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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 35861/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1° aprile 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Francesco SPALLINO,
Per parte opposta l'avvocato Francesco Brasca, in sostituzione dell'avvocato Andrea
ORNATI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni congiunte dando atto del raggiungimento dell'accordo transattivo depositato in atti, per cui chiedono la cessazione della materia del contendere, con revoca espressa del d.i.. Con compensazione integrale delle spese del giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35861/2022
promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Spallino, indirizzo digitale, pec: e Email_1
dall'Avv. Concetta Coppola, indirizzo digitale, pec:
giusta procura unita all'atto di citazione in Email_2
opposizione.
contro
C.F. , con sede in Milano, Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
Trivulsiana, 4/A, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ornati, indirizzo digitale,, pec: nonché Email_3
dall'Avv. Raffaele Zurlo, indirizzo digitale, pec: giusta Email_4
procura unita a ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Pag. 2 di 5 Oggetto: UT (opposizione a d. i. n. 4284/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data
25/02/2021, nella procedura R.G. 8193/2021).
Conclusioni:
congiunte come da Verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 4284/2021, emesso dal Tribunale di Roma, in data 2/03/2021, nella procedura R.G. 8193/2021, con i quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di e 39.795,78, oltre interessi e spese di procedura, quale Controparte_1
credito di saldo negativo di conto corrente, contraddistinto con il n. CP_2
700165001, derivante da cessione di crediti in blocco del 19/10/2016, contestando la pretesa creditoria per difetto di prova
Con ordinanza fuori udienza del 10/01/2023, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al d.i., stante la posizione assunta di parte opponente che deduceva la risalenza del rapporto ad epoca remota e la contestazione della stessa in ordine all'estratto conto depositato, in quanto asseritamente frutto di ricostruzione postuma, nonché dalla mancata produzione in giudizio della cessionaria opposta del contratto di apertura del conto corrente dedotto in giudizio. Venivano altresì assegnati alle parti termine per la mediazione.
A seguito di variazione tabellare la causa veniva assegnata a questo giudice.
Pag. 3 di 5 Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa proseguiva, con assegnazione su richiesta delle parti dei termini per deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 11/11/2024, il difensore di parte opponente dichiarava a verbale che in data
1/06/2023 era stata rilasciata “Quietanza liberatoria e rinuncia al titolo decreto ingiuntivo
n. 4284/2021, emesso il 02 marzo 2021 dal TRIBUNALE DI ROMA” come da documento che esibiva, dalla KRUK Italia s.r.l., in qualità di procuratrice di , Controparte_1 pertanto chiedeva l'acquisizione agli atti della documentazione, e all'esito, rinvio per la precisazione delle conclusioni, rassegnando conclusioni modificate nel senso della, previa revoca del decreto ingiuntivo, e declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nulla opponeva l'altra parte.
Veniva disposta l'acquisizione della documentazione e rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente rinvio all'odierna udienza per decisione ex art. 281 sexies c.p.c., ove le parti rassegnavano le conclusioni congiunte, dando atto del raggiungimento dell'accordo transattivo depositato in atti, e chiedendo la cessazione della materia del contendere, con revoca espressa del d.i. e con compensazione integrale delle spese del giudizio, come riportate in verbale.
In considerazione delle dell'atto di transazione intercorso tra le parti e delle conclusioni congiunte rassegnate, dichiararsi cessata materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” prevista normativamente per il giudizio amministrativo e tributario, costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, come nella specie.
Pag. 4 di 5 Per l'effetto, deve essere revocato il d.i. n. 4284/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 2/03/2021 nella procedura R.G. 8193/2021.
Spese interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale chiuso alle ore 20,18.
Roma, 01/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 35861/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1° aprile 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Francesco SPALLINO,
Per parte opposta l'avvocato Francesco Brasca, in sostituzione dell'avvocato Andrea
ORNATI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni congiunte dando atto del raggiungimento dell'accordo transattivo depositato in atti, per cui chiedono la cessazione della materia del contendere, con revoca espressa del d.i.. Con compensazione integrale delle spese del giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35861/2022
promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Spallino, indirizzo digitale, pec: e Email_1
dall'Avv. Concetta Coppola, indirizzo digitale, pec:
giusta procura unita all'atto di citazione in Email_2
opposizione.
contro
C.F. , con sede in Milano, Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
Trivulsiana, 4/A, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ornati, indirizzo digitale,, pec: nonché Email_3
dall'Avv. Raffaele Zurlo, indirizzo digitale, pec: giusta Email_4
procura unita a ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Pag. 2 di 5 Oggetto: UT (opposizione a d. i. n. 4284/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data
25/02/2021, nella procedura R.G. 8193/2021).
Conclusioni:
congiunte come da Verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 4284/2021, emesso dal Tribunale di Roma, in data 2/03/2021, nella procedura R.G. 8193/2021, con i quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di e 39.795,78, oltre interessi e spese di procedura, quale Controparte_1
credito di saldo negativo di conto corrente, contraddistinto con il n. CP_2
700165001, derivante da cessione di crediti in blocco del 19/10/2016, contestando la pretesa creditoria per difetto di prova
Con ordinanza fuori udienza del 10/01/2023, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al d.i., stante la posizione assunta di parte opponente che deduceva la risalenza del rapporto ad epoca remota e la contestazione della stessa in ordine all'estratto conto depositato, in quanto asseritamente frutto di ricostruzione postuma, nonché dalla mancata produzione in giudizio della cessionaria opposta del contratto di apertura del conto corrente dedotto in giudizio. Venivano altresì assegnati alle parti termine per la mediazione.
A seguito di variazione tabellare la causa veniva assegnata a questo giudice.
Pag. 3 di 5 Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa proseguiva, con assegnazione su richiesta delle parti dei termini per deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 11/11/2024, il difensore di parte opponente dichiarava a verbale che in data
1/06/2023 era stata rilasciata “Quietanza liberatoria e rinuncia al titolo decreto ingiuntivo
n. 4284/2021, emesso il 02 marzo 2021 dal TRIBUNALE DI ROMA” come da documento che esibiva, dalla KRUK Italia s.r.l., in qualità di procuratrice di , Controparte_1 pertanto chiedeva l'acquisizione agli atti della documentazione, e all'esito, rinvio per la precisazione delle conclusioni, rassegnando conclusioni modificate nel senso della, previa revoca del decreto ingiuntivo, e declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nulla opponeva l'altra parte.
Veniva disposta l'acquisizione della documentazione e rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente rinvio all'odierna udienza per decisione ex art. 281 sexies c.p.c., ove le parti rassegnavano le conclusioni congiunte, dando atto del raggiungimento dell'accordo transattivo depositato in atti, e chiedendo la cessazione della materia del contendere, con revoca espressa del d.i. e con compensazione integrale delle spese del giudizio, come riportate in verbale.
In considerazione delle dell'atto di transazione intercorso tra le parti e delle conclusioni congiunte rassegnate, dichiararsi cessata materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” prevista normativamente per il giudizio amministrativo e tributario, costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, come nella specie.
Pag. 4 di 5 Per l'effetto, deve essere revocato il d.i. n. 4284/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 2/03/2021 nella procedura R.G. 8193/2021.
Spese interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale chiuso alle ore 20,18.
Roma, 01/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 5 di 5