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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 1412/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RASCHELLA' DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 22100
COMO, come da delega in atti
-APPELLANTE- contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATE CONTUMACI- nonché contro
pagina 1 di 34 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
RL ND, elettivamente domiciliato in Via Mugiasca 10 22100 COMO, come da delega in atti
-APPELLATA- per la riforma della sentenza n. 1205/2022, pubblicata il 22/11/2022, del Tribunale di Como nella causa n. R.G. 3696/2021.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie di Legge e del caso, in integrale riforma della sentenza n. 1205/2022 pubbl. il 22/11/2022 RG n. 3696/2021 Repert. n. 3715/2022 emessa il 22/11/2022 dal Tribunale di Como, non notificata, in persona del Dr. Paolo Bertollini, depositata in Cancelleria in data 22.11.22, repertorio n. 3715/2022, così pronunciare: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: a) accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice italiano in forza di quanto espresso nel primo motivo d'appello; b) accertare e dichiarare l'insussistenza della carenza di legittimazione passiva della
[...]
, e pertanto affermarla, per le ragioni espresse nel secondo motivo d'appello; CP_3 NEL MERITO: IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie della legge italiana in ordine ai criteri di liquidazione del danno disapplicando la normativa svizzera in quanto contraria all'ordine pubblico internazionale di cui all'art. 16, comma 1, l. n. 218/1995; come meglio precisato in atti e come certamente emergerà dall'eventuale consulto specialistico previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995 disposto per identificare i criteri della legge svizzera regolatori della materia sottoposta alla cognizione del Giudice adito nel rispetto del principio iura novit curia, o, in estremo subordine accertare la normativa Svizzera da applicare al caso di specie. IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la predetta sig.ra la Controparte_1 [...] e la , mandataria e rappresentante per l'Italia Controparte_2 Controparte_3 della società elvetica società in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento integrale dei danni subiti da parte attrice, quantificati in base alla CTU espletata a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche di cura in euro 152.897,07= oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed a titolo di danno patrimoniale pari ad euro 161.336,75, e cosi la somma complessiva pari ad EURO 314.233,82 in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. IN ESTREMO SUBORDINE Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la predetta sig.ra la Controparte_1 Controparte_2 pagina 2 di 34 e la , mandataria e rappresentante per l'Italia Controparte_2 Controparte_3 della società elvetica società in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento integrale dei danni – compreso il c.d. torto morale - subiti da parte attrice, da liquidarsi in applicazione delle norme svizzere applicabili al caso di specie cosi come meglio specificate a seguito del consulto specialistico previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995 nell'ampia discrezionalità prevista da favore del Giudice dalle citate norme e comunque nella somma ritenuta equa e di giustizia pari almeno ad euro 200.000,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del giudice adito. IN OGNI CASO accertare e dichiarare la mala gestio e responsabilità aggravata delle Compagnie
[...] e , quale mandataria italiana Controparte_2 Controparte_3 di quest'ultima, per l'omessa formulazione dell'offerta risarcitoria di legge a favore dell'attore o l'indicazione dei motivi che non hanno consentito di formulare l'offerta nonché per omesso riscontro dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita, ciò ex art. 148 Codice delle Assicurazioni private e 4 della legge 132/2014 - 96 c.p.c., e per l'effetto condannarle in via solidale tra loro alla somma pari ad euro 20.000,00= da versarsi a favore dell'attore o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice adito. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione a proprio favore delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale e per l'effetto condannare in solido tra loro la sig.ra
[...]
la e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
a versare a favore del sig. euro 2.935,00 oltre oneri ed accessori di CP_3 Pt_1 legge, quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori minimi o, in alternativa, da quantificare in via equitativa da parte del Giudice adito. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione a proprio favore delle spese legali per l'assistenza riguardante la fase attivazione della negoziazione assistita e per l'effetto condannare in solido tra loro la sig.ra la Controparte_1 Controparte_2 e la a versare a favore del sig. uro
[...] Controparte_3 Pt_1 1.305,00 oltre oneri ed accessori di legge, quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori medi o, in alternativa, da quantificare in via equitativa dal Giudice adito. IN VIA ISTRUTTORIA CHIEDE, RINNOVANTO QUANTO GIA' TEMPESTIVAMENTE E RITUALMENTE RICHIESTO IN PRIMO GRADO A. ammettersi prova per testi sui fatti di causa con i testi e i capitoli di prova indicati nelle memorie istruttorie ritualmente depositate dall'attore nel giudizio di primo grado, prodotte nel fascicolo dell'appellante e da intendersi qui integralmente trascritte;
B. Ammettersi CTU medico legale ed ove necessario consulto specialistico psichiatrico – psicologico forense, eventuale consulenza dentistica, sulla persona del sig. al fine di verificare gli Pt_1 effettivi danni patiti dallo stesso, come richiesto nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie ritualmente depositate dall'attore nel giudizio di primo grado, atti prodotti nel fascicolo dell'appellante e da intendersi qui integralmente trascritti;
C. Ammettersi consulto specialistico previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995 per identificare i criteri della legge svizzera regolatori della materia sottoposta alla cognizione del Giudice adito nel rispetto del principio iura novit curia e la loro compatibilità con l'ordine pubblico, come richiesto nei propri atti in primo grado dall'attore. Con facoltà di formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di rito in sede di istruttoria, con espressa riserva di produrre in forma cartacea i CD ROM, Lastre rx, esami diagnostici, ecc… direttamente al CTU nominando, non allegabili tramite applicativo telematico. IN OGNI CASO: con vittoria di spese legali e competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge. pagina 3 di 34 Conclusioni per Controparte_3
In via preliminare: previe le opportune declaratorie, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario italiano a favore di quello elvetico. Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In via principale: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_3 Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti Parte_1
al Tribunale di Como Controparte_1 Controparte_2
(anche solo e (anche solo
[...] CP_2 Controparte_3 CP_3
), domandando la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto in Castel San Pietro, Svizzera in data 29/07/2016.
A sostegno delle proprie domande, esponeva che, mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo, la convenuta non aveva rispettato il diritto di CP_1
precedenza, aveva provocato una collisione tra i veicoli e cagionato quindi con colpa ingenti danni patrimoniali (perdita di capacità lavorativa specifica, spese mediche, spese legali stragiudiziali) e non patrimoniali (danno biologico temporaneo e permanente) all'attore.
Affermava quindi la solidale responsabilità per i danni conseguenti al sinistro della danneggiante, dell'assicuratrice della stessa, e di Controparte_2
, quest'ultima quale mandataria italiana della compagnia estera, ai Controparte_3
sensi degli artt. 151 ss. cod. ass.
Infine, premesso che le compagnie assicurative convenute erano venute meno all'obbligo di formulare un'offerta risarcitoria, ai sensi dell'art. 148 cod. ass., chiedeva la condanna delle stesse al versamento dell'ulteriore somma di € 20.000,00, anche ai sensi dell'art. 4 l. n. 132/2014 ed art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 34 Si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo Controparte_3
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 151 ss. cod. ass., nonché il conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice svizzero;
nel merito, concludeva per il rigetto delle domande avversarie.
Restavano contumaci e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Il Tribunale di Como, senza esperire alcuna istruttoria, con sentenza n. 1205/2022 pubblicata il 22/11/2022, rigettava le domande proposte da nei confronti Parte_1
di e dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti di Controparte_3 [...]
e di con conseguente Controparte_1 Controparte_2
condanna dell'attore al pagamento delle spese del grado nei confronti della società costituita.
In primo luogo, affermava l'estraneità di al rapporto obbligatorio Controparte_3
dedotto, in considerazione del fatto che il veicolo della pretesa danneggiante fosse un veicolo abitualmente stazionante e assicurato in Svizzera, Stato non membro dell'UE, e, dunque, non potessero trovare applicazione gli artt. 151 ss. cod. ass. sulla rappresentanza ex lege per la liquidazione dei sinistri.
In secondo luogo, affermava la carenza di giurisdizione del Tribunale di Como rispetto alle domande risarcitorie avanzate nei confronti dei due convenuti contumaci ai sensi della Convenzione di Lugano del 2007. A riguardo, a giudizio del Tribunale, non sussiste alcun titolo di giurisdizione poiché, escluso il foro generale dei convenuti ex art. 2 Conv. Lugano, il foro di cui all'art. 5 Conv. Lugano, analogo ai criteri di cui agli artt.
10 ed 11 Conv. Lugano in materia di assicurazioni, ossia il foro del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, va collocato in Svizzera. Né, a parere del Tribunale, potrebbe trovare applicazione l'art. 6 Conv. Lugano sulla connessione tra cause proposte nei confronti di una pluralità di convenuti, poiché lo impedisce la manifesta infondatezza della pretesa avanzata nei confronti di . Controparte_3
pagina 5 di 34 Con atto di citazione in appello, proponeva appello articolandolo in tre Parte_1
motivi.
Si costituiva , domandando il rigetto dell'appello avversario. Controparte_3
All'udienza del 5/03/2024, il Consigliere istruttore rilevava la tempestività e ritualità delle notifiche dell'atto di citazione in appello a e Controparte_1
e ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
La Corte, trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 25/06/2024, ne disponeva poi la rimessione sul ruolo per l'espletamento di una c.t.u. concernente lo stato di salute di parte appellante.
I c.t.u. depositavano la relazione in data 6/05/2025.
All'esito, il Consigliere istruttore fissava l'udienza del 14/10/2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art 352 c.p.c., con assegnazione di termini a ritroso per il deposito di note di p.c., comparse conclusionali, repliche e note sostitutive dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
declinato la giurisdizione nei confronti dei convenuti svizzeri ed argomenta che la potestas iudicandi del giudice comasco sussisterebbe ai sensi degli artt. 9 e 11 Conv.
Lugano. Nell'esposizione del motivo, premette che la Conv. Lugano recepisce il reg. CE
n. 44/2001 tra le parti stipulanti e dà conto di come, ai sensi degli artt. 9 e 11 del predetto regolamento, la persona lesa possa proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro. Nel campo di applicazione della Conv. Lugano, per
Stato membro si dovrebbe intendere anche lo Stato vincolato dalla convenzione stessa.
pagina 6 di 34 A tali conclusioni, si dovrebbe pervenire anche in considerazione della ratio di tutela della parte debole nelle controversie in materia assicurativa che ispira la disciplina.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato le domande nei confronti di e Controparte_3 CP_2
Sotto un primo profilo, espone che è stata citata nel suo ruolo di Controparte_3
mandataria e rappresentante in Italia della compagnia svizzera ed anche per l'affidamento creato in capo all'attrice nel corso della gestione stragiudiziale del sinistro, durante il quale la stessa istruiva la pratica ai sensi degli artt. 151 ss. cod. ass. (cfr. doc. 9
e 11), versando anche un acconto e disponendo una visita medica. Aggiunge, infine, che la circostanza che il veicolo risulti immatricolato o meno in Europa sarebbe irrilevante, considerato che nei fatti si è comportata da mandataria e rappresentate per CP_3
l'Italia di CP_2
Sotto un secondo profilo, deduce che e non hanno riscontrato le CP_2 CP_3
richieste risarcitorie avanzate e non hanno stipulato la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria. Tale condotta, che ha generato un affidamento e ha causato una mala gestio del sinistro, sarebbe foriera di responsabilità, anche ai sensi dell'art. 148 cod. ass. che obbliga le compagnie a formulare una proposta risarcitoria e su tale domanda il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Con il terzo motivo, si impugna la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese a favore della convenuta costituita. A parere dell'appellante, il comportamento scorretto della controparte (mancato riscontro delle missive, creazione di affidamento tradito, omessa partecipazione alla negoziazione assistita), giustificherebbe una condanna per lite temeraria, in forza del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. n. 132/2014, conv. in l.
n. 162/2014 e dell'art. 96 c.p.c., o quantomeno giusti motivi per compensare le spese di lite.
pagina 7 di 34 Tanto premesso, l'appellante ripropone quindi le domande già svolte in primo grado – sia pure precisate nel quantum alla luce della c.t.u. acquisita nel giudizio di appello – esponendo quanto segue.
In primo luogo, quanto alla legge applicabile, argomenta che ai sensi dell'art. 62, l. n.
218/1995 si dovrebbe applicare la legge dello Stato in cui si è verificato l'evento ovvero il fatto che ha causato il danno, ossia nel caso di specie il diritto svizzero. Invoca però il limite dell'ordine pubblico di cui all'art. 16 l. 218/1995 in quanto per diritto svizzero i criteri di determinazione del danno non patrimoniale da lesione della salute lascerebbero eccessiva discrezionalità al giudice e condurrebbero ad un ristoro largamente inferiore a quello previsto dal diritto italiano e non adeguato alla lesione del diritto alla salute, che ha rilevanza costituzionale.
Quanto alle voci di danno richieste, si deve avere riguardo alle difese svolte dall'appellante dopo la c.t.u. disposta nel presente grado. Sulla base delle risultanze della c.t.u., di cui non contesta le conclusioni, domanda € 134.069,00 per danno biologico permanente, con massima personalizzazione, € 15.699,75 per danno biologico temporaneo, € 3.128,32 per spese mediche, per un totale di danno non patrimoniale pari ad € 152.897,07. Per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita di reddito, deduce che a seguito del sinistro i propri redditi si sarebbero ridotti in media di 6.500 CHF annui, pari ad € 5.500 circa. Ne chiede quindi la liquidazione mediante capitalizzazione secondo i parametri di cui al r.d. n. 1403/1922, aggiornato con i quaderni C.S.M. n.
41/1990 ovvero applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, per un importo capitale pari a € 161.315,00. Chiede, inoltre, la refusione delle spese legali in tesi sostenute nella fase stragiudiziale e di negoziazione assistita.
1. Il primo motivo è fondato.
Nell'esame dell'impugnazione in punto di giurisdizione, si deve distinguere la posizione di da quella della danneggiante assicurata CP_2 CP_1
pagina 8 di 34 La giurisdizione sussiste nei confronti dell'assicuratrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, par. 1, lett. b) e 11, par. 2 della Convenzione di Lugano del 2007.
Tale Convenzione, firmata a Lugano dalle Parti contraenti il 30 ottobre 2007, è stata conclusa fra la Comunità Europea (oggi Unione Europea) e, per quanto interessa, la
Confederazione Svizzera e costituisce una convenzione parallela alla Convenzione di
Bruxelles del 1968, poi sostituita dai regolamenti CE n. 44/2001 (cd. reg. Bruxelles I) e
UE n. 1215/2012 (cd. reg. Bruxelles I bis).
Proprio per la sua natura di convenzione parallela al “sistema Bruxelles”, nell'interpretazione della Conv. Lugano, come argomenta anche parte appellante, è possibile tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa alle corrispondenti disposizioni contenute nei regolamenti unionali.
Ciò premesso, la sezione 3 della Conv. Lugano prevede criteri autonomi di giurisdizione nella materia dei contratti di assicurazione, costituendo un corpo autonomo e completo nell'ambito della Convenzione, similmente a quanto accade nella materia dei contratti conclusi dai consumatori (artt. 15-17) e dei contratti individuali di lavoro (artt. 18-21).
Al fine di proteggere la parte debole del rapporto di assicurazione, la Convenzione distingue fra la posizione dell'assicuratore da una parte, e quella dell'altro contraente dell'assicurazione, dell'assicurato o del beneficiario dall'altra, e prevede criteri diversi di giurisdizione a seconda che l'uno o gli altri assumano la posizione di attori o di convenuti.
Tale tutela viene attuata offrendo alla parte debole la possibilità di accedere ad un ampio novero di fori, tra cui il foro del proprio domicilio, in deroga al principio actor sequitur forum rei, imponendo invece alla controparte forte, come regola generale, di agire nel solo foro del domicilio del convenuto.
In particolare, per quanto interessa, la sezione 3 prevede che l'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato (art. 9, par. 1, lett. a)), davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente pagina 9 di 34 dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario (art. 9, par.. 1, lett. b)) e, infine, davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili (art. 10).
Dunque, ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. b) il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario può citare davanti al giudice del proprio domicilio l'assicuratore, purché quest'ultimo sia domiciliato nel territorio di uno Stato parte.
Quanto all'assicurazione della responsabilità civile, l'art. 11 stabilisce che:
“
1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.”
Riguardo all'assicurazione della responsabilità civile, dunque, l'art. 11, n. 2 della
Convenzione rinvia agli artt. 8, 9 e 10 e tale rinvio deve essere interpretato nel senso che viene riconosciuta ai danneggiati la possibilità di citare l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui essi sono domiciliati.
Sul punto, sia pure con riferimento alla corrispondente norma del reg. n. 44/2001, si richiama l'insegnamento conforme di C.G.U.E., 13/12/2007, C-463/06,
[...]
c. riguardante un caso analogo nel quale una Controparte_4 Persona_1
persona domiciliata in Germania è stata coinvolta, nei Paesi Bassi, in un incidente automobilistico con un assicurato dell'assicuratore e, nella sua qualità di persona CP_4
lesa, ha proposto un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore dinanzi al giudice tedesco, ai sensi degli artt. 11, n. 2, e 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.
pagina 10 di 34 La C.G.U.E., con interpretazione letterale e teleologica della disposizione, ha affermato che il rinvio operato dall'art. 11, n. 2, all'art. 9, n. 1, lett. b), “deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno
Stato membro”.
Infine, l'ultimo inciso della norma – “sempre che tale azione sia possibile” – va inteso nel senso che sussiste la giurisdizione nei termini richiamati, a condizione che la legge applicabile, individuata ai sensi del diritto internazionale privato del foro, consenta l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore.
Nella lite per cui è causa, è una parte lesa domiciliata in Italia, nel Parte_1
circondario del Tribunale comasco, e ha proposto azione diretta di risarcimento dei danni da responsabilità civile nei confronti dell'assicuratore avente CP_2
domicilio in Svizzera, Stato parte della Conv. Lugano.
Inoltre, secondo quanto si vedrà infra, ai sensi del reg. n. 864/2007 (cd. Roma II), la legge applicabile alla controversia è la legge svizzera, la quale prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante (art. 65 della Legge federale sulla circolazione stradale).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di ai sensi e per gli CP_2
effetti degli artt. 9, par. 1, lett. b) ed 11, par. 2 Conv. Lugano.
Quanto alla posizione dell'assicurata danneggiante in primo luogo CP_1
occorre valutare se la giurisdizione nei suoi confronti possa essere affermata in base alle stesse disposizioni della Conv. Lugano.
È opportuno notare che gli articoli in questione non si riferiscono mai letteralmente all'azione promossa in via principale dalla parte lesa nei confronti dell'assicurato.
Inoltre, tali norme si applicano alla materia assicurativa, mentre non si può ritenere che pagina 11 di 34 una domanda proposta dalla parte lesa contro l'assicurato costituisca una domanda in materia di assicurazioni solo perché tale domanda e l'azione diretta contro l'assicuratore traggono origine dagli stessi fatti.
Quanto alla ratio delle disposizioni in materia assicurativa, esse mirano a correggere lo squilibrio tra le parti facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. Tale squilibrio, invece, è assente quando l'azione non è proposta nei confronti dell'assicuratore, ma nei confronti dell'assicurato, pure considerato parte debole dalla Convenzione.
In tale contesto normativo, l'art. 11, par. 1 si occupa della chiamata in causa, intesa quale chiamata del terzo nel giudizio pendente, promossa dall'assicurato nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio promosso dalla persona lesa contro l'assicurato.
L'art. 11, par. 3, invece, riguarda la chiamata in causa, anche qui da intendersi quale chiamata di terzo in un giudizio pendente, del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato da parte dell'assicuratore a sua volta convenuto dalla parte lesa. Non si applica invece, nell'ambito di un giudizio promosso dalla parte lesa contro l'assicuratore ex art. 11, par. 2, alla domanda di risarcimento proposta contemporaneamente da tale parte contro l'assicurato che è domiciliato in un altro Stato membro e che non è stato convenuto dall'assicuratore (così C.G.U.E., 9/12/2021, C-708/20, BT c.
[...]
Con e , riguardante il reg. n. 1215/2012, ma rilevante anche rispetto Controparte_5
alla Conv. Lugano).
Dunque, la danneggiante non poteva essere convenuta in Italia in base alla sezione 3 della Conv. Lugano.
Sebbene la difesa di parte appellante ometta ogni ulteriore considerazione sul punto, essendo stato impugnato il capo di sentenza relativo al diniego di giurisdizione, la Corte deve valutare d'ufficio se la giurisdizione sussista in base ad altre disposizioni normative.
pagina 12 di 34 Stante il domicilio della stessa convenuta in Svizzera e la verificazione dell'evento dannoso in Svizzera, non possono trovare applicazione né l'art. 2 né l'art. 5, n. 3) Conv.
Lugano, per le ragioni già esposte anche dal Tribunale.
Resta da valutare se sussista la giurisdizione italiana in base all'art. 6, n. 1 Conv. Lugano
a mente del quale “La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
Infatti, l'odierno giudizio presenta una pluralità di convenuti, di cui uno, , CP_3
domiciliato in Italia.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, l'art. 6 Conv. Lugano (e la corrispondente disposizione contenta nei reg. unionali) dà rilevanza ad alcune ipotesi di connessione, operando un bilanciamento tra l'opportunità di concentrare più azioni davanti ai giudici di un solo Stato, finalizzata ad assicurare la buona amministrazione della giustizia ed a ridurre al minimo il rischio di giudicati contraddittori, e la necessità di non mettere in discussione il criterio generale del domicilio del convenuto.
Nell'interpretazione di tale disposizione, il Collegio intende dare continuità all'orientamento dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo il quale
“l'indicazione del "giudice del luogo", che individua quello munito di competenza giurisdizionale, deve intendersi come idonea ad identificare la giurisdizione dello Stato membro, nel suo complesso ovvero indifferenziatamente inteso, in cui il luogo scelto quale criterio di riferimento è ubicato” (Cass., S.U., n. 6456/2020, la quale richiama
Cass., S.U. n. 26145/2017).
Trova, dunque, applicazione l'art. 6, n. 1).
Nonostante il richiamo all'art. 6, il giudice di primo grado ha per contro escluso l'applicazione di tale disposizione in ragione del fatto che per giustificare il cumulo soggettivo è necessario “un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione
pagina 13 di 34 unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”, la cui sussistenza va esclusa quando la domanda proposta nei confronti del soggetto domiciliato in Italia appare manifestamente infondata e nella sostanza finalizzata a sottrarre in modo pretestuoso ed abusivo i litisconsorti stranieri alla giurisdizione della Stato di appartenenza.
Diversamente, il Collegio ritiene che le domande proposte da parte appellante in primo grado nei confronti dei tre convenuti presentino una stretta connessione in fatto ed in diritto. Esse si fondano, in parte assai significativa, sui medesimi fatti costitutivi ed impongono necessariamente la valutazione della responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, che è questione comune a tutte le domande CP_1
proposte. Anche le domande proposte nei confronti di presentano queste CP_3
caratteristiche, rappresentando il sinistro e la responsabilità civile da esso scaturente il loro presupposto imprescindibile. Né vi sono argomenti per concludere che il coinvolgimento nel presente giudizio di sia espressione di abuso del CP_3
processo in danno dei litisconsorti stranieri.
Ne consegue che sarebbe contrario alla ratio di armoniosa amministrazione della giustizia che ispira la norma escludere la sussistenza della giurisdizione per connessione nei confronti della pretesa danneggiante, che è proprio il soggetto da cui ha avuto origine la vicenda sostanziale per cui è causa.
Sotto altro profilo, vi è un ulteriore decisivo argomento a conferma della necessità di un accertamento processuale unitario tra danneggiato, responsabile civile assicurato ed assicuratore: secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questa
Corte intende dare seguito (Cass., n. 34897 del 28/11/2022, che richiama precedenti costanti), le norme sul litisconsorzio hanno natura processuale e, come tali, sono di applicazione necessaria per i processi che si celebrano in Italia dinanzi al giudice italiano. Pertanto, considerato che la legge italiana prevede il litisconsorzio necessario tra danneggiato, responsabile civile ed assicuratore (art. 144 cod. ass.), il presente giudizio deve svolgersi anche nei confronti di CP_1
pagina 14 di 34 Per tali motivi, in riforma della sentenza impugnata, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione italiana anche nei confronti della predetta parte appellata.
Nulla questio, invece, circa la sussistenza della giurisdizione nei confronti di CP_3
, società di diritto irlandese, avente sede in Italia, la quale peraltro all'atto di
[...]
costituirsi in primo grado non ha eccepito il difetto di giurisdizione, né ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha implicitamente ritenuto sussistente la giurisdizione italiana nei suoi confronti.
2. Ciò premesso in punto di giurisdizione, si deve ora affrontare la questione relativa alla legge applicabile al merito della controversia, in relazione alle domande riproposte da parte appellante nei confronti di ed CP_2 CP_1
Quella proposta è un'azione di risarcimento dei danni da fatto illecito promossa dal danneggiato nei confronti della responsabile civile ed in via diretta nei confronti dell'assicuratore della stessa.
Diversamente da quanto argomentato da parte appellante, non trova applicazione l'art. 62 l. 218/1995, il cui campo di applicazione è stato in larghissima parte eroso dall'entrata in vigore del reg. CE n. 864/2007 (reg. Roma II), il quale si applica alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale (art. 1).
Più precisamente, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 4, il quale stabilisce che: “
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.
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3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.”
Nel caso di specie, va esclusa l'applicazione dei par. 2 e 3, in ragione della residenza abituale svizzera della presunta responsabile e degli evidenti collegamenti con la
Svizzera del caso per cui è lite.
Inoltre, per le azioni dirette contro l'assicuratore del responsabile, l'art. 18 dispone che:
“La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione”.
Alla luce di ciò, il diritto applicabile alla presente controversia è quello del paese in cui il danno si è verificato, ossia la Svizzera, che regola anche l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 17 reg. Roma II, nel valutare il comportamento del responsabile del danno si terrà conto delle norme di sicurezza e di condotta in vigore in Svizzera nel momento del fatto.
È dunque la legge svizzera a disciplinare: a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità; c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto (art. 15 reg. Roma II).
Parte appellante, sia pure riferendosi a norme nazionali che non trovano applicazione nel presente giudizio, invoca il limite dell'ordine pubblico, che il reg. Roma II prevede all'art. 26 (“L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente
pagina 16 di 34 regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass., n. 3448/2024) “l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'“ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti
l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (tra le altre: Cass. n. 19405/2013; Cass. n. 19599/2016; Cass.,
S.U., n. 12193/2019; Cass., S.U., n. 38162/2022; Cass. n. 6723/2023)”.
Con riferimento all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, l'ordine pubblico “non può reputarsi violato ove il risarcimento non attinga alla stessa misura che si avrebbe in base all'applicazione della legge italiana (Cass. n. 20841/2018; Cass. n. 18286/2021), tenuto conto, del resto, che “la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato” non ha, come tale, “copertura costituzionale, purché sia garantita
l'adeguatezza del risarcimento” (Corte cost., sentenza n. 194 del 2018; analogamente, tra le altre, Corte cost., sentenze n. 420 del 1991, n. 369 del 1996, n. 199 del 2005, n.
303 del 2011, n. 235 del 2014).
Nel caso di specie il diritto svizzero, per come interpretato dalla giurisprudenza di cui dà conto lo stesso appellante e su cui ancora infra, prevede che il giudice possa ristorare il torto morale subito in conseguenza di lesioni corporali da fatto illecito, liquidando una somma equitativamente determinata. Più precisamente, l'art. 47 del Codice delle obbligazioni prevede che in caso di lesioni corporali, il giudice, “tenuto conto delle
pagina 17 di 34 particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione”.
Il fatto che, in base alla giurisprudenza richiamata dall'appellante, gli importi liquidati siano anche significativamente più bassi rispetto a quelli liquidabili in base alla legge italiana non costituisce di per sé motivo per escludere l'applicazione del diritto straniero.
Infatti, è la stessa parte appellante a dedurre che in casi di invalidità totale il risarcimento del torto morale possa ammontare anche a 150.000 CHF, pari a circa 161.411 € alla data della decisione. Tale rimedio, a giudizio del Collegio, rappresenta una tutela generalmente adeguata delle conseguenze dannose non patrimoniali nel caso per cui è lite e soddisfa il rimedio minimo costituzionalmente imposto.
Questa Corte è consapevole che parte della giurisprudenza di merito abbia ritenuto diversamente, facendo applicazione delle Tabelle di Milano;
tuttavia, è convinzione della Corte che, in base al reg. Roma II, il giudice italiano debba evitare di “ripiegarsi su se stesso” facendo ricorso al limite dell'ordine pubblico internazionale per arrivare ad applicare il diritto domestico in luogo di quello straniero, se non in casi eccezionali, in cui effettivamente le conseguenze derivanti dall'applicazione del diritto straniero sarebbero percepite come intollerabili dall'ordinamento interno. Che invece, applicando la legge straniera, si arrivi a soluzioni diverse da quanto disposto dalla legge italiana, costituisce il più fisiologico degli eventi nel diritto internazionale privato.
Declinando tali osservazioni al caso in esame, non vi è alcuna disparità di trattamento censurabile ai sensi dell'art. 3 Cost. nel fatto che un sinistro stradale verificatosi in
Svizzera e che ha coinvolto altri soggetti svizzeri sia trattato diversamente rispetto ad un sinistro italiano che avvenga in Italia.
Peraltro, parte appellante - sia pure cittadino italiano con residenza abituale in Italia - era un lavoratore transfrontaliero, inserito nella comunità sociale elvetica, e la quasi totalità degli elementi di fatto collegano la lite alla Svizzera.
pagina 18 di 34 Si applica dunque integralmente il diritto svizzero, che è dovere di questo giudice applicare e ricercare ex officio, facendo ricorso a qualsiasi mezzo, sia pure con gli inevitabili limiti derivanti dal fatto che non si tratta del diritto nazionale.
In tale contesto, è possibile valorizzare anche il ruolo delle parti, come strumento utile per l'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto. In tal senso, il
Collegio intende valorizzare parti del parere reso degli Avv.ti Petruzzino e Fornara, legali svizzeri, e depositato in atti da parte appellante, nella misura in cui le conclusioni raggiunte appaiano coerenti con i riferimenti normativi e giurisprudenziali in esso contenuti (sul ruolo attivo delle parti nell'individuazione del diritto straniero, v. ancora
Cass. n. 3448/2024).
Trovano quindi applicazione la Legge federale sulla circolazione stradale e le norme da questa richiamata, tra cui il già citato Codice federale delle obbligazioni.
Rilevano i seguenti articoli della Legge federale sulla circolazione stradale.
Responsabilità civile del detentore del veicolo a motore
Art. 58
1 Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni.
[…]
4 Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all'uso del veicolo a motore.
Attenuazione o esclusione della responsabilità civile
Art. 59
1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza
pagina 19 di 34 che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio.
2 Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso
1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze.
3 ...
4 Sono determinate secondo il Codice delle obbligazioni:
a. la responsabilità civile nei rapporti fra il detentore e il proprietario di un veicolo a motore per i danni subìti da questo veicolo;
b. la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili;
è fatta salva la legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori.
Risarcimento e riparazione
Art. 62
1 Il modo e la misura del risarcimento e l'attribuzione di una riparazione sono determinati secondo i principi del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti.
2 Se la persona uccisa o ferita aveva un reddito eccezionalmente elevato, il giudice può ridurre adeguatamente il risarcimento considerando tutte le circostanze.
3 Le prestazioni effettuate alla parte lesa da un'assicurazione privata, i cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dal detentore, sono dedotte dal risarcimento, dovuto da questo, proporzionatamente ai premi da lui pagati, salvo che il contratto di assicurazione preveda un'altra soluzione.
Inoltre, gli art. 29 ss. dettano norme cautelari da seguire alla guida dei veicoli.
Tra esse, l'art. 34, cpv. 3 stabilisce che: “Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono”.
pagina 20 di 34 L'art. 36, cpv. 3 prescrive: “Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso”.
Quanto al danno risarcibile, devono richiamarsi alcuni articoli del Codice delle obbligazioni.
In particolare, il capo secondo riguardante le obbligazioni derivanti da atti illeciti dispone nei termini che seguono.
A. Responsabilità in generale
I. Requisiti della responsabilità
Art. 41
1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2 Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
II. Determinazione del danno
Art. 42
1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.
2 Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.
[…]
III. Fissazione del risarcimento
Art. 43
1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
[…]
IV. Motivi di riduzione
Art. 44
pagina 21 di 34 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
2 Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.
V. Casi speciali
1. Morte e lesione corporale
[…]
b. Risarcimento in caso di lesione corporale
Art. 46
1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
2 Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.
c. Riparazione
Art. 47
Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
Quanto al danno, l'art. 42 prevede che l'onere di provare il danno grava sul danneggiato e che modo e misura sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della colpa.
pagina 22 di 34 In caso di lesioni corporali, l'art. 46 disciplina il risarcimento dei danni patrimoniali, secondo il principio della differenza, con disposizione analoga a quanto disposto dall'art. 1226 c.c. italiano, per cui il danneggiato deve essere posto nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato in assenza dell'illecito mediante il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento della perdita involontaria di guadagno, avuto riguardo anche alla difficoltà creata al suo avvenire economico-professionale.
Quanto al cd. torto morale, ossia alle conseguenze morali, non patrimoniali, dell'illecito,
l'art. 47 stabilisce che il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze (e pertanto apprezzando, fra l'altro, entità e tipologia delle conseguenze riportate, gravità delle sofferenze e grado di colpa dell'autore), possa attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
Il citato parere di parte dà conto di giurisprudenza che liquida la riparazione in importi contenuti tra i 6.000 CHF e i 150.000 CHF, ove l'importo massimo è stato recentemente riconosciuto per un caso di invalidità piena.
Quanto a messa in mora, interessi e maggior danno, soccorrono gli artt. 102 ss. del
Codice delle assicurazioni. In particolare, l'art. 102 prevede che il debitore sia posto in mora mediante interpellazione del creditore e l'art. 104 prevede che da tale momento decorrano gli interessi moratori al tasso ivi stabilito. Ai sensi dell'art. 106, il debitore deve anche risarcire il danno patito dal creditore eccedente l'ammontare degli interessi moratori.
Infine, l'art. 65 della legge sulla circolazione stradale prevede l'azione diretta della parte lesa contro l'assicuratore nei seguenti termini:
“1 La parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione.
2 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.
pagina 23 di 34 3 L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge sul contratto d'assicurazione.”
3. Così sommariamente richiamato il diritto svizzero rilevante, occorre valutare la sussistenza dei fatti allegati dall'attore.
Quanto alle circostanze di verificazione del sinistro, esse sono puntualmente ricostruite nel rapporto della Polizia Cantonale del 16/08/2016 depositato in atti, a cui questa Corte attribuisce la massima attendibilità in considerazione della natura dell'atto e dei pubblici ufficiali coinvolti nella sua redazione.
Il fatto si è verificato venerdì 29/07/2016, ad ore 15:45, in Via Giovan Battista Maggi
Landamano, Castel San Pietro, su strada pianeggiante rettilinea con ottima visibilità, ove il limite di velocità era di 50 km/h. raggiungeva Castel S. Pietro alla guida di un'auto targata TI 135754 ed CP_1
era intenzionata a cercare parcheggio al momento del fatto. Mentre svoltava a sinistra per raggiungere il parcheggio collocato sul lato opposto della strada, non notava il sopraggiungere dello scooter (tg. DG 60581) guidato da il quale stava Pt_1
viaggiando nella direzione opposta, entro i limiti di velocità consentiti.
Nel verbale di interrogatorio reso, ha precisato che nello svoltare a CP_1
sinistra aveva rallentato, ma non si era fermata prima della svolta;
tale circostanza è stata confermata anche dai due testimoni sentiti quali persone informate sui fatti dalla Polizia
Cantonale, con verbali prodotti in atti.
La parte anteriore dello scooter collideva quindi contro la fiancata destra dell'auto di e lo scooter rovinava a terra, insieme con il conducente. CP_1
veniva quindi trasportato in autoambulanza all'Ospedale Civico di Lugano, a Pt_1
causa della gravità delle ferite riportate. In particolare, riportava “un complesso lesionale consistente in un trauma cranio facciale con profonda ferita coinvolgente il labbro
pagina 24 di 34 inferiore, frattura dello splancnoscanio tipo Le Fort 1, associata a frattura dento- alveolare degli elementi dentari 1.1 e 21 ed avulsione dell'elemento 2.1, fratture affossate della parete anteriore del seno mascellare destro con coinvolgimento del canale del nervo infraorbitario omolaterale, distacco del processo frontale dell'osso mascellare destro, multiple fratture scomposte dei processi pterigoidei, frattura della spina nasale anteriore, delle ossa nasali e del setto nasale osseo con emoseno mascellare e sfenoemoidale. Venne descritto un trauma addominale con emoperitoneo da lacerazione del mesentere ileale, ferita pretibiale del ginocchio destro.” (cfr. relazione c.t.u., p. 26).
Alla luce di ciò, richiamate le norme sulla circolazione stradale sopra citate (e, in particolare, l'obbligo specifico di dare la precedenza, in caso di svolta, ai veicoli provenienti da direzione opposta) e le comuni nozioni di prudenza e diligenza, si deve concludere che l'incidente è stata cagionato dalla colpa esclusiva della signora la quale effettuava una svolta a sinistra senza accertarsi che non CP_1
sopraggiungesse alcun veicolo in direzione opposta e senza quindi dare la precedenza a
Pt_1
Non sono, invece, ravvisabili profili di colpa in capo alla parte danneggiata, il quale viaggiava nella propria carreggiata a velocità contenuta (secondo l'attendibile e disinteressata dichiarazione del teste . Tes_1
È provato, inoltre, dalla relazione di Polizia in atti, che la signora fosse il CP_1
detentore del veicolo a motore che ha cagionato l'incidente.
Ne consegue la sua responsabilità ai sensi dell'art. 58 della legge sulla circolazione stradale svizzero per i danni cagionati all'appellante.
Peraltro, ai sensi dell'art. 59 della legge sulla circolazione stradale, sarebbe stato onere dell'appellata fornire la prova liberatoria circa il fatto che “l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del
pagina 25 di 34 veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio”. Non solo tale prova liberatoria non è stata fornita, ma vi è prova in atti della colpa di CP_1
Ai sensi dell'art. 65 della legge sulla circolazione stradale, la parte lesa può poi domandare direttamente quanto dovuto a titolo di risarcimento nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del danneggiante.
Il fatto che fosse l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo della CP_2
sig.ra è documentalmente provato da una lettera della stessa compagnia, CP_1
dal chiaro tenore confessorio, depositata in atti (doc. 8 fascicolo primo grado parte attrice), nella quale la corrispondente sinistri della compagnia prende contatto con il danneggiato “in qualità d'assicuratori per la responsabilità civile della vettura della
Signora . Inoltre, la circostanza è pure indirettamente Controparte_1
dimostrata dalla successiva corrispondenza prodotta.
Sotto altro profilo, la mancata costituzione dell'assicuratrice ha impedito alla stessa di sollevare eccezioni su eventuali limiti all'operatività della copertura assicurativa in oggetto.
Quanto al danno risarcibile, occorre valutare distintamente il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 46 Codice delle obbligazioni ed il torto morale riparabile equitativamente ai sensi dell'art. 47, con la precisazione che è onere del danneggiato fornire la prova dei danni subiti.
Quanto al danno patrimoniale, occorre in primo luogo esaminare la domanda di risarcimento del lucro cessante da riduzione del reddito.
Essa deve essere rigettata, in quanto sfornita di prova del danno patrimoniale subito.
In primo luogo, si rileva che a partire dal 2019 è stato ritenuto in grado di Pt_1
lavorare da parte dei periti del SUVA (l'ente svizzero di assicurazione sociale), senza alcuna invalidità residua (cfr. doc. 32 fascicolo primo grado parte attrice e doc. 5 fascicolo primo grado convenuta costituita). Tale circostanza è stata poi confermata dallo stesso ai c.t.u. (“Circa due anni fa ha cambiato lavoro, sempre presso una Pt_1
pagina 26 di 34 ditta in Svizzera ove svolge attività differente. Segnala di essere occupato attualmente in una realtà più piccola di 4-5 operai, il clima lavorativo è molto collaborativo, dichiara di non avere limitazioni ufficiali ma l'attività è alleggerita dai Colleghi.”), i quali hanno anche accertato l'attuale assenza di necessità terapeutiche croniche, l'assenza di presidi necessari, l'autonomia del soggetto anche lavorativa con minime limitazioni tanto da non avere preclusione di attività alcuna dal medico competente, la buona articolarità e funzionalità delle sedi interessate.
Inoltre, per provare la denunciata riduzione di reddito, parte appellante produce soltanto documentazione fiscale fino al 2018, dunque solo per i due anni successivi all'incidente, nella quale sono riportati i redditi complessivi da lavoro dipendente anno per anno.
Tale documentazione, invero assai generica nel contenuto e limitata negli anni, non appare sufficiente a dare prova di una permanente riduzione del reddito causata dal sinistro, ancora attuale al tempo dell'instaurazione del giudizio.
Al contrario, vi è prova che nel 2017 e 2018 il soggetto lavorasse in forma parziale, ma percependo un'indennità integrativa dello stipendio da parte del SUVA. Inoltre, è significativo notare che la parte stessa abbia riferito ai c.t.u. di aver “lavorato per due anni in forma parziale (svolgeva attività al 50% ma su orario pieno) con lo stesso stipendio” e di aver poi cambiato – si ritiene spontaneamente – lavoro circa due anni fa.
Ne consegue il difetto di prova circa una stabile e permanente riduzione del reddito riconducibile all'evento lesivo per cui è causa.
Quanto alle spese mediche, a fronte di una richiesta iniziale di circa 30.000 €, la c.t.u. – con valutazione condivisa dal Collegio – ha ritenuto congrue e giustificate solo spese per
€ 2.518,32 per visite, accertamenti strumentali, fisioterapia e farmaci. Non risulta dagli atti che tali spese, diverse e ulteriori rispetto alle spese per cure odontoiatriche, siano già state rimborsate da , l'ente previdenziale elvetico, e pertanto esse sono dovute. Pt_2
Quanto alla relazione odontoiatrica di parte redatta dal dott. per € 610,00, il CP_7
rimborso di tale somma non è dovuto, atteso che si tratta di spese ricollegate a cure pagina 27 di 34 odontoiatriche, che risultano – per stessa ammissione di parte appellante nel contesto delle operazioni peritali – a carico della . Pt_2
Quanto alle spese legali per la gestione della controversia nella fase stragiudiziale e nella fase della negoziazione assistita, esse non sono dovute poiché manca la prova dell'effettivo pagamento di compensi agli avvocati per tali attività. Infatti, a differenza delle spese processuali in senso stretto, esse non possono essere liquidate in base alle tabelle ministeriali, ma devono essere provate documentalmente, mediante la produzione dei bonifici o di altra prova dell'avvenuto pagamento. Peraltro, essendo la controversia regolata dal diritto svizzero, è del tutto improprio il riferimento ai parametri di liquidazione italiani.
Quanto al torto morale, riparabile ai sensi dell'art. 47 Codice obbligazioni, di cui anche la parte appellata costituita sembra ammettere la spettanza, la Corte ritiene equo liquidare una somma di 30.000 CHF, pari ad € 32.484 alla data della decisione.
A tal fine, nel libero apprezzamento delle circostanze del caso concreto devoluto a questo Collegio ex art. 47 Codice delle obbligazioni svizzero, si devono valorizzare: i numerosi giorni di ospedalizzazione (12); i plurimi (3) interventi chirurgici subiti;
il lungo periodo (più di due anni) di parziale invalidità lavorativa;
le cicatrici residuate, anche sul labbro;
nonché la sofferenza fisica e psichica elevata, il senso di ansia, vergogna e frustrazione patiti quali conseguenza di tali circostanze negative, di cui danno conto anche i c.t.u.
Inoltre, alla luce della giurisprudenza svizzera richiamata nel parere prodotto da parte appellante, la quale ha liquidato 150.000 CHF in un caso di invalidità totale, la somma predetta deve ritenersi proporzionata alla gravità dell'invalidità permanente accertata dai c.t.u. nella misura di 22 punti su 100.
A quanto consta, il diritto svizzero non prevede, invece, un'autonoma valutazione dell'invalidità temporanea;
quindi, la somma così liquidata va considerata pagina 28 di 34 onnicomprensiva per la riparazione di tutte le conseguenze lesive di carattere non patrimoniale.
Alla luce di ciò, ed devono essere condannati in solido tra CP_2 CP_1
loro al pagamento di € 2.518,32 per spese mediche ed € 32.484,00 per riparazione del torto morale.
Alle somme così liquidate, si aggiungono gli interessi moratori dalla messa in mora del
26/06/2018 al saldo, nella misura di cui all'art. 104 Codice obbligazioni. A tale riguardo, da quanto risulta in atti, la prima lettera di messa in mora indirizzata alla debitrice
è stata consegnata il 26/06/2018, mentre la precedente lettera del CP_1
18/10/2017 era recapitata a via e-mail solo per conoscenza, essendo in realtà CP_2
indirizzata a . La predetta messa in mora del 26/06/2018 nei confronti della CP_3
debitrice principale vale anche nei confronti dell'assicuratore, il quale è tenuto direttamente a corrispondere quanto dovuto dall'assicurato.
Nulla è invece dovuto a titolo di rivalutazione e maggior danno (anche da svalutazione), poiché nulla è stato allegato né provato da parte appellante circa l'impiego che avrebbe fatto del denaro, se l'avesse ricevuto tempestivamente.
4. Il secondo motivo di appello, con cui si censura il rigetto delle ulteriori domande formulate in primo grado nei confronti di e non merita CP_3 CP_2
accoglimento.
Rispetto al primo profilo, riguardante la posizione di quale mandatario per CP_3
la liquidazione dei sinistri ex art. 152 cod. ass., sono corrette le conclusioni del
Tribunale.
Il veicolo della danneggiante era immatricolato, assicurato e abitualmente circolante in
Svizzera, non in uno Stato membro dell'U.E. Dunque, non si applicano gli artt. 151 ss. cod. ass. e non può essere considerata mandataria per la liquidazione dei CP_3
sinistri, con rappresentanza ex lege di CP_2
pagina 29 di 34 Per assurdo, anche a ritenere diversamente e ad applicare il cod. ass., non CP_3
poteva essere citata quale mandataria cumulativamente all'assicuratore svizzero. Lo stesso appellante richiama il principio di diritto affermato da Cass. n. 29221/2023: In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all'estero, la legittimazione passiva del
"mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.
Nell'ambito del secondo motivo, l'appellante richiama anche le altre autonome domande svolte nei confronti delle due compagnie assicurative e fondate sulla creazione di un affidamento poi tradito e sulla pretesa mala gestio del sinistro, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare.
Nel merito, tali domande sono infondate e dunque la censura non giova a parte appellante.
Il preteso affidamento che avrebbe creato in capo alla parte appellante circa CP_3
il proprio ruolo di mandataria di risulta smentito dalla documentazione CP_2
prodotta in atti dallo stesso appellante.
In primo luogo, parte appellante era perfettamente consapevole che l'assicuratore della responsabilità civile della sig.ra era la società svizzera come CP_1 CP_2
risulta dalla lettera del 28/09/2016 della società stessa indirizzata a nella quale Pt_1
la società si presentava come tale (doc. 8).
Inoltre, la lettera di CONSAP del 11/10/2016 indirizzata al legale dell'attrice (doc. 9 parte attrice), diversamente da quanto dedotto da parte appellante, chiarisce pagina 30 di 34 inequivocabilmente che al caso di specie non si applica l'art. 151 cod. ass. e che l'assicuratore non è obbligato né a nominare un rappresentante in Italia, né a fornire una risposta motivata.
Anche la corrispondenza elettronica proveniente da indirizzi e-mail “.ch” conferma la consapevolezza (o quantomeno la colposa ignoranza) da parte dell'appellante che l'unico assicuratore fosse la società svizzera. In particolare, il doc. 11 reca una e-mail del 27/10/2016, poi riscontrata, in cui, facendo riferimento ad una pregressa conversazione telefonica, per “ Persona_2 Controparte_2
Sede Regionale per il Ticino […] Lugano” chiede l'IBAN per procedere all'accredito di una somma per i danni allo scooter. Ancora nell'ottobre 2017, la corrispondenza intercorreva tra il legale di parte appellante e per “Zurigo Compagnia Testimone_2
di Assicurazioni SA Sede Regionale per il Ticino […] Lugano” (cfr. doc. 13). Anche in tali circostanze, quindi, risulta chiaro che era la compagnia svizzera a gestire il sinistro.
Il fatto che abbia operato occasionalmente quale tramite di in CP_3 CP_2
Italia non la rende sua rappresentante, nemmeno apparente: perché possa operare la rappresentanza apparente è necessaria un'ignoranza incolpevole in capo al soggetto che interagisca con il presunto rappresentante.
In ogni caso, non sussiste nemmeno alcun preteso danno da mala gestio del rapporto da parte di e/o CP_3 CP_2
L'estraneità di deriva da quanto appena esposto, mentre nei confronti di CP_3
non trova applicazione l'art. 148 cod. ass., che è norma di diritto italiano, non CP_2
invocabile nei confronti della società svizzera, in un rapporto assicurativo disciplinato dal diritto svizzero.
Anche per quanto riguarda l'omesso riscontro di corrispondenza e l'omessa partecipazione alla negoziazione assistita, non si tratta di fatti illeciti in sé forieri di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli liquidati in questa sede quali conseguenza del sinistro. Anche l'art. 4 del d.l. 132/2014 lascia il giudice libero di valutare se dal rifiuto di stipulare la convenzione di negoziazione discendano conseguenze in punto di spese pagina 31 di 34 processuali o meno. Nel caso di specie, anche considerato il parziale rigetto delle domande attoree il rifiuto delle convenute non pare meritevole di alcuna sanzione in punto di spese di lite.
5. Il terzo motivo di appello, con cui si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato parte appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di , è pure privo di pregio. Le domande svolte nei CP_3
confronti di erano infondate ed il loro rigetto discende da una piana lettura CP_3
delle disposizioni di legge applicabili, in considerazione dei fatti di causa. Né la circostanza di non aver partecipato alla negoziazione assistita risulta di per sé decisiva ai fini della compensazione delle spese, a fronte di una domanda chiaramente priva di una valida causa petendi, secondo quanto appena rilevato.
Le spese di primo grando sono state, quindi, liquidate correttamente nei rapporti con
, non ricorrendo i presupposti per una compensazione né tanto meno per la CP_3
condanna ex art. 96 c.p.c. della parte integralmente vittoriosa.
Conclusivamente, l'appello di nei confronti di viene Parte_1 CP_3
integralmente rigettato, con conferma dei relativi capi della sentenza impugnata.
Quanto all'appello proposto nei confronti di ed esso viene CP_2 CP_1
accolto nella misura sopra descritta;
per l'effetto, la sentenza impugnata va in parte riformata sul punto, con accoglimento delle domande di condanna al pagamento della somma di € 2.518,32 per spese mediche ed € 32.484,00 per riparazione del torto morale, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 104 del Codice delle obbligazioni svizzero, dal 26/07/2018 al saldo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Per effetto della parziale riforma della sentenza impugnata, risulta Parte_1
vittorioso nei confronti di ed per la somma di € 35.002,32, le CP_2 CP_1
pagina 32 di 34 quali devono essere condannate al pagamento delle spese di lite in suo favore per entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso del contributo unificato anticipato.
Inoltre, devono essere definitivamente poste a carico di ed CP_2 CP_1
anche le spese della c.t.u. disposta nel presente grado. Le spese processuali vanno liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione della somma liquidata in accoglimento della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, nella misura indicata in dispositivo.
Stante, invece, la soccombenza di nei confronti di , parte Parte_1 CP_3
appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata costituita, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, considerato il valore della domanda proposta e rigettata, nonché l'attività difensiva effettivamente svolta e la nota spese depositata da parte appellata (per € 14.239, oltre spese generali ed accessori).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
I. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata;
II. afferma la giurisdizione italiana nei confronti di CP_2 Controparte_2
e
[...] Controparte_1
III. condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1
di € 2.518,32 per spese mediche ed € 32.484,00 per riparazione del torto morale, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 104 del codice delle obbligazioni svizzero, dal 26/07/2018 al saldo;
pagina 33 di 34 IV. rigetta l'appello proposto da nel resto, con conferma degli altri capi Parte_1
della sentenza impugnata;
V. condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese
[...] Parte_1
processuali del primo grado, che si liquidano complessivamente in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, contributo unificato ed accessori di legge, se dovuti nonché al pagamento delle spese processuali del presente grado, che si liquidano complessivamente in € 9.991,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, contributo unificato ed accessori di legge, se dovuti;
VI. pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e in solido Controparte_2 Controparte_1
fra loro;
VII. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese processuali del presente grado, che si liquidano complessivamente in €
14.239,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente Dott. Carlo Maddaloni
Il Consigliere estensore Dott.ssa Natalia Imarisio
Minuta redatta con la collaborazione del Dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 1412/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RASCHELLA' DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 22100
COMO, come da delega in atti
-APPELLANTE- contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATE CONTUMACI- nonché contro
pagina 1 di 34 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
RL ND, elettivamente domiciliato in Via Mugiasca 10 22100 COMO, come da delega in atti
-APPELLATA- per la riforma della sentenza n. 1205/2022, pubblicata il 22/11/2022, del Tribunale di Como nella causa n. R.G. 3696/2021.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie di Legge e del caso, in integrale riforma della sentenza n. 1205/2022 pubbl. il 22/11/2022 RG n. 3696/2021 Repert. n. 3715/2022 emessa il 22/11/2022 dal Tribunale di Como, non notificata, in persona del Dr. Paolo Bertollini, depositata in Cancelleria in data 22.11.22, repertorio n. 3715/2022, così pronunciare: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: a) accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice italiano in forza di quanto espresso nel primo motivo d'appello; b) accertare e dichiarare l'insussistenza della carenza di legittimazione passiva della
[...]
, e pertanto affermarla, per le ragioni espresse nel secondo motivo d'appello; CP_3 NEL MERITO: IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie della legge italiana in ordine ai criteri di liquidazione del danno disapplicando la normativa svizzera in quanto contraria all'ordine pubblico internazionale di cui all'art. 16, comma 1, l. n. 218/1995; come meglio precisato in atti e come certamente emergerà dall'eventuale consulto specialistico previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995 disposto per identificare i criteri della legge svizzera regolatori della materia sottoposta alla cognizione del Giudice adito nel rispetto del principio iura novit curia, o, in estremo subordine accertare la normativa Svizzera da applicare al caso di specie. IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la predetta sig.ra la Controparte_1 [...] e la , mandataria e rappresentante per l'Italia Controparte_2 Controparte_3 della società elvetica società in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento integrale dei danni subiti da parte attrice, quantificati in base alla CTU espletata a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche di cura in euro 152.897,07= oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed a titolo di danno patrimoniale pari ad euro 161.336,75, e cosi la somma complessiva pari ad EURO 314.233,82 in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. IN ESTREMO SUBORDINE Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la predetta sig.ra la Controparte_1 Controparte_2 pagina 2 di 34 e la , mandataria e rappresentante per l'Italia Controparte_2 Controparte_3 della società elvetica società in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento integrale dei danni – compreso il c.d. torto morale - subiti da parte attrice, da liquidarsi in applicazione delle norme svizzere applicabili al caso di specie cosi come meglio specificate a seguito del consulto specialistico previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995 nell'ampia discrezionalità prevista da favore del Giudice dalle citate norme e comunque nella somma ritenuta equa e di giustizia pari almeno ad euro 200.000,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del giudice adito. IN OGNI CASO accertare e dichiarare la mala gestio e responsabilità aggravata delle Compagnie
[...] e , quale mandataria italiana Controparte_2 Controparte_3 di quest'ultima, per l'omessa formulazione dell'offerta risarcitoria di legge a favore dell'attore o l'indicazione dei motivi che non hanno consentito di formulare l'offerta nonché per omesso riscontro dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita, ciò ex art. 148 Codice delle Assicurazioni private e 4 della legge 132/2014 - 96 c.p.c., e per l'effetto condannarle in via solidale tra loro alla somma pari ad euro 20.000,00= da versarsi a favore dell'attore o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice adito. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione a proprio favore delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale e per l'effetto condannare in solido tra loro la sig.ra
[...]
la e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
a versare a favore del sig. euro 2.935,00 oltre oneri ed accessori di CP_3 Pt_1 legge, quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori minimi o, in alternativa, da quantificare in via equitativa da parte del Giudice adito. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione a proprio favore delle spese legali per l'assistenza riguardante la fase attivazione della negoziazione assistita e per l'effetto condannare in solido tra loro la sig.ra la Controparte_1 Controparte_2 e la a versare a favore del sig. uro
[...] Controparte_3 Pt_1 1.305,00 oltre oneri ed accessori di legge, quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori medi o, in alternativa, da quantificare in via equitativa dal Giudice adito. IN VIA ISTRUTTORIA CHIEDE, RINNOVANTO QUANTO GIA' TEMPESTIVAMENTE E RITUALMENTE RICHIESTO IN PRIMO GRADO A. ammettersi prova per testi sui fatti di causa con i testi e i capitoli di prova indicati nelle memorie istruttorie ritualmente depositate dall'attore nel giudizio di primo grado, prodotte nel fascicolo dell'appellante e da intendersi qui integralmente trascritte;
B. Ammettersi CTU medico legale ed ove necessario consulto specialistico psichiatrico – psicologico forense, eventuale consulenza dentistica, sulla persona del sig. al fine di verificare gli Pt_1 effettivi danni patiti dallo stesso, come richiesto nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie ritualmente depositate dall'attore nel giudizio di primo grado, atti prodotti nel fascicolo dell'appellante e da intendersi qui integralmente trascritti;
C. Ammettersi consulto specialistico previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995 per identificare i criteri della legge svizzera regolatori della materia sottoposta alla cognizione del Giudice adito nel rispetto del principio iura novit curia e la loro compatibilità con l'ordine pubblico, come richiesto nei propri atti in primo grado dall'attore. Con facoltà di formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di rito in sede di istruttoria, con espressa riserva di produrre in forma cartacea i CD ROM, Lastre rx, esami diagnostici, ecc… direttamente al CTU nominando, non allegabili tramite applicativo telematico. IN OGNI CASO: con vittoria di spese legali e competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge. pagina 3 di 34 Conclusioni per Controparte_3
In via preliminare: previe le opportune declaratorie, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario italiano a favore di quello elvetico. Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In via principale: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_3 Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti Parte_1
al Tribunale di Como Controparte_1 Controparte_2
(anche solo e (anche solo
[...] CP_2 Controparte_3 CP_3
), domandando la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto in Castel San Pietro, Svizzera in data 29/07/2016.
A sostegno delle proprie domande, esponeva che, mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo, la convenuta non aveva rispettato il diritto di CP_1
precedenza, aveva provocato una collisione tra i veicoli e cagionato quindi con colpa ingenti danni patrimoniali (perdita di capacità lavorativa specifica, spese mediche, spese legali stragiudiziali) e non patrimoniali (danno biologico temporaneo e permanente) all'attore.
Affermava quindi la solidale responsabilità per i danni conseguenti al sinistro della danneggiante, dell'assicuratrice della stessa, e di Controparte_2
, quest'ultima quale mandataria italiana della compagnia estera, ai Controparte_3
sensi degli artt. 151 ss. cod. ass.
Infine, premesso che le compagnie assicurative convenute erano venute meno all'obbligo di formulare un'offerta risarcitoria, ai sensi dell'art. 148 cod. ass., chiedeva la condanna delle stesse al versamento dell'ulteriore somma di € 20.000,00, anche ai sensi dell'art. 4 l. n. 132/2014 ed art. 96 c.p.c.
pagina 4 di 34 Si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo Controparte_3
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 151 ss. cod. ass., nonché il conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice svizzero;
nel merito, concludeva per il rigetto delle domande avversarie.
Restavano contumaci e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Il Tribunale di Como, senza esperire alcuna istruttoria, con sentenza n. 1205/2022 pubblicata il 22/11/2022, rigettava le domande proposte da nei confronti Parte_1
di e dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti di Controparte_3 [...]
e di con conseguente Controparte_1 Controparte_2
condanna dell'attore al pagamento delle spese del grado nei confronti della società costituita.
In primo luogo, affermava l'estraneità di al rapporto obbligatorio Controparte_3
dedotto, in considerazione del fatto che il veicolo della pretesa danneggiante fosse un veicolo abitualmente stazionante e assicurato in Svizzera, Stato non membro dell'UE, e, dunque, non potessero trovare applicazione gli artt. 151 ss. cod. ass. sulla rappresentanza ex lege per la liquidazione dei sinistri.
In secondo luogo, affermava la carenza di giurisdizione del Tribunale di Como rispetto alle domande risarcitorie avanzate nei confronti dei due convenuti contumaci ai sensi della Convenzione di Lugano del 2007. A riguardo, a giudizio del Tribunale, non sussiste alcun titolo di giurisdizione poiché, escluso il foro generale dei convenuti ex art. 2 Conv. Lugano, il foro di cui all'art. 5 Conv. Lugano, analogo ai criteri di cui agli artt.
10 ed 11 Conv. Lugano in materia di assicurazioni, ossia il foro del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, va collocato in Svizzera. Né, a parere del Tribunale, potrebbe trovare applicazione l'art. 6 Conv. Lugano sulla connessione tra cause proposte nei confronti di una pluralità di convenuti, poiché lo impedisce la manifesta infondatezza della pretesa avanzata nei confronti di . Controparte_3
pagina 5 di 34 Con atto di citazione in appello, proponeva appello articolandolo in tre Parte_1
motivi.
Si costituiva , domandando il rigetto dell'appello avversario. Controparte_3
All'udienza del 5/03/2024, il Consigliere istruttore rilevava la tempestività e ritualità delle notifiche dell'atto di citazione in appello a e Controparte_1
e ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
La Corte, trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 25/06/2024, ne disponeva poi la rimessione sul ruolo per l'espletamento di una c.t.u. concernente lo stato di salute di parte appellante.
I c.t.u. depositavano la relazione in data 6/05/2025.
All'esito, il Consigliere istruttore fissava l'udienza del 14/10/2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art 352 c.p.c., con assegnazione di termini a ritroso per il deposito di note di p.c., comparse conclusionali, repliche e note sostitutive dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
declinato la giurisdizione nei confronti dei convenuti svizzeri ed argomenta che la potestas iudicandi del giudice comasco sussisterebbe ai sensi degli artt. 9 e 11 Conv.
Lugano. Nell'esposizione del motivo, premette che la Conv. Lugano recepisce il reg. CE
n. 44/2001 tra le parti stipulanti e dà conto di come, ai sensi degli artt. 9 e 11 del predetto regolamento, la persona lesa possa proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro. Nel campo di applicazione della Conv. Lugano, per
Stato membro si dovrebbe intendere anche lo Stato vincolato dalla convenzione stessa.
pagina 6 di 34 A tali conclusioni, si dovrebbe pervenire anche in considerazione della ratio di tutela della parte debole nelle controversie in materia assicurativa che ispira la disciplina.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato le domande nei confronti di e Controparte_3 CP_2
Sotto un primo profilo, espone che è stata citata nel suo ruolo di Controparte_3
mandataria e rappresentante in Italia della compagnia svizzera ed anche per l'affidamento creato in capo all'attrice nel corso della gestione stragiudiziale del sinistro, durante il quale la stessa istruiva la pratica ai sensi degli artt. 151 ss. cod. ass. (cfr. doc. 9
e 11), versando anche un acconto e disponendo una visita medica. Aggiunge, infine, che la circostanza che il veicolo risulti immatricolato o meno in Europa sarebbe irrilevante, considerato che nei fatti si è comportata da mandataria e rappresentate per CP_3
l'Italia di CP_2
Sotto un secondo profilo, deduce che e non hanno riscontrato le CP_2 CP_3
richieste risarcitorie avanzate e non hanno stipulato la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria. Tale condotta, che ha generato un affidamento e ha causato una mala gestio del sinistro, sarebbe foriera di responsabilità, anche ai sensi dell'art. 148 cod. ass. che obbliga le compagnie a formulare una proposta risarcitoria e su tale domanda il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Con il terzo motivo, si impugna la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese a favore della convenuta costituita. A parere dell'appellante, il comportamento scorretto della controparte (mancato riscontro delle missive, creazione di affidamento tradito, omessa partecipazione alla negoziazione assistita), giustificherebbe una condanna per lite temeraria, in forza del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. n. 132/2014, conv. in l.
n. 162/2014 e dell'art. 96 c.p.c., o quantomeno giusti motivi per compensare le spese di lite.
pagina 7 di 34 Tanto premesso, l'appellante ripropone quindi le domande già svolte in primo grado – sia pure precisate nel quantum alla luce della c.t.u. acquisita nel giudizio di appello – esponendo quanto segue.
In primo luogo, quanto alla legge applicabile, argomenta che ai sensi dell'art. 62, l. n.
218/1995 si dovrebbe applicare la legge dello Stato in cui si è verificato l'evento ovvero il fatto che ha causato il danno, ossia nel caso di specie il diritto svizzero. Invoca però il limite dell'ordine pubblico di cui all'art. 16 l. 218/1995 in quanto per diritto svizzero i criteri di determinazione del danno non patrimoniale da lesione della salute lascerebbero eccessiva discrezionalità al giudice e condurrebbero ad un ristoro largamente inferiore a quello previsto dal diritto italiano e non adeguato alla lesione del diritto alla salute, che ha rilevanza costituzionale.
Quanto alle voci di danno richieste, si deve avere riguardo alle difese svolte dall'appellante dopo la c.t.u. disposta nel presente grado. Sulla base delle risultanze della c.t.u., di cui non contesta le conclusioni, domanda € 134.069,00 per danno biologico permanente, con massima personalizzazione, € 15.699,75 per danno biologico temporaneo, € 3.128,32 per spese mediche, per un totale di danno non patrimoniale pari ad € 152.897,07. Per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita di reddito, deduce che a seguito del sinistro i propri redditi si sarebbero ridotti in media di 6.500 CHF annui, pari ad € 5.500 circa. Ne chiede quindi la liquidazione mediante capitalizzazione secondo i parametri di cui al r.d. n. 1403/1922, aggiornato con i quaderni C.S.M. n.
41/1990 ovvero applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, per un importo capitale pari a € 161.315,00. Chiede, inoltre, la refusione delle spese legali in tesi sostenute nella fase stragiudiziale e di negoziazione assistita.
1. Il primo motivo è fondato.
Nell'esame dell'impugnazione in punto di giurisdizione, si deve distinguere la posizione di da quella della danneggiante assicurata CP_2 CP_1
pagina 8 di 34 La giurisdizione sussiste nei confronti dell'assicuratrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, par. 1, lett. b) e 11, par. 2 della Convenzione di Lugano del 2007.
Tale Convenzione, firmata a Lugano dalle Parti contraenti il 30 ottobre 2007, è stata conclusa fra la Comunità Europea (oggi Unione Europea) e, per quanto interessa, la
Confederazione Svizzera e costituisce una convenzione parallela alla Convenzione di
Bruxelles del 1968, poi sostituita dai regolamenti CE n. 44/2001 (cd. reg. Bruxelles I) e
UE n. 1215/2012 (cd. reg. Bruxelles I bis).
Proprio per la sua natura di convenzione parallela al “sistema Bruxelles”, nell'interpretazione della Conv. Lugano, come argomenta anche parte appellante, è possibile tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa alle corrispondenti disposizioni contenute nei regolamenti unionali.
Ciò premesso, la sezione 3 della Conv. Lugano prevede criteri autonomi di giurisdizione nella materia dei contratti di assicurazione, costituendo un corpo autonomo e completo nell'ambito della Convenzione, similmente a quanto accade nella materia dei contratti conclusi dai consumatori (artt. 15-17) e dei contratti individuali di lavoro (artt. 18-21).
Al fine di proteggere la parte debole del rapporto di assicurazione, la Convenzione distingue fra la posizione dell'assicuratore da una parte, e quella dell'altro contraente dell'assicurazione, dell'assicurato o del beneficiario dall'altra, e prevede criteri diversi di giurisdizione a seconda che l'uno o gli altri assumano la posizione di attori o di convenuti.
Tale tutela viene attuata offrendo alla parte debole la possibilità di accedere ad un ampio novero di fori, tra cui il foro del proprio domicilio, in deroga al principio actor sequitur forum rei, imponendo invece alla controparte forte, come regola generale, di agire nel solo foro del domicilio del convenuto.
In particolare, per quanto interessa, la sezione 3 prevede che l'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato (art. 9, par. 1, lett. a)), davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente pagina 9 di 34 dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario (art. 9, par.. 1, lett. b)) e, infine, davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili (art. 10).
Dunque, ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. b) il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario può citare davanti al giudice del proprio domicilio l'assicuratore, purché quest'ultimo sia domiciliato nel territorio di uno Stato parte.
Quanto all'assicurazione della responsabilità civile, l'art. 11 stabilisce che:
“
1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.”
Riguardo all'assicurazione della responsabilità civile, dunque, l'art. 11, n. 2 della
Convenzione rinvia agli artt. 8, 9 e 10 e tale rinvio deve essere interpretato nel senso che viene riconosciuta ai danneggiati la possibilità di citare l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui essi sono domiciliati.
Sul punto, sia pure con riferimento alla corrispondente norma del reg. n. 44/2001, si richiama l'insegnamento conforme di C.G.U.E., 13/12/2007, C-463/06,
[...]
c. riguardante un caso analogo nel quale una Controparte_4 Persona_1
persona domiciliata in Germania è stata coinvolta, nei Paesi Bassi, in un incidente automobilistico con un assicurato dell'assicuratore e, nella sua qualità di persona CP_4
lesa, ha proposto un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore dinanzi al giudice tedesco, ai sensi degli artt. 11, n. 2, e 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.
pagina 10 di 34 La C.G.U.E., con interpretazione letterale e teleologica della disposizione, ha affermato che il rinvio operato dall'art. 11, n. 2, all'art. 9, n. 1, lett. b), “deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno
Stato membro”.
Infine, l'ultimo inciso della norma – “sempre che tale azione sia possibile” – va inteso nel senso che sussiste la giurisdizione nei termini richiamati, a condizione che la legge applicabile, individuata ai sensi del diritto internazionale privato del foro, consenta l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore.
Nella lite per cui è causa, è una parte lesa domiciliata in Italia, nel Parte_1
circondario del Tribunale comasco, e ha proposto azione diretta di risarcimento dei danni da responsabilità civile nei confronti dell'assicuratore avente CP_2
domicilio in Svizzera, Stato parte della Conv. Lugano.
Inoltre, secondo quanto si vedrà infra, ai sensi del reg. n. 864/2007 (cd. Roma II), la legge applicabile alla controversia è la legge svizzera, la quale prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante (art. 65 della Legge federale sulla circolazione stradale).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di ai sensi e per gli CP_2
effetti degli artt. 9, par. 1, lett. b) ed 11, par. 2 Conv. Lugano.
Quanto alla posizione dell'assicurata danneggiante in primo luogo CP_1
occorre valutare se la giurisdizione nei suoi confronti possa essere affermata in base alle stesse disposizioni della Conv. Lugano.
È opportuno notare che gli articoli in questione non si riferiscono mai letteralmente all'azione promossa in via principale dalla parte lesa nei confronti dell'assicurato.
Inoltre, tali norme si applicano alla materia assicurativa, mentre non si può ritenere che pagina 11 di 34 una domanda proposta dalla parte lesa contro l'assicurato costituisca una domanda in materia di assicurazioni solo perché tale domanda e l'azione diretta contro l'assicuratore traggono origine dagli stessi fatti.
Quanto alla ratio delle disposizioni in materia assicurativa, esse mirano a correggere lo squilibrio tra le parti facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. Tale squilibrio, invece, è assente quando l'azione non è proposta nei confronti dell'assicuratore, ma nei confronti dell'assicurato, pure considerato parte debole dalla Convenzione.
In tale contesto normativo, l'art. 11, par. 1 si occupa della chiamata in causa, intesa quale chiamata del terzo nel giudizio pendente, promossa dall'assicurato nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio promosso dalla persona lesa contro l'assicurato.
L'art. 11, par. 3, invece, riguarda la chiamata in causa, anche qui da intendersi quale chiamata di terzo in un giudizio pendente, del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato da parte dell'assicuratore a sua volta convenuto dalla parte lesa. Non si applica invece, nell'ambito di un giudizio promosso dalla parte lesa contro l'assicuratore ex art. 11, par. 2, alla domanda di risarcimento proposta contemporaneamente da tale parte contro l'assicurato che è domiciliato in un altro Stato membro e che non è stato convenuto dall'assicuratore (così C.G.U.E., 9/12/2021, C-708/20, BT c.
[...]
Con e , riguardante il reg. n. 1215/2012, ma rilevante anche rispetto Controparte_5
alla Conv. Lugano).
Dunque, la danneggiante non poteva essere convenuta in Italia in base alla sezione 3 della Conv. Lugano.
Sebbene la difesa di parte appellante ometta ogni ulteriore considerazione sul punto, essendo stato impugnato il capo di sentenza relativo al diniego di giurisdizione, la Corte deve valutare d'ufficio se la giurisdizione sussista in base ad altre disposizioni normative.
pagina 12 di 34 Stante il domicilio della stessa convenuta in Svizzera e la verificazione dell'evento dannoso in Svizzera, non possono trovare applicazione né l'art. 2 né l'art. 5, n. 3) Conv.
Lugano, per le ragioni già esposte anche dal Tribunale.
Resta da valutare se sussista la giurisdizione italiana in base all'art. 6, n. 1 Conv. Lugano
a mente del quale “La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
Infatti, l'odierno giudizio presenta una pluralità di convenuti, di cui uno, , CP_3
domiciliato in Italia.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, l'art. 6 Conv. Lugano (e la corrispondente disposizione contenta nei reg. unionali) dà rilevanza ad alcune ipotesi di connessione, operando un bilanciamento tra l'opportunità di concentrare più azioni davanti ai giudici di un solo Stato, finalizzata ad assicurare la buona amministrazione della giustizia ed a ridurre al minimo il rischio di giudicati contraddittori, e la necessità di non mettere in discussione il criterio generale del domicilio del convenuto.
Nell'interpretazione di tale disposizione, il Collegio intende dare continuità all'orientamento dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo il quale
“l'indicazione del "giudice del luogo", che individua quello munito di competenza giurisdizionale, deve intendersi come idonea ad identificare la giurisdizione dello Stato membro, nel suo complesso ovvero indifferenziatamente inteso, in cui il luogo scelto quale criterio di riferimento è ubicato” (Cass., S.U., n. 6456/2020, la quale richiama
Cass., S.U. n. 26145/2017).
Trova, dunque, applicazione l'art. 6, n. 1).
Nonostante il richiamo all'art. 6, il giudice di primo grado ha per contro escluso l'applicazione di tale disposizione in ragione del fatto che per giustificare il cumulo soggettivo è necessario “un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione
pagina 13 di 34 unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”, la cui sussistenza va esclusa quando la domanda proposta nei confronti del soggetto domiciliato in Italia appare manifestamente infondata e nella sostanza finalizzata a sottrarre in modo pretestuoso ed abusivo i litisconsorti stranieri alla giurisdizione della Stato di appartenenza.
Diversamente, il Collegio ritiene che le domande proposte da parte appellante in primo grado nei confronti dei tre convenuti presentino una stretta connessione in fatto ed in diritto. Esse si fondano, in parte assai significativa, sui medesimi fatti costitutivi ed impongono necessariamente la valutazione della responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, che è questione comune a tutte le domande CP_1
proposte. Anche le domande proposte nei confronti di presentano queste CP_3
caratteristiche, rappresentando il sinistro e la responsabilità civile da esso scaturente il loro presupposto imprescindibile. Né vi sono argomenti per concludere che il coinvolgimento nel presente giudizio di sia espressione di abuso del CP_3
processo in danno dei litisconsorti stranieri.
Ne consegue che sarebbe contrario alla ratio di armoniosa amministrazione della giustizia che ispira la norma escludere la sussistenza della giurisdizione per connessione nei confronti della pretesa danneggiante, che è proprio il soggetto da cui ha avuto origine la vicenda sostanziale per cui è causa.
Sotto altro profilo, vi è un ulteriore decisivo argomento a conferma della necessità di un accertamento processuale unitario tra danneggiato, responsabile civile assicurato ed assicuratore: secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questa
Corte intende dare seguito (Cass., n. 34897 del 28/11/2022, che richiama precedenti costanti), le norme sul litisconsorzio hanno natura processuale e, come tali, sono di applicazione necessaria per i processi che si celebrano in Italia dinanzi al giudice italiano. Pertanto, considerato che la legge italiana prevede il litisconsorzio necessario tra danneggiato, responsabile civile ed assicuratore (art. 144 cod. ass.), il presente giudizio deve svolgersi anche nei confronti di CP_1
pagina 14 di 34 Per tali motivi, in riforma della sentenza impugnata, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione italiana anche nei confronti della predetta parte appellata.
Nulla questio, invece, circa la sussistenza della giurisdizione nei confronti di CP_3
, società di diritto irlandese, avente sede in Italia, la quale peraltro all'atto di
[...]
costituirsi in primo grado non ha eccepito il difetto di giurisdizione, né ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha implicitamente ritenuto sussistente la giurisdizione italiana nei suoi confronti.
2. Ciò premesso in punto di giurisdizione, si deve ora affrontare la questione relativa alla legge applicabile al merito della controversia, in relazione alle domande riproposte da parte appellante nei confronti di ed CP_2 CP_1
Quella proposta è un'azione di risarcimento dei danni da fatto illecito promossa dal danneggiato nei confronti della responsabile civile ed in via diretta nei confronti dell'assicuratore della stessa.
Diversamente da quanto argomentato da parte appellante, non trova applicazione l'art. 62 l. 218/1995, il cui campo di applicazione è stato in larghissima parte eroso dall'entrata in vigore del reg. CE n. 864/2007 (reg. Roma II), il quale si applica alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale (art. 1).
Più precisamente, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 4, il quale stabilisce che: “
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.
pagina 15 di 34
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.”
Nel caso di specie, va esclusa l'applicazione dei par. 2 e 3, in ragione della residenza abituale svizzera della presunta responsabile e degli evidenti collegamenti con la
Svizzera del caso per cui è lite.
Inoltre, per le azioni dirette contro l'assicuratore del responsabile, l'art. 18 dispone che:
“La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione”.
Alla luce di ciò, il diritto applicabile alla presente controversia è quello del paese in cui il danno si è verificato, ossia la Svizzera, che regola anche l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 17 reg. Roma II, nel valutare il comportamento del responsabile del danno si terrà conto delle norme di sicurezza e di condotta in vigore in Svizzera nel momento del fatto.
È dunque la legge svizzera a disciplinare: a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità; c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto (art. 15 reg. Roma II).
Parte appellante, sia pure riferendosi a norme nazionali che non trovano applicazione nel presente giudizio, invoca il limite dell'ordine pubblico, che il reg. Roma II prevede all'art. 26 (“L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente
pagina 16 di 34 regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass., n. 3448/2024) “l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'“ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti
l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (tra le altre: Cass. n. 19405/2013; Cass. n. 19599/2016; Cass.,
S.U., n. 12193/2019; Cass., S.U., n. 38162/2022; Cass. n. 6723/2023)”.
Con riferimento all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, l'ordine pubblico “non può reputarsi violato ove il risarcimento non attinga alla stessa misura che si avrebbe in base all'applicazione della legge italiana (Cass. n. 20841/2018; Cass. n. 18286/2021), tenuto conto, del resto, che “la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato” non ha, come tale, “copertura costituzionale, purché sia garantita
l'adeguatezza del risarcimento” (Corte cost., sentenza n. 194 del 2018; analogamente, tra le altre, Corte cost., sentenze n. 420 del 1991, n. 369 del 1996, n. 199 del 2005, n.
303 del 2011, n. 235 del 2014).
Nel caso di specie il diritto svizzero, per come interpretato dalla giurisprudenza di cui dà conto lo stesso appellante e su cui ancora infra, prevede che il giudice possa ristorare il torto morale subito in conseguenza di lesioni corporali da fatto illecito, liquidando una somma equitativamente determinata. Più precisamente, l'art. 47 del Codice delle obbligazioni prevede che in caso di lesioni corporali, il giudice, “tenuto conto delle
pagina 17 di 34 particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione”.
Il fatto che, in base alla giurisprudenza richiamata dall'appellante, gli importi liquidati siano anche significativamente più bassi rispetto a quelli liquidabili in base alla legge italiana non costituisce di per sé motivo per escludere l'applicazione del diritto straniero.
Infatti, è la stessa parte appellante a dedurre che in casi di invalidità totale il risarcimento del torto morale possa ammontare anche a 150.000 CHF, pari a circa 161.411 € alla data della decisione. Tale rimedio, a giudizio del Collegio, rappresenta una tutela generalmente adeguata delle conseguenze dannose non patrimoniali nel caso per cui è lite e soddisfa il rimedio minimo costituzionalmente imposto.
Questa Corte è consapevole che parte della giurisprudenza di merito abbia ritenuto diversamente, facendo applicazione delle Tabelle di Milano;
tuttavia, è convinzione della Corte che, in base al reg. Roma II, il giudice italiano debba evitare di “ripiegarsi su se stesso” facendo ricorso al limite dell'ordine pubblico internazionale per arrivare ad applicare il diritto domestico in luogo di quello straniero, se non in casi eccezionali, in cui effettivamente le conseguenze derivanti dall'applicazione del diritto straniero sarebbero percepite come intollerabili dall'ordinamento interno. Che invece, applicando la legge straniera, si arrivi a soluzioni diverse da quanto disposto dalla legge italiana, costituisce il più fisiologico degli eventi nel diritto internazionale privato.
Declinando tali osservazioni al caso in esame, non vi è alcuna disparità di trattamento censurabile ai sensi dell'art. 3 Cost. nel fatto che un sinistro stradale verificatosi in
Svizzera e che ha coinvolto altri soggetti svizzeri sia trattato diversamente rispetto ad un sinistro italiano che avvenga in Italia.
Peraltro, parte appellante - sia pure cittadino italiano con residenza abituale in Italia - era un lavoratore transfrontaliero, inserito nella comunità sociale elvetica, e la quasi totalità degli elementi di fatto collegano la lite alla Svizzera.
pagina 18 di 34 Si applica dunque integralmente il diritto svizzero, che è dovere di questo giudice applicare e ricercare ex officio, facendo ricorso a qualsiasi mezzo, sia pure con gli inevitabili limiti derivanti dal fatto che non si tratta del diritto nazionale.
In tale contesto, è possibile valorizzare anche il ruolo delle parti, come strumento utile per l'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto. In tal senso, il
Collegio intende valorizzare parti del parere reso degli Avv.ti Petruzzino e Fornara, legali svizzeri, e depositato in atti da parte appellante, nella misura in cui le conclusioni raggiunte appaiano coerenti con i riferimenti normativi e giurisprudenziali in esso contenuti (sul ruolo attivo delle parti nell'individuazione del diritto straniero, v. ancora
Cass. n. 3448/2024).
Trovano quindi applicazione la Legge federale sulla circolazione stradale e le norme da questa richiamata, tra cui il già citato Codice federale delle obbligazioni.
Rilevano i seguenti articoli della Legge federale sulla circolazione stradale.
Responsabilità civile del detentore del veicolo a motore
Art. 58
1 Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni.
[…]
4 Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all'uso del veicolo a motore.
Attenuazione o esclusione della responsabilità civile
Art. 59
1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza
pagina 19 di 34 che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio.
2 Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso
1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze.
3 ...
4 Sono determinate secondo il Codice delle obbligazioni:
a. la responsabilità civile nei rapporti fra il detentore e il proprietario di un veicolo a motore per i danni subìti da questo veicolo;
b. la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili;
è fatta salva la legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori.
Risarcimento e riparazione
Art. 62
1 Il modo e la misura del risarcimento e l'attribuzione di una riparazione sono determinati secondo i principi del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti.
2 Se la persona uccisa o ferita aveva un reddito eccezionalmente elevato, il giudice può ridurre adeguatamente il risarcimento considerando tutte le circostanze.
3 Le prestazioni effettuate alla parte lesa da un'assicurazione privata, i cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dal detentore, sono dedotte dal risarcimento, dovuto da questo, proporzionatamente ai premi da lui pagati, salvo che il contratto di assicurazione preveda un'altra soluzione.
Inoltre, gli art. 29 ss. dettano norme cautelari da seguire alla guida dei veicoli.
Tra esse, l'art. 34, cpv. 3 stabilisce che: “Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono”.
pagina 20 di 34 L'art. 36, cpv. 3 prescrive: “Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso”.
Quanto al danno risarcibile, devono richiamarsi alcuni articoli del Codice delle obbligazioni.
In particolare, il capo secondo riguardante le obbligazioni derivanti da atti illeciti dispone nei termini che seguono.
A. Responsabilità in generale
I. Requisiti della responsabilità
Art. 41
1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2 Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
II. Determinazione del danno
Art. 42
1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.
2 Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.
[…]
III. Fissazione del risarcimento
Art. 43
1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
[…]
IV. Motivi di riduzione
Art. 44
pagina 21 di 34 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
2 Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.
V. Casi speciali
1. Morte e lesione corporale
[…]
b. Risarcimento in caso di lesione corporale
Art. 46
1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
2 Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.
c. Riparazione
Art. 47
Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
Quanto al danno, l'art. 42 prevede che l'onere di provare il danno grava sul danneggiato e che modo e misura sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della colpa.
pagina 22 di 34 In caso di lesioni corporali, l'art. 46 disciplina il risarcimento dei danni patrimoniali, secondo il principio della differenza, con disposizione analoga a quanto disposto dall'art. 1226 c.c. italiano, per cui il danneggiato deve essere posto nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato in assenza dell'illecito mediante il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento della perdita involontaria di guadagno, avuto riguardo anche alla difficoltà creata al suo avvenire economico-professionale.
Quanto al cd. torto morale, ossia alle conseguenze morali, non patrimoniali, dell'illecito,
l'art. 47 stabilisce che il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze (e pertanto apprezzando, fra l'altro, entità e tipologia delle conseguenze riportate, gravità delle sofferenze e grado di colpa dell'autore), possa attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
Il citato parere di parte dà conto di giurisprudenza che liquida la riparazione in importi contenuti tra i 6.000 CHF e i 150.000 CHF, ove l'importo massimo è stato recentemente riconosciuto per un caso di invalidità piena.
Quanto a messa in mora, interessi e maggior danno, soccorrono gli artt. 102 ss. del
Codice delle assicurazioni. In particolare, l'art. 102 prevede che il debitore sia posto in mora mediante interpellazione del creditore e l'art. 104 prevede che da tale momento decorrano gli interessi moratori al tasso ivi stabilito. Ai sensi dell'art. 106, il debitore deve anche risarcire il danno patito dal creditore eccedente l'ammontare degli interessi moratori.
Infine, l'art. 65 della legge sulla circolazione stradale prevede l'azione diretta della parte lesa contro l'assicuratore nei seguenti termini:
“1 La parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione.
2 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.
pagina 23 di 34 3 L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge sul contratto d'assicurazione.”
3. Così sommariamente richiamato il diritto svizzero rilevante, occorre valutare la sussistenza dei fatti allegati dall'attore.
Quanto alle circostanze di verificazione del sinistro, esse sono puntualmente ricostruite nel rapporto della Polizia Cantonale del 16/08/2016 depositato in atti, a cui questa Corte attribuisce la massima attendibilità in considerazione della natura dell'atto e dei pubblici ufficiali coinvolti nella sua redazione.
Il fatto si è verificato venerdì 29/07/2016, ad ore 15:45, in Via Giovan Battista Maggi
Landamano, Castel San Pietro, su strada pianeggiante rettilinea con ottima visibilità, ove il limite di velocità era di 50 km/h. raggiungeva Castel S. Pietro alla guida di un'auto targata TI 135754 ed CP_1
era intenzionata a cercare parcheggio al momento del fatto. Mentre svoltava a sinistra per raggiungere il parcheggio collocato sul lato opposto della strada, non notava il sopraggiungere dello scooter (tg. DG 60581) guidato da il quale stava Pt_1
viaggiando nella direzione opposta, entro i limiti di velocità consentiti.
Nel verbale di interrogatorio reso, ha precisato che nello svoltare a CP_1
sinistra aveva rallentato, ma non si era fermata prima della svolta;
tale circostanza è stata confermata anche dai due testimoni sentiti quali persone informate sui fatti dalla Polizia
Cantonale, con verbali prodotti in atti.
La parte anteriore dello scooter collideva quindi contro la fiancata destra dell'auto di e lo scooter rovinava a terra, insieme con il conducente. CP_1
veniva quindi trasportato in autoambulanza all'Ospedale Civico di Lugano, a Pt_1
causa della gravità delle ferite riportate. In particolare, riportava “un complesso lesionale consistente in un trauma cranio facciale con profonda ferita coinvolgente il labbro
pagina 24 di 34 inferiore, frattura dello splancnoscanio tipo Le Fort 1, associata a frattura dento- alveolare degli elementi dentari 1.1 e 21 ed avulsione dell'elemento 2.1, fratture affossate della parete anteriore del seno mascellare destro con coinvolgimento del canale del nervo infraorbitario omolaterale, distacco del processo frontale dell'osso mascellare destro, multiple fratture scomposte dei processi pterigoidei, frattura della spina nasale anteriore, delle ossa nasali e del setto nasale osseo con emoseno mascellare e sfenoemoidale. Venne descritto un trauma addominale con emoperitoneo da lacerazione del mesentere ileale, ferita pretibiale del ginocchio destro.” (cfr. relazione c.t.u., p. 26).
Alla luce di ciò, richiamate le norme sulla circolazione stradale sopra citate (e, in particolare, l'obbligo specifico di dare la precedenza, in caso di svolta, ai veicoli provenienti da direzione opposta) e le comuni nozioni di prudenza e diligenza, si deve concludere che l'incidente è stata cagionato dalla colpa esclusiva della signora la quale effettuava una svolta a sinistra senza accertarsi che non CP_1
sopraggiungesse alcun veicolo in direzione opposta e senza quindi dare la precedenza a
Pt_1
Non sono, invece, ravvisabili profili di colpa in capo alla parte danneggiata, il quale viaggiava nella propria carreggiata a velocità contenuta (secondo l'attendibile e disinteressata dichiarazione del teste . Tes_1
È provato, inoltre, dalla relazione di Polizia in atti, che la signora fosse il CP_1
detentore del veicolo a motore che ha cagionato l'incidente.
Ne consegue la sua responsabilità ai sensi dell'art. 58 della legge sulla circolazione stradale svizzero per i danni cagionati all'appellante.
Peraltro, ai sensi dell'art. 59 della legge sulla circolazione stradale, sarebbe stato onere dell'appellata fornire la prova liberatoria circa il fatto che “l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del
pagina 25 di 34 veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio”. Non solo tale prova liberatoria non è stata fornita, ma vi è prova in atti della colpa di CP_1
Ai sensi dell'art. 65 della legge sulla circolazione stradale, la parte lesa può poi domandare direttamente quanto dovuto a titolo di risarcimento nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del danneggiante.
Il fatto che fosse l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo della CP_2
sig.ra è documentalmente provato da una lettera della stessa compagnia, CP_1
dal chiaro tenore confessorio, depositata in atti (doc. 8 fascicolo primo grado parte attrice), nella quale la corrispondente sinistri della compagnia prende contatto con il danneggiato “in qualità d'assicuratori per la responsabilità civile della vettura della
Signora . Inoltre, la circostanza è pure indirettamente Controparte_1
dimostrata dalla successiva corrispondenza prodotta.
Sotto altro profilo, la mancata costituzione dell'assicuratrice ha impedito alla stessa di sollevare eccezioni su eventuali limiti all'operatività della copertura assicurativa in oggetto.
Quanto al danno risarcibile, occorre valutare distintamente il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 46 Codice delle obbligazioni ed il torto morale riparabile equitativamente ai sensi dell'art. 47, con la precisazione che è onere del danneggiato fornire la prova dei danni subiti.
Quanto al danno patrimoniale, occorre in primo luogo esaminare la domanda di risarcimento del lucro cessante da riduzione del reddito.
Essa deve essere rigettata, in quanto sfornita di prova del danno patrimoniale subito.
In primo luogo, si rileva che a partire dal 2019 è stato ritenuto in grado di Pt_1
lavorare da parte dei periti del SUVA (l'ente svizzero di assicurazione sociale), senza alcuna invalidità residua (cfr. doc. 32 fascicolo primo grado parte attrice e doc. 5 fascicolo primo grado convenuta costituita). Tale circostanza è stata poi confermata dallo stesso ai c.t.u. (“Circa due anni fa ha cambiato lavoro, sempre presso una Pt_1
pagina 26 di 34 ditta in Svizzera ove svolge attività differente. Segnala di essere occupato attualmente in una realtà più piccola di 4-5 operai, il clima lavorativo è molto collaborativo, dichiara di non avere limitazioni ufficiali ma l'attività è alleggerita dai Colleghi.”), i quali hanno anche accertato l'attuale assenza di necessità terapeutiche croniche, l'assenza di presidi necessari, l'autonomia del soggetto anche lavorativa con minime limitazioni tanto da non avere preclusione di attività alcuna dal medico competente, la buona articolarità e funzionalità delle sedi interessate.
Inoltre, per provare la denunciata riduzione di reddito, parte appellante produce soltanto documentazione fiscale fino al 2018, dunque solo per i due anni successivi all'incidente, nella quale sono riportati i redditi complessivi da lavoro dipendente anno per anno.
Tale documentazione, invero assai generica nel contenuto e limitata negli anni, non appare sufficiente a dare prova di una permanente riduzione del reddito causata dal sinistro, ancora attuale al tempo dell'instaurazione del giudizio.
Al contrario, vi è prova che nel 2017 e 2018 il soggetto lavorasse in forma parziale, ma percependo un'indennità integrativa dello stipendio da parte del SUVA. Inoltre, è significativo notare che la parte stessa abbia riferito ai c.t.u. di aver “lavorato per due anni in forma parziale (svolgeva attività al 50% ma su orario pieno) con lo stesso stipendio” e di aver poi cambiato – si ritiene spontaneamente – lavoro circa due anni fa.
Ne consegue il difetto di prova circa una stabile e permanente riduzione del reddito riconducibile all'evento lesivo per cui è causa.
Quanto alle spese mediche, a fronte di una richiesta iniziale di circa 30.000 €, la c.t.u. – con valutazione condivisa dal Collegio – ha ritenuto congrue e giustificate solo spese per
€ 2.518,32 per visite, accertamenti strumentali, fisioterapia e farmaci. Non risulta dagli atti che tali spese, diverse e ulteriori rispetto alle spese per cure odontoiatriche, siano già state rimborsate da , l'ente previdenziale elvetico, e pertanto esse sono dovute. Pt_2
Quanto alla relazione odontoiatrica di parte redatta dal dott. per € 610,00, il CP_7
rimborso di tale somma non è dovuto, atteso che si tratta di spese ricollegate a cure pagina 27 di 34 odontoiatriche, che risultano – per stessa ammissione di parte appellante nel contesto delle operazioni peritali – a carico della . Pt_2
Quanto alle spese legali per la gestione della controversia nella fase stragiudiziale e nella fase della negoziazione assistita, esse non sono dovute poiché manca la prova dell'effettivo pagamento di compensi agli avvocati per tali attività. Infatti, a differenza delle spese processuali in senso stretto, esse non possono essere liquidate in base alle tabelle ministeriali, ma devono essere provate documentalmente, mediante la produzione dei bonifici o di altra prova dell'avvenuto pagamento. Peraltro, essendo la controversia regolata dal diritto svizzero, è del tutto improprio il riferimento ai parametri di liquidazione italiani.
Quanto al torto morale, riparabile ai sensi dell'art. 47 Codice obbligazioni, di cui anche la parte appellata costituita sembra ammettere la spettanza, la Corte ritiene equo liquidare una somma di 30.000 CHF, pari ad € 32.484 alla data della decisione.
A tal fine, nel libero apprezzamento delle circostanze del caso concreto devoluto a questo Collegio ex art. 47 Codice delle obbligazioni svizzero, si devono valorizzare: i numerosi giorni di ospedalizzazione (12); i plurimi (3) interventi chirurgici subiti;
il lungo periodo (più di due anni) di parziale invalidità lavorativa;
le cicatrici residuate, anche sul labbro;
nonché la sofferenza fisica e psichica elevata, il senso di ansia, vergogna e frustrazione patiti quali conseguenza di tali circostanze negative, di cui danno conto anche i c.t.u.
Inoltre, alla luce della giurisprudenza svizzera richiamata nel parere prodotto da parte appellante, la quale ha liquidato 150.000 CHF in un caso di invalidità totale, la somma predetta deve ritenersi proporzionata alla gravità dell'invalidità permanente accertata dai c.t.u. nella misura di 22 punti su 100.
A quanto consta, il diritto svizzero non prevede, invece, un'autonoma valutazione dell'invalidità temporanea;
quindi, la somma così liquidata va considerata pagina 28 di 34 onnicomprensiva per la riparazione di tutte le conseguenze lesive di carattere non patrimoniale.
Alla luce di ciò, ed devono essere condannati in solido tra CP_2 CP_1
loro al pagamento di € 2.518,32 per spese mediche ed € 32.484,00 per riparazione del torto morale.
Alle somme così liquidate, si aggiungono gli interessi moratori dalla messa in mora del
26/06/2018 al saldo, nella misura di cui all'art. 104 Codice obbligazioni. A tale riguardo, da quanto risulta in atti, la prima lettera di messa in mora indirizzata alla debitrice
è stata consegnata il 26/06/2018, mentre la precedente lettera del CP_1
18/10/2017 era recapitata a via e-mail solo per conoscenza, essendo in realtà CP_2
indirizzata a . La predetta messa in mora del 26/06/2018 nei confronti della CP_3
debitrice principale vale anche nei confronti dell'assicuratore, il quale è tenuto direttamente a corrispondere quanto dovuto dall'assicurato.
Nulla è invece dovuto a titolo di rivalutazione e maggior danno (anche da svalutazione), poiché nulla è stato allegato né provato da parte appellante circa l'impiego che avrebbe fatto del denaro, se l'avesse ricevuto tempestivamente.
4. Il secondo motivo di appello, con cui si censura il rigetto delle ulteriori domande formulate in primo grado nei confronti di e non merita CP_3 CP_2
accoglimento.
Rispetto al primo profilo, riguardante la posizione di quale mandatario per CP_3
la liquidazione dei sinistri ex art. 152 cod. ass., sono corrette le conclusioni del
Tribunale.
Il veicolo della danneggiante era immatricolato, assicurato e abitualmente circolante in
Svizzera, non in uno Stato membro dell'U.E. Dunque, non si applicano gli artt. 151 ss. cod. ass. e non può essere considerata mandataria per la liquidazione dei CP_3
sinistri, con rappresentanza ex lege di CP_2
pagina 29 di 34 Per assurdo, anche a ritenere diversamente e ad applicare il cod. ass., non CP_3
poteva essere citata quale mandataria cumulativamente all'assicuratore svizzero. Lo stesso appellante richiama il principio di diritto affermato da Cass. n. 29221/2023: In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all'estero, la legittimazione passiva del
"mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.
Nell'ambito del secondo motivo, l'appellante richiama anche le altre autonome domande svolte nei confronti delle due compagnie assicurative e fondate sulla creazione di un affidamento poi tradito e sulla pretesa mala gestio del sinistro, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare.
Nel merito, tali domande sono infondate e dunque la censura non giova a parte appellante.
Il preteso affidamento che avrebbe creato in capo alla parte appellante circa CP_3
il proprio ruolo di mandataria di risulta smentito dalla documentazione CP_2
prodotta in atti dallo stesso appellante.
In primo luogo, parte appellante era perfettamente consapevole che l'assicuratore della responsabilità civile della sig.ra era la società svizzera come CP_1 CP_2
risulta dalla lettera del 28/09/2016 della società stessa indirizzata a nella quale Pt_1
la società si presentava come tale (doc. 8).
Inoltre, la lettera di CONSAP del 11/10/2016 indirizzata al legale dell'attrice (doc. 9 parte attrice), diversamente da quanto dedotto da parte appellante, chiarisce pagina 30 di 34 inequivocabilmente che al caso di specie non si applica l'art. 151 cod. ass. e che l'assicuratore non è obbligato né a nominare un rappresentante in Italia, né a fornire una risposta motivata.
Anche la corrispondenza elettronica proveniente da indirizzi e-mail “.ch” conferma la consapevolezza (o quantomeno la colposa ignoranza) da parte dell'appellante che l'unico assicuratore fosse la società svizzera. In particolare, il doc. 11 reca una e-mail del 27/10/2016, poi riscontrata, in cui, facendo riferimento ad una pregressa conversazione telefonica, per “ Persona_2 Controparte_2
Sede Regionale per il Ticino […] Lugano” chiede l'IBAN per procedere all'accredito di una somma per i danni allo scooter. Ancora nell'ottobre 2017, la corrispondenza intercorreva tra il legale di parte appellante e per “Zurigo Compagnia Testimone_2
di Assicurazioni SA Sede Regionale per il Ticino […] Lugano” (cfr. doc. 13). Anche in tali circostanze, quindi, risulta chiaro che era la compagnia svizzera a gestire il sinistro.
Il fatto che abbia operato occasionalmente quale tramite di in CP_3 CP_2
Italia non la rende sua rappresentante, nemmeno apparente: perché possa operare la rappresentanza apparente è necessaria un'ignoranza incolpevole in capo al soggetto che interagisca con il presunto rappresentante.
In ogni caso, non sussiste nemmeno alcun preteso danno da mala gestio del rapporto da parte di e/o CP_3 CP_2
L'estraneità di deriva da quanto appena esposto, mentre nei confronti di CP_3
non trova applicazione l'art. 148 cod. ass., che è norma di diritto italiano, non CP_2
invocabile nei confronti della società svizzera, in un rapporto assicurativo disciplinato dal diritto svizzero.
Anche per quanto riguarda l'omesso riscontro di corrispondenza e l'omessa partecipazione alla negoziazione assistita, non si tratta di fatti illeciti in sé forieri di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli liquidati in questa sede quali conseguenza del sinistro. Anche l'art. 4 del d.l. 132/2014 lascia il giudice libero di valutare se dal rifiuto di stipulare la convenzione di negoziazione discendano conseguenze in punto di spese pagina 31 di 34 processuali o meno. Nel caso di specie, anche considerato il parziale rigetto delle domande attoree il rifiuto delle convenute non pare meritevole di alcuna sanzione in punto di spese di lite.
5. Il terzo motivo di appello, con cui si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato parte appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di , è pure privo di pregio. Le domande svolte nei CP_3
confronti di erano infondate ed il loro rigetto discende da una piana lettura CP_3
delle disposizioni di legge applicabili, in considerazione dei fatti di causa. Né la circostanza di non aver partecipato alla negoziazione assistita risulta di per sé decisiva ai fini della compensazione delle spese, a fronte di una domanda chiaramente priva di una valida causa petendi, secondo quanto appena rilevato.
Le spese di primo grando sono state, quindi, liquidate correttamente nei rapporti con
, non ricorrendo i presupposti per una compensazione né tanto meno per la CP_3
condanna ex art. 96 c.p.c. della parte integralmente vittoriosa.
Conclusivamente, l'appello di nei confronti di viene Parte_1 CP_3
integralmente rigettato, con conferma dei relativi capi della sentenza impugnata.
Quanto all'appello proposto nei confronti di ed esso viene CP_2 CP_1
accolto nella misura sopra descritta;
per l'effetto, la sentenza impugnata va in parte riformata sul punto, con accoglimento delle domande di condanna al pagamento della somma di € 2.518,32 per spese mediche ed € 32.484,00 per riparazione del torto morale, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 104 del Codice delle obbligazioni svizzero, dal 26/07/2018 al saldo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Per effetto della parziale riforma della sentenza impugnata, risulta Parte_1
vittorioso nei confronti di ed per la somma di € 35.002,32, le CP_2 CP_1
pagina 32 di 34 quali devono essere condannate al pagamento delle spese di lite in suo favore per entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso del contributo unificato anticipato.
Inoltre, devono essere definitivamente poste a carico di ed CP_2 CP_1
anche le spese della c.t.u. disposta nel presente grado. Le spese processuali vanno liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione della somma liquidata in accoglimento della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, nella misura indicata in dispositivo.
Stante, invece, la soccombenza di nei confronti di , parte Parte_1 CP_3
appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata costituita, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, considerato il valore della domanda proposta e rigettata, nonché l'attività difensiva effettivamente svolta e la nota spese depositata da parte appellata (per € 14.239, oltre spese generali ed accessori).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
I. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata;
II. afferma la giurisdizione italiana nei confronti di CP_2 Controparte_2
e
[...] Controparte_1
III. condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1
di € 2.518,32 per spese mediche ed € 32.484,00 per riparazione del torto morale, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 104 del codice delle obbligazioni svizzero, dal 26/07/2018 al saldo;
pagina 33 di 34 IV. rigetta l'appello proposto da nel resto, con conferma degli altri capi Parte_1
della sentenza impugnata;
V. condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese
[...] Parte_1
processuali del primo grado, che si liquidano complessivamente in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, contributo unificato ed accessori di legge, se dovuti nonché al pagamento delle spese processuali del presente grado, che si liquidano complessivamente in € 9.991,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, contributo unificato ed accessori di legge, se dovuti;
VI. pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e in solido Controparte_2 Controparte_1
fra loro;
VII. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese processuali del presente grado, che si liquidano complessivamente in €
14.239,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente Dott. Carlo Maddaloni
Il Consigliere estensore Dott.ssa Natalia Imarisio
Minuta redatta con la collaborazione del Dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio pagina 34 di 34