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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2558 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Danilo Consorti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corropoli (TE), Via
Ungaretti n. 4
OPPONENTE
CONTRO
quale mandataria di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alberigo Panini e Avv. Gabriele Maria Panini
OPPOSTA
E
e per essa in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_4 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del
18.07.2025, dall'Avv. Vittoria Della Giovanna, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Milano, Via G. Serbelloni n. 2
INTERVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per non essere il credito certo, liquido ed esigibile in ragione: a) della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché in violazione della normativa L. 108/96 con la conseguente non debenza di alcun interesse ex art. 1815 comma 2, c.c. in virtù della previsione di cui all'art. 1 D.L. n. 394/2000 come convertito dalla L. 24/2001; b) della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli art. 1346- 1418- 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta opposta a restituire all'opponente la somma di Euro CP_1
24.358,86 costituita dalla differenza tra la somma complessiva di interessi, sulle rate pagate, pari ad
Euro 66.871,51 ed il valore, pari ad Euro 42.512,65 , di interessi parametrato ai tassi BOT di cui all'art. 117 TUB , ovvero alla somma che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale rigettare ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo, ovvero, in subordine, condannare
l'odierno opponente, al pagamento in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre agli interessi al tasso convenzionale con le decorrenze indicate nel ricorso monitorio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
***
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 683/2020 del 15.07.2020 emesso dal Tribunale di Teramo all'esito del procedimento monitorio R.G. 1577/2020 nel quale veniva condannato al pagamento in favore di
[...] della somma di €259.201,65 oltre interessi legali e €2.135,00 per compensi professionali CP_1 ed € 406,50 per esborsi della procedura.
Tale debito traeva origine da un contratto di mutuo stipulato in data 25.03.2003 a rogito Notaio Per_1
Dott. in Mosciano tra la banca e la società avente ad oggetto la Per_2 CP_5 CP_6 somma di €400.000,00 , a garanzia del quale si era costituito fideiussore. Parte_2
Parte opponente ha dedotto, oltre alla carenza della documentazione depositata nel giudizio monitorio
- essendo il contratto di mutuo in atti sfornito degli allegati A, B e C riguardanti l'estratto autentico del verbale del Consiglio di amministrazione della società mutuataria il capitolato dei CP_6 patti e condizioni generali, nonché il piano di ammortamento - la nullità ex art. 1815, co. 2 c.c. della clausola di determinazione degli interessi in quanto usurari.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi poiché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. stante l'indeterminatezza del contratto di mutuo quanto al tipo di ammortamento applicato;
ha – infine – eccepito l'indeterminatezza del richiamo al parametro EURIBOR per la determinazione del tasso variabile, dal momento che il contratto non avrebbe accuratamente individuato il divisore sulla scorta del quale parametrare l'indice di riferimento,
Si è costituita in giudizio la società quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
titolare del credito per cui è causa, contestando tutto quanto dedotto dall'opponente e chiedendo
[...] il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta, ha provveduto al deposito gli allegati A, B e C del contratto di mutuo, deducendo, inoltre, l'infondatezza della eccezione di usurarietà, non avendo l'opponente né indicato il tasso praticato che si assume usurario, né il tasso soglia superato.
Con ordinanza del 5.05.2021 il Giudice precedente assegnatario, ritenendo, sulla base di una cognizione sommaria, l'opposizione non assistita dal fumus di fondatezza, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 683/2020.
Con atto di costituzione del 18.07.2025 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
per il tramite della propria mandataria essendo divenuta, in virtù di CP_3 Controparte_7 contratto di cessione stipulato in data 16.05.2025, titolare del credito per cui è causa, facendo proprie tutte le istanze ed eccezioni già svolte in giudizio dalla società cedente.
All'udienza del 16.9.2025, parte opponente ha allegato documentazione attestante il progetto di riparto del Curatore ed il decreto di approvazione del Piano della (debitrice principale CP_6 delle somme sub iudice nell'odierna opposizione) nel quale l'importo complessivo volto a soddisfare la posizione creditoria della era pari ad euro 240.307,82. CP_1
All'udienza del 16.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale parte opponente ha ribadito come il credito oggetto del contenzioso fosse stato integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare involgente la società mutuataria (debitrice principale) già nel dicembre 2024 e, quindi, prima che avvenisse la stessa cessione dei crediti in capo all'odierna cessionaria, costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione dell'opponente, articolata dapprima in sede di udienza cartolare del 16.9.2025 e, successivamente, ribadita in sede di comparsa conclusionale, volta a dedurre l'avvenuto adempimento della prestazione debitoria da parte della società mutuataria del contratto da cui è sorto il credito, nell'ambito della procedura fallimentare che ha visto l'approvazione del piano di riparto dei beni nei confronti dei creditori.
Preliminarmente, al fine di vagliare la proponibilità della suddetta eccezione e la relativa qualificazione, occorre individuare l'esatta natura giuridica della garanzia prestata dal nei Pt_2 confronti della in relazione al mutuo prestato per euro 400.000,00 dall'allora nei CP_8 CP_5 confronti del debitore principale, la CP_6
Ad avviso dell'odierno giudicante, trattasi di fideiussione specifica e non anche di contratto autonomo di garanzia.
L'elemento distintivo fra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia è costituito dal fatto che mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dando luogo ad un inestricabile collegamento in termini di accessorietà tra il negozio di garanzia ed il contratto principale, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale).
Così stando le cose, è l'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni a dovere orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il garante intenda dedurre e provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale (v. Cass. n. 31313/2021).
Ora, nel caso di specie, l'esame complessivo delle clausole del negozio in cui veniva prestata la garanzia per l'adempimento del debito derivante dal contratto di mutuo, fanno propendere per la natura accessoria della stessa e per la sua conseguente qualificazione in termini di “fideiussione”.
A favore di ciò depongono diversi elementi: aldilà del nomen iuris con cui è suggellato l'accordo, rileva, in questo senso, la natura “specifica” della garanzia, che ha ad oggetto una determinata posizione creditoria, derivante da un determinato rapporto negoziale, l'espresso richiamo al concetto di “solidarietà” all'art. 3 del contratto (cui concettualmente sono estranee le fattispecie in cui l'obbligazione del garante sia del tutto autonoma rispetto a quella del debitore principale, dal momento che solo la fideiussione, in quanto tale, dà luogo ad una vera e propria solidarietà, pur diseguale, nell'adempimento della posizione debitoria).
La mera previsione della clausola n. 8, secondo cui il fideiussore è obbligato a “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, non vale a qualificare il contratto – in difetto della previsione che escluda per il garante la possibilità di opporre eccezioni afferenti il rapporto principale – nei termini di contratto autonomo di garanzia (v., in tal senso, Cass. nn. 6517/2014, 16825/2016).
Piuttosto, dall'intero testo contrattuale emerge il chiaro collegamento fra l'obbligazione principale e quella del garante, mentre il fatto che non sia esclusa per il garante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale induce sicuramente a qualificare il contratto inter partes quale fideiussione specifica.
Si distingue, infatti, dalla garanzia "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre - prima del pagamento - le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., sicché esso si risolve in una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. (laddove non valga viceversa a sottolineare l'autonomia dal rapporto principale garantito, in tal caso sostanziandosi in un contratto autonomo di garanzia); nel merito, App. Catania 9 febbraio
2022 e App. Venezia 2 luglio 2020 in termini analoghi avendo statuito "La clausola del contratto di
fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per ciò solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale".
Pertanto, alla stregua di quanto precede, il contratto in esame è da qualificarsi come fideiussione, ben potendo il , pertanto, stante l'accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto principale, Pt_2 introdurre in giudizio un'eccezione contenente l'avvenuto adempimento della prestazione principale, non essendo a tal fine indispensabile articolare l'exceptio doli, necessaria solo allorquando si sia al cospetto, appunto, di una garanzia autonoma e del tutto svincolata dal contratto principale.
Fatta questa premessa, l'eccezione di avvenuto adempimento è parzialmente fondata.
Dalla documentazione prodotta è emerso come nella procedura fallimentare sia stato approvato il piano di riparto dell'attivo già nel dicembre 2024 (e quindi prima della cessione in blocco dei crediti in capo alla società intervenuta ex art. 111 c.p.c.) e che l'importo destinato all'estinzione del debito principale fosse pari ad euro 240.307,82, residuando, quindi, un insoluto pari ad euro 18.893,83.
D'altra parte, né la (titolare del credito medio tempore ceduto) né CP_1 CP_3
e, per essa, hanno preso alcuna posizione sul dedotto fatto estintivo
[...] Controparte_7 del credito eccepito dall'opponente/debitore, se non in sede di repliche, nelle quali, tuttavia,
ha esclusivamente eccepito come l'eventuale adempimento delle poste debitorie CP_3 da parte del debitore principale non possa essere oggetto di vaglio in sede di cognizione ma solo in fase esecutiva.
La deduzione è infondata ed erronea.
L'intervenuto adempimento dell'obbligazione (pur parziale) introduce un fatto estintivo sopravvenuto dell'obbligazione stessa, certamente deducibile in sede di cognizione.
Quanto alle residue poste debitorie, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto, occorre precisare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore), mentre l'opponente – il quale assume la posizione sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
La prova del fatto costitutivo del diritto spetta, pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 c.c. al creditore (parte opposta) spettando al debitore (parte opponente) provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. L'opponente, dunque, non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte opposta abbia soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, essendo, il contratto di mutuo e la garanzia prestata dall'odierno opponente, documentalmente provati oltre che incontestati ed avendo, inoltre, tempestivamente provveduto anche al deposito degli allegati A, B e C del contratto da cui trae origine il credito azionato.
Per converso, parte opponente ha contestato la debenza del credito per cui si procede attraverso deduzioni generiche e vaghe del tutto sfornite di qualsivoglia elemento probatorio.
Più nello specifico, per quanto attiene alla eccezione relativa alla natura usuraria degli interessi applicati nel contratto di mutuo, secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass.,
Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597; cfr. Cass. civ. Sez. 1, ordinanza n. 5709 del 2025).
Orbene, nulla di tutto ciò è stato dimostrato dall'opponente, il quale ha unicamente dedotto in termini generici e teorici il superamento del tasso soglia senza nulla specificare né quanto al tasso di interesse corrispettivo e moratorio in concreto applicato, né al TEGM di riferimento, né specificando i periodi rispetto ai quali si sarebbe verificato il suddetto superamento, limitandosi esclusivamente a rinviare per relationem a due perizie di parte depositate in giudizio.
A tal proposito, giova precisare che la perizia di parte costituisce solo allegazione difensiva di contenuto tecnico e che non ha alcun proprio intrinseco valore probatorio, “posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902).
A ben guardare, inoltre, nella prima perizia depositata in atti, redatta dal CTP dott. CP_9 nulla è stato rilevato quanto alla natura usuraria degli interessi pattuiti (vd. perizia dott. allegata CP_9 alla citazione). Nella seconda perizia, invece, a firma del CTP dott.ssa viene Persona_3 dapprima esaminato il cd. TAN (tasso annuo nominale) applicato al prestito, rispetto al quale il consulente tecnico ha rilevato che, essendo pari al 3,75% (al netto dei costi) “risulta, quindi, all'interno del tasso soglia del 3,7500%” (vd. pag. 5 perizia dott.ssa ) e, allo stesso modo, anche Pt_2
“il tasso di mora indicato nel contratto è risultato pari al 5,750% (2 punti oltre il tasso TAN del
3,750%) e risulta, quindi, anch'esso all'interno del tasso soglia 8,055% e del tasso soglia di mora aumentato di 2,1% pari a 11,02%” (vd. pag. 6 della perizia), con ciò, dunque, sconfessando la natura usuraria del tasso di interesse applicato.
Assolutamente generiche ed indeterminate appaiono, invece, le successive affermazioni del consulente di parte, finalizzate alla ricostruzione del TEG (tasso effettivo globale) ossia il tasso comprensivo di tutti i costi del prestito e dalle quali, comunque, non si evince in modo chiaro alcun superamento del tasso soglia rimanendo, piuttosto, mere ipotesi non verificate (vd. pag. 7 in cui il ctp così afferma: “le spese di assicurazione, pertanto, sembra non siano state inserite nel calcolo del
TEG”).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito, a cui l'intestato Tribunale intende dare continuità, proprio per il fatto che la contestazione relativa alla natura usuraria dell'interesse applicato non può essere generica, in mancanza di elementi di contestazione specifici alcuna consulenza tecnica può essere disposta dal Giudice, non essendo tale strumento preordinato ad esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. In questi casi, infatti, la richiesta di una CTU non può essere ammessa “in quanto avrebbe finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato adempimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente” (ex multis: Corte d'Appello di Milano,
14 dicembre 2020, n. 3288), esattamente come nel caso oggetto di esame.
Per tali ragioni, la censura sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Meritevole di rigetto sono anche le doglianze relative all'indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite con il contratto di mutuo, risultando nel caso di specie, il contratto, sufficientemente determinato.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che alcuna indeterminatezza vi è quando il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 29 maggio
2024, n. 15130), tutte informazioni sussistenti nel caso di specie come si evince dal contratto depositato e dagli allegati relativi al capitolato delle condizioni ed al piano di ammortamento (vd. allegati B e C). Più precisamente, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche: l'importo del finanziamento, la durata dell'ammortamento, il numero totale delle rate, il numero delle rate da pagare per ciascun anno ed il tasso applicato, oltre alla composizione delle rate. Deve, pertanto, escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo della modalità di ammortamento e/o del regime di capitalizzazione degli interessi sia da sola idonea ad incidere negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità.
Infine, con riferimento all'eccezione inerente alla mancata chiara indicazione del divisore in relazione all'indice EURIBOR per la determinazione del tasso variabile via via applicato, l'eccezione è smentita per tabulas;
ed infatti non si ritiene condivisibile la censura relativa all'indeterminatezza del tasso, in quanto parte attrice non ha fornito alcuna spiegazione sulle modalità matematiche con le quali doveva essere alternativamente calcolato il c.d. divisore Euribor, né il calcolo in base al quale la scelta dell'anno civile (365 giorni) o quello commerciale (360 giorni) incidesse sulla misura dell'interesse pagato, limitandosi ad eccepire la mancata indicazione del divisore.
A questo proposito, occorre richiamare l'orientamento del tutto divisibile invalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito, a tenore del quale si reputa sufficientemente determinata l'indicazione dell'interesse mediante richiamo per relationem al parametri Euribor, dato quest'ultimo oggettivo ed esterno rispetto alla pattuizione contrattuale, e da questa soltanto richiamato;
ritiene, inoltre, che il richiamo risulti esso pure sufficientemente determinato, anche ove non risulti precisata l'applicazione del divisore 360 o del divisore 365, e ciò in quanto a ciò può agevolmente porsi rimedio mediante il ricorso a parametri non discrezionali e non correlati alla convenienza dell'operatore finanziario, cioè calcolando il “fixing Euribor” in base a quanto dettato dalla Convenzione Act/360 con approssimazione a tre decimali sulle scadenze (una, due, tre settimane e da un mese a dodici mesi), criterio questo non soltanto stabilito da tale convenzione ma anche meglio rispondente all'interesse del soggetto finanziato, e quindi più coerente con il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (art.1175 – 1375 cc), essendo l'applicazione della base 360 maggiormente favorevole per il cliente.
A ciò si aggiunga che il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (...) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca' (Trib.
Catania, 14 ottobre 2020, Trib. Patti, sent. n. 1124/2024).
Ne discende, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento di euro 18.893,83 oltre interessi legali da calcolare dalla data di proposizione della domanda monitoria fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo prendendo in considerazione il decisum e sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento (D.M. 55/2014 e successive modifiche), fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria per cui sono stati applicati i parametri minimi, considerata la natura integralmente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 ontro quale mandataria di e contro
[...] Controparte_1 Controparte_2
e per essa ogni altra domanda e eccezione Controparte_3 Controparte_4 disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
683/2020 e condanna l'opponente a corrispondere il debito residuo pari ad euro 18.893,83 oltre interessi liquidati come in parte motiva;
2) condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4.237,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2558 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Danilo Consorti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corropoli (TE), Via
Ungaretti n. 4
OPPONENTE
CONTRO
quale mandataria di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alberigo Panini e Avv. Gabriele Maria Panini
OPPOSTA
E
e per essa in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_4 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del
18.07.2025, dall'Avv. Vittoria Della Giovanna, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Milano, Via G. Serbelloni n. 2
INTERVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per non essere il credito certo, liquido ed esigibile in ragione: a) della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché in violazione della normativa L. 108/96 con la conseguente non debenza di alcun interesse ex art. 1815 comma 2, c.c. in virtù della previsione di cui all'art. 1 D.L. n. 394/2000 come convertito dalla L. 24/2001; b) della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli art. 1346- 1418- 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta opposta a restituire all'opponente la somma di Euro CP_1
24.358,86 costituita dalla differenza tra la somma complessiva di interessi, sulle rate pagate, pari ad
Euro 66.871,51 ed il valore, pari ad Euro 42.512,65 , di interessi parametrato ai tassi BOT di cui all'art. 117 TUB , ovvero alla somma che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale rigettare ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo, ovvero, in subordine, condannare
l'odierno opponente, al pagamento in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre agli interessi al tasso convenzionale con le decorrenze indicate nel ricorso monitorio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
***
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 683/2020 del 15.07.2020 emesso dal Tribunale di Teramo all'esito del procedimento monitorio R.G. 1577/2020 nel quale veniva condannato al pagamento in favore di
[...] della somma di €259.201,65 oltre interessi legali e €2.135,00 per compensi professionali CP_1 ed € 406,50 per esborsi della procedura.
Tale debito traeva origine da un contratto di mutuo stipulato in data 25.03.2003 a rogito Notaio Per_1
Dott. in Mosciano tra la banca e la società avente ad oggetto la Per_2 CP_5 CP_6 somma di €400.000,00 , a garanzia del quale si era costituito fideiussore. Parte_2
Parte opponente ha dedotto, oltre alla carenza della documentazione depositata nel giudizio monitorio
- essendo il contratto di mutuo in atti sfornito degli allegati A, B e C riguardanti l'estratto autentico del verbale del Consiglio di amministrazione della società mutuataria il capitolato dei CP_6 patti e condizioni generali, nonché il piano di ammortamento - la nullità ex art. 1815, co. 2 c.c. della clausola di determinazione degli interessi in quanto usurari.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi poiché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. stante l'indeterminatezza del contratto di mutuo quanto al tipo di ammortamento applicato;
ha – infine – eccepito l'indeterminatezza del richiamo al parametro EURIBOR per la determinazione del tasso variabile, dal momento che il contratto non avrebbe accuratamente individuato il divisore sulla scorta del quale parametrare l'indice di riferimento,
Si è costituita in giudizio la società quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
titolare del credito per cui è causa, contestando tutto quanto dedotto dall'opponente e chiedendo
[...] il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta, ha provveduto al deposito gli allegati A, B e C del contratto di mutuo, deducendo, inoltre, l'infondatezza della eccezione di usurarietà, non avendo l'opponente né indicato il tasso praticato che si assume usurario, né il tasso soglia superato.
Con ordinanza del 5.05.2021 il Giudice precedente assegnatario, ritenendo, sulla base di una cognizione sommaria, l'opposizione non assistita dal fumus di fondatezza, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 683/2020.
Con atto di costituzione del 18.07.2025 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
per il tramite della propria mandataria essendo divenuta, in virtù di CP_3 Controparte_7 contratto di cessione stipulato in data 16.05.2025, titolare del credito per cui è causa, facendo proprie tutte le istanze ed eccezioni già svolte in giudizio dalla società cedente.
All'udienza del 16.9.2025, parte opponente ha allegato documentazione attestante il progetto di riparto del Curatore ed il decreto di approvazione del Piano della (debitrice principale CP_6 delle somme sub iudice nell'odierna opposizione) nel quale l'importo complessivo volto a soddisfare la posizione creditoria della era pari ad euro 240.307,82. CP_1
All'udienza del 16.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale parte opponente ha ribadito come il credito oggetto del contenzioso fosse stato integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare involgente la società mutuataria (debitrice principale) già nel dicembre 2024 e, quindi, prima che avvenisse la stessa cessione dei crediti in capo all'odierna cessionaria, costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione dell'opponente, articolata dapprima in sede di udienza cartolare del 16.9.2025 e, successivamente, ribadita in sede di comparsa conclusionale, volta a dedurre l'avvenuto adempimento della prestazione debitoria da parte della società mutuataria del contratto da cui è sorto il credito, nell'ambito della procedura fallimentare che ha visto l'approvazione del piano di riparto dei beni nei confronti dei creditori.
Preliminarmente, al fine di vagliare la proponibilità della suddetta eccezione e la relativa qualificazione, occorre individuare l'esatta natura giuridica della garanzia prestata dal nei Pt_2 confronti della in relazione al mutuo prestato per euro 400.000,00 dall'allora nei CP_8 CP_5 confronti del debitore principale, la CP_6
Ad avviso dell'odierno giudicante, trattasi di fideiussione specifica e non anche di contratto autonomo di garanzia.
L'elemento distintivo fra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia è costituito dal fatto che mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dando luogo ad un inestricabile collegamento in termini di accessorietà tra il negozio di garanzia ed il contratto principale, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale).
Così stando le cose, è l'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni a dovere orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il garante intenda dedurre e provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale (v. Cass. n. 31313/2021).
Ora, nel caso di specie, l'esame complessivo delle clausole del negozio in cui veniva prestata la garanzia per l'adempimento del debito derivante dal contratto di mutuo, fanno propendere per la natura accessoria della stessa e per la sua conseguente qualificazione in termini di “fideiussione”.
A favore di ciò depongono diversi elementi: aldilà del nomen iuris con cui è suggellato l'accordo, rileva, in questo senso, la natura “specifica” della garanzia, che ha ad oggetto una determinata posizione creditoria, derivante da un determinato rapporto negoziale, l'espresso richiamo al concetto di “solidarietà” all'art. 3 del contratto (cui concettualmente sono estranee le fattispecie in cui l'obbligazione del garante sia del tutto autonoma rispetto a quella del debitore principale, dal momento che solo la fideiussione, in quanto tale, dà luogo ad una vera e propria solidarietà, pur diseguale, nell'adempimento della posizione debitoria).
La mera previsione della clausola n. 8, secondo cui il fideiussore è obbligato a “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, non vale a qualificare il contratto – in difetto della previsione che escluda per il garante la possibilità di opporre eccezioni afferenti il rapporto principale – nei termini di contratto autonomo di garanzia (v., in tal senso, Cass. nn. 6517/2014, 16825/2016).
Piuttosto, dall'intero testo contrattuale emerge il chiaro collegamento fra l'obbligazione principale e quella del garante, mentre il fatto che non sia esclusa per il garante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale induce sicuramente a qualificare il contratto inter partes quale fideiussione specifica.
Si distingue, infatti, dalla garanzia "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre - prima del pagamento - le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., sicché esso si risolve in una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. (laddove non valga viceversa a sottolineare l'autonomia dal rapporto principale garantito, in tal caso sostanziandosi in un contratto autonomo di garanzia); nel merito, App. Catania 9 febbraio
2022 e App. Venezia 2 luglio 2020 in termini analoghi avendo statuito "La clausola del contratto di
fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per ciò solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale".
Pertanto, alla stregua di quanto precede, il contratto in esame è da qualificarsi come fideiussione, ben potendo il , pertanto, stante l'accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto principale, Pt_2 introdurre in giudizio un'eccezione contenente l'avvenuto adempimento della prestazione principale, non essendo a tal fine indispensabile articolare l'exceptio doli, necessaria solo allorquando si sia al cospetto, appunto, di una garanzia autonoma e del tutto svincolata dal contratto principale.
Fatta questa premessa, l'eccezione di avvenuto adempimento è parzialmente fondata.
Dalla documentazione prodotta è emerso come nella procedura fallimentare sia stato approvato il piano di riparto dell'attivo già nel dicembre 2024 (e quindi prima della cessione in blocco dei crediti in capo alla società intervenuta ex art. 111 c.p.c.) e che l'importo destinato all'estinzione del debito principale fosse pari ad euro 240.307,82, residuando, quindi, un insoluto pari ad euro 18.893,83.
D'altra parte, né la (titolare del credito medio tempore ceduto) né CP_1 CP_3
e, per essa, hanno preso alcuna posizione sul dedotto fatto estintivo
[...] Controparte_7 del credito eccepito dall'opponente/debitore, se non in sede di repliche, nelle quali, tuttavia,
ha esclusivamente eccepito come l'eventuale adempimento delle poste debitorie CP_3 da parte del debitore principale non possa essere oggetto di vaglio in sede di cognizione ma solo in fase esecutiva.
La deduzione è infondata ed erronea.
L'intervenuto adempimento dell'obbligazione (pur parziale) introduce un fatto estintivo sopravvenuto dell'obbligazione stessa, certamente deducibile in sede di cognizione.
Quanto alle residue poste debitorie, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto, occorre precisare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore), mentre l'opponente – il quale assume la posizione sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
La prova del fatto costitutivo del diritto spetta, pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 c.c. al creditore (parte opposta) spettando al debitore (parte opponente) provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto. L'opponente, dunque, non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte opposta abbia soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, essendo, il contratto di mutuo e la garanzia prestata dall'odierno opponente, documentalmente provati oltre che incontestati ed avendo, inoltre, tempestivamente provveduto anche al deposito degli allegati A, B e C del contratto da cui trae origine il credito azionato.
Per converso, parte opponente ha contestato la debenza del credito per cui si procede attraverso deduzioni generiche e vaghe del tutto sfornite di qualsivoglia elemento probatorio.
Più nello specifico, per quanto attiene alla eccezione relativa alla natura usuraria degli interessi applicati nel contratto di mutuo, secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass.,
Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597; cfr. Cass. civ. Sez. 1, ordinanza n. 5709 del 2025).
Orbene, nulla di tutto ciò è stato dimostrato dall'opponente, il quale ha unicamente dedotto in termini generici e teorici il superamento del tasso soglia senza nulla specificare né quanto al tasso di interesse corrispettivo e moratorio in concreto applicato, né al TEGM di riferimento, né specificando i periodi rispetto ai quali si sarebbe verificato il suddetto superamento, limitandosi esclusivamente a rinviare per relationem a due perizie di parte depositate in giudizio.
A tal proposito, giova precisare che la perizia di parte costituisce solo allegazione difensiva di contenuto tecnico e che non ha alcun proprio intrinseco valore probatorio, “posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902).
A ben guardare, inoltre, nella prima perizia depositata in atti, redatta dal CTP dott. CP_9 nulla è stato rilevato quanto alla natura usuraria degli interessi pattuiti (vd. perizia dott. allegata CP_9 alla citazione). Nella seconda perizia, invece, a firma del CTP dott.ssa viene Persona_3 dapprima esaminato il cd. TAN (tasso annuo nominale) applicato al prestito, rispetto al quale il consulente tecnico ha rilevato che, essendo pari al 3,75% (al netto dei costi) “risulta, quindi, all'interno del tasso soglia del 3,7500%” (vd. pag. 5 perizia dott.ssa ) e, allo stesso modo, anche Pt_2
“il tasso di mora indicato nel contratto è risultato pari al 5,750% (2 punti oltre il tasso TAN del
3,750%) e risulta, quindi, anch'esso all'interno del tasso soglia 8,055% e del tasso soglia di mora aumentato di 2,1% pari a 11,02%” (vd. pag. 6 della perizia), con ciò, dunque, sconfessando la natura usuraria del tasso di interesse applicato.
Assolutamente generiche ed indeterminate appaiono, invece, le successive affermazioni del consulente di parte, finalizzate alla ricostruzione del TEG (tasso effettivo globale) ossia il tasso comprensivo di tutti i costi del prestito e dalle quali, comunque, non si evince in modo chiaro alcun superamento del tasso soglia rimanendo, piuttosto, mere ipotesi non verificate (vd. pag. 7 in cui il ctp così afferma: “le spese di assicurazione, pertanto, sembra non siano state inserite nel calcolo del
TEG”).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito, a cui l'intestato Tribunale intende dare continuità, proprio per il fatto che la contestazione relativa alla natura usuraria dell'interesse applicato non può essere generica, in mancanza di elementi di contestazione specifici alcuna consulenza tecnica può essere disposta dal Giudice, non essendo tale strumento preordinato ad esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. In questi casi, infatti, la richiesta di una CTU non può essere ammessa “in quanto avrebbe finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato adempimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente” (ex multis: Corte d'Appello di Milano,
14 dicembre 2020, n. 3288), esattamente come nel caso oggetto di esame.
Per tali ragioni, la censura sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Meritevole di rigetto sono anche le doglianze relative all'indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite con il contratto di mutuo, risultando nel caso di specie, il contratto, sufficientemente determinato.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che alcuna indeterminatezza vi è quando il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 29 maggio
2024, n. 15130), tutte informazioni sussistenti nel caso di specie come si evince dal contratto depositato e dagli allegati relativi al capitolato delle condizioni ed al piano di ammortamento (vd. allegati B e C). Più precisamente, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche: l'importo del finanziamento, la durata dell'ammortamento, il numero totale delle rate, il numero delle rate da pagare per ciascun anno ed il tasso applicato, oltre alla composizione delle rate. Deve, pertanto, escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo della modalità di ammortamento e/o del regime di capitalizzazione degli interessi sia da sola idonea ad incidere negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità.
Infine, con riferimento all'eccezione inerente alla mancata chiara indicazione del divisore in relazione all'indice EURIBOR per la determinazione del tasso variabile via via applicato, l'eccezione è smentita per tabulas;
ed infatti non si ritiene condivisibile la censura relativa all'indeterminatezza del tasso, in quanto parte attrice non ha fornito alcuna spiegazione sulle modalità matematiche con le quali doveva essere alternativamente calcolato il c.d. divisore Euribor, né il calcolo in base al quale la scelta dell'anno civile (365 giorni) o quello commerciale (360 giorni) incidesse sulla misura dell'interesse pagato, limitandosi ad eccepire la mancata indicazione del divisore.
A questo proposito, occorre richiamare l'orientamento del tutto divisibile invalso nella giurisprudenza di legittimità e di merito, a tenore del quale si reputa sufficientemente determinata l'indicazione dell'interesse mediante richiamo per relationem al parametri Euribor, dato quest'ultimo oggettivo ed esterno rispetto alla pattuizione contrattuale, e da questa soltanto richiamato;
ritiene, inoltre, che il richiamo risulti esso pure sufficientemente determinato, anche ove non risulti precisata l'applicazione del divisore 360 o del divisore 365, e ciò in quanto a ciò può agevolmente porsi rimedio mediante il ricorso a parametri non discrezionali e non correlati alla convenienza dell'operatore finanziario, cioè calcolando il “fixing Euribor” in base a quanto dettato dalla Convenzione Act/360 con approssimazione a tre decimali sulle scadenze (una, due, tre settimane e da un mese a dodici mesi), criterio questo non soltanto stabilito da tale convenzione ma anche meglio rispondente all'interesse del soggetto finanziato, e quindi più coerente con il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (art.1175 – 1375 cc), essendo l'applicazione della base 360 maggiormente favorevole per il cliente.
A ciò si aggiunga che il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (...) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca' (Trib.
Catania, 14 ottobre 2020, Trib. Patti, sent. n. 1124/2024).
Ne discende, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento di euro 18.893,83 oltre interessi legali da calcolare dalla data di proposizione della domanda monitoria fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo prendendo in considerazione il decisum e sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento (D.M. 55/2014 e successive modifiche), fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria per cui sono stati applicati i parametri minimi, considerata la natura integralmente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 ontro quale mandataria di e contro
[...] Controparte_1 Controparte_2
e per essa ogni altra domanda e eccezione Controparte_3 Controparte_4 disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
683/2020 e condanna l'opponente a corrispondere il debito residuo pari ad euro 18.893,83 oltre interessi liquidati come in parte motiva;
2) condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4.237,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo