CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2316/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, vertente
TRA
(P.I.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata in Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), Parte_1 alla Via Cassiodoro n. 66, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gerardo Calabretta, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore depositata in data 13.05.2025;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso da se medesimo, CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (C.F. ), tutti in qualità di C.F._3 CP_4 C.F._4 eredi legittimi di elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Tommaso Persona_1
Campanella n.55, presso lo studio dell'Avv. , il quale li rappresenta e li difende CP_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI:
Per “Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata nei punti elencati nella parte motiva con le lettere A), B) e C) così provvedere:
1 - ritenere e dichiarare che detratta la somma di € 2.320,52 accertata dal CTU. Persona_1 quale risarcimento danni dovuto dalla allo stesso , e Parte_1 Per_1
l'importo di € 4.689,26 corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata è debitore dell'appellante della somma di € 8.657,94(€ 15.667,72 -€ 2.320,52-4.689,26) e per l'effetto, voglia condannarlo al pagamento di detta somma, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore della concludente somma di € 8.657,94; Parte_1
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado ponendo a carico dello stesso la spesa per la esperita CTU;
- condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio con accessori di legge”.
Per , , e : “… chiedono che CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
1. dichiarare inammissibile o rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto, con rigetto di tutte le domande proposte
[...] dall'appellante;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza
n.1908/2018 del Tribunale civile di Catanzaro, accogliere la domanda di risarcimento dei danni, per le causali di cui in narrativa e nei limiti della proposta impugnazione, e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento dei danni patiti dall'appellato da quantificare nella somma di € 15.000,00, od in quella diversa misura che risulterà equa, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché condannare la stessa appellante al pagamento della penale stabilita nel contratto d'appalto pari ad € 1.000,00, oltre interessi legali a calcolo dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3. in ogni caso, condannare l'appellante medesimo a rifondere al concludente spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, maggiorate di spese generali, IVA e contributo C.P.A. come per legge”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro – sez. distaccata di Parte_1
Chiaravalle Centrale, al fine di sentir dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
42/2008, depositato in tata 11.03.2008, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 15.667,73 oltre interessi legali e spese per il procedimento monitorio, quale corrispettivo residuo a saldo dei lavori edili eseguiti la suddetta società presso il suo immobile (sito in Soverato,
2 al Corso Umberto I n. 1) come da fatture n. 18. e 19 dell'11.09.2007. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e di quantificare la percentuale di diminuzione del prezzo delle opere non eseguite a regola d'arte, nonché di condannare la società opposta al risarcimento della somma di
15.000,00 euro o nella diversa misura accertata in corso di causa.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Persona_1
➢ con contratto di appalto del 18.03.2007, , Persona_1 Parte_2 Pt_3
e hanno affidato a
[...] Parte_4 Parte_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento statico del loro fabbricato sito in Soverato (CZ) al Corso Umberto I;
➢ gli stessi comproprietari dell'intero fabbricato hanno, inoltre, commissionato singolarmente l'esecuzione di alcuni lavori edili all'interno delle loro singole unità immobiliari;
➢ la società opposta ha chiesto il pagamento sulla base di fatture ma senza specificare analiticamente quali lavori sono stati eseguiti nelle singole unità immobiliari e quali opere sono state realizzate nelle parti condominiali;
➢ non vi è stato alcun collaudo da parte del direttore dei lavori e i comproprietari committenti non hanno accettato le opere eseguite in quanto più volte contestate;
➢ senza effettuare alcuna distinzione tra i lavori realizzati (condominiali o per singole proprietà), a fronte del prezzo complessivo per l'appalto di euro 30.000,00 oltre IVA,
l'impresa ha chiesto solo a per i lavori comuni il versamento della Persona_1 complessiva somma di euro 14.879,75 oltre IVA, arbitrariamente arrotondata per eccesso a euro 15.667,73 oltre IVA, dunque, pari a circa al 55% dell'importo convenuto nel contratto di appalto;
➢ in data 17.08.2007, ha versato alla società opposta la somma di euro Persona_1
13.000,00 (per i lavori edili eseguiti all'interno delle sue unità immobiliari) e per la quale
è stata sottoscritta una ricevuta a saldo Iva inclusa, mentre per i lavori eseguiti sulle parti condominiali ha corrisposto l'importo di euro 2.000,00, quale ulteriore acconto e per la complessiva cifra di euro 6.000,00 (euro 4.000,00 come da fattura n. 3 e n. 4, euro 2.000,00 versati in contanti giusta ricevuta del 17.08.2007);
➢ pertanto, per entrambe le tipologie di lavori (condominiali ed esclusivi) l'opponente ha versato la somma complessiva di euro 19.000,00 e non quella di 11.000,00 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo come importo già corrisposto;
3 ➢ inoltre, nelle partite contabilizzate dell'impresa è stata calcolata in aggiunta la percentuale
IVA del 10% sulla somma di euro 13.000,00 (per i lavori interni) ma essendo un corrispettivo versato a saldo, l'IVA non era dovuta proprio perché nell'accettazione della somma a saldo deve intendersi come inclusa anche l'IVA;
➢ i lavori edili di ristrutturazione, risanamento ed adeguamento statico sono iniziati nel marzo
2007 e si sono conclusi a fine luglio 2007, dunque, ben oltre le 11 settimane previste dal contratto e per causa imputabile all'impresa;
➢ infine, entrambe le tipologie di lavori non sono state eseguite a regola d'arte.
Con comparsa depositata in data 1.10.2008, si è costituita in giudizio Parte_1 per resistere alla domanda e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. In
[...] estrema sintesi, ha rappresentato che:
➢ tra la società e l'opponente sono intercorsi tre separati incarichi per i lavori da realizzare.
1) il primo contratto è stato stipulato per il rifacimento del solaio posto al piano sottostrada e in comune tra , e 2) il secondo contratto di appalto è stato stipulato Pt_2 Pt_4 Per_1 per il rifacimento del solaio piano strada, del solaio soprastante e del tetto condominiale, comuni a tutti i quattro comproprietari ( , , Parte_3 Parte_2 Per_1
e ), il cui importo è stato inizialmente convenuto in euro 30.000,00
[...] Parte_4 oltre IVA e poi al termine dei lavori è risultato di importo maggiore a seguito di sopraggiunti e ulteriori opere da realizzare;
3) un terzo contratto stipulato verbalmente tra e la società opposta, previa redazione ed esibizione di un preventivo di spesa, Persona_1 avente a oggetto i lavori di ristrutturazione all'interno delle sue due unità immobiliari la cui esecuzione non era affatto vincolata ai termini indicati nel secondo contratto;
➢ tutte le fatture indicano i lavori a cui fanno riferimento e, comunque, tutte le opere sono state realizzate nei tempi prestabiliti e non hanno mai formato oggetto di contestazione da parte dei comproprietari.
Con sentenza n. 1908/2018, depositata in data 13.11.2018, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea ha revocato il decreto ingiuntivo n. 42/2008 opposto;
2) ha condannato al pagamento in favore di Persona_1 Parte_1
[... della somma di euro 4.047, 20 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) ha compensato interamente tra le parti le spese di giudizio;
4) ha posto definitivamente le spese di CTU per metà in capo all'opponente e per la restante metà alla società opposta.
In estrema sintesi, il Tribunale ha accolto l'opposizione per le ragioni di seguito indicate.
4 Il Tribunale ha dato atto delle seguenti circostanze: 1) la società creditrice ha provato il titolo dell'obbligazione attraverso la produzione del contratto di appalto del 18.03.2007, delle fatture e del registro IVA;
2) ha dimostrato di aver corrisposto a parte opposta la somma di Persona_1 euro 19.000,00 (di cui 13.000,00 euro per i lavori di ristrutturazione compiuti all'interno dei suoi due appartamenti e per i quali è stata rilasciata quietanza a saldo ed euro 6.000,00, comprensiva di
IVA, per l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni giusta fatture n. 3 e n. 7 del 2007 e quietanza sottoscritta il 17.08.2007).
In ragione, poi, del valore probatorio della quietanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che nella quietanza del 17.08.2007 rilasciata “a saldo” dei lavori per la somma complessiva di euro
13.000,00 deve essere intesa come comprensiva di ogni voce di spesa a totale definizione. Pertanto,
l'IVA calcolata del 10% sulla cifra corrisposta a saldo è da considerarsi come indebitamente dovuta nella fattura n. 19/2007.
IL tribunale ha quindi concluso che la somma ingiunta sia superiore rispetto a quella dovuta da parte opposta. Pertanto, ha affermato che la somma indicata nelle fatture n. 18 e 19 pari a euro
26.667,72 dovrà essere diminuita di quanto già versato a saldo da per i lavori Persona_1 all'interno dei suoi due immobili (euro 13.000,00) e per le parti comuni (euro 6.000,00) nonché dell'IVA indebitamente calcolata (euro 1.300,00). A questo punto, la complessiva somma che parte opponente sarà tenuta a versare sarà pari a euro 6.367,72.
In ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, recependo le risultante della ctu il Tribunale he ritenuto che i lavori non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che per l'eliminazione dei vizi è necessaria l'ulteriore spesa di € 2.320,52. Pertanto, è stata compiuta una compensazione tra le reciproche voci di dare/avere tra le parti, con conseguente condanna di alla sola somma di euro 4.047,20 (euro 6.367,72 – euro 2.320,52), oltre interessi Persona_1 legali dalla domanda.
Non ha invece accolto la domanda di condanna di parte opposta al pagamento della penale prevista in contratto per ritardata consegna dei lavori perché sulla scorta dell'espletata istruttoria, i lavori sulle parti comuni dell'immobile sono stati realizzati entro il termine delle 11 settimane contrattualmente previsto.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, sono state compensate le spese di lite.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Pa 2.1. Avverso la detta sentenza, E.R.G. ha proposto appello con atto Parte_1 Parte_1 di citazione notificato a mezzo UNEP il 2.12.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
5 Radicatosi il contraddittorio, in data 23.03.2020 si è costituito in giudizio con Persona_1 contestuale appello incidentale. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
All'udienza del 24.01.2023, il procuratore dell'appellato ha dichiarato la morte del proprio assistito e il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 20.03.2023, l'appellante ha provveduto alla riassunzione del procedimento interrotto.
Con comparsa depositata in data 9.08.2023, si sono costituiti in giudizio , CP_1 [...]
, e in qualità di eredi di ribadendo le CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1 conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 19.03.2020.
In data 13.05.2025, l'appellante si è costituito con nuovo difensore.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27.06.2025 depositato il
30.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.3. Le valutazioni della Corte
2.3.1 L'appello principale
Con un primo motivo di gravame, denuncia “l'errore di Parte_1 valutazione dei presupposti di fatto e delle prove”.
6 In particolare lamenta che deve considerarsi errata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui ha dato prova “di aver corrisposto all'appaltatore la complessiva Persona_1 somma di € 19.000,00 di cui quanto ad € 13.000,00 per i lavori di ristrutturazione all'interno dei due appartamenti di sua proprietà per i quali la ditta ha rilasciato quietanza a saldo sottoscritta dall'appaltatore, ha altresì provato di aver corrisposto alla in tre soluzioni la Parte_1 complessiva somma di € 6.000,00 comprensiva di IVA per l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni, per la quale l'appaltatore ha emesso le fatture n. 3/2007 e n. 7/2007 e la quietanza per la medesima causale sottoscritta in data 17/08/2007”.
In realtà, evidenzia l'appellante che dalla documentazione versata in atti è emerso che Per_1 non ha versato la somma di euro 19.000,00 ma solo la somma di 15.000,00 (come ricevute
[...] del 17/08/2007, di cui una da € 2.000,00 e una da € 13.000,00). Tale importo è stato poi detratto, al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, dal totale complessivo dovuto pari a euro
30.667,72. Pertanto, la somma ingiunta di € 15.667,72 è da ritenersi corretta perché già teneva conto dei pagamenti effettuati.
Assume inoltre che e il Tribunale è incorso in errore anche quando, valorizzando alcune fatture non quietanzate, ha ritenuto come provati i maggiori pagamenti corrisposti da Persona_1 all'odierna appellante. Nella fattispecie in esame, invece, a fronte delle fatture emesse nei confronti di sussiste la prova di pagamento solo per la somma di euro 15.000,00. Persona_1
Il motivo è fondato e deve essere accolto: le uniche prove di pagamento prodotte in atti sono infatti costituite dalle quetanze di pagamento del 17 agosto 2007 una di 13000 euro relativa al saldo dei lavori effettuati nella parte di immobile in proprietà esclusiva di e una di € 2000 Persona_1 relativa alla parte comune per un totale appunto di 15.000 e non di 19.000 euro erroneamente ritento dal tribunale. Sul punto deve darsi atto che la difesa dell'appellato che assume che indica come ulteriori versamenti quelli effettuati sulle fatture n. 3 e 7 rispettivamente del 29 marzo e del
17 aprile 2007 non può essere condivisa, posto che sulle fatture prodotte in atti non vi è alcuna attestazione di pagamento e che detto pagamento non è stato diversamente provato dal committente. Deve ulteriormente rilevarsi a fini di completezza espositiva e anche di tentativo di chiarimento di una vicenda caratterizzata da rilevante incertezza effetto delle imprecise allegazioni delle parti che al contratto di appalto riguardante i lavori comuni ( che indicava si ricordi come corrispettivo complessivo seppure meramente indicativo quello di € 30.000 ) era allegato un prospetto dei prezzi diviso per lavorazione e per committente, sottoscritto da tutti i contraenti e facente parte integrante del contratto tanto da recare numerazione progressiva delle pagine consequenziale a quella del contratto. Ebbene in tale prospetto la quota complessiva a carico di
7 viene indicata in € 9.056,79, sicché, indipendentemente dalle indicazioni contenute Persona_1 nelle singole fatture ( il cui valore probatorio risulta in realtà erroneamente valorizzato tanto dalle parti quanto dal giudice di primo grado ) tale importo, da maggiorarsi con l'IVA al 10%, costituisce l'unico punto di riferimento per l'individuazione delle somme dovute dal committente e giustificare la richiesta dell'ulteriore importo di € 4000,00 per il quale nessun pagamento, come si è detto, risulta effettuato.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di far discendere dalla dicitura “per il saldo dei lavori eseguiti nei suoi locali” (contenuta nella ricevuta da € 13.000,00 del 17.08.2007) la conseguenza per cui in tal modo ha inteso Parte_1 accettare, a saldo di tutto, la somma di soli 13.000,00 euro, concedendo a l'abbuono Persona_1 dell'IVA pari a euro 1.300,00. Di conseguenza, secondo il Tribunale, quest'ultima somma dovrebbe essere restituita a Persona_1
In realtà, però questa conclusione deve ritenersi errata perché non vi è prova in atti, sia, della circostanza per cui la società abbia effettivamente rinunciato all'IVA sul prezzo stabilito per i lavori eseguiti nei due appartamenti di e, sia, della richiesta di abbuono da parte Persona_1 dello stesso . Di conseguenza, la restituzione di euro 1.300,00 deve ritenersi illegittima Per_1 perché disposta in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato: premesso che rispetto ai lavori riguardanti la proprietà esclusiva non vi è in atti alcuna convenzione per iscritto onde per questi non è possibile individuare esattamente né le lavorazioni da eseguire né il corrispettivo per le stesse pattuite, sicchè la ricevuta per quietanza a saldo non può che essere interpretata come quetanza di pagamento integrale di quanto dovuto per il titolo in essa richiamato.
Con un terzo motivo di gravame e alla luce delle ragioni delineate nei due precedenti motivi,
l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in relazione al capo sulla compensazione tra le parti delle spese di lite. Il motivo è assorbito dalle valutazione di cui appresso in ordine alle spese di lite che la Corte deve necessariamente riconsiderare in ragione della parziale riforma della sentenza.
• Sull'appello incidentale
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti incidentali lamentano che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha ritenuto di non dare applicazione alla penale contrattualmente
8 prevista all'art. 13, ritenendo che nessun ritardo nelle esecuzioni dei lavori si sia verificato nella vicenda in esame.
In realtà, evidenziano che i lavori edili di ristrutturazione e adeguamento statico del fabbricato condominiale sono iniziati il 18.03.2007 e ultimati a fine luglio 2007, dunque, ben oltre il termine di 11 settimane previsto dal contratto di appalto. Inoltre, la sospensione dei lavori per più di un mese è avvenuta per esclusiva responsabilità dell'impresa che, a seguito di controlli da parte dell' , ha dovuto sospendere i lavori in cantiere e regolarizzare la propria Controparte_6 posizione nei confronti dei propri lavoratori privi di regolare contratto.
Pertanto, considerato anche che il ritardo ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi (ing. e , gli appellanti incidentali Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 concludono chiedendo che venga condannata al versamento Parte_1 in loro favore della somma quantificata almeno in euro 1.000,00 o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa.
Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Nel contratto di appalto stipulato per iscritto e riguardante i lavori sulla parte comune dell'immobile era previsto che i lavori dovessero essere ultimati nel termine di undici settimane dalla consegna e che per ogni giorno di ritardo rispetto a detto termine l'appaltatore fosse tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio l'importo di € 50. Ora è pacifico tra le parti che i lavori iniziarono il 19 marzo 2007 questa essendo peraltro la data riportata nel libro giornale dei lavori, mentre pur non avendo i committenti ( qui appellanti incidentali ) specificamente dimostrato la data di ultimazione dei lavori è lo stesso appaltatore che indica tale data nel 20 giugno 2007, data che è pure riportata nel libro giornale dei lavori. Ebbene tale data è di sedici giorni successiva alla scadenza delle undici settimane decorrenti dal 20 giugno da individuarsi nel 4 giugno 2020. Sul punto erronea e disancorata dalle risultanze processuali è l'affermazione del Tribunale secondo cui tanto il libro giornale dei lavori quanto la deposizione resa dal direttore confermerebbero il rispetto del termine di consegna: il libro giornale, infatti, indica come si è detto una data che pone l'ultimazione fuori dal termine delle undici settimane, mente sul punto nessuna indicazione è stata fornita nel suo esame testimoniale dal direttore dei lavori. Deve altresì precisarsi che con riferimento all'interrogatorio formale reso da , la data del 20 luglio 2007 che risulta Parte_1 dal verbale deve ritenersi frutto di lapsus ( non è possibile stabilire se del dichiarante o del verbalizzante ) perché all'indicazione della data si accompagna il richiamo espresso del libro giornale dei lavori che indica appunto la data del 20 giugno 2007 come data di ultimazione. In
9 definitiva va riconosciuto il diritto alla corresponsione del danno da ritardo da quantificarsi nella misura di € 800 parti al prodotto di € 50 per i sedici giorni di ritardo.
Con un secondo motivo di gravame, , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 lamentano che il nominato consulente non ha spiegato esaurientemente i motivi per cui
[...] non ha ritenuto come rilevante i seguenti e ulteriori difetti: 1) la realizzazione di un terzo solaio, nello specifico di un solaio di copertura in cemento armato nell'appartamento situato al piano strada, ha comportato l'abbassamento dell'altezza dei vani di oltre 50 cm rispetto a quando il solaio precedentemente esistente era composto di travi in legno;
2) sul fabbricato comune, non sono state realizzate i discendenti delle acque meteoriche e non è stata eseguita a regola d'arte la falda di copertura del tetto, con conseguente imbruttimento dell'aspetto architettonico del fabbricato e danneggiamento del cordolo sotto lo stesso tetto;
3) la cattiva esecuzione del rifacimento del tetto lo ha reso a falde mistilinee o a “pagoda”.
Inoltre, atteso che il direttore dei lavori non ha mai rilasciato un certificato di regolare esecuzione per siffatte lavorazioni e che il terzo solaio di copertura (quello immediatamente sotto il tetto) non
è stato mai commissionato da ma da elaborato peritale è emerso che è stato Persona_1 esclusivamente realizzato per consentire di porre in essere una terrazza al proprietario dell'appartamento confinante, il CTU avrebbe dovuto operare una diversa valutazione in relazione a tali vizi.
Il motivo è in larga misura inammissibile posto che esso si risolve in una critica della consulenza tecnica alla quale, tuttavia, non si accompagna una adeguata e coerente richiesta di modifica della sentenza impugnata. Peraltro con riferimento al profilo sub 1 deve evidenziarsi che il consulente ha risposto ai rilievi chiarendo che l'abbassamento dell'altezza non ha in alcun modo inciso sulla abitabilità né sull'amenità degli ambienti;
mentre la mancata realizzazione del plvuiale è stata espressamente presa in considerazione come voce del risarcimento del danno già quantificata dal giudice di primo grado.
In definitiva quindi la sentenza va riformata in relazione al riconoscimento del maggior credito di
€ 4000 in favore dell'appaltatore, non essendovi prova del pagamento di dette somme e in relazione al riconoscimento dell'importo di € 800 a favore del committente a titolo di penale da ritardo. Ne discende che avendo riguardo all'unico importo disponibile come oggetto di pattuizione per come sopra indicato in € 9.056,79 + IVA al 10% e, quindi, € 9.962,46 e detraendo l'unico acconto provato pari ad € 2000, nonché il risarcimento del danno da ritardo pari ad € 800
e l'importo dovuto per la cattiva esecuzione dei lavori pari ad € 2320,52 residua un credito in favore dell'appaltatore di € 4841,94 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
10
2.4. Le spese processuali.
L'esito complessivo della lite che ha visto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il riconoscimento di un credito nettamente inferiore a quello richiesto in monitorio ma, soprattutto, la grande incertezza sulle reciproche ragioni di dare ed avere frutto di una disciplina convenzionale approssimativa e parziale, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e la sopportazione delle spese di ctu da parte di entrambe le parti in misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
, e , avverso la sentenza n. 1908/2018 del Tribunale di CP_2 CP_3 CP_4
Catanzaro, depositata in data 13.11.2018, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in riforma della sentenza impugnata condanna e al Parte_5 CP_4 pagamento nei confronti di della somma di € 4841,94 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico di entrambe le parti le spese di ctu già liquidate in atti;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2316/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, vertente
TRA
(P.I.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata in Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), Parte_1 alla Via Cassiodoro n. 66, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gerardo Calabretta, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore depositata in data 13.05.2025;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso da se medesimo, CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (C.F. ), tutti in qualità di C.F._3 CP_4 C.F._4 eredi legittimi di elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Tommaso Persona_1
Campanella n.55, presso lo studio dell'Avv. , il quale li rappresenta e li difende CP_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI:
Per “Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata nei punti elencati nella parte motiva con le lettere A), B) e C) così provvedere:
1 - ritenere e dichiarare che detratta la somma di € 2.320,52 accertata dal CTU. Persona_1 quale risarcimento danni dovuto dalla allo stesso , e Parte_1 Per_1
l'importo di € 4.689,26 corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata è debitore dell'appellante della somma di € 8.657,94(€ 15.667,72 -€ 2.320,52-4.689,26) e per l'effetto, voglia condannarlo al pagamento di detta somma, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore della concludente somma di € 8.657,94; Parte_1
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado ponendo a carico dello stesso la spesa per la esperita CTU;
- condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio con accessori di legge”.
Per , , e : “… chiedono che CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
1. dichiarare inammissibile o rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto, con rigetto di tutte le domande proposte
[...] dall'appellante;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza
n.1908/2018 del Tribunale civile di Catanzaro, accogliere la domanda di risarcimento dei danni, per le causali di cui in narrativa e nei limiti della proposta impugnazione, e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento dei danni patiti dall'appellato da quantificare nella somma di € 15.000,00, od in quella diversa misura che risulterà equa, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché condannare la stessa appellante al pagamento della penale stabilita nel contratto d'appalto pari ad € 1.000,00, oltre interessi legali a calcolo dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3. in ogni caso, condannare l'appellante medesimo a rifondere al concludente spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, maggiorate di spese generali, IVA e contributo C.P.A. come per legge”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro – sez. distaccata di Parte_1
Chiaravalle Centrale, al fine di sentir dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
42/2008, depositato in tata 11.03.2008, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 15.667,73 oltre interessi legali e spese per il procedimento monitorio, quale corrispettivo residuo a saldo dei lavori edili eseguiti la suddetta società presso il suo immobile (sito in Soverato,
2 al Corso Umberto I n. 1) come da fatture n. 18. e 19 dell'11.09.2007. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e di quantificare la percentuale di diminuzione del prezzo delle opere non eseguite a regola d'arte, nonché di condannare la società opposta al risarcimento della somma di
15.000,00 euro o nella diversa misura accertata in corso di causa.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Persona_1
➢ con contratto di appalto del 18.03.2007, , Persona_1 Parte_2 Pt_3
e hanno affidato a
[...] Parte_4 Parte_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento statico del loro fabbricato sito in Soverato (CZ) al Corso Umberto I;
➢ gli stessi comproprietari dell'intero fabbricato hanno, inoltre, commissionato singolarmente l'esecuzione di alcuni lavori edili all'interno delle loro singole unità immobiliari;
➢ la società opposta ha chiesto il pagamento sulla base di fatture ma senza specificare analiticamente quali lavori sono stati eseguiti nelle singole unità immobiliari e quali opere sono state realizzate nelle parti condominiali;
➢ non vi è stato alcun collaudo da parte del direttore dei lavori e i comproprietari committenti non hanno accettato le opere eseguite in quanto più volte contestate;
➢ senza effettuare alcuna distinzione tra i lavori realizzati (condominiali o per singole proprietà), a fronte del prezzo complessivo per l'appalto di euro 30.000,00 oltre IVA,
l'impresa ha chiesto solo a per i lavori comuni il versamento della Persona_1 complessiva somma di euro 14.879,75 oltre IVA, arbitrariamente arrotondata per eccesso a euro 15.667,73 oltre IVA, dunque, pari a circa al 55% dell'importo convenuto nel contratto di appalto;
➢ in data 17.08.2007, ha versato alla società opposta la somma di euro Persona_1
13.000,00 (per i lavori edili eseguiti all'interno delle sue unità immobiliari) e per la quale
è stata sottoscritta una ricevuta a saldo Iva inclusa, mentre per i lavori eseguiti sulle parti condominiali ha corrisposto l'importo di euro 2.000,00, quale ulteriore acconto e per la complessiva cifra di euro 6.000,00 (euro 4.000,00 come da fattura n. 3 e n. 4, euro 2.000,00 versati in contanti giusta ricevuta del 17.08.2007);
➢ pertanto, per entrambe le tipologie di lavori (condominiali ed esclusivi) l'opponente ha versato la somma complessiva di euro 19.000,00 e non quella di 11.000,00 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo come importo già corrisposto;
3 ➢ inoltre, nelle partite contabilizzate dell'impresa è stata calcolata in aggiunta la percentuale
IVA del 10% sulla somma di euro 13.000,00 (per i lavori interni) ma essendo un corrispettivo versato a saldo, l'IVA non era dovuta proprio perché nell'accettazione della somma a saldo deve intendersi come inclusa anche l'IVA;
➢ i lavori edili di ristrutturazione, risanamento ed adeguamento statico sono iniziati nel marzo
2007 e si sono conclusi a fine luglio 2007, dunque, ben oltre le 11 settimane previste dal contratto e per causa imputabile all'impresa;
➢ infine, entrambe le tipologie di lavori non sono state eseguite a regola d'arte.
Con comparsa depositata in data 1.10.2008, si è costituita in giudizio Parte_1 per resistere alla domanda e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. In
[...] estrema sintesi, ha rappresentato che:
➢ tra la società e l'opponente sono intercorsi tre separati incarichi per i lavori da realizzare.
1) il primo contratto è stato stipulato per il rifacimento del solaio posto al piano sottostrada e in comune tra , e 2) il secondo contratto di appalto è stato stipulato Pt_2 Pt_4 Per_1 per il rifacimento del solaio piano strada, del solaio soprastante e del tetto condominiale, comuni a tutti i quattro comproprietari ( , , Parte_3 Parte_2 Per_1
e ), il cui importo è stato inizialmente convenuto in euro 30.000,00
[...] Parte_4 oltre IVA e poi al termine dei lavori è risultato di importo maggiore a seguito di sopraggiunti e ulteriori opere da realizzare;
3) un terzo contratto stipulato verbalmente tra e la società opposta, previa redazione ed esibizione di un preventivo di spesa, Persona_1 avente a oggetto i lavori di ristrutturazione all'interno delle sue due unità immobiliari la cui esecuzione non era affatto vincolata ai termini indicati nel secondo contratto;
➢ tutte le fatture indicano i lavori a cui fanno riferimento e, comunque, tutte le opere sono state realizzate nei tempi prestabiliti e non hanno mai formato oggetto di contestazione da parte dei comproprietari.
Con sentenza n. 1908/2018, depositata in data 13.11.2018, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea ha revocato il decreto ingiuntivo n. 42/2008 opposto;
2) ha condannato al pagamento in favore di Persona_1 Parte_1
[... della somma di euro 4.047, 20 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) ha compensato interamente tra le parti le spese di giudizio;
4) ha posto definitivamente le spese di CTU per metà in capo all'opponente e per la restante metà alla società opposta.
In estrema sintesi, il Tribunale ha accolto l'opposizione per le ragioni di seguito indicate.
4 Il Tribunale ha dato atto delle seguenti circostanze: 1) la società creditrice ha provato il titolo dell'obbligazione attraverso la produzione del contratto di appalto del 18.03.2007, delle fatture e del registro IVA;
2) ha dimostrato di aver corrisposto a parte opposta la somma di Persona_1 euro 19.000,00 (di cui 13.000,00 euro per i lavori di ristrutturazione compiuti all'interno dei suoi due appartamenti e per i quali è stata rilasciata quietanza a saldo ed euro 6.000,00, comprensiva di
IVA, per l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni giusta fatture n. 3 e n. 7 del 2007 e quietanza sottoscritta il 17.08.2007).
In ragione, poi, del valore probatorio della quietanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che nella quietanza del 17.08.2007 rilasciata “a saldo” dei lavori per la somma complessiva di euro
13.000,00 deve essere intesa come comprensiva di ogni voce di spesa a totale definizione. Pertanto,
l'IVA calcolata del 10% sulla cifra corrisposta a saldo è da considerarsi come indebitamente dovuta nella fattura n. 19/2007.
IL tribunale ha quindi concluso che la somma ingiunta sia superiore rispetto a quella dovuta da parte opposta. Pertanto, ha affermato che la somma indicata nelle fatture n. 18 e 19 pari a euro
26.667,72 dovrà essere diminuita di quanto già versato a saldo da per i lavori Persona_1 all'interno dei suoi due immobili (euro 13.000,00) e per le parti comuni (euro 6.000,00) nonché dell'IVA indebitamente calcolata (euro 1.300,00). A questo punto, la complessiva somma che parte opponente sarà tenuta a versare sarà pari a euro 6.367,72.
In ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, recependo le risultante della ctu il Tribunale he ritenuto che i lavori non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che per l'eliminazione dei vizi è necessaria l'ulteriore spesa di € 2.320,52. Pertanto, è stata compiuta una compensazione tra le reciproche voci di dare/avere tra le parti, con conseguente condanna di alla sola somma di euro 4.047,20 (euro 6.367,72 – euro 2.320,52), oltre interessi Persona_1 legali dalla domanda.
Non ha invece accolto la domanda di condanna di parte opposta al pagamento della penale prevista in contratto per ritardata consegna dei lavori perché sulla scorta dell'espletata istruttoria, i lavori sulle parti comuni dell'immobile sono stati realizzati entro il termine delle 11 settimane contrattualmente previsto.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, sono state compensate le spese di lite.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Pa 2.1. Avverso la detta sentenza, E.R.G. ha proposto appello con atto Parte_1 Parte_1 di citazione notificato a mezzo UNEP il 2.12.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
5 Radicatosi il contraddittorio, in data 23.03.2020 si è costituito in giudizio con Persona_1 contestuale appello incidentale. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
All'udienza del 24.01.2023, il procuratore dell'appellato ha dichiarato la morte del proprio assistito e il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 20.03.2023, l'appellante ha provveduto alla riassunzione del procedimento interrotto.
Con comparsa depositata in data 9.08.2023, si sono costituiti in giudizio , CP_1 [...]
, e in qualità di eredi di ribadendo le CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1 conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 19.03.2020.
In data 13.05.2025, l'appellante si è costituito con nuovo difensore.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27.06.2025 depositato il
30.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.3. Le valutazioni della Corte
2.3.1 L'appello principale
Con un primo motivo di gravame, denuncia “l'errore di Parte_1 valutazione dei presupposti di fatto e delle prove”.
6 In particolare lamenta che deve considerarsi errata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui ha dato prova “di aver corrisposto all'appaltatore la complessiva Persona_1 somma di € 19.000,00 di cui quanto ad € 13.000,00 per i lavori di ristrutturazione all'interno dei due appartamenti di sua proprietà per i quali la ditta ha rilasciato quietanza a saldo sottoscritta dall'appaltatore, ha altresì provato di aver corrisposto alla in tre soluzioni la Parte_1 complessiva somma di € 6.000,00 comprensiva di IVA per l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni, per la quale l'appaltatore ha emesso le fatture n. 3/2007 e n. 7/2007 e la quietanza per la medesima causale sottoscritta in data 17/08/2007”.
In realtà, evidenzia l'appellante che dalla documentazione versata in atti è emerso che Per_1 non ha versato la somma di euro 19.000,00 ma solo la somma di 15.000,00 (come ricevute
[...] del 17/08/2007, di cui una da € 2.000,00 e una da € 13.000,00). Tale importo è stato poi detratto, al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, dal totale complessivo dovuto pari a euro
30.667,72. Pertanto, la somma ingiunta di € 15.667,72 è da ritenersi corretta perché già teneva conto dei pagamenti effettuati.
Assume inoltre che e il Tribunale è incorso in errore anche quando, valorizzando alcune fatture non quietanzate, ha ritenuto come provati i maggiori pagamenti corrisposti da Persona_1 all'odierna appellante. Nella fattispecie in esame, invece, a fronte delle fatture emesse nei confronti di sussiste la prova di pagamento solo per la somma di euro 15.000,00. Persona_1
Il motivo è fondato e deve essere accolto: le uniche prove di pagamento prodotte in atti sono infatti costituite dalle quetanze di pagamento del 17 agosto 2007 una di 13000 euro relativa al saldo dei lavori effettuati nella parte di immobile in proprietà esclusiva di e una di € 2000 Persona_1 relativa alla parte comune per un totale appunto di 15.000 e non di 19.000 euro erroneamente ritento dal tribunale. Sul punto deve darsi atto che la difesa dell'appellato che assume che indica come ulteriori versamenti quelli effettuati sulle fatture n. 3 e 7 rispettivamente del 29 marzo e del
17 aprile 2007 non può essere condivisa, posto che sulle fatture prodotte in atti non vi è alcuna attestazione di pagamento e che detto pagamento non è stato diversamente provato dal committente. Deve ulteriormente rilevarsi a fini di completezza espositiva e anche di tentativo di chiarimento di una vicenda caratterizzata da rilevante incertezza effetto delle imprecise allegazioni delle parti che al contratto di appalto riguardante i lavori comuni ( che indicava si ricordi come corrispettivo complessivo seppure meramente indicativo quello di € 30.000 ) era allegato un prospetto dei prezzi diviso per lavorazione e per committente, sottoscritto da tutti i contraenti e facente parte integrante del contratto tanto da recare numerazione progressiva delle pagine consequenziale a quella del contratto. Ebbene in tale prospetto la quota complessiva a carico di
7 viene indicata in € 9.056,79, sicché, indipendentemente dalle indicazioni contenute Persona_1 nelle singole fatture ( il cui valore probatorio risulta in realtà erroneamente valorizzato tanto dalle parti quanto dal giudice di primo grado ) tale importo, da maggiorarsi con l'IVA al 10%, costituisce l'unico punto di riferimento per l'individuazione delle somme dovute dal committente e giustificare la richiesta dell'ulteriore importo di € 4000,00 per il quale nessun pagamento, come si è detto, risulta effettuato.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di far discendere dalla dicitura “per il saldo dei lavori eseguiti nei suoi locali” (contenuta nella ricevuta da € 13.000,00 del 17.08.2007) la conseguenza per cui in tal modo ha inteso Parte_1 accettare, a saldo di tutto, la somma di soli 13.000,00 euro, concedendo a l'abbuono Persona_1 dell'IVA pari a euro 1.300,00. Di conseguenza, secondo il Tribunale, quest'ultima somma dovrebbe essere restituita a Persona_1
In realtà, però questa conclusione deve ritenersi errata perché non vi è prova in atti, sia, della circostanza per cui la società abbia effettivamente rinunciato all'IVA sul prezzo stabilito per i lavori eseguiti nei due appartamenti di e, sia, della richiesta di abbuono da parte Persona_1 dello stesso . Di conseguenza, la restituzione di euro 1.300,00 deve ritenersi illegittima Per_1 perché disposta in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato: premesso che rispetto ai lavori riguardanti la proprietà esclusiva non vi è in atti alcuna convenzione per iscritto onde per questi non è possibile individuare esattamente né le lavorazioni da eseguire né il corrispettivo per le stesse pattuite, sicchè la ricevuta per quietanza a saldo non può che essere interpretata come quetanza di pagamento integrale di quanto dovuto per il titolo in essa richiamato.
Con un terzo motivo di gravame e alla luce delle ragioni delineate nei due precedenti motivi,
l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in relazione al capo sulla compensazione tra le parti delle spese di lite. Il motivo è assorbito dalle valutazione di cui appresso in ordine alle spese di lite che la Corte deve necessariamente riconsiderare in ragione della parziale riforma della sentenza.
• Sull'appello incidentale
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti incidentali lamentano che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha ritenuto di non dare applicazione alla penale contrattualmente
8 prevista all'art. 13, ritenendo che nessun ritardo nelle esecuzioni dei lavori si sia verificato nella vicenda in esame.
In realtà, evidenziano che i lavori edili di ristrutturazione e adeguamento statico del fabbricato condominiale sono iniziati il 18.03.2007 e ultimati a fine luglio 2007, dunque, ben oltre il termine di 11 settimane previsto dal contratto di appalto. Inoltre, la sospensione dei lavori per più di un mese è avvenuta per esclusiva responsabilità dell'impresa che, a seguito di controlli da parte dell' , ha dovuto sospendere i lavori in cantiere e regolarizzare la propria Controparte_6 posizione nei confronti dei propri lavoratori privi di regolare contratto.
Pertanto, considerato anche che il ritardo ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi (ing. e , gli appellanti incidentali Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 concludono chiedendo che venga condannata al versamento Parte_1 in loro favore della somma quantificata almeno in euro 1.000,00 o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa.
Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Nel contratto di appalto stipulato per iscritto e riguardante i lavori sulla parte comune dell'immobile era previsto che i lavori dovessero essere ultimati nel termine di undici settimane dalla consegna e che per ogni giorno di ritardo rispetto a detto termine l'appaltatore fosse tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio l'importo di € 50. Ora è pacifico tra le parti che i lavori iniziarono il 19 marzo 2007 questa essendo peraltro la data riportata nel libro giornale dei lavori, mentre pur non avendo i committenti ( qui appellanti incidentali ) specificamente dimostrato la data di ultimazione dei lavori è lo stesso appaltatore che indica tale data nel 20 giugno 2007, data che è pure riportata nel libro giornale dei lavori. Ebbene tale data è di sedici giorni successiva alla scadenza delle undici settimane decorrenti dal 20 giugno da individuarsi nel 4 giugno 2020. Sul punto erronea e disancorata dalle risultanze processuali è l'affermazione del Tribunale secondo cui tanto il libro giornale dei lavori quanto la deposizione resa dal direttore confermerebbero il rispetto del termine di consegna: il libro giornale, infatti, indica come si è detto una data che pone l'ultimazione fuori dal termine delle undici settimane, mente sul punto nessuna indicazione è stata fornita nel suo esame testimoniale dal direttore dei lavori. Deve altresì precisarsi che con riferimento all'interrogatorio formale reso da , la data del 20 luglio 2007 che risulta Parte_1 dal verbale deve ritenersi frutto di lapsus ( non è possibile stabilire se del dichiarante o del verbalizzante ) perché all'indicazione della data si accompagna il richiamo espresso del libro giornale dei lavori che indica appunto la data del 20 giugno 2007 come data di ultimazione. In
9 definitiva va riconosciuto il diritto alla corresponsione del danno da ritardo da quantificarsi nella misura di € 800 parti al prodotto di € 50 per i sedici giorni di ritardo.
Con un secondo motivo di gravame, , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 lamentano che il nominato consulente non ha spiegato esaurientemente i motivi per cui
[...] non ha ritenuto come rilevante i seguenti e ulteriori difetti: 1) la realizzazione di un terzo solaio, nello specifico di un solaio di copertura in cemento armato nell'appartamento situato al piano strada, ha comportato l'abbassamento dell'altezza dei vani di oltre 50 cm rispetto a quando il solaio precedentemente esistente era composto di travi in legno;
2) sul fabbricato comune, non sono state realizzate i discendenti delle acque meteoriche e non è stata eseguita a regola d'arte la falda di copertura del tetto, con conseguente imbruttimento dell'aspetto architettonico del fabbricato e danneggiamento del cordolo sotto lo stesso tetto;
3) la cattiva esecuzione del rifacimento del tetto lo ha reso a falde mistilinee o a “pagoda”.
Inoltre, atteso che il direttore dei lavori non ha mai rilasciato un certificato di regolare esecuzione per siffatte lavorazioni e che il terzo solaio di copertura (quello immediatamente sotto il tetto) non
è stato mai commissionato da ma da elaborato peritale è emerso che è stato Persona_1 esclusivamente realizzato per consentire di porre in essere una terrazza al proprietario dell'appartamento confinante, il CTU avrebbe dovuto operare una diversa valutazione in relazione a tali vizi.
Il motivo è in larga misura inammissibile posto che esso si risolve in una critica della consulenza tecnica alla quale, tuttavia, non si accompagna una adeguata e coerente richiesta di modifica della sentenza impugnata. Peraltro con riferimento al profilo sub 1 deve evidenziarsi che il consulente ha risposto ai rilievi chiarendo che l'abbassamento dell'altezza non ha in alcun modo inciso sulla abitabilità né sull'amenità degli ambienti;
mentre la mancata realizzazione del plvuiale è stata espressamente presa in considerazione come voce del risarcimento del danno già quantificata dal giudice di primo grado.
In definitiva quindi la sentenza va riformata in relazione al riconoscimento del maggior credito di
€ 4000 in favore dell'appaltatore, non essendovi prova del pagamento di dette somme e in relazione al riconoscimento dell'importo di € 800 a favore del committente a titolo di penale da ritardo. Ne discende che avendo riguardo all'unico importo disponibile come oggetto di pattuizione per come sopra indicato in € 9.056,79 + IVA al 10% e, quindi, € 9.962,46 e detraendo l'unico acconto provato pari ad € 2000, nonché il risarcimento del danno da ritardo pari ad € 800
e l'importo dovuto per la cattiva esecuzione dei lavori pari ad € 2320,52 residua un credito in favore dell'appaltatore di € 4841,94 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
10
2.4. Le spese processuali.
L'esito complessivo della lite che ha visto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il riconoscimento di un credito nettamente inferiore a quello richiesto in monitorio ma, soprattutto, la grande incertezza sulle reciproche ragioni di dare ed avere frutto di una disciplina convenzionale approssimativa e parziale, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e la sopportazione delle spese di ctu da parte di entrambe le parti in misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
, e , avverso la sentenza n. 1908/2018 del Tribunale di CP_2 CP_3 CP_4
Catanzaro, depositata in data 13.11.2018, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in riforma della sentenza impugnata condanna e al Parte_5 CP_4 pagamento nei confronti di della somma di € 4841,94 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico di entrambe le parti le spese di ctu già liquidate in atti;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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