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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA
D'IMPRESA
in persona dei Signori magistrati:
dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
dott. Camillo Romandini Consigliere
dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3370/2022 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 27.5.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 3.4.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 TRA
C.F. Parte_1 [...]
) C.F._1
C.F. Parte_2 [...]
) C.F._2
Parte_3 CodiceFiscale_3
), nella qualità di garanti della FULL TEXIL
[...]
DI FRANCESCO DI BENEDETTO & C. s.a.s.
elettivamente domiciliati in Roma, via Romeo
Romei, 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Albisinni PEC:
) e Email_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Beninato del Foro di Bari, che ha dichiarato di voler ricevere ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni di rito presso il proprio numero fax
080/5564082 o indirizzo di posta elettronica certificata . Email_2 Email_3 Email_4
", in virtù di procura allegata all'appello
[...]
APPELLANTI
E
2 Codice Fiscale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Nanna, per procura generale alle liti per atto del notaio di Bologna del 29.10.2010, rep. Per_1
115840/33105 ed elettivamente domiciliata in Bari, via Alessandro Maria Calefati n. 177, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec a
Email_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7043/2022, depositata il 6.5.2022
Conclusioni:
gli appellanti come da note depositate il 21.5.2025: accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di c/c ordinario n. 11042214 ed al rapporto di c/c anticipi su fatture n. 11042234, con connesse aperture di credito, l'insussistenza di ogni e qualsiasi contratto redatto per iscritto, anche in difetto di relativa consegna al cliente e di ogni e qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, sia creditori che debitori e per l'effetto dichiararne la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.,
3 116, 117, 118 e 120 L. n. 385/93, nonchè l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 1284 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità,
l'inefficacia e l'illegittimità della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutto il periodo di vigenza dei rapporti, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e della delibera C.I.C.R. 09.02.2000; - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c degli addebiti per interessi ultralegali maturati sui rapporti bancari in questione e applicati nel corso del rapporto, in assenza di contratti redatti per iscritto, anche in difetto di relativa consegna al cliente e di valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, nonchè della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1284,
1325, 1346 e 1418 c.c., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale, di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di
4 effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, remunerazioni, provvigioni e spese non pattuite e/o documentate, applicate dalla banca pur in mancanza, anche in ordine ai relativi importi, di espresse previsioni contrattuali;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei rapporti di c/c bancari oggetto di causa, anche a mezzo di disponenda CTU contabile in rinnovazione, sulla scorta della documentazione e delle risultanze peritali di parte già prodotte in atti che si tornano ad esibire;
- accertare e dichiarare la nullità,
l'inefficacia, l'illegittimità e la risoluzione del mutuo n. 1402878 del 04.06.2008 e del mutuo ipotecario n. 3819065 del 13.04.2011, per palese violazione di norme imperative e della L. n. 108/96, in considerazione della usurarietà genetica degli stessi alla data della relativa stipula, per tutti i motivi diffusamente illustrati in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta gratuità dei predetti contratti di mutuo nn.ri 1402878 del 04.06.2008 e 3819065 del 13.04.2011; - per l'effetto, condannare la , CP_1
…alla rettifica dei saldi contabili dei rapporti di c/c oggetto di causa, quindi al riaccredito in favore degli Istanti di tutte le somme indebitamente percepite dall'istituto di credito per tutti i motivi e le causali di cui all'atto di citazione … e del presente atto di riassunzione e/o comunque nelle misure a risultare, anche a seguito
5 a disponenda CTU, in forza di quanto dedotto nel presente atto, in relazione a tutti i rapporti intercorsi, dichiarando e disponendo, in ogni caso, anche in subordine, ogni eventuale compensazione nei rapporti verso la banca;
- condannare la convenuta al CP_2
pagamento di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore … anticipatario;
in via istruttoria, hanno insistito per l'ammissione della c.t.u.;
l'appellata come da note depositate il 21.5.2025, per l'integrale rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio delle parti gli appellanti indicati in epigrafe convennero in giudizio dinanzi a questa Corte CP_1
chiedendo che, in accoglimento delle conclusioni anch'esse
[...]
in epigrafe riportate, fosse revocata la sentenza impugnata, n.
7043/2022, depositata il 6.5.2022, con la quale il Tribunale di
Roma, in dispositivo, aveva così provveduto:
DICHIARA improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
avverso la fondate sul Parte_3 Controparte_1
contratto di conto corrente n. 11042214;
DETERMINA il saldo del conto corrente n. 11042214 stipulato tra la s.a.s. Full Texil di Francesco Di ED & C. e la CP_1
6 , cui è succeduta la il 21/5/2008 Controparte_3 Controparte_1
in - € 61.035,64 a debito della correntista Full Texil s.a.s. di
Francesco Di ED & C.;
RIGETTA le altre domande proposte da , Parte_1
e avverso la Parte_2 Parte_3
Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta dalla di condanna Controparte_1
della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori.
A fondamento dell'appello, gli impugnanti hanno posto i seguenti motivi: il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., laddove aveva condiviso la c.t.u. nell'individuare, escludendo l'usura, i tassi soglia usurari in relazione ai contratti di affidamento afferenti al conto corrente anticipi n. 11042234, oltre che nel corso di diversi trimestri in relazione al rapporto di c/c ordinario n. 11042214 a seguito dello ius variandi esercitato dalla banca;
gli appellanti si sono riportati alla propria consulenza di parte. In particolare, a
7 decorrere dal 1° trimestre 2010, vi sarebbe stata un' “espressa pattuizione dei tassi ultra soglia” datata 01.02.2010, come si sarebbe desunto dal documento 5 di controparte;
la c.t.u., recepita dal Tribunale, non avrebbe calcolato “gli oneri su base annua in relazione alla DIF, pari allo 0,50 % trimestrale” ai fini del rilievo del tasso-soglia usurario;
tale errore si sarebbe rinnovato anche per altri trimestri;
analogamente, non era stata rilevata l'usura nel rapporto di c/c ordinario n. 11042214 per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca;
il Tribunale avrebbe violato l'art. 117 t.u.b., sebbene mancassero della necessaria forma scritta i contratti di c/c ordinario n.
11042214, quello di anticipo su fatture n. 11042234 ed i relativi contratti di affidamento;
il primo Giudice non avrebbe rilevato la violazione del divieto di anatocismo, sebbene nei contratti di conto corrente ordinario ed anticipi il tasso effettivo annuo creditore per il correntista, pari allo
0,01% risultava identico a quello nominale, anch'esso pari allo
0,01%; erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza di usura, in relazione al contratto di finanziamento n. 1402878 del
04.06.2008 e del mutuo ipotecario n. 3819065 del 13.04.2011, omettendo però di valutare tutti i costi connessi all'erogazione del
8 danaro, tra cui la commissione di estinzione anticipata dei rispettivi contratti;
erroneamente il Tribunale non aveva disposto la rinnovazione della c.t.u.
La banca appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello e chiedendone il rigetto.
E' stata in seguito fissata l'udienza odierna, al fine di precisare le conclusioni e di provvedere con sentenza ex art. 218 sexies c.p.c.
Con il decreto del 3.4.2025 l'udienza è stata sostituita dallo scambio di memorie anticipate tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il primo motivo di appello, ad avviso di questa Corte, è infondato.
Le condizioni economiche del conto corrente n. 11042234, stipulato il 21.5.2008 sono riassunte nelle pagine 7/8 della sentenza impugnata – il punto è incontestato - ed esse prevedevano il tasso a debito extra fido del 9.25% ed il tasso a debito extra fido effettivo del 9,57583%.
Il riferimento contenuto nell'appello, al tasso del 6,25%, rispetto al quale non sarebbe stata considerata la commissione del 2% annuo,
è invece proprio dell'apertura di credito sul conto corrente n.
11042234 del 25.11.2008, cioè di un diverso contratto.
9 In ogni caso, il c.t.u. ha escluso, come indicato nello stesso atto di appello, il superamento della soglia usuraria, pur valutato il tasso comprensivo della commissione di disponibilità immediata fondi.
Osserva la Corte che non vi è alcun elemento per concludere che il c.t.u. l'abbia calcolata nello 0.50% annuo e non già in tale percentuale, ma trimestralmente: l'aver richiamato la percentuale contrattuale della d.i.f. – 0,50% su base trimestrale - non implica che il c.t.u. non l'abbia calcolata correttamente su base annua.
Nel resto, gli appellanti hanno fatto riferimento a pattuizioni successive che avrebbero contenuto tassi usurari, rimandando a documenti 5, 6 e 7 di Controparte_1
Si tratta di una doglianza generica, poiché la parte deducente ha l'onere di indicare specificamente gli estremi della lamentata usura.
Come osservato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 2020 n. 19597, con principi espressi in tema di interessi moratori ed usura, ma valevoli per tutte le categorie di interessi convenzionali in rapporto con l'usura, il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre il titolo contrattuale, la clausola relativa agli interessi, quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel d.m. di riferimento;
elementi tutti che nel motivo non sono espressamente indicati.
10 Si tratta di un orientamento richiamato anche nella sentenza impugnata.
Infine, è del tutto generico il riferimento allo ius variandi applicato dalla banca al conto corrente ordinario nel IV trimestre del 2012, privo dell'indicazione del concreto tasso che essa avrebbe applicato in esecuzione di tale diritto ed in qual modo esso avrebbe superato la soglia usuraria del periodo.
3.Il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ravvisato la sottoscrizione in tutti i contratti, in alcuni di essi laddove era presente il timbro con la richiesta del timbro postale, per stabilire la data certa del contratto.
Orbene, si tratta di sottoscrizioni apposte sul documento contrattuale, del tutto equivalenti alle sottoscrizioni al termine dello stesso.
4.Il terzo motivo è infondato.
I contratti indicati nel motivo d' appello – cioè i conti correnti descritti ai numeri 1 e 7 della c.t.u., hanno pacificamente previsto lo stesso tasso creditore, pari a 0,01%, sia quale tasso a credito che tasso a credito effettivo.
Non ignora questa Corte che sul punto la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2022 n. 4321), ha espresso il seguente principio di diritto: “ la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib.CICR 9.2.2000, di un tasso di
11 interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione”.
Va tuttavia osservato quanto segue.
Il primo conto corrente, n. 11042234 del 21.5.2008 riporta sia il tasso a credito che quello a credito effettivo nella misura di euro
0.01%.
Il secondo conto corrente, n. 11042214 del 21.5.2008, riporta uguale pattuizione circa il tasso a credito.
Collegati a ciascuno dei due conti correnti, sono stati aperti rispettivamente svariati contratti di apertura in conto corrente, il primo dei quali a decorrere dal 3-4.6.2008 ( pagine 19 sgg. della c.t.u. disposta in primo grado).
Ognuna delle aperture in conto corrente aveva la propria pattuizione circa i tassi debitori e le commissioni di massimo scoperto.
In tale contesto, nel quale a distanza di meno di un mese dall'apertura dei conti correnti, sono state efficaci le aperture di credito, gli appellanti avrebbero dovuto allegare – per poter fondatamente valutare la sussistenza del proprio interesse – che in
12 tale del tutto esiguo lasso temporale il saldo era stato positivo e che era pertanto avvenuta in concreto la capitalizzazione favorevole alla banca e sfavorevole a se stessa.
In realtà, dovendo la capitalizzazione avvenire quantomeno trimestralmente, sui conti correnti “ puri”, che sono stati cioè attivi prima delle aperture di credito, non risulta con la dovuta certezza se essa sia stata calcolata e, quindi, se la previsione del tasso di interesse creditore contestata sia stata mai applicata.
Dal 3-4 giugno 2008 le parti hanno dato corso alle aperture di credito, cosicché occorre aver riguardo solo alle previsioni negoziali di tali contratti, che non hanno formato oggetto del motivo d'appello.
5.Il quarto motivo è infondato.
Nell'individuazione del preteso tasso di interesse usurario gli appellanti hanno sommato più voci, tra cui la commissione di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento per il contratto di mutuo n. 1402878.
E' decisivo osservare che, viceversa, come pacificamente ritenuto dalla S.C. ( Cass. del 2022 n. 7352), essa non può entrare nel calcolo del tasso di interesse al fine di verificare se sia stato o meno superato il tasso soglia, in quanto non si tratta di remunerazione a favore della banca, bensì del corrispettivo previsto per lo scioglimento degli impegni connessi alla utilizzazione del danaro.
13 Quanto al mutuo n.3819065, il raffronto tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso-soglia è stato eseguito avendo presente l'ISC.
Orbene, l'indice sintetico di costo non è un elemento essenziale del contratto, tranne che per i contratti del consumatore, fattispecie che esula dal caso di specie, ma solo un indice di riferimento onnicomprensivo dei vari costi del contratto ( cfr. tra le varie Cass. del 2023 n.4597), cosicché non può farsi riferimento a tale indice, come se esso coincidesse con il tasso di interesse corrispettivo.
Quanto al tasso moratorio che si è allegato anch'esso essere usurario, il calcolo non è condivisibile, in quanto a tal fine soccorre la specifica formula matematica elaborata da Cass. S.U. del 2020 n.
19597 già più su richiamata, che tiene conto dell'aumento previsto dalla normativa di settore per calcolare il tasso soglia usurario: (
t.e.g.m.+1,9 ( o 2,1, a seconda dei D.M.)x1,25+4.
6.Avuto riguardo a tutti i motivi nei quali si è lamentata l'applicazione di tassi usurari, conforta la conclusione del loro rigetto la circostanza che anche il c.t.u. nominato dinanzi al
Tribunale di Matera, adito “in primis” e che si è in seguito dichiarato incompetente, ha escluso qualsivoglia applicazione di usura nel calcolo e nell'addebito degli interessi nei rapporti litigiosi
( la c.t.u. è prodotta dagli odierni appellanti); egli ha segnalato solo
14 in taluni casi usura sopravvenuta, pacificamente non rilevante: così
Cass. S.U. del 2017 n. 24675.
7.Alla luce di quanto sin qui osservato è infondato anche il motivo di appello con il quale si è censurata la c.t.u. svolta in primo grado e la mancata rimessione della causa sul ruolo da parte del primo
Giudice.
8.Al rigetto dell'appello segue la condanna solidale degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso quanto previsto dall'art. 13 comma1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1 comma17 legge 24 dicembre 2012 n.228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7043/2022, depositata il 6.5.2022, proposto tra le parti in epigrafe indicate: respinge l'appello;
15 condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 27.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA
D'IMPRESA
in persona dei Signori magistrati:
dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
dott. Camillo Romandini Consigliere
dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3370/2022 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 27.5.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 3.4.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 TRA
C.F. Parte_1 [...]
) C.F._1
C.F. Parte_2 [...]
) C.F._2
Parte_3 CodiceFiscale_3
), nella qualità di garanti della FULL TEXIL
[...]
DI FRANCESCO DI BENEDETTO & C. s.a.s.
elettivamente domiciliati in Roma, via Romeo
Romei, 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Albisinni PEC:
) e Email_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Beninato del Foro di Bari, che ha dichiarato di voler ricevere ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni di rito presso il proprio numero fax
080/5564082 o indirizzo di posta elettronica certificata . Email_2 Email_3 Email_4
", in virtù di procura allegata all'appello
[...]
APPELLANTI
E
2 Codice Fiscale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Nanna, per procura generale alle liti per atto del notaio di Bologna del 29.10.2010, rep. Per_1
115840/33105 ed elettivamente domiciliata in Bari, via Alessandro Maria Calefati n. 177, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec a
Email_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7043/2022, depositata il 6.5.2022
Conclusioni:
gli appellanti come da note depositate il 21.5.2025: accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di c/c ordinario n. 11042214 ed al rapporto di c/c anticipi su fatture n. 11042234, con connesse aperture di credito, l'insussistenza di ogni e qualsiasi contratto redatto per iscritto, anche in difetto di relativa consegna al cliente e di ogni e qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, sia creditori che debitori e per l'effetto dichiararne la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.,
3 116, 117, 118 e 120 L. n. 385/93, nonchè l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 1284 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità,
l'inefficacia e l'illegittimità della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutto il periodo di vigenza dei rapporti, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e della delibera C.I.C.R. 09.02.2000; - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c degli addebiti per interessi ultralegali maturati sui rapporti bancari in questione e applicati nel corso del rapporto, in assenza di contratti redatti per iscritto, anche in difetto di relativa consegna al cliente e di valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, nonchè della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1284,
1325, 1346 e 1418 c.c., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale, di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di
4 effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, remunerazioni, provvigioni e spese non pattuite e/o documentate, applicate dalla banca pur in mancanza, anche in ordine ai relativi importi, di espresse previsioni contrattuali;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei rapporti di c/c bancari oggetto di causa, anche a mezzo di disponenda CTU contabile in rinnovazione, sulla scorta della documentazione e delle risultanze peritali di parte già prodotte in atti che si tornano ad esibire;
- accertare e dichiarare la nullità,
l'inefficacia, l'illegittimità e la risoluzione del mutuo n. 1402878 del 04.06.2008 e del mutuo ipotecario n. 3819065 del 13.04.2011, per palese violazione di norme imperative e della L. n. 108/96, in considerazione della usurarietà genetica degli stessi alla data della relativa stipula, per tutti i motivi diffusamente illustrati in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta gratuità dei predetti contratti di mutuo nn.ri 1402878 del 04.06.2008 e 3819065 del 13.04.2011; - per l'effetto, condannare la , CP_1
…alla rettifica dei saldi contabili dei rapporti di c/c oggetto di causa, quindi al riaccredito in favore degli Istanti di tutte le somme indebitamente percepite dall'istituto di credito per tutti i motivi e le causali di cui all'atto di citazione … e del presente atto di riassunzione e/o comunque nelle misure a risultare, anche a seguito
5 a disponenda CTU, in forza di quanto dedotto nel presente atto, in relazione a tutti i rapporti intercorsi, dichiarando e disponendo, in ogni caso, anche in subordine, ogni eventuale compensazione nei rapporti verso la banca;
- condannare la convenuta al CP_2
pagamento di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore … anticipatario;
in via istruttoria, hanno insistito per l'ammissione della c.t.u.;
l'appellata come da note depositate il 21.5.2025, per l'integrale rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio delle parti gli appellanti indicati in epigrafe convennero in giudizio dinanzi a questa Corte CP_1
chiedendo che, in accoglimento delle conclusioni anch'esse
[...]
in epigrafe riportate, fosse revocata la sentenza impugnata, n.
7043/2022, depositata il 6.5.2022, con la quale il Tribunale di
Roma, in dispositivo, aveva così provveduto:
DICHIARA improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
avverso la fondate sul Parte_3 Controparte_1
contratto di conto corrente n. 11042214;
DETERMINA il saldo del conto corrente n. 11042214 stipulato tra la s.a.s. Full Texil di Francesco Di ED & C. e la CP_1
6 , cui è succeduta la il 21/5/2008 Controparte_3 Controparte_1
in - € 61.035,64 a debito della correntista Full Texil s.a.s. di
Francesco Di ED & C.;
RIGETTA le altre domande proposte da , Parte_1
e avverso la Parte_2 Parte_3
Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta dalla di condanna Controparte_1
della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori.
A fondamento dell'appello, gli impugnanti hanno posto i seguenti motivi: il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., laddove aveva condiviso la c.t.u. nell'individuare, escludendo l'usura, i tassi soglia usurari in relazione ai contratti di affidamento afferenti al conto corrente anticipi n. 11042234, oltre che nel corso di diversi trimestri in relazione al rapporto di c/c ordinario n. 11042214 a seguito dello ius variandi esercitato dalla banca;
gli appellanti si sono riportati alla propria consulenza di parte. In particolare, a
7 decorrere dal 1° trimestre 2010, vi sarebbe stata un' “espressa pattuizione dei tassi ultra soglia” datata 01.02.2010, come si sarebbe desunto dal documento 5 di controparte;
la c.t.u., recepita dal Tribunale, non avrebbe calcolato “gli oneri su base annua in relazione alla DIF, pari allo 0,50 % trimestrale” ai fini del rilievo del tasso-soglia usurario;
tale errore si sarebbe rinnovato anche per altri trimestri;
analogamente, non era stata rilevata l'usura nel rapporto di c/c ordinario n. 11042214 per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca;
il Tribunale avrebbe violato l'art. 117 t.u.b., sebbene mancassero della necessaria forma scritta i contratti di c/c ordinario n.
11042214, quello di anticipo su fatture n. 11042234 ed i relativi contratti di affidamento;
il primo Giudice non avrebbe rilevato la violazione del divieto di anatocismo, sebbene nei contratti di conto corrente ordinario ed anticipi il tasso effettivo annuo creditore per il correntista, pari allo
0,01% risultava identico a quello nominale, anch'esso pari allo
0,01%; erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza di usura, in relazione al contratto di finanziamento n. 1402878 del
04.06.2008 e del mutuo ipotecario n. 3819065 del 13.04.2011, omettendo però di valutare tutti i costi connessi all'erogazione del
8 danaro, tra cui la commissione di estinzione anticipata dei rispettivi contratti;
erroneamente il Tribunale non aveva disposto la rinnovazione della c.t.u.
La banca appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello e chiedendone il rigetto.
E' stata in seguito fissata l'udienza odierna, al fine di precisare le conclusioni e di provvedere con sentenza ex art. 218 sexies c.p.c.
Con il decreto del 3.4.2025 l'udienza è stata sostituita dallo scambio di memorie anticipate tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il primo motivo di appello, ad avviso di questa Corte, è infondato.
Le condizioni economiche del conto corrente n. 11042234, stipulato il 21.5.2008 sono riassunte nelle pagine 7/8 della sentenza impugnata – il punto è incontestato - ed esse prevedevano il tasso a debito extra fido del 9.25% ed il tasso a debito extra fido effettivo del 9,57583%.
Il riferimento contenuto nell'appello, al tasso del 6,25%, rispetto al quale non sarebbe stata considerata la commissione del 2% annuo,
è invece proprio dell'apertura di credito sul conto corrente n.
11042234 del 25.11.2008, cioè di un diverso contratto.
9 In ogni caso, il c.t.u. ha escluso, come indicato nello stesso atto di appello, il superamento della soglia usuraria, pur valutato il tasso comprensivo della commissione di disponibilità immediata fondi.
Osserva la Corte che non vi è alcun elemento per concludere che il c.t.u. l'abbia calcolata nello 0.50% annuo e non già in tale percentuale, ma trimestralmente: l'aver richiamato la percentuale contrattuale della d.i.f. – 0,50% su base trimestrale - non implica che il c.t.u. non l'abbia calcolata correttamente su base annua.
Nel resto, gli appellanti hanno fatto riferimento a pattuizioni successive che avrebbero contenuto tassi usurari, rimandando a documenti 5, 6 e 7 di Controparte_1
Si tratta di una doglianza generica, poiché la parte deducente ha l'onere di indicare specificamente gli estremi della lamentata usura.
Come osservato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 2020 n. 19597, con principi espressi in tema di interessi moratori ed usura, ma valevoli per tutte le categorie di interessi convenzionali in rapporto con l'usura, il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre il titolo contrattuale, la clausola relativa agli interessi, quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel d.m. di riferimento;
elementi tutti che nel motivo non sono espressamente indicati.
10 Si tratta di un orientamento richiamato anche nella sentenza impugnata.
Infine, è del tutto generico il riferimento allo ius variandi applicato dalla banca al conto corrente ordinario nel IV trimestre del 2012, privo dell'indicazione del concreto tasso che essa avrebbe applicato in esecuzione di tale diritto ed in qual modo esso avrebbe superato la soglia usuraria del periodo.
3.Il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ravvisato la sottoscrizione in tutti i contratti, in alcuni di essi laddove era presente il timbro con la richiesta del timbro postale, per stabilire la data certa del contratto.
Orbene, si tratta di sottoscrizioni apposte sul documento contrattuale, del tutto equivalenti alle sottoscrizioni al termine dello stesso.
4.Il terzo motivo è infondato.
I contratti indicati nel motivo d' appello – cioè i conti correnti descritti ai numeri 1 e 7 della c.t.u., hanno pacificamente previsto lo stesso tasso creditore, pari a 0,01%, sia quale tasso a credito che tasso a credito effettivo.
Non ignora questa Corte che sul punto la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2022 n. 4321), ha espresso il seguente principio di diritto: “ la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib.CICR 9.2.2000, di un tasso di
11 interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione”.
Va tuttavia osservato quanto segue.
Il primo conto corrente, n. 11042234 del 21.5.2008 riporta sia il tasso a credito che quello a credito effettivo nella misura di euro
0.01%.
Il secondo conto corrente, n. 11042214 del 21.5.2008, riporta uguale pattuizione circa il tasso a credito.
Collegati a ciascuno dei due conti correnti, sono stati aperti rispettivamente svariati contratti di apertura in conto corrente, il primo dei quali a decorrere dal 3-4.6.2008 ( pagine 19 sgg. della c.t.u. disposta in primo grado).
Ognuna delle aperture in conto corrente aveva la propria pattuizione circa i tassi debitori e le commissioni di massimo scoperto.
In tale contesto, nel quale a distanza di meno di un mese dall'apertura dei conti correnti, sono state efficaci le aperture di credito, gli appellanti avrebbero dovuto allegare – per poter fondatamente valutare la sussistenza del proprio interesse – che in
12 tale del tutto esiguo lasso temporale il saldo era stato positivo e che era pertanto avvenuta in concreto la capitalizzazione favorevole alla banca e sfavorevole a se stessa.
In realtà, dovendo la capitalizzazione avvenire quantomeno trimestralmente, sui conti correnti “ puri”, che sono stati cioè attivi prima delle aperture di credito, non risulta con la dovuta certezza se essa sia stata calcolata e, quindi, se la previsione del tasso di interesse creditore contestata sia stata mai applicata.
Dal 3-4 giugno 2008 le parti hanno dato corso alle aperture di credito, cosicché occorre aver riguardo solo alle previsioni negoziali di tali contratti, che non hanno formato oggetto del motivo d'appello.
5.Il quarto motivo è infondato.
Nell'individuazione del preteso tasso di interesse usurario gli appellanti hanno sommato più voci, tra cui la commissione di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento per il contratto di mutuo n. 1402878.
E' decisivo osservare che, viceversa, come pacificamente ritenuto dalla S.C. ( Cass. del 2022 n. 7352), essa non può entrare nel calcolo del tasso di interesse al fine di verificare se sia stato o meno superato il tasso soglia, in quanto non si tratta di remunerazione a favore della banca, bensì del corrispettivo previsto per lo scioglimento degli impegni connessi alla utilizzazione del danaro.
13 Quanto al mutuo n.3819065, il raffronto tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso-soglia è stato eseguito avendo presente l'ISC.
Orbene, l'indice sintetico di costo non è un elemento essenziale del contratto, tranne che per i contratti del consumatore, fattispecie che esula dal caso di specie, ma solo un indice di riferimento onnicomprensivo dei vari costi del contratto ( cfr. tra le varie Cass. del 2023 n.4597), cosicché non può farsi riferimento a tale indice, come se esso coincidesse con il tasso di interesse corrispettivo.
Quanto al tasso moratorio che si è allegato anch'esso essere usurario, il calcolo non è condivisibile, in quanto a tal fine soccorre la specifica formula matematica elaborata da Cass. S.U. del 2020 n.
19597 già più su richiamata, che tiene conto dell'aumento previsto dalla normativa di settore per calcolare il tasso soglia usurario: (
t.e.g.m.+1,9 ( o 2,1, a seconda dei D.M.)x1,25+4.
6.Avuto riguardo a tutti i motivi nei quali si è lamentata l'applicazione di tassi usurari, conforta la conclusione del loro rigetto la circostanza che anche il c.t.u. nominato dinanzi al
Tribunale di Matera, adito “in primis” e che si è in seguito dichiarato incompetente, ha escluso qualsivoglia applicazione di usura nel calcolo e nell'addebito degli interessi nei rapporti litigiosi
( la c.t.u. è prodotta dagli odierni appellanti); egli ha segnalato solo
14 in taluni casi usura sopravvenuta, pacificamente non rilevante: così
Cass. S.U. del 2017 n. 24675.
7.Alla luce di quanto sin qui osservato è infondato anche il motivo di appello con il quale si è censurata la c.t.u. svolta in primo grado e la mancata rimessione della causa sul ruolo da parte del primo
Giudice.
8.Al rigetto dell'appello segue la condanna solidale degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso quanto previsto dall'art. 13 comma1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1 comma17 legge 24 dicembre 2012 n.228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7043/2022, depositata il 6.5.2022, proposto tra le parti in epigrafe indicate: respinge l'appello;
15 condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 27.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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