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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 5696/2025 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CI AS;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento delle prestazioni richieste a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esponendo quanto segue:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il sig. , nato il [...], presentava in data 15-12-2023 domanda tesa ad ottenere Parte_1
l'indennità di accompagnamento, nonché per l'accertamento dell'handicap ex lege 104/92. In data 18-07-2024 venne sottoposto a visita dalla preposta commissione e riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: medio-grave 67-99% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, ex lege 104/92. Pertanto ha adito le vie legali con ricorso al Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto dell'istante al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità. Si premette che: 1a) la documentazione medica prodotta appare genuina;
1b) la documentazione è conforme e compatibile con quanto riscontrato all'esame obiettivo;
1c) anche gli accertamenti diagnostici e terapeutici non pongono alcun dubbio interpretativo;
2) non si rileva alcuna criticità relativa alla documentazione medica prodotta. Premessa indispensabile per poter discutere sull'indennità di accompagnamento è la presenza di un complesso menomativo che realizzi le difficoltà di grado grave (100%). La Circolare del Ministero della Sanità del 23-7-1999, riferendosi all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, afferma che: “Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinato in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si ritiene, pertanto, che i diversi livelli e gradi di difficoltà riscontrabili possano essere ricondotti a tre classi: 1) difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell'assistenza protesica;
2) difficoltà medio - gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
3) difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione del pagamento della quota fissa sulla ricetta”. Sulla base della storia anamnestica, della documentazione sanitaria allegata al fascicolo nonché della visita medica effettuata, non evidenziando modificazioni significative delle condizioni psicofisiche del soggetto rispetto alla visita medica di prima istanza, se ne può confermare il giudizio: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave 67%-99%. Trattasi infatti di un individuo il cui complesso menomativo non pregiudica l'autonomia della marcia e degli spostamenti, né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. La deambulazione è avvenuta in modo sostanzialmente autonomo, cosi come i cambi posturali. Durante la visita medica, il sig. , discretamente orientato nel tempo e nello spazio, Parte_1 ha risposto in modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma. Pertanto il sig. non è in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità Parte_1 di accompagnamento. In merito alla condizione di persona handicappata, la stessa è disciplinato dalla legge 104/92, all'interno della quale, all'articolo 3, si definisce “persona handicappata” colui che presenta una
2 minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; dell'integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dal ricorrente è caratterizzato da patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, ma non vi sono gli estremi per la concessione di persona handicappata con connotazione di gravità, come del resto già riconosciuto dalla commissione preposta. Nello specifico trattasi di un complesso menomativo che è caratterizzato da moderate ripercussioni funzionali per le quali non è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo. Alla luce di tutte queste riflessioni ritengo il sig. persona con handicap ai sensi del Parte_1 comma 1 art. 3 della legge 104/92, ma non vi sono i presupposti per inquadrarlo come persona handicappata con connotazione di gravità ex legge 104/92 art. 3 comma 3. CONCLUSIONI Il sig. è affetto da: vasculopatia cerebrale cronica, artrosi polidistrettuale, Parte_1 ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica, sindrome ansioso-depressiva, discopatie multiple, BPCO, OSAS. Il complesso menomativo è di grado medio-grave e non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata, ma non quelli utili alla concessione della condizione di persona handicappata con connotazione di gravità”. Il consulente, in risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente, ha esposto:
“Lette le osservazioni, riesaminato quanto presente agli atti ed analizzata l'ulteriore documentazione sanitaria successiva, al fine di fornire ulteriori argomentazioni - qualora non fossero stati già sufficientemente chiari nella bozza peritale - si rappresenta che:
- La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. Nel caso specifico, l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza
3 continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette “momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari).
- La visita medica è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico-legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto, può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente.
- Pur non sottovalutando il complesso quadro clinico del ricorrente, esso non soddisfa il requisito richiesto. Trattasi infatti di un individuo in cui in cui la deambulazione è avvenuta in modo sostanzialmente autonomo, cosi come i cambi posturali;
il ricorrente inoltre è apparso discretamente orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, rispondendo in modo adeguato alle domande;
ha eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera sostanzialmente autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
il vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita.
- Quanto sopra descritto non è assolutamente compatibile col riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
4 Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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