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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2497 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 20243 avente ad oggetto: "Responsabilità ex art.2049-2051-2052 c.c. ", vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti, Fabio Parte_1 C.F._1
Nobili e Francesco Spina ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Piazza degli artisti 27,
ATTORE
E
, (C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti, Fabio Controparte_1 C.F._2
Nobili e Francesco Spina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Piazza degli artisti 27,
ATTRICE
E
, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Raffaele Pulzone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via Don Minzoni,
18,
CONVENUTO
E , (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._4
Carmine Antonello Ciccarone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla Via
Malta 4
TERZO CHIAMATO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti, osserva quanto segue.
1. sul fatto
Con ricorso ex art.281 decies, regolarmente notificato in data 26.10.2023, i coniugi Parte_1
e , quali comproprietari dell'immobile sito in Mercogliano (AV) alla via Degli Orti, Controparte_1
individuato al Catasto al Foglio 13 Particella 998 Sub 12 hanno dedotto che all'alba del 12.08.2022, trovandosi in vacanza furono richiamati a rientrare con una certa urgenza poiché l'appartamento di loro proprietà era stato completamente danneggiato da un allagamento proveniente dal piano superiore, appartenente a , ubicato nel medesimo condominio, e che, all'epoca Controparte_2 dei fatti, risultava esser stato concesso in locazione a , in virtù di regolare contratto. Controparte_3
Tempestivamente sono intervenuti sul luogo del sinistro i VV.FF di Avellino i quali hanno effettuato i dovuti sopralluoghi, ascrivendo la causa dell'allagamento alla rottura di una tubazione a servizio della vasca idromassaggio presente nell'appartamento di proprietà del e condotta in CP_2 locazione da , dove si riscontrava un eccessivo riversamento di acqua su tutta la Controparte_3 superficie della pavimentazione, per un'altezza di circa 4cm che si riversava nei solai degli appartamenti sottostanti. Il tutto corredato da Scheda di Intervento, prodotta in giudizio, n. 4045/1 del
12/8/2022 a cui sono state, anche, allegate n. 2 riprese video.
La relazione dei VV.FF. dava atto che: “al piano terzo di proprietà del Signore Parte_1
l'infiltrazione aveva interessato i vani salone, camera da letto, cameretta, bagno;
quest'ultimo al momento era la parte maggiormente danneggiata con coinvolgimento e la rottura del cartongesso, della mobilia e delle porte interne con un interessamento dell'impianto elettrico che al momento veniva distaccato”.
Gli attori hanno rappresentato che i tentativi di richiesta di risarcimento nei confronti di CP_2 sono rimasti inevasi;
che la spesa complessiva sostenuta dagli attori per il ripristino della
[...] vivibilità del proprio appartamento ascende a complessivi € 15.000,00, avvalorati dalle fatture prodotte e da perizia di parte asseverata, con allegato computo metrico a firma del geom. CP_4
Formalizzata dagli attori la procedura di negoziazione assistita, la stessa ha sortito esito negativo.
Invocano, pertanto la responsabilità ex art.2051 del proprietario dell'appartamento sovrastante. Pertanto hanno chiesto: conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. , nella causazione Controparte_2 dell'evento de quo e, per l'effetto, condannare lo stesso, o chi di dovere come per legge, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 15.000,00, oltre le ulteriori somme a titolo di danno emergente e di lucro cessante e calcolati con decorrenza dal mese di agosto
2022 alla data della notifica del presente atto, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Giustizia, ed anche a seguito delle risultanze della C.T.U. che si richiede di seguito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e fino al totale soddisfo;
2) condannare il
Sig. , o chi di dovere come per legge, al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
Si costituisce in giudizio, in data 03.12.2023, il resistente, , che respinge ogni Controparte_2 addebito ed eccepisce preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'immobile era condotto in locazione da , al momento dei fatti, e quindi nella sua Controparte_3 esclusiva disponibilità, in virtù di regolare contratto stipulato in data 06.10.2020 ed alla quale vanno imputati i danni subiti, per responsabilità esclusiva del conduttore dell'evento dannoso.
In buon sostanza, parte convenuta ha contestato l'esistenza di una propria responsabilità nel prodursi delle infiltrazioni e dedotto che queste non provenivano da beni in sua custodia.
Il summenzionato contratto, versato in atti, prevede all'art. 6 che “ la parte conduttrice è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della casa locata ed delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1690 . In esse rientrano , per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico idrico del gas , dell'acqua calda , di pertinenza esclusiva dell'immobile locato , nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico ed alle consequenziali opere di ripristino nonché la manutenzione periodica degli impianti interni ed esterni” .
Subordinatamente ha contestato che nessun preventivo di stima dei danni nonché alcun computo metrico gli sia mai stato inoltrato né alcuna possibilità di sopralluogo sia stata concessa, sottolineando di aver avuto uno spirito di collaborazione e disponibilità per cui aveva aderito al tentativo di negoziazione, e chiesto di estendere la negoziazione alla conduttrice, la quale non aveva dato alcun riscontro, per cui non aveva avuto più seguito la procedura;
gli attori, inoltre, si erano limitati a comunicargli medianti messaggio whatsapp l'ammontare indicativo dei danni derivati al loro appartamento e di cui contesta l'efficacia probatoria. Precisa, subordinatamente, che il danno a cui sarebbe tenuto, deve essere verificato e quantificato in relazione allo stato dei luoghi esistente prima del sinistro, giacché parte attrice, a suo dire, ha realizzato una vera e propria ristrutturazione e apportato migliorie dell'appartamento, facendo lievitare i relativi costi del ripristino. Ha contestato le fatture prodotte da parte attorea, i rilievi fotografici e la perizia, perché non dotati di alcun valore probatorio.
Alla luce di quanto detto ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa di
, nonché il mutamento nel rito ordinario, dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva in proprio favore poiché in capo allo stesso non è configurabile alcuna responsabilità ex art
2051 cc per i motivi indicati nella comparsa.
Nel merito, ha concluso: “rigettare le domande proposte dalle parti ricorrenti in quanto infondate sia in fatto e diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere una responsabile per i fatti di causa ai sensi dell'art 2051 cc la sig.ra e dichiarare che la stessa dovrà tenere CP_3 indenne il sig. da ogni esborso e conseguentemente condannarla al pagamento Controparte_2 in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento dei danni, delle somme che saranno determinate all'esito del giudizio, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà; Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il precedente Giudice Istruttore, ha autorizzato la chiamata del terzo, ritenuta ammissibile.
In data 12.03.2024 si è costituito il terzo chiamato, , negando ogni responsabilità, Controparte_3 dichiarando che nessuna negligenza può esserle imputabile nella sua qualità di conduttrice dell'immobile, in virtù della legge e del contratto che impongono il controllo degli elementi posti nella sua disponibilità tra i quali non rientra il tubo della vasca che ha cagionato il danno lamentato da parte attrice.
Ha prodotto rilievi fotografici dai quali si evince che il tubo flessibile che ha ceduto era in evidenti condizioni di cattiva manutenzione e che era alloggiato all'interno del muro e posto in corrispondenza delle manopole di apertura dell'acqua.
Pertanto non era un tubo posto sotto la vasca che era stata rimossa dall'intervento dei Vigili del Fuoco, il cui ripristino della funzionalità non era legato alla semplice sostituzione di un flessibile laterale, ma ad una attività ben più complessa legata all'esecuzione di opere nella parete al fine di posizionare il nuovo tubo onde poi ricollocare la vasca nella sua posizione originaria.
Ha sostenuto che tale tubo è un rubinetto a parete, dove è pacifica la responsabilità del proprietario al quale incombe di vigilare su tubi allocati all'interno dei muri che, inevitabilmente, sfuggono al controllo e alla visione del conduttore.
Invocando l'art. 1576 c.c. che attribuisce alla responsabilità (e alle spese) del proprietario tutti gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria;
ritenuto che
anche il contratto di locazione all'art. 6 assegna in capo al conduttore solo le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 c.c., ha concluso:
“rilevata l'estraneità del terzo ai fatti per cui è causa, rigettarsi le richieste così come formulate dalle parti costituite nel procedimento in quanto palesemente infondate;
con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in favore dell' antistatario difensore”.
All'udienza del 12.03.24, ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio di un c.t.u, veniva conferito l'incarico al geom. . CP_5
Espletata e depositata la consulenza tecnica d'ufficio, prodotta documentazione, ritenuta la causa matura, è stata assegnata in decisione in data 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.inquadramento normativo
La fattispecie sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante, per costante giurisprudenza, integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva ricadente nella sfera applicativa dell'art. 2051 c.c. (ex multis,
Cass. Civ, Sez. VI, 17 gennaio 2019, n.1188; Cass. Civ, Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7044).
Il presupposto per la configurazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è, per l'appunto, l'esistenza di un rapporto di custodia che, precisa la giurisprudenza, è un rapporto di fatto, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2020, n. 25018, nonché Trib. Napoli, VI Sez. Civ, sent. n. 3245/2023). Non è richiesto, invero, un legame giuridico con la res: la custodia comporta una signoria sulla stessa, che ne consente il governo, nonché il potere di gestione e di controllo del rischio connesso (Trib. Napoli Nord I Sez. sent. n. 2046/2022).
Da tanto ne discende l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso di specie.
È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Ne consegue che i predetti sono tenuti a risarcire il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a meno che non dimostrino il caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi, ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa. Tanto premesso in fatto, in diritto si osserva che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. Civ., n. 13881 del
09/06/2010).
In definitiva, i principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2010, n. 8229;
Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ., Sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811).
Rispetto al caso fortuito deve darsi conto di un duplice orientamento: accedendo alla concezione soggettivistica, per vero minoritaria, si ritiene che il caso fortuito, quale fattore esterno alla condotta del soggetto, possa assumere rilevanza esimente solo previa valutazione della diligenza del custode
(Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651), con inversione dell'onere della prova;
l'orientamento prevalente, invece, al quale si ritiene di aderire, configura la responsabilità in esame quale oggettiva in senso stretto, per cui il fortuito è il fattore esterno (fatto naturale, ovvero fatto del terzo o del danneggiato stesso) idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio, con esclusione di qualsivoglia rilevanza dell'elemento della colpa (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 1 febbraio
2018, n. 2477; Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2018, n.2840; Cass. Civ., Sez. III, 9 agosto 2004, n.
15383 e 15384; Cass. Civ., Sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12027).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confr. Cass.
Civ., Sez. III, 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento di terzi o dello stesso danneggiato. In questa ultima ipotesi, corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
A sostegno di tale tesi, però, le controparti non hanno prodotto alcun elemento probatorio.
Pertanto, risultano accertati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2051 c.c. per configurare una ipotesi di responsabilità, nello specifico della terza chiamata, , per il danno occorso Controparte_3
all'unita immobiliare di proprietà dei coniugi;
né, tantomeno, può ravvisarsi un evento Pt_1
fortuito che tra l'altro non è stato neppure eccepito dai Convenuti, né dimostrato.
3.Il caso concreto
Tali essendo i principi ai quali questo giudice ritiene di aderire, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
È indubbia la presenza delle infiltrazioni a carico dell'unità immobiliare di proprietà degli attori.
Assolutamente pacifico, nella sua oggettività, è il fatto storico posto a base della domanda.
I convenuti non ne hanno negato la verificazione, ma si sono limitati ad imputarsi la responsabilità da custodia vicendevolmente.
Le difese delle parti e la documentazione allegata consentono di ritenere provato l'episodio dell'allagamento ed i conseguenti danni prodottisi nella proprietà della parte attrice.
Risulta nodale, e dirimente ai fini della decisione, la CTU tecnica espletata, dalla quale si deduce l'effettiva portata dell'allagamento, dei danni, e dell'effettiva collocazione della rottura del tubo e della conseguente responsabilità, perché dalla collocazione del tubo discende a chi spetta la custodia della res in questione.
L'accaduto è stato accertato e confermato dal CTU nominato in corso di causa, il quale ha opportunamente valutato tutti gli elementi e le documentazioni fotografiche poste a base della richiesta risarcitoria. Il CTU, con motivazione pienamente condivisibile perché giunta all'esito di scrupolose ed esaurienti indagini, ha accertato l'esistenza dell'avvenuto allagamento, che ha determinato i fenomeni infiltrativi, peraltro risolti, nell'appartamento degli attori e procurato i danni lamentati.
Il Tribunale reputa, pertanto, provato il rapporto eziologico.
In proposito, il CTU, geom. , ha precisato che “… a seguito ai sopralluoghi effettuati e CP_5 da un'attenta analisi dello stato dei luoghi, nonché dopo aver studiato tutti gli elaborati prodotti agli atti di causa, si è giunti nella determinazione di poter stabilire che le doglianze di cui è causa, furono prodotte dalla rottura di un tubo flessibile posto al di sotto di un scomparto della vasca idromassaggio ubicata nell'appartamento al piano superiore di proprietà del sig. ”. Parte_2
Il CTU ha redatto un elaborato assolutamente logico e lineare, da intendersi fatto proprio dalla scrivente, con il quale ha anche opportunamente e dettagliatamente risposto alle osservazioni dei CTP delle parti, che, pertanto, si intendono superate.
Qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità …. diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parti che dai difensori: in tal caso il giudice di merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 cpc, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Corte di
Cassazione, n. 15147/2018). Proprio per tali motivi, non possono, essere prese in considerazione le osservazioni alla ctu mosse da controparte, va rilevato che le stesse sono prive di qualsivoglia fondamento giuridico, a fronte, soprattutto, dell'operato del consulente nominato, basato su metodo tecnico ed alle stesse contestazioni era stata data congrua e logica risposta.
La convenuta , in definitiva, non può ritenersi esente da responsabilità, come affermato da CP_3 ultimo nelle note di trattazione scritta del 12.06.2025, e negli altri atti di causa, ritenendo il flessibile
“non a vista” ovvero nascosto nei componenti di impianto della vasca idromassaggio.
Va, pertanto, subito precisato, che il conduttore ha la custodia delle parti che utilizza, mentre il locatore mantiene la custodia delle parti strutturali e degli impianti principali. Con riguardo alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del cit. art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo. Con il contratto di locazione il conduttore assume l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria della cosa e, quindi, il relativo potere di intervenire a questo fine, mentre la manutenzione straordinaria resta onere del proprietario. Pertanto si può dire che il rapporto di custodia passa dal proprietario all'inquilino con riferimento a quei beni sui quali questi ha il potere (e il dovere) di intervenire, mentre il proprietario resta responsabile dei danni causati da quelle parti dell'immobile sulle quali conserva tale potere di intervento.
Accertato il fatto, è stato necessario individuare la causa dell'allagamento.
In merito a ciò, senza alcuna contraddizione, a seguito di sopralluoghi avvenuti in contraddittorio con le parti, alle cui osservazioni il CTU ha puntualmente risposto, dopo aver descritto ed analizzato lo stato dei luoghi, ha concluso “…quindi, nel caso specifico sono state individuate le cause delle infiltrazioni, riconducibile come detto alla rottura di un tubo flessibile posto all'esterno all'impianto idrico e facente parte dell'impianto della vasca idromassaggio, ubicata nell'appartamento di proprietà del convenuto. Tale bene, non rientrando tra le strutture murarie né tra gli impianti in esse conglobati, deve ritenersi sotto la custodia del conduttore e non del proprietario, il quale è quindi estraneo a ogni tipo di responsabilità …”.
La responsabilità del convenuto-terzo chiamato, quale conduttore, trova fondamento in costanti pronunce della Cassazione secondo la quale poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (in tal senso Sentenza Sez.3 Cass 10983/2023
e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).
Difatti, va sottolineato che il proprietario - locatore resta custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore, vale a dire le strutture murarie, gli impianti in essi conglobati, sui quali il conduttore non ha la possibilità di intervenire per prevenire o riparare il danno. In tale ambito sono compresi gli impianti idrici per raggiungere i quali occorre intervenire sulle opere murarie (Cass.
Civ., n. 782 del 19/01/2001).
Proprio perché la nozione di custodia non è oggetto di definizione normativa, la sua specificazione è stata affidata alla giurisprudenza, la quale, ad esempio, proprio nel caso di immobile locato ha ritenuto che il proprietario conservi la disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti: (Cass. 29/11/2018, n. 30839; Cass. 12/11/2009, n. 23945; Cass. 6/04/2004, n.
6753; Cass. 09/02/2004, n. 2422). La responsabilità ex art. 2051 c.c. è posta a carico del conduttore, invece, per i danni cagionati dalle parti ed accessori del bene locato, di cui il conduttore abbia la piena disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi (Cass.
27/07/2011, n. 16422). Il pregiudizio, infatti, è stato cagionato dalla rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico.
Si trattava, dunque, di una riparazione di piccola manutenzione posta a carico del conduttore, non rientrante tra quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento (Cass. Civ. n. 5459 del 14/03/2006).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente in capo al proprietario la responsabilità del custode.
Infatti, i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua sono stati provocati dalla rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico. Sicché, non trattandosi di una componente delle strutture murarie e dell'impianto idrico interno, spettava esclusivamente alla conduttrice l'obbligo di intervenire per evitare di arrecare danni ai terzi, in quanto unica titolare degli effettivi poteri di governo, vigilanza e controllo della res locata da cui sono provenute le infiltrazioni. Il tubo flessibile esterno all'impianto idrico era, peraltro, facilmente sostituibile dalla conduttrice senza necessità di interventi demolitori sui muri. A seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco che individuarono il danno prodotto dal tubo flessibile, lo stesso fu sostituito dalla conduttrice . Controparte_3
Trova applicazione nel caso in questione l'art.1576 c.c., per cui le riparazioni di piccola manutenzione, devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, e sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Quanto al risarcimento del danno, è pienamente condivisibile la quantificazione operata dal CTU.
Controparte ne contesta la reale portata nel quantum , eccependo l'entità ridotta, contestando le fatture prodotte in giudizio e gli altri elementi probatori.
Questo Tribunale ritiene di aderire alla quantificazione prospettata dal consulente incaricato dal cui computo metrico non sussistono elementi per discostarsi, e così per un riconoscimento dell'importo complessivo.
Il geom. , sul punto, chiarisce che: …” l'appartamento oggetto dei danni allo stato risulta CP_5
completamente ristrutturato ed è abitato dal ricorrente,…. lavori già eseguiti dallo stesso per la necessità di abitare l'immobile…. lo stesso ha sostenuto dei costi, come da fatture allegate agli atti di causa, ma che sono state prese in considerazione i soli lavori fatturati e quietanzati, mentre i restanti lavori sono stati quantificati dal sottoscritto CTU come da computo metrico allegato”….” che si allega alla presente Bozza, al fine della quantificazione dei danni, lo stesso ammonta ad euro
11.297,88”..
In tal caso, il terzo chiamato, , per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto Controparte_3 farsi carico di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito;
di contro gli attori hanno assolto l'onere probatorio posto a loro carico dimostrando il pregiudizio lamentato, il nesso causale tra l'evento e il danno subito. In definitiva, alla luce della svolta istruttoria, il risarcimento spettante agli attori a seguito dell'evento del 12.08.2022, è pari alla somma complessiva di € 11.297,88, imputabili alla conduttrice CP_3
.
[...]
Non sono dimostrati altri danni, astrattamente risarcibili in caso di lesione grave di diritti inviolabili della persona, che si ritengono del tutto carenti in termini di allegazione e prova.
3.1 Danno complessivo
Spetta all'attrice l'importo finale complessivo, già liquidato all'attualità, di €11.927,88.
La somma va devalutata al momento del fatto e su tale importo sono dovuti gli interessi sull'importo di anno in anno rivalutato, e risulta essere pari ad € 11.137,14. Tale parametro viene preso in considerazione in base ad un criterio di carattere equitativo, in conformità all'insegnamento della
Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17\2\1995, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito).
Il totale complessivo, comprensivo di interessi e rivalutazione, è, dunque, 12.968,19, oltre interessi dalla sentenza al saldo, somma al cui pagamento va condannata la terza chiamata, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato in
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia, della non complessità della materia trattata e delle fasi effettivamente espletate.
Possono essere compensate tra il convenuto e la terza chiamata stante la oggettiva difficoltà nell'accertamento della responsabilità nella causazione dei danni di causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
1. dichiara la responsabilità esclusiva della conduttrice nella causazione dei danni Controparte_3
di causa;
2- condanna al pagamento in favore degli attori della somma €12.968,19, oltre Controparte_3
interessi dalla sentenza al saldo. 3. condanna alla rifusione, in favore degli attori , delle spese di lite, liquidate in Controparte_3
complessivi € 3.337,00 , di cui € 237,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
4. pone le spese di CTU a carico di , liquidate con separato decreto;
Controparte_3
6. compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
Così deciso in Avellino il 19. 06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio