Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 686/2023 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , assistiti dall'avv. Parte_5 Parte_6
CARAPELLE ROBERTO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con ricorso depositato in data 24.7.2023, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , tutti docenti alle dipendenze del
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_6
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_1
1
: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Parte_2
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Parte_3
: 2020/2021 e 2021/2022 Parte_4
: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Parte_5
: 2020/2021 e 2021/2022 Parte_6
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Parte_6
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM
23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale;
- previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l.
107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
- accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti quali docenti assunti a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l.
107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto;
- condannarsi parte convenuta a riconoscere ai ricorrenti il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico mediante attivazione della carta docenti, pertanto, con riferimento sino all'a.s. 2022/2023:
€ 2.000,00 quanto a Parte_1
€ 2.500,00 quanto a Parte_2
€ 1.500,00 quanto a Parte_3
€ 1.000,00 quanto a Parte_4
€ 2.000,00 quanto a Parte_5
€ 1.000,00 quanto a Parte_6
€ 2.000,00 quanto a Parte_7
- in via subordinata, previo accertamento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015 condannarsi il al riconoscimento a CP_1 ciascun ricorrente delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
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- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato di € 118,50 con distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle antistatario..”.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale in relazione a crediti rivendicati maturati anteriormente al 24.7.2018 e ha chiesto il rigetto della domanda di per l'a.s. 2021/2022, durante il quale il docente non risulta Parte_7 aver prestato alcun servizio, della domanda di per l'a.s. 2020/2021, quando la Parte_6 docente ha prestato servizio part time per sole 10 ore settimanali, e della domanda di
[...]
per l'a.s. 2017/2018, durante il quale la docente è stata destinataria di supplenze brevi e Pt_2 saltuarie.
All'udienza odierna i difensori hanno discusso oralmente la causa ed è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
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l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di incarichi di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022; è stata destinataria di incarichi di supplenza Parte_2 fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022, mentre alcun contratto è stato depositato con riguardo all'a.s. 2017/2018, ma si evince dall'estratto riassuntivo dei servizi prodotto dal Ministero che ella è stata destinataria di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria dal settembre 2017 all'aprile
2018; è stata destinataria di incarichi di supplenza annuale in tutti gli aa.ss. per cui Parte_3 ha proposto domanda;
è stata destinataria di contratto di supplenza fino al termine Parte_4 delle attività didattiche nell'a.s. 2020/2021 e di contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022;
è stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche Parte_5 negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 e di contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2020/2021, mentre nessun contratto è stato depositato con riguardo all'a.s. 2017/2018, ma è documentato dal che ella è stata destinataria di supplenza fino al 30.6; è stata CP_1 Parte_6 destinataria di contratti fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021 (il CP_1 non ha indicato elementi idonei a far ritenere che la prestazione parziale per 10 ore settimanali, comunque protratta in via continuativa per l'intero anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche, non giustifichi l'attribuzione del beneficio della c.d. carta docente, comunque regolato per “anno scolastico”, potendosi invece ravvisare il medesimo collegamento con la didattica annua connotante gli incarichi di supplenza per un orario superiore) e 2021/2022; è stato Parte_7
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destinatario di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023 mentre nulla è documentato rispetto all'a.s. 2021/2022 in cui peraltro il
Ministero ha negato egli abbia prestato servizio (v. contratti prodotti da parte ric. e stati matricolari Part prodotti da ).
I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (v. contratti di assunzione a tempo indeterminato o certificati di servizio o domanda inserimento GPS
AA.SS. 2024/25 e 2025/26).
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente con riguardo ai diritti CP_1 rivendicati in relazione a periodi antecedenti all'a.s. 2018/2019, non essendo stata prodotta alcuna nota interruttiva inviata prima del deposito e della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due, con l'esclusione, per le ragioni esposte, dell'a.s. 2021/2022 per e dell'a.s. 2017/2018 per Parte_7
e . Parte_2 Parte_5
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle parti Controparte_1 ricorrenti per i seguenti importi:
€ 2.000,00 Parte_1
€ 2.000,00 Parte_2
5 RGL n. 686/2023
€ 1.500,00 Parte_3
€ 1.000.00 Parte_4
€1.500,00 Parte_5
€ 1.000,00 Parte_6
€ 1.500,00; Parte_7
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 4.200,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 22.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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