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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 886/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), entrambe residenti in [...], rappresentate e difese,
[...] con mandato ex art. 83 c. 3 c.p.c., dagli avv.ti Giovanna Delfin ( e C.F._3
Pierpaolo Safret ( ) del Foro di Trieste, tutti elettivamente domiciliati C.F._4 presso lo studio dell'avv. Ernesto Liguori in Latina alla via Pio VI 20; Appellante
C O N T R O
( ) e ( ) Controparte_1 C.F._5 Parte_3 C.F._6 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla Comparsa di Costituzione, dall' Avv.
Stefano De Paolini ) e dall' Avv. Emanuela Fieramonti CodiceFiscale_7
( ) presso i quali sono elettivamente domiciliati in Latina, V.le dello C.F._8
Statuto n.52, , Email_1 Email_2
Appellati
Nonché
), residente in [...] C.F._9
San Tommaso d'Aquino n. 1, rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Giorgilli, ( C.F._10 con domicilio eletto in Latina, Corso G. Matteotti n. 73, p.e.c.
[...]
appellata Email_3
CONCLUSIONI: per le parti appellanti quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle riportate nelle comparse di costituzione nonché per tutte quelle rese all'udienza del 02.04.2025 , ex art. 127 ter c.p.c., nonché infra motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2447/2020, nel procedimento Rg. 4220/2020 avente ad oggetto simulazione e azione di riduzione per lesione di legittima, il Tribunale di Latina ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta tutte le domande di parte attrice, compensa le spese di giudizio, pone le spese di CTU a carico delle parti in solido. Latina, 20.12.2020 . F.to “
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con atto di citazione ritualmente notificato le SIg.re e convenivano in Pt_2 Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale Civile di Latina i SIg. , Controparte_1 Parte_3
e esponendo che: in data 09.03.2015 a Cisterna di Latina decedeva il Controparte_2 padre nato a [...] il [...], precisavano che lo Persona_1 stesso era passato a seconde nozze con la SI.ra , dalla cui unione Controparte_2 nasceva oggi coniuge di , tutti residenti Controparte_1 Parte_3 nell'immobile di proprietà del de cuius sito a Cisterna di Latina, Via Tommaso
D'Aquino,1.
Le figlie di primo letto d chiedevano che venisse dichiarato nullo o Persona_1 in subordine risolto per inadempimento il contratto di mantenimento stipulato a rogito
Notai rep. N. 20890 del 19.11.2000 con il qual de cuius, Per_2 Persona_1 riservandosi l'usufrutto in proprio favore (e dopo il suo decesso in favore della moglie) dell'immobile de quo, aveva ceduto la nuda proprietà dell'immobile medesimo al figlio ed alla nuora, e , dietro l'assunzione da parte degli Controparte_1 Parte_3 stessi dell'obbligo di mantenimento vita natural durante del de cuiuis e di sua moglie.
pag. 2/16 Formulavano inoltre le azioni di simulazione e riduzione di legittima relativamente all'atto di donazione dell'immobile ed alle somme giacenti sul conto postale ed acquisivano gli estratti del conto corrente postale estinto n.25677295 e successivamente di un libretto di risparmio postale n.41202404 intestato oltre che al de cuius , anche a e , alimentati entrambi Controparte_2 Controparte_1 esclusivamente dal de cuiuis, definendo privi di giustificazione i prelievi effettuati in un'unica soluzione di svariati importi così da richiedere il rendiconto della gestione del denaro ivi depositato al fine di ottenere la restituzione da parte dei convenuti di quanto dagli stessi, sempre secondo le parti attrici, indebitamente prelevato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i SIg. CP_1
e successivamente la sig.r contestando in
[...] Parte_3 Controparte_2 fatto e diritto le domande attoree.
In particolare i convenuti , affermavano la validità Controparte_1 Parte_3 del contratto de quo vista la sussistenza del requisito dell'aleatorietà fondato sulla imprevedibilità della durata di vita dei beneficiari e degli oneri necessari alla loro assistenza materiale e morale, presupposti su cui si fonda il contratto di vitalizio alimentare oggetto di causa;
affermavano inoltre di aver onorato il predetto contratto assistendo in tutte le loro necessità i coniugi In via riconvenzionale Persona_3 poi chiedevano, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la declatoria di nullità del contratto o accertata simulazione dello stesso, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile, producendo fatture dei lavori eseguiti intestate a ed aderivano alla richiesta Controparte_1 di CTU, formulata dalla parte attrice, al fine di suffragare la suddetta domanda. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea ed affermava Controparte_2 che il contratto era ed è a tutt'oggi ancora valido asserendo di beneficiare del mantenimento e dell'assistenza quotidiana prestatale dal figlio e dalla nuora.
All'udienza del 18/01/2018 venivano concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie ed il Tribunale, con ordinanza del 22/01/2019, ammetteva le pag. 3/16 prove testimoniali e nominava il c.t.u. l'arch. ; alla fine della fase istruttoria Persona_4 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art.190.
Espletata la prova testimoniale e la c.t.u., la causa andava per la decisione all'udienza del 30.06.2020 con i termini del 190 c.p.c.”.
Seguiva sentenza gravata.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 08/02/2021, le SIg.
e proponevano impugnazione avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza indicata per veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n.2447/2020 dd. 20/12/2020, notificata il 07701/2021 accogliere le seguenti conclusioni: A) Accertare
e dichiarare la qualità di legittimarie pretermesse in capo alle odierne attrici;
B) accertare l'illeceità ai sensi dell'art 1344 c.c. e la mancanza di causa dell'atto stipulato con rogito del 19/11/2000, avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Cisterna di Latina, Via san Tommaso D'Aquino n.1 in favore di e e dichiarare la nullità 1418 c.c. dello Controparte_1 Parte_3 stesso con conseguente ricostituzione dell'asse ereditario comprendendo l'immobile oggetto del citato contratto provvedendo alla successiva divisione giudiziale dei beni del de cuius con declatoria di indivisibilità dell'immobile ed eventuale assegnazione ex art 720 c.c. ai coeredi che ne facessero richiesta, con conseguente condanna dei convenuti a corrispondere il conguaglio in denaro ai sensi dell'art.728 c.c.. in favore delle attrici da determinarsi in relazione al valore del bene ceduto alla data di apertura della successione, importo da rivalutare alla data della decisione in applicazione degli indici ISTAT;
C) in via subordinata e con riserva di gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di nullità, accertare e dichiarare che l'atto stipulato il 19/11/2000, avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà dell'immobile sito nel comune di
Cisterna di Latina , Via San Tommaso D'Aquino n.1, dissimulava una donazione in favore dei convenuti e , e conseguentemente ricostituire l'asse CP_1 Parte_3 ereditario comprendendo il predetto immobile e ridurre la donazione stessa in modo pag. 4/16 da ricostituire la quota spettante alle attrici ai sensi dell'art.537 c.c., quale legittimarie pretermesse, adottando ogni provvedimento utile ai fini della redazione del progetto di divisione;
D) ordinare ai sensi dell'art. 723 c.c. ai convenuti cointestatari con il de cuius,
e del c/c nr. 25677259 e del libretto nr. Controparte_1 Controparte_2
41202404, accesi presso l'Ufficio Postale di Cisterna di Latina di rendere il conto della gestione del denaro ivi depositato agli effetti di effettuare la ricostituzione dell'asse ereditario comprendendo il denaro di appartenenza del de cuius;
E) Accertare e dichiarare che il libretto di risparmio, identificato con il nr.41202404 intestato al de cuius unitamente ai convenuti , e a firma Controparte_1 Controparte_2 disgiunta , è stato alimentato dalla pensione di cui il era beneficiario e CP_1 comunque da risparmi provenienti dal medesimo e per cui i convenuti hanno disposto delle somme in giacenza senza il consenso d e conseguentemente Persona_1 condannare i medesimi a restituire alle attrici tutte le somme prelevate dal libretto nominativo cointestato ovvero, in via subordinata le somme eccedenti la quota di loro , da maggiorare degli interessi dalla data della richiesta formulata a mezzo racc. a.r. del
4.11.2016; F) Accertare e dichiarare che i convenuti e Controparte_1 [...]
hanno goduto in via esclusiva dell'immobile sito in Cisterna di Latina, alla Via Pt_3
San Tommaso D'Aquino n.1, oggetto del contratto del 19.11.2000, dalla data di apertura della successione 09.03.2015 e per l'effetto condannare i medesimi in solido a corrispondere i frutti civili da determinarsi a mezzo CTU sul valore commerciale dell'immobile in favore delle odierne attrici a decorrere dalla data di apertura della successione , oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari anche della fase stragiudiziale. Accertare il grave inadempimento dei convenuti e agli obblighi Controparte_1 Parte_3 assunti nel contratto del 19/11/2000, all'art.4 e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto medesimo da cui consegue la mancanza di causa sottostante alla cessione della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Cisterna di Latina, Via San
Tommaso d'Aquino n.
1. Si chiede inoltre la riforma della sentenza anche in punto spese in applicazione dell'art. 92 C.p.c. con riferimento i gradi di giudizio.”
pag. 5/16 Si costituivano le appellate chiedendo il rigetto dell'appello inammissibile ed infondato, in fatto e diritto, richiedendo la cancellazione della nota di trascrizione dell'atto di citazione, formulato dalle germane non disposta dal Tribunale ed in via CP_1 gradata, in caso di accoglimento dell'appello, riconoscersi le indennità di miglioramento per i lavori effettuati sull'immobile oggetto di causa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione,ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 02.04.2025, concessi i termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.1 – Le appellanti si dolgono della sentenza del Tribunale laddove ha rigettato la domanda di nullità del contratto di assistenza per illeceità della causa per non essere esistente alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista sola la nullità in frode alla legge.
Deducono le appellanti che il contratto in esame è in violazione delle norme generali sulle successioni (artt. 457, 555 e 549 c.c.. Nella fattispecie in esame il de cuius,
[...] ha redatto l'atto di vitalizio-assistenza ben consapevole che, non esistendo Per_1 altre beni, avrebbe leso le aspettative degli altri legittimari.
§.2 – Deducono le appellanti l'omessa pronuncia della domanda di risoluzione del contratto del 19.11.2000 e violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. ed art. 1453 c.c.; mentre in realtà la domanda era stata formulata nelle memorie del 183, VI comma c.p.c., I termine.
Deducono inoltre che le parti convenute non avevano assolto all'onere, su di loro incombente di provvedere in favore dei beneficiari a vitto, alloggio, assistenza medica e quant'altro necessario, ma avevano solo effettuato opere di miglioria sull'immobile.
§-3 – Le appellanti deducono errata pronuncia della sentenza nella parte in cui il
Tribunale respinge la domanda di nullità del contratto per intervenuta simulazione in violazione degli artt. 1417 e 2697 c.c.
§ -4. Violazione ed errata interpretazione dell'art.115 c.p.c. e 2697 c.c.
pag. 6/16 Le appellanti contestano il valore documentale della fattura n.30/2013 della Parte_4
riguardante la fornitura e posa in opera degli infissi nell'immobile di Via San
[...]
Tommaso D'Aquino n.1, trattandosi di spese sostenute da in Controparte_1 qualità di nudo proprietario, per l'immobile adibito a propria residenza familiare.
Analoga contestazione è stata sollevata per i lavori di rifacimento del lastrico solare.
Le appellanti contestano inoltre che e (coniuge) Controparte_1 Parte_3 avessero provveduto al pagamento delle utenze relative all'abitazione in quanto i bollettini postali risultano intestati a non c'è prova del pagamento Persona_1 effettuato con il loro conto corrente;
inoltre parte dei consumi coprirebbero anche l'abitazione utilizzata da occupata da un nucleo familiare di Controparte_1 maggior dimensioni.
§. 5 -- Errata pronuncia della sentenza gravata nella parte in cui respinge la richiesta di divisione delle somme esistenti sul libretto di conto corrente postale n. 41202404 intestato congiuntamente a ed ed a Per_1 Controparte_1 Controparte_2 vedova di e madre di . Deduce il patrocinio delle appellanti che il Per_1 CP_1 conto era stato incrementato solamente dal deposito delle pensioni di
[...]
e del coniuge e dal rimborso del 31.01.2014 della polizza Per_1 Controparte_2 vita del de cuius per € 10.395,00 ; inoltre che dopo il prelievo, disposto dal solo cointestatario di circa € 11.000,00 in data 03.03,2015 in Controparte_1 prossimità del decesso di il conto risultava azzerato. Persona_1
Le appellanti richiedono il conto di gestione del libretto postale.
La Corte così ragiona.
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
I primi quattro motivi d'appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
pag. 7/16 Ritiene la Corte di confermare gli apprezzamenti probatori del Tribunale in ordine all'esistenza della situazione d'incertezza e dell'alea tra le prestazioni al momento della stipula del contratto di vitalizio che si riportano: “ Al momento della costituente della rendita, infatti, non risulta che gli stessi fossero in condizioni di salute tali da far presumere o ritenere che l'aspettativa di vita fosse bassa, anzi, al contrario va, sotto tale profilo, rilevato che il sig. decedeva dopo ben 15 anni dalla Persona_1 costituzione della rendita stessa e l'altra beneficiaria, signora è ancora in vita. CP_2
Ne deriva che il rischio era presente al momento della sottoscrizione dell'atto ed è da avvisarsi nella durata della vita dell'usufruttuario della quale non si poteva avere la percezione, visto che all'epoca della sottoscrizione del medesimo aveva ancora l'età di
63 anni ed era in buone condizioni di salute e, quindi, non vi era possibilità di ipotizzare quale livello di onerosità a carico dei SIg. e si Controparte_1 Parte_3 sarebbe dovuto tenuto conto che le necessità di assistenza di due persone anziane, in prospettiva, con il passare degli anni, sono, per fatto notorio, nel corso del tempo suscettibili di peggioramento, tanto da determinare, solitamente, in maniera graduale, un aumento del bisogno di assistenza personale.”.
In tal senso la Cassazione Sez. 2 con sentenza n. 8209 del 22/04/2016: “ È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificata-mente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali”.
In particolare, correttamente il Tribunale ha osservato che , al momento della stipula del contratto in questione, non solo non poteva affermarsi che il decesso del cedente pag. 8/16 sarebbe stato ineluttabile e verificabile entro un breve periodo, ma neanche la prestazione di assistenza e cura sarebbe rimasta invariata, potendosi prevedere, al contrario, un aggravamento nel tempo tanto più che le cure da parte del CP_1
e della sarebbero continuate anche alla madre
[...] Parte_3 [...]
il cui usufrutto era ed è ancora pendente. CP_2
Va considerato inoltre che nella valutazione comparativa tra il valore residuo della nuda proprietà per € 113.260,00, calcolato sulla base del valore dell'immobile stimato dal nominato c.t.u. in € 347.760,00, che ulteriormente abbattuto in considerazione dei lavori di manutenzione continui ordinari e straordinari effettuati da CP_1 valutati dal c.t.u. in €. 22.900,00 , risulta notevolmente inferiore al valore
[...] della quota di usufrutto di , di anni 63 all'atto del rogito, valutato Persona_1 secondo le tabelle di calcolo in € 214.500,00 e quella del coniuge, , di Controparte_2 anni 57 in € 234.500,00, ancora a carico del e della . Controparte_1 Parte_5
Al momento della stipula non emergeva alcuna palese, o anche prevedibile, sproporzione tra le prestazioni dovute dai contraenti, ragion per cui doveva escludersi, sulla base degli elementi acquisiti, che la prestazione assunta dal Controparte_1 fosse di gran lunga superiore al valore dell'immobile di cui gli era stata trasferita la nuda proprietà, non essendo stata offerta alcuna idonea prova al riguardo;
ragion per cui deve escludersi il prospettato vizio di nullità del contratto per difetto di alea.
In primo grado non è stato provato dagli attuali appellanti il dedotto inadempimento agli obblighi di assistenza con la conseguenza che mancava la condizione per addivenire alla pronuncia di risoluzione del contratto.
Nella prova per testi ascoltati all'udienza del 30.4.2019 , collega di Testimone_1 lavoro di e , ha riferito che entrambi si assentavano Controparte_1 Parte_3 per assistere il padre che aveva un tumore;
la teste , medico curante, Testimone_2 ha confermato la circostanza che entrambi i coniugi , Parte_6
s'interessavano delle necessità sanitarie di “ ”, ADR “ Si è vero aveva spesso Per_1 problemi di salute era diabetico, aveva scompensi cardiaci e soffriva di broncopatia cronica ostruttiva e spesso aveva polmoniti ed una cardiopatia ischemico ipertensiva”;
pag. 9/16 ha inoltre dichiarato che gli stessi hanno sempre provveduto ad accudirlo e non hanno mai lasciato sola la madre durante la malattia del padre. Anche gli altri testimoni e , rispettivamente zia e cugina di Testimone_3 Testimone_4 CP_1
, hanno confermato la sua assistenza nei confronti del padre e
[...] successivamente, alla sua morte alla madre . Controparte_2
Non si è riscontrato alcun inadempimento a detto obbligo.
Dalle prove per testi e documentali acquisite risulta che prima Controparte_1 insieme al padre e poi da solo ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato in Cisterna di Latina alla via S. Tommaso d'Aquino n.1.
ha successivamente eseguito lavori straordinari per la Controparte_1 manutenzione dell'immobile che sono stati valutati dal c.t.u., nominato in primo grado, in complessivi € 22.900,00, confermando così la circostanza che questi aveva adempiuto all'obbligo di assistenza nei confronti del padre e della madre.
Risulta inoltre documentato che e disponevano di Controparte_1 Parte_3 due entrate mensili fisse e quindi erano in grado di provvedere ad integrare economicamente il mantenimento di e del coniuge, percettori Persona_1 entrambi di pensioni minime.
Il motivo d'appello va quindi respinto e per l'effetto a seguito del rigetto delle domanda attorea va ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di Latina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalle parti attrici e in data 25/0672018 va Ordinato , con esonero, Parte_1 Parte_2 al Conservatore dei registri immobiliari di Latina di cancellare la domanda giudiziale trascritta nei RR.II. della Conservatoria di Latina in data 25/06/2018 reg. gen. N.
14938 e Reg. Part. N. 10611 relativamente all'immobile sito in Cisterna di Latina alla Via
San Tommaso D'Aquino n.1, distinto al N.C.E.U. del Comune di Latina al Foglio 3
Particella 97 Sub 1.
In ordine al 5° motivo d'appello con cui le eredi agiscono per la restituzione di somme di denaro di proprietà del de cuius che sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario ma che non sono state rinvenute al momento dell'apertura della successione , la Corte
pag. 10/16 ritiene che è principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Cassazione che il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione ed indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, sempre che si attenga nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. SS.UU. 27/2000, 3041/2007 e Cass.20552/21, 25492/21)
Dalla disamina del "petitum" e della "causa petendi", emergono invece gli elementi dell'azione di petizione ereditaria. Come è noto, la "petitio hereditatis' è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio, in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditali nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533. co. 1 c.c.).
A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità il riconoscimento della qualità erede non è fine a sé stessa, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass. n, 2148/2014).
Tra l'altro si ammette che la petizione d'eredità possa mirare anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal "de cuius" nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente
(cfr. Cass n. 22005/2016).
Peraltro la non contestazione da parte delle parti appellate della qualità di eredi delle figlie di primo letto del de cuius, e la sola negazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la "hereditas petitio" in un'azione rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass. n. 2211/1979; casse n. 11813/1992; Cass
n. 13785/2004; Cass. n. 1074/2009; da Cass. n. 7871/2021), esonerando chi agisce dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di pag. 11/16 dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del "de cuius" prima della sua morte senza un'apparente causa, non concorrono a determinare il "relictum", fino al momento del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria ei confronti di altro coerede , con la petizione d'eredità sia per conseguire il rilascio dei beni ereditati da colui che li possiede, a titolo di erede (possesso pro erede) o senza titolo alcuno
(possesso pro possessore), sia per l'accertamento dell'attivo ereditario e delle ragioni creditorie, di cui il "de cuius era titolare, in relazione alle somme illegittimamente o indebitamente trasferite dal conto cointestato prima della sua morte (Cass. n.
24034/2004).
In tal senso la Cassazione sull'art. 533 c.c., consente a chi si afferma erede di chiedere sia la quota, sia il valore di essa (cfr. Cass n, 196/1960); come evidenziato anche in più recente arresto di legittimità, l'azione cui all'art. 533 c.c. si configura "non solo quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius ove, quanto riscontri nella fattispecie. si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de Cuius “(cfr. Cass. n. 20024/2020).
In altri termini un bene, o meglio un credito (inteso come valore dell'attivo ereditario), appartiene all'asse ereditario non solo quando è compreso in esso al momento dell'apertura della successione, ma anche quando si accerti che dalla massa ereditaria è stato illegittima-mente o indebitamente sottratto (Cass. n. 24034/2004); l'onere della prova incombe in capo all'attore in "petitiö " che, sul presupposto della qualità di erede, agisce per la restituzione del credito alla massa e per la reintegrazione della quota vantata “sull'universum jus defuncti”, anche ai fini della successiva divisione.
Viceversa, spetta al convenuto contestare l'altrui qualità di erede e negare l'appartenenza del bene, il possesso dello stesso o l'esistenza della ragione del credito alla massa, onde evitare la condanna alla restituzione.
In tema di versamenti su conto corrente cointestato, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente chiarito che l'apertura di un conto (o libretto bancario) , a pag. 12/16 firma disgiunta con provvista in denaro fornita in via o prevalente da uno solo dei correntisti, non attribuisce all'altro correntista la disponibilità esclusiva e immediata, ma può semmai costituire un mezzo, empirico ed indiretto, per mettere in comunione il saldo attivo con effetti giuridici virtualmente assimilabili a quelli di una donazione indiretta, solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro (o meglio, il titolare del credito verso la banca) non aveva, al momento della cointestazione o di ogni singolo versamento, altro scopo che quello di arricchire il cointestatario (cfr. Cass. n. 26983/2008); pertanto in via generale la semplice "messa in comune" del denaro su conto corrente cointestato non attribuisce ad alcun correntista la titolarità del saldo attivo, ma implica una presunzione "iuris tantum" di contitolarità per quote uguali, superabile attraverso una prova contraria.
A tal proposto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che "nel conto
Corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art 1854 riguardante rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 comma 2 c.c. in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente
(con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti) con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme dj pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo" (Cass. n.
29324/2021, Cass. n. 4066/2009, Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 18777/2015; Cass. n.
77/2018).
All'esito risulta che le somme versate sul libretto di conto corrente postale n.412202404 sono derivate, circostanza non contestata, dal fondo pensionistico di di € 665,00 e dalla pensione sociale di per € Persona_1 Controparte_2
442,00 con esclusione quindi di somme provenienti dal che non Controparte_1 ha provato di aver versato somme sull'indicato conto e non può pertanto vantare diritti sulle stesse se non a titolo successorio insieme agli atri coeredi (Cass. n. 18540/2013).
pag. 13/16 Le parti appellanti richiedono l'accredito delle somme esistenti sul conto n. 256772259
(Ufficio Postale di Cisterna di Latina) cointestato a e Persona_1 [...]
ove è stato accreditato l'importo di €.5.798,18, derivante dal riscatto della CP_2 polizza vita di transitate successivamente sul conto n.412202404, Persona_1 che essendo titolo preesistente esclude la contitolarità dell'importo dal conto corrente postale e trattandosi di donazione indiretta va fatta rientrare nell'asse ereditario.
In tal senso la Cassazione n. 4862/2018: "L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta. solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva al momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità" (Cass. n. 4623/2001;
Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 466/2010).
Dall'esame degli estratti conto esibiti dal patrocinio delle germane risulta CP_1 incontestato che il 03.03.2015 , a pochi giorni dal decesso di , sul conto Per_1 corrente de quo risultava una giacenza di € 11.300,00 ed un prelievo di € 11.000,00 disposto a proprio favore dal solo , come da contabile prodotta Controparte_1 in allegato all'atto introduttivo (cfr. doc.14 atto di citazione), mentre i residui € 300,00 erano stati prelevati in data 4 e 9.3.2015 azzerando il conto corrente.
In definitiva deve ritenersi che appartengano all'asse ereditario sia l'importo di €.
5.650,00 rappresentante il 50% della somma prelevata da data Controparte_1 la contitolarità reale del conto tra e la moglie sia l'importo Per_1 Controparte_2 di €. 5.785,00 derivante dalla liquidazione della polizza vita di Persona_1 depositata sul conto cointestato;
pertanto ai fini della ricostituzione della massa ereditaria è tenuto a corrispondere singolarmente l'importo di € Controparte_1
5.650,00 nonché e solidalmente a l'importo di € 5.798,18 ai fini della Controparte_2 reintegrazione della quota degli altri coeredi e procedere alla divisione ed imputazione della quota.
Dal momento che le appellanti hanno accompagnato l'azione di petizione a quella di divisione ereditaria, sulla massa ricostituita viene a procedersi, in mancanza di pag. 14/16 testamento, alle operazioni divisionali di € 11.448,00 secondo le regole della divisione legittima, art.565 e 581 c.c., attribuendo € 3.816,00 al coniuge del de cuius, CP_2 ed ai figli la quota di € 2.544,00, rappresentante i 2/9 spettanti per ogni figlio
[...] cioè ad , e CP_1 Pt_1 Parte_2
Trattandosi di un credito di valore (Cass. 2205/16 e 20024/20) sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale alla data d'apertura della successione del 09.3.2015 la rivalutazione anno per anno secondo l'indice Istat FOI. Sull'importo così liquidato spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
In ordine all'attribuzione delle spese di lite, già compensate dal Tribunale in primo grado, la Corte attesa la particolare ed evidente problematicità della questione giuridica trattata e l'ambito dei rapporti familiari nonché il parziale accoglimento dell'appello ritiene di compensarle anche per questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Pt_1 nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2447/2020 così Controparte_2 provvede:
1) Rigetta l'appello sulla domanda di nullità e simulazione dell'atto del 19.11.2000 per Notaio , Rep. 20890 per l'immobile sito in Cisterna di Latina alla Via Per_2
San Tommaso D'Aquino n.1 e per l'effetto Ordina, con esonero, al Conserva- tore dei Registri Immobiliari di Latina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalle parti e Parte_1 Parte_2
in data 25/0672018, trascritta nei RR.II. della Conservatoria di Latina in
[...] data 25/06/2018 reg. gen. N. 14938 e Reg. Part. N. 10611 relativamente pag. 15/16 all'immobile sito in Cisterna di Latina alla Via San Tommaso D'Aquino n.1, distinto al N.C.E.U. del Comune di Latina al Foglio 3 Particella 97 Sub 1.
2) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza accerta e dichiara che e come Parte_1 Parte_2 in atti, sono eredi insieme a e come in Controparte_1 Controparte_2 atti, di nato il [...] e deceduto in Cisterna di Latina il Persona_1
09.3.2015;
3) Accerta come facente parte dell'asse ereditario la somma di €.11.448,00 e dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra essi coeredi, come in atti, con la condanna in via solidale e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento dell'importo di € 2.544,00 ciascuna a favore di
[...]
e sull'indicata somma spettano, come indicato Parte_1 Parte_2 in motivazione, la rivalutazione e gli interessi compensativi dal dì della morte di alla data di pubblicazione della sentenza e da questa al Persona_1 soddisfo gli interessi legali.
4) Compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
5) Ordina, Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
07/04/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore /Estensore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 886/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), entrambe residenti in [...], rappresentate e difese,
[...] con mandato ex art. 83 c. 3 c.p.c., dagli avv.ti Giovanna Delfin ( e C.F._3
Pierpaolo Safret ( ) del Foro di Trieste, tutti elettivamente domiciliati C.F._4 presso lo studio dell'avv. Ernesto Liguori in Latina alla via Pio VI 20; Appellante
C O N T R O
( ) e ( ) Controparte_1 C.F._5 Parte_3 C.F._6 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla Comparsa di Costituzione, dall' Avv.
Stefano De Paolini ) e dall' Avv. Emanuela Fieramonti CodiceFiscale_7
( ) presso i quali sono elettivamente domiciliati in Latina, V.le dello C.F._8
Statuto n.52, , Email_1 Email_2
Appellati
Nonché
), residente in [...] C.F._9
San Tommaso d'Aquino n. 1, rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Giorgilli, ( C.F._10 con domicilio eletto in Latina, Corso G. Matteotti n. 73, p.e.c.
[...]
appellata Email_3
CONCLUSIONI: per le parti appellanti quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle riportate nelle comparse di costituzione nonché per tutte quelle rese all'udienza del 02.04.2025 , ex art. 127 ter c.p.c., nonché infra motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2447/2020, nel procedimento Rg. 4220/2020 avente ad oggetto simulazione e azione di riduzione per lesione di legittima, il Tribunale di Latina ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta tutte le domande di parte attrice, compensa le spese di giudizio, pone le spese di CTU a carico delle parti in solido. Latina, 20.12.2020 . F.to “
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con atto di citazione ritualmente notificato le SIg.re e convenivano in Pt_2 Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale Civile di Latina i SIg. , Controparte_1 Parte_3
e esponendo che: in data 09.03.2015 a Cisterna di Latina decedeva il Controparte_2 padre nato a [...] il [...], precisavano che lo Persona_1 stesso era passato a seconde nozze con la SI.ra , dalla cui unione Controparte_2 nasceva oggi coniuge di , tutti residenti Controparte_1 Parte_3 nell'immobile di proprietà del de cuius sito a Cisterna di Latina, Via Tommaso
D'Aquino,1.
Le figlie di primo letto d chiedevano che venisse dichiarato nullo o Persona_1 in subordine risolto per inadempimento il contratto di mantenimento stipulato a rogito
Notai rep. N. 20890 del 19.11.2000 con il qual de cuius, Per_2 Persona_1 riservandosi l'usufrutto in proprio favore (e dopo il suo decesso in favore della moglie) dell'immobile de quo, aveva ceduto la nuda proprietà dell'immobile medesimo al figlio ed alla nuora, e , dietro l'assunzione da parte degli Controparte_1 Parte_3 stessi dell'obbligo di mantenimento vita natural durante del de cuiuis e di sua moglie.
pag. 2/16 Formulavano inoltre le azioni di simulazione e riduzione di legittima relativamente all'atto di donazione dell'immobile ed alle somme giacenti sul conto postale ed acquisivano gli estratti del conto corrente postale estinto n.25677295 e successivamente di un libretto di risparmio postale n.41202404 intestato oltre che al de cuius , anche a e , alimentati entrambi Controparte_2 Controparte_1 esclusivamente dal de cuiuis, definendo privi di giustificazione i prelievi effettuati in un'unica soluzione di svariati importi così da richiedere il rendiconto della gestione del denaro ivi depositato al fine di ottenere la restituzione da parte dei convenuti di quanto dagli stessi, sempre secondo le parti attrici, indebitamente prelevato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i SIg. CP_1
e successivamente la sig.r contestando in
[...] Parte_3 Controparte_2 fatto e diritto le domande attoree.
In particolare i convenuti , affermavano la validità Controparte_1 Parte_3 del contratto de quo vista la sussistenza del requisito dell'aleatorietà fondato sulla imprevedibilità della durata di vita dei beneficiari e degli oneri necessari alla loro assistenza materiale e morale, presupposti su cui si fonda il contratto di vitalizio alimentare oggetto di causa;
affermavano inoltre di aver onorato il predetto contratto assistendo in tutte le loro necessità i coniugi In via riconvenzionale Persona_3 poi chiedevano, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la declatoria di nullità del contratto o accertata simulazione dello stesso, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile, producendo fatture dei lavori eseguiti intestate a ed aderivano alla richiesta Controparte_1 di CTU, formulata dalla parte attrice, al fine di suffragare la suddetta domanda. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea ed affermava Controparte_2 che il contratto era ed è a tutt'oggi ancora valido asserendo di beneficiare del mantenimento e dell'assistenza quotidiana prestatale dal figlio e dalla nuora.
All'udienza del 18/01/2018 venivano concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie ed il Tribunale, con ordinanza del 22/01/2019, ammetteva le pag. 3/16 prove testimoniali e nominava il c.t.u. l'arch. ; alla fine della fase istruttoria Persona_4 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art.190.
Espletata la prova testimoniale e la c.t.u., la causa andava per la decisione all'udienza del 30.06.2020 con i termini del 190 c.p.c.”.
Seguiva sentenza gravata.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 08/02/2021, le SIg.
e proponevano impugnazione avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza indicata per veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n.2447/2020 dd. 20/12/2020, notificata il 07701/2021 accogliere le seguenti conclusioni: A) Accertare
e dichiarare la qualità di legittimarie pretermesse in capo alle odierne attrici;
B) accertare l'illeceità ai sensi dell'art 1344 c.c. e la mancanza di causa dell'atto stipulato con rogito del 19/11/2000, avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Cisterna di Latina, Via san Tommaso D'Aquino n.1 in favore di e e dichiarare la nullità 1418 c.c. dello Controparte_1 Parte_3 stesso con conseguente ricostituzione dell'asse ereditario comprendendo l'immobile oggetto del citato contratto provvedendo alla successiva divisione giudiziale dei beni del de cuius con declatoria di indivisibilità dell'immobile ed eventuale assegnazione ex art 720 c.c. ai coeredi che ne facessero richiesta, con conseguente condanna dei convenuti a corrispondere il conguaglio in denaro ai sensi dell'art.728 c.c.. in favore delle attrici da determinarsi in relazione al valore del bene ceduto alla data di apertura della successione, importo da rivalutare alla data della decisione in applicazione degli indici ISTAT;
C) in via subordinata e con riserva di gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di nullità, accertare e dichiarare che l'atto stipulato il 19/11/2000, avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà dell'immobile sito nel comune di
Cisterna di Latina , Via San Tommaso D'Aquino n.1, dissimulava una donazione in favore dei convenuti e , e conseguentemente ricostituire l'asse CP_1 Parte_3 ereditario comprendendo il predetto immobile e ridurre la donazione stessa in modo pag. 4/16 da ricostituire la quota spettante alle attrici ai sensi dell'art.537 c.c., quale legittimarie pretermesse, adottando ogni provvedimento utile ai fini della redazione del progetto di divisione;
D) ordinare ai sensi dell'art. 723 c.c. ai convenuti cointestatari con il de cuius,
e del c/c nr. 25677259 e del libretto nr. Controparte_1 Controparte_2
41202404, accesi presso l'Ufficio Postale di Cisterna di Latina di rendere il conto della gestione del denaro ivi depositato agli effetti di effettuare la ricostituzione dell'asse ereditario comprendendo il denaro di appartenenza del de cuius;
E) Accertare e dichiarare che il libretto di risparmio, identificato con il nr.41202404 intestato al de cuius unitamente ai convenuti , e a firma Controparte_1 Controparte_2 disgiunta , è stato alimentato dalla pensione di cui il era beneficiario e CP_1 comunque da risparmi provenienti dal medesimo e per cui i convenuti hanno disposto delle somme in giacenza senza il consenso d e conseguentemente Persona_1 condannare i medesimi a restituire alle attrici tutte le somme prelevate dal libretto nominativo cointestato ovvero, in via subordinata le somme eccedenti la quota di loro , da maggiorare degli interessi dalla data della richiesta formulata a mezzo racc. a.r. del
4.11.2016; F) Accertare e dichiarare che i convenuti e Controparte_1 [...]
hanno goduto in via esclusiva dell'immobile sito in Cisterna di Latina, alla Via Pt_3
San Tommaso D'Aquino n.1, oggetto del contratto del 19.11.2000, dalla data di apertura della successione 09.03.2015 e per l'effetto condannare i medesimi in solido a corrispondere i frutti civili da determinarsi a mezzo CTU sul valore commerciale dell'immobile in favore delle odierne attrici a decorrere dalla data di apertura della successione , oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari anche della fase stragiudiziale. Accertare il grave inadempimento dei convenuti e agli obblighi Controparte_1 Parte_3 assunti nel contratto del 19/11/2000, all'art.4 e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto medesimo da cui consegue la mancanza di causa sottostante alla cessione della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Cisterna di Latina, Via San
Tommaso d'Aquino n.
1. Si chiede inoltre la riforma della sentenza anche in punto spese in applicazione dell'art. 92 C.p.c. con riferimento i gradi di giudizio.”
pag. 5/16 Si costituivano le appellate chiedendo il rigetto dell'appello inammissibile ed infondato, in fatto e diritto, richiedendo la cancellazione della nota di trascrizione dell'atto di citazione, formulato dalle germane non disposta dal Tribunale ed in via CP_1 gradata, in caso di accoglimento dell'appello, riconoscersi le indennità di miglioramento per i lavori effettuati sull'immobile oggetto di causa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione,ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 02.04.2025, concessi i termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.1 – Le appellanti si dolgono della sentenza del Tribunale laddove ha rigettato la domanda di nullità del contratto di assistenza per illeceità della causa per non essere esistente alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista sola la nullità in frode alla legge.
Deducono le appellanti che il contratto in esame è in violazione delle norme generali sulle successioni (artt. 457, 555 e 549 c.c.. Nella fattispecie in esame il de cuius,
[...] ha redatto l'atto di vitalizio-assistenza ben consapevole che, non esistendo Per_1 altre beni, avrebbe leso le aspettative degli altri legittimari.
§.2 – Deducono le appellanti l'omessa pronuncia della domanda di risoluzione del contratto del 19.11.2000 e violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. ed art. 1453 c.c.; mentre in realtà la domanda era stata formulata nelle memorie del 183, VI comma c.p.c., I termine.
Deducono inoltre che le parti convenute non avevano assolto all'onere, su di loro incombente di provvedere in favore dei beneficiari a vitto, alloggio, assistenza medica e quant'altro necessario, ma avevano solo effettuato opere di miglioria sull'immobile.
§-3 – Le appellanti deducono errata pronuncia della sentenza nella parte in cui il
Tribunale respinge la domanda di nullità del contratto per intervenuta simulazione in violazione degli artt. 1417 e 2697 c.c.
§ -4. Violazione ed errata interpretazione dell'art.115 c.p.c. e 2697 c.c.
pag. 6/16 Le appellanti contestano il valore documentale della fattura n.30/2013 della Parte_4
riguardante la fornitura e posa in opera degli infissi nell'immobile di Via San
[...]
Tommaso D'Aquino n.1, trattandosi di spese sostenute da in Controparte_1 qualità di nudo proprietario, per l'immobile adibito a propria residenza familiare.
Analoga contestazione è stata sollevata per i lavori di rifacimento del lastrico solare.
Le appellanti contestano inoltre che e (coniuge) Controparte_1 Parte_3 avessero provveduto al pagamento delle utenze relative all'abitazione in quanto i bollettini postali risultano intestati a non c'è prova del pagamento Persona_1 effettuato con il loro conto corrente;
inoltre parte dei consumi coprirebbero anche l'abitazione utilizzata da occupata da un nucleo familiare di Controparte_1 maggior dimensioni.
§. 5 -- Errata pronuncia della sentenza gravata nella parte in cui respinge la richiesta di divisione delle somme esistenti sul libretto di conto corrente postale n. 41202404 intestato congiuntamente a ed ed a Per_1 Controparte_1 Controparte_2 vedova di e madre di . Deduce il patrocinio delle appellanti che il Per_1 CP_1 conto era stato incrementato solamente dal deposito delle pensioni di
[...]
e del coniuge e dal rimborso del 31.01.2014 della polizza Per_1 Controparte_2 vita del de cuius per € 10.395,00 ; inoltre che dopo il prelievo, disposto dal solo cointestatario di circa € 11.000,00 in data 03.03,2015 in Controparte_1 prossimità del decesso di il conto risultava azzerato. Persona_1
Le appellanti richiedono il conto di gestione del libretto postale.
La Corte così ragiona.
In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
I primi quattro motivi d'appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
pag. 7/16 Ritiene la Corte di confermare gli apprezzamenti probatori del Tribunale in ordine all'esistenza della situazione d'incertezza e dell'alea tra le prestazioni al momento della stipula del contratto di vitalizio che si riportano: “ Al momento della costituente della rendita, infatti, non risulta che gli stessi fossero in condizioni di salute tali da far presumere o ritenere che l'aspettativa di vita fosse bassa, anzi, al contrario va, sotto tale profilo, rilevato che il sig. decedeva dopo ben 15 anni dalla Persona_1 costituzione della rendita stessa e l'altra beneficiaria, signora è ancora in vita. CP_2
Ne deriva che il rischio era presente al momento della sottoscrizione dell'atto ed è da avvisarsi nella durata della vita dell'usufruttuario della quale non si poteva avere la percezione, visto che all'epoca della sottoscrizione del medesimo aveva ancora l'età di
63 anni ed era in buone condizioni di salute e, quindi, non vi era possibilità di ipotizzare quale livello di onerosità a carico dei SIg. e si Controparte_1 Parte_3 sarebbe dovuto tenuto conto che le necessità di assistenza di due persone anziane, in prospettiva, con il passare degli anni, sono, per fatto notorio, nel corso del tempo suscettibili di peggioramento, tanto da determinare, solitamente, in maniera graduale, un aumento del bisogno di assistenza personale.”.
In tal senso la Cassazione Sez. 2 con sentenza n. 8209 del 22/04/2016: “ È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificata-mente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali”.
In particolare, correttamente il Tribunale ha osservato che , al momento della stipula del contratto in questione, non solo non poteva affermarsi che il decesso del cedente pag. 8/16 sarebbe stato ineluttabile e verificabile entro un breve periodo, ma neanche la prestazione di assistenza e cura sarebbe rimasta invariata, potendosi prevedere, al contrario, un aggravamento nel tempo tanto più che le cure da parte del CP_1
e della sarebbero continuate anche alla madre
[...] Parte_3 [...]
il cui usufrutto era ed è ancora pendente. CP_2
Va considerato inoltre che nella valutazione comparativa tra il valore residuo della nuda proprietà per € 113.260,00, calcolato sulla base del valore dell'immobile stimato dal nominato c.t.u. in € 347.760,00, che ulteriormente abbattuto in considerazione dei lavori di manutenzione continui ordinari e straordinari effettuati da CP_1 valutati dal c.t.u. in €. 22.900,00 , risulta notevolmente inferiore al valore
[...] della quota di usufrutto di , di anni 63 all'atto del rogito, valutato Persona_1 secondo le tabelle di calcolo in € 214.500,00 e quella del coniuge, , di Controparte_2 anni 57 in € 234.500,00, ancora a carico del e della . Controparte_1 Parte_5
Al momento della stipula non emergeva alcuna palese, o anche prevedibile, sproporzione tra le prestazioni dovute dai contraenti, ragion per cui doveva escludersi, sulla base degli elementi acquisiti, che la prestazione assunta dal Controparte_1 fosse di gran lunga superiore al valore dell'immobile di cui gli era stata trasferita la nuda proprietà, non essendo stata offerta alcuna idonea prova al riguardo;
ragion per cui deve escludersi il prospettato vizio di nullità del contratto per difetto di alea.
In primo grado non è stato provato dagli attuali appellanti il dedotto inadempimento agli obblighi di assistenza con la conseguenza che mancava la condizione per addivenire alla pronuncia di risoluzione del contratto.
Nella prova per testi ascoltati all'udienza del 30.4.2019 , collega di Testimone_1 lavoro di e , ha riferito che entrambi si assentavano Controparte_1 Parte_3 per assistere il padre che aveva un tumore;
la teste , medico curante, Testimone_2 ha confermato la circostanza che entrambi i coniugi , Parte_6
s'interessavano delle necessità sanitarie di “ ”, ADR “ Si è vero aveva spesso Per_1 problemi di salute era diabetico, aveva scompensi cardiaci e soffriva di broncopatia cronica ostruttiva e spesso aveva polmoniti ed una cardiopatia ischemico ipertensiva”;
pag. 9/16 ha inoltre dichiarato che gli stessi hanno sempre provveduto ad accudirlo e non hanno mai lasciato sola la madre durante la malattia del padre. Anche gli altri testimoni e , rispettivamente zia e cugina di Testimone_3 Testimone_4 CP_1
, hanno confermato la sua assistenza nei confronti del padre e
[...] successivamente, alla sua morte alla madre . Controparte_2
Non si è riscontrato alcun inadempimento a detto obbligo.
Dalle prove per testi e documentali acquisite risulta che prima Controparte_1 insieme al padre e poi da solo ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato in Cisterna di Latina alla via S. Tommaso d'Aquino n.1.
ha successivamente eseguito lavori straordinari per la Controparte_1 manutenzione dell'immobile che sono stati valutati dal c.t.u., nominato in primo grado, in complessivi € 22.900,00, confermando così la circostanza che questi aveva adempiuto all'obbligo di assistenza nei confronti del padre e della madre.
Risulta inoltre documentato che e disponevano di Controparte_1 Parte_3 due entrate mensili fisse e quindi erano in grado di provvedere ad integrare economicamente il mantenimento di e del coniuge, percettori Persona_1 entrambi di pensioni minime.
Il motivo d'appello va quindi respinto e per l'effetto a seguito del rigetto delle domanda attorea va ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di Latina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalle parti attrici e in data 25/0672018 va Ordinato , con esonero, Parte_1 Parte_2 al Conservatore dei registri immobiliari di Latina di cancellare la domanda giudiziale trascritta nei RR.II. della Conservatoria di Latina in data 25/06/2018 reg. gen. N.
14938 e Reg. Part. N. 10611 relativamente all'immobile sito in Cisterna di Latina alla Via
San Tommaso D'Aquino n.1, distinto al N.C.E.U. del Comune di Latina al Foglio 3
Particella 97 Sub 1.
In ordine al 5° motivo d'appello con cui le eredi agiscono per la restituzione di somme di denaro di proprietà del de cuius che sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario ma che non sono state rinvenute al momento dell'apertura della successione , la Corte
pag. 10/16 ritiene che è principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Cassazione che il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione ed indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, sempre che si attenga nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. SS.UU. 27/2000, 3041/2007 e Cass.20552/21, 25492/21)
Dalla disamina del "petitum" e della "causa petendi", emergono invece gli elementi dell'azione di petizione ereditaria. Come è noto, la "petitio hereditatis' è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio, in quanto attraverso la stessa colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditali nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533. co. 1 c.c.).
A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità il riconoscimento della qualità erede non è fine a sé stessa, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass. n, 2148/2014).
Tra l'altro si ammette che la petizione d'eredità possa mirare anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal "de cuius" nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente
(cfr. Cass n. 22005/2016).
Peraltro la non contestazione da parte delle parti appellate della qualità di eredi delle figlie di primo letto del de cuius, e la sola negazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la "hereditas petitio" in un'azione rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass. n. 2211/1979; casse n. 11813/1992; Cass
n. 13785/2004; Cass. n. 1074/2009; da Cass. n. 7871/2021), esonerando chi agisce dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di pag. 11/16 dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del "de cuius" prima della sua morte senza un'apparente causa, non concorrono a determinare il "relictum", fino al momento del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria ei confronti di altro coerede , con la petizione d'eredità sia per conseguire il rilascio dei beni ereditati da colui che li possiede, a titolo di erede (possesso pro erede) o senza titolo alcuno
(possesso pro possessore), sia per l'accertamento dell'attivo ereditario e delle ragioni creditorie, di cui il "de cuius era titolare, in relazione alle somme illegittimamente o indebitamente trasferite dal conto cointestato prima della sua morte (Cass. n.
24034/2004).
In tal senso la Cassazione sull'art. 533 c.c., consente a chi si afferma erede di chiedere sia la quota, sia il valore di essa (cfr. Cass n, 196/1960); come evidenziato anche in più recente arresto di legittimità, l'azione cui all'art. 533 c.c. si configura "non solo quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius ove, quanto riscontri nella fattispecie. si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de Cuius “(cfr. Cass. n. 20024/2020).
In altri termini un bene, o meglio un credito (inteso come valore dell'attivo ereditario), appartiene all'asse ereditario non solo quando è compreso in esso al momento dell'apertura della successione, ma anche quando si accerti che dalla massa ereditaria è stato illegittima-mente o indebitamente sottratto (Cass. n. 24034/2004); l'onere della prova incombe in capo all'attore in "petitiö " che, sul presupposto della qualità di erede, agisce per la restituzione del credito alla massa e per la reintegrazione della quota vantata “sull'universum jus defuncti”, anche ai fini della successiva divisione.
Viceversa, spetta al convenuto contestare l'altrui qualità di erede e negare l'appartenenza del bene, il possesso dello stesso o l'esistenza della ragione del credito alla massa, onde evitare la condanna alla restituzione.
In tema di versamenti su conto corrente cointestato, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente chiarito che l'apertura di un conto (o libretto bancario) , a pag. 12/16 firma disgiunta con provvista in denaro fornita in via o prevalente da uno solo dei correntisti, non attribuisce all'altro correntista la disponibilità esclusiva e immediata, ma può semmai costituire un mezzo, empirico ed indiretto, per mettere in comunione il saldo attivo con effetti giuridici virtualmente assimilabili a quelli di una donazione indiretta, solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro (o meglio, il titolare del credito verso la banca) non aveva, al momento della cointestazione o di ogni singolo versamento, altro scopo che quello di arricchire il cointestatario (cfr. Cass. n. 26983/2008); pertanto in via generale la semplice "messa in comune" del denaro su conto corrente cointestato non attribuisce ad alcun correntista la titolarità del saldo attivo, ma implica una presunzione "iuris tantum" di contitolarità per quote uguali, superabile attraverso una prova contraria.
A tal proposto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che "nel conto
Corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art 1854 riguardante rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 comma 2 c.c. in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente
(con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti) con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme dj pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo" (Cass. n.
29324/2021, Cass. n. 4066/2009, Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 18777/2015; Cass. n.
77/2018).
All'esito risulta che le somme versate sul libretto di conto corrente postale n.412202404 sono derivate, circostanza non contestata, dal fondo pensionistico di di € 665,00 e dalla pensione sociale di per € Persona_1 Controparte_2
442,00 con esclusione quindi di somme provenienti dal che non Controparte_1 ha provato di aver versato somme sull'indicato conto e non può pertanto vantare diritti sulle stesse se non a titolo successorio insieme agli atri coeredi (Cass. n. 18540/2013).
pag. 13/16 Le parti appellanti richiedono l'accredito delle somme esistenti sul conto n. 256772259
(Ufficio Postale di Cisterna di Latina) cointestato a e Persona_1 [...]
ove è stato accreditato l'importo di €.5.798,18, derivante dal riscatto della CP_2 polizza vita di transitate successivamente sul conto n.412202404, Persona_1 che essendo titolo preesistente esclude la contitolarità dell'importo dal conto corrente postale e trattandosi di donazione indiretta va fatta rientrare nell'asse ereditario.
In tal senso la Cassazione n. 4862/2018: "L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta. solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva al momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità" (Cass. n. 4623/2001;
Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 466/2010).
Dall'esame degli estratti conto esibiti dal patrocinio delle germane risulta CP_1 incontestato che il 03.03.2015 , a pochi giorni dal decesso di , sul conto Per_1 corrente de quo risultava una giacenza di € 11.300,00 ed un prelievo di € 11.000,00 disposto a proprio favore dal solo , come da contabile prodotta Controparte_1 in allegato all'atto introduttivo (cfr. doc.14 atto di citazione), mentre i residui € 300,00 erano stati prelevati in data 4 e 9.3.2015 azzerando il conto corrente.
In definitiva deve ritenersi che appartengano all'asse ereditario sia l'importo di €.
5.650,00 rappresentante il 50% della somma prelevata da data Controparte_1 la contitolarità reale del conto tra e la moglie sia l'importo Per_1 Controparte_2 di €. 5.785,00 derivante dalla liquidazione della polizza vita di Persona_1 depositata sul conto cointestato;
pertanto ai fini della ricostituzione della massa ereditaria è tenuto a corrispondere singolarmente l'importo di € Controparte_1
5.650,00 nonché e solidalmente a l'importo di € 5.798,18 ai fini della Controparte_2 reintegrazione della quota degli altri coeredi e procedere alla divisione ed imputazione della quota.
Dal momento che le appellanti hanno accompagnato l'azione di petizione a quella di divisione ereditaria, sulla massa ricostituita viene a procedersi, in mancanza di pag. 14/16 testamento, alle operazioni divisionali di € 11.448,00 secondo le regole della divisione legittima, art.565 e 581 c.c., attribuendo € 3.816,00 al coniuge del de cuius, CP_2 ed ai figli la quota di € 2.544,00, rappresentante i 2/9 spettanti per ogni figlio
[...] cioè ad , e CP_1 Pt_1 Parte_2
Trattandosi di un credito di valore (Cass. 2205/16 e 20024/20) sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale alla data d'apertura della successione del 09.3.2015 la rivalutazione anno per anno secondo l'indice Istat FOI. Sull'importo così liquidato spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
In ordine all'attribuzione delle spese di lite, già compensate dal Tribunale in primo grado, la Corte attesa la particolare ed evidente problematicità della questione giuridica trattata e l'ambito dei rapporti familiari nonché il parziale accoglimento dell'appello ritiene di compensarle anche per questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Pt_1 nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2447/2020 così Controparte_2 provvede:
1) Rigetta l'appello sulla domanda di nullità e simulazione dell'atto del 19.11.2000 per Notaio , Rep. 20890 per l'immobile sito in Cisterna di Latina alla Via Per_2
San Tommaso D'Aquino n.1 e per l'effetto Ordina, con esonero, al Conserva- tore dei Registri Immobiliari di Latina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalle parti e Parte_1 Parte_2
in data 25/0672018, trascritta nei RR.II. della Conservatoria di Latina in
[...] data 25/06/2018 reg. gen. N. 14938 e Reg. Part. N. 10611 relativamente pag. 15/16 all'immobile sito in Cisterna di Latina alla Via San Tommaso D'Aquino n.1, distinto al N.C.E.U. del Comune di Latina al Foglio 3 Particella 97 Sub 1.
2) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza accerta e dichiara che e come Parte_1 Parte_2 in atti, sono eredi insieme a e come in Controparte_1 Controparte_2 atti, di nato il [...] e deceduto in Cisterna di Latina il Persona_1
09.3.2015;
3) Accerta come facente parte dell'asse ereditario la somma di €.11.448,00 e dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra essi coeredi, come in atti, con la condanna in via solidale e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento dell'importo di € 2.544,00 ciascuna a favore di
[...]
e sull'indicata somma spettano, come indicato Parte_1 Parte_2 in motivazione, la rivalutazione e gli interessi compensativi dal dì della morte di alla data di pubblicazione della sentenza e da questa al Persona_1 soddisfo gli interessi legali.
4) Compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
5) Ordina, Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
07/04/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore /Estensore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
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