Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado con R.G. 63/2021 promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. con sede in Casal di Principe, Via Isonzo, 1,
p. IVA n. costituita in giudizio con l'Avv. Nevia P.IVA_1
Mottola, PEC: Email_1
Parte opponente contro titolare dell'omonima impresa artigiana Controparte_1
di fabbro, con sede in Agerola (NA), via Ponte, 41, p.iva
, costituito in giudizio con l'Avv. Pasquale P.IVA_2
Buonocore, PEC Email_2
Parte opposta
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2410/2020 di €
7.228,01 emesso l'01.11.2020, oltre interessi e spese.
Breve svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data il Parte_ 20.11.2020 proponeva opposizione ex art. 645 cpc e così concludeva “…respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo Telematico n
2410/2020, estratto dal fascicolo telematico avente R.G. n.
7729/2020 emesso dal Tribunale di Salerno, per i motivi di cui
1
Rilevava che nulla era dovuto all'opposto per aver prontamente pagato la fattura n. 31 dell'11.10.2016 di €
3.000,00 con assegno regolarmente incassato. Dichiarava di non aver ricevuto altre forniture né precedenti richieste di pagamento e che la Stazione Appaltante opposta in data
15.12.2016 aveva rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, per cui non comprendeva a cosa si riferissero le fatture n. 15 del 20.03.2017 e n. 6 del 30.01.2018 poste a fondamento del ricorso per D.I. poiché emesse a cantiere chiuso ed a lavori completati e collaudati. In subordine, chiedeva di dichiarare le somme ingiunte non congrue rispetto a quanto fornito dall'opposto.
Il 19.04.2021 si costituiva in giudizio la ditta
[...]
precisando che la fattura n. 31 dell'11.10.2016 di euro CP_1
tremila era di acconto mentre le fatture n. 15/2017 di euro
5.917,00 e n. 6/2018 dell'importo di euro 1.311,01 riguardavano i pagamenti del saldo, mai corrisposto, come da computo metrico allegato al contratto di appalto e stati di avanzamento dei lavori riguardanti la realizzazione, fornitura e posa in opera di n. 2 ringhiere in ferro. Concludeva insistendo “in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, considerato che l'opposizione, oltre a non fondarsi su prova scritta, risulta smentita dalla documentazione proveniente dal Comune di Conca dei Marini, che, al contrario, conferma la prospettazione di parte opposta;
- nel merito per il rigetto della proposta opposizione e per il riconoscimento del credito azionato da esso ricorrente e, quindi, per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con
2 condanna di parte opponente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
Instaurato regolare contraddittorio, con ordinanza del
05.01.2023 veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria. Escussi i testi all'udienza del 21.06.2023, seguivano più rinvii in prosieguo prova e quindi l'udienza del 22.01.2025 di discussione orale della causa con termine per il deposito di note conclusive sino a trenta giorni prima, rinviata al
23.05.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc con termine per il deposito di note scritte sino al giorno prima.
MOTIVI
E' pacifico che con il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc si introduce un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali e dai corrispondenti oneri probatori e che oggetto di tale giudizio non è tanto la valutazione di legittimità̀ e di validità̀ del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. E' cioè a seguito dell'opposizione che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Trib.
Salerno, sent. n. 306/2021; Trib. Vicenza, sent. n. 1730/2021:
Trib. Milano, sent. 30.05.2017 n. 1603). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle
3 condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (Cass. sent. 28 maggio 2019, n. 14473).
Nel caso di specie, stabilito che non è in contestazione il sottostante rapporto contrattuale tra le parti, con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, risulta provato che l'opponente ha versato per la causale in atti l'importo di euro tremila, che dichiara a saldo della fornitura ricevuta.
Parte opposta, che ne aveva l'onere, non ha invece idoneamente provato di essere creditore dell'importo ulteriore di euro 7.228,01 per il quale è stato emesso l'opposto D.I. Oltre alle fatture fiscali (la n. 15/2017 di euro 5.917,00 e la n. 6/2018 dell'importo di euro 1.311,01) ed all'estratto delle scritture contabili con le corrispondenti annotazioni, tra i documenti prodotti dall'opposto non è stato rinvenuto il riferito computo metrico né lo stato di avanzamento dei lavori.
Né risulta che questi abbia incassato l'importo di euro tremila a titolo di mero acconto. Non è indicato in fattura n. 31 dell'11.10.2016. Come ha evidenziato parte opponente, si ricorre alla fattura di acconto quando il cliente paga in anticipo uno o più importi. Successivamente, nel momento in cui avviene l'effettivo acquisto del bene o la prestazione del servizio, è emessa la fattura a saldo scomputando l'importo già versato come anticipo ed inserendo i dati della fattura di acconto. Nella fattura definitiva va pertanto indicato l'importo totale relativo all'acquisto o alla prestazione ricevuta, ma da esso deve essere scalato l'importo già indicato nella fattura di acconto. Al momento, quindi, della consegna/spedizione dei beni o al verificarsi di altro evento rilevante si compila la fattura completa, con la relativa descrizione analitica e
4 dall'importo complessivo da essa risultante si storna quanto già incassato (così come previsto dal D.P.R. 633/1972).
Nel caso di specie, nonostante parte opposta abbia dichiarato in comparsa di costituzione di aver incassato la somma di euro tremila/00 a titolo di acconto e che il credito ingiunto è a saldo
(cfr. pag.2), non riporta l'acconto nella corrispondente fattura n. 31 né indica che l'importo specificato nelle fatture successivamente emesse e poste a base del D.I. è a saldo, come sarebbe stato all'uopo necessario.
Alcun utile apporto alle ragioni creditorie hanno dato i testi escussi che hanno riferito circostanze apprese per lo più de relato.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2410/2020 di € 7.228,01 emesso l'01.11.2020 dal
Tribunale di Salerno;
2) condanna parte opposta al pagamento in favore dei procuratori dell'opponente alle spese di causa che si quantificano in € 4.200,00, oltre rimborso forfettario, spese vive, iva se dovuta e c.p.a., con attribuzione per dichiarata antistatarietà
Così deciso in Salerno lì, 23 maggio 2025. avv. Gennaro Porpora
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