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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, UD monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3799/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Giuseppe Graezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015304127000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160018348459000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180019914360000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021157900000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220002133904000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2800 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8233 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8304 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8415 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3165 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Marcianise impugna i seguenti atti:
1)cartella di pagamento nr. 02820160015304127000 relativa a TARI anno 2015, dell'importo di euro 151,58, notificata in data 12.10.2016;
2) cartella di pagamento nr. 02820160018348459000 relativa a TARI anno 2016, dell'importo di euro 546,00, notificata in data 06.03.2017;
3) cartella di pagamento nr. 02820180019914360000 relativa a TARI anno 2018, dell'importo di euro 546,22, notificata in data 11.02.2019;
4) cartella di pagamento nr. 02820200021157900000 relativa a TARI anno 2019, dell'importo di euro 462,40, notificata in data 25.03.2022;
5) cartella di pagamento nr. 02820220002133904000 relativa a TARI anno 2020, dell'importo euro 462,40, notificata in data 10.02.2023;
6) avviso di pagamento n. prot. 539 del 29 novembre 2023, relativo a TARI anno 2021, dell'importo di € 495,00;
7) avviso di pagamento n. prot. 2800 del 30 maggio 2024, relativo a TARI anno 2022, dell'importo di € 517,00;
8) avviso di pagamento nr. 8233 notificato il 29 maggio 2023, relativo a TARI anno 2023 dell'importo di
€ 391,00;
9) avviso di pagamento nr. prot. 3165 del 20 maggio 2025, notificato il 09 giugno 2025, relativo a TARI anno
2023 dell'importo di € 521,00;
10) avviso di pagamento nr. 8304 notificato il 31 luglio 2024, relativo a TARI anno 2024, dell'importo di
€ 396,00;
11) avviso di pagamento nr. 8415 notificato il 28 maggio 2025, relativo a TARI anno 2025, dell'importo di
€ 352,00.
La parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare che alcun diritto spetta agli enti convenuti alla riscossione dei crediti tributari TARI, trattandosi di insussistenza dell'obbligo tributario per mancata occupazione dell'immobile, nonché per intervenuta prescrizione e/o decadenza delle cartelle di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Marcianise, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È circostanza pacifica, in quanto non oggetto di contestazione da parte ricorrente, oltre che comprovata dalla documentazione versata in atti dalle parti resistenti, che gli atti impugnati dal ricorrente sono stati tutti regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge. L'omessa impugnazione di detti atti nel termine prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 comporta, in questa sede, l'inammissibilità delle eccezioni di merito sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, che risulta assolutamente preclusa secondo il consolidato principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, degli atti successivi
(cfr. Cass., Sez. Trib., ord. n. 22108 del 5 agosto 2024; Cass. civ., Sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 3005). Va altresì dato atto che, successivamente alla notifica degli atti impositivi e delle cartelle, mai impugnati dal ricorrente, ha fatto seguito, anche ai fini preclusivi dei motivi di ricorso, la regolare notifica dei seguenti atti di riscossione, anch'essi mai impugnati, e precisamente:
– Avviso di intimazione n. 02820229003953357000, notificato in data 20/07/2022;
– Avviso di intimazione n. 02820249003619129000, notificato in data 29/04/2024;
– Pignoramento presso terzi n. 02884202400005226001, notificato in data 17/09/2024.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla reiezione del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in complessivi euro 400,00 in favore del Comune di Marcianise con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Il
UD CO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, UD monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3799/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Giuseppe Graezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015304127000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160018348459000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180019914360000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021157900000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220002133904000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2800 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8233 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8304 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8415 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3165 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Marcianise impugna i seguenti atti:
1)cartella di pagamento nr. 02820160015304127000 relativa a TARI anno 2015, dell'importo di euro 151,58, notificata in data 12.10.2016;
2) cartella di pagamento nr. 02820160018348459000 relativa a TARI anno 2016, dell'importo di euro 546,00, notificata in data 06.03.2017;
3) cartella di pagamento nr. 02820180019914360000 relativa a TARI anno 2018, dell'importo di euro 546,22, notificata in data 11.02.2019;
4) cartella di pagamento nr. 02820200021157900000 relativa a TARI anno 2019, dell'importo di euro 462,40, notificata in data 25.03.2022;
5) cartella di pagamento nr. 02820220002133904000 relativa a TARI anno 2020, dell'importo euro 462,40, notificata in data 10.02.2023;
6) avviso di pagamento n. prot. 539 del 29 novembre 2023, relativo a TARI anno 2021, dell'importo di € 495,00;
7) avviso di pagamento n. prot. 2800 del 30 maggio 2024, relativo a TARI anno 2022, dell'importo di € 517,00;
8) avviso di pagamento nr. 8233 notificato il 29 maggio 2023, relativo a TARI anno 2023 dell'importo di
€ 391,00;
9) avviso di pagamento nr. prot. 3165 del 20 maggio 2025, notificato il 09 giugno 2025, relativo a TARI anno
2023 dell'importo di € 521,00;
10) avviso di pagamento nr. 8304 notificato il 31 luglio 2024, relativo a TARI anno 2024, dell'importo di
€ 396,00;
11) avviso di pagamento nr. 8415 notificato il 28 maggio 2025, relativo a TARI anno 2025, dell'importo di
€ 352,00.
La parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare che alcun diritto spetta agli enti convenuti alla riscossione dei crediti tributari TARI, trattandosi di insussistenza dell'obbligo tributario per mancata occupazione dell'immobile, nonché per intervenuta prescrizione e/o decadenza delle cartelle di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Marcianise, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È circostanza pacifica, in quanto non oggetto di contestazione da parte ricorrente, oltre che comprovata dalla documentazione versata in atti dalle parti resistenti, che gli atti impugnati dal ricorrente sono stati tutti regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge. L'omessa impugnazione di detti atti nel termine prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 comporta, in questa sede, l'inammissibilità delle eccezioni di merito sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, che risulta assolutamente preclusa secondo il consolidato principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, degli atti successivi
(cfr. Cass., Sez. Trib., ord. n. 22108 del 5 agosto 2024; Cass. civ., Sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 3005). Va altresì dato atto che, successivamente alla notifica degli atti impositivi e delle cartelle, mai impugnati dal ricorrente, ha fatto seguito, anche ai fini preclusivi dei motivi di ricorso, la regolare notifica dei seguenti atti di riscossione, anch'essi mai impugnati, e precisamente:
– Avviso di intimazione n. 02820229003953357000, notificato in data 20/07/2022;
– Avviso di intimazione n. 02820249003619129000, notificato in data 29/04/2024;
– Pignoramento presso terzi n. 02884202400005226001, notificato in data 17/09/2024.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla reiezione del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in complessivi euro 400,00 in favore del Comune di Marcianise con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Il
UD CO