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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 27.10.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 318 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 27.10.2025;
TRA
, nato in [...] nato il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Aprigliano;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente adiva, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al CP_1 riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, il ricorrente ha allegato: a) di essere discendente in linea retta di , avo cittadino italiano, nata in Italia, a [...] al Persona_1
Mare (CH), in data 13.06.1887 ed emigrato negli Stati Uniti d'America in data non conosciuta;
b) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_1 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, appare utile ricordare che i presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Il ricorrente ha allegato che egli sarebbe discendente di , avo Persona_1 cittadino italiano.
Orbene, il Tribunale ritiene che difetta, ai fini che qui interessano, la prova che l'avo, quale cittadino italiano, avrebbe trasmesso iure sanguinis il proprio status in favore del ricorrente, non avendo quest'ultimo versato in atti il certificato negativo di naturalizzazione di . Infatti, quest'ultimo, quale cittadino Persona_1 italiano emigrato all'estero, ben potrebbe aver acquisito volontariamente la cittadinanza di altro Paese, interrompendo, in tal modo, la continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il difetto della prova dell'elemento costitutivo del diritto per cui è causa impone pertanto il rigetto del ricorso.
2 Ragioni di equità consentono al Tribunale di dichiarare integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 318/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Jolanda Di Rosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 27.10.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 318 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 27.10.2025;
TRA
, nato in [...] nato il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Aprigliano;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente adiva, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al CP_1 riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, il ricorrente ha allegato: a) di essere discendente in linea retta di , avo cittadino italiano, nata in Italia, a [...] al Persona_1
Mare (CH), in data 13.06.1887 ed emigrato negli Stati Uniti d'America in data non conosciuta;
b) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_1 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, appare utile ricordare che i presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Il ricorrente ha allegato che egli sarebbe discendente di , avo Persona_1 cittadino italiano.
Orbene, il Tribunale ritiene che difetta, ai fini che qui interessano, la prova che l'avo, quale cittadino italiano, avrebbe trasmesso iure sanguinis il proprio status in favore del ricorrente, non avendo quest'ultimo versato in atti il certificato negativo di naturalizzazione di . Infatti, quest'ultimo, quale cittadino Persona_1 italiano emigrato all'estero, ben potrebbe aver acquisito volontariamente la cittadinanza di altro Paese, interrompendo, in tal modo, la continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il difetto della prova dell'elemento costitutivo del diritto per cui è causa impone pertanto il rigetto del ricorso.
2 Ragioni di equità consentono al Tribunale di dichiarare integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 318/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Jolanda Di Rosa
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