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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n.1535/2023 R.G.
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c. da:
e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori e legali rappresentanti del minore Persona_1 elettivamente domiciliati in Via Casilina Nord n.44 a Frosinone, presso lo studio dell'Avv. Claudia Fiorini, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
-ricorrenti-
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Manzi, in virtù di delega su foglio separato allegato, ed elettivamente domiciliata c/o l'Avvocatura dell'Azienda in Frosinone, Via
Armando Fabi s.n.c.
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c. depositato il 9.5.2023 e ritualmente notificato, e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori e legali rappresentanti del minore , hanno convenuto Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la , chiedendo di accertare il diritto del figlio minore a Controparte_2 ricevere - in via diretta ovvero mediante rimborso delle ore di terapia cognitivo comportamentale ricevute da terzi - il trattamento Pt_3 riabilitativo mediante metodologia ABA come indicato dalle Linee Guida per il Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti. Per l'effetto, gli attori hanno chiesto in via cautelare di condannare la all'erogazione della Controparte_1 prestazione sanitaria indicata ovvero al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia. Nel merito, gli attori hanno chiesto di condannare la a CP_2 rimborsare loro la somma totale di €.14.256,00 spesa per pagare le terapie private negli anni dal 2019 al 2022.
FiSSta l'udienza per il giudizio cautelare, la convenuta
[...]
è rimasta contumace. Controparte_3
Con ordinanza resa in data 30.6.2023, il Giudice adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori.
Con l'ordinanza cautelare si è osservato che la CaSSzione, a Sezioni
Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della territorialmente CP_2 competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la CaSSzione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente. La CaSSzione ha ulteriormente evidenziato che - tale essendo il petitum sia mediato che immediato della causa promoSS e non vertendosi nell'ipotesi della contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, ma invece in quella della richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria) - ne viene implicata l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, della CP_2 con la conseguenziale devoluzione della controversia al G.A., in virtù della citata disposizione del cod. proc. amm. (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza
n.20164 del 24/09/2020).
Sulla base del richiamato arresto giurisprudenziale della CaSSzione, è stato dunque dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore allo specifico, individualizzato, trattamento terapeutico in precedenza descritto, in modalità diretta o per equivalente monetario indennitario, e di condanna della convenuta nelle CP_2 prospettate due forme esecutive alternative.
FiSSta l'udienza ex art.420 c.p.c. per il giudizio di merito, si è costituita la , non contestando la giurisdizione del Giudice Ordinario Controparte_2 adito degli attori, ma rilevando, nel merito che: 1) in vista dell'ingresso del minore nella Scuola dell'Infanzia era stata stilata in data 23.1.2019 una certificazione con diagnosi provvisoria ai fini dell'integrazione scolastica ed era stata prescritta melatonina per favorire la regolarizzazione del ritmo sonno/veglia; 2) il 27.2.2019 l'Ambulatorio Autismo di Ceccano aveva confermato il sospetto clinico di autismo, misurando la fascia di rischio del
Disturbo Multisistemico (tramite ADOS 2) da moderato a severo e fornendo l'indicazione di "Verifica dopo 6 mesi + Terapia comportamentale intensiva +
Parent Training"; 3) in data 12.4.2019 era stata quindi prodotta dal
Neuropsichiatra infantile certificazione finalizzata al riconoscimento della
L.104/92 e della indennità di frequenza ed era stato stilato un piano abilitativo per richiesta a Centro accreditato per terapia neuropsicomotoria, logopedica e terapia cognitivo neuropsicologica;
4) contestualmente, il minore era stato inserito in lista presso il Centro accreditato "CENTRO
BENESSERE" di Frosinone;
5) per accelerare i tempi di intervento, continuato fino al novembre del 2019, era stata rilasciata la Diagnosi Funzionale per uso scolastico dallo stesso Centro;
6) i ricorrenti avevano quindi riferito di aver iniziato la terapia A.B.A. in regime privato;
7) il 13.10.2019 era stato effettuato un controllo presso Ambulatorio Autismo a Ceccano, che aveva classificato l'entità del “Disturbo dello spettro autistico" a livello 3
(compromissione grave) ed aveva rilasciato la relativa attestazione;
8) a gennaio 2020, era stata richiesta la fornitura annuale di pannolini e nel giugno 2020 era stato prodotto certificato per integrazione scolastica con diagnosi aggiornata "Disturbo dello spettro autistico livello 3"; 9) i ricorrenti avevano quindi mostrato referti delle ulteriori visite specialistiche effettuate presso l'Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma, con protocollo diagnostico e con conferma della diagnosi;
10) il 14.9.2021 era stato richiesto un nuovo piano abilitativo per l'inserimento in Centro accreditato, poi consegnato dai genitori di nuovo al predetto Centro Benessere;
11) il
Responsabile del Centro Benessere (Dott.SS aveva quindi Persona_2 riferito che i ricorrenti, chiamati ad agosto 2021 per visita neuropsichiatrica infantile e per valutazioni finalizzate all'ingresso in terapia, dopo 5 incontri avevano deciso di non proseguire la presa in carico riabilitativa proposta, non rispondendo più al telefono, per cui il minore era stato considerato come dimesso dal Centro Benessere;
12) nel Gruppo Operativo di Lavoro del
10.3.2022 i sanitari specialisti della convenuta avevano poi appreso CP_2 di un nuovo inizio di terapia ABA adottato per il minore in regime privato,
13) il 23.11.2022 era stata quindi prodotta certificazione per interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima;
14) sulla scorta di quanto precede, si poteva ragionevolmente concludere che il TSMREE di Frosinone
e l'Ambulatorio Autismo della di Frosinone avevano riscontrato CP_2 tempestivamente tutte le richieste dei ricorrenti, con tempestiva produzione di una diagnosi;
15) per quanto attiene agli aspetti riabilitativi, era stata prodotta l'impegnativa per le terapie neceSSrie in quel momento: logopedia, neuropsicomotricità e terapia cognitivo neuropsicologica. Senonché, i ricorrenti si erano rivolti volontariamente al Centro Benessere con il quale non avevano avuto una buona 'compliance'; 16) con Deliberazione aziendale n.160 del 28.2.2022 erano state individuate le strutture esterne (alias
Partners), abilitate all'erogazione diretta dei suddetti trattamenti riabilitativi
(domiciliari), in favore dei soggetti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico, con applicazione del metodo A.B.A.; 17) dal momento che l' , a far CP_1 data dal 28.2.2022, era stata in condizioni di fornire – in assistenza diretta
– quanto richiesto dai ricorrenti, non era accoglibile la richiesta di rimborso economico delle fatture successive presentate, sempre dopo specifica diagnosi aziendale;
18) gli interventi programmati al Centro Benessere accreditato ex art.26, L. 833/1978, così come riferito dalla responsabile, non erano stati accettati dai ricorrenti;
19) solamente nel 2023 i genitori del minore avevano accettato il trattamento riabilitativo, sulla base di una precedente lista di attesa e su sollecitazione della Neuropsichiatra Infantile della Dott.SS : 20) il trattamento A.B.A. non Controparte_2 CP_4 era stato prescritto dal Servizio aziendale ma era stato introdotto CP_5 su iniziativa di parte ricorrente, per cui non era applicabile al caso di specie la normativa di cui alla L. n.134/2015 e al D.P.C.M. del 12.1.2017.
Su queste premesse, la convenuta ha chiesto di rigettare nel merito la domanda attorea, così come formulata e per il periodo successivo al
28.2.2022, con compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente va osservato che, diversamente da quanto ritenuto in sede cautelare, sussiste la giurisdizione del Giudice adito. Invero, la
CaSSzione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della CP_2 territorialmente competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la CaSSzione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
La CaSSzione ha peraltro evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass.,
Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
E questo è il caso di specie nel quale, come ammesso dalla steSS CP_2 con la costituzione nel giudizio di merito, la struttura di neuropsichiatria infantile della di Frosinone, prima in data 27.02.2019 e CP_2 successivamente in data 14.09.2021, dopo aver diagnosticato al minore un “disturbo dello spettro autistico di livello moderato”, ha Persona_1 prescritto cure consistenti in cicli di “trattamento psicomotorio, logopedico, cognitivo neuropsicologico, in regime ambulatoriale” (si veda la relativa certificazione prodotta in atti: doc. n.2 di parte ricorrente)
Va poi evidenziato che il predetto trattamento riabilitativo con il metodo
ABA, oggetto di causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_6
, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha
[...] formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee
Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò comporta, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del
D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_6
Infatti, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli
1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.” Il comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del
Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”.
Il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Sulla base di detta normativa, pertanto, il trattamento con metodologia
ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad erogare a tutti gli assistiti CP_2 purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Nel caso di specie, la convenuta ha ammesso che soltanto con deliberazione aziendale n.160 del 28.2.2022 sono state individuate le strutture esterne, abilitate all'erogazione diretta dei richiamati trattamenti riabilitativi (domiciliari), in favore dei soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico.
Va però evidenziato, che pur a fronte dell'avvenuta individuazione delle predette strutture esterne di erogazione diretta dei trattamenti oggetto di causa, il minore ha potuto effettivamente aver accesso alle cure gratuite in convenzione presso la struttura convenzionata “Centro Benessere” soltanto nel mese di ottobre 2023,
La circostanza è stata riferita con precisione dalla teste Testimone_1
impiegata amministrativa e coordinatrice delle terapie del predetto
[...]
“Centro Benessere”: “So che i ricorrenti hanno portato il minore presso il Centro
Benessere effettuando le terapie prima in regime privatistico, poi sono paSSto in accreditamento. So che il minore era in lista d'attesa da febbraio 2019, ma la lista
d'attesa era molto lunga per cui iniziarono le terapie in regime privatistico. A febbraio 2021 era scaduta la prima impegnativa che nel periodo covid aveva durata di due anni. A settembre 2021 ne presentarono una nuova ed in quella prima fase ancora rimasero in regime privatistico. Sono poi entrati in accreditamento ad ottobre-novembre 2023 e lo sono tutt'ora.”.
Anche la teste , già neuropsichiatra infantile del CP_4 CP_5
(Tutela Salute Mentale di Frosinone, ha
[...] Controparte_7 riferito di aver rilasciato per il minore le due prescrizioni del Per_1
27.2.2019 e del 14.09.2021 in precedenza richiamate e ha anche dichiarato che le liste d'attesa erano molto lunghe: “So che all'epoca le liste di attesa erano molto lunghe e quindi non è stato chiamato subito. Nel momento in cui fu predisposto il piano riabilitativo per il minore, le liste di attesa erano molto, lunghe, anche di anni. Rividi poi i ricorrenti con il minore, mi dissero che avevano presentato la richiesta presto il centro accreditato “Centro Benessere” di Frosinone, ma la lista di attesa era molto lunga, per cui avevano iniziato ad eseguire le terapie privatamente presso lo stesso Centro Benessere. Se non ricordo male, i ricorrenti mi dissero che avevano poi effettuato la terapia in regime privato per circa 6 mesi.
Il primo piano riabilitativo fatto per il piccolo fu da me predisposto a Per_1 febbraio 2019. Ne feci poi un secondo a settembre 2021 ed i ricorrenti mi dissero che in quest'arco temporale effettuarono le terapie in regime privato”.
A ciò si aggiunga che non vi è comunque in atti prova dell'accettazione del minore in regime convenzionato presso il “Centro Benessere” o altra struttura prima dell'ottobre 2023.
Tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto.
Nello specifico, le somme versate dagli attori per far fronte alle esigenze di cura del minore dal febbraio 2019 all'ottobre 2023 risultano essere state in misura totale di €.14.256,00, di cui: €.2.813,00 nell'anno 2019 (tabella a ricorso); €.5.355,00 nell'anno 2020 (tabella b ricorso); €.3.856,00 nell'anno
2021 (tabella c ricorso); €.2.232,00 nell'anno 2022 (tabella c).
Osserva il Giudicante che legittimamente i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore al rimborso dei costi sostenuti per i richiamati trattamenti riabilitativi, come da prescrizioni rilasciate dalla CP_2 di Frosinone, sino alla data di effettivo inserimento nel programma individualizzato (prestazioni domiciliari) a carico della nonché di CP_2 condannare la convenuta al rimborso totale dei costi sostenuti per la CP_2 terapia fruita dal febbraio 2019 all'ottobre 2023, in misura totale di
€.14.256,00.
Ciò in quanto emerge dalla richiamata documentazione che: 1) il trattamento ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli
Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia riabilitativa, dapprima nel febbraio 2019 e poi nel settembre 2021; 5) il minore è stato inserito nel prescritto progetto riabilitativo soltanto nell'ottobre 2023. Il rimborso non può essere escluso richiamando esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio.
Se è infatti vero che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio), è altrettanto vero che tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, come emerge nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019).
Anche la Regione, ove operi senza una ragione giuridicamente rilevante una distinzione tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., opera un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Ciò, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297).
In tali casi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass.,
Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Il ricorso, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, è fondato e va accolto.
Le spese - liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri d cui al D.M. n.167/2022 - vanno poste a carico della convenuta, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori e legali rappresentanti del minore , nei confronti della Persona_1
accoglie il ricorso e per Controparte_1
l'effetto:
1) accerta e dichiara il diritto del minore al rimborso dei Persona_1 costi sostenuti per la terapia riabilitativa disposta con prescrizioni rilasciate dalla di Frosinone in data 27.2.2019 e 14.09.2021, sino alla data di CP_2 effettivo inserimento del minore nel programma individualizzato in regime convenzionato nell'ottobre 2023;
2) condanna la convenuta al rimborso dei costi sostenuti dai CP_2 ricorrenti per la terapia fruita dal minore nel periodo dal febbraio 2019 all'ottobre 2023, nella complessiva misura di €.14.256,00;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali, Controparte_2 liquidate in complessivi €.2.695,00, per compenso professionale, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore del procuratore degli attori, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 4.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c. da:
e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori e legali rappresentanti del minore Persona_1 elettivamente domiciliati in Via Casilina Nord n.44 a Frosinone, presso lo studio dell'Avv. Claudia Fiorini, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
-ricorrenti-
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Manzi, in virtù di delega su foglio separato allegato, ed elettivamente domiciliata c/o l'Avvocatura dell'Azienda in Frosinone, Via
Armando Fabi s.n.c.
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c. depositato il 9.5.2023 e ritualmente notificato, e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori e legali rappresentanti del minore , hanno convenuto Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la , chiedendo di accertare il diritto del figlio minore a Controparte_2 ricevere - in via diretta ovvero mediante rimborso delle ore di terapia cognitivo comportamentale ricevute da terzi - il trattamento Pt_3 riabilitativo mediante metodologia ABA come indicato dalle Linee Guida per il Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti. Per l'effetto, gli attori hanno chiesto in via cautelare di condannare la all'erogazione della Controparte_1 prestazione sanitaria indicata ovvero al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia. Nel merito, gli attori hanno chiesto di condannare la a CP_2 rimborsare loro la somma totale di €.14.256,00 spesa per pagare le terapie private negli anni dal 2019 al 2022.
FiSSta l'udienza per il giudizio cautelare, la convenuta
[...]
è rimasta contumace. Controparte_3
Con ordinanza resa in data 30.6.2023, il Giudice adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori.
Con l'ordinanza cautelare si è osservato che la CaSSzione, a Sezioni
Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della territorialmente CP_2 competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la CaSSzione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente. La CaSSzione ha ulteriormente evidenziato che - tale essendo il petitum sia mediato che immediato della causa promoSS e non vertendosi nell'ipotesi della contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, ma invece in quella della richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria) - ne viene implicata l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, della CP_2 con la conseguenziale devoluzione della controversia al G.A., in virtù della citata disposizione del cod. proc. amm. (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza
n.20164 del 24/09/2020).
Sulla base del richiamato arresto giurisprudenziale della CaSSzione, è stato dunque dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore allo specifico, individualizzato, trattamento terapeutico in precedenza descritto, in modalità diretta o per equivalente monetario indennitario, e di condanna della convenuta nelle CP_2 prospettate due forme esecutive alternative.
FiSSta l'udienza ex art.420 c.p.c. per il giudizio di merito, si è costituita la , non contestando la giurisdizione del Giudice Ordinario Controparte_2 adito degli attori, ma rilevando, nel merito che: 1) in vista dell'ingresso del minore nella Scuola dell'Infanzia era stata stilata in data 23.1.2019 una certificazione con diagnosi provvisoria ai fini dell'integrazione scolastica ed era stata prescritta melatonina per favorire la regolarizzazione del ritmo sonno/veglia; 2) il 27.2.2019 l'Ambulatorio Autismo di Ceccano aveva confermato il sospetto clinico di autismo, misurando la fascia di rischio del
Disturbo Multisistemico (tramite ADOS 2) da moderato a severo e fornendo l'indicazione di "Verifica dopo 6 mesi + Terapia comportamentale intensiva +
Parent Training"; 3) in data 12.4.2019 era stata quindi prodotta dal
Neuropsichiatra infantile certificazione finalizzata al riconoscimento della
L.104/92 e della indennità di frequenza ed era stato stilato un piano abilitativo per richiesta a Centro accreditato per terapia neuropsicomotoria, logopedica e terapia cognitivo neuropsicologica;
4) contestualmente, il minore era stato inserito in lista presso il Centro accreditato "CENTRO
BENESSERE" di Frosinone;
5) per accelerare i tempi di intervento, continuato fino al novembre del 2019, era stata rilasciata la Diagnosi Funzionale per uso scolastico dallo stesso Centro;
6) i ricorrenti avevano quindi riferito di aver iniziato la terapia A.B.A. in regime privato;
7) il 13.10.2019 era stato effettuato un controllo presso Ambulatorio Autismo a Ceccano, che aveva classificato l'entità del “Disturbo dello spettro autistico" a livello 3
(compromissione grave) ed aveva rilasciato la relativa attestazione;
8) a gennaio 2020, era stata richiesta la fornitura annuale di pannolini e nel giugno 2020 era stato prodotto certificato per integrazione scolastica con diagnosi aggiornata "Disturbo dello spettro autistico livello 3"; 9) i ricorrenti avevano quindi mostrato referti delle ulteriori visite specialistiche effettuate presso l'Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma, con protocollo diagnostico e con conferma della diagnosi;
10) il 14.9.2021 era stato richiesto un nuovo piano abilitativo per l'inserimento in Centro accreditato, poi consegnato dai genitori di nuovo al predetto Centro Benessere;
11) il
Responsabile del Centro Benessere (Dott.SS aveva quindi Persona_2 riferito che i ricorrenti, chiamati ad agosto 2021 per visita neuropsichiatrica infantile e per valutazioni finalizzate all'ingresso in terapia, dopo 5 incontri avevano deciso di non proseguire la presa in carico riabilitativa proposta, non rispondendo più al telefono, per cui il minore era stato considerato come dimesso dal Centro Benessere;
12) nel Gruppo Operativo di Lavoro del
10.3.2022 i sanitari specialisti della convenuta avevano poi appreso CP_2 di un nuovo inizio di terapia ABA adottato per il minore in regime privato,
13) il 23.11.2022 era stata quindi prodotta certificazione per interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima;
14) sulla scorta di quanto precede, si poteva ragionevolmente concludere che il TSMREE di Frosinone
e l'Ambulatorio Autismo della di Frosinone avevano riscontrato CP_2 tempestivamente tutte le richieste dei ricorrenti, con tempestiva produzione di una diagnosi;
15) per quanto attiene agli aspetti riabilitativi, era stata prodotta l'impegnativa per le terapie neceSSrie in quel momento: logopedia, neuropsicomotricità e terapia cognitivo neuropsicologica. Senonché, i ricorrenti si erano rivolti volontariamente al Centro Benessere con il quale non avevano avuto una buona 'compliance'; 16) con Deliberazione aziendale n.160 del 28.2.2022 erano state individuate le strutture esterne (alias
Partners), abilitate all'erogazione diretta dei suddetti trattamenti riabilitativi
(domiciliari), in favore dei soggetti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico, con applicazione del metodo A.B.A.; 17) dal momento che l' , a far CP_1 data dal 28.2.2022, era stata in condizioni di fornire – in assistenza diretta
– quanto richiesto dai ricorrenti, non era accoglibile la richiesta di rimborso economico delle fatture successive presentate, sempre dopo specifica diagnosi aziendale;
18) gli interventi programmati al Centro Benessere accreditato ex art.26, L. 833/1978, così come riferito dalla responsabile, non erano stati accettati dai ricorrenti;
19) solamente nel 2023 i genitori del minore avevano accettato il trattamento riabilitativo, sulla base di una precedente lista di attesa e su sollecitazione della Neuropsichiatra Infantile della Dott.SS : 20) il trattamento A.B.A. non Controparte_2 CP_4 era stato prescritto dal Servizio aziendale ma era stato introdotto CP_5 su iniziativa di parte ricorrente, per cui non era applicabile al caso di specie la normativa di cui alla L. n.134/2015 e al D.P.C.M. del 12.1.2017.
Su queste premesse, la convenuta ha chiesto di rigettare nel merito la domanda attorea, così come formulata e per il periodo successivo al
28.2.2022, con compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente va osservato che, diversamente da quanto ritenuto in sede cautelare, sussiste la giurisdizione del Giudice adito. Invero, la
CaSSzione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della CP_2 territorialmente competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la CaSSzione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
La CaSSzione ha peraltro evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass.,
Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
E questo è il caso di specie nel quale, come ammesso dalla steSS CP_2 con la costituzione nel giudizio di merito, la struttura di neuropsichiatria infantile della di Frosinone, prima in data 27.02.2019 e CP_2 successivamente in data 14.09.2021, dopo aver diagnosticato al minore un “disturbo dello spettro autistico di livello moderato”, ha Persona_1 prescritto cure consistenti in cicli di “trattamento psicomotorio, logopedico, cognitivo neuropsicologico, in regime ambulatoriale” (si veda la relativa certificazione prodotta in atti: doc. n.2 di parte ricorrente)
Va poi evidenziato che il predetto trattamento riabilitativo con il metodo
ABA, oggetto di causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_6
, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha
[...] formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee
Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò comporta, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del
D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_6
Infatti, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli
1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.” Il comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del
Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”.
Il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Sulla base di detta normativa, pertanto, il trattamento con metodologia
ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad erogare a tutti gli assistiti CP_2 purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Nel caso di specie, la convenuta ha ammesso che soltanto con deliberazione aziendale n.160 del 28.2.2022 sono state individuate le strutture esterne, abilitate all'erogazione diretta dei richiamati trattamenti riabilitativi (domiciliari), in favore dei soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico.
Va però evidenziato, che pur a fronte dell'avvenuta individuazione delle predette strutture esterne di erogazione diretta dei trattamenti oggetto di causa, il minore ha potuto effettivamente aver accesso alle cure gratuite in convenzione presso la struttura convenzionata “Centro Benessere” soltanto nel mese di ottobre 2023,
La circostanza è stata riferita con precisione dalla teste Testimone_1
impiegata amministrativa e coordinatrice delle terapie del predetto
[...]
“Centro Benessere”: “So che i ricorrenti hanno portato il minore presso il Centro
Benessere effettuando le terapie prima in regime privatistico, poi sono paSSto in accreditamento. So che il minore era in lista d'attesa da febbraio 2019, ma la lista
d'attesa era molto lunga per cui iniziarono le terapie in regime privatistico. A febbraio 2021 era scaduta la prima impegnativa che nel periodo covid aveva durata di due anni. A settembre 2021 ne presentarono una nuova ed in quella prima fase ancora rimasero in regime privatistico. Sono poi entrati in accreditamento ad ottobre-novembre 2023 e lo sono tutt'ora.”.
Anche la teste , già neuropsichiatra infantile del CP_4 CP_5
(Tutela Salute Mentale di Frosinone, ha
[...] Controparte_7 riferito di aver rilasciato per il minore le due prescrizioni del Per_1
27.2.2019 e del 14.09.2021 in precedenza richiamate e ha anche dichiarato che le liste d'attesa erano molto lunghe: “So che all'epoca le liste di attesa erano molto lunghe e quindi non è stato chiamato subito. Nel momento in cui fu predisposto il piano riabilitativo per il minore, le liste di attesa erano molto, lunghe, anche di anni. Rividi poi i ricorrenti con il minore, mi dissero che avevano presentato la richiesta presto il centro accreditato “Centro Benessere” di Frosinone, ma la lista di attesa era molto lunga, per cui avevano iniziato ad eseguire le terapie privatamente presso lo stesso Centro Benessere. Se non ricordo male, i ricorrenti mi dissero che avevano poi effettuato la terapia in regime privato per circa 6 mesi.
Il primo piano riabilitativo fatto per il piccolo fu da me predisposto a Per_1 febbraio 2019. Ne feci poi un secondo a settembre 2021 ed i ricorrenti mi dissero che in quest'arco temporale effettuarono le terapie in regime privato”.
A ciò si aggiunga che non vi è comunque in atti prova dell'accettazione del minore in regime convenzionato presso il “Centro Benessere” o altra struttura prima dell'ottobre 2023.
Tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto.
Nello specifico, le somme versate dagli attori per far fronte alle esigenze di cura del minore dal febbraio 2019 all'ottobre 2023 risultano essere state in misura totale di €.14.256,00, di cui: €.2.813,00 nell'anno 2019 (tabella a ricorso); €.5.355,00 nell'anno 2020 (tabella b ricorso); €.3.856,00 nell'anno
2021 (tabella c ricorso); €.2.232,00 nell'anno 2022 (tabella c).
Osserva il Giudicante che legittimamente i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore al rimborso dei costi sostenuti per i richiamati trattamenti riabilitativi, come da prescrizioni rilasciate dalla CP_2 di Frosinone, sino alla data di effettivo inserimento nel programma individualizzato (prestazioni domiciliari) a carico della nonché di CP_2 condannare la convenuta al rimborso totale dei costi sostenuti per la CP_2 terapia fruita dal febbraio 2019 all'ottobre 2023, in misura totale di
€.14.256,00.
Ciò in quanto emerge dalla richiamata documentazione che: 1) il trattamento ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli
Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia riabilitativa, dapprima nel febbraio 2019 e poi nel settembre 2021; 5) il minore è stato inserito nel prescritto progetto riabilitativo soltanto nell'ottobre 2023. Il rimborso non può essere escluso richiamando esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio.
Se è infatti vero che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio), è altrettanto vero che tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, come emerge nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019).
Anche la Regione, ove operi senza una ragione giuridicamente rilevante una distinzione tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., opera un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Ciò, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297).
In tali casi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass.,
Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Il ricorso, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, è fondato e va accolto.
Le spese - liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri d cui al D.M. n.167/2022 - vanno poste a carico della convenuta, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori e legali rappresentanti del minore , nei confronti della Persona_1
accoglie il ricorso e per Controparte_1
l'effetto:
1) accerta e dichiara il diritto del minore al rimborso dei Persona_1 costi sostenuti per la terapia riabilitativa disposta con prescrizioni rilasciate dalla di Frosinone in data 27.2.2019 e 14.09.2021, sino alla data di CP_2 effettivo inserimento del minore nel programma individualizzato in regime convenzionato nell'ottobre 2023;
2) condanna la convenuta al rimborso dei costi sostenuti dai CP_2 ricorrenti per la terapia fruita dal minore nel periodo dal febbraio 2019 all'ottobre 2023, nella complessiva misura di €.14.256,00;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali, Controparte_2 liquidate in complessivi €.2.695,00, per compenso professionale, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore del procuratore degli attori, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 4.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi