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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:31 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
NN AN, RE
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4798/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-001-DI-000001294-0-003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2022-001-DI-000001294-0-003, emesso dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle
Entrate di Monza e della Brianza in relazione alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 1294/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti del sig. Nominativo_1.
La ricorrente espone che l'avviso di liquidazione trae origine dall'applicazione, da parte dell'Ufficio, dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3 per cento sull'importo complessivamente ingiunto, pari a euro 1.387.950,94 oltre interessi, con conseguente richiesta di imposta per euro 43.842,53.
Secondo la prospettazione difensiva, tale modalità di tassazione sarebbe erronea, in quanto il decreto ingiuntivo in questione ha ad oggetto il pagamento di somme derivanti da rapporti di finanziamento bancario pacificamente rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, seppure in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La società ricorrente ricostruisce analiticamente la genesi del credito azionato in sede monitoria, evidenziando che esso trae origine da rapporti bancari intercorsi tra Banca_1 S.p.A. e la società Società_1 p.A., garantiti da fideiussione personale del sig. Nominativo_1. A seguito del fallimento della società debitrice principale e della successiva cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, Ricorrente_1 S.r.l. è divenuta titolare del credito ed ha legittimamente agito in via monitoria nei confronti del garante.
Secondo la ricorrente, la circostanza che il credito sia stato oggetto di cessione non incide sulla natura originaria del rapporto obbligatorio, che resta riconducibile ad operazioni di finanziamento soggette ad
IVA. Ne conseguirebbe l'applicazione del principio di alternatività IVA-registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n.
131 del 1986 e, quindi, la debenza dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della nota II dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto.
Sulla base di tali argomentazioni, la società ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione impugnato, con vittoria di spese, ed ha altresì proposto istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza si è costituita in giudizio contestando integralmente le deduzioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio premette che il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione rientra, in via generale, tra gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, per i quali l'art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3 per cento. Secondo la difesa erariale, il principio di alternatività IVA-registro di cui all'art. 40 del medesimo decreto non sarebbe applicabile nella fattispecie in esame, poiché il decreto ingiuntivo non sarebbe direttamente riconducibile al rapporto di finanziamento originario, bensì ad un diverso e autonomo rapporto derivante dalla cessione del credito.
L'Ufficio sottolinea che Ricorrente_1 S.r.l. non è il soggetto che ha erogato il finanziamento e che l'ingiunzione di pagamento non attiene ad una prestazione resa nell'ambito di un'attività soggetta ad IVA nei confronti del debitore o del garante. Da ciò discenderebbe, secondo l'Amministrazione, l'insussistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta in misura fissa e la correttezza dell'imposizione proporzionale operata. A sostegno della propria tesi, l'Ufficio richiama un orientamento giurisprudenziale che valorizza l'autonomia del rapporto tra cessionario e debitore ceduto rispetto al rapporto originario e conclude chiedendo la conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato.
Con memoria illustrativa depositata nei termini di legge, la società ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie difese, richiamando diffusamente un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in materia di imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi ottenuti dal cessionario di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA.
In particolare, la ricorrente evidenzia come la Suprema Corte abbia affermato che, ai fini della tassazione dell'atto giudiziario, occorre avere riguardo alla natura del rapporto obbligatorio originario tra il creditore cedente e il debitore ceduto, e non al mero mutamento soggettivo intervenuto a seguito della cessione del credito. In tale prospettiva, la sentenza di condanna o il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa qualora il credito azionato tragga origine da operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.
La memoria richiama espressamente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15264 del 1° giugno
2021, che ha chiarito come il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincida con quello vantato dal creditore originario, mutando esclusivamente il soggetto titolare del diritto. Ne consegue che il principio di alternatività IVA-registro opera anche nei confronti del cessionario, dovendosi escludere l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Vengono inoltre richiamate le sentenze della Suprema Corte n. 10296 del 31 marzo 2022 e n. 3316 del
2004, nelle quali è stato affermato che i decreti ingiuntivi emessi per il recupero di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, ancorché esenti da IVA, devono essere registrati in misura fissa, in applicazione combinata dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Tariffa.
La ricorrente evidenzia come tali principi siano stati espressamente riferiti anche alle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la cessione del credito non determina alcuna novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, ma comporta unicamente la sostituzione del creditore, restando invariata la natura del credito sotto il profilo tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La controversia concerne la legittimità dell'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale del 3 per cento il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza a favore della società ricorrente, ritenendo non applicabile il principio di alternatività IVA–registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
La questione giuridica posta all'esame del Collegio è se, in presenza di un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, debba aversi riguardo, ai fini della tassazione dell'atto giudiziario, al rapporto obbligatorio originario da cui il credito trae origine ovvero al distinto rapporto derivante dalla cessione del credito.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10296 del 2 marzo 2022, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha chiarito in modo espresso e sistematico che i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, soggette ad IVA seppure in regime di esenzione, devono essere registrati ad imposta fissa e non proporzionale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto cass
.
La Suprema Corte ha affermato che il principio di alternatività IVA–registro opera anche nelle ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di cessione, incluse le operazioni di factoring e di cartolarizzazione, poiché tali vicende non determinano una novazione oggettiva del rapporto obbligatorio. Il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto conserva infatti la medesima natura giuridica e fiscale del credito originariamente vantato dal cedente, mutando esclusivamente il soggetto titolare del diritto.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha espressamente escluso che la tassazione debba essere ricondotta ad un autonomo rapporto tra cessionario e debitore, rilevando invece che l'obbligazione azionata in sede monitoria resta inscindibilmente collegata al rapporto originario che ha dato luogo al credito. Ne consegue che, qualora tale rapporto rientri nel campo di applicazione dell'IVA – come accade per le operazioni di finanziamento, qualificate come prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, n.
3, del D.P.R. n. 633 del 1972 – l'atto giudiziario che ne impone l'adempimento non può essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale.
La sentenza n. 10296 del 2022 chiarisce altresì che la natura della società cessionaria, operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti, assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come finanziamento e non come mera cessione di crediti, evidenziando come l'attività svolta dalla società veicolo si inserisca nell'ambito di operazioni soggette alla disciplina IVA, ancorché esenti. Da ciò discende che la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA deve avvenire con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il credito azionato con il decreto ingiuntivo trae origine da rapporti bancari di finanziamento intercorsi tra l'originario istituto di credito e la debitrice principale, garantiti da fideiussione, e che tali rapporti rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. La successiva cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione non ha inciso sulla natura del credito né ha dato luogo ad un rapporto nuovo e autonomo sotto il profilo tributario.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 10296 del 2022, cui il Collegio intende dare continuità, deve pertanto ritenersi illegittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale operata dall'Ufficio, dovendosi invece applicare l'imposta in misura fissa.
L'avviso di liquidazione impugnato deve conseguentemente essere annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura indicata nel dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Milano il 20.01.2026 IL RELATORE/ESTENSORE Angelo Renna IL PRESIDENTE Maddalena
Mottes
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:31 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
NN AN, RE
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4798/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-001-DI-000001294-0-003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2022-001-DI-000001294-0-003, emesso dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle
Entrate di Monza e della Brianza in relazione alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 1294/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti del sig. Nominativo_1.
La ricorrente espone che l'avviso di liquidazione trae origine dall'applicazione, da parte dell'Ufficio, dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3 per cento sull'importo complessivamente ingiunto, pari a euro 1.387.950,94 oltre interessi, con conseguente richiesta di imposta per euro 43.842,53.
Secondo la prospettazione difensiva, tale modalità di tassazione sarebbe erronea, in quanto il decreto ingiuntivo in questione ha ad oggetto il pagamento di somme derivanti da rapporti di finanziamento bancario pacificamente rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, seppure in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La società ricorrente ricostruisce analiticamente la genesi del credito azionato in sede monitoria, evidenziando che esso trae origine da rapporti bancari intercorsi tra Banca_1 S.p.A. e la società Società_1 p.A., garantiti da fideiussione personale del sig. Nominativo_1. A seguito del fallimento della società debitrice principale e della successiva cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, Ricorrente_1 S.r.l. è divenuta titolare del credito ed ha legittimamente agito in via monitoria nei confronti del garante.
Secondo la ricorrente, la circostanza che il credito sia stato oggetto di cessione non incide sulla natura originaria del rapporto obbligatorio, che resta riconducibile ad operazioni di finanziamento soggette ad
IVA. Ne conseguirebbe l'applicazione del principio di alternatività IVA-registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n.
131 del 1986 e, quindi, la debenza dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della nota II dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto.
Sulla base di tali argomentazioni, la società ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione impugnato, con vittoria di spese, ed ha altresì proposto istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza si è costituita in giudizio contestando integralmente le deduzioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio premette che il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione rientra, in via generale, tra gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, per i quali l'art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3 per cento. Secondo la difesa erariale, il principio di alternatività IVA-registro di cui all'art. 40 del medesimo decreto non sarebbe applicabile nella fattispecie in esame, poiché il decreto ingiuntivo non sarebbe direttamente riconducibile al rapporto di finanziamento originario, bensì ad un diverso e autonomo rapporto derivante dalla cessione del credito.
L'Ufficio sottolinea che Ricorrente_1 S.r.l. non è il soggetto che ha erogato il finanziamento e che l'ingiunzione di pagamento non attiene ad una prestazione resa nell'ambito di un'attività soggetta ad IVA nei confronti del debitore o del garante. Da ciò discenderebbe, secondo l'Amministrazione, l'insussistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta in misura fissa e la correttezza dell'imposizione proporzionale operata. A sostegno della propria tesi, l'Ufficio richiama un orientamento giurisprudenziale che valorizza l'autonomia del rapporto tra cessionario e debitore ceduto rispetto al rapporto originario e conclude chiedendo la conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato.
Con memoria illustrativa depositata nei termini di legge, la società ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie difese, richiamando diffusamente un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in materia di imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi ottenuti dal cessionario di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA.
In particolare, la ricorrente evidenzia come la Suprema Corte abbia affermato che, ai fini della tassazione dell'atto giudiziario, occorre avere riguardo alla natura del rapporto obbligatorio originario tra il creditore cedente e il debitore ceduto, e non al mero mutamento soggettivo intervenuto a seguito della cessione del credito. In tale prospettiva, la sentenza di condanna o il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa qualora il credito azionato tragga origine da operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.
La memoria richiama espressamente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15264 del 1° giugno
2021, che ha chiarito come il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincida con quello vantato dal creditore originario, mutando esclusivamente il soggetto titolare del diritto. Ne consegue che il principio di alternatività IVA-registro opera anche nei confronti del cessionario, dovendosi escludere l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Vengono inoltre richiamate le sentenze della Suprema Corte n. 10296 del 31 marzo 2022 e n. 3316 del
2004, nelle quali è stato affermato che i decreti ingiuntivi emessi per il recupero di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, ancorché esenti da IVA, devono essere registrati in misura fissa, in applicazione combinata dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Tariffa.
La ricorrente evidenzia come tali principi siano stati espressamente riferiti anche alle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la cessione del credito non determina alcuna novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, ma comporta unicamente la sostituzione del creditore, restando invariata la natura del credito sotto il profilo tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La controversia concerne la legittimità dell'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale del 3 per cento il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza a favore della società ricorrente, ritenendo non applicabile il principio di alternatività IVA–registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
La questione giuridica posta all'esame del Collegio è se, in presenza di un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, debba aversi riguardo, ai fini della tassazione dell'atto giudiziario, al rapporto obbligatorio originario da cui il credito trae origine ovvero al distinto rapporto derivante dalla cessione del credito.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10296 del 2 marzo 2022, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha chiarito in modo espresso e sistematico che i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, soggette ad IVA seppure in regime di esenzione, devono essere registrati ad imposta fissa e non proporzionale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto cass
.
La Suprema Corte ha affermato che il principio di alternatività IVA–registro opera anche nelle ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di cessione, incluse le operazioni di factoring e di cartolarizzazione, poiché tali vicende non determinano una novazione oggettiva del rapporto obbligatorio. Il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto conserva infatti la medesima natura giuridica e fiscale del credito originariamente vantato dal cedente, mutando esclusivamente il soggetto titolare del diritto.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha espressamente escluso che la tassazione debba essere ricondotta ad un autonomo rapporto tra cessionario e debitore, rilevando invece che l'obbligazione azionata in sede monitoria resta inscindibilmente collegata al rapporto originario che ha dato luogo al credito. Ne consegue che, qualora tale rapporto rientri nel campo di applicazione dell'IVA – come accade per le operazioni di finanziamento, qualificate come prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, n.
3, del D.P.R. n. 633 del 1972 – l'atto giudiziario che ne impone l'adempimento non può essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale.
La sentenza n. 10296 del 2022 chiarisce altresì che la natura della società cessionaria, operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti, assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come finanziamento e non come mera cessione di crediti, evidenziando come l'attività svolta dalla società veicolo si inserisca nell'ambito di operazioni soggette alla disciplina IVA, ancorché esenti. Da ciò discende che la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA deve avvenire con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il credito azionato con il decreto ingiuntivo trae origine da rapporti bancari di finanziamento intercorsi tra l'originario istituto di credito e la debitrice principale, garantiti da fideiussione, e che tali rapporti rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. La successiva cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione non ha inciso sulla natura del credito né ha dato luogo ad un rapporto nuovo e autonomo sotto il profilo tributario.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 10296 del 2022, cui il Collegio intende dare continuità, deve pertanto ritenersi illegittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale operata dall'Ufficio, dovendosi invece applicare l'imposta in misura fissa.
L'avviso di liquidazione impugnato deve conseguentemente essere annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura indicata nel dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Milano il 20.01.2026 IL RELATORE/ESTENSORE Angelo Renna IL PRESIDENTE Maddalena
Mottes