Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2025REG.PROV.COLL.
N. 04798/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4798 del 2024, proposto dal
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la signora MA AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione V, 22 aprile 2024, n. 2680, resa tra le parti, notificata il 13 maggio 2024 e concernente il giudizio di ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Napoli 21 marzo 2022, n. 1201;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della signora MA AR;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato in data 11 giugno 2024 e depositato il 13 giugno successivo, il Ministero della giustizia ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza22 aprile 2024, n. 2680, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, ha accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso “ per l'ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Napoli cronologico n. 1201 del 21/03/2022. ”
L’appellante affida il proprio gravame ad un unico motivo, con il quale lamenta:
“ 1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 sexies, commi 3 bis e 4, L. 89/2001 nonché degli artt. 1 e 3 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021. ”: la sentenza sarebbe da riformare perché ha erroneamente applicato l’articolo 5- sexies , comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente la dichiarazione che il soggetto interessato deve trasmettere all’Amministrazione per ottenere la corresponsione di quanto dovuto per la irragionevole durata del processo conclusosi favorevolmente per la parte privata.
2. La signora MA AR si è costituita in giudizio con memoria depositata il 2 settembre 2024, con la quale ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso di primo gradi ed agli effetti della sentenza oggetto del presente giudizio di appello, come da atto notificato al Ministero appellante il 2 agosto 2024.
3. Nessuna delle parti ha depositato ulteriori difese e all’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Vista la dichiarazione dell’appellata che ha rinunciato al ricorso di primo grado gli effetti della sentenza impugnata dal Ministero della giustizia, non resta al Collegio che annullare senza rinvio la sentenza appellata, precisando che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
5. Sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado, anche in considerazione del comportamento processuale assunto dall’appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 4798/2024), come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO