Art. 1810-ter. (( (Indennita' integrativa speciale). )) (( 1. L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. )) ((44)) --------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. )) ((44)) --------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.