Articolo 18 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 17Articolo 19
Versione
11 maggio 1963
Art. 18. Le entrate ordinarie e straordinarie
del bilancio del Fondo di massa del
Corpo della guardia di finanza,
accertate nell'esercizio finanziario
1954-55, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo,sono stabilite
quali risultano dal conto consuntivo
di quella Amministrazione, allegato al
consuntivo della spesa del Ministero
delle finanze, in..................... L. 2.842.932.856 -

delle quali furono riscosse........... L. 2.547.577.550 -
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e rimasero dai riscuotere............. L. 295.355.306 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963