Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8540.2023 R.A.C.L., promossa da:
Giuseppe Rossetti
con il proc. avv. Piccolo Zecca
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione o almeno dell'assegno ex l.118.71 con conseguente condanna di all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi CP_1
e rivalutazione a far tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di competenze.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò detto, giova ricordare come la pensione di inabilità civile ex art.12 l.30 marzo 1971 n.118 sia concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi e
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale ultimo rilievo, giova osservare come la prevista decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa si traduce nel riconoscimento di una funzione costitutiva a detto atto di impulso di parte.
In ordine al requisito sanitario, occorre evidenziare come lo stesso debba essere inteso secondo un approccio di tipo funzionale, svincolato dalla rigidità ragionieristica delle tabelle elaborate dalla letteratura scientifica e dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, la totale inabilità lavorativa necessaria al fine del conseguimento della prestazione assistenziale de qua deve essere intesa quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa. Conseguentemente detta condizione non può essere esclusa sulla scorta, ad esempio, del mero rilievo che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche specie che si consideri come tale attività neppure sia equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Del resto, trova applicazione anche in questa materia la previsione di cui all'art.149 disp. att cpc in base al quale, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, oltre a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo oppure giudiziario, senza che sussista la necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile alcuno spazio per una nuova determinazione da parte della P.A. (art.7
l.533 del 1973). Che è quanto si riverbera poi sulla decorrenza degli accessori e quindi sui margini di applicabilità dell'art.442 cpc, dovendosi ritenere che rivalutazione ed interessi decorrano comunque, a prescindere dalla imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, a partire dalla data dalla quale è dovuta la prestazione assistenziale, benché in ipotesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo ma anteriore alla proposizione della domanda amministrativa.
L'assegno mensile è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili con il suddetto requisito anagrafico in possesso del requisito reddituale di cui all'art.12 l.118 del 1971 ed incollocati al lavoro, nei cui confronti, ai sensi dell'art.9, I comma, dlgsvo 23.11.88 n.509, sia accertata, a decorrere dal 12 marzo 1992 (ovvero dalla data di entrata in vigore del D.M. 5\2\92 con cui è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità) una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (mentre prima era richiesta una riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai 2\3).
A seguito della l.247\2007 (art.1, commi 35 e 36) alla condizione di incollocamento al lavoro è CP_ subentrata quella di non svolgere attività lavorativa [cfr. Messaggio n.5783 del 6.3.2008]. Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità.
E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni
Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Ebbene, il ctu, nominato ex art.445 cpc, ha accertato come parte ricorrente, nata in data [...], sia invalida al 75% dal marzo 2022. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente sia invalida nella suddetta misura dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione della connessa prestazione con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione, salvo il superamento del prescritto limite reddituale. In proposito, vale ricordare come nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione [Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621].
Inoltre giova evidenziare come, sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando e disattesa ogni altra domanda,
dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura del 75% dal marzo 2022 e conseguentemente CP_ condanna, salvo il superamento del prescritto limite reddituale, alla corresponsione dell'assegno per cui è causa con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) .
CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
CP_ Condanna a tenere indenne parte avversa, con distrazione in favore della difesa antistataria, per le spese di lite che liquida in misura di euro 911,00 e di euro 1775,00 a titolo di competenze, oltre accessori ex lege rispettivamente per la fase di Atp e per il giudizio di opposizione.
Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova