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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 3412/2018
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura alle liti a margine dell'atto di appello, dall'avv. Modestino Acone (C.F.:
e dall'avv. Pasquale Acone (C.F. ), con i C.F._2 C.F._3 quali elettivamente domicilia presso lo studio associato Verde, in Napoli, alla Via G.
Martucci, n. 48;
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA: ), con sede in Battipaglia, alla via Rosa Controparte_1 P.IVA_1
Jemma n. 2, in persona del legale rapp.te p.t. ed amministratore unico, dott. Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Cosimo Di Luccio
(C.F.: ), presso il cui studio in Battipaglia, alla Via Napoli, n. 47, C.F._5 elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, n.
901/2018, depositata in data 17.5.2018, notificata in data 21.5.2018
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.
Fatti di causa
e giudizio di primo grado ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che Parte_1 rigettava la sua opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del R.D.
14.4.1910, n. 639, da quale società a cui il aveva Controparte_1 Controparte_3 affidato il servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 86.155,47, di cui € 82.321,94, a titolo di rimborso quote di spese eccedenti il contributo assegnato con decreto del 17.10.2009 per la ricostruzione del , e € 3.833,53 per compenso di Controparte_4 riscossione e recupero spese.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio, va rilevato che risulta per tabulas (vedi fascicolo di parte depositato nel giudizio di primo grado da che: Controparte_1
- con atto di diffida del 26.4.2004 il Sindaco del comune di Venticano (AV) diffidava l'amministratore del , costituito, ai sensi del D. Lgs. Controparte_5
76/1990, dai suindicati tre proprietari di immobili ricadenti nel Piano di Recupero, ex art. 28 legge 219/1981, tra cui – dichiarato fallito nel 1989 - , nonché i Persona_1 singoli condomini a presentare il progetto aggiornato degli interventi di recupero degli immobili, entro e non oltre il termine di 60 giorni, decorso il quale sarebbe stata disposta l'occupazione di urgenza degli immobili e l'esecuzione degli interventi a cura del Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3.12.2003, n. 20;
- con decreto del 13.10.2004 il Sindaco del comune di , preso atto CP_3 dell'inottemperanza al provvedimento di diffida del 26.4.2004, disponeva l'esecuzione dei lavori di recupero del mediante l'esercizio dei poteri Controparte_5 sostitutivi, previsti dall'art. 11 della L.R. 3.12.2003, n. 20, e l'occupazione d'urgenza degli immobili per la durata di tre anni;
- con decreto del 28.7.2005 il Responsabile del Servizio del Comune di assegnava CP_3 al Sindaco del predetto Comune, autorizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 11
L. R. 20/2003, la somma di € 132.462,00 a titolo di contributo spettante per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione delle unità immobiliari costituenti il CO Parte_2
;
[...]
2 - i lavori di ricostruzione avevano inizio il 16.1.2016 ed erano ultimati in data 12.6.2008, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 12.6.2008;
- in data 19.5.2009 - che aveva acquistato in sede fallimentare Parte_1 il bene immobile già di proprietà di con decreto di trasferimento del Persona_1
12.4.2006 - chiedeva al Sindaco del Comune di la consegna delle chiavi CP_3 dell'immobile;
- con atto di rettifica del 17.10.2009 del precedente decreto del 28.7.2005, il Responsabile del
Servizio del Comune di – premesso che la Commissione Tecnica Comunale aveva CP_3 rideterminato il contributo spettante per gli interventi di ricostruzione del
[...]
nella minor somma di € 71.330,00, suddivisa per le tre unità Parte_3 immobiliari che costituivano il CO (“alla ditta , già Parte_1
, spettava il contributo di € 24.496,00) – revocava il precedente contributo di € Per_1
132.462,00 assegnato al Sindaco del comune di , ed assegnava al medesimo, CP_3 autorizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 11 L. Reg. 20/2003, la somma di €
71.330,00 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del predetto Controparte_6
; nel predetto atto di rettifica si evidenziava che
[...] Parte_1 aveva comunicato al Comune in data 19.5.2009 che, con decreto di trasferimento
[...] del 12.4.2006, aveva acquistato in sede fallimentare l'unità immobiliare facente parte del
, già di proprietà di Parte_3 Persona_1
- con deliberazione del 19.2.2010 il Comune stabiliva che i proprietari delle CP_3 unità abitative costituenti il avrebbero dovuto Parte_3 rimborsare al le quote di spesa eccedenti il contributo di 71.330,00 assegnato con CP_3 decreto del 17.10.2009 e, in particolare, la “ditta Micera-ora TE SE TO avrebbe dovuto rimborsare la somma di € 82.321,94; nel predetto atto si ribadiva, infatti, che l'immobile di proprietà era divenuto di proprietà di Per_1 Parte_1
- con comunicazione del 27.2.2010 il Responsabile del Servizio del Controparte_3 comunicava al che avrebbe dovuto rimborsare al la somma di € Parte_1 CP_3
82.321,94 relativa alle quote di spesa eccedenti il contributo assegnato con decreto del
17.10.2009;
- in data 5.3.2010 il Comune di , nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 11 CP_3
L. R. 3.12.2003, n. 20, consegnava al le chiavi dell'immobile ricostruito, di cui Parte_1 egli era divenuto proprietario;
3 - con nota del 15.3.2012 il Responsabile del Servizio del invitava Controparte_3 nuovamente il a versare la somma di € 82.321,94, quale quota di spesa eccedente Parte_1 il contributo assegnato con decreto del 17.10.2009, per la ricostruzione dell'immobile con i benefici della legge 14.5.1981, n. 219; seguiva, poi, atto di diffida del Responsabile del
Servizio dell'11.2.2013 nei confronti del con l'avviso che, in mancanza, il Parte_1
Comune avrebbe recuperato la somma ai sensi del Regio Decreto 639/1910;
- a cui il aveva affidato il servizio di riscossione CP_1 CP_1 Controparte_3 coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del con ingiunzione di pagamento, CP_3 ex R.D. 10.4.1910, n. 639, del 27.5.2013, ingiungeva al di pagare la somma di € Parte_1
82.321,94, oltre € 3.827,97 per compenso riscossione e € 5,56 per spese.
Risulta, altresì, che il acquistava in sede fallimentare l'immobile, già di proprietà Parte_1 del in forza di decreto di trasferimento del 13.4.2006, al prezzo di € 69.893,00. Per_1
Al momento dell'acquisto del erano ancora in corso i lavori di ricostruzione Parte_1 dell'immobile, che, infatti, erano ultimati solo in data 12.6.2008.
Avverso l'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del R. D. 639/2010, Parte_1
sul presupposto che avesse acquistato il bene libero da ogni tipo di peso,
[...] proponeva opposizione nei confronti di dinanzi al Tribunale di Salerno, Controparte_1 che si dichiarava incompetente per territorio in favore del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale il giudizio era riassunto e che decideva la causa con la sentenza impugnata, n. 901/2018, che rigettava l'opposizione, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
I passaggi motivazionali su cui si fonda la decisione del primo giudice sono i seguenti:
- ove il avesse erroneamente proceduto senza indirizzare gli atti nei confronti della CP_3 procedura fallimentare, solo quest'ultima, e non l'acquirente del bene, avrebbe potuto dolersi dell'eventuale pregiudizio dei propri diritti;
- al Fallimento del Micera era nota l'esistenza della richiesta di ricostruzione menzionata dalla perizia di stima fatta redigere dal Giudice Delegato in sede fallimentare;
- non era stato dedotto, invece, che i documenti presentati al Comune entro il 31.3.1989, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. Reg. Campania 20/2003 (secondo cui “Per la valutazione della consistenza degli edifici e per l'individuazione dei legittimi proprietari fanno fede i documenti presentati al Comune entro il 31 marzo 1989”), consentissero al Comune di sapere dell'avvenuta dichiarazione di fallimento del (pronunziata nello stesso anno 1989, con Per_1 sentenza n. 3, non prodotta in atti, e di cui non era stata indicata la data), dichiarazione la
4 quale, peraltro, di per sé sola non spoglia della proprietà il fallito;
- la vendita coattiva, nella sede della procedura fallimentare, libera il bene dalle formalità pregiudizievoli, ma, ai sensi degli artt. 586 c.p.c. e 108 LF, non libera l'acquirente del bene da eventuali debiti sorti nell'ambito di procedure amministrative;
- ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 76/1990, al si trasferiva il diritto al contributo Parte_1 spettante al dante causa: e dante causa era il poiché l'acquirente subentra a titolo Per_1 derivativo al debitore assoggettato all'espropriazione (cass. civ., 31.8.2017, n. 20608); subentrando nei diritti, l'acquirente non poteva che acquistare, peraltro, l'intera posizione del dante causa rispetto all'altra parte del rapporto obbligatorio: e dunque, nella specie,
l'acquirente era sottoposto all'intera normativa che regolava la situazione giuridica del precedente proprietario, compreso quanto discendeva dalla disciplina dei poteri sostitutivi dei
Comuni (art. 36 D. Lgs. 76/1990 e art. 11 L. Reg. Campania 20/2003);
- infine, la perizia di stima espletata in sede fallimentare non chiariva se ed in quali termini era stato considerato il valore del bene, in relazione al diritto al contributo (il cui ammontare non era stato neppure specificato); il acquistava un bene già ricostruito, e non più Parte_1 il fabbricato collabente destinato alla demolizione e ricostruzione: mancavano elementi per dire con certezza se, al netto pure della somma che il Comune pretendeva, le somme complessivamente dovute dal fossero svantaggiose, né questi aveva allegato in Parte_1 termini monetari precisi il pregiudizio economico lamentato;
in ogni caso, tali questioni non potevano essere sollevate nei confronti dell'ente locale, o della società che curava la riscossione delle entrate patrimoniali, perché parti estranee al procedimento di vendita.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 901/2018, depositata in data 17.5.2018, notificata in data 21.5.2018, ha proposto tempestivo appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec, in data 18.6.2018, a con cui ha chiesto, Controparte_1 in riforma della sentenza impugnata, di revocare e porre nel nulla l'ingiunzione di pagamento notificatagli il 12.6.2013 e di condannare la società alla restituzione della Controparte_1 somma di € 86.155,47, oltre interessi, incassata dal a seguito della Controparte_3 procedura di esecuzione forzata presso terzi, oltre la somma pagata a titolo di spese processuali, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
5 La causa, transitata dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli, è stata assunta in decisione all'udienza del 19.2.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale.
Benché non evidenziati graficamente, sono enucleabili dall'atto di appello i seguenti cinque motivi di impugnazione:
C.1. Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che, sulla base degli artt. 2919
c.c., 586 c.p.c. e 108 LF, l'acquisto coattivo prescinde da qualsiasi rapporto di credito-debito con i creditori del proprietario esecutato, in quanto l'aggiudicatario o l'assegnatario acquista il bene libero da ogni peso ed obbligo, con l'unica eccezione, contemplata dal primo comma dell'art. 2919 c.c., che non ricorreva nel caso in esame.
C.2. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui affermava che la vendita coattiva libera il bene dalle formalità pregiudizievoli, ma, come si evinceva dall'art. 586 c.p.c. e dall'art. 108 L.F., non libera l'acquirente da eventuali debiti sorti nell'ambito di procedure amministrative e ha argomentato che le norme richiamate dal primo giudice non autorizzavano affatto a ritenere che la vendita coattiva non liberasse il bene da altri debiti sorti a carico del debitore.
C.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha dedotto che le norme della legislazione speciale post sisma (artt. 16 e 36 D. Lgs. 76/1990 e già art. 13 L. 219/1981) attenevano alla fattispecie del “trasferimento volontario” del diritto al contributo dal soggetto terremotato ad altro soggetto acquirente del bene ed avevano indiscutibile carattere eccezionale, sicché non trovavano applicazione in caso di trasferimenti coattivi;
inoltre, il bene, non l'intero rapporto giuridico facente capo al fallito era stato oggetto della vendita coattiva e, peraltro, non Per_1 era compatibile con i trasferimenti coattivi il trasferimento dell'intero rapporto obbligatorio facente capo al dante causa.
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha dedotto che al fine di CP_1 giustificare la domanda di pagamento della somma ingiunta, aveva sostenuto, sin dall'inizio, che veniva in rilievo un'obbligazione propter rem, compatibile con il regime della vendita forzata ed, in generale, con il regime dei trasferimenti coattivi, ma la tesi non era sostenibile, perché delle obbligazioni propter rem mancavano i tre elementi caratterizzanti: a) la tipicità;
2) l'origine contrattuale;
c) l'insorgenza nei casi e con il contenuto previsti dalla legge (cass.
6 civ., 26.2.2014, n. 4572; cass. civ., 4.12.2007, n. 25289).
C.5. Con il quinto motivo di appello l'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva violato le regole del riparto dell'onere della prova, ponendo ingiustamente a carico del un Parte_1 onere probatorio che spettava al e che questo non aveva assolto. Controparte_3
I primi tre motivi di appello, da esaminare congiuntamente, non colgono nel segno, perché non portano a sovvertire la decisione del primo giudice, seppure la motivazione della sentenza impugnata debba essere modificata nel senso di seguito indicato (per la conferma della sentenza impugnata con sostituzione di motivazione, vedi cass. civ., 14.3.2016, n. 4889; cass. civ., 22.1.2002, n. 696).
Uno dei principali passaggi della motivazione della sentenza impugnata è quello secondo cui, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 76/1990, si era trasferito al il diritto al contributo Parte_1 spettante al suo dante causa, ossia al poiché l'acquirente subentra a titolo derivativo al Per_1 debitore assoggettato all'espropriazione (cass. civ., 31.8.2017, n. 20608); subentrando nei diritti, l'acquirente acquista anche l'intera posizione giuridica del dante causa rispetto all'altra parte del rapporto e, dunque, nel caso di specie, l'acquirente era sottoposto all'intera normativa che regolava la situazione giuridica del precedente proprietario, compreso quanto discendeva dalla disciplina sui poteri sostitutivi dei Comuni, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs.
76/1990 e dell'art. 11, comma 1, L. Reg. Campania n. 20/2003).
L'appellante ha attinto tale ratio decidendi con due argomentazioni: 1) le norme della legislazione speciale post sisma del 1980 (artt. 16 e 36 de D. Lgs. 76/1990 e già art. 13 legge
219/1981) attengono alla fattispecie del “trasferimento volontario” e non sono estensibili ai trasferimenti coattivi;
2) oggetto della vendita coattiva era stato solo il bene e non l'intero rapporto giuridico facente capo al fallito perché non era compatibile con il regime dei Per_1 trasferimenti coattivi un trasferimento dell'intero rapporto giuridico facente capo al fallito.
La prima argomentazione è infondata.
Ed invero, con riferimento alla previsione dell'art. 13 legge 219/1981, secondo cui “in caso di alienazione di unità immobiliari aventi titoli ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente”, il cui contenuto è riprodotto nell'art. 16 D. Lgs. 76/1990, richiamato nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'acquisto di un bene immobile da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione,
7 ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, e su tale presupposto ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda della proprietaria, destinataria del contributo previsto dalla legge 14.5.1981, n. 291, che lamentava che, a seguito dell'espropriazione del bene e della sua vendita all'asta, il aveva provveduto a revocarle Controparte_7
l'assegnazione del contributo, trasferendo ogni relativo diritto in capo all'acquirente, e, quindi, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del provvedimento del (cass. CP_3 civ.,13.3.2017, n. 6386, anche in motivazione).
Pertanto, deve ritenersi che, ai sensi degli artt. 13 legge 219/1981 e 16 D. Lgs. 76/1990, in caso di alienazione di immobili ricadenti nei comuni disastrati, il diritto al contributo di ricostruzione spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente, anche ove l'immobile sia oggetto di vendita coattiva, avvenuta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Va anche rilevato che l'appellante, ai fine di censurare il passaggio motivazionale del primo giudice, secondo cui, per effetto dell'art. 16 D. Lgs. 76/1990, il diritto al contributo di ricostruzione si era trasferito dal dante causa all'acquirente non ha Per_1 Parte_1 eccepito nulla in ordine alla qualificazione del , in cui ricadeva Controparte_3
l'immobile acquistato dal con vendita coattiva in seno alla procedura fallimentare Parte_1 nei confronti del come comune “disastrato” ai fini degli artt. 13 legge 219/1981 e 16 Per_1
D. Lgs. 7671990, ma ha solo controargomentato che l'art. 16 D. Lgs. 76/1990 trovava applicazione esclusivamente per i trasferimenti volontari e non anche per i trasferimenti coattivi.
A ben considerare, però, ciò che viene in rilievo, nel caso di specie, non è tanto la trasmissione del diritto al contributo per la ricostruzione dal fallito, al che Per_1 Parte_1 acquistava, in sede fallimentare, il bene del danneggiato dal sisma, attratto alla Per_1 procedura fallimentare, quanto l'obbligo di corrispondere al - che Controparte_3 aveva eseguito i lavori di ricostruzione esercitando i suoi poteri sostitutivi, nell'inerzia dei proprietari, ai sensi dell'art. 11 L. Reg Campania 3.12.2003, n. 20 e dell'art. 36 D. Lgs.
30.3.1990, n. 76), con l'assegnazione al Sindaco del contributo di € 71.330,00 - le somme eccedenti il contributo assegnato, ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 9, L. Reg. 20/2003.
La questione centrale è, quindi, se tale obbligo nei confronti del , di cui Controparte_3 all'art. 11 L. Reg. Campania 3.12.2003, n. 20, possa gravare in capo al che si Parte_1 rendeva acquirente dell'immobile ricostruito dal nell'esercizio dei suoi Controparte_3
8 potersi sostitutivi, ex art. 11 L. Reg Campania 3.12.2003, n. 20, in sede di procedura fallimentare.
E' vero, come sostiene l'appellante – e qui viene in rilevo la seconda argomentazione sopra indicata – che, in via generale, un eventuale obbligo del fallito non potrebbe trasferirsi all'acquirente di un bene in seno alla procedura fallimentare, stante il disposto degli artt. 2919
c.c. e 108 LF (che ha portata analoga a quella dell'art. 586 c.p.c., per le procedure esecutive immobiliari), che prevedono l'acquisto del bene purgato da ogni peso, salvo le limitazioni dell'art. 2919 c.c., che qui non ricorrono;
ma, nel caso di specie, a ben considerare, l'obbligo nei confronti del di rimborso delle spese eccedenti il contributo Controparte_3 assegnato può ritenersi sorto e consolidato direttamente in capo al , e tanto per le Parte_1 considerazioni che seguono.
Ed infatti, se da una parte, quando il Sindaco del diffidava, in data Controparte_3
26.4.2004, il , ed i singoli condomini, a presentare il Controparte_8 progetto aggiornato degli interventi di recupero, e, persistendo l'inerzia del CO e dei singoli proprietari, decretava, in data 13.10.2004, di disporre gli interventi sostitutivi per l'esecuzione dei lavori di recupero del CO, ai sensi dell'art. 11 della L. Reg.
Campania del 3.12.2003, n. 20, il era già fallito da tempo (risalendo la dichiarazione Per_1 di fallimento al 1989), per cui destinatario degli atti procedimentali del avrebbe CP_3 dovuto essere il Fallimento, e non il fallito dall'altra parte, però, il procedimento di Per_1 ricostruzione da parte del in forza dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 11 della L. CP_3
Reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, continuava e si completava nei confronti del Parte_1 dopo che questi era divenuto proprietario dell'immobile del in sede fallimentare in Per_1 forza di decreto di trasferimento del 13.4.2006, tanto che i lavori erano ultimati in data
12.6.2008 ed in data 19.5.2009 il chiedeva la consegna delle chiavi per Parte_1
l'immissione nel possesso.
In particolare, quando il era già divenuto proprietario dell'immobile, in forza del Parte_1 decreto di trasferimento del 12.4.2006, il Responsabile del Servizio del di CP_3 CP_3 emetteva atto di rettifica del 17.10.2009, con cui era revocato l'originario contributo di €
132.462,00, assegnato al Sindaco con decreto del Responsabile del Servizio Tecnico del
28.7.2005 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione, ed era assegnato al Sindaco il nuovo contributo di € 71.333,00, per le medesime finalità, rideterminando la quota di contributo spettante a già , in € 24.496,00, dandosi atto del Parte_1 Persona_1
9 fatto che il aveva comunicato al Comune con nota del 19.5.2009 che, con decreto Parte_1 di trasferimento del 13.4.2006, era divenuto proprietario dell'unità immobiliare facente parte del , già in proprietà di Parte_3 Persona_1
Allo stesso modo, quando già il era divenuto proprietario dell'immobile il Parte_1 [...]
, con delibera del 19.2.2010, stabiliva le quote di spesa eccedenti il contributo CP_3 che avrebbero dovuto rimborsare i proprietari delle unità abitative ricostruite, stabilendo che
“la ditta Micera-ora TE SE TO avrebbe dovuto rimborsare la somma di €
82.321,94.
Risulta, quindi, che il procedimento di ricostruzione del in cui era ricompreso Parte_3
l'immobile originariamente di proprietà di mediante l'esercizio dei Persona_1 poteri sostitutivi del Comune di cui all'art. 11 della L. Reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, seppure iniziato in pendenza del fallimento di continuava ed era completato quando il Per_1 bene, originariamente di proprietà di ed attratto dalla procedura fallimentare, era stato Per_1 trasferito, in sede fallimentare, al in forza di decreto del trasferimento emesso il Parte_1
13.4.2006 ed era il (e non il fallito ad essere espressamente menzionato Parte_1 Per_1 nell'atto di rettifica del Responsabile del Servizio del 17.10.2009, nonché nella delibera del
Comune del 19.2.2010, con cui il Comune deliberava che il avrebbe dovuto Parte_1 rimborsargli la somma di € 82.321,94 a titolo di spese eccedenti il contributo.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere che l'obbligo di rimborsare al CP_3
la somma di € 82.321,94, a titolo di spese eccedenti il contributo, ai sensi dell'art.
[...]
11 L. reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, sia sorto direttamente in capo al e non Parte_1 gli sia stato trasferito, invece, dal fallito ed in tal senso deve essere modificata la Per_1 motivazione del primo giudice.
E' appena il caso di osservare che non è stata eccepita la nullità del procedimento amministrativo di ricostruzione dell'immobile originariamente di proprietà da parte Per_1 del , mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 11 della Controparte_3
L. Reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, perché avviato nei confronti del fallito e non Per_1 del Fallimento, né è stato impugnato specificamente il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, con cui il primo giudice affermava che di tanto avrebbe dovuto dolersi esclusivamente il Fallimento.
Né, d'altro canto, il ha mai impugnato gli atti del che Parte_1 Controparte_3 stabilivano che egli era tenuto a rimborsare la somma di € 82.321,94, quale spesa eccedente il
10 contributo assegnato.
Il quarto motivo di appello, volto ad escludere la configurabilità di obbligazioni ambulatorie,
è inammissibile, perché la configurabilità delle obbligazioni ambulatorie non rientra nella ratio decidendi della sentenza impugnata, non avendo mai fatto riferimento ad esse il primo giudice.
Infine, non coglie nel segno neanche l'ultimo motivo di appello, volto a denunciare la violazione delle regole del riparto dell'onere della prova, da parte del primo giudice, allorquando affermava che non risultavano elementi per ritenere che le somme complessivamente dovute dall'odierno appellante erano svantaggiose, anche perché la perizia di stima non chiariva in che termini era stato considerato il valore del bene, in relazione al diritto al contributo.
Ed invero, la censurata affermazione del primo giudice non penetra nella ratio decidendi della sentenza impugnata, ma con essa il primo giudice ha inteso solo dire, ad abundantiam, che, fermo il diritto del alla corresponsione, da parte del delle somme CP_3 Parte_1 eccedenti il contributo assegnato, non risulta neanche se il abbia pagato in sede Parte_1 fallimentare un prezzo che tenesse conto del contributo e che, comunque, ogni sua eventuale doglianza su un eventuale prezzo di stima svantaggioso, perché ad esso si aggiungeva il pagamento in favore del delle somme eccedenti il contributo, avrebbe dovuto essere CP_3 fatta valere nei confronti del Fallimento.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
52.001,00 a € 260.000,00 (tenuto conto del valore della causa di appello, pari € 86.155,47, corrispondente al decisum della sentenza di primo grado, cui l'appellante ha chiesto la riforma), ed applicando i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori intermedi tra i minimi ed i medi per tutte le altre fasi, tenuto conto che il valore della causa di appello è molto più prossimo ai limiti minimi che a quelli massimi dello scaglione di riferimento.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Benevento, Prima Controparte_1
Sezione Civile, n. 901/2018, depositata in data 17.5.2018, notificata in data 21.5.2018, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 9.657,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 2.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 3412/2018
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura alle liti a margine dell'atto di appello, dall'avv. Modestino Acone (C.F.:
e dall'avv. Pasquale Acone (C.F. ), con i C.F._2 C.F._3 quali elettivamente domicilia presso lo studio associato Verde, in Napoli, alla Via G.
Martucci, n. 48;
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA: ), con sede in Battipaglia, alla via Rosa Controparte_1 P.IVA_1
Jemma n. 2, in persona del legale rapp.te p.t. ed amministratore unico, dott. Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Cosimo Di Luccio
(C.F.: ), presso il cui studio in Battipaglia, alla Via Napoli, n. 47, C.F._5 elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, n.
901/2018, depositata in data 17.5.2018, notificata in data 21.5.2018
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.
Fatti di causa
e giudizio di primo grado ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che Parte_1 rigettava la sua opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del R.D.
14.4.1910, n. 639, da quale società a cui il aveva Controparte_1 Controparte_3 affidato il servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 86.155,47, di cui € 82.321,94, a titolo di rimborso quote di spese eccedenti il contributo assegnato con decreto del 17.10.2009 per la ricostruzione del , e € 3.833,53 per compenso di Controparte_4 riscossione e recupero spese.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio, va rilevato che risulta per tabulas (vedi fascicolo di parte depositato nel giudizio di primo grado da che: Controparte_1
- con atto di diffida del 26.4.2004 il Sindaco del comune di Venticano (AV) diffidava l'amministratore del , costituito, ai sensi del D. Lgs. Controparte_5
76/1990, dai suindicati tre proprietari di immobili ricadenti nel Piano di Recupero, ex art. 28 legge 219/1981, tra cui – dichiarato fallito nel 1989 - , nonché i Persona_1 singoli condomini a presentare il progetto aggiornato degli interventi di recupero degli immobili, entro e non oltre il termine di 60 giorni, decorso il quale sarebbe stata disposta l'occupazione di urgenza degli immobili e l'esecuzione degli interventi a cura del Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3.12.2003, n. 20;
- con decreto del 13.10.2004 il Sindaco del comune di , preso atto CP_3 dell'inottemperanza al provvedimento di diffida del 26.4.2004, disponeva l'esecuzione dei lavori di recupero del mediante l'esercizio dei poteri Controparte_5 sostitutivi, previsti dall'art. 11 della L.R. 3.12.2003, n. 20, e l'occupazione d'urgenza degli immobili per la durata di tre anni;
- con decreto del 28.7.2005 il Responsabile del Servizio del Comune di assegnava CP_3 al Sindaco del predetto Comune, autorizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 11
L. R. 20/2003, la somma di € 132.462,00 a titolo di contributo spettante per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione delle unità immobiliari costituenti il CO Parte_2
;
[...]
2 - i lavori di ricostruzione avevano inizio il 16.1.2016 ed erano ultimati in data 12.6.2008, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 12.6.2008;
- in data 19.5.2009 - che aveva acquistato in sede fallimentare Parte_1 il bene immobile già di proprietà di con decreto di trasferimento del Persona_1
12.4.2006 - chiedeva al Sindaco del Comune di la consegna delle chiavi CP_3 dell'immobile;
- con atto di rettifica del 17.10.2009 del precedente decreto del 28.7.2005, il Responsabile del
Servizio del Comune di – premesso che la Commissione Tecnica Comunale aveva CP_3 rideterminato il contributo spettante per gli interventi di ricostruzione del
[...]
nella minor somma di € 71.330,00, suddivisa per le tre unità Parte_3 immobiliari che costituivano il CO (“alla ditta , già Parte_1
, spettava il contributo di € 24.496,00) – revocava il precedente contributo di € Per_1
132.462,00 assegnato al Sindaco del comune di , ed assegnava al medesimo, CP_3 autorizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 11 L. Reg. 20/2003, la somma di €
71.330,00 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del predetto Controparte_6
; nel predetto atto di rettifica si evidenziava che
[...] Parte_1 aveva comunicato al Comune in data 19.5.2009 che, con decreto di trasferimento
[...] del 12.4.2006, aveva acquistato in sede fallimentare l'unità immobiliare facente parte del
, già di proprietà di Parte_3 Persona_1
- con deliberazione del 19.2.2010 il Comune stabiliva che i proprietari delle CP_3 unità abitative costituenti il avrebbero dovuto Parte_3 rimborsare al le quote di spesa eccedenti il contributo di 71.330,00 assegnato con CP_3 decreto del 17.10.2009 e, in particolare, la “ditta Micera-ora TE SE TO avrebbe dovuto rimborsare la somma di € 82.321,94; nel predetto atto si ribadiva, infatti, che l'immobile di proprietà era divenuto di proprietà di Per_1 Parte_1
- con comunicazione del 27.2.2010 il Responsabile del Servizio del Controparte_3 comunicava al che avrebbe dovuto rimborsare al la somma di € Parte_1 CP_3
82.321,94 relativa alle quote di spesa eccedenti il contributo assegnato con decreto del
17.10.2009;
- in data 5.3.2010 il Comune di , nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 11 CP_3
L. R. 3.12.2003, n. 20, consegnava al le chiavi dell'immobile ricostruito, di cui Parte_1 egli era divenuto proprietario;
3 - con nota del 15.3.2012 il Responsabile del Servizio del invitava Controparte_3 nuovamente il a versare la somma di € 82.321,94, quale quota di spesa eccedente Parte_1 il contributo assegnato con decreto del 17.10.2009, per la ricostruzione dell'immobile con i benefici della legge 14.5.1981, n. 219; seguiva, poi, atto di diffida del Responsabile del
Servizio dell'11.2.2013 nei confronti del con l'avviso che, in mancanza, il Parte_1
Comune avrebbe recuperato la somma ai sensi del Regio Decreto 639/1910;
- a cui il aveva affidato il servizio di riscossione CP_1 CP_1 Controparte_3 coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del con ingiunzione di pagamento, CP_3 ex R.D. 10.4.1910, n. 639, del 27.5.2013, ingiungeva al di pagare la somma di € Parte_1
82.321,94, oltre € 3.827,97 per compenso riscossione e € 5,56 per spese.
Risulta, altresì, che il acquistava in sede fallimentare l'immobile, già di proprietà Parte_1 del in forza di decreto di trasferimento del 13.4.2006, al prezzo di € 69.893,00. Per_1
Al momento dell'acquisto del erano ancora in corso i lavori di ricostruzione Parte_1 dell'immobile, che, infatti, erano ultimati solo in data 12.6.2008.
Avverso l'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del R. D. 639/2010, Parte_1
sul presupposto che avesse acquistato il bene libero da ogni tipo di peso,
[...] proponeva opposizione nei confronti di dinanzi al Tribunale di Salerno, Controparte_1 che si dichiarava incompetente per territorio in favore del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale il giudizio era riassunto e che decideva la causa con la sentenza impugnata, n. 901/2018, che rigettava l'opposizione, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
I passaggi motivazionali su cui si fonda la decisione del primo giudice sono i seguenti:
- ove il avesse erroneamente proceduto senza indirizzare gli atti nei confronti della CP_3 procedura fallimentare, solo quest'ultima, e non l'acquirente del bene, avrebbe potuto dolersi dell'eventuale pregiudizio dei propri diritti;
- al Fallimento del Micera era nota l'esistenza della richiesta di ricostruzione menzionata dalla perizia di stima fatta redigere dal Giudice Delegato in sede fallimentare;
- non era stato dedotto, invece, che i documenti presentati al Comune entro il 31.3.1989, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. Reg. Campania 20/2003 (secondo cui “Per la valutazione della consistenza degli edifici e per l'individuazione dei legittimi proprietari fanno fede i documenti presentati al Comune entro il 31 marzo 1989”), consentissero al Comune di sapere dell'avvenuta dichiarazione di fallimento del (pronunziata nello stesso anno 1989, con Per_1 sentenza n. 3, non prodotta in atti, e di cui non era stata indicata la data), dichiarazione la
4 quale, peraltro, di per sé sola non spoglia della proprietà il fallito;
- la vendita coattiva, nella sede della procedura fallimentare, libera il bene dalle formalità pregiudizievoli, ma, ai sensi degli artt. 586 c.p.c. e 108 LF, non libera l'acquirente del bene da eventuali debiti sorti nell'ambito di procedure amministrative;
- ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 76/1990, al si trasferiva il diritto al contributo Parte_1 spettante al dante causa: e dante causa era il poiché l'acquirente subentra a titolo Per_1 derivativo al debitore assoggettato all'espropriazione (cass. civ., 31.8.2017, n. 20608); subentrando nei diritti, l'acquirente non poteva che acquistare, peraltro, l'intera posizione del dante causa rispetto all'altra parte del rapporto obbligatorio: e dunque, nella specie,
l'acquirente era sottoposto all'intera normativa che regolava la situazione giuridica del precedente proprietario, compreso quanto discendeva dalla disciplina dei poteri sostitutivi dei
Comuni (art. 36 D. Lgs. 76/1990 e art. 11 L. Reg. Campania 20/2003);
- infine, la perizia di stima espletata in sede fallimentare non chiariva se ed in quali termini era stato considerato il valore del bene, in relazione al diritto al contributo (il cui ammontare non era stato neppure specificato); il acquistava un bene già ricostruito, e non più Parte_1 il fabbricato collabente destinato alla demolizione e ricostruzione: mancavano elementi per dire con certezza se, al netto pure della somma che il Comune pretendeva, le somme complessivamente dovute dal fossero svantaggiose, né questi aveva allegato in Parte_1 termini monetari precisi il pregiudizio economico lamentato;
in ogni caso, tali questioni non potevano essere sollevate nei confronti dell'ente locale, o della società che curava la riscossione delle entrate patrimoniali, perché parti estranee al procedimento di vendita.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 901/2018, depositata in data 17.5.2018, notificata in data 21.5.2018, ha proposto tempestivo appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec, in data 18.6.2018, a con cui ha chiesto, Controparte_1 in riforma della sentenza impugnata, di revocare e porre nel nulla l'ingiunzione di pagamento notificatagli il 12.6.2013 e di condannare la società alla restituzione della Controparte_1 somma di € 86.155,47, oltre interessi, incassata dal a seguito della Controparte_3 procedura di esecuzione forzata presso terzi, oltre la somma pagata a titolo di spese processuali, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
5 La causa, transitata dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli, è stata assunta in decisione all'udienza del 19.2.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale.
Benché non evidenziati graficamente, sono enucleabili dall'atto di appello i seguenti cinque motivi di impugnazione:
C.1. Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che, sulla base degli artt. 2919
c.c., 586 c.p.c. e 108 LF, l'acquisto coattivo prescinde da qualsiasi rapporto di credito-debito con i creditori del proprietario esecutato, in quanto l'aggiudicatario o l'assegnatario acquista il bene libero da ogni peso ed obbligo, con l'unica eccezione, contemplata dal primo comma dell'art. 2919 c.c., che non ricorreva nel caso in esame.
C.2. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui affermava che la vendita coattiva libera il bene dalle formalità pregiudizievoli, ma, come si evinceva dall'art. 586 c.p.c. e dall'art. 108 L.F., non libera l'acquirente da eventuali debiti sorti nell'ambito di procedure amministrative e ha argomentato che le norme richiamate dal primo giudice non autorizzavano affatto a ritenere che la vendita coattiva non liberasse il bene da altri debiti sorti a carico del debitore.
C.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha dedotto che le norme della legislazione speciale post sisma (artt. 16 e 36 D. Lgs. 76/1990 e già art. 13 L. 219/1981) attenevano alla fattispecie del “trasferimento volontario” del diritto al contributo dal soggetto terremotato ad altro soggetto acquirente del bene ed avevano indiscutibile carattere eccezionale, sicché non trovavano applicazione in caso di trasferimenti coattivi;
inoltre, il bene, non l'intero rapporto giuridico facente capo al fallito era stato oggetto della vendita coattiva e, peraltro, non Per_1 era compatibile con i trasferimenti coattivi il trasferimento dell'intero rapporto obbligatorio facente capo al dante causa.
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha dedotto che al fine di CP_1 giustificare la domanda di pagamento della somma ingiunta, aveva sostenuto, sin dall'inizio, che veniva in rilievo un'obbligazione propter rem, compatibile con il regime della vendita forzata ed, in generale, con il regime dei trasferimenti coattivi, ma la tesi non era sostenibile, perché delle obbligazioni propter rem mancavano i tre elementi caratterizzanti: a) la tipicità;
2) l'origine contrattuale;
c) l'insorgenza nei casi e con il contenuto previsti dalla legge (cass.
6 civ., 26.2.2014, n. 4572; cass. civ., 4.12.2007, n. 25289).
C.5. Con il quinto motivo di appello l'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva violato le regole del riparto dell'onere della prova, ponendo ingiustamente a carico del un Parte_1 onere probatorio che spettava al e che questo non aveva assolto. Controparte_3
I primi tre motivi di appello, da esaminare congiuntamente, non colgono nel segno, perché non portano a sovvertire la decisione del primo giudice, seppure la motivazione della sentenza impugnata debba essere modificata nel senso di seguito indicato (per la conferma della sentenza impugnata con sostituzione di motivazione, vedi cass. civ., 14.3.2016, n. 4889; cass. civ., 22.1.2002, n. 696).
Uno dei principali passaggi della motivazione della sentenza impugnata è quello secondo cui, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 76/1990, si era trasferito al il diritto al contributo Parte_1 spettante al suo dante causa, ossia al poiché l'acquirente subentra a titolo derivativo al Per_1 debitore assoggettato all'espropriazione (cass. civ., 31.8.2017, n. 20608); subentrando nei diritti, l'acquirente acquista anche l'intera posizione giuridica del dante causa rispetto all'altra parte del rapporto e, dunque, nel caso di specie, l'acquirente era sottoposto all'intera normativa che regolava la situazione giuridica del precedente proprietario, compreso quanto discendeva dalla disciplina sui poteri sostitutivi dei Comuni, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs.
76/1990 e dell'art. 11, comma 1, L. Reg. Campania n. 20/2003).
L'appellante ha attinto tale ratio decidendi con due argomentazioni: 1) le norme della legislazione speciale post sisma del 1980 (artt. 16 e 36 de D. Lgs. 76/1990 e già art. 13 legge
219/1981) attengono alla fattispecie del “trasferimento volontario” e non sono estensibili ai trasferimenti coattivi;
2) oggetto della vendita coattiva era stato solo il bene e non l'intero rapporto giuridico facente capo al fallito perché non era compatibile con il regime dei Per_1 trasferimenti coattivi un trasferimento dell'intero rapporto giuridico facente capo al fallito.
La prima argomentazione è infondata.
Ed invero, con riferimento alla previsione dell'art. 13 legge 219/1981, secondo cui “in caso di alienazione di unità immobiliari aventi titoli ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente”, il cui contenuto è riprodotto nell'art. 16 D. Lgs. 76/1990, richiamato nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'acquisto di un bene immobile da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione,
7 ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, e su tale presupposto ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda della proprietaria, destinataria del contributo previsto dalla legge 14.5.1981, n. 291, che lamentava che, a seguito dell'espropriazione del bene e della sua vendita all'asta, il aveva provveduto a revocarle Controparte_7
l'assegnazione del contributo, trasferendo ogni relativo diritto in capo all'acquirente, e, quindi, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del provvedimento del (cass. CP_3 civ.,13.3.2017, n. 6386, anche in motivazione).
Pertanto, deve ritenersi che, ai sensi degli artt. 13 legge 219/1981 e 16 D. Lgs. 76/1990, in caso di alienazione di immobili ricadenti nei comuni disastrati, il diritto al contributo di ricostruzione spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente, anche ove l'immobile sia oggetto di vendita coattiva, avvenuta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Va anche rilevato che l'appellante, ai fine di censurare il passaggio motivazionale del primo giudice, secondo cui, per effetto dell'art. 16 D. Lgs. 76/1990, il diritto al contributo di ricostruzione si era trasferito dal dante causa all'acquirente non ha Per_1 Parte_1 eccepito nulla in ordine alla qualificazione del , in cui ricadeva Controparte_3
l'immobile acquistato dal con vendita coattiva in seno alla procedura fallimentare Parte_1 nei confronti del come comune “disastrato” ai fini degli artt. 13 legge 219/1981 e 16 Per_1
D. Lgs. 7671990, ma ha solo controargomentato che l'art. 16 D. Lgs. 76/1990 trovava applicazione esclusivamente per i trasferimenti volontari e non anche per i trasferimenti coattivi.
A ben considerare, però, ciò che viene in rilievo, nel caso di specie, non è tanto la trasmissione del diritto al contributo per la ricostruzione dal fallito, al che Per_1 Parte_1 acquistava, in sede fallimentare, il bene del danneggiato dal sisma, attratto alla Per_1 procedura fallimentare, quanto l'obbligo di corrispondere al - che Controparte_3 aveva eseguito i lavori di ricostruzione esercitando i suoi poteri sostitutivi, nell'inerzia dei proprietari, ai sensi dell'art. 11 L. Reg Campania 3.12.2003, n. 20 e dell'art. 36 D. Lgs.
30.3.1990, n. 76), con l'assegnazione al Sindaco del contributo di € 71.330,00 - le somme eccedenti il contributo assegnato, ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 9, L. Reg. 20/2003.
La questione centrale è, quindi, se tale obbligo nei confronti del , di cui Controparte_3 all'art. 11 L. Reg. Campania 3.12.2003, n. 20, possa gravare in capo al che si Parte_1 rendeva acquirente dell'immobile ricostruito dal nell'esercizio dei suoi Controparte_3
8 potersi sostitutivi, ex art. 11 L. Reg Campania 3.12.2003, n. 20, in sede di procedura fallimentare.
E' vero, come sostiene l'appellante – e qui viene in rilevo la seconda argomentazione sopra indicata – che, in via generale, un eventuale obbligo del fallito non potrebbe trasferirsi all'acquirente di un bene in seno alla procedura fallimentare, stante il disposto degli artt. 2919
c.c. e 108 LF (che ha portata analoga a quella dell'art. 586 c.p.c., per le procedure esecutive immobiliari), che prevedono l'acquisto del bene purgato da ogni peso, salvo le limitazioni dell'art. 2919 c.c., che qui non ricorrono;
ma, nel caso di specie, a ben considerare, l'obbligo nei confronti del di rimborso delle spese eccedenti il contributo Controparte_3 assegnato può ritenersi sorto e consolidato direttamente in capo al , e tanto per le Parte_1 considerazioni che seguono.
Ed infatti, se da una parte, quando il Sindaco del diffidava, in data Controparte_3
26.4.2004, il , ed i singoli condomini, a presentare il Controparte_8 progetto aggiornato degli interventi di recupero, e, persistendo l'inerzia del CO e dei singoli proprietari, decretava, in data 13.10.2004, di disporre gli interventi sostitutivi per l'esecuzione dei lavori di recupero del CO, ai sensi dell'art. 11 della L. Reg.
Campania del 3.12.2003, n. 20, il era già fallito da tempo (risalendo la dichiarazione Per_1 di fallimento al 1989), per cui destinatario degli atti procedimentali del avrebbe CP_3 dovuto essere il Fallimento, e non il fallito dall'altra parte, però, il procedimento di Per_1 ricostruzione da parte del in forza dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 11 della L. CP_3
Reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, continuava e si completava nei confronti del Parte_1 dopo che questi era divenuto proprietario dell'immobile del in sede fallimentare in Per_1 forza di decreto di trasferimento del 13.4.2006, tanto che i lavori erano ultimati in data
12.6.2008 ed in data 19.5.2009 il chiedeva la consegna delle chiavi per Parte_1
l'immissione nel possesso.
In particolare, quando il era già divenuto proprietario dell'immobile, in forza del Parte_1 decreto di trasferimento del 12.4.2006, il Responsabile del Servizio del di CP_3 CP_3 emetteva atto di rettifica del 17.10.2009, con cui era revocato l'originario contributo di €
132.462,00, assegnato al Sindaco con decreto del Responsabile del Servizio Tecnico del
28.7.2005 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione, ed era assegnato al Sindaco il nuovo contributo di € 71.333,00, per le medesime finalità, rideterminando la quota di contributo spettante a già , in € 24.496,00, dandosi atto del Parte_1 Persona_1
9 fatto che il aveva comunicato al Comune con nota del 19.5.2009 che, con decreto Parte_1 di trasferimento del 13.4.2006, era divenuto proprietario dell'unità immobiliare facente parte del , già in proprietà di Parte_3 Persona_1
Allo stesso modo, quando già il era divenuto proprietario dell'immobile il Parte_1 [...]
, con delibera del 19.2.2010, stabiliva le quote di spesa eccedenti il contributo CP_3 che avrebbero dovuto rimborsare i proprietari delle unità abitative ricostruite, stabilendo che
“la ditta Micera-ora TE SE TO avrebbe dovuto rimborsare la somma di €
82.321,94.
Risulta, quindi, che il procedimento di ricostruzione del in cui era ricompreso Parte_3
l'immobile originariamente di proprietà di mediante l'esercizio dei Persona_1 poteri sostitutivi del Comune di cui all'art. 11 della L. Reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, seppure iniziato in pendenza del fallimento di continuava ed era completato quando il Per_1 bene, originariamente di proprietà di ed attratto dalla procedura fallimentare, era stato Per_1 trasferito, in sede fallimentare, al in forza di decreto del trasferimento emesso il Parte_1
13.4.2006 ed era il (e non il fallito ad essere espressamente menzionato Parte_1 Per_1 nell'atto di rettifica del Responsabile del Servizio del 17.10.2009, nonché nella delibera del
Comune del 19.2.2010, con cui il Comune deliberava che il avrebbe dovuto Parte_1 rimborsargli la somma di € 82.321,94 a titolo di spese eccedenti il contributo.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere che l'obbligo di rimborsare al CP_3
la somma di € 82.321,94, a titolo di spese eccedenti il contributo, ai sensi dell'art.
[...]
11 L. reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, sia sorto direttamente in capo al e non Parte_1 gli sia stato trasferito, invece, dal fallito ed in tal senso deve essere modificata la Per_1 motivazione del primo giudice.
E' appena il caso di osservare che non è stata eccepita la nullità del procedimento amministrativo di ricostruzione dell'immobile originariamente di proprietà da parte Per_1 del , mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 11 della Controparte_3
L. Reg. Campania del 3.12.2003, n. 20, perché avviato nei confronti del fallito e non Per_1 del Fallimento, né è stato impugnato specificamente il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, con cui il primo giudice affermava che di tanto avrebbe dovuto dolersi esclusivamente il Fallimento.
Né, d'altro canto, il ha mai impugnato gli atti del che Parte_1 Controparte_3 stabilivano che egli era tenuto a rimborsare la somma di € 82.321,94, quale spesa eccedente il
10 contributo assegnato.
Il quarto motivo di appello, volto ad escludere la configurabilità di obbligazioni ambulatorie,
è inammissibile, perché la configurabilità delle obbligazioni ambulatorie non rientra nella ratio decidendi della sentenza impugnata, non avendo mai fatto riferimento ad esse il primo giudice.
Infine, non coglie nel segno neanche l'ultimo motivo di appello, volto a denunciare la violazione delle regole del riparto dell'onere della prova, da parte del primo giudice, allorquando affermava che non risultavano elementi per ritenere che le somme complessivamente dovute dall'odierno appellante erano svantaggiose, anche perché la perizia di stima non chiariva in che termini era stato considerato il valore del bene, in relazione al diritto al contributo.
Ed invero, la censurata affermazione del primo giudice non penetra nella ratio decidendi della sentenza impugnata, ma con essa il primo giudice ha inteso solo dire, ad abundantiam, che, fermo il diritto del alla corresponsione, da parte del delle somme CP_3 Parte_1 eccedenti il contributo assegnato, non risulta neanche se il abbia pagato in sede Parte_1 fallimentare un prezzo che tenesse conto del contributo e che, comunque, ogni sua eventuale doglianza su un eventuale prezzo di stima svantaggioso, perché ad esso si aggiungeva il pagamento in favore del delle somme eccedenti il contributo, avrebbe dovuto essere CP_3 fatta valere nei confronti del Fallimento.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
52.001,00 a € 260.000,00 (tenuto conto del valore della causa di appello, pari € 86.155,47, corrispondente al decisum della sentenza di primo grado, cui l'appellante ha chiesto la riforma), ed applicando i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori intermedi tra i minimi ed i medi per tutte le altre fasi, tenuto conto che il valore della causa di appello è molto più prossimo ai limiti minimi che a quelli massimi dello scaglione di riferimento.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
11 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Benevento, Prima Controparte_1
Sezione Civile, n. 901/2018, depositata in data 17.5.2018, notificata in data 21.5.2018, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 9.657,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 2.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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