Ordinanza 3 aprile 2025
Massime • 2
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.
Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/04/2025, n. 8810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8810 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
si fa invece questione di recupero delle spese sostenute dal vincitore, e tra esse delle “spese di giustizia”. 4.3.- Ciò vale anche quando a procedere al recupero sia l’amministrazione pubblica vittoriosa. In altri termini in queste ipotesi la questione non è quella dell’adempimento di una obbligazione tributaria, ma di chi, all’esito del giudizio, sia tenuto a sopportare la “spesa” del contributo, intesa quale voce di costo del processo, allo stesso modo che per altre voci, come l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria e catastale. 4.4.- Nell’ipotesi di condanna di una parte alla rifusione delle spese in favore della parte pubblica, tali spese sono recuperate dall'amministrazione, come da qualunque parte processuale vittoriosa. 4.5.- Né deve trarre in inganno la circostanza che, per le ipotesi di versamento del contributo nella forma della prenotazione a debito, risultando vincitrice l’amministrazione pubblica, l’ufficio dell’amministrazione della giustizia “inviti” la P.A. a recuperare il tributo prenotato a debito. Ciò, come già accennato, è mera conseguenza di quanto prescritto dall’art. 158 d.P.R. 115 del 2002, secondo cui «le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrazione insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore». 8 RGN 12850/2024 4.6.- In questo contesto l’amministrazione pubblica, parte vincitrice del processo, non fa altro che procedere al recupero di quella “spesa di giustizia”, cui la medesima ha provveduto nella forma della prenotazione a debito e che ora va a recuperare come qualunque soggetto farebbe in danno della controparte soccombente. Anzi, a tal fine, la previsione conferma che l’attività si traduce nella messa in esecuzione di un titolo giudiziario, per assicurare, direttamente o implicitamente, la condanna della parte antagonista alla sopportazione della predetta spesa di giustizia. 4.7.- Si tratta dunque di un’azione che involge aspetti meramente patrimoniali, circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario, senza l’emersione dell’esercizio di poteri pubblici autoritativi. 4.8.- La ricostruzione torna utile anche per negare rilevanza alla prospettazione con cui il giudice tributario si è spogliato della giurisdizione. Il giudice tributario ha inteso individuare quella del giudice amministrativo sull’assunto che la controversia afferiva all’atto (amministrativo) di diniego del pagamento, con cui l’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Terni, in stato di dissesto, aveva negato il debito corrispondente all’importo del contributo unificato. Come ha invece sostenuto il giudice amministrativo che ha sollevato questo regolamento, oggetto della controversia non è l’atto impositivo, ma il diritto al recupero della spesa che il Ministero dell’Istruzione ha inteso attivare nei confronti della controparte soccombente. 4.9.- D’altronde, con consolidato indirizzo interpretativo, questa Corte ha affermato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione (già Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis, Sez. U, 24 gennaio 2024, n. 2368; 23 febbraio 2023, n. 5668; 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522). 9 RGN 12850/2024 4.10.- Nel caso di specie il petitum sostanziale è rivolto al recupero di un credito, una “spesa di giustizia”, virtualmente sostenuta nella forma della prenotazione a debito, che dunque, per l’ipotesi di contestazione della sua sussistenza, va recuperata nelle forme dell’azione civilistica tra soggetti che a tal fine si affrontano in posizione paritetica. È il giudice ordinario che, nell’interpretazione della sentenza (interpretazione di un atto e non accertamento di un potere pubblico), valuterà se, a fronte di una decisione nella quale, preso atto della cessazione della materia del contendere per avere il Comune di Terni revocato in autotutela il provvedimento di destinazione ad altri usi di alcuni locali già concessi all’Istituto scolastico “O. Nucula”, è stata disposta la compensazione delle spese processuali, tale statuizione possa intendersi estesa anche al contributo unificato, così incidendo sul diritto di recupero all’erario da parte del Ministero dell’Istruzione, e tanto anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 13, comma 6 bis1, del d.P.R. n. 115 del 2002. 4.11.- Si tratta di una fattispecie certo non sovrapponibile, ma molto vicina a quella relativa alle spese di giustizia anticipate dall’erario, per le quali si è già affermato che ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario (Sez. U, 8 febbraio 2008, n. 3008; 11 ottobre 2016, n. 20427; cfr. anche Sez. U, 17 gennaio 2017, n. 959; 31 luglio 2017, n. 18979). 4.12.- Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo va riassunto nei termini di legge dalla parte interessata. 4.13.- La totale assenza di partecipazione delle parti, pur costituite nel giudizio di merito, al procedimento per regolamento d’ufficio della giurisdizione, dispensa dalla regolazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 10