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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott.M.Rosaria Lombardi, ha emesso a seguito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23477 del Ruolo Generale Previdenza dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Panico Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale p.t. Controparte_1 rap.ta e difesa dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'istituto resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall' su domanda n. Protocollo e Controparte_2 Controparte_3 CP_1
RDC-2021-4981281 pari ad euro 15.840,00 per le somme percepite da dicembre a maggio 2021 a ottobre 2021 e ad euro 15.840,00 percepite da maggio 2020 a dicembre 2021 ed annullare i relativi provvedimenti restitutori. 2) -Annullare la comunicazione di richiesta di “restituzione delle somme per pagamento non dovuto”, per l'effetto confermare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del benefici 3) Sospendere in caso sia stata già avviata, qualsivoglia azione esecutiva finalizzata al recupero delle somme percepite dalla istante a titolo di R.d.C. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. In punto di fatto esponeva che, in data 04.10.2024, riceveva dall' la richiesta di restituzione CP_1 somme, in quanto non dovute, a titolo di Reddito di Cittadinanza e pari ad euro 15.840,00, per le somme percepite da maggio 2020 a ottobre 2021, e ad euro 15.840,00 percepite da dicembre 2021 a maggio 2023 con la seguente motivazione: “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art 3 del DCPM159/2013”. Rilevava, quindi, l'insussistenza delle ragioni che avevano legittimato la revoca. Si costituiva l' che contestava la domanda chiedendone, nel merito, il rigetto. CP_1
Al seguito di udienza trattata mediante lo scambio di note scritte telematiche, la causa è stata decisa.
Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale"
(art.1).
Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla "natura bifronte" che si propone, cioè, di contrastare la povertà promuovendo, nello stesso tempo, l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che "… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)" (v. Corte cost. sent. n. 19 del 2022).
In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: "un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo". Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui "E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizioni. Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione.
All'inosservanza degli obblighi di comunicazione e informativa, sanciti dalle suddette norme, si ricollega, per quel che rileva in questa sede, la fattispecie sanzionatoria applicata nel caso specifico di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019 che dispone: "
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni" e di cui all'art. 7 comma 4 del D.L. 4 /2019 secondo cui: "Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Si tratta, evidentemente, di una disposizione con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Nella fattispecie in esame, l'ente lamenta la non veridicità delle dichiarazioni rese in quanto la non avrebbe compilato il riquadro indicando il genitore non convivente e non coniugato e, Pt_1 quindi, con diversa residenza.
Al riguardo, l'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) richiamato dall'ente
(..Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art 3 del DCPM159/2013..) fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (l'insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo, ndr) alla data di presentazione della DSU.
Deve rilevarsi che la famiglia anagrafica e il nucleo familiare sono concetti distinti. La prima è contraddistinta dalla convivenza e dalla residenza nello stesso comune. Il secondo, invece, potrebbe includere anche persone che non convivono, purché siano fiscalmente a carico. Operata tale premessa deve evidenziarsi che nel caso di specie, non vi è prova, e l' non lo CP_1 afferma, che il padre del minore fosse coniugato o coabitasse con la richiedente, anzi, dalla documentazione anagrafica prodotta ciò non risulta.
Ne consegue che non ricorre la fattispecie da cui deriva la revoca della prestazione e la richiesta di restituzione delle somme da parte della resistente. Non sussiste, quindi, il diritto dell'ente alla restituzione delle somme.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti dalla ricorrente all' euro 15.840,00 da CP_1 dicembre a maggio 2021 a ottobre 2021 e ad euro 15.840,00 percepite da maggio 2020 a dicembre
2021 a titolo di Reddito di Cittadinanza. 2) Condanna l' al pagamento delle spese che liquida in € 2700,00 oltre IVA CPA e spese CP_1 forfettarie come per legge con attribuzione Si Comunichi.
Napoli, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott.M.Rosaria Lombardi, ha emesso a seguito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23477 del Ruolo Generale Previdenza dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Panico Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale p.t. Controparte_1 rap.ta e difesa dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'istituto resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall' su domanda n. Protocollo e Controparte_2 Controparte_3 CP_1
RDC-2021-4981281 pari ad euro 15.840,00 per le somme percepite da dicembre a maggio 2021 a ottobre 2021 e ad euro 15.840,00 percepite da maggio 2020 a dicembre 2021 ed annullare i relativi provvedimenti restitutori. 2) -Annullare la comunicazione di richiesta di “restituzione delle somme per pagamento non dovuto”, per l'effetto confermare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del benefici 3) Sospendere in caso sia stata già avviata, qualsivoglia azione esecutiva finalizzata al recupero delle somme percepite dalla istante a titolo di R.d.C. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. In punto di fatto esponeva che, in data 04.10.2024, riceveva dall' la richiesta di restituzione CP_1 somme, in quanto non dovute, a titolo di Reddito di Cittadinanza e pari ad euro 15.840,00, per le somme percepite da maggio 2020 a ottobre 2021, e ad euro 15.840,00 percepite da dicembre 2021 a maggio 2023 con la seguente motivazione: “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art 3 del DCPM159/2013”. Rilevava, quindi, l'insussistenza delle ragioni che avevano legittimato la revoca. Si costituiva l' che contestava la domanda chiedendone, nel merito, il rigetto. CP_1
Al seguito di udienza trattata mediante lo scambio di note scritte telematiche, la causa è stata decisa.
Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale"
(art.1).
Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla "natura bifronte" che si propone, cioè, di contrastare la povertà promuovendo, nello stesso tempo, l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che "… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)" (v. Corte cost. sent. n. 19 del 2022).
In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: "un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo". Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui "E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizioni. Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione.
All'inosservanza degli obblighi di comunicazione e informativa, sanciti dalle suddette norme, si ricollega, per quel che rileva in questa sede, la fattispecie sanzionatoria applicata nel caso specifico di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019 che dispone: "
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni" e di cui all'art. 7 comma 4 del D.L. 4 /2019 secondo cui: "Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Si tratta, evidentemente, di una disposizione con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Nella fattispecie in esame, l'ente lamenta la non veridicità delle dichiarazioni rese in quanto la non avrebbe compilato il riquadro indicando il genitore non convivente e non coniugato e, Pt_1 quindi, con diversa residenza.
Al riguardo, l'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) richiamato dall'ente
(..Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art 3 del DCPM159/2013..) fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (l'insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo, ndr) alla data di presentazione della DSU.
Deve rilevarsi che la famiglia anagrafica e il nucleo familiare sono concetti distinti. La prima è contraddistinta dalla convivenza e dalla residenza nello stesso comune. Il secondo, invece, potrebbe includere anche persone che non convivono, purché siano fiscalmente a carico. Operata tale premessa deve evidenziarsi che nel caso di specie, non vi è prova, e l' non lo CP_1 afferma, che il padre del minore fosse coniugato o coabitasse con la richiedente, anzi, dalla documentazione anagrafica prodotta ciò non risulta.
Ne consegue che non ricorre la fattispecie da cui deriva la revoca della prestazione e la richiesta di restituzione delle somme da parte della resistente. Non sussiste, quindi, il diritto dell'ente alla restituzione delle somme.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti dalla ricorrente all' euro 15.840,00 da CP_1 dicembre a maggio 2021 a ottobre 2021 e ad euro 15.840,00 percepite da maggio 2020 a dicembre
2021 a titolo di Reddito di Cittadinanza. 2) Condanna l' al pagamento delle spese che liquida in € 2700,00 oltre IVA CPA e spese CP_1 forfettarie come per legge con attribuzione Si Comunichi.
Napoli, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi