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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 1358/2024, promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a PEDEROBBA (TV), il Parte_1 C.F._1 12/05/1970
e
(c.f. ), nato/a a GELA (CL), il Parte_2 C.F._2 03/04/1972
entrambi con l'avv. REGINA PIEROBON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto dell'8/03/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc.. Con sentenza n. 168/2024 (dep. 24.024.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (22.04.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/10/1992 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI) dell'anno 1992, al n. 105, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'accordo divorzile appaiono congrue e compatibili con la condizione economica delle parti e dei loro figli.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/10/1992 da
, nato/a a PEDEROBBA (TV), il 12/05/1970 Parte_1 e
, nato/a a GELA (CL), il 03/04/1972, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI) dell'anno 1992 al n. 105, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
- “Nessun assegno di divorzio sarà reciprocamente dovuto, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
- Nessun contributo al mantenimento dei figli sarà dovuto, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 1358/2024, promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a PEDEROBBA (TV), il Parte_1 C.F._1 12/05/1970
e
(c.f. ), nato/a a GELA (CL), il Parte_2 C.F._2 03/04/1972
entrambi con l'avv. REGINA PIEROBON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto dell'8/03/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc.. Con sentenza n. 168/2024 (dep. 24.024.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (22.04.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/10/1992 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI) dell'anno 1992, al n. 105, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'accordo divorzile appaiono congrue e compatibili con la condizione economica delle parti e dei loro figli.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/10/1992 da
, nato/a a PEDEROBBA (TV), il 12/05/1970 Parte_1 e
, nato/a a GELA (CL), il 03/04/1972, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI) dell'anno 1992 al n. 105, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
- “Nessun assegno di divorzio sarà reciprocamente dovuto, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
- Nessun contributo al mantenimento dei figli sarà dovuto, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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