Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 207/2015 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 6.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 207/2015 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1 al viale Aldo Moro n. 99/B, presso lo studio dell'avv. Stefania Cicciotti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. CP_1
, nonché c.f. P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in C.F._1
San Marco in Lamis alla via Monte Sabotino n. 2, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe De Cata, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA
- APPELLANTE INCIDENTALE–
Avverso: la sentenza n. 227 del 2014, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
, pubblicata in data 16.05.2014 e mai notificata Parte_1
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe,
[...] chiedendone la riforma e, per l'effetto, la conferma della legittimità dell'ordinanza ingiunzione, annullata dal giudice di primo grado.
costituendosi, oltre a chiedere il rigetto dell'avversa pretesa, ha CP_1 richiamato i motivi di ricorso formulati in primo grado ed assorbiti dalla sentenza oggetto di impugnazione ed ha proposto appello incidentale sulla regolazione delle spese, integralmente compensate dal giudice di primo grado.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare, va dato atto che la causa è stata introdotta con citazione ed il rito non è mai stato mutato, per cui si procede alla decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
La sentenza di primo grado ha accolto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione proposta dagli odierni appellati/appellanti incidentali, ritenendo violato il principio di indipendenza e di terzietà “dell'organo giudicante”, siccome il medesimo soggetto, funzionario di vertice della polizia locale, aveva provveduto sia ad esaminare gli scritti difensivi avanzati nel corso dell'istruttoria, sia ad emettere l'ordinanza ingiunzione.
In ragione del principio della ragione più liquida e, dunque, in disparte ogni considerazione circa la correttezza o meno della pronuncia impugnata in merito alla dedotta violazione del principio di imparzialità da parte dell'Amministrazione sanzionatrice, meritevole di accoglimento è il motivo di opposizione, già fatto valere dagli appellati in primo grado ed in questa sede espressamente riproposto, attinente alla non corretta individuazione, in seno al provvedimento impugnato, del soggetto trasgressore e
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- Seconda Sezione civile -
dell'obbligato in solido.
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del per CP_1 omesso transito degli autobus negli orari previsti, in violazione degli obblighi derivanti dal contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.
Co.Tr.A.P., tuttavia, non riveste né la qualifica di obbligato in solido, né quella di trasgressore. ha, difatti, argomentato di aver stipulato il contratto di appalto CP_1 con il ma di aver successivamente affidato il servizio degli autobus Pt_1 alla società Parte_2
La violazione è stata quindi commessa da un dipendente della Parte_2
(trasgressore), per cui obbligato in solido può essere solo la Parte_2
Infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 l'autore di una violazione amministrativa può essere solo una persona fisica, l'unica in grado di porre in essere un'azione od omissione “cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” come richiesto dalla predetta disposizione normativa e non già dunque una persona giuridica, come un consorzio di imprese.
Del resto, non può nemmeno considerarsi obbligato in solido, CP_1 perché è rimasto incontestato che il servizio del trasporto autobus è stato affidato alla società di cui – dunque – deve ritenersi dipendente Parte_2
l'autore materiale dell'illecito.
Sicché, essendo nel caso de quo il trasgressore (persona fisica) un dipendente di posto che l'art. 6 citato individua l'obbligato in Parte_2 solido, tra gli altri, nella persona giuridica il cui rappresentante o dipendente abbia commesso l'illecito, deve escludersi che il Co.Tr.A.P. sia obbligata in solido con l'autore materiale della violazione.
Né può essere condivisa la tesi del secondo cui nei suoi confronti Pt_1 risponderebbe solo per essere solo quest'ultimo l'appaltatore e, CP_1 dunque, il solo soggetto con il quale il ha stipulato il contratto: si Pt_1 tratta, infatti, di un'argomentazione di tipo civilistico che non risponde ai principi che regolano le sanzioni amministrative.
Di talché, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato e, pertanto
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- Seconda Sezione civile -
la sentenza di primo grado appellata deve essere confermata nella parte relativa all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'appello incidentale è, invece, fondato perché il Giudice di Pace ha erroneamente compensato le spese tra le parti, senza nulla motivare su punto.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, non sussistendo nella specie gravi ed eccezionali motivi che giustificassero, davanti al primo giudice, la compensazione integrale delle spese processuali, il Giudice di Pace avrebbe dovuto regolare tale punto della controversia secondo il principio generale della soccombenza.
Sicché, la sentenza di primo grado impugnata deve essere riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali, condannando il al pagamento delle spese per entrambi i Parte_1 gradi di giudizio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite di entrambi i gradi vanno poste a carico del
[...]
e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, ex D.M. n. Parte_1
55/14, in base al valore della controversia non superiore ad € 1.000,00, in applicazione dei parametri medi ma comunque nei limiti della nota spese qualora depositata, esclusa la fase istruttoria in appello, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Cata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A) rigetta l'appello principale, confermando l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione opposta;
B) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna il
[...]
al rimborso delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio, in favore dell'odierna appellata-appellante incidentale, pari ad euro 43,00 a titolo di esborsi ed € 346,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a.
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se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Cata;
C) condanna il al rimborso, in favore Parte_1 dell'odierna appellata-appellante incidentale, delle spese di lite del presente grado di giudizio, pari alla somma di € 462,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Cata;
D) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R. 30.5.02
n. 115.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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