Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2002, n. 9918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9918 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
E A N L L O I E T " A 7 9 R 1 T . 3 S T . I R G N r.g. n. 510609 918 /02 A $ E ' 7 L R 6 L 9 E A 1 - D D 5 - I E 3 getto samiche ammir S T N E N E E G S S G I E E " A L REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO bron 27023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati Antonio Saggio presidente consigliere Vincenzo Proto Maria Gabriella Luccioli 66 Mario Rosario Morelli 56 Giulio Graziadei rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Massimo NE, difeso da se stesso, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., e, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Manilio Franchi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma via Gramsci n. 28; ricorrente
contro
Prefetto della Provincia di Verona;
M 788 2002 1 intimato per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona, in composizione monocratica, n. 848 del 22 ottobre-3 novembre 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che il Prefetto di Verona, sulla scorta di verbale della polizia municipale di accertamento di violazione dell'art. 7 del codice della strada (parcheggio in zona di divieto) commessa il giorno 19 aprile 1997, con ordinanza ingiunzione dell'8 ottobre 1998 ha irrogato a carico dell'avv. Massimo NE la sanzione amministrativa di lire 117.500; -che il NE ha proposto opposizione, fra l'altro sostenendo la nullità del provvedimento per inosservanza del termine stabilito dall'art. 204 di detto codice;
-che il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, con sentenza del 22 ottobre-3 novembre 1999 ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il 15 ottobre 1999 risultava revocata detta ordinanza, e, pur rilevando la soccombenza virtuale del Prefetto, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato rispetto dell'indicato termine M 2 comporta l'invalidità dell'atto denunciabile con l'opposizione, ha ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese, in relazione al comportamento processuale del Prefetto ed al vantaggio ottenuto dal NE con la favorevole definizione della presente causa e di numerose altre analoghe discusse alla medesima udienza;
-che il NE, con atto notificato il 29 febbraio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale, formulando due censure;
-che il Prefetto non ha presentato controdeduzioni;
-che il ricorrente ha depositato memoria;
-che il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi con priorità per la natura della questione sollevata, è diretto a sostenere la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 23 settimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione alla circostanza che è stata data un'unica e cumulativa lettura del dispositivo di cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti i menzionati giudizi d'opposizione; -che il motivo è infondato, in quanto, in ipotesi di trattazione e discussione congiunta fra le stesse parti di più giudizi formalmente distinti ma accomunati dalla coincidenza delle questioni dibattute, l'obbligo di "pronunciare subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo", di cui al citato art. 23, non esige una ripetizione del dispositivo medesimo per un numero di volte pari a quello delle controversie, e può essere assolto, 3 come nella specie si è verificato, con un'enunciazione unitaria, se dichiaratamente estesa a tutte le cause, restando in tal modo assicurate per ciascuna di esse le esigenze d'immediatezza, conoscenza ed immutabilità della decisione;
-che il primo motivo del ricorso è rivolto a criticare la compensazione delle spese, la quale, ad avviso del ricorrente, non poteva essere disposta sulla base del contegno processuale del Prefetto di Verona, trascurandosi che la tardività ed illegittimità del provvedimento sanzionatorio era evidenziata da un indirizzo giurisprudenziale già formatosi alla data dell'emanazione del provvedimento stesso, né sulla base dell'arbitraria qualificazione come vantaggio per l'opponente del conseguimento della tutela di un suo diritto;
-che il carattere discrezionale del potere del giudice del merito di compensare le spese della lite per giusti motivi ne rende censurabile in sede di legittimità il positivo esercizio solo se fondato su ragioni palesemente illogiche od inconsistenti, come tali inidonee a spiegare la volontà decisionale espressa sul punto (v., ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597); -che tale principio priva di consistenza il primo motivo del ricorso, dato che il richiamo della sentenza impugnata al sopravvenuto riconoscimento da parte del Prefetto del fondamento dell'opposizione del NE (sulla questione preliminare della tardività dell'atto punitivo impugnato) ed al connesso esonero dell'opponente da ulteriore attività difensiva consente di cogliere 4 la ratio della compensazione ed un logico supporto della stessa, per l'incidenza sulle spese di causa del comportamento con cui una parte aderisca alla pretesa dell'altra; -che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza che vi sia da provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva della parte in esso vittoriosa;
p.q.m.
-rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, l'8 aprile 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. Патиin luken foto و 9 LUG. 2002 ELERIA E A N L O I L Z E A D R " 9 T 7 1 S . I T 3 G R . E A N ' R L 7 L 6 A E 9 D 1 D - E I 5 - T S 3 N N E E E S S G E I G " E A L 5