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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANGIACOTTI Parte_1 C.F._1
MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANGIACOTTI MARIA
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
domi RINDISI N. 45 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 04/12/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di il CTU già nominato in fase sommaria era richiesto di chiarimenti e dell'esame della documentazione sanitaria sopravvenuta (cartella clinica relativa al ricovero in data 13/12/2023 e dimissione dalla struttura complessa di chirurgia addominale di Casa Sollievo della Sofferenza avvenuta in data 15 dicembre 2023 con diagnosi di ernia inguino-scrotale sx,ed intervento chirurgico eseguito in data 14 dicembre di plastica con protesi,decorso post-operatorio regolare….).
1 Il CTU rendeva la propria relazione integrativa in data 7-3-2024. La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 19-2-2025. .
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi
2 costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Anche all'esito della documentazione sanitaria sopravvenuta il ricorrente non risulta essere nel possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha adeguatamente confutato le censure mosse avverso la relazione redatta in fase sommaria (…..Orbene invito il legale a leggere o,f orse,meglio rileggere l'esame obiettivo dettagliato del sistema nervoso descritto con dovizia di particolari nella perizia per il giudizio 7791-2022 e scaturito dalla semeiologia resasi chiaramente manifesta in sede di operazioni peritali in data 15/5/2023,e che porterò nuovamente alla cortese attenzione dei lettori del mio elaborato. “Il periziando è orientato nello spazio e nel tempo. Sensorio integro. Eloquio fluente e
3 coordinato, elaborazione del pensiero sufficiente. Non evidenza di visus ipomimico. Durante le operazioni peritali non si sono manifestate evidenze cliniche da riferire a flessione dell'umore. Memoria a breve e lungo termine non compromessa.” Nella valutazione medico-legale poi supportavo la descrizione della semeiologia con le seguenti considerazioni descrivendo “ Durante le operazioni peritali la semeiologia ha chiaramente evidenziato in relazione alla citata emiplegia sx una assenza di limitazioni funzionali degli arti superiori.” Per cio' che attiene la richiamata disartria(difficoltà nel parlare a causa della debolezza dei muscoli del linguaggio) evidenziavo come invero in sede di operazioni peritali il sig. aveva inconfutabilmente Pt_1 mostrato eloquio coordinato e fluente e risposte pronte alle mande. In relazione alla semeiologia minuziosamente descritta relativamente al sistema nervoso in ragione delle evidenze scientifiche sopraesposte,non si comprende come si possa affermare che non avrei preso in esame le sequele del pregresso ictus cerebri, tutt'altro esaminate e valutate con ampia descrizione semeiologica e clinica. Diagnosi certa ed inconfutabile confermata nella totalità della documentazione in atti sino alla cartella clinica del ricovero del 13 dicembre 2023(documentazione successiva), e' rappresentata dalla evidenza clinica che gli esiti della pregressa patologia neurologica siano certamente da riferire ad una emiplegia dx,e certamente è importante riportare la definizione scientifica di emiplegia che è una patologia neurologica caratterizzata dalla paralisi parziale o completa di una metà (destra o sinistra) del corpo,nel caso di specie parziale e ne scaturisce come ci sia possibilità di movimento anche se limitati,ribadisco la assenza di limitazioni degli arti superiori. I trattamenti di fisioterapia è dimostrato come aiutino nel recuperare almeno in parte la capacità di autonomia della persona, e nel caso di specie in sede di operazioni peritali si è resa manifesta una assoluta sfumata emiplegia;
spero non sfugga al legale come il periziando abbia effettuato un lungo periodo di trattamento riabilitativo;
ma soprattutto la consulenza tecnica di ufficio a cui fa' riferimento con concessione della indennità di accompagnamento era antecedente alla riabilitazione ed infatti prevedeva un periodo di revisione. Proseguendo nella analisi dell'atto di dissenso presente nel giudizio 10811-2023 il legale di parte pedissequamente afferma ” Il C.T.U. nella sua relazione fa riferimento ad una “assenza di collaborazione del periziando per la intera durata della visita medica in relazione alla richiesta di deambulazione, preciso come il periziando sia entrato in ambulatorio alloggiato in carrozzella” Ebbene,innanzitutto è ovvio che poiché il Sig. non Pt_1 riesce a stare in posizione eretta ha difficoltà a compiere queste operazioni. Tutt'altro è affermare che vi è stata assenza di collaborazione. Precisa,però, che il paziente era alloggiato su una carrozzella prescritta in data 17.05.2019 dai Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus e concessa dall'Asl come da documentazione del 09.10.2020.” Probabilmente e comprensibilmente al legale di parte sfugge quando con substrato scientifico a proposito del rifiuto del sig. Pt_1
ad assumere la stazione eretta abbia evidenziato,ed è necessario portare ancora una
[...]
a cortese attenzione del lettori del mio elaborato quanto già ampiamente decritto nella valutazione medico-legale del giudizio 7911-2022 “Diventa dirimente rispetto al rifiuto opposto alla mia richiesta di deambulazione ed alla stazione eretta in sinergia con la totale assenza alla collaborazione per la valutazione dell'apparato osteoarticolare,la mancanza in atti di possibile e probante diagnostica per immagini (RX-RMN-TAC) che sia dirimente per la diagnostica di patologie dell'apparato osteoarticolare che siano evidenza e nesso di causa con la assenza di possibilità della stazione eretta e della deambulazione ed invero non vi è la pur minima evidenza di diagnostica per immagini.” Ed una diagnosi clinica è certamente costituita da evidenze di diagnostica strumentale e per immagini dalle quali non si può prescindere,e ripeto come nel caso di specie manchi in toto possibile evidenza di diagnostica per immagini che dia supporto alla mancanza di possibilità alla stazione eretta (RMN-TAC-EMG). Certamente ho descritto come il periziando sia giunto in ambulatorio alloggiato in carrozzella,ma nella precedente valutazione medico-legale non a caso affermavo” E' assente in atti documentazione che documenti la regolare concessione da parte della ASL della carrozzella ortopedica.” Ed andrò ad
4 esplicitare tale concetto di primaria importanza rispetto alla richiamata,da parte del legale, richiesta di carrozzella ortopedica del 17/7/2019,del 9/10/2020 e del 28/1/2021. Le richieste del presidio ortopedico(carrozzella) mancano in toto dei requisiti essenziali e fondamentali perché' assumano valore ai fini della concessione(diversa dalla richiesta) da parte dei competenti uffici della ASL del presidio ortopedico. Ed in dettaglio andrò a precisare la assenza di quanto richiesto dalla normativa vigente perché' la richiesta sia regolare per la possibile concessione del presidio ortopedico. Come chiaramente evidente e visibile la richiesta è bianca nel riquadro ove è necessario ed indispensabile indicare nello spazio riservato al fornitore prescelto dall'assistito il codice e prezzo del presidio prescelto, oltre a timbro e firma della officina e firma dell'assistito. La richiesta è bianca nel riquadro ove è prevista la autorizzazione della ASL e nel dettaglio del distretto,manca il protocollo della autorizzazione e la data della struttura ASL;
non si puo' certamente ed assolutamente prescindere dalla autorizzazione dei competenti uffici della ASL ed il riquadro è bianco con chiara assenza del timbro e firma del funzionario amministrativo e del dirigente responsabile del servizio che deve autorizzare la fornitura del presidio a spese della ASL. E' bianca la data del possibile collaudo del presidio ortopedico. Ed infine a completamento della nullità della richiesta manca la fondamentale firma dell'assistito di ricevuta e gradimento del presidio ortopedico con estremi del documento di riconoscimento, evidentemente è da considerare mera richiesta senza alcun seguito amministrativo…. CONCLUSIONI Il sig. dopo attenta,scrupolosa e minuziosa Parte_1 disamina della documentazione sanitar alutazione delle evidenze cliniche e semeiologiche scaturite dalla visita medicolegale effettuata in data 15/05/2023 per il giudizio 7791-2022 e la documentazione sopravvenuta presentata per il giudizio 10811- 2023,è affetto da: Esiti di pregresso ictus cerebrale Difficoltà nella deambulazione Poliartropatia diffusa Spondilodiscoartrosi Incontinenza urinaria Diabete mellito 2 Ipertensione arteriosa Facendo riferimento alle argomentazioni medico-legali esposte nella valutazione del periziando tesa ad ottenere il: ” Riconoscimento della Indennità di Accompagnamento” valutando con substrato scientifico e dovizia di particolari le evidenze cliniche e semeiologiche scaturite dalla visita medica e dalla documentazione sopravvenuta per il giudizio 10811-2023 e correlandole alla letteratura scientifica oggetto della materia posso affermare come per il sig. : Si Parte_1 tratta di patologie che riducono la validità dell'istante nella misura del 100%;nel contempo,per quanto motivato nella valutazione analitica medico-legale,non sussistono i presupposti per la necessità di assistenza continuativa ai sensi della Legge 18/1980 e successive modifiche……
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
Spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
- dichiara le spese non ripetibili;
5 Foggia, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANGIACOTTI Parte_1 C.F._1
MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANGIACOTTI MARIA
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
domi RINDISI N. 45 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 04/12/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di il CTU già nominato in fase sommaria era richiesto di chiarimenti e dell'esame della documentazione sanitaria sopravvenuta (cartella clinica relativa al ricovero in data 13/12/2023 e dimissione dalla struttura complessa di chirurgia addominale di Casa Sollievo della Sofferenza avvenuta in data 15 dicembre 2023 con diagnosi di ernia inguino-scrotale sx,ed intervento chirurgico eseguito in data 14 dicembre di plastica con protesi,decorso post-operatorio regolare….).
1 Il CTU rendeva la propria relazione integrativa in data 7-3-2024. La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 19-2-2025. .
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi
2 costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Anche all'esito della documentazione sanitaria sopravvenuta il ricorrente non risulta essere nel possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha adeguatamente confutato le censure mosse avverso la relazione redatta in fase sommaria (…..Orbene invito il legale a leggere o,f orse,meglio rileggere l'esame obiettivo dettagliato del sistema nervoso descritto con dovizia di particolari nella perizia per il giudizio 7791-2022 e scaturito dalla semeiologia resasi chiaramente manifesta in sede di operazioni peritali in data 15/5/2023,e che porterò nuovamente alla cortese attenzione dei lettori del mio elaborato. “Il periziando è orientato nello spazio e nel tempo. Sensorio integro. Eloquio fluente e
3 coordinato, elaborazione del pensiero sufficiente. Non evidenza di visus ipomimico. Durante le operazioni peritali non si sono manifestate evidenze cliniche da riferire a flessione dell'umore. Memoria a breve e lungo termine non compromessa.” Nella valutazione medico-legale poi supportavo la descrizione della semeiologia con le seguenti considerazioni descrivendo “ Durante le operazioni peritali la semeiologia ha chiaramente evidenziato in relazione alla citata emiplegia sx una assenza di limitazioni funzionali degli arti superiori.” Per cio' che attiene la richiamata disartria(difficoltà nel parlare a causa della debolezza dei muscoli del linguaggio) evidenziavo come invero in sede di operazioni peritali il sig. aveva inconfutabilmente Pt_1 mostrato eloquio coordinato e fluente e risposte pronte alle mande. In relazione alla semeiologia minuziosamente descritta relativamente al sistema nervoso in ragione delle evidenze scientifiche sopraesposte,non si comprende come si possa affermare che non avrei preso in esame le sequele del pregresso ictus cerebri, tutt'altro esaminate e valutate con ampia descrizione semeiologica e clinica. Diagnosi certa ed inconfutabile confermata nella totalità della documentazione in atti sino alla cartella clinica del ricovero del 13 dicembre 2023(documentazione successiva), e' rappresentata dalla evidenza clinica che gli esiti della pregressa patologia neurologica siano certamente da riferire ad una emiplegia dx,e certamente è importante riportare la definizione scientifica di emiplegia che è una patologia neurologica caratterizzata dalla paralisi parziale o completa di una metà (destra o sinistra) del corpo,nel caso di specie parziale e ne scaturisce come ci sia possibilità di movimento anche se limitati,ribadisco la assenza di limitazioni degli arti superiori. I trattamenti di fisioterapia è dimostrato come aiutino nel recuperare almeno in parte la capacità di autonomia della persona, e nel caso di specie in sede di operazioni peritali si è resa manifesta una assoluta sfumata emiplegia;
spero non sfugga al legale come il periziando abbia effettuato un lungo periodo di trattamento riabilitativo;
ma soprattutto la consulenza tecnica di ufficio a cui fa' riferimento con concessione della indennità di accompagnamento era antecedente alla riabilitazione ed infatti prevedeva un periodo di revisione. Proseguendo nella analisi dell'atto di dissenso presente nel giudizio 10811-2023 il legale di parte pedissequamente afferma ” Il C.T.U. nella sua relazione fa riferimento ad una “assenza di collaborazione del periziando per la intera durata della visita medica in relazione alla richiesta di deambulazione, preciso come il periziando sia entrato in ambulatorio alloggiato in carrozzella” Ebbene,innanzitutto è ovvio che poiché il Sig. non Pt_1 riesce a stare in posizione eretta ha difficoltà a compiere queste operazioni. Tutt'altro è affermare che vi è stata assenza di collaborazione. Precisa,però, che il paziente era alloggiato su una carrozzella prescritta in data 17.05.2019 dai Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus e concessa dall'Asl come da documentazione del 09.10.2020.” Probabilmente e comprensibilmente al legale di parte sfugge quando con substrato scientifico a proposito del rifiuto del sig. Pt_1
ad assumere la stazione eretta abbia evidenziato,ed è necessario portare ancora una
[...]
a cortese attenzione del lettori del mio elaborato quanto già ampiamente decritto nella valutazione medico-legale del giudizio 7911-2022 “Diventa dirimente rispetto al rifiuto opposto alla mia richiesta di deambulazione ed alla stazione eretta in sinergia con la totale assenza alla collaborazione per la valutazione dell'apparato osteoarticolare,la mancanza in atti di possibile e probante diagnostica per immagini (RX-RMN-TAC) che sia dirimente per la diagnostica di patologie dell'apparato osteoarticolare che siano evidenza e nesso di causa con la assenza di possibilità della stazione eretta e della deambulazione ed invero non vi è la pur minima evidenza di diagnostica per immagini.” Ed una diagnosi clinica è certamente costituita da evidenze di diagnostica strumentale e per immagini dalle quali non si può prescindere,e ripeto come nel caso di specie manchi in toto possibile evidenza di diagnostica per immagini che dia supporto alla mancanza di possibilità alla stazione eretta (RMN-TAC-EMG). Certamente ho descritto come il periziando sia giunto in ambulatorio alloggiato in carrozzella,ma nella precedente valutazione medico-legale non a caso affermavo” E' assente in atti documentazione che documenti la regolare concessione da parte della ASL della carrozzella ortopedica.” Ed andrò ad
4 esplicitare tale concetto di primaria importanza rispetto alla richiamata,da parte del legale, richiesta di carrozzella ortopedica del 17/7/2019,del 9/10/2020 e del 28/1/2021. Le richieste del presidio ortopedico(carrozzella) mancano in toto dei requisiti essenziali e fondamentali perché' assumano valore ai fini della concessione(diversa dalla richiesta) da parte dei competenti uffici della ASL del presidio ortopedico. Ed in dettaglio andrò a precisare la assenza di quanto richiesto dalla normativa vigente perché' la richiesta sia regolare per la possibile concessione del presidio ortopedico. Come chiaramente evidente e visibile la richiesta è bianca nel riquadro ove è necessario ed indispensabile indicare nello spazio riservato al fornitore prescelto dall'assistito il codice e prezzo del presidio prescelto, oltre a timbro e firma della officina e firma dell'assistito. La richiesta è bianca nel riquadro ove è prevista la autorizzazione della ASL e nel dettaglio del distretto,manca il protocollo della autorizzazione e la data della struttura ASL;
non si puo' certamente ed assolutamente prescindere dalla autorizzazione dei competenti uffici della ASL ed il riquadro è bianco con chiara assenza del timbro e firma del funzionario amministrativo e del dirigente responsabile del servizio che deve autorizzare la fornitura del presidio a spese della ASL. E' bianca la data del possibile collaudo del presidio ortopedico. Ed infine a completamento della nullità della richiesta manca la fondamentale firma dell'assistito di ricevuta e gradimento del presidio ortopedico con estremi del documento di riconoscimento, evidentemente è da considerare mera richiesta senza alcun seguito amministrativo…. CONCLUSIONI Il sig. dopo attenta,scrupolosa e minuziosa Parte_1 disamina della documentazione sanitar alutazione delle evidenze cliniche e semeiologiche scaturite dalla visita medicolegale effettuata in data 15/05/2023 per il giudizio 7791-2022 e la documentazione sopravvenuta presentata per il giudizio 10811- 2023,è affetto da: Esiti di pregresso ictus cerebrale Difficoltà nella deambulazione Poliartropatia diffusa Spondilodiscoartrosi Incontinenza urinaria Diabete mellito 2 Ipertensione arteriosa Facendo riferimento alle argomentazioni medico-legali esposte nella valutazione del periziando tesa ad ottenere il: ” Riconoscimento della Indennità di Accompagnamento” valutando con substrato scientifico e dovizia di particolari le evidenze cliniche e semeiologiche scaturite dalla visita medica e dalla documentazione sopravvenuta per il giudizio 10811-2023 e correlandole alla letteratura scientifica oggetto della materia posso affermare come per il sig. : Si Parte_1 tratta di patologie che riducono la validità dell'istante nella misura del 100%;nel contempo,per quanto motivato nella valutazione analitica medico-legale,non sussistono i presupposti per la necessità di assistenza continuativa ai sensi della Legge 18/1980 e successive modifiche……
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
Spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
- dichiara le spese non ripetibili;
5 Foggia, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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