Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. EP ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3756 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CURZIO
MARIO ROSARIO presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla via S. Teresa degli Scalzi, n. 8,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. IACCARINO ROBERTA presso cui
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elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Maria della Purità
65,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con note di udienza le parti concludevano riportandosi ai propri atti.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di
Napoli Nord con decreto del 13.12.2019, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
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22.11.2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di mantenimento del figlio Per_1
In relazione alla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla
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normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre,
è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere
"compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass.
20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
Nel caso di specie, va premesso in via preliminare e assorbente che la ricorrente, non coabitante con i figli sin dalla pronuncia separativa, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in
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favore dei due figli maggiorenni, in quanto economicamente autosufficienti rispetto alle pattuizioni stabilite in sede di separazione, ove era previsto un assegno di mantenimento in favore di entrambi figli di €.500,00 mensili.
Il resistente invece, seppur dapprima contestava la revoca del contributo deducendo che il secondo figlio non fosse ancora economicamente autosufficiente, nelle conclusioni dava atto della indipendenza economica anche del secondogenito assunto con contratto a tempo indeterminato. Per_1
Orbene, ritiene il Collegio che - considerato che allo stato attuale non risulta contestato, e deve quindi darsi per pacifico che entrambi i figli siano economicamente autosufficienti, atteso che parte resistente, con le note di trattazione scritta del 02.02.2024 e nei successivi atti conclusivi, ha rappresentato che il figlio
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato Per_1
dalla – a viaggio - come terzo ufficiale di coperta, CP_2
mentre per il figlio EP era stata già disposta la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non coabitante in sede di udienza presidenziale - risulta provata la sopraggiunta autosufficienza economica di entrambi i figli della coppia. La domanda di mantenimento va quindi rigettata, revocandosi l'obbligo di mantenimento a carico della ricorrente anche per il figlio Per_1
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
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Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il
06/06/1992 (atto n. 221, parte II, S. A, sez. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1992);
• revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio
Per_1
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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