Sentenza 28 dicembre 2004
Massime • 1
Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, la petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 cod. civ.,consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria. (Nella specie,è stato ritenuto che la domanda di divisione dell'asse ereditario, configurando l'azione di cui all'art. 533 cod. civ., postulava l'accertamento, fra l'attivo ereditario,anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte) .
Commentario • 1
- 1. Chi è il titolare di un conto corrente cointestato?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 ottobre 2023
Cass. civ., sez. II, sent., 27 luglio 2022, n. 23403 Presidente D'Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa C.L. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 2020/2017, pubblicata in data 10 maggio 2017. L'intimata C.A.M. non ha svolto attività difensive. Con citazione notificata il 15 ottobre 2012, C.A., erede testamentaria della madre R.G., morta il (omissis), convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la coerede C.L., chiedendo di disporre la divisione dell'asse ereditario e di accertare l'avvenuto prelievo dal conto corrente della de cuius, ad opera della convenuta, di ingenti somme di denaro senza giustificazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2004, n. 24034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24034 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difesa dagli avvocati ANTONIO CANDELA, MASSIMILIANO CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO ER;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 04536/02 proposto da:
SO ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S. GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, difesa dall'avvocato PAOLO APUZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SO NG;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2401/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 29/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/11/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato PETRUCCI Claudio con delega dell'Avvocato CANDELA Antonio, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato APUZZO Paolo, difensore della resistente che ha chiesto accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 19 maggio 2000, sulla domanda di TE SO, dichiarò aperta la successione per morte di AN SO, deceduto intestato in Napoli il 16 luglio 1988, devoluta per legge in quote uguali in favore delle figlie NG e TE e appartenere all'attrice, nei confronti della predetta germana, un quarto del patrimonio esistente sul conto deposito titoli n. 27417 presso il Credito italiano di Napoli Mercato, cointestato a AN ed NG SO, alla data del 14.6.1988, con interessi dalla domanda, disponendo, con separata ordinanza per il prosieguo anche in ordine a trasferimenti della NG SO su conti a lei esclusivamente pertinenti, poco prima della apertura della successione.
Proponeva appello NG SO ed appello incidentale TE SO per l'accertamento che gli interessi le erano dovuti dal 14 giugno 1988 ma, preliminarmente, che le apparteneva il deposito, in realtà del solo suo dante causa, per metà e non per un quarto.
La Corte di appello di Napoli accoglieva solo la domanda di TE SO in ordine agli interessi dal 14 giugno 1988, rigettava per il resto la impugnazione incidentale e quella principale, condannando NG SO alle spese. Ricorre quest'ultima, con due motivi, resiste con controricorso TE SO, proponendo anche ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente col primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 533 c.c. 3 e 112 c.p.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 360 c.p.c nn. 3 e 5; col secondo violazione e falsa applicazione, dell'art. 533 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 TE SO propone ricorso incidentale per violazione degli artt. 2423 bis e ss. cc., 2433 cc, 2697 comma 2 cc. 2727 e 2729 cc, 116 e 132 n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Col primo motivo si sostiene che il Tribunale e la Corte di appello sono incorsi nel vizio di ultrapetizione(vizio denunziato in sede di gravame)per avere ritenuto compresa nella massa ereditaria del defunto AN SO anche la somma di denaro che alcuni giorni prima della morte di costui la figlia NG aveva trasferito altrove. sebbene con la domanda originaria non si fosse chiesta la divisione anche del credito che il comune dante causa aveva nei confronti della convenuta.
La censura è infondata.
I Giudici di merito, in presenza di una domanda di divisione dell'asse ereditario del comune genitore, non potevano non considerare tra l'attivo anche quel che NG SO aveva illegittimamente trasferito altrove dal conto intestato alla sua persona ed al padre.
Si legge, in proposito, nella sentenza di appello:"la mera lettura della domanda e delle conclusioni di TE SO in primo grado impone di escludere che, ciò pronunziando, il primo giudice sia incorso nel vizio di ultra petizione". Del resto, la giurisprudenza da tempo consolidata sull'art. 533 c.c. consente di chiedere sia la quota sia il valore di essa(Cass. 6 aprile 1960 n. 796)e, non contestandosi la qualità di erede, la domanda può assumere natura di accertamento o recuperatoria(Cass. 20 Ottobre 1984 n. 5304). Le argomentazioni svolte conducono a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso, tenuto conto del contenuto della sentenza del Tribunale riportato a pag. 2, apparendo le affermazioni contrarie della ricorrente in contrasto con l'interpretazione data alla pronuncia di primo grado dalla Corte di appello, che ha chiarito che "essa non è definitiva perché si è limitata all'accertamento generico(oltre che della delazione predetta dell'asse SO)del diritto azionato, fondato sulla presunzione che quanto depositato su conto corrente cointestato congiuntamente ad NG e AN SO appartenesse per metà a ciascuno di loro, ciò anche alla data del 14.6.1988 per le ragioni spiegate oltre che, naturalmente, a quella dell'apertura della successione, poco successiva. Il Tribunale, invece, nulla ha disposto relativamente all'ammontare ed alla consistenza del diritto accertato in favore di TE SO, rimettendone la verifica al definitivo.
Ivi, dunque, si accerterà in forza di quali(e per quali titoli e somme) operazioni bancarie oggi TE SO sia creditrice dei valori rivendica ti, perché erede per quota del padre. Inammissibilmente, perciò, l'appellante oggi lamenta che il Tribunale abbia pronunziato in difetto di quella 'ricostruzione' delle 'vicende' inerenti quel conto che rimise al definitivo". Anche il ricorso incidentale è infondato.
La controricorrente, pur con la dedotta censura di norme di diritto sostanziarsi duole di una omessa od insufficiente motivazione in ordine alla circostanza che la sorella NG non possedesse redditi tali da consentirle di accumulare metà del restante patrimonio ed in effetti la domanda originaria faceva riferimento all'ipotesi della donazione indiretta. Ma le censure si risolvono tutte in una inammissibile critica agli apprezzamenti incensurabili dei giudici di merito.
Appare opportuna, data la natura della questione e la qualità delle parti, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, sui ricorsi riuniti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Civile, il 5 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2004