Versione
17 settembre 1957
17 settembre 1957
Art. 2.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le modalita' per l'accertamento e la liquidazione del concorso statale di cui all'articolo precedente.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le modalita' per l'accertamento e la liquidazione del concorso statale di cui all'articolo precedente.