Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4080 R.G. Cont. dell'anno 2018
TRA
- C.F. , titolare della DITTA Parte_1 C.F._1
INDIVIDUALE NI RI - P.VA , elettivamente P.VA_1
domiciliato in via Aurora n. 39 - Roma presso lo studio degli avv.ti Antonello
POMPILIO e Marco TERENZI, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
- C.F. .VA
[...] P.VA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.VA_3
domiciliata in via dei Piceni n. 59 - Latina presso lo studio dell'avv. Fabio CIRILLI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OGGETTO: contratto di locazione finanziaria.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 15/04/2025): “Si insiste, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e per la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 12.250,00 alla Ditta ricorrente, sulla base di quanto argomentato;
in alternativa, il piano di ammortamento dovrà essere ricostruito epurando la suddetta somma, priva di qualsivoglia ragione causale”. per parte convenuta (note scritte del 24/03/2025): “Si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle eccezioni e deduzioni ivi contenute ed in particolare alle osservazioni alla CTU svolte dal CTP della Banca. La difesa della Banca chiede che la causa venga decisa riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato telematicamente in data
09/07/2018, , titolare dell'omonima ditta individuale, premesso di Parte_1
aver stipulato in data 16/5/2011 un contratto di locazione finanziaria (n.
1412064/001) con la Controparte_1 per la somma di € 175.000,00 oltre imposte per € 17.500,00, ha dedotto la violazione della legge n. 108/1996, stante la pattuizione di tassi di interesse corrispettivi e moratori, separatamente considerati, superiori al tasso soglia vigente all'epoca della stipula, con conseguente gratuità del contratto in applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c..
Prospettata altresì l'applicazione di un tasso di interesse annuale (T.A.N.) difforme da quello contrattualmente previsto, il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa sulla trasparenza di cui all'art. 117, comma 6, TUB, nonché dell'art. 1284 c.c. in ragione dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, da cui discenderebbe l'applicazione dei tassi sostitutivi (B.O.T.) o nella misura legale.
Il ricorrente ha ulteriormente censurato la condotta della nella misura in CP_1 cui le avrebbe addebitato un importo di € 12.250,00 a titolo di imposta ipotecaria, privo di giustificazione causale in assenza della previsione di un'iscrizione ipotecaria nel contratto di locazione finanziaria e di compravendita.
Sulla scorta delle richiamate premesse, ha rassegnato in Parte_1
ricorso le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'applicazione di tassi di interesse usurari al contratto di leasing n. 1412064/001 del 16.5.2011 stipulato dalla
Ditta individuale NT con la banca Pt_1 Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle clausole del Controparte_1
suddetto contratto che prevedono la corresponsione di interessi, oneri e spese a carico della ricorrente, poiché contrarie a norme imperative;
− accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto, la gratuità del contratto di leasing de quo;
− accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, per indeterminatezza e/o indeterminabilità, del contratto di leasing per cui è causa, ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 T.U.B. o dell'art. 1284, comma 3, c.c., per le ragioni di fatto e diritto esposte nel presente atto, e per l'effetto dichiarare - ex art. 117, comma 7, T.U.B. o ex art. 1284 c.c. - applicabili al contratto de quo i tassi di interesse nella misura dei tassi minimi dei buoni ordinari del tesoro (c.d. B.O.T.) emessi nei dodici mesi precedenti la stipula o i tassi di interesse legale;
− conseguentemente, accertare e rideterminare il giusto rapporto dare -avere tra le parti in relazione al contratto di leasing stipulato in data 16.5.2011, e dichiarare che il medesimo contratto risulta estinto e che la Ditta individuale NT IC, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte, ha diritto al trasferimento in proprietà, in suo favore, dell'immobile di cui è utilizzatore in virtù del contratto di leasing e del contratto di compravendita per cui è giudizio;
nonché alla ripetizione, ai sensi
Contr dell'art. 2033 c.c., di quanto indebitamente pagato a a qualunque titolo oltre la linea capitale, per un importo che ad oggi, è pari ad euro 42.174,49, o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre a tutte le somme che saranno in futuro versate;
− conseguentemente, condannare
[...]
al pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della Controparte_1
somma di euro 42.174,49, in favore della Ditta individuale NT IC, o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
− in ogni caso, condannare la al pagamento Controparte_1
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1 Fissata con decreto udienza per la discussione del ricorso, si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito per aver le parti contrattualmente individuato quale giudice competente, in caso di controversie relative al contratto, il tribunale di Siena. Incompetenza territoriale derivante anche dall'applicazione dell'art. 19 c.p.c. e dell'art. 20 c.p.c..
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda proposta da , atteso che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, in data Parte_1
14/5/2011 è entrato in vigore il D.L. 70/2011, convertito in legge 12/07/2011 n. 106, che ha disposto una modifica del metodo di calcolo del tasso soglia, che, dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto (14/5/2011), va calcolato aumentando di un quarto il tasso medio rilevato;
in ragione di tale modifica, il tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto di locazione contestato era pari a 8,162%, pertanto, i tassi applicati, come dedotti dall'attore, erano inferiori a tale tasso soglia.
Sull'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la CP_1
convenuta ha osservato come nei contratti di leasing finanziario debba essere indicato il tasso interno di attualizzazione in luogo del tasso di interesse, con conseguente erroneità della prospettazione attorea.
Valorizzate tali circostante, parte convenuta ha, dunque, chiesto il rigetto della domanda proposta da . Parte_1
1.2 Con ordinanza dell'1/6/2019, rilevata l'inidoneità a definire il giudizio dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata e ritenuta la necessità di un'istruttoria non sommaria, è stato disposto il mutamento del rito.
Assegnati su istanza formulata dalle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 30/7/2023 il g.i., ritenuto che la causa, fissata da altro istruttore per la precisazione delle conclusioni, non potesse essere assunta in decisione senza il compimento di ulteriore attività istruttorie, ha disposto procedersi a
CTU, nominando allo scopo il dott. individuando il seguente Persona_1
quesito: “Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, 1) riferisca sulla struttura e sui caratteri del contratto oggetto di causa (contratto di leasing del 16/5/2011); 2) accerti, sulla base della documentazione contrattuale allegata, il TEG concordato, conteggiando anche le spese e gli ulteriori costi, applicati i criteri delle istruzioni della Banca d'Italia; 3) verifichi l'eventuale superamento del tasso soglia antiusura (anche con riferimento agli interessi moratori concordati), computando l'ammontare complessivo degli interessi pattuiti e quelli che risultano dalla documentazione versata in atti;
4) verifichi da corrispondenza tra la misura degli interessi corrispettivi previsti in contratto e quelli stabiliti nel piano di ammortamento;
nel caso di mancata corrispondenza (ove, a monte, non sia stato svolto positivamente l'accertamento di cui al punto 3)), ricalcoli il piano di ammortamento al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
5) verifichi se il TAEG indicato in contratto corrisponda a quello effettivamente pattuito ed applicato;
6) depositi copia cartacea della relazione”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 03/08/2023, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 01/03/2024.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 30/10/2024 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17/04/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 18/04/2025 il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 18/4/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Siena sollevata da parte convenuta.
La banca convenuta a fondamento dell'eccezione sollevata ha invocato l'art. 24 del contratto, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con cui le parti avrebbero convenuto la competenza esclusiva del foro di CP_1
Ha altresì contestato la sussistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto, del foro di cui all'art. 19, primo comma, prima parte, cod. proc. civ., evidenziando che essa società ha sede a luogo ricompreso nella circoscrizione del Tribunale CP_1
di Siena;
ha, infine, dedotto che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di
Siena anche ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., letto in combinato disposto con l'art. 1182 c.c., quale luogo in cui era sorta ed avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione.
Pare utile rilevare che la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, in virtù del suo tenore letterale, individuava il Foro di quale foro CP_1
facoltativo e non esclusivo.
Invero, l'art. 24 del contratto di locazione finanziaria ha un contenuto diverso da quello indicato da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, e, precisamente prevede che “per ogni controversia che potesse insorgere tra le parti del rapporto di cui al presente contratto e consequenziale svolgimento, comprese quelle inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto stesso, foro competente sarà quello di , ma con espresso riconoscimento alla concedente della facoltà di CP_1 adire qualsiasi altro foro, compreso quello di residenza dell'utilizzatore”. In applicazione del principio secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass.
n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005) (Cass. civ., sez. III, 18/12/2024, ord. n. 33203), la clausola in esame non individua alcun foro esclusivo.
A ciò si aggiunga, in particolare, che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio «espressamente» significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. civ., 20/09/2023, n. 26924, in motivazione).
Occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere.
Tali espressioni non ricorrono nella clausola di attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Siena, che, nella previsione contrattuale, ha quindi il carattere di foro facoltativo, senza che possa ritenersi incisa la facoltà delle parti di adire anche i fori ordinari, pertanto, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, spetta alla parte contestare tutti i fori concorrenti.
Invero, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza per territorio non ha l'onere di contestare tutti i restanti fori in astratto concorrenti solo laddove faccia riferimento all'operatività di un foro convenzionale pattuito in via esclusiva (art. 29, comma 2, c.p.c.) in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge (“la parte che eccepisce
l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione Cass. civ., sez.
VI, 21/11/2022, n. 34215).
Foro convenzionale esclusivo, che come già osservato, non risulta nel caso di specie.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri di collegamento previsti nell'art. 19, primo comma, prima parte e nell'art. 20 c.p.c. la società convenuta ha, tuttavia, omesso di contestare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, seconda parte, c.p.c., ovverosia di dedurre l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore (la circoscrizione del Tribunale di Latina), di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda.
Va osservato che, in tema di competenza territoriale, gli artt. 19 e 20 c.p.c. individuano criteri concorrenti, pertanto, sono fori DEROGABILI e grava sul convenuto, che eccepisca l'incompetenza l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto, dedotte a sostegno di tale contestazione.
L'art. 19 c.p.c. regola il foro generale delle persone giuridiche, prevedendo che, salvo diversa previsione normativa, qualora sia convenuta una persona giuridica la competenza si radica in capo al giudice del luogo in cui si trova la sede della società.
L'art. 20 c.p.c. regolando il foro alternativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, radica la competenza in capo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ;
in particolare, nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova,
l'eccezione deve essere rigettata, restando per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito.
(Cass. civ., sez. III, 18/12/2024, ord. n. 33203; Cass. civ. sez III, 3.10.2018, ord. n.
24090).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta va disattesa.
3. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Parte attrice, richiamati gli accertamenti peritali di parte relativi al contratto di locazione finanziaria n. 1412064/001 del 16/05/2011 (avente ad oggetto l'acquisto di beni immobili - immobile uso commerciale sito in Aprilia, censito al Catasto urbano al foglio 69, p.lla 755, sub 67), ha lamentato, in ordine al tasso corrispettivo, il superamento del tasso soglia antiusura, precisando che “a fronte di un tasso soglia dell'usura stabilito nel 4,995% risulta un Taeg del 6,799 %”, con conseguente gratuità dello stesso ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c..
A fondamento della domanda proposta, l'attore ha dedotto che, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso convenuto, occorre considerare non solo il tasso di interesse convenzionalmente previsto, ma anche tutti gli altri costi previsti nel contratto, sia fisiologici, quali le spese di istruttoria e la polizza assicurativa, sia eventuali, quali gli interessi moratori e la penale per l'estinzione anticipata.
Si rende necessaria una premessa.
3.1 Nella valutazione dell'usura si devono includere anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito.
Sul punto, va richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale
“attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 644, comma 4, del Cp, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La circostanza che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca
d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione” (Cass. civ., sez. I, 03/07/2024, n.
18221).
Ed ancora: “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Anche, in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per
l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione, se risultano collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non può avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (Cass. civ., sez. I, 15/11/2023, n. 31734; conf. Cass. civ., sez. III, 17/05/2023, n. 13536).
Ne consegue, dunque, che, in conformità con quanto previsto dall'art. 644
c.p., comma 4, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere considerate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, se le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Nel caso di specie, l'art. 6 delle condizioni generali del contratto (doc. 1 allegato all'atto di citazione) prevede che “l'utilizzatore si impegna ad assicurare a sua cura e spese, rimettendone copia della polizza alla concedente, i beni immobili oggetto del presente contratto dalla data di consegna dei medesimi sino alla data della loro riconsegna alla concedente o a quella del loro acquisto, stipulando con primaria compagnia assicuratrice apposita polizza autonome, che dovranno essere preventivamente approvate dalla concedente […]. Le polizze di cui ai punti a) e b) dovranno contenere il vincolo a favore della concedente, con l'impegno della compagnia a pagare alla vincolataria gli indennizzi per i danni di cui al punto a) nonché l'obbligo della compagnia di dare immediato avviso alla concedente dell'eventuale mancato pagamento del premio alla scadenza;
in questo caso la concedente provvederà direttamente al pagamento, addebitando l'utilizzatore per
l'importo corrispondente”.
A nulla rileva che la copertura assicurativa non sia funzionale alla copertura dei rischi connessi all'erogazione del credito, ma di quelli relativi ai possibili danni all'immobile e di quelli per responsabilità civile per i danni cagionati dall'immobile ed i suoi impianti.
Invero, il criterio da adottare, non è quello dell'oggetto dell'assicurazione
(rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione (cfr.
Cass. civ. sez. III, 17/05/2023, n.13536, in motivazione).
Nel caso di specie, come si evince dalla clausola contrattuale richiamata,
l'utilizzatore, odierno attore, in forza del contratto di leasing, era tenuto a stipulare la polizza assicurativa, per cui l'operazione non avrebbe potuto avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.
Alla luce di tale giudizio di fatto deve concludersi che, ai fini della determinazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale, vanno conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dall'attore/utilizzatore.
Ancorché, come rilevato dal consulente tecnico nominato nel presente giudizio, la polizza assicurativa non sia contestuale alla data della stipula bensì successiva, con decorrenza dal 31/05/2013, ai fini della verifica richiesta, occorre tener conto di tale costo, atteso che la pattuizione relativa alla stipula dell'assicurazione è da considerarsi contestuale alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.
3.2 Quanto all'inclusione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, della clausola di estinzione anticipata del finanziamento, si osserva quanto segue.
In merito, va osservato che, sebbene l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
29/12/2000, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2001, n. 24, concernente Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura riconduca alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, la voce suddetta costituisce una clausola penale di recesso, che, da un lato, consente al mutuatario, senza vincoli motivazionali, di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata e dall'altro ha funzione compensativa, atteso che in tal caso vengono meno quei vantaggi finanziari che al mutuante sarebbero derivati dall'esecuzione del rapporto in un lungo periodo.
Si tratta, dunque, di una clausola volta ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, che non rientra nell'alveo applicativo della disciplina antiusura e non può, pertanto, essere presa in considerazione al fine di verificare l'avvenuto superamento del tasso soglia, non potendo, invero, essere considerata parte del corrispettivo dovuto dal cliente.
Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità più recente che, sebbene si sia occupata della non cumulabilità di voci del costo del credito avente funzioni diverse, ha statuito che “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti
a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(Cass. civ., sez. III, 14/03/2022, n. 8109; Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352).
3.3 A fronte della reiterata contestazione di parte attrice, è opportuno chiarire che l'imposta ipotecaria è l'imposta dovuta in caso di richiesta di formalità presso i registri immobiliari, come accade in ipotesi di richiesta di trascrizione di un atto di compravendita.
L'imposta ipotecaria è, dunque, un'imposta dovuta anche nel caso di iscrizione ipotecaria, ma non solo.
Nel caso di specie, non risulta alcuna iscrizione ipotecaria.
Dalla documentazione versata in atti si desume, tuttavia, la trascrizione dell'atto di compravendita dell'immobile, concesso in locazione all'odierno attore
(cfr. doc. 5 atto di citazione).
Come già osservato, la trascrizione implica il pagamento di un'imposta, definita ipotecaria.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 220 del
2010, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del
Direttore dell , da emanare entro il 15 gennaio 2011. Controparte_3
I soggetti obbligati al versamento dell'imposta sono, quindi, le parti contraenti del contratto di leasing (società di leasing ed utilizzatore).
L'assolvimento dell'imposta da parte di una delle due parti contraenti comporta l'estinzione dell'obbligo tributario verso l'erario, nel rispetto del vincolo di solidarietà obbligatoria, restando, riservata all'autonomia delle parti l'individuazione delle modalità di eventuale esercizio del diritto di regresso per il pagamento del tributo. In coerenza alle istruzioni della Banca d'Italia, va esclusa la rilevanza ai fini dell'individuazione del tasso soglia delle imposte e tasse.
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, il consulente tecnico nominato, al fine di individuare il tasso in concreto applicato ha tenuto conto anche dell'imposta ipotecaria, catastale e di registro (cfr. pag. 19 elaborato peritale).
3.4 Posto quanto sopra, in merito alla questione dibattuta tra le parti in ordine alla metodologia di rilevazione del tasso soglia usura applicabile al contratto di locazione finanziaria, pare utile osservare che la legge n. 108 del 1996, norma primaria, rinvia ad autorità economico - amministrative (il Ministero del Tesoro, ora
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia), la definizione degli aspetti prettamente tecnici, necessari per dare concreta operatività al precetto penale di cui all'art. 644 c.p..
L'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, prevede che “il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari […] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale”.
Tali decreti ministeriali hanno, dunque, la funzione di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, a cui comparare le condizioni praticate in concreto dagli operatori.
In virtù del rinvio operato dalla norma primaria, in assenza di pubblicazione di un nuovo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 70 del 2011, convertito in legge 106 del 2011 (che ha disposto la modifica del metodo di calcolo del tasso soglia di cui all'art. 2, comma 4, della legge 108 del 1996, secondo cui il limite previsto oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2, comma 1, deve essere aumentato di un quarto a cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e non più della metà), per il periodo in considerazione (aprile - giugno 2011) va tenuto conto del decreto ministeriale emanato in data 30/03/2011.
Pertanto, il tasso medio di riferimento per l'operazione svolta nel caso di specie “leasing immobiliare a tasso variabile” è pari a 3,33% e, ai fini della determinazione del tasso soglia usura ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996, il tasso così rilevato va aumentato della metà.
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha consentito di accertare che, includendo nel calcolo del tasso effettivamente applicato tutte le spese connesse all'erogazione del credito (anche l'imposta ipotecaria, catastale e di registro), il tasso soglia, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, era pari al 4,9950 %, pertanto, il tasso di interesse corrispettivo pattuito nella misura del 4,3348% è inferiore al tasso soglia usura (“Applicando i criteri sopra indicati, includendo le spese assicurative, si perviene ad un TEG dell'4,7058%, INFERIORE alla soglia della categoria “Leasing immobiliare a tasso variabile” vigente al momento della sottoscrizione del contratto pari a 4,9950%” , pag. 19-20 elaborato peritale).
In parziale accoglimento delle osservazioni del consulente di parte attrice, il consulente tecnico nominato ha provveduto a sviluppare un ulteriore ipotesi di verifica dell'usura, includendo anche il costo di indicizzazione pro canone e il costo relativo alla polizza assicurativa.
Il calcolo effettuato ha individuato un tasso in concreto applicato pari al
4,7963%, inferiore alla soglia usura vigente alla data di stipula del contratto del
4,9950%.
Di conseguenza, “si conferma il rispetto della legge n. 108/96 anche a seguito dell'accoglimento parziale della richiesta del CT di parte attrice e l'inclusione quindi degli ulteriori oneri connessi al credito evidenziati dal CT di parte attrice” (cfr. pag.
25 elaborato peritale).
A ciò si aggiunga che, come si evince dalla consulenza tecnica, il superamento del tasso soglia usura è da escludersi anche laddove si ritenesse applicabile il metodo di calcolo introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, individuando un tasso soglia pari a
8,1625%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta alcuna violazione della normativa prevista in materia di usura, in relazione al tasso di interesse corrispettivo contrattualmente pattuito.
4. Parte attrice ha, altresì, dedotto l'usurarietà del tasso di mora, asseritamente pari a 7,292 %, e, dunque, superiore al tasso soglia usura del 4,995%.
Va preliminarmente rilevato che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n.
19597).
Nel caso di specie, l'odierno attore, nell'introdurre il presente giudizio, ha allegato, oltre al contratto di locazione finanziaria, al contratto di compravendita e al decreto ministeriale di riferimento, una perizia di parte in cui il tecnico incaricato, una volta individuato il tasso soglia usura al 7,292 % e quello asseritamente applicato in concreto, ha concluso per il superamento dello stesso in ordine al tasso di mora.
Pertanto, può ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante, attenendo la questione relativa alla correttezza del metodo applicato al merito della domanda.
4.1 Posto quanto sopra, va quindi osservato come la questione relativa all'applicazione della disciplina sull'usura di cui alla legge n. 108 del 1996 (anche) agli interessi di mora, come è noto, abbia dato origine a contrasti giurisprudenziali, composti dal principio di diritto, cristallizzato in un recente arresto delle Sezioni
Unite, del seguente tenore: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597).
Ne discende l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 108/96 non soltanto agli interessi corrispettivi e ai costi posti a carico della parte nel caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora e ai costi previsti in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, da un lato, qual è la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro lato, quali sono le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura:
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti” (Cass. civ. Sez. un. 18/09/2020,
n. 19597).
Pare altresì utile osservare come la giurisprudenza di legittimità prevalente escluda la possibilità, al fine di vagliare la violazione della normativa antiusura, di operare una sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse di mora. diversamente da quanto sostenuto dall'attore quando si riferisce a quello che viene indicato come
'tasso complessivo'. A tal proposito, va richiamato il recente principio di diritto, affermato di seguito ed in coerenza con le statuizioni delle citate Sezioni Unite, alla stregua del quale: “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, (ord.) n. 14214).
Ne deriva che i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, nel riconoscere che il tasso di mora rientra nell'alveo applicativo della disciplina antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi - che vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare - e sono, dunque, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l'eventuale usura dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati
«ricorrendo presupposti diversi ed antitetici» (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. parte motiva Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, (ord.) n. 14214).
Esclusa l'operatività del criterio della 'sommatoria' del tasso corrispettivo e moratorio, occorre altresì rilevare che la medesima giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597) prevede un tasso soglia moratorio che mutua i parametri concreti di determinazione di detto tasso dalla disposizione che - nei decreti sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, chiarito che i
TEGM non sono comprensivi degli interessi di mora - afferma che l'indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 percentuali.
Applicata la regola stabilita dalle SS.UU. del 2020 al caso di specie va preso atto che per il contratto locazione finanziaria in questione, stipulato il 16/05/2011, non dovrà essere utilizzato, nella verifica di usurarietà degli interessi moratori, il tasso soglia semplice indicato nei rispettivi decreti di rilevazione trimestrale, ma, considerato che detti decreti contengono la specifica indicazione della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori, ritenuta applicabile dalla pronuncia citata, occorrerà incrementare il TEGM del periodo per la categoria “leasing immobiliare a tasso variabile”della maggiorazione media indicata per gli interessi moratori (2,1%)
e quindi moltiplicare per il coefficiente in aumento (che fino al 2011, come noto, è pari alla metà del TEGM).
A tal proposito, va osservato come l'art. 5 del contratto di locazione finanziaria prevede che “in caso di ritardo, per qualsiasi ragione, nel pagamento dei corrispettivi e/o di qualsiasi altro importo dovuto a qualsiasi titolo, e salvo sempre il diritto per il concedente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 17, senza necessità di richiesta o di costituzione in mora, è tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso riportato nelle condizioni particolari, vigente nel periodo di mora. La concedente addebiterà inoltre per ciascun insoluto, a titolo di rimborso spese, l'importo indicato nelle condizioni particolari, nonché spese e commissioni bancarie”.
Quanto alla misura dell'interesse di mora, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni particolari del contratto, “il tasso da utilizzare per il calcolo degli interessi di mora previsti dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto: tasso ufficiale di riferimenti maggiorato di 6,00 punti percentuali annuo”.
Pertanto, il tasso di mora al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria era pari 7,1970%.
La consulenza tecnica, disposta nel corso del giudizio, le cui conclusioni sono pienamente condivise, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha consentito di accertare l'inferiorità del tasso di mora contrattualmente pattuito al tasso soglia vigente ratione temporis (“Analogamente, anche il tasso di mora convenuto risulta marcatamente inferiore alla soglia d'usura” cfr. pag. 20 elaborato peritale).
Alla luce delle considerazioni che precedono, alcun superamento del tasso soglia può ritenersi avvenuto in riferimento al tasso di mora contrattualmente pattuito.
5. Da ultimo, parte attrice ha dedotto la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, in particolare l'art. 117 T.U.B., stante l'applicazione di un tasso di interesse nominale (4,422%) differente da quello contrattualmente previsto
(4,3348%), indicato nel documento di sintesi e, dunque, pubblicizzato.
Per le operazioni di leasing finanziario, la circolare n. 229 del 21/4/1999
(Istruzioni di Vigilanza per le banche) impone agli intermediari finanziari di indicare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi, nonché nei contratti, il tasso interno di attualizzazione, più comunemente noto come tasso leasing.
Il tasso leasing rappresenta, come indicato nelle richiamate istruzioni, il tasso per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti (cfr. titolo X, capitolo 1, sezione II, paragrafo 3.1., nota 2).
Si tratta, dunque, di un tasso effettivo che varia anche in base alla periodicità dei flussi di restituzione del capitale finanziato ed aumenta al crescere del numero di tali flussi concordati nell'arco di un anno.
Non costituisce, pertanto, un tasso nominale.
Il tasso interno di attualizzazione, previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia per il contratto di leasing, si distingue dal TAN (tasso annuale nominale), che è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti.
Di fatto, laddove il contratto preveda un piano di ammortamento con periodicità annuale dei tassi, il tasso nominale coincide con il tasso leasing.
Qualora, al contrario, sia prevista una periodicità infra - annuale, nel caso di specie, mensile, dei canoni, tale coincidenza viene meno, potendo verificarsi una discrasia tra i due tassi in esame.
In ipotesi di asserita divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infra - annuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso leasing (parte del contenuto obbligatorio del contratto), ma di opacità dell'operazione, in quanto l'utilizzatore non è nelle condizioni di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere.
Invero, l'utilizzatore formerebbe la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non è oggetto di accordo la determinabilità delle rate secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali (Cass. civ. 21/03/2011, n. 6364).
Si porrebbe, dunque, un problema di trasparenza del costo del leasing.
Tale questione non risulta in alcun modo posta nel caso de quo.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto l'applicazione di un tasso di interesse nominale (4,422%) differente da quello contrattualmente previsto
(4,3348%).
Tuttavia, l'attenta disamina degli scritti difensivi nonché delle osservazioni alla CTU del consulente di parte attrice, consente di ritenere che, sebbene parte attrice faccia riferimento al TAN, la doglianza è relativa all'applicazione di un tasso leasing difforme da quello pattuito, anche in ragione del fatto che non risulta previsto alcun tasso annuale nominale e la percentuale riportata corrisponde al tasso leasing.
Invero, l'art. 3 delle condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria per cui è causa prevede che “il corrispettivo della locazione finanziaria, tenuto conto del costo del bene locato e del prezzo per il riscatto finale, è stato determinato applicando il Tasso Leasing del 4,3348%”.
Pertanto, essendo espressamente previsto, non può discutersi di omessa previsione e determinabilità del tasso leasing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del
TUB invocato da parte attrice.
Peraltro, in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del 'tasso leasing' nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al
Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero)
(Cass. civ., sez. III, 15/11/2024, n. 29530).
Quanto alla presunta difformità tra le condizioni pattuite e quelle in concreto applicate, con conseguente violazione, secondo parte attrice, dell'art. 117 TUB e delle
Istruzioni della Banca d'Italia sulla trasparenza, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha escluso che vi fosse una divergenza tra le condizioni effettivamente praticate rispetto a quelle pubblicizzate (“Infine come richiesto nel “verifichi la corrispondenza tra la misura degli CP_4
interessi corrispettivi previsti in contratto e quelli stabiliti nel piano di ammortamento;
nel caso di mancata corrispondenza (ove, a monte, non sia stato svolto positivamente l'accertamento di cui al punto 3)), ricalcoli il piano di ammortamento al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB”, si è provveduto a ricostruire il piano di rimborso del contratto di leasing n. 14121064/001 stipulato in data 14/05/2011 partendo dalle evidenze contrattuali di seguito riportate.
I valori contrattuali, tenuto conto dell'attualizzazione del canone finale, determinano una rata di leasing pari ad € 1.025,39 evidenziando la corrispondenza del tasso corrispettivo” cfr. pag. 20 elaborato peritale).
Tale conclusione è stata confermata anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, che ha contestato l'applicazione di un tasso diverso e superiore al tasso contrattuale.
In riferimento a tale osservazione, il consulente tecnico nominato ha rilevato la conformità alle pattuizioni contrattuali dei tassi in concreto applicati, in quanto
“come evidenziato in perizia, la normativa relativa ai contratti di locazione finanziaria non prevede l'indicazione in contratto né del TAN (tasso annuo nominale) né del TAEG (tasso annuo effettivo globale), ma solamente del “tasso leasing”, che è definito dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia quale “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”. L'unica verifica rilevante è quindi quella relativa alla correttezza del tasso leasing indicato in contratto. Lo scrivente CTU, nell'allegato C, ha provveduto al computo del tasso leasing così come definito dalla summenzionata normativa, riscontrando
l'applicazione di un tasso interno di attualizzazione periodale (mensile) dello
0,3613% che, rapportato su base annua, restituisce il valore del 4,3351%, coincidente, a meno di un valore dello 0,0003%, con quello indicato in contratto.
Posto che tale divergenza risulta assolutamente trascurabile, essendo riconducibile con ogni probabilità a diversi criteri di approssimazione o troncamento delle cifre decimali del calcolo, il diverso valore indicato dal CTP del 4,422% deriva dalla trasformazione del tasso interno di attualizzazione periodale dello 0,3613% non in tasso nominale annuo (che si ottiene moltiplicando il tasso periodale per i 12 mesi), ma in tasso effettivo annuo (che si ottiene mediante la formula di trasformazione
(1+tasso periodale)12 – 1.
Al riguardo, lo scrivente rileva che le Istruzioni di Vigilanza non specificano la tipologia di trasformazione in tasso annuo, e che le linee guida di redatte CP_5
in concerto con la Banca d'Italia stessa e le associazioni dei consumatori, definiscono il tasso leasing come “il Tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. È calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro”. Il valore del tasso leasing del 4,3348% indicato in contratto è aderente alla normativa sopra richiamata. Per quanto concerne, da ultimo, la contestazione relativa alla mancata specificazione in contratto dell'adozione del regime composto nella determinazione del piano di ammortamento allegato al contratto, lo scrivente ribadisce che l'unico “tasso” previsto dalla normativa per i contratti di locazione finanziaria, il tasso leasing, risulta calcolato in ottemperanza con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, corrispondendo allo sviluppo dei canoni contrattuali. Dati gli importi dei canoni ed il corrispondente tasso leasing, a giudizio dello scrivente CTU non si ravvisa quindi alcuna indeterminatezza contrattuale (cfr. pagg. 26-27 elaborato peritale).
Accertata la conformità tra i tassi in concreto applicati e quelli contrattualmente previsti, alcuna violazione della normativa sulla trasparenza, invocata da parte attrice, può ritenersi sussistente nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
5.1 Va rilevato che nelle osservazioni alla consulenza tecnica formulate da consulente di parte attrice si dà atto dell'effetto anatocistico sotteso al regime di capitalizzazione composta, tipica dell'ammortamento “alla francese”, da cui deriverebbe una divergenza tra interessi corrispettivi e quelli stabiliti nel piano di ammortamento.
Si tratta di una questione che esula dal thema decidendum non essendo stata in alcun modo dedotta dalle odierne parti in giudizio.
Ad abuntantiam, in merito alla presunta violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., insito nel regime finanziario utilizzato, si osserva quanto segue.
È opportuno rilevare che l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.
Gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.” (Cass. civ., sez., I, 15/05/2023, ord. n. 13144).
Invero, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (che le parti deducono sussistere nel caso di specie) consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che - a parità di tasso di interesse - esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento “alla francese” determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
Nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Si può affermare dunque con la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità che, in materia di mutui, di regola, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193
c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Sul piano della funzione economica delle pattuizioni qui denunciate di illiceità, si è sostenuto condivisibilmente che il piano di ammortamento alla francese null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive.
Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa. Pertanto, la capitalizzazione composita prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, appare quindi estranea al campo di applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Tale assunto ha trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, avallata anche da una recentissima pronuncia delle Sezioni unite civili, secondo cui “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità:
«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale) Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente
l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n.
9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese», può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sezioni Unite,
29/05/2024, n. 15130).
Ed ancora: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento
'alla francese' nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (Cass. civ., sez. I, 17/01/2025, n. 1168).
La capitalizzazione composta, censurata nel caso di specie, è, dunque, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Né un divieto di previsione di interesse composto o un favor per il metodo dell'interesse semplice può ricavarsi sul piano normativo.
L'art. 821, terzo comma, c.c. si limita a prevedere che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto, senza, tuttavia, prescrivere in quale modalità (interesse semplice o composto) debba avvenire la descritta progressione (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Come già osservato, la capitalizzazione composta degli interessi, in cui vi è una variazione della quota di interessi e della quota di capitale al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in virtù del principio di cui all'art. 1194 c.c., non è di per sé illecita.
Posto quanto sopra sul piano generale, nulla esclude che, nel caso concreto, un fenomeno anatocistico vi possa essere. Si tratta, tuttavia, di un accertamento caso per caso, tenuto conto delle domande ed eccezioni delle parti, al fine di verificare se in concreto se vi sia o meno una produzione di interessi su interessi.
Trattandosi di questione che esula dal thema decidendum, atteso che tale circostanza non è stata in alcun modo dedotta dalle parti, la verifica in concreto non è necessaria.
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della non rilevante complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) sono regolare secondo i seguenti criteri.
Stante il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, sollevata da parte convenuta e reiterata nei successivi scritti difensivi, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente in via prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione della restante parte in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2.538,67 per Controparte_1
compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%,
VA e CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico di . Parte_1
Latina, lì 15/05/2025
Il giudice
Luca Venditto