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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1647/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M. Laura Amato Presidente, rel.est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, RGV 1647/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 25 ottobre 1974
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Sciarrino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 4 settembre 1972
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carla Secreto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 17 aprile 2004 in regime di separazione dei beni
(anno 2004 atto n. 137 reg. 03 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 6 luglio 2020, omologato con decreto del Tribunale di
Milano n. 14179/20 del 18 settembre 2020 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
, nato a [...] il [...], cittadino italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Milano il
17.04.2004 in regime di separazione dei beni (Atto n. 137 – parte 2 – serie A – anno 2004 reg.03
Comune di Milano), tra la IG.ra e il IG. ordinando all'Ufficiale Parte_1 Parte_2
di Stato Civile del Comune di Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermare che i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_3 Pt_4
i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via solidale e condivisa;
3) confermare che, al momento della firma del presente ricorso, i minori e siano Pt_3 Pt_4
temporaneamente collocati presso la residenza attuale di entrambi i genitori ovvero in Milano, via
Antonio Pasinetti n.5, nell'immobile di intera proprietà del IG. ; Pt_2
4) confermare che la residenza dei minori e sarà successivamente trasferita con la Pt_3 Pt_4
residenza della madre IG.ra . Resta inteso che al compimento della maggiore età saranno Parte_1
i figli a decidere dove collocare la propria residenza;
5) confermare che la IG.ra e il IG. si impegnano a collaborare tra Parte_1 Parte_2
di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto degli stessi con entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, in uno con le effettive possibilità dei genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore, quando avrà con sé i figli;
6) dichiarare che e trascorreranno una settimana con la madre e una con il padre, dal Pt_3 Pt_4
lunedì alla domenica sera. Nella settimana in cui avrà con sé i figli ciascun genitore si occuperà degli impegni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche: per tale motivo al presente ricorso non è allegato alcun piano genitoriale.
I signori e si impegnano a concordare il calendario annuale per i figli entro il 30 Pt_1 Pt_2
settembre di ogni anno considerando che:
- Durante le vacanze natalizie, e staranno ad anni alterni con la madre ed il padre, Pt_3 Pt_4
rispettivamente, nel periodo dal 27 dicembre al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre pomeriggio al termine delle vacanze scolastiche, nei giorni dal 24 al 26 dicembre, il 25 ad anni alterni, il 24 con la mamma, il 26 con il papà (con possibilità di invertire le due date). Le vacanze pasquali, i ponti e le festività saranno regolati ad anni alterni.
- quanto alle vacanze estive, i genitori, entro il 28 febbraio di ogni anno si comunicheranno i 15 giorni, consecutivi e non, da trascorrere con i figli;
- restano comunque salvi i diversi e migliori accordi a cui i genitori potranno addivenire, tenendo conto dell'esclusivo interesse dei minori.
7) La sig.ra , entro il 30.09.2025 lascerà la casa coniugale, di proprietà del IGnor Parte_1 [...]
sita in Milano, in via Antonio Pasinetti n. 5, dove attualmente risiede, procurandosi Parte_2
una diversa soluzione abitativa per sé stessa e per i figli e dove sarà successivamente trasferita la residenza di e . Pt_3 Pt_4
8) Confermare che i genitori si impegnano a comunicare la località ove si recheranno, quando avranno con sé i minori in località diverse da quelle abituali.
9) A titolo di assegno divorzile una tantum, il IG. verserà alla IG.ra euro 65.000, 00 Pt_2 Pt_1
con assegno circolare che verrà consegnato alla IGnora nel momento in cui dovesse Parte_1
trovare una soluzione abitativa e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2025, quest'ultima data a condizione che la IG.ra abbia lasciato la casa coniugale e che dovrà essere riscosso entro e Pt_1
non oltre tre anni dalla data di emissione. Si dà atto che il IG. , a tale scopo, ha richiesto e Pt_2 ottenuto dalla propria banca Banco BPM in data 9 dicembre 2024 un'apertura di credito n. 1099328 per euro 50.000,00 presso Banco BPM e che tali somme, unitamente ai 15.000,00 rimanenti e già nella disponibilità dello stesso, saranno destinate all'assegno divorzile, che verrà corrisposto mediante l'emissione dell'assegno circolare di cui sopra, a fronte della semplice richiesta della IG.ra
. Pt_1 10) Confermare che la IG.ra e il IG. si impegnano a provvedere Parte_1 Parte_2
al mantenimento diretto di e nelle settimane e nei periodi di propria spettanza, oltre a Pt_3 Pt_4
suddividere al 50% le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di
Milano nel 2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), se non è
d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente
(comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.) all'altro genitore la richiesta confermata con documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese in cui ha sostenuto le spese. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
11) Dichiarare che le deduzioni per i figli a carico spettano nella misura del 50 % a ciascun genitore e che gli assegni familiari (o assegno unico), richiesti da un genitore, verranno percepiti nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
12) La IGnora e il IGnor dichiarano di non avere più nulla a Parte_1 Parte_2 pretendere rispettivamente l'una dall'altro, tranne in ragione e per l'esecuzione di quanto qui concordato.
Fino al momento in cui la IG.ra rimarrà nella casa coniugale, le parti si scambieranno il solito Pt_1
file delle spese da condividere al 50%, secondo gli accordi di cui alla separazione. Successivamente all'uscita di casa della IG.ra , verrà redatto il file finale con l'indicazione del rateo di Pt_1
competenza, a saldo finale, per ogni singola tipologia di spesa;
13) Confermare che i sig.ri e si concedono reciprocamente l'autorizzazione ed il Pt_1 Pt_2
consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio dei figli minori.
14) Ciascun coniuge disporrà dell'autovettura di sua proprietà;
15) Riguardo ai mobili presenti nella casa coniugale, la IG.ra si impegna a portare via gli Pt_1
elettrodomestici, la camera da letto e la libreria bassa, attualmente presenti nell'appartamento da lei abitato, il baule della camera da letto, la macchina da cucire e una delle due camerette dei ragazzi.
(Quanto all'armadio della lavanderia la IG.ra farà sapere al IG. entro il 30 luglio 2025 Pt_1 Pt_2
se intende portarlo via).
Dichiarare che le spese legali sono interamente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 17 aprile 2004 tra la IGnora e il IGnor (atto n. 137 – parte 2- serie A – Parte_1 Parte_2 anno 2004 reg. 03 Comune di Milano);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M. Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________