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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, a seguito di discussione orale del 25 settembre 2025, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott.sa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38410/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MARIANNA E. GURRADO (C.F. C.F._2
– PEC , elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 in VIA SPARTACO 2 20135 – MILANO, presso lo studio del difensore
ATTORI contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico, con il CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. PAOLO BENAZZO (C.F. – PEC C.F._4
e dell'avv. VALERIA MAGGIANI (C.F. Email_2
pagina 1 di 16 ), elettivamente domiciliata in VIA DEL LAURO 7 - MILANO, presso lo C.F._5 studio dell'avv. Benazzo
CON-FER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. ), in persona del liquidatore, dott.ssa P.IVA_2
, con il patrocinio dell'avv. MARIANI LUCA (C.F. – PEC CP_3 C.F._6
, elettivamente domiciliata in VIA G. B. PERGOLESI, 6 20123 Email_3
MILANO, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI E Parte_1 Pt_2
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
▪ ritenuta la fondatezza delle ragioni fatte valere dagli attori, anche in via surrogatoria ex art. 2900
c.c., stante l'inerzia di Confer S.r.l. in liquidazione, accertare, dichiarare e pronunciare la nullità
e/o l'annullamento e/o l'inefficacia, ora per allora, del Contratto di Affitto di azienda stipulato tra Confer S.r.l. e ambedue rappresentate dall'A.U. sig. in data Controparte_1 Controparte_2
20 aprile 2022 per atto del notaio 445);
▪ in ogni caso, disporre l'iscrizione dell'emananda sentenza nel Registro delle imprese.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Controparte_1
Voglia l'I.ll.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare,
pagina 2 di 16 incidentale e/o pregiudiziale, per le eccezioni e le causali indicate nei precedenti scritti difensivi, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o comunque rigettare le domande avverse stante la carenza delle condizioni dell'azione per le ragioni di cui in atti;
nel merito, in via principale, per i motivi indicati in atti, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito, sempre in via principale, per i motivi indicati in atti, condannare gli odierni attori ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre ad IVA e CPA secondo misura di legge.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA CON-FER S.R.L.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza ed accezione, accogliere le seguenti
Conclusioni
Dato atto del venir meno dell'interesse giuridico della convenuta CON-FER S.r.l. in liquidazione alla domanda di annullamento parziale del contratto di affitto d'azienda di CONF-FER S.r.l. in liquidazione alla data del 26/03/2024 per effetto della vendita dell'azienda medesima in data 6/03/2024, in ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2022 i fratelli e soci di Con-fer Pt_1 Parte_2 RL oggi in liquidazione (d'ora in avanti, “la Società”), attiva nella costruzione e lavorazione di carpenteria metallica, hanno convenuto in giudizio nel contraddittorio con la Società, Controparte_1
pagina 3 di 16 chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o l'annullamento del contratto di affitto dell'azienda stipulato tra le due società. (1). Più in particolare gli Attori hanno dedotto che
• con contratto datato 20 aprile 2022 (cfr. doc. 3) in qualità di amministratore Controparte_2 unico di Con-fer, ha affittato (2) il complesso aziendale della Società, comprensivo di impianti, attrezzature e macchinari a società fondata e gestita dallo stesso e CP_1 Controparte_2 attiva nel medesimo settore (cfr. visura, doc. 2). Il contratto, tra le altre cose, attribuiva all'affittuaria il diritto di prelazione per l'acquisto dell'azienda in caso di cessione (cfr. art. 9, contratto);
• il giorno successivo alla stipulazione del contratto l'amministratore unico, prendendo atto del dissidio insanabile tra i soci protratto ormai dal 2018, ha accertato la sussistenza della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 3 in considerazione dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea (doc. 4);
• vista l'impossibilità per l'assemblea dei soci di deliberare la messa in liquidazione della società per mancato raggiungimento del quorum, il Tribunale, su istanza dei soci, ha proceduto con la nomina del liquidatore nella persona della dott.ssa con decreto datato 8 luglio CP_3
2022 (doc. 6).
Essi, hanno, inoltre, evidenziato che
• l'affitto dell'azienda costituiva un atto sostanzialmente liquidatorio non consentito all'amministratore, che aveva compiuto un atto distrattivo con cui aveva sostanzialmente
“svuotato” [la società] per appropriarsene” (cfr. p. 7, atto di citazione);
• il contratto d'affitto doveva ritenersi alternativamente: (i) nullo, in quanto concluso in violazione dell'art. 2479, comma 2, n.5 c.c., che riserva all'assemblea dei soci il potere di compiere “operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale”, quale doveva considerarsi la stipula del contratto d'affitto d'azienda che aveva trasformato FE da società operativa in finanziaria;
(ii) annullabile, ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., poiché concluso dall'amministratore unico in palese conflitto di interessi, essendo Controparte_2 questi anche amministratore della società affittuaria e odierna convenuta e dunque CP_1 titolare di un interesse incompatibile con quello della società affittante (3), concludendo, infine, per la condanna alla restituzione dell'azienda affittata a Con-fer ovvero al risarcimento del danno valutato pari al controvalore dell'azienda al momento della stipulazione del contratto.
Con comparsa di risposta depositata tempestivamente il 18.01.2023 per l'udienza del 07.02.2023 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dagli attori e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda. In particolare la società convenuta ha eccepito che:
• in relazione alla domanda di annullamento, gli attori risultano privi di legittimazione attiva, riservata dall'art. 2475-ter c.c. agli amministratori, ai sindaci e ai revisori;
• il contratto d'affitto era stato concluso al fine di conservare l'avviamento e il patrimonio sociale, in un contesto di blocco gestionale e assembleare che aveva paralizzato la società;
• nel caso di specie non sussisteva alcun concreto conflitto di interessi rilevante ex art. 2475-ter c.c., né era stato dimostrato un danno per la società, che aveva invece beneficiato del canone di affitto, la cui congruità era stata peraltro confermata dalla perizia di stima effettuata dal dott. su incarico del Liquidatore (4). Persona_1
In data 07.02.2023 si è costituita FE RL (5), precisando nella sua comparsa di essere interessata
“esclusivamente alla realizzazione degli interessi della liquidazione nel tempo più breve possibile con la ferma intenzione di rimanere estranea ai dissidi che condizionano i rapporti tra i soci” (cfr. p. 13, comparsa di risposta). La società, pur rilevando che l'affitto dell'azienda è utile per la conservazione del valore patrimoniale e dell'avviamento, ha evidenziato che la clausola di prelazione inserita all'art. 9 del documento contrattuale potrebbe risultare pregiudizievole per la migliore liquidazione della società, in vista della vendita dell'azienda e ha chiesto in ragione di ciò l'eliminazione di detta clausola mediante pronuncia di annullamento parziale.
Iscritta al n. r.g. 38410/2022 del Tribunale di Milano, la causa è stata in un primo momento assegnata alla sezione xiii per poi essere trasmessa alla sezione xv specializzata in materia di impresa.
In data 21 novembre 2023 si è svolta l'udienza di prima trattazione all'esito della quale il GI ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, cpc.
Nella prima memoria istruttoria gli attori hanno preso posizione, contestandola, sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in considerazione dell'interesse “al pieno rispetto delle norme di legge in materia di s.r.l. e di liquidazione della società”, che li legittima ad agire ex art. 2475-ter c.c., quantomeno in via surrogatoria rispetto alla società, in qualità di creditori al riparto attivo di liquidazione (cfr. pp.3-4, memoria n.1).
Nel frattempo, gli attori avevano proposto ricorso cautelare ex artt. 670 e 700 c.p.c. per ottenere il sequestro giudiziario dell'azienda, ma, all'udienza del 26 marzo 2024, hanno rinunciato alla misura, essendo intervenuta la vendita definitiva dell'azienda alla stessa in esito a procedura CP_1 competitiva a un prezzo superiore alle stime peritali (6).
Nel giudizio di merito alla successiva udienza del 13 maggio 2025, originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore degli attori ha chiesto che venisse disposta la discussione orale ex art. 275, comma 2, cpc. Il giudice ha quindi assegnato i termini per il deposito delle memorie finali, ritualmente depositate. Infine, all'udienza dinanzi al Collegio di discussione orale del 25 settembre, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni.
Gli attori hanno insistito per l'accoglimento delle domande originarie, anche in via surrogatoria ex art. 2900 c.c..
ha chiesto il rigetto integrale, ribadendo la natura conservativa dell'atto impugnato e CP_1
l'inesistenza di conflitto di interessi.
FE, dando atto di non avere più interesse alla domanda di annullamento parziale del contratto, ha chiesto di condannare la parte attrice in solido con alla rifusione delle spese legali. CP_1
***
Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi. Le ragioni della decisione si indirizzeranno, quindi, verso quella che risulta, alla luce del concreto contenuto delle domande principali e del materiale probatorio in atti, la ragione più liquida e dirimente per la soluzione della controversia (Cass 693/2024).
Gli attori, soci ciascuno con una quota del 25% di FE RL in liquidazione, hanno proposto
• Azione di nullità del contratto di affitto d'azienda concluso il 20 aprile 2022 da in CP_4 6 Nell'udienza del 26.03.2024 la liquidatrice, dott.ssa ha dichiarato che l'azienda era stata aggiudicata a CP_3 CP_1 nell'ambito di una vendita competitiva ad un prezzo superiore a quello base della perizia (cfr. verbale udienza 26 marzo 2024) pagina 6 di 16 persona del suo amministratore (a sua volta socio al 50% di con la Controparte_2 CP_4 società di cui è socio unico e amministratore;
il contratto di affitto CP_1 Controparte_2
d'azienda ha avuto ad oggetto il complesso aziendale di FE;
secondo gli attori la nullità deriva dal fatto che è stata violata la disposizione dell'art 2479 n. 5) c.c. in quanto l'affitto d'azienda dell'unica attività della società ha comportato una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, in ragione di ciò l'amministratore non aveva il potere di concludere il contratto senza il passaggio assembleare;
• Azione di annullamento del medesimo contratto di affitto d'azienda perché concluso dall'amministratore in conflitto di interessi, senza alcuna segnalazione agli altri soci e in danno della società svuotata del suo bene più rilevante, per altro contemplando nel contratto un diritto di prelazione a favore dell'affittuaria per l'ipotesi di vendita.
La convenuta FE RL costituendosi aveva chiesto di dichiarare la annullamento parziale del contratto di affitto di azienda, con riferimento alla clausola 9 attributiva a di un diritto di CP_1 prelazione in caso di cessione dell'azienda; in sede di precisazione delle conclusioni non ha più riproposto la domanda di annullamento avendo dichiarato all'udienza del 26 marzo 2024 che “non sussiste ad oggi alcun interesse in quanto la clausola con la prelazione non è stata attivata ed esercitata da non essendosi presentati concorrenti nelle tre procedure competitive promosse CP_1 in esito” .
Infatti, deve darsi atto che la causa giunge in decisione dopo che l'azienda affittata, il 6 marzo 2024 è stata ceduta da FE RL in liquidazione e, in esito a procedura competitiva, è stata acquistata da quale unica offerente dopo due esperimenti di gara andati deserti (docc da 37 a 42 di CP_1 CP_4
).
[...]
L'azione di nullità del contratto di affitto di azienda 20 aprile 2022 proposta dagli attori
Gli attori non hanno più interesse ad agire avuto riguardo all'azione di nullità del contratto di affitto di azienda.
La coincidenza in capo alla stessa persona, della qualifica di affittuaria e proprietaria CP_1 dell'azienda ha comportato la cessazione di ogni efficacia del contratto di affitto d'azienda: da ciò consegue la carenza di interesse ad agire degli attori all'azione di nullità del contratto di affitto di azienda concluso il 20 aprile 2022 da (all'epoca non ancora in liquidazione) con CP_4 CP_1
[...
L'interesse ad agire è condizione dell'azione ex art 100 cpc, requisito di esistenza dell'azione solo pagina 7 di 16 ricorrendo il quale, unitamente alla legittimazione ad agire, può considerarsi esistente l'azione con la necessità per il giudice di provvedere sulla domanda. Le condizioni dell'azione devono sussistere nel momento in cui la causa giunge in decisione. L'interesse ad agire è interesse ad ottenere il provvedimento domandato per il soddisfacimento dell'interesse sostanziale che si allega leso dal comportamento della controparte.
Nel caso di specie i soci attori, sebbene non parti del contratto di affitto di azienda di cui hanno chiesto di dichiarare la nullità, essendo il contratto intercorso tra (di cui gli attori son soci) e CP_4
quando hanno introdotto la causa erano legittimati attivi all'azione di nullità ed avevano CP_1 un interesse concreto alla relativa pronuncia con effetti restitutori/recuperatori dell'azienda alla società.
La nullità è stata prospettata come derivante dalla violazione dell'art 2479 co 2 n. 5) c.c. che pone come attribuzione dell'assemblea dei soci e non dell'amministratore la scelta gestoria che comporta una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. La disposizione tutela i soci a fronte di operazioni gestorie che comportano una determinante trasformazione della struttura e dell'attività dell'impresa con modificazione della tipologia del rischio assunto dai soci con l'investimento nella società così come definito proprio in relazione all'oggetto sociale e all'attività di impresa esercitata in concreto. Quindi avuto riguardo alla ratio e alla tutela dell'interesse sottesi alla norma non si può negare agli attori legittimazione e interesse ad agire.
Con la successiva vendita dell'azienda l'interesse ad agire con riferimento ad una pronuncia di nullità del contratto di affitto è però venuto meno.
La Corte di legittimità, anche di recente, ha affermato che: “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e
l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, resta, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.” ( Cass 12532/2024) e ancora
“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o
pagina 8 di 16 meramente ipotetiche.” (Cass 27151/2009).
Ora nessun effetto potrebbe portare una pronuncia di nullità del contratto di affitto di azienda atteso che l'azienda è stata acquistata dall'affittuario con un procedimento contrattuale autonomo CP_1 rispetto alla situazione determinata dal contratto di affitto e che nessuna invalidità derivata dalla nullità del contratto di affitto potrebbe discendere sul contratto di cessione, idonea ad incidere sull'attuale titolarità del bene;
neppure una declaratoria di nullità potrebbe avere rilevanza in un eventuale giudizio di responsabilità verso l'amministratore di per aver concluso quel contratto. CP_4
L'attuale carenza di interesse ad agire non può nemmeno ritenersi superata dall'esercizio dell'azione in via surrogatoria della contraente, la società come indicato dalla difesa degli attori in CP_4 memoria n.
1. Sull'azione surrogatoria va detto che:
• è inammissibile perché domanda nuova rispetto all'azione di nullità, fondata su presupposti in fatto e in diritto autonomi, differenti rispetto a quanto dedotto in citazione, e introdotta tardivamente solo in memoria n. 1;
• è infondata non ricorrendo il presupposto dell'inerzia della titolare del diritto, la società contraente la quale si è costituita e ha preso posizione sul contratto di affitto con CP_4 conclusioni differenti e opposte rispetto a quelle sostenute dai soci attori.
Infatti, in comparsa di costituzione e risposta Con ha dichiarato che “…il contratto di Controparte_5 affitto oggetto del presente processo sia sicuramente utile a conservare il valore patrimoniale della società, garantendo la conservazione dei beni ed evitando, principalmente, la perdita del avviamento”, limitando la domanda di annullamento alla sola clausola 9 che attribuiva il diritto di prelazione all'affittuaria in caso di cessione dell'azienda; all'esito del giudizio la difesa di ha Controparte_6 dichiarato di non avere più interesse all'azione di annullamento, insistendo solo sulla condanna alle spese.
Conclusivamente va dichiarato con riferimento all'azione di nullità del contratto di affitto di azienda la carenza di azione per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art 100 cpc degli attori.
Sulla domanda di nullità proposta vanno comunque svolte alcune considerazioni rilevanti sulla decisione in punto di spese processuali.
Gli attori in citazione hanno sostenuto la nullità del contratto di affitto di azienda costituente l'unica Co attività di impresa della perché concluso dall'amministratore in conflitto di interessi e senza il preventivo passaggio assembleare previsto dall'art 2479 n. 5) c.c..
La stipulazione di un contratto di affitto dell'azienda costituente l'attività principale, prevalente pagina 9 di 16 Co dell'impresa esercitata dalla potrebbe effettivamente comportare una sostanziale modifica dell'oggetto sociale qualora si accerti che la società ha di fatto mutato radicalmente il proprio oggetto sociale, trasformandosi, per esempio, da operativa in finanziaria statica di mera gestione dei flussi finanziari provenienti dal contratto di affitto. In questo contesto la stipulazione da parte dell'amministratore del contratto di affitto di azienda senza il necessario passaggio assembleare previsto dall'art 2479 co 2 n. 5) c.c. potrebbe porsi come atto compiuto in difetto assoluto di potere, riservato dalla legge alla assemblea dei soci e in quanto tale radicalmente invalido.
Già questo Tribunale (sentenza del 25.2.2021 in RG 40112/2018 est Pres Mambriani confermando un orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito7) ha già affermato la nullità del contratto concluso dall'amministratore in difetto assoluto di potere perché in violazione del disposto dall'art CP 2479 co 2 n. 5) c.c. che definisce un limite legale all'azione dell'amministratore di . Tale limite 7 Cfr., Tribunale di Milano del 5 novembre 2017, pubblicata su www.giurisprudenzadelleimprese.it, Tribunale di Roma del 3 agosto 2018 in Società, 2018, fasc. 12, pp. 1371 e ss. e, da ultimo, Tribunale di Roma del 27 gennaio 2020, in Società, 2020, fasc. 4, pp. 425 e ss. Si veda altresì, volendo, per conferma a contrario: Cass., n. 1095 del 2016. 8 “L'articolo 2479, comma 2, c.c. detta una regola di organizzazione fondamentale delle società a responsabilità limitata, individuando alcune materie che sono sottratte alla generale competenza gestoria degli amministratori e sono devolute alla competenza funzionale ed esclusiva dell'assemblea; segnatamente, il n. 5 riserva alla approvazione dei soci le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei loro diritti. … la nozione di “sostanziale modificazione dell'oggetto sociale” posta dall'articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. dev'essere intesa come modificazione di fatto, riferendosi, dunque, a tutte quelle ipotesi in cui il mutamento dell'oggetto sociale consegua non ad una specifica delibera assembleare di modifica formale della relativa clausola statutaria, bensì ad operazioni di carattere gestorio.
Come evidenziato anche da acuta dottrina, le operazioni sussumibili all'interno di tale fattispecie devono essere individuate in funzione non tanto o non solo del contenuto, quanto del relativo effetto.
La ratio della disposizione è infatti quella di assicurare la tutela dei soci a fronte di operazioni che, pur avendo natura gestoria, comportano una sostanziale trasformazione della struttura e dell'attività dell'impresa, determinando una significativa alterazione del grado di rischio e delle condizioni dell'investimento, che sono definiti proprio in relazione all'oggetto sociale e, più precisamente, all'attività esercitata in concreto.
La rilevanza sostanziale dell'operazione dev'essere perciò apprezzata sia sotto il profilo qualitativo
(tipologia dell'attività risultante all'esito dell'operazione rispetto a quella precedentemente svolta), sia pagina 10 di 16 sotto il profilo quantitativo (economico-patrimoniale), in relazione alla sua idoneità ad incidere in modo permanente e duraturo sull'oggetto sociale formalmente delineato dallo statuto. Con riferimento all'acquisizione di partecipazioni, ne è rilevante la misura e l'oggetto (arg. ex art. 2361, comma 1,
c.c.). Ovvio, infine, che la “sostanziale modificazione” è fattispecie che comprende ma è ben più ampia del “totale mutamento” dell'oggetto sociale.
Orbene, nella disciplina delle società a responsabilità limitata, le operazioni che realizzano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci non sono vietate in se stesse, ma solo in quanto non siano state precedute da una delibera autorizzativa dell'assemblea.
Dagli atti del processo emerge pacificamente che i soci di pur essendo a Parte_3 conoscenza dell'acquisizione, non l'avevano ritualmente approvata.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito – fatto proprio anche da questo
Tribunale – cui si ritiene di dover dare seguito (8), al difetto della preventiva decisione autorizzativa dei soci consegue la nullità del negozio attuativo dell'operazione determinante la sostanziale modifica dell'oggetto sociale.
È largamente maggioritaria l'opinione secondo cui l'articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. configura un limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori.
La violazione di tale limite da parte dei membri dell'organo gestorio, i quali abbiano agito in assenza di una decisione autorizzativa dei soci, integra, dunque, un'ipotesi di rappresentanza senza potere, avendo essi travalicato i limiti del potere di rappresentanza generale attribuitogli dal primo comma dell'articolo 2475-bis c.c.
Tuttavia, in questa particolare ipotesi, al difetto o all'eccesso di potere rappresentativo non consegue
l'applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c. né l'applicazione della specifica disciplina dettata dall'articolo 2475-bis, comma 2, c.c. – che prevede un'eccezione alla regola della inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, sancendo l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni al potere gestorio degli amministratori di s.r.l., ancorché pubblicate, salva l'exceptio doli.
Secondo la tesi sostenuta anche dalla dottrina prevalente, infatti, la regola dell' inopponibilità ai terzi vale esclusivamente per le limitazioni al potere gestorio degli amministratori di natura convenzionale
(in quanto poste dall'atto costitutivo ovvero dalla delibera di nomina), non anche per le limitazioni di fonte legale.
La violazione di un limite legale integra una diversa fattispecie. In tal caso, infatti, l'azione degli amministratori esorbita dalle attribuzioni ad essi conferite dalla legge, invadendo la sfera dei poteri pagina 11 di 16 all'azione dell'amministratore con attribuzione della scelta gestoria in capo all'assemblea dei soci ricorre quando la scelta comporta una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si configura tale situazione
“quando la scelta gestoria compiuta senza la decisione dell'assemblea modifica di fatto in modo radicale l'attività di impresa concreta fino a quel momento svolta incidendo sui rischi, gli effetti, le Co prospettive di redditività dell'attività economica della La valutazione va condotta in concreto tenendo in considerazione tutti gli aspetti della società.” (Trib Milano citato).
In astratto, come già si è detto sopra, può convenirsi che l'affitto dell'azienda costituente l'unica o più rilevante attività di impresa svolta dalla RL possa comportare una modificazione dell'oggetto sociale trasformando il business dell'ente da imprenditoriale a finanziario. La valutazione va fatta in concreto e nel caso in esame deve considerarsi che la scelta gestoria contestata è stata compiuta dall'amministratore quando la società si trovava già da tempo in stato di scioglimento conseguente alla paralisi dell'assemblea dovuta ad un profondo dissidio tra i due blocchi di soci. La circostanza che l'amministratore abbia formalmente e probabilmente in ritardo constatato lo stato di scioglimento il giorno successivo la stipulazione del contratto di affitto di azienda non incide sulla condizione in stato scioglimento in cui già da tempo la società versava, come ammesso anche dagli attori (la cui difesa nella memoria n. 2 a pagina 5 scrive “ solo dopo oltre due anni dalla mancata approvazione dei bilanci di esercizio e dopo innumerevoli diffide dei soci e l'A.U. si è Pt_2 Parte_1 Controparte_2 determinato ad accertare lo stato di scioglimento della società.”). L'accertamento dello stato di scioglimento ex art 2485 c.c. consiste in una manifestazione di scienza non costitutiva con effetti meramente dichiarativi. Con quando concluse il contratto di affitto di azienda il 20 aprile 2022 CP_4 era già, di fatto, in stato di scioglimento tanto che a quella data da tempo i soci attori avevano chiesto di porre in liquidazione la società. In questa situazione la società aveva come prospettiva non più quella della gestione corrente dell'attività di impresa e di conseguimento del suo oggetto sociale, ma quella necessariamente liquidatoria. Per queste considerazioni non può ritenersi che il contratto di affitto di
attribuiti dall'ordinamento ad altro organo sociale, con la conseguenza che l'atto posto in essere risulta viziato da un difetto assoluto di attribuzione: tale vizio – che attiene non tanto alle modalità di esercizio del potere, quanto all'esistenza del potere stesso, perciò concretizzandosi non già nel cattivo esercizio di un potere astrattamente esistente, bensì nella carenza assoluta in astratto del potere esercitato – alla luce del carattere imperativo e inderogabile della norma attributiva del potere, determina la nullità (virtuale) dell'atto posto in essere in violazione della stessa, ai sensi dell'articolo
1418, comma 1, c.c.”
pagina 12 di 16 azienda abbia comportato un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale con effetti distonici rispetto alle prospettive operative della società e all'azione conservativa cui era tenuto l'organo gestorio stante la situazione di scioglimento dell'ente. La società in stato di scioglimento ha la prospettiva della liquidazione, gli amministratori, prima della nomina del liquidatore sono tenuti ad una gestione conservativa (art 2486 c.c.) nella prospettiva la cessazione dell'attività imprenditoriale in vista della migliore liquidazione;
l'orizzonte non è della più della continuità aziendale per il conseguimento dell'oggetto sociale, lo stato di scioglimento comporta già in sé una modifica dell'oggetto sociale come determinato nell'atto costitutivo così come la prospettiva dei soci non è più quella di trarre utili dall'esercizio in comune dell'attività di impresa ma di vantare un credito sul residuo attivo all'esito della liquidazione.
L'affitto dell'azienda a in vista della liquidazione di è stata quindi una scelta CP_1 CP_4 gestoria pre liquidatoria non necessitata ma rientrante nell'ambito delle opzioni dell'organo amministrativo della società in stato di scioglimento e dunque atto gestorio che l'amministratore aveva il potere di compiere ponendosi al di fuori del perimetro dell'art 2479 co2 n. 5) c.c. ; a ciò si aggiunga che lo stallo dell'assemblea avrebbe comunque reso ardua la prosecuzione diretta dell'attività aziendale da parte di Controparte_6
E' evidente che restano i limiti delle operazioni in conflitto di interessi e le eventuali responsabilità per i danni cagionati alla società da scelte poste in essere in violazione dello statuto o della legge, ma il tema è affatto differente da quello introdotto dagli attori con l'azione di nullità del contratto.
L'azione di annullamento del contratto di affitto di azienda concluso il 20 aprile 2002 da CP_4 con CP_1
Gli attori non sono legittimati attivi all'azione di annullamento del contratto di affitto di azienda di cui non sono parti.
L'annullamento è stato chiesto per conflitto di interessi tra l'amministratore e la società contraente.
La titolarità del potere di chiedere l'annullamento di un contratto è della parte stipulante e non anche dei terzi;
se la parte stipulante il contratto è una società di capitali i soci sono terzi rispetto alla società.
Sull'esercizio dell'azione di annullamento del contratto in via surrogatoria della società si richiama quanto sopra detto.
Co La domanda di annullamento parziale del contratto proposta da nei confronti di Controparte_6
CP_1
Si tratta di domanda trasversale proposta dalla convenuta nei confronti di e CP_4 CP_1
pagina 13 di 16 avente ad oggetto la clausola 9 del contratto di affitto di azienda che riconosceva all'affittuaria un diritto di prelazione sul futuro acquisto dell'azienda. La domanda non è stata riproposta da CP_4 in sede di precisazione delle conclusioni per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dopo la vendita dell'azienda per altro senza la formale attivazione della clausola di prelazione da parte di CP_1 non essendo pervenute offerte di acquisto da parte di altri soggetti.
Sulla domanda vanno svolte alcune considerazioni perché durante la discussione la difesa di CP_4
[... ha chiesto, sulla base della ritenuta fondatezza della dedotta invalidità della clausola 9 del contratto, di condannare in solido con gli attori alla rifusione delle sue spese processuali. CP_1
La difesa di ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della richiesta di condanna CP_1 alle spese perchè formulata solo in sede di discussione ex art 275 bis cpc e nel merito ne ha contestato la fondatezza.
La condanna sulle spese è un effetto ex lege, art 91 cpc, della soccombenza, da ciò consegue la infondatezza della difesa di dell'eccezione di tardività della domanda in punto spese di CP_1
Controparte_6
Dunque ha chiesto l'annullamento parziale del contratto di affitto di azienda con Controparte_6 riferimento alla clausola 9 sul diritto di prelazione a favore dell'affittuaria, fondando l'annullamento sul conflitto di interessi dell'amministratore che nella vicenda agì in qualità di Controparte_2 amministratore sia di sia di (doc.3 attori), senza darne comunicazione agli CP_4 CP_1 organi sociali, dove la clausola di prelazione si prospettava pregiudizievole per di Controparte_6 fatto ponendosi come elemento di dissuasione di terzi a partecipare alla procedura di vendita dell'azienda.
Il conflitto di interessi era sussistente in ragione del fatto che amministratore e socio di Controparte_2 era anche socio unico e amministratore di (docc 1 e 2 attori). Quanto agli CP_4 CP_1 effetti della clausola di prelazione, non può escludersi l'efficacia dissuasiva della clausola di offerte di acquisto da parte di terzio. La circostanza che l'azienda sia stata acquistata da in esito a CP_1 gara competitiva ad un prezzo in linea a quello di stima non esclude una valutazione di idoneità della clausola di prelazione a cagionare un pregiudizio alla società costituendo notoriamente un elemento di dissuasione dei terzi alla partecipazione alla gara di vendita ed essendo altresì notorio che la partecipazione di più offerenti ad una gara competitiva è funzionale al conseguimento del migliore risultato possibile della procedura di vendita. La circostanza che nel caso di cessione dell'azienda di nessun offerente si sia presentato ai tre esperimenti di vendita supporta siffatta Controparte_6 valutazione in termini di pregiudizio conseguito da in conseguenza del patto di Controparte_6 pagina 14 di 16 prelazione a favore di CP_1
Queste considerazioni giustificano la condanna di in solido con gli attori alla rifusione di CP_1 parte delle spese processuali di nella misura del 25% Controparte_6
Le considerazioni che precedono portano ad escludere una pronuncia ex art 96 cpc in danno degli attori richiesta da CP_1
La liquidazione delle spese processuali.
Nella liquidazione delle spese va considerata anche la fase cautelare che per altro non è pervenuta alla pronuncia di un provvedimento sul ricorso avendo gli attori, dopo la vendita dell'azienda, rinunciatovi.
Gli attori sono condannati in solido tra loro e con per la quota del 25% alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore di , spese liquidate, considerando il valore della Controparte_8 causa (euro 120.000 atteso che si chiedeva di dichiarare nullo/annullabile il contratto di affitto di azienda che prevedeva il canone di euro 40.000 annuo per la durata di 3 anni) in euro 6.000,00 per la fase cautelare ed euro 14.103,00 per il merito oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge;
gli attori sono condannati in solido alla rifusione delle spese processuali anche in favore di CP_1
[...
spese liquidate in spese liquidate per ciascuna convenuta in euro 6.000,00 per la fase cautelare ed euro 14.103 per il merito oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di nullità e di annullamento del Contratto di Affitto di azienda stipulato tra Confer
S.r.l. e il 20.4.2022. Controparte_1
Rigetta la domanda proposta da di condanna degli attori ex art 96 cpc. CP_1
Condanna gli attori in solido tra loro e quest'ultima in solido con gli attori limitatamente alla CP_1 quota del 25% alla rifusione delle spese processuali in favore di , spese Controparte_8 liquidate in euro 6.000,00 a titolo di compenso per la fase cautelare ed euro 14.103,00 a titolo di compenso per il giudizio di merito oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in CP_1 in euro 6.000,00 a titolo di compenso per la fase cautelare ed euro 14.103,00 a titolo di compenso per il merito oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
pagina 15 di 16 Milano, 30 settembre 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La compagine sociale era così costituita: era socio di maggioranza relativa, detenendo il 50% delle quote, mentre CP_2
e erano titolari del 25% ciascuno Pt_2 Pt_1 2 Al canone annuo di euro 40.000,00 3 La prova del conflitto di interessi emergerebbe dal contenuto dell'accordo che riservava a di cui CP_1 CP_2 era socio unico, diritto di prelazione ad acquistare l'azienda in caso di cessione
[...] pagina 4 di 16 4 Prodotta successivamente da Confer con memoria ex art. 183, comma 6, n.2, cpc, del 22.01.2024 (doc. 16, Confer) 5 Per l'udienza di prima trattazione fissata con decreto del GI al medesimo giorno pagina 5 di 16