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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 632/2024 promossa con ricorso depositato in data 14/03/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “... (omissis) ... Il sig. come sopra rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. CHIEDE All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Mantova che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo il passaggio in giudicato della Sentenza di separazione, si pronunci Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione sovracitate. ... (omissis) ...”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 13/06/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il sig. parte ricorrente, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare declaratoria contestuale di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con la sig.ra in MOGLIA (MN) il 13/06/2009 ed Controparte_1 ivi trascritto al numero 4, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2009.
La separazione personale tra i coniugi veniva dichiarata con sentenza n. 624/2024 pronunciata nella camera di consiglio del 13.06.2024, passata in giudicato.
*****
La domanda, volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Nulla deve provvedersi in merito alle domande accessorie formulate in ricorso.
In primo luogo, infatti, pur prendendo atto che la casa coniugale è rimasta nella disponibilità del ricorrente, il Collegio evidenzia come non vi sia luogo a provvedere in questa sede in merito alle sorte dell'immobile, in assenza di figli.
In secondo luogo, parte resistente, non costituendosi, neppure ha formulato istanze di contenuto economico, non essendovi dunque luogo a provvedere parimenti in merito alla richiesta di accertamento della reciproca autosufficienza dei coniugi.
Tenuto conto altresì della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra il sig. la sig.ra Parte_1 Controparte_1
in MOGLIA (MN) il 13/06/2009 ed ivi trascritto al numero 4, Parte
[...] II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2009; 2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOGLIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiara non luogo a provvedere sulle altre istanze del ricorrente;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 632/2024 promossa con ricorso depositato in data 14/03/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “... (omissis) ... Il sig. come sopra rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. CHIEDE All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Mantova che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo il passaggio in giudicato della Sentenza di separazione, si pronunci Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione sovracitate. ... (omissis) ...”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 13/06/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il sig. parte ricorrente, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare declaratoria contestuale di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con la sig.ra in MOGLIA (MN) il 13/06/2009 ed Controparte_1 ivi trascritto al numero 4, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2009.
La separazione personale tra i coniugi veniva dichiarata con sentenza n. 624/2024 pronunciata nella camera di consiglio del 13.06.2024, passata in giudicato.
*****
La domanda, volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Nulla deve provvedersi in merito alle domande accessorie formulate in ricorso.
In primo luogo, infatti, pur prendendo atto che la casa coniugale è rimasta nella disponibilità del ricorrente, il Collegio evidenzia come non vi sia luogo a provvedere in questa sede in merito alle sorte dell'immobile, in assenza di figli.
In secondo luogo, parte resistente, non costituendosi, neppure ha formulato istanze di contenuto economico, non essendovi dunque luogo a provvedere parimenti in merito alla richiesta di accertamento della reciproca autosufficienza dei coniugi.
Tenuto conto altresì della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra il sig. la sig.ra Parte_1 Controparte_1
in MOGLIA (MN) il 13/06/2009 ed ivi trascritto al numero 4, Parte
[...] II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2009; 2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOGLIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiara non luogo a provvedere sulle altre istanze del ricorrente;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca