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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1685 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1685 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto di liquidazione.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “- Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in riforma del decreto di liquidazione emesso in data
5.7.2024 e depositato in data 18.7.2024 dal Tribunale di Prato in composizione Collegiale, nel procedimento penale n.
2757/14 Rgnr. - n. 200/15 Rg Dib, notificato in data 1.8.2024, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore del ricorrente, pari a € 1.380,00 oltre accessori di legge, ovvero, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- Competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori di legge, oltre spese anticipate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha mosso Parte_1 opposizione nei confronti del avverso il decreto del Tribunale di Prato del Controparte_1
18 luglio 2024, chiedendo la liquidazione dei propri onorari nella misura di euro 1.380,00, oltre accessori.
A fondamento della domanda ha allegato che: il 18 novembre 2016 era stato nominato difensore d'ufficio di in sostituzione del difensore d'ufficio nominato nel procedimento penale n. 2757/2014; aveva Per_1 dunque esaminato il fascicolo del pubblico ministero, esaminato due testi, contestualmente alla visione di riprese audiovisive, in un procedimento di competenza collegiale nei confronti di più soggetti con più capi di imputazione;
l'imputato era latitante e, dunque, irreperibile, rendendo impossibile procedere al recupero del 1 credito;
i compensi erano stati chiesti in misura non superiore ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, nella misura di complessivi euro 1.200,00, oltre accessori;
era stata invece liquidata la somma di euro 400,00.
In diritto, ha contestato il provvedimento per aver richiamato il protocollo di intesa stipulato tra la Camera
Penale e la Presidenza del Tribunale di Prato del 9 novembre 2021, applicabile, però, solo su richiesta dalla parte istante, per aver ritenuto l'attività svolta di non particolare complessità, nonostante si trattasse di plurimi reati di competenza collegiale, per aver liquidato un compenso inferiore ai parametri minimi in vigore all'epoca dei fatti.
All'udienza del 4 dicembre 2025 è stata dichiarata la contumacia del , che Controparte_1 non si è costituito e non è comparso, e, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'avv. lamenta che nel procedimento penale indicato la liquidazione dei suoi onorari sia avvenuta Pt_1 con applicazione di parametri inferiori a quelli minimi previsti dal D.M. 55/2014 sull'errato presupposto della scarsa complessità dell'attività difensiva resa, chiedendo il riconoscimento della somma di euro 1.380,00 quale onorario per l'attività prestata a difesa di Per_1
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che saranno di seguito indicati.
Vertendosi in materia di compensi per attività difensiva svolta in favore di soggetti risultati irreperibili, la liquidazione deve avvenire in base agli artt. 82 e 117, D.P.R. 115/2002.
In particolare, vengono in considerazione l'art. 82 menzionato, secondo cui: “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relati ve ad onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, e l'art.106 bis DPR 115/2002, in forza del quale gli importi spettanti sono ridotti di un terzo, applicabile anche all'ipotesi in esame per giurisprudenza costante (v. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4048, v. 670370-01).
Il richiamo alle tariffe professionali (oggi tabellari) effettuato dall'art. 82 comporta, dunque, anche in materia di liquidazione dei compensi per attività difensiva svolta in favore degli irreperibili, l'applicazione del principio per cui: “il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all' art.
106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”. (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4048, rv. 670370-01); in particolare, la liquidazione del compenso
2 all'interno dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle non richiede una specifica motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre
a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” allo stesso modo: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/02/2024, n. 3744; Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 29/09/2020, 07/01/2021, n. 89).
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che: “si deve allora valutare se, per le liquidazioni ai sensi del D.M. n. 140 del 2012 valga il principio, consolidato nelle liquidazioni riferite alle previgenti tariffe, secondo cui "la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità" (Cass. 23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno
2004, n. 11583, quest'ultima con riferimento anche all'attività stragiudiziale;
Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289); in proposito, è vero che, secondo il sistema tariffario che distingueva diritti ed onorari, le liquidazioni, quanto ai diritti, soggiacevano a maggiori vincoli, in quanto i compensi erano strettamente riconnessi a specifiche attività indicate in tariffa e pertanto la discrezionalità aveva modo di manifestarsi essenzialmente rispetto alla liquidazione degli onorari;
tuttavia il D.M. in esame, nel fissare i criteri di liquidazione, stabilisce semplicemente, all'art. 11, che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono "di regola", quelli di cui alla tabella A ad esso allegata;
a propria volta la tabella A contiene tre importi, pari rispettivamente ai minimi, ai valori medi ed ai massimi liquidabili, aggiungendo che il giudice può sempre diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma
l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4"; secondo il collegio la combinazione normativa predetta va intesa nel senso che la discrezionalità insita nella forcella tra minimi e massimi
(ovverosia quella da rispettare "di regola") non è soggetta a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, così confermandosi in parte qua e pur nel mutato contesto tariffario,
l'orientamento giurisprudenziale pregresso di cui si è detto, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice, avvalendosi di quanto stabilito dalla tabella, decida di aumentare o diminuire "ulteriormente" gli importi da riconoscere, essendo necessario in tal caso, proprio per l'apparente ampiezza indiscriminata della facoltà, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che giustifichino la misura di tale scostamento” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., data ud. 21/02/2019, 10/05/2019,
n. 12537)
3 Nel caso in esame, il decreto di liquidazione opposto, riconoscendo al difensore la somma di euro 400,00, ha applicato, al netto della riduzione di 1/3 prescritta in tema di gratuito patrocinio, valori inferiori a quelli minimi previsti dalle tabelle vigenti ratione temporis.
A tal proposito, poiché l'attività del difensore nell'ambito del procedimento si è conclusa in data antecedente al 22 ottobre 2022 (consistendo in attività prestata all'udienza del 18 novembre 2016), la prestazione deve essere liquidata alla luce dei “vecchi” parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Ordinanza, 14/11/2022, n. 33482: “Per le prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23 ottobre 2022, la liquidazione delle spese processuali è compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55/2014 non come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147. Stante la disposizione dell'art. 7 del decreto, che statuisce l'entrata in vigore entro quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi a decorrere dal 23 ottobre
2022), le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua ent rata in vigore”.
Il compenso minimo liquidabile, per la fase di studio e per la fase istruttoria di un procedimento collegiale, cui si riferisce la richiesta, equivale perciò ad € 900,00.
D'altro canto, gli elementi evidenziati dal ricorrente non consentono di tributargli un impegno maggiore di quello remunerabile in base ai parametri minimi. Egli, in effetti, si è limitato a motivare la complessità dell'attività difensiva svolta soltanto in astratto, facendo riferimento alla competenza collegiale, alla presenza di più imputazioni e di più imputati, senza indicare come concretamente tali elementi abbiano reso la difesa più gravosa. Del resto, il difensore ha partecipato ad un'unica udienza ed ha esaminato soltanto due testi.
Pertanto, non vi sono elementi per liquidare il compenso in misura superiore ai minimi.
Ne consegue che ha diritto a vedersi liquidare la somma totale di euro € 600,00, operata la Parte_1 riduzione di cui all'art. 106-bis, D.M. 115/2002; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Considerato l'accoglimento della domanda, le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.
Le stesse si liquidano in euro 332,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore sino ad euro 1.100,00, in applicazione dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, l'istruttoria documentale, la fase decisoria svoltasi senza il deposito di memorie, la contumacia della parte resistente. Il tutto oltre esborsi (per euro 70,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. REVOCA il decreto di liquidazione emesso in data 5.7.2024 e depositato in data 18.7.2024 dal Tribunale di Prato in composizione Collegiale, nel procedimento penale n. 2757/14 Rgnr. - n. 200/15 Rg Dib;
4
2. CONDANNA il a versare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 600,00; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
3. CONDANNA il a rifondere in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che si liquidano in euro 332,00 per compensi e in euro 70,00 per esborsi;
il tutto oltre
IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Prato, 08/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1685 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto di liquidazione.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “- Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in riforma del decreto di liquidazione emesso in data
5.7.2024 e depositato in data 18.7.2024 dal Tribunale di Prato in composizione Collegiale, nel procedimento penale n.
2757/14 Rgnr. - n. 200/15 Rg Dib, notificato in data 1.8.2024, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore del ricorrente, pari a € 1.380,00 oltre accessori di legge, ovvero, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- Competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori di legge, oltre spese anticipate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha mosso Parte_1 opposizione nei confronti del avverso il decreto del Tribunale di Prato del Controparte_1
18 luglio 2024, chiedendo la liquidazione dei propri onorari nella misura di euro 1.380,00, oltre accessori.
A fondamento della domanda ha allegato che: il 18 novembre 2016 era stato nominato difensore d'ufficio di in sostituzione del difensore d'ufficio nominato nel procedimento penale n. 2757/2014; aveva Per_1 dunque esaminato il fascicolo del pubblico ministero, esaminato due testi, contestualmente alla visione di riprese audiovisive, in un procedimento di competenza collegiale nei confronti di più soggetti con più capi di imputazione;
l'imputato era latitante e, dunque, irreperibile, rendendo impossibile procedere al recupero del 1 credito;
i compensi erano stati chiesti in misura non superiore ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, nella misura di complessivi euro 1.200,00, oltre accessori;
era stata invece liquidata la somma di euro 400,00.
In diritto, ha contestato il provvedimento per aver richiamato il protocollo di intesa stipulato tra la Camera
Penale e la Presidenza del Tribunale di Prato del 9 novembre 2021, applicabile, però, solo su richiesta dalla parte istante, per aver ritenuto l'attività svolta di non particolare complessità, nonostante si trattasse di plurimi reati di competenza collegiale, per aver liquidato un compenso inferiore ai parametri minimi in vigore all'epoca dei fatti.
All'udienza del 4 dicembre 2025 è stata dichiarata la contumacia del , che Controparte_1 non si è costituito e non è comparso, e, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'avv. lamenta che nel procedimento penale indicato la liquidazione dei suoi onorari sia avvenuta Pt_1 con applicazione di parametri inferiori a quelli minimi previsti dal D.M. 55/2014 sull'errato presupposto della scarsa complessità dell'attività difensiva resa, chiedendo il riconoscimento della somma di euro 1.380,00 quale onorario per l'attività prestata a difesa di Per_1
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che saranno di seguito indicati.
Vertendosi in materia di compensi per attività difensiva svolta in favore di soggetti risultati irreperibili, la liquidazione deve avvenire in base agli artt. 82 e 117, D.P.R. 115/2002.
In particolare, vengono in considerazione l'art. 82 menzionato, secondo cui: “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relati ve ad onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, e l'art.106 bis DPR 115/2002, in forza del quale gli importi spettanti sono ridotti di un terzo, applicabile anche all'ipotesi in esame per giurisprudenza costante (v. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4048, v. 670370-01).
Il richiamo alle tariffe professionali (oggi tabellari) effettuato dall'art. 82 comporta, dunque, anche in materia di liquidazione dei compensi per attività difensiva svolta in favore degli irreperibili, l'applicazione del principio per cui: “il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all' art.
106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”. (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4048, rv. 670370-01); in particolare, la liquidazione del compenso
2 all'interno dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle non richiede una specifica motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre
a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” allo stesso modo: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/02/2024, n. 3744; Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 29/09/2020, 07/01/2021, n. 89).
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che: “si deve allora valutare se, per le liquidazioni ai sensi del D.M. n. 140 del 2012 valga il principio, consolidato nelle liquidazioni riferite alle previgenti tariffe, secondo cui "la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità" (Cass. 23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno
2004, n. 11583, quest'ultima con riferimento anche all'attività stragiudiziale;
Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289); in proposito, è vero che, secondo il sistema tariffario che distingueva diritti ed onorari, le liquidazioni, quanto ai diritti, soggiacevano a maggiori vincoli, in quanto i compensi erano strettamente riconnessi a specifiche attività indicate in tariffa e pertanto la discrezionalità aveva modo di manifestarsi essenzialmente rispetto alla liquidazione degli onorari;
tuttavia il D.M. in esame, nel fissare i criteri di liquidazione, stabilisce semplicemente, all'art. 11, che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono "di regola", quelli di cui alla tabella A ad esso allegata;
a propria volta la tabella A contiene tre importi, pari rispettivamente ai minimi, ai valori medi ed ai massimi liquidabili, aggiungendo che il giudice può sempre diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma
l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4"; secondo il collegio la combinazione normativa predetta va intesa nel senso che la discrezionalità insita nella forcella tra minimi e massimi
(ovverosia quella da rispettare "di regola") non è soggetta a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, così confermandosi in parte qua e pur nel mutato contesto tariffario,
l'orientamento giurisprudenziale pregresso di cui si è detto, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice, avvalendosi di quanto stabilito dalla tabella, decida di aumentare o diminuire "ulteriormente" gli importi da riconoscere, essendo necessario in tal caso, proprio per l'apparente ampiezza indiscriminata della facoltà, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che giustifichino la misura di tale scostamento” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., data ud. 21/02/2019, 10/05/2019,
n. 12537)
3 Nel caso in esame, il decreto di liquidazione opposto, riconoscendo al difensore la somma di euro 400,00, ha applicato, al netto della riduzione di 1/3 prescritta in tema di gratuito patrocinio, valori inferiori a quelli minimi previsti dalle tabelle vigenti ratione temporis.
A tal proposito, poiché l'attività del difensore nell'ambito del procedimento si è conclusa in data antecedente al 22 ottobre 2022 (consistendo in attività prestata all'udienza del 18 novembre 2016), la prestazione deve essere liquidata alla luce dei “vecchi” parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Ordinanza, 14/11/2022, n. 33482: “Per le prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23 ottobre 2022, la liquidazione delle spese processuali è compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55/2014 non come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147. Stante la disposizione dell'art. 7 del decreto, che statuisce l'entrata in vigore entro quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi a decorrere dal 23 ottobre
2022), le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua ent rata in vigore”.
Il compenso minimo liquidabile, per la fase di studio e per la fase istruttoria di un procedimento collegiale, cui si riferisce la richiesta, equivale perciò ad € 900,00.
D'altro canto, gli elementi evidenziati dal ricorrente non consentono di tributargli un impegno maggiore di quello remunerabile in base ai parametri minimi. Egli, in effetti, si è limitato a motivare la complessità dell'attività difensiva svolta soltanto in astratto, facendo riferimento alla competenza collegiale, alla presenza di più imputazioni e di più imputati, senza indicare come concretamente tali elementi abbiano reso la difesa più gravosa. Del resto, il difensore ha partecipato ad un'unica udienza ed ha esaminato soltanto due testi.
Pertanto, non vi sono elementi per liquidare il compenso in misura superiore ai minimi.
Ne consegue che ha diritto a vedersi liquidare la somma totale di euro € 600,00, operata la Parte_1 riduzione di cui all'art. 106-bis, D.M. 115/2002; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Considerato l'accoglimento della domanda, le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.
Le stesse si liquidano in euro 332,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore sino ad euro 1.100,00, in applicazione dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, l'istruttoria documentale, la fase decisoria svoltasi senza il deposito di memorie, la contumacia della parte resistente. Il tutto oltre esborsi (per euro 70,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. REVOCA il decreto di liquidazione emesso in data 5.7.2024 e depositato in data 18.7.2024 dal Tribunale di Prato in composizione Collegiale, nel procedimento penale n. 2757/14 Rgnr. - n. 200/15 Rg Dib;
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2. CONDANNA il a versare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 600,00; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
3. CONDANNA il a rifondere in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che si liquidano in euro 332,00 per compensi e in euro 70,00 per esborsi;
il tutto oltre
IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Prato, 08/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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