Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 685/2022 R. G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 685/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del giorno 8.4.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, rispettivamente, nelle date del 2 e del 6.4.2024, e vertente
TRA
, n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale;
Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Alfio PAPPALARDO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Sant'Agata Militello (Via Medici, 189); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro E_ tempore;
p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Luca Amedeo MARTINO, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Stefano di Camastra alla (via Nullo n. 26); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata;
2) Nel merito e in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Patti, dott.ssa M. A. La Porta, n. 371/2022 del 17.5.2022, confermare il decreto ingiuntivo
3) Condannare l' E_ alla refusione integrale delle spese del presente giudizio, come anche di quello di primo grado …”.
Per parte appellata:
“… 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla ditta per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Confermare la Sentenza di primo grado in tutte le sue parti;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2022 , n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio davanti a questa Corte l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Patti–Sez. Distaccata di S. Agata di Militello, con sentenza n. 371 pubblicata in data 17.5.2022 nel procedimento già iscritto al n. 100907/2011 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso. In prime cure, con atto di citazione notificato in data 4.11.2011, l' E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore – odierna appellante
[...]
– proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212 emesso dal Tribunale di Patti-Sez. Distaccata di S. Agata di Militello depositato in data 19.7.2011 e notificato in data 28.9.2011, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del , n.q. di Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale., della somma di € 15.800,00 oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo (nonché spese e compensi del procedimento monitorio, liquidati in complessivi € 800,00), a titolo di debito impagato dovuto per la fornitura di mangime per uso zootecnico negli anni 2009 e 2010.
L'opponente eccepiva in via preliminare:
- la prescrizione del debito derivante dalle fatture, annuale ai sensi dell'art. 2955 C.C., nella specie del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- l'inidoneità dello scontrino fiscale quale prova dell'avvenimento della fornitura in caso d'opposizione, questo piuttosto dimostrando fino a prova contraria l'avvenuto pagamento dell'importo battuto;
- l'avvenuta allegazione di titoli, insieme alle fatture, mai portati all'incasso e di cui non era stato chiesto il pagamento, collegati peraltro al conto personale dell'istante e non riferibili al decreto ingiuntivo emesso;
e, nel merito, l'avvenuto pagamento di quanto richiesto atteso che le fatture nn. 142 e 144 del 2009 e nn. 3 e 23 del 2010 – derivanti da acquisti fatti dal presso l'azienda CP_1 dell'istante – in realtà erano state pagate, come dimostrato dagli scontrini prodotti.
Concludeva chiedendo: la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto;
dichiarare prescritto il credito vantato posto a fondamento del decreto opposto e per l'effetto annullarlo totalmente insieme a tutti gli atti con lo stesso collegati, con condanna alla spese di lite;
nel merito accertare e dichiarare non dovuto il presunto credito vantato ex adverso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la ditta opposta con comparsa del 20.2.2012 deducendo ex adverso: l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 C.C. poiché l'opponente esercitava l'attività d'imprenditore agricolo ed aveva utilizzato la merce acquistata per la propria attività; quanto al presunto adempimento dell'obbligo di pagamento delle forniture avvenute, che gli scontrini fiscali rilasciati in occasione delle singole forniture avevano mero valore di prova presuntiva suscettibile di prova contraria e, circa le fatture quietanzate, che il prezzo non era stato corrisposto in contanti. Ferma l'ammissione da parte dell'opponente del rapporto sottostante il credito azionato (che esonerava l'opposto dall'onere di provarne l'esistenza): il aveva effettuato, nel corso degli anni 2009 e 2010, plurime forniture di Parte_1 materiale e di prodotti zootecnici destinati all'attività produttiva dell'azienda agricola in titolarità al , per l'importo complessivo di euro 18.300,00; E_
l'acquirente aveva consegnato al uattro titoli, tratti dal conto corrente intrattenuto Pt_1 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. Di Santo Stefano di Camastra, con scadenze, rispettivamente: al 7.5.2010, per euro 4.000,00; all'11.6.2010, per euro 4.300,00; al 16.7.2010, per euro 5.000,00; al 20.8.2010, per euro 5.000,00. Il aveva ritenuto di dovere corrispondere entro le scadenze concordate meri acconti CP_1
e per soli euro 2.500,00, chiedendo al i non portare all'incasso i titoli consegnati per Pt_1 mancanza di provvista, ed in seguito non aveva più adempiuto. Concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Tribunale adito così statuiva:
“- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.212/11 emesso dal Tribunale di Patti Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello il 19/7/2011);
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 E_
che liquida in euro 120,50 per spese vive e in euro 4.835,00 per compensi professionali oltre rimborso
[...] spese generali al 15%, iva e CPA ove dovuti come per legge …”.
*
Parte appellante lamenta che erroneamente l'impugnata sentenza aveva disatteso le proprie domande e difese, e ciò in specie:
1. sulla non contestazione dei fatti e sull'onere della prova. Erroneità della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Violazione dell'art. 1988 C.C.
Il non aveva mai contestato le forniture effettuate dalla ditta E_ Pt_1 limitandosi ad eccepire l'avvenuta prescrizione presuntiva del credito fatto valere sulla base delle fatture e degli scontrini emessi:
“La mancata contestazione della qualità e quantità delle forniture effettuate e della documentazione fiscale allegata, imponeva all'allora opponente l'obbligo di fornire la prova dell'avvenuto pagamento”.
A fronte della incontestata (anzi, più volte ammessa) fonte dell'obbligazione, aveva quindi errato il Giudice di prime cure a revocare il decreto ingiuntivo opposto sulla base di mere presunzioni, non suffragate da alcuna prova dell'effettivo pagamento dell'importo reclamato.
“… Gli assegni allegati alla documentazione fiscale e a supporto della domanda monitoria, anche al netto della rilevata validità, costituiscono prova dell'esistenza dei rapporti commerciali tra le parti e valgono quale promessa di pagamento. L'assegno bancario deve essere riconosciuto quale promessa di pagamento con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, salvo che l'emittente non dia la prova dell'esistenza, invalidità ed estinzione del predetto rapporto. Ragionare diversamente, significherebbe, invertire irrimediabilmente l'onere della prova, in violazione dell'art. 1988 C.C., a mente del quale, la dazione di titoli al creditore, rappresenta una promessa di pagamento o ricognizione del debito fino a prova contraria, onere che grava sul debitore, che è tenuto a dimostrare di avere eseguito la prestazione. Prova, lo si ripete, che nel caso di specie non è stata né dedotta, né allegata. L' e per essa l'omonimo titolare non ha mai disconosciuto i titoli emessi e consegnati, da E_ ritenersi, quantomeno nei rapporti diretti tra traente e prenditore, quale promessa di pagamento, né le sottoscrizioni in essi contenute, omettendo di fornire la prova dell'avvenuto dedotto inesistente imprecisato pagamento delle forniture …”.
2. Sul credito fatto valere con le fatture nn. 142 del 18.12.20009 e 144 del 19.12.2009.
Il Tribunale aveva erroneamente prestato rilevanza decisiva alla quietanza contenuta nelle fatture nn. 142/2009 e 144/2009 rispettivamente di euro 4.300,00 e 4.000,00, considerandole onorate ex lege. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare invece che gli assegni rilasciati alla ditta corrispondessero esattamente agli importi indicati nelle fatture e negli scontrini Pt_1 azionati:
“La quietanza di pagamento contenuta nelle dette fatture era stata apposta al momento del rilascio dei titoli, che non sono stati portati all'incasso su espressa richiesta del traente per mancanza di provvista.
L'emissione della documentazione fiscale che normalmente e ritualmente accompagna le forniture della merce, unitamente alla promessa di pagamento rappresentata dai titoli, non poteva produrre alcun effetto liberatorio, che, come è noto, si verifica con la riscossione della somma portata dai medesimi titoli, in quanto, la consegna di essi, deve considerarsi effettuata pro solvendo, salvo diversa volontà delle parti (Cfr. Cass. Civile sez. III 22.1.2019 n.1572). Nel caso di specie, la quietanza apposta sulle fatture nn. 142/2009 e 144/2009 non poteva e non può costituire prova dell'avvenuto pagamento, in quanto i titoli non sono mai stati portati all'incasso per espressa volontà dell' . E_ La quietanza essendo una dichiarazione di scienza non è idonea ad integrare la volontà delle parti e non può essere considerata costitutiva dell'effetto estintivo del debito, solo sulla base della mera ricezione dell'assegno …”.
3. Sul credito fatto valere con le fatture n. 3 del 4.2.2010 e 23 del 24.3.2010. Violazione dell'art. 2729 C.C.
Il Giudice di prime cure, sulla base di mere presunzioni, che non rivestivano il carattere della gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 C.C., aveva erroneamente ritenuto provato l'avvenuto pagamento delle fatture nn. 3 e 23 del 2010 sulla base dell'apposizione del relativo scontrino pur nella mancanza di corrispondenza degli importi dei titoli e delle fatture:
“La presunzione di avvenuto pagamento non si può considerare grave perché non sussiste il nesso causale tra fatto noto e fatto ignoto. Nel caso di specie, il fatto noto è rappresentato dal rilascio dello scontrino fiscale, che normalmente accompagna la merce, dal quale dovrebbe discendere il fatto ignoto, ovvero l'avvenuto pagamento”. Se come rilevato dal primo Giudice “lo scontrino risponde ad un obbligo di natura fiscale e non dà atto dell'avvenuto pagamento”, a rigor di logica l'unica conseguenza è che l'avere emesso lo scontrino non significa avere ottenuto il pagamento delle relative fatture. La presunzione di avvenuto pagamento non può neppure considerarsi precisa in ragione del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, vi è esatta corrispondenza tra i titoli, le fatture e lo scontrino”.
Ed invero: lo scontrino di euro 600,00, seppur smarrito nel corso del giudizio, non solo non era stato mai disconosciuto, ma addirittura era stato espressamente riconosciuto e contabilizzato dal debitore opponente (vedi p. 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Gli importi degli assegni rilasciati dall'opponente, di euro 5.000,00 cadauno, risultavano corrispondenti a quelli indicati nelle fatture nn. 3 e 23 del 2010, di euro 4.700,00, e nello scontrino di euro 600,00 (diviso in euro 300,00 per ciascuno degli assegni);
concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio, come anche di quello di primo grado.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 27.2.2023 e, deducendo ex adverso:
in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 C.P.C.;
e nel merito:
sub 1., che il preteso debitore:
“… ha sempre dichiarato che vi erano reciproche e continue forniture tra le parti ma, a differenza di quanto erroneamente argomentato parte appellante, ha sempre eccepito l'avvenuto pagamento e, come chiaramente argomentato dal Giudice di I grado, stante gli scontrini e le quietanze prodotte in atti, era onere di parte opposta provare non soltanto la fonte dell'obbligazione per cui si agisce ma anche il mancato adempimento della stessa, prova che non vi è mai stata. La giurisprudenza citata da parte appellante (Cass Civ. 21512/2019) è citata in maniera parziale perché, pur partendo da un presupposto vero, dimentica di dire che l'assunto “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento” vale fin quando il presunto debitore non eccepisce l'avvenuto pagamento, presentando fatture timbrate e quietanzate. Altrettanto errato è il tentativo di provare che gli assegni in atti costituiscono prova dei rapporti commerciali e valgono quale promessa di pagamento, perché, come spiegato in maniera incontrovertibile dal Giudice di I grado (cfr. pag. 4 dell'impugnata Sentenza), “la consegna di assegni a garanzia di un debito (..) non è meritevole di tutela giuridica, in quanto contraria alle funzioni di pagamento riconosciute dall'ordinamento dell'assegno bancario e conseguente nullità del patto di garanzia”. Di tali titoli non è mai stato chiesto il pagamento, né sono stati mai portati all'incasso bancario, e pertanto non se ne può in nessun caso eccepire l'avvenuto mancato pagamento. Non è il Sig. a dover chiarire la consegna degli CP_1 assegni, così come ipotizzato da controparte, ma la ditta a dover spiegare il perché, se avanzava dei crediti, Pt_1 non hai mai chiesto il pagamento di almeno uno di tali titoli e non ne ha mai portato nessuno all'incasso …”;
sub 2., che:
“… il ha prodotto fatture timbrate, quietanzate e con lo scontrino di vendita allegato, per provare CP_1 l'avvenuto pagamento in contanti. La produzione della quietanza è prova dell'avvenuto pagamento mentre, al contrario, è il creditore che non ha mai dato la prova che tale pagamento non è stato fatto. Né vi è alcuna prova che i titoli fossero privi di provvista, essendo questa una dichiarazione di controparte non provata da alcun dato reale, così come la presunta espressa volontà manifestata dall'azienda di non portare all'incasso i titoli non può in CP_1 nessun modo inficiare la volontà del presunto creditore di negoziare un titolo in suo possesso;
inoltre, non vi è prova alcuna che tali titoli erano stati rilasciati a garanzia del pagamento di tali fatture …”; sub 3., che:
“… lo scontrino in atti, non accompagnato da nessuna fattura, non può essere in alcun modo riferibile a rapporti di dare avere tra le parti e che parte appellante, diversamente da quanto sostenuto, non lo ha mai riconosciuto come conseguente ad un rapporto commerciale tra le parti. Con riguardo alla prova, ed all'avvenuta violazione dell'art. 2729, questa appare del tutto infondata e, semmai, riferibile al comportamento del presunto creditore che mai ha portato i titoli all'incasso e che mai ha dato prova del mancato pagamento delle fatture, dando anzi prova, per sua stessa ammissione, che tra le parti i pagamenti avvenivano per contanti (vedi dichiarazione dell'avvenuto incasso per contanti della somma di euro 2.500,00). Né si comprende infine il calcolo che effettua parte appellante alla pagine 8-9 dell'atto di appello dove ritiene che gli assegni in atti, n. 4 titoli di euro 5.000,00 cadauno, corrispondano alle fatture intercorse tra le parti quando da tutti gli atti di causa, e dalla stessa dichiarazione effettuata nel ricorso per decreto ingiuntivo, il totale delle fatture è pari ad euro 17.700,00 ed è pacifico che il presunto credito richiesto era pari ad euro 15.300,00, (15.800,00 al massimo considerando anche la richiesta di pagamento del fantomatico scontrino di euro 500,00). Né si capisce perché a fronte di 17.700,00 euro di fatture, emesse tra il 2009 ed il 2010, il presunto creditore avrebbe chiesto a garanzia 20.000,00 di assegni con scadenza nel 2010 …”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
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Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 17.3.2023 (in virtù d'ordinanza che dichiarava di non doversi procedere sull'istanza d'inibitoria per rinuncia alla medesima da parte dell'istante e dava atto che non sussistevano i presupposti per la pronuncia d'ordinanza ex art. 348 bis C.P.C.) per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.4.2024, ivi, senza alcuna ulteriore attività, previa la surroga del già designato relatore, la causa è stata posta in decisione.
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In sede di comparse conclusionali (con atti depositati, rispettivamente, in data 10.6.2024 per parte appellante e nelle date del 23.5.2024 e 25.6.2024 per parte appellata) le difese costituite si riportavano alle tesi e domande già spiegate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa la domanda di inammissibilità dell'appello articolata dall'appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 C.P.C., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018). Dunque, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 C.P.C. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 40560 del 17.12.2021).
Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale del Suprema Corte:
«… l'art. 342 comma I C.P.C., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere …» (Cass. Civ. ord. n. 10916 del 05/05/2017; Cass. Sez. Un. sent. n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, con indicazione delle questioni di diritto che si asserisce non sarebbero state correttamente affrontate e delle prove non correttamente valutate, nonché gli specifici motivi per cui il provvedimento viene impugnato, consentendo così alla controparte un pieno contraddittorio ed alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Di qui l'infondatezza della questione d'inammissibilità in argomento.
*
Nel merito, appare utile premettere, al fine di inquadrare più definitamente i termini della vicenda sub iudice, che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da trae Parte_1 asseritamente fondamento dalla mancata effettiva corresponsione da parte della ditta committente della somma pari ad € 18.300,00 (a fronte della quale era stato versato un acconto di € 2.500,00), per forniture di mangime zootecnico decorse a pro' di parte appellata che, a garanzia dell'importo dovuto, avrebbe consegnato quattro assegni bancari con diverse scadenze, per cui la ditta emetteva scontrini e fatture senza riuscire a riscuoterne il Pt_1 prezzo.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 1988 C.C.
Invero, il Tribunale ha escluso di poter riconoscere ai predetti titoli l'efficacia della promessa di pagamento, richiamando quanto puntualizzato in sede di giurisprudenza di merito, ossia che “la consegna al creditore di assegni a garanzia di un debito, con l'intesa di restituzione qualora il debitore adempia regolarmente alla scadenza dell'obbligazione, pur costituendo una prassi commerciale diffusa non è meritevole di tutela giuridica, in quanto contraria alle funzioni di pagamento riconosciute dall'ordinamento dell'assegno bancario e conseguente nullità del patto di garanzia”.
È al contrario da riconoscere, secondo questa Corte, sulla scorta del chiaro diverso orientamento giurisprudenziale di legittimità, che proprio il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti mediante dazione d'assegno «… apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento …» (così, in motivazione, Cass. 24/10/2019, n. 27370; v. tra le altre, Cass. 24/05/2016, n. 10710; Cass. 15/09/1998, n. 9181; Cass. 19/04/1995, n. 4368; Cassazione civile sez. II, 06/07/2021 n.19051).
Ed infatti (così Cass. Sez. , sentenza n. 10710 del 2016):
«… L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 C.C., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 C.C. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 C.C. …»
Con la conseguenza che il prenditore può avvalersene per ottenere il pagamento di quanto indicato dall'emittente, dovendosi presumere iuris tantum l'esistenza e validità di un rapporto sottostante, risultando onere dell'emittente la dimostrazione dell'inesistenza, invalidità o estinzione del suddetto rapporto fondamentale.
Ora, l'esistenza del rapporto di fornitura donde la pretesa di pagamento azionata in monitorio tra le parti non è in contestazione (l'opposto ha confermato sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che “l'ingiunzione veniva fondata sul mancato pagamento delle fatture n. 142 n. 144 del 2009 e n. 3, n. 23 del 2010 derivanti da acquisti fatti dal Sig. presso l'azienda CP_1 dell'istante”). È poi un dato pacifico e documentale che le fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo sono tutte intestate al , così come incontestato e documentale è Parte_1 che la società di cui quest'ultimo è rappresentante legale fosse titolare di licenza per l'esercizio di forniture di materiale e di prodotti zootecnici cui si riferiscono le fatture anzidette;
altrettanto innegabile è che le fatture medesime rechino la firma di , così come gli assegni Parte_1 posti a garanzia dei pagamenti rechino la firma del REGALBUTO.
L'opponente, odierno appellato, dichiara(va) di non capire a che titolo venissero depositati assegni dei quali non era mai stesso chiesto neanche il pagamento e comunque rileva(va) che tutte le fatture poste a fondamento dell'opposto decreto erano state pagate, così come dimostrato dagli scontrini di pagamento allegati. Solo in sede di note conclusive in primo grado affermava, in relazione alle fatture intercorse tra le parti e poste a fondamento del decreto opposto, quanto appresso:
“sono state tutte integralmente pagate e (…) non vi è alcuna prova in atti che possa dimostrare il contrario. In particolare, la n. 142/2009 e la n. 144/2009 risultano essere non solo accompagnate dallo scontrino fiscale ma anche dal timbro della ditta e della firma per quietanza del venditore”.
Ed in merito alle fatture nn. 3/2010 e 23/2010 deduceva parimenti in primo grado che risultavano essere pagate e non vi era prova alcuna che potesse indurre a pensare il contrario.
Quanto alle prime due fatture, ritiene questa Corte che, come affermato dalle SS.UU. nella sentenza del 22.9.2014, n. 19888, la quietanza, pur non essendo del tutto assimilabile ad una confessione stragiudiziale ed essendo sottoposta ad un regime speciale quanto all'accertamento della data (art. 2704 C.C., comma 3), è tuttavia soggetta in via analogica agli artt. 2732 e 2735 C.C. in quanto asseverazione di un fatto a sè sfavorevole e favorevole al solvens. In quanto dichiarazione di scienza, con portata equivalente a quella della confessione, la quietanza è affermazione di un fatto e non di un effetto giuridico quale l'estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. 25 marzo 1999, n. 2819). La quietanza attesta dunque solo il fatto suscettibile dell'effetto estintivo dell'obbligazione, id est la ricezione del pagamento, ma non l'effetto medesimo, il quale appartiene al piano delle qualificazioni giuridiche. La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha quindi efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 C.C., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza.
Ciò detto, l'onus probandi in questione gravava in capo al creditore che nulla ha provato in diverso rilievo in merito alle fatture nn. 142/2009 e 144/2009. Va dunque confermata in parte qua la pronuncia gravata, che al riguardo ha operato in conformità al superiore principio di diritto un retto discernimento in fatto, là dove ha ritenuto certa la prova dell'estinzione per adempimento del debito de quo, osservando come la riferibilità della quietanza alla specifica obbligazione di cui alla singola fattura non fosse – in un contesto di convergenza univoca della dichiarazione suddetta e della presenza di uno scontrino fiscale d'importo conforme spillato adesivamente al documento suddetto – seriamente contestabile.
Per le fatture nn. 3/2010 e 23/2010, si rileva quanto appresso.
Pur dovendosi tener conto della natura obbligatoria della emissione dello scontrino al momento della consegna della merce all'acquirente ed escludendosi, pertanto, qualsiasi implicito significato confessorio (tipico della quietanza) connesso a tale avvenuta emissione, per un verso il fatto dell'avvenuto loro rilascio a pro' dell'acquirente – che ne ha effettuato la produzione – e per altro verso la coincidenza degli importi degli stessi con quelli di cui alle fatture legittimerebbe analoga inferenza, sebbene debba darsi atto che diversamente dalla vicenda delle precedenti due fatture qui manca una dichiarazione di quietanza e dal solo singolo scontrino non è dato ricavare in maniera certa ed immediata – in assenza della chiara enunciazione del fatto, tramite l'adozione, nel corpo del medesimo documento, di termini quali "pagato" o altri equipollenti con sigla o firma riferibili all'emittente – la dimostrazione certa del pagamento. Tuttavia, ciò significa che a tale documento, ove questo (ripetesi) sia in possesso del fruitore della prestazione, dovrà comunque conferirsi valore di prova presuntiva – grave e precisa, in termini di efficacia rappresentativa – ancorché suscettibile di prova contraria, anche a mezzo testimoni. In detto caso, può dunque sostenersi che l'impresa del abbia offerto un principio di CP_1 prova sufficiente e adeguata dell'estinzione del suddetto rapporto obbligatorio.
Circa il rilievo della prova contraria riveniente dal preteso creditore (a detta del quale la dazione d'assegni sarebbe avvenuta in garanzia anche di detti debiti), quanto dedotto dal primo Giudice a tal riguardo – ossia, che il superiore riscontro documentale favorevole al preteso debitore
(circa l'effettività d'un pagamento ad effetto estintivo anche in tali casi) sia stato indirettamente avvalorato dall'insufficienza della superiore prova contraria – appare non persuasivo, là dove rileva che detta dazione di garanzia non sarebbe certamente ricollegabile a detti acquisti, ove si osservi che corroborerebbero invece tale assunto:
- l'avvenuto rilascio dello scontrino (versato in giudizio e poi smarrito) recante l'importo di euro 600, che il preteso creditore aveva incontestatamente riferito alla dazione dei due assegni in garanzia da euro 5.000 ognuno;
dato fattuale della cui utilizzabilità non s'è fatto alcun riferimento, in motivazione;
- la corrispondenza dell'importo degli assegni riferibili per data alle fatture n. 3 e 23 rispetto al valore delle relative forniture, se si considera – come avvisato dalla difesa di parte appellante
– che il loro ammontare nominale (euro 5.000) coincide esattamente con quello della fattura (euro 4.700) maggiorato del 50% dello scontrino fiscale di euro 600 prodotto dal Pt_1
E, ancora, v'è da dire come si auto elidano, per così dire, i rilievi (oppostamente concludenti), rispettivamente: per un verso, della perdurante disponibilità presso il preteso creditore dei titoli di credito in questione senza che il preteso debitore ne abbia conseguito il rilascio (favorevole alla tesi di parte;
Pt_1 per altro verso, della loro mancata spendita in executivis (favorevole alla tesi di parte
). CP_1
Questo Collegio non può dunque che dare atto di come, nella simmetrica valenza contraria degli esiti della superiore prova (rispettivamente, a favore e contro) fornita dalle parti al riguardo,
l'incertezza irresolubile circa l'effettività o meno dei pagamenti solutori in questione debba ridondare in pregiudizio non già del ricorrente in monitorio, già opposto ed oggi appellante, che quale preteso creditore aveva onere esclusivamente di dimostrare l'avvenimento delle forniture asseritamente impagate, bensì del preteso debitore, che aveva onere di dimostrare (come asserito nella propria difesa) l'effettività dell'estinzione mediante esatto adempimento dell'intero debito ascrittogli.
Nei superiori sensi, pertanto, l'appello va ritenuto parzialmente fondato, e meritevole di accoglimento, con riforma dell'impugnata pronuncia, nel senso che:
- ferma la revoca del decreto ingiuntivo emesso;
- l'opposizione di prime cure meritava (e merita) accoglimento non per l'intero, bensì solo per la pretesa creditoria azionata in monitorio relativamente alle fatture nn. 142 e 144;
- la spettanza creditoria del ndava (e va) ritenuta fondata limitatamente alle fatture Pt_1 nn. 3 e 23, per l'importo complessivo di euro 9.400, con gli accessori sugli importi relativi dal dì del ricorso in monitorio (19.7.2011), come in dispositivo.
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Consegue al superiore epilogo processuale, in cui l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e la conseguente declaranda tenutezza debitoria del REGALBUTO n.q. impone il riconoscimento della sua soccombenza per entrambi i gradi del giudizio, ancorché con ridimensionamento del petitum della parte vittoriosa, la condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio, con loro parziale compensazione (in ragione di ½); spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. In. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui: «… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
fase monitoria:
Competenza: procedimenti monitori Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase unica, valore medio: € 567,00 spese generali (15% sul totale) € 85,05 totale € 652,05 totale dimidiato (per compensazione) € 326,025
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 spese generali (15% sul totale) € 761,55 totale € 5.838,55 totale dimidiato (per compensazione) € 2.919,275
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul totale) € 871,35 totale € 6.680,35 totale dimidiato (per compensazione) € 3.340,175
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 12.10.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 371 in data 15.7.2022 nel procedimento già iscritto al n. 100907/2011 RGAC;
appello proposto da:
, n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale; Parte_1 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro E_ tempore; così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da E_
con citazione notificata in data 7.11.2011 nel procedimento iscritto al n. 907/2011
[...] presso il Tribunale Civile di Patti–Sez. Distaccata di S. Agata di Militello nei confronti di
, n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, così provvede: Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo emesso al n. 212 in data 19.7.2011;
- dichiara la tenutezza e per l'effetto condanna, nei sensi per cui in motivazione,
[...]
al pagamento in favore del dell'importo E_ Parte_2 di euro 9.400, oltre interessi come per legge dal dì del ricorso in monitorio all'effettivo soddisfo;
1.2) condanna ancora parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite del grado, nonché di quelle di fase monitoria, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ½, nell'importo di: per la fase monitoria, euro 326,025 per onorario, oltre ½ degli esborsi come per tabulas, ed ulteriormente accessori come per legge;
per il grado, euro 2.919,275 per onorario, oltre ½ degli esborsi come per tabulas, ed ulteriormente accessori come per legge;
2) condanna ancora parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida, previa loro compensazione in ragione di ½, in complessivi euro 3.340,175 per onorario, oltre ½ degli esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Sezione Prima Civile, il giorno 10.1.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)