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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 901/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Pietro Roccasalva Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio CP_1
Vigilanti
avente ad oggetto: CP_2
premesso che
- deduce: di avere presentato, in data 5.1.2018, Parte_1
domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità di cui all'art. 1, co. 179 ss., L. 232/2016 (c.d. ); che l CP_2 CP_1
ha confermato la sussistenza dei requisiti di legge ed individuato la
1 prima decorrenza utile nella data del 1.2.2018; che quindi egli ricorrente, in data 4.5.2018, ha avanzato domanda di accesso alla prestazione;
che l ha posto in pagamento i ratei maturati soltanto CP_1
a partire dal 1.6.2018, determinandone l'importo lordo nella misura di €
1.500,00 mensili;
che la decorrenza da ultimo individuata dall' è CP_3
erronea, dovendo individuarsi nel primo giorno del mese successivo rispetto alla domanda per il riconoscimento dei requisiti di legge (id est:
1.2.2018), e non già rispetto alla domanda di accesso alla prestazione;
CP_
- l , preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancata proposizione del ricorso amministrativo;
nel merito, difende la correttezza del proprio operato;
rilevato che
- il d.p.c.m. n. 88/2017, recante il regolamento attuativo della normativa primaria dell'APE Sociale, contempla due domande amministrative: la prima, preliminare, è intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accesso al beneficio (artt. 4-6); la seconda - subordinata all'esito positivo della prima - è volta ad ottenere l'erogazione della prestazione (art. 7);
- per espressa previsione del citato art. 7, comma 2, “l'APE sociale è
corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i
requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento
di cui all'articolo 4”;
- il tenore testuale è chiaro, nel senso di ancorare la decorrenza della prestazione alla presentazione della domanda di accesso (ovviamente previa verifica circa la sussistenza dei requisiti di legge);
2 - in tal senso depone anche la legge 232/2016 istitutiva del beneficio, che, all'art. 1, comma 186, prevede “il beneficio dell'indennità
disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda”, ed il comma 3 dell'art. 4 del regolamento attuativo, che stabilisce, con esclusivo riferimento alle domande presentate entro il
30.11.2017, che il diritto è riconosciuto dalla data di maturazione delle condizioni;
- ai sensi della normativa testé riportata, dunque, solo per le domande presentate entro il 30.11.2017, la prestazione è erogata con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti di accesso;
per le domande successive, invece, è espressamente prevista una decorrenza diversa, rapportata alla presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 7;
- ciò posto, documentale ed incontestato è che, nel caso di specie,
entrambe le domande risalgono a data successiva al 30.11.2017;
- di talché la decorrenza dell'Ape sociale va individuata, a norma dell'art. 7 cit., nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, dunque alla data del 1.6.2018 da ultimo
CP_ individuata dall' ;
- il ricorso, pertanto, va rigettato nel merito, in tale pronuncia rimanendo assorbita ogni ulteriore questione;
- in considerazione della dichiarazione reddituale personalmente sottoscritta dal ricorrente in calce all'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., devono dichiararsi irripetibili le spese di lite;
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 4.3.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Cristina Carrara
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 901/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Pietro Roccasalva Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio CP_1
Vigilanti
avente ad oggetto: CP_2
premesso che
- deduce: di avere presentato, in data 5.1.2018, Parte_1
domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità di cui all'art. 1, co. 179 ss., L. 232/2016 (c.d. ); che l CP_2 CP_1
ha confermato la sussistenza dei requisiti di legge ed individuato la
1 prima decorrenza utile nella data del 1.2.2018; che quindi egli ricorrente, in data 4.5.2018, ha avanzato domanda di accesso alla prestazione;
che l ha posto in pagamento i ratei maturati soltanto CP_1
a partire dal 1.6.2018, determinandone l'importo lordo nella misura di €
1.500,00 mensili;
che la decorrenza da ultimo individuata dall' è CP_3
erronea, dovendo individuarsi nel primo giorno del mese successivo rispetto alla domanda per il riconoscimento dei requisiti di legge (id est:
1.2.2018), e non già rispetto alla domanda di accesso alla prestazione;
CP_
- l , preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancata proposizione del ricorso amministrativo;
nel merito, difende la correttezza del proprio operato;
rilevato che
- il d.p.c.m. n. 88/2017, recante il regolamento attuativo della normativa primaria dell'APE Sociale, contempla due domande amministrative: la prima, preliminare, è intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accesso al beneficio (artt. 4-6); la seconda - subordinata all'esito positivo della prima - è volta ad ottenere l'erogazione della prestazione (art. 7);
- per espressa previsione del citato art. 7, comma 2, “l'APE sociale è
corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i
requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento
di cui all'articolo 4”;
- il tenore testuale è chiaro, nel senso di ancorare la decorrenza della prestazione alla presentazione della domanda di accesso (ovviamente previa verifica circa la sussistenza dei requisiti di legge);
2 - in tal senso depone anche la legge 232/2016 istitutiva del beneficio, che, all'art. 1, comma 186, prevede “il beneficio dell'indennità
disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda”, ed il comma 3 dell'art. 4 del regolamento attuativo, che stabilisce, con esclusivo riferimento alle domande presentate entro il
30.11.2017, che il diritto è riconosciuto dalla data di maturazione delle condizioni;
- ai sensi della normativa testé riportata, dunque, solo per le domande presentate entro il 30.11.2017, la prestazione è erogata con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti di accesso;
per le domande successive, invece, è espressamente prevista una decorrenza diversa, rapportata alla presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 7;
- ciò posto, documentale ed incontestato è che, nel caso di specie,
entrambe le domande risalgono a data successiva al 30.11.2017;
- di talché la decorrenza dell'Ape sociale va individuata, a norma dell'art. 7 cit., nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, dunque alla data del 1.6.2018 da ultimo
CP_ individuata dall' ;
- il ricorso, pertanto, va rigettato nel merito, in tale pronuncia rimanendo assorbita ogni ulteriore questione;
- in considerazione della dichiarazione reddituale personalmente sottoscritta dal ricorrente in calce all'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., devono dichiararsi irripetibili le spese di lite;
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 4.3.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Cristina Carrara
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