 Per_1 Per_ e il 24.10.2001, aveva posto a carico della l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla domanda, Pt_1 Per_ l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, da rivalutare
1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie nella misura della metà per ciascun genitore, aveva dichiarato inammissibili le altre domande avanzate dal e compensato le spese di lite. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'errata pronuncia e l'ultrapetizione con riferimento alla previsione del Per_ contributo di mantenimento materno in favore della figlia trattandosi di domanda mai proposta.
Con il secondo motivo, si doleva dell'errata ricostruzione e valutazione degli atti processuali relativamente alla Per_ stabile e prevalente convivenza della figlia presso l'abitazione paterna.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in riforma di quest'ultima, il Per_ mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora autosufficiente, venisse posto a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat ovvero in subordine che detto importo venisse rimesso direttamente alla figlia, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
nel costituirsi chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettare l'appello, ivi Controparte_1 compresa l'istanza di sospensiva, con vittoria di spese con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, le parti nel corso del presente giudizio hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, nei termini che seguono:
- le parti dichiarano che la figlia , maggiorenne e non ancora autosufficiente, vive stabilmente Persona_3 con la madre in Gragnano alla Via S.S. per Agerola n. 30 e, pertanto, chiedono a parziale riforma della sentenza n.
1749\2024 emessa il 15.5.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata – I Sezione - Giudice Anna Coletti, che il Per_ Per_ mantenimento della figlia venga versato in maniera diretta dal alla figlia per euro 200,00 CP_1 mensili;
- il sig. con il presente atto rinuncia a tutto quanto eventualmente dovuto rispetto a quanto statuito CP_1 Per_ con la sentenza oggi impugnata relativamente al mantenimento della figlia dalla data della domanda
(16\11\2021) all'attualità;
- le parti dichiarano di compensare le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ritiene la Corte che la regolamentazione concordata dalle parti quanto al punto che qui interessa, relativo al Per_ contributo di mantenimento dovuto in favore della figlia attualmente convivente con la madre in Gragnano, come riferito dalle parti, che il padre dovrà versare direttamente a quest'ultima nella misura di euro 200,00 mensili possa essere recepita nel presente provvedimento.
Ed invero, benché in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la legittimazione del genitore convivente con il detto figlio concorra con la diversa legittimazione del figlio, che dovrà tuttavia autonomamente agire nei confronti del genitore con cui non vive per ottenere il versamento diretto del mantenimento (cfr fra le tante Cass. n. 17380\2020), ciò non di meno un diverso accordo raggiunto dai genitori sul punto, come nel caso che occupa, non pare essere contrario all'ordine pubblico. L'importo qui diversamente determinato, inoltre, appare congruo atteso che, come emerge dalla pronuncia impugnata, la giovane ha oggi quasi ventiquattro anni e si sta inserendo nel mondo del lavoro.
2 Relativamente, invece, alla rinuncia del a quanto allo stesso eventualmente dovuto relativamente al Parte_2 Per_ mantenimento della figlia trattandosi di questione riguardante i rapporti economici fra gli ex coniugi, se ne prende atto.
L'esito complessivo del giudizio, segnatamente l'accordo raggiunto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1749, emessa dal Tribunale di Tore Parte_1 Controparte_1
Annunziata il 14.6.2024, in conformità degli accordi intercorsi fra le parti, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 Per_ mensilmente e direttamente alla figlia a titolo di contributo di mantenimento l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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