Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2590 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata a sentenza con ordinanza del 14.11.2024 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...]
dagli Avv. ti Pacileo Luigi e Pacileo Bruno, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Angrisani Antonio e Angrisani Maria, che la rappresentano e difendono, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
FATTO
Con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede la ingiungeva Controparte_1
alla Parte_2
l pagamento di € 10.855,29, in virtù delle 22 fatture emesse da giugno
[...]
2015 a maggio 2018 per la fornitura delle merci ivi specificamente indicate.
Con l'opposizione in esame, però, la citata deduceva di aver Parte_1
intrattenuto rapporti commerciali con la solo in ragione del PSR Campania CP_1
1
e/o dei “documenti di trasporto” (recanti la natura dei prodotti eventualmente acquistati); in questa sede – poi – l'opponente contestava l'avversa pretesa disconoscendo le avverse fatture, evidenziando che non risultavano tutte documentate (a fronte di n. 22 fatture elencate, parte opposta ne produceva solo n. 8 ovvero la: n. 187 del 29.06.2015; n. 108 del 31.03.2016; n. 161 del 31.05.2016; n. 378 del 31.10.2016; n.
17 del 31.01.2017; n. 61 del 31.03.2018; n. 66 del 06.04.2018; n. 112 del 31.05.2018) e che – in ogni caso - non erano riportate nella contabilità dell'opponente, in quanto mai ricevute dalla stessa (cfr. in tal senso punto 1, pag. 4 dell'atto di opposizione), disconoscendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le firme apposte sulla documentazione depositata dalla controparte apparentemente riconducibili al cliente, in quanto non appartenenti al legale rappresentante pro-tempore della società opponente.
Si costitutiva in giudizio la contestando l'avversa opposizione ed – Controparte_1
in particolare – evidenziando che l'opponente aveva specificamente contestato solo 8 delle 23 fatture allegate in sede monitoria e che il mancato disconoscimento di alcune delle fatture successive al 2012 comprovava la persistenza dei rapporti anche dopo tale data, ragion per cui insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione e per la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Con ordinanza del 19.4.2021 il precedente G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. evidenziando che l'opponente aveva specificamente contestato solo alcune fatture, perché solo alcune erano state compiutamente documentata da parte opposta.
Espletata la prova orale ed acquisita la documentazione di cui all'istanza ex art. 210
c.p.c. spiegata da parte opposta, con ordinanza del 22.12.2023 la sottoscritta (subentrata nelle more nel ruolo) accoglieva l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. spiegata da parte opposta e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
2 L'opponente provvedeva al pagamento della somma intimata in favore della
[...]
e all'udienza del 14.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa CP_1
assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 22.12.2023, infatti, a seguito dell'acquisizione della documentazione contabile dell'opponente richiesta ex art. 210
c.p.c. da parte opposta, risultavano regolarmente contabilizzate dall'odierna opponente la maggior parte delle fatture azionate, di talchè con la citata ordinanza si accoglieva l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma richiesta (pari ad € 9.744,79), oltre interessi di mora.
Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (Cassazione civile, sez. 3, sentenza
8 febbraio 2024, n. 3581; cfr. Cassazione civile. sez. 2, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. 2, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801).
Come pure già evidenziato nella citata ordinanza del 22.12.2023, inoltre, la prova testimoniale espletata smontava ulteriormente la tesi difensiva dell'opponente, da un lato perché comprovava che i rapporti tra le odierne parti non erano limitati solo al
PSR Campania anno 2011/2012 (tesi, del resto, già smentita dall'avvenuta contabilizzazione anche delle fatture successive) e dall'altro perché dalla prova testimoniale emergeva che le firme apposte su fogli di lavoro o documenti di trasporto
(disconosciute dall'opponente) erano riconducibili agli stessi testi, dipendenti o
3 collaboratori dell'azienda (individuati nel “libro unico” Parte_1 dell'opponente – all. 001_LIBRO_UNICO_2015_2018).
In merito alle altre quattro fatture oggetto del decreto ingiuntivo, non vagliate nella già citata ordinanza di ingiunzione (Fattura n. 378 del 31.10.2016 dell'importo complessivo di € 185,07; - Fattura n. 61 del 31.03.2018 dell'importo complessivo di €
796,66; - Fattura n. 66 del 06.04.2018 dell'importo complessivo di € 39,65 nonché la
Fattura n. 112 del 31.05.2018 dell'importo complessivo di € 173,85), alla luce della prova testimoniale espletata, non specificamente contestata dall'opponente nelle proprie difese successive, si può ritenere compiutamente provata anche questa ulteriore
(sia pur minima) parte di credito che non era stata riconosciuta in sede di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Nel corso delle udienze del 14.2.2023 e del 30.5.2023, infatti, venivano escussi diversi dipendenti o collaboratori della odierna opponente all'epoca dei fatti, che riconoscevano le proprie firme sui buoni di consegna e/o sui rapporti di lavoro allegati alle singole fatture (cfr. verbali di udienza) e non si ritengono condivisibili le eccezioni spiegate dall'opponente in ordine alla tardività della documentazione depositata da parte opposta nelle terze memorie, avendo nelle stesse la predetta parte compiutamente argomentato in ordine alla necessità del citato deposito, solo a seguito delle avverse contestazioni, trattandosi – quindi – di mera prova contraria.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
577/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in data 13/05/2020, disponendone l'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c., ingiungendo l'opponente al pagamento della differenza rispetto a quanto già corrisposto a seguito dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.;
2) CONDANNA l' Parte_1
a rimborsare in favore della
[...] [...]
le spese relative al presente giudizio, che si liquidano in CP_1
4 complessivi € 2.540 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre a
IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP
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