Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da CSA Servizi Ambientali s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Morigi, Chiara Saltelli e Carlo Celani presso il cui studio è domiciliata in Roma, largo di Torre Argentina 11 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. e-morigi@pec.picozzimorigi.com, c.saltelli@pec.picozzimorigi.com e c.celani@pec.picozzimorigi.com;
contro
Comune di TI, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Capozzi dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in TI, viale IV novembre 25 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. capozzi.alessandra@pec.comune.latina.it;
nei confronti
RIDA Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, presso il cui studio è domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II 173 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. haraldmassimobonura@pec.ordineavvocaticatania.it, francescofonderico@ordineavvocatiroma.org, giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org e gianlorenzoioannides@ordineavvocatiroma.it;
per
- quanto al ricorso introduttivo, l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 3279 del 10 dicembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio civico il successivo giorno 19, con la quale è stato approvato lo schema di contratto trasmesso da RIDA Ambiente s.r.l. giusta nota prot. n. 247425 del 27 novembre 2025, relativo all’espletamento per l’anno 2026 del servizio di trattamento meccanico-biologico dei suddetti rifiuti indifferenziati (cod. EER 20.03.01) provenienti dal territorio comunale, per una spesa complessiva di euro 6.948.843,00, IVA compresa (CIG B98450E0BF);
- quanto al primo atto di motivi aggiunti, l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 71 del 9 febbraio 2026, pubblicata sull’albo pretorio civico il successivo giorno 10, con la quale è stato confermato, all’esito di una rinnovata istruttoria, l’affidamento del servizio già disposto in favore di RIDA Ambiente s.r.l. con la citata determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2025;
- quanto al secondo atto di motivi aggiunti, l’annullamento del contratto rep. n. 67759 del 9 marzo 2026, stipulato dall’amministrazione con la controinteressata per l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati provenienti dal territorio civico, conosciuto il 25 marzo 2026;
- quanto al ricorso incidentale, l’accertamento della nullità ex artt. 21- septies , l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, comma 4, cod. proc. amm., dei titoli abilitativi di CSA s.r.l. rispetto all’attività di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani cod. EER 20.03.01.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di TI e di RIDA Ambiente s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da RIDA Ambiente s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il cons. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
AT e IT
1. – Riferisce CSA s.r.l. di essere proprietaria dell’impianto polifunzionale di trattamento e stoccaggio di rifiuti situato in Castelforte (LT), legittimato dall’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) di cui alle determinazioni dirigenziali regionali n. G11211 del 16 agosto 2023 e n. G05884 del 20 maggio 2024, capace anche di procedere alla stabilizzazione biologica del rifiuto urbano indifferenziato, come attestato dalla determinazione dirigenziale regionale n. G07768 del 12 giugno 2024. Rappresenta, inoltre, che la Regione Lazio con deliberazioni giuntali n. 31 del 23 gennaio 2025 e n. 402 del 30 maggio 2025 ha incluso il suddetto impianto tra quelli c.d. minimi di trattamento meccanico biologico (t.m.b.) e con nota prot. n. 1027774 del 17 ottobre 2025 ha comunicato a tutti i comuni l’elenco aggiornato degli impianti minimi operativi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati cod. EER 20.03.01, includendovi anche il plesso di proprietà dell’odierna ricorrente per l’ambito territoriale ottimale (ATO) di TI.
Il Comune di TI, quindi, che gestisce il servizio di igiene urbana tramite l’azienda speciale ABC TI e che dal luglio 2012 conferisce i rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati prodotti sul suo territorio all’impianto di t.m.b. di RIDA Ambiente s.r.l., situato in Aprilia (LT), con determinazione dirigenziale n. 3279 del 10 dicembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio civico il successivo giorno 19, ha approvato lo schema di contratto trasmesso da RIDA Ambiente s.r.l. giusta nota prot. n. 247425 del 27 novembre 2025. Si tratta, in particolare, dell’espletamento per l’anno 2026 del servizio di trattamento meccanico-biologico dei suddetti rifiuti indifferenziati (cod. EER 20.03.01) provenienti dal territorio comunale, per una spesa complessiva di euro 6.948.843,00, IVA compresa (CIG B98450E0BF). Tale provvedimento, in particolare, è stato assunto sulla base del fatto che la Regione Lazio con nota prot. n. 908466 del 22 settembre 2022 ha affermato che nell’affidamento del servizio pubblico di trattamento dei rifiuti de quibus si “ debba necessariamente dare prevalenza al principio di autosufficienza e prossimità rispetto al principio di economicità ”, il che conduce ad individuare quale impianto di conferimento ottimale in riferimento alla distanza quello di RIDA Ambiente s.r.l. rispetto all’elenco aggiornato degli impianti comunque operativi di cui alla citata nota della Regione Lazio del 17 ottobre 2025.
2. – Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 17 gennaio 2026 e depositato il successivo giorno 27, CSA s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dei principi di buona fede, tutela dell’affidamento e accesso al mercato, nonché eccesso di potere, perché non risponde al vero che l’impianto di RIDA Ambiente s.r.l. sarebbe l’unico esistente nell’ATO di TI, posto che anche quello della società ricorrente è ormai pienamente operativo dalla seconda metà dell’anno 2024, sì che il Comune di TI ben avrebbe potuto indire una procedura competitiva in tempo per la scadenza al 31 dicembre 2025 del contratto annuale precedentemente in essere con la controinteressata;
II) violazione degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 36 del 2023, del principio di concorrenza ed eccessi di potere sotto vari profili, perché non corrisponde al vero che il servizio appaltato può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico ( i.e. da RIDA Ambiente s.r.l.), dato che l’impianto di t.m.b. della società ricorrente è pienamente operativo per l’ATO di TI e perché, pertanto, avrebbe dovuto essere indetta una procedura competitiva.
3. – Si è costituita in giudizio con memoria di puro stile la controinteressata RIDA Ambiente s.r.l.
3.1 Con atto notificato e depositato l’8 febbraio 2026, la stessa RIDA Ambiente s.r.l. ha proposto ricorso incidentale volto a far dichiarare la nullità dei titoli abilitativi regionali posti da CSA s.r.l. a fondamento della propria azione, con susseguente inammissibilità del ricorso principale, deducendo a tal fine violazione degli artt. 21- septies , l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, comma 4, cod. proc. amm. Ha, infatti, osservato che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 22 agosto 2024 n. 7208, confermata dalla successiva sentenza 25 giugno 2025 n. 5337, non essendo l’impianto di CSA s.r.l. menzionato nella sezione rifiuti urbani del piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui alla delibera consiliare n. 4 del 5 agosto 2020, “ qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente […] è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO ”. Ne consegue che, secondo RIDA Ambiente s.r.l., CSA s.r.l., nonostante sia in possesso dei suddetti titoli abilitativi regionali, non può considerarsi legittimata a trattare rifiuti cod. EER 20.03.01 nell’ATO di TI, dato che il suo impianto di t.m.b., da considerarsi a tutti gli effetti nuovo in quanto non contemplato nel PRGR 2020, si inserisce su un territorio già servito da quello della ricorrente incidentale, fino a diversa disposizione da parte del consiglio regionale in sede di aggiornamento del piano rifiuti.
La ricorrente incidentale ha, quindi, rappresentato di aver comunque già impugnato: a) la citata determinazione dirigenziale regionale del 16 agosto 2023 mediante il ricorso n.r.g. 13592 del 2023 pendente innanzi alla sede di Roma di questo tribunale; b) la predetta determinazione dirigenziale regionale del 12 giugno 2024 mediante il ricorso n.r.g. 1336 del 2025, anch’esso pendente avanti alla sede di Roma del TAR del Lazio; c) la delibera giuntale n. 290 del 12 maggio 2022, caducata per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 11 dicembre 2025 n. 9815; d) le citate delibere giuntali del 23 gennaio 2025 e del 30 maggio 2025, mediante motivi aggiunti al richiamato ricorso n.r.g. 13592 del 2023; e) la delibera giuntale n. 591 del 10 luglio 2025 e la connessa determinazione dirigenziale regionale n. G17725 del 23 dicembre 2025 mediante il ricorso n.r.g. 12603 del 2025, sempre interposto presso la sede di Roma del TAR del Lazio; f) la citata nota regionale del 17 ottobre 2025 tramite il ricorso n.r.g. 15551 del 2025, anch’esso pendente avanti al TAR del Lazio, sede di Roma.
3.2 Inoltre, la ricorrente incidentale con la memoria del 9 febbraio 2026 ha contestato l’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio per difetto di legittimazione ed interesse, oltre che la fondatezza nel merito delle censure rivolte da CSA s.r.l. nei confronti dell’operato del Comune di TI, posto che l’impianto di RIDA Ambiente s.r.l. è stato individuato in applicazione del vigente PRGR, che lo contempla come unico plesso abilitato nell’ATO di TI a trattare rifiuti indifferenziati cod. EER 20.03.01. La controinteressata, quindi, ha insistito sul fatto che l’impianto di CSA s.r.l. non è contemplato nel vigente PRGR e che le autorizzazioni delle quali la ricorrente principale è in possesso sono nulle per violazione del giudicato posto dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato del 22 agosto 2024 e sono attualmente tutte sub iudice , come meglio illustrato nel ricorso incidentale.
4. – Si è costituito in giudizio il Comune di TI, che ha controdedotto nel merito delle censure svolte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more della celebrazione del giudizio, l’amministrazione civica con determinazione dirigenziale n. 71 del 9 febbraio 2026, pubblicata sull’albo pretorio civico il successivo giorno 10, ha confermato, all’esito di una rinnovata istruttoria e con una motivazione rafforzata, l’affidamento del servizio già disposto in favore di RIDA Ambiente s.r.l. con la citata determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2025. In particolare, l’ente locale, in aggiunta alle considerazioni già svolte in merito alla prossimità dell’impianto di RIDA Ambiente s.r.l., unico individuato dal PRGR, ha rilevato la maggior convenienza della tariffa offerta dalla controinteressata rispetto a quella di CSA s.r.l. Inoltre, ha sottolineato che l’operare del principio di prossimità nel trattamento dei rifiuti e la presenza di un sistema pubblicistico di tariffazione, che non consente ribassi, determinano “ la sottrazione del servizio in parola alle procedure di gara poste a tutela della concorrenza ”. Infine, ha concluso che, nonostante la mancata esplicitazione, nel corpo del suddetto provvedimento del 10 dicembre 2025, dell’avvenuta comparazione economica tra la tariffa di RIDA Ambiente s.r.l. e quella di CSA s.r.l., la scelta così operata non avrebbe potuto essere diversa, soggiungendo che l’ipotetico conferimento dei rifiuti ad un impianto più distante determinerebbe la necessità di rinegoziare il contratto di servizio con l’azienda speciale ABC TI a causa dei maggiori costi di trasporto.
5. – Con un primo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 20 febbraio 2026, CSA s.r.l., ha impugnato anche la suddetta determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2026, lamentando:
I) violazione degli artt. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36 cit., 182- bis , d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, delle deliberazioni ARERA nn. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024, 72/2024/R/rif del 5 marzo 2024, delle delibere della Giunta regionale del Lazio n. 31 del 23 gennaio 2025 e n. 402 del 30 maggio 2025, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, del principio di imparzialità, oltre ad eccesso di potere, perché, in senso contrario a quanto affermato dal Comune di TI sulla rigidità delle tariffe, sarebbe comunque ammissibile un ribasso per le componenti di costo del servizio che non rientrano nel corrispettivo pubblicistico, sì che una procedura selettiva avrebbe dovuto essere avviata per l’affidamento del servizio;
II) violazione delle citate delibere ARERA nn. 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif 72/2024/R/rif, dei principi di correttezza e buona fede, della concorrenza, dell’obbligo di applicare il metodo di tariffazione MT-2, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, avendo il Comune di TI aggiudicato un servizio pubblico sulla base di una tariffa non approvata secondo il metodo anzidetto e, quindi, nell’impossibilità di stabilire se essa sia effettivamente più vantaggiosa di quella offerta dalla ricorrente principale, tenuto anche conto che l’impianto più vicino dal punto di vista geografico non è necessariamente anche quello più idoneo.
6. – In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi volti a ribadire le rispettive posizioni e domande di tutela; RIDA Ambiente s.r.l., quindi, ha riferito che il 9 marzo 2026 è stato sottoscritto il contratto pubblico controverso.
7. – Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 10 aprile 2026, CSA s.r.l. ha domandato l’annullamento del contratto rep. n. 67759 del 9 marzo 2026 stipulato dal Comune di TI con la controinteressata per l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati provenienti dal territorio civico.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente non solo ha riprodotto, a titolo di illegittimità derivata, le precedenti censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio e nei primi motivi aggiunti, ma ha anche dedotto, in via autonoma, la nullità del negozio per mancanza di causa, dato che pone a proprio fondamento unicamente la già citata determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2025 e non anche quella del 9 febbraio 2026 che l’ha confermata all’esito di una più approfondita istruttoria.
8. – Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione, dato che le parti interessate hanno rinunciato ai termini a difesa per contraddire sul secondo atto di motivi aggiunti difendendosi oralmente; sul punto, la controinteressata e l’amministrazione hanno anche sollevato eccezione preliminare di parziale inammissibilità dell’ultimo atto di estensione del thema decidendum per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, venendo in questione la nullità civilistica di un atto di diritto privato.
9. – Il ricorso integrato dal primo atto di motivi aggiunti è in parte inammissibile ed in altra parte infondato nel merito, alla luce dei principi recentemente affermati da questa sezione staccata in una vicenda con tratti simili, mentre il secondo atto di motivi aggiunti è in parte inammissibile, laddove ripete vizi già denunciati in precedenza, e in altra parte improcedibile per difetto d’interesse. Invece, il ricorso incidentale, a prescindere da ogni questione relativa alla litispendenza rispetto ai gravami già interposti innanzi alla sede di Roma di questo tribunale, è improcedibile per carenza di interesse.
9.1 In particolare, ritiene il collegio preferibile, per la valenza generale di alcune delle questioni sollevate, affrontare direttamente i diversi motivi di gravame proposti a prescindere dalle questioni preliminari concernenti la legittimazione e l’interesse ad agire di CSA s.r.l., in applicazione del principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost. Disposizioni, queste, che consentono di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9; TAR Lazio, TI, sez. I, 19 marzo 2026 n. 257; sez. I, 31 gennaio 2026 n. 79; TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 dicembre 2025 n. 2239; TAR Veneto, sez. II, 14 ottobre 2025 n. 1789; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 aprile 2025 n. 1432; TAR Lazio, Roma, sez. IV- bis , 7 marzo 2024 n. 4612; TI, sez. I, 5 gennaio 2024 n. 4; Roma, sez. I, 7 dicembre 2023 n. 18458; sez. II, 29 novembre 2023 n.17960; sez. II, 28 novembre 2023 n. 17826).
9.2 Ebbene, nella vicenda che ci occupa la questione di più agevole soluzione è quella concernente l’applicabilità all’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati nell’ambito dell’ATO di TI della speciale procedura prevista dall’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., avuto riguardo all’assenza di concorrenza per motivi tecnici. Detta questione è stata sollevata nel secondo motivo di gravame principale ma è anche sottesa al primo mezzo di impugnazione, oltre che al primo ordine di censure aggiunte e all’illegittimità derivata sollevata nel secondo atto di motivi aggiunti, che sono quindi trattati congiuntamente.
9.2.1 Sul punto, rileva il collegio che l’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., consente di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara quando “ i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: […] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici ”. La disposizione de qua riproduce l’art. 63, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che a sua volta riprendeva l’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e disciplina i casi e le circostanze in cui – a prescindere che si tratti di procedure sopra-soglia ovvero sotto-soglia – è ammesso l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, fermo restando che l’amministrazione procedente ha l’onere di motivare sull’impossibilità di soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato (TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 22 novembre 2024 n. 6426; Napoli, sez. V, 4 aprile 2024 n. 2200). Il sistema delineato dall’art. 76, d.lgs. n. 36 cit., dunque, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore (TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 22 novembre 2024 n. 6426; in termini v.: TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 marzo 2023 n. 739).
9.2.2 Così sinteticamente ricostruito il perimetro applicativo dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., rileva il collegio che “ l’assenza di concorrenza nel sistema di gestione dei rifiuti prefigurato dal piano regionale del 5 agosto 2020 è circostanza ben nota agli operatori specialistici del settore ” (TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). Infatti, a termini degli artt. 196 e 199, d.lgs. n. 152 del 2006, “ oltre che sulla base di quanto stabilito nel Lazio dalla l. reg. 9 luglio 1998 n. 27, i rifiuti urbani indifferenziati vanno trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico individuati dal piano regionale per l’ambito territoriale ottimale in cui è ubicato il comune in cui essi sono prodotti ” (TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). “ Nel caso dell’ATO di TI, costituisce dato di fatto inoppugnabile che l’unico impianto di trattamento meccanico biologico individuato dal piano de quo è, ancora oggi, quello di RIDA Ambiente s.r.l. ubicato nel Comune di Aprilia ” (TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
In tal senso, questa sezione staccata ha già chiarito che per legittimare ad ogni effetto di legge l’operatività dell’impianto di CSA s.r.l. è indispensabile una modifica della “ contrastante previsione del piano regionale di gestione dei rifiuti, che è un atto del consiglio regionale in virtù dell’art. 7, l. reg. n. 27 del 1998 ”, rispetto al quale, con ogni evidenza, nessun atto dirigenziale di gestione può prevalere (cfr. TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). Ciò comporta che, allo stato attuale, è da ritenere consentito “ l’utilizzo della struttura di CSA s.r.l. nell’ATO di TI in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente. Del resto, anche la più recente giurisprudenza che ha riguardato CSA s.r.l. come parte in causa ha proprio confermato che il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti indica ‘quale unico impianto nell’ATO di TI’ quello della controinteressata RIDA Ambiente s.r.l. e che esso non fa alcuna menzione di quello dell’odierna ricorrente, aggiungendo addirittura che sarebbe stato onere di CSA s.r.l. impugnare il suddetto piano regionale, posto che esso non la considera ‘in alcun modo ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento’ dei rifiuti cod. EER 20.03.01 (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024 n. 7208) ” (TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
Le suddette conclusioni sono coerenti con la giurisprudenza di secondo grado citata dalla controinteressata a sostegno delle proprie ragioni, nella quale può leggersi che “ Dalla circostanza per cui il PRGR 2020 non fa alcuna menzione dell’impianto di CSA nella sezione sui rifiuti urbani discende che qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente a CSA è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO. Ai sensi di tale divieto, infatti, l’impianto di CSA – proprio in quanto non contemplato nel PRGR 2020 – è a tutti gli effetti ‘nuovo’ e sono, quindi, vietati anche gli incrementi di capacità che fanno riferimento a un impianto da qualificare, ai sensi dello stesso Piano, come ‘nuovo’ ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024 n. 7208).
“ In aggiunta al dato sopra ricordato, che sarebbe già sufficiente ad escludere l’esistenza di un mercato concorrenziale per la gestione di tali rifiuti nel quadro dell’ATO di TI, l’assenza di concorrenza per motivi tecnici deriva anche dal particolare regime giuridico del corrispettivo spettante agli operatori specializzati nel trattamento dei rifiuti de quibus. Detto corrispettivo, infatti, è costituito non da un prezzo liberamente fissato ma da una tariffa che è oggetto della disciplina pubblicistica fissata nel decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 15 dell’11 marzo 2005, all. A. Si tratta di una regolamentazione informata a criteri che valgono ad assicurare l’integrale copertura dei costi e la rimuneratività del servizio e che, tuttavia, per la loro rigidità impediscono in radice la possibilità per gli operatori di effettuare offerte al ribasso al fine di ottenere commesse pubbliche, anima del confronto concorrenziale tipico di un libero mercato, posto che detta tariffa è oggetto di approvazione e di eventuale revisione da parte della Regione Lazio. A ben vedere, quindi, la complessiva situazione ora descritta, che deriva direttamente dalla legge, implica ex se la dimostrazione dell’assenza di concorrenza ‘per motivi tecnici’ , per tali intendendosi, nella specie, ragioni oggettivamente impedienti il confronto competitivo e direttamente discendenti dal factum principis costituito dalla particolare disciplina pubblicistica di settore, disciplina che non è ovviamente disponibile da parte della stazione appaltante o degli operatori privati ” (TAR Lazio, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
Al momento di assunzione in decisione del presente ricorso, non consta che la Regione Lazio abbia provveduto ad aggiornare il proprio piano rifiuti per il quinquennio 2026-2031, sì che le considerazioni sopra rassegnate circa la situazione giuridica dell’impianto della società ricorrente sono da ritenere ancora valide. Né in senso contrario vale il contenuto della citata nota regionale del 17 ottobre 2025, la quale, a ben vedere, non dispone né comunque afferma che l’impianto t.m.b. della ricorrente è da considerare ad ogni effetto di legge a servizio dell’ATO di TI, posto che, sulla base di precedenti determinazioni della giunta regionale, lo include soltanto nell’elenco degli impianti minimi da considerare attualmente operativi. Questi ultimi sono le strutture individuate dalla regione ai fini dell’applicazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2, di cui alla delibera ARERA n. 363 del 3 agosto 2023, perché ritenute indispensabili per garantire la continuità del servizio specialmente in caso di deficit impiantistico e di urgenze. Ipotesi che, come già rilevato da questo tribunale, sono proprio quelle che possono consentire “ l’utilizzo della struttura di CSA s.r.l. nell’ATO di TI in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente ” (TAR Lazio, TI, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
9.2.3 In virtù di tutto quanto sopra e, come già rilevato in premessa, dell’ampia notorietà della situazione così descritta per gli operatori specialistici del settore, che rende superfluo lo svolgimento di una particolare istruttoria, il collegio non può che confermare che l’affidamento disposto dalla stazione appaltante è stato operato in un contesto in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici per le ragioni già indicate nel provvedimento del 10 dicembre 2025, ove si dà atto, sia pur molto sinteticamente, del fatto che l’impianto t.m.b. di RIDA Ambiente s.r.l. è l’unico presente nella Provincia di TI, dovendosi intendere detta presenza come non solo fisica ma giuridica, cioè di unico impianto esistente e legittimato ad operare a servizio dell’ATO a termini del PRGR.
Ciò implica il rigetto del primo e secondo mezzo di gravame e del primo ordine di censure del primo atto di motivi aggiunto.
9.3 Dal rigetto dei sopra richiamati mezzi di impugnazione consegue de plano l’improcedibilità della seconda censura formulata nel primo atto di motivi aggiunti, atteso che, non essendovi sul mercato di riferimento una situazione di concorrenza che possa consentire a CSA s.r.l. di competere per l’ottenimento del servizio controverso, alcun interesse personale, diretto, concreto ed attuale residua in capo alla società ricorrente a far accertare la sussistenza dei presunti vizi ivi indicati in tema di applicazione del metodo più corretto per determinare le tariffe del servizio e, quindi, la relativa convenienza nel quadro di un’ipotetica comparazione. Egualmente è a dirsi per la violazione delle altre disposizioni che sono state indicate nel primo e secondo mezzo di impugnazione e nel primo mezzo di gravame del primo atto di motivi aggiunti contestualmente alla lamentata violazione dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit.
9.4 La reiezione nel merito della tesi per la quale nell’ATO di TI vi sarebbe una situazione di concorrenza tra due gestori di impianti di trattamento di rifiuti indifferenziati rende, poi, improcedibile anche il ricorso incidentale, che è sorretto da un interesse direttamente conseguente all’esistenza del ricorso principale.
9.5. Analogamente è a dirsi per il secondo atto di motivi aggiunti, posto che, in disparte ogni questione sulla sussistenza o meno della giurisdizione di questo tribunale per la domanda di nullità azionata, alcun autonomo interesse alla caducazione del contratto sussiste in presenza di un valido atto di affidamento.
10. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in parte infondati e in altra parte improcedibili ed il ricorso incidentale del tutto improcedibile, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna CSA s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di TI e di RIDA Ambiente s.r.l., che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato dalla controinteressata per il ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IO NO, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | TE CA |
IL SEGRETARIO